Cass. pen., sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 2939
CASS
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Erronea applicazione dell'art. 23-bis, comma 2, d.l. n. 137 del 2020

    I ricorsi sono inammissibili perché generici e manifestamente infondati. La Corte ha ritenuto che, anche a fronte di una potenziale nullità per tardività delle conclusioni del PG, i ricorrenti hanno avuto la possibilità di presentare le proprie conclusioni scritte in data successiva, sanando di fatto il vizio. Inoltre, la Corte ha evidenziato che i ricorrenti non hanno più interesse all'osservanza della disposizione violata e si sono comunque avvalsi della facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo è preordinato.

  • Rigettato
    Erronea applicazione dell'art. 23-bis, comma 2, d.l. n. 137 del 2020

    I ricorsi sono inammissibili perché generici e manifestamente infondati. La Corte ha ritenuto che, anche a fronte di una potenziale nullità per tardività delle conclusioni del PG, i ricorrenti hanno avuto la possibilità di presentare le proprie conclusioni scritte in data successiva, sanando di fatto il vizio. Inoltre, la Corte ha evidenziato che i ricorrenti non hanno più interesse all'osservanza della disposizione violata e si sono comunque avvalsi della facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo è preordinato.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 2939
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2939
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo