Ordinanza collegiale 5 febbraio 2026
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 07/05/2026, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00566/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01195/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1195 del 2025, proposto da
IO MO e NO MO, rappresentati e difesi dall’avvocato Marco Evangelista e domiciliati presso lo studio dell’avvocato Piera Sommovigo in Genova, via Malta n. 2, interno 2A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Riomaggiore, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Sebastiano Rosso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’esibizione
dei documenti richiesti con istanza di accesso in data 13.8.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Riomaggiore;
Visto l’art. 116 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026, la dott.ssa IA TI e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Premesso che:
- i signori IO e NO MO hanno agito ai sensi dell’art. 116 c.p.a., chiedendo al Tribunale di ordinare al Comune di Riomaggiore l’ostensione dei documenti domandati con istanza di accesso in data 13 agosto 2025, vale a dire il parere “ pro veritate ” redatto dall’avvocato Sebastiano Rosso in esecuzione dell’incarico conferitogli con determinazione n. 160/2024, relativo alla legittimità dell’edificio di loro proprietà ubicato in via dell’Amore, località Gubbiola, nonché eventuali ulteriori atti inerenti al predetto fabbricato;
- l’ente resistente sostiene di non essere tenuto ad esibire il parere legale per il fatto che non si inserirebbe in un procedimento amministrativo, sottintendendo, quindi, che l’avvocato abbia espresso considerazioni strategiche in vista di una possibile controversia;
Rilevato che, in adempimento dell’ordinanza n. 127/2026, l’Amministrazione civica ha trasmesso al Collegio, in via riservata, il parere chiesto dai ricorrenti e non osteso;
Rammentato che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi sugli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, sono sottratte al regime ostensivo le consulenze legali e tecniche contenenti valutazioni di ordine strategico-difensivo in funzione di un contenzioso pendente o di una lite potenziale, al fine di salvaguardare il diritto di difesa dell’amministrazione; viceversa, sono soggetti all’accesso i pareri legali e le perizie tecniche correlati ad un procedimento amministrativo che si conclude con un provvedimento ad essi collegato anche solo in termini sostanziali (in argomento cfr., ex plurimis , Cons. St., sez. VI, 14 maggio 2025, n. 4143; Cons. St., sez. III, 13 novembre 2023, n. 9677; Cons. St., sez. V, 31 marzo 2022, n. 2380; Cons. St., sez. III, 13 aprile 2021, n. 3032; Cons. St., sez. III, 31 gennaio 2020, n. 808);
Considerato che il parere di cui si tratta contiene l’esame dei titoli edilizi e paesaggistici del fabbricato, all’esito del quale il legale si esprime nel senso della legittimità della costruzione originaria ma non del successivo incremento volumetrico sotto il profilo paesistico, formulando anche apprezzamenti ed osservazioni per l’ipotesi in cui la situazione possa sfociare in un contenzioso in sede giudiziaria;
Ritenuto, pertanto, che siano ostensibili la prima parte del parere e le conclusioni (premessa, § 1, § 2.1, § 2.2, § 4 e conclusioni), poiché volte a ricostruire la disciplina applicabile e ad inquadrare lo stato dell’immobile, mentre debba sottrarsi all’accesso la parte centrale (§ 2.3, § 2.4, § 3), in quanto reca considerazioni funzionali anche ad un’eventuale strategia processuale;
Ritenuto che, contrariamente alla tesi della difesa pubblica, a tale conclusione non osti il fatto che il parere “ pro veritate ” abbia natura interlocutoria e non si inserisca nell’ambito di un già avviato procedimento amministrativo a carico dei proprietari: infatti, appare evidente la correlazione del parere con l’indagine condotta dall’ente in vista della possibile inflizione di una sanzione per un abuso paesaggistico, come, del resto, confermato dalla recente richiesta del Comune alla Soprintendenza di visionare le pratiche riguardanti l’edificio, a fini di “ verifica sulla completezza delle procedure relative all’immobile…interessato da procedimento amministrativo con possibili risvolti di natura legale ” (v. documenti prodotti dalla resistente in data 25.3.2026); in ogni caso, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. d), della legge n. 241/1990, la nozione di documento amministrativo accessibile comprende testualmente gli atti “ interni o non relativi ad uno specifico procedimento…concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale ”;
Ritenuto, conclusivamente, che l’ actio ad exhibendum sia meritevole di accoglimento, nei limiti sopra indicati, dovendo conseguentemente ordinarsi all’Amministrazione civica, ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a., di consentire l’accesso al parere tramite esibizione ed estrazione di copia, con riferimento alla premessa, ai §§ 1, 2.1, 2.2, 4 ed alle conclusioni, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;
Ritenuto, infine, di compensare le spese di lite tra le parti, in considerazione della particolarità della controversia, fatta eccezione per il contributo unificato, che dovrà essere rimborsato ai ricorrenti dall’Amministrazione civica soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Riomaggiore di esibire il documento richiesto dai ricorrenti, limitatamente alle parti indicate in motivazione, entro quindici giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Spese compensate; refusione del contributo unificato a carico del Comune di Riomaggiore.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
UC LL, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
IA TI, Primo Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| IA TI | UC LL |
IL SEGRETARIO