CASS
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 2939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2939 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da ha pronunciato la seguente sui ricorsi proposti da: EN PP nato a [...] il [...] AR FF nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/02/2025 della Corte d'appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LD ET;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CI Parasporo che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi;
letta la memoria del difensore dei ricorrenti, Avv. Costantino Sabatino, che ha replicato alla richiesta del Procuratore generale di inammissibilità dei ricorsi e ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi. 1.PP EN e FF AR ricorrono, con separati atti a firma dei rispettivi difensori, per l’annullamento della sentenza del 10 febbraio 2025 della Corte di appello di Napoli che, rigettando le loro impugnazioni, ha ST ZA - Presidente - Sent. n. sez. 1473/2025 ALDO ACETO - Relatore - UP - 14/10/2025 AN TI R.G.N. 18988/2025 PP NO Motivazione Semplificata AN NN Penale Sent. Sez. 3 Num. 2939 Anno 2026 Presidente: ZA ST Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 14/10/2025 confermato la condanna alla pena, rispettivamente, di un anno e dieci mesi di reclusione, irrogata a PP EN, e di un anno e sei mesi di reclusione, irrogata a FF AR, per i delitti di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 5 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000, ascritti al solo EN, e di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 ascritto a entrambi. Il particolare, si imputa a PP EN, nella sua qualità di legale rappresentante della società A.C.C. Service s.r.l., di non aver presentato, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, le dichiarazioni annuali relative a dette imposte per l’anno 2016 (capo 1), nonché di avere, allo stesso fine, parzialmente occultato o comunque distrutto le scritture contabili o la documentazione di cui è obbligatoria la conservazione così da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari (capo 2). A entrambi si contesta, all’AR quale legale rappresentante della A.C.C. Service s.r.l. dal 1 aprile 2016, di aver emesso fatture per operazioni inesistenti dal gennaio al giugno 2016 al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto. 2.Entrambi i ricorrenti articolano un solo, comune motivo con il quale deducono l’erronea applicazione dell’art. 23-bis, comma 2, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020, in relazione alla violazione del diritto di difesa in materia di intervento dell’imputato e alla violazione del principio del contraddittorio in ambito del giudizio cartolare, e l’illegittimità dell’ordinanza del 2 ottobre 2024 della Corte di appello in punto di mancanza e/o tardività della conclusioni del Procuratore generale presso la Corte di appello. Deducono, al riguardo, che: 2.1.il processo era stato fissato in appello per l’udienza del 2 ottobre 2024 che il ricorrente non aveva chiesto fosse celebrata in presenza;
2.2.il Procuratore generale aveva formulato le proprie richieste scritte il 27 settembre 2024, oltre il termine di dieci giorni prima dell’udienza; 2.3.tali richieste erano state trasmesse ai difensori solo il 1° ottobre 2024; 2.4.nel frattempo, il difensore il 25 settembre 2024 aveva presentato le proprie memorie deducendo proprio la mancata formulazione delle richieste scritte del Pubblico ministero ed insistendo, comunque, per l’accoglimento dei motivi;
2.5.all’udienza del 2 ottobre 2024, la Corte di appello aveva rinviato il processo all’udienza del 10 febbraio 2025 esclusivamente in considerazione dell’ora tarda e del carico del ruolo, non per rimettere in termini le parti;
2.6.la Corte di appello ha infatti rigettato l’eccezione difensiva sul rilievo della inammissibilità delle conclusioni del PG non della loro nullità, posto che il pubblico ministero ha facoltà, non l’obbligo, di presentare le sue richieste con evidente malgoverno del citato art. 23-bis che impone la obbligatoria formulazione di tali richieste;
2.7.l’obbligo è stato violato e l’imputato non è stato messo in grado di interloquire sulle richieste del PG siccome tardivamente notificate;
2.8.la notifica tardiva delle conclusioni del PG ha determinato una lesione del diritto di difesa a presentare conclusioni consapevoli del punto di vista dell’accusa frustrando il diritto all’intervento e all’assistenza dell’imputato; 2.9.si tratta di nullità immediatamente dedotta in appello, sin dal deposito delle proprie conclusioni scritte. 3.Con memoria del 7 ottobre 2025, il difensore di fiducia dei ricorrenti, Avv. Costantino Sabatino, ha replicato alla richiesta del Procuratore generale di inammissibilità dei ricorsi. 4.I ricorsi sono inammissibili perché generici e manifestamente infondati. 5.In fatto, risulta, anche dalla lettura della sentenza impugnata, che i ricorrenti, all’esito del rinvio del processo all’udienza del 10 febbraio 2025, presentarono conclusioni scritte il 22 gennaio 2025 nella piena consapevolezza e conoscenza delle richieste del Procuratore generale il quale, tra l’altro, aveva chiesto il rigetto dell’appello senza però confrontarsi in modo specifico con le ragioni degli appellanti ma limitandosi a sottolineare la assenza di vizi logico- argomentativi e giuridici della sentenza di primo grado pronunciata in assenza di travisamenti, la corretta qualificazione giuridica dei fatti, la mancanza di ragionevoli dubbi nella affermazione della colpevolezza degli imputati, la conformità del trattamento sanzionatorio ai criteri indicati dall’art. 133 cod. pen. 5.1.Le ragioni del rinvio dell’udienza (l’ora tarda e il carico di ruolo piuttosto che la fondatezza dell’eccezione difensiva della ritardata comunicazione delle conclusioni del PG) sono irrilevanti: conta, nei fatti, lo spostamento della trattazione del processo a data ampiamente utile a consentire alla difesa per contraddire le richieste del Pubblico ministero nella piena consapevolezza, come detto, del loro contenuto. 5.2.I ricorrenti (che comunque nulla dicono sulle conclusioni depositate il 22 gennaio 2025) deducono la nullità della ordinanza che ha rigettato la richiesta di rinvio per la eccepita tardività della notifica delle conclusioni del PG. 5.3.Il rilievo è manifestamente infondato. 5.4.Secondo la giurisprudenza di legittimità, nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione, in via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore generale determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile con il ricorso per cassazione anche da parte del difensore che abbia presentato, in tal giudizio, conclusioni scritte senza nulla eccepire (Sez. 5, n. 11582 del 29/01/2025, Belaid, Rv. 287745 - 01; Sez. 4, n. 21050 del 14/05/2024, Maccioni, Rv. 286498 - 01; Sez. 2, n. 47308 del 11/10/2023, B., Rv. 285349 - 01; Sez. 2, 15657 del 19/01/2023, Castaldi, Rv. 284486 - 01; Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, D’Incalci, Rv. 283901 - 01; Sez. 6, n. 7069 del 08/02/2022, El Ouizi, Rv. 282905 - 01). 5.5.Un diverso orientamento sostiene che la mancata comunicazione in via telematica al difensore dell'imputato delle conclusioni del procuratore generale, in violazione dell'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, incidendo sull'assistenza dell'imputato, determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile dal patrocinatore nel primo (e unico) atto successivo di partecipazione "cartolare" al procedimento costituito dalla formulazione delle proprie conclusioni, dovendosi applicare la regola posta dall'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., di talché deve considerarsi tardiva l'eccezione formulata per la prima volta con il ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 10864 del 01/02/2024, Benkaba, Rv. 286087 - 01; Sez. 3, n. 27880 del 16/05/2023, Caponi, Rv. 284898 - 01; Sez. 6, n. 1107 del 06/12/2022, dep. 2023, S., Rv. 284164 - 01; Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, M., Rv. 283048 - 02; Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., Rv. 281152 - 01). 5.6.Entrambi gli orientamenti convengono, però, sulla sanabilità del vizio. 5.7.Nel caso in esame la tardività delle conclusioni del PG è stata immediatamente dedotta dinanzi alla stessa Corte territoriale e, benché l’eccezione sia stata respinta, la Corte stessa ha comunque rinviato l’udienza a data che ha consentito ai ricorrenti di aggiornare le loro richieste. 5.8.Sicché, da un lato essi non hanno più interesse all’osservanza della disposizione violata (art. 181, comma 1, cod. proc. pen.), dall’altro si sono comunque avvalsi della facoltà al cui esercizio l’atto omesso o nullo è preordinato (art. 183, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.). 6.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di € 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 14/10/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente LD ET GA ND
udita la relazione svolta dal Consigliere LD ET;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CI Parasporo che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi;
letta la memoria del difensore dei ricorrenti, Avv. Costantino Sabatino, che ha replicato alla richiesta del Procuratore generale di inammissibilità dei ricorsi e ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi. 1.PP EN e FF AR ricorrono, con separati atti a firma dei rispettivi difensori, per l’annullamento della sentenza del 10 febbraio 2025 della Corte di appello di Napoli che, rigettando le loro impugnazioni, ha ST ZA - Presidente - Sent. n. sez. 1473/2025 ALDO ACETO - Relatore - UP - 14/10/2025 AN TI R.G.N. 18988/2025 PP NO Motivazione Semplificata AN NN Penale Sent. Sez. 3 Num. 2939 Anno 2026 Presidente: ZA ST Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 14/10/2025 confermato la condanna alla pena, rispettivamente, di un anno e dieci mesi di reclusione, irrogata a PP EN, e di un anno e sei mesi di reclusione, irrogata a FF AR, per i delitti di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 5 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000, ascritti al solo EN, e di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 ascritto a entrambi. Il particolare, si imputa a PP EN, nella sua qualità di legale rappresentante della società A.C.C. Service s.r.l., di non aver presentato, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, le dichiarazioni annuali relative a dette imposte per l’anno 2016 (capo 1), nonché di avere, allo stesso fine, parzialmente occultato o comunque distrutto le scritture contabili o la documentazione di cui è obbligatoria la conservazione così da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari (capo 2). A entrambi si contesta, all’AR quale legale rappresentante della A.C.C. Service s.r.l. dal 1 aprile 2016, di aver emesso fatture per operazioni inesistenti dal gennaio al giugno 2016 al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto. 2.Entrambi i ricorrenti articolano un solo, comune motivo con il quale deducono l’erronea applicazione dell’art. 23-bis, comma 2, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020, in relazione alla violazione del diritto di difesa in materia di intervento dell’imputato e alla violazione del principio del contraddittorio in ambito del giudizio cartolare, e l’illegittimità dell’ordinanza del 2 ottobre 2024 della Corte di appello in punto di mancanza e/o tardività della conclusioni del Procuratore generale presso la Corte di appello. Deducono, al riguardo, che: 2.1.il processo era stato fissato in appello per l’udienza del 2 ottobre 2024 che il ricorrente non aveva chiesto fosse celebrata in presenza;
2.2.il Procuratore generale aveva formulato le proprie richieste scritte il 27 settembre 2024, oltre il termine di dieci giorni prima dell’udienza; 2.3.tali richieste erano state trasmesse ai difensori solo il 1° ottobre 2024; 2.4.nel frattempo, il difensore il 25 settembre 2024 aveva presentato le proprie memorie deducendo proprio la mancata formulazione delle richieste scritte del Pubblico ministero ed insistendo, comunque, per l’accoglimento dei motivi;
2.5.all’udienza del 2 ottobre 2024, la Corte di appello aveva rinviato il processo all’udienza del 10 febbraio 2025 esclusivamente in considerazione dell’ora tarda e del carico del ruolo, non per rimettere in termini le parti;
2.6.la Corte di appello ha infatti rigettato l’eccezione difensiva sul rilievo della inammissibilità delle conclusioni del PG non della loro nullità, posto che il pubblico ministero ha facoltà, non l’obbligo, di presentare le sue richieste con evidente malgoverno del citato art. 23-bis che impone la obbligatoria formulazione di tali richieste;
2.7.l’obbligo è stato violato e l’imputato non è stato messo in grado di interloquire sulle richieste del PG siccome tardivamente notificate;
2.8.la notifica tardiva delle conclusioni del PG ha determinato una lesione del diritto di difesa a presentare conclusioni consapevoli del punto di vista dell’accusa frustrando il diritto all’intervento e all’assistenza dell’imputato; 2.9.si tratta di nullità immediatamente dedotta in appello, sin dal deposito delle proprie conclusioni scritte. 3.Con memoria del 7 ottobre 2025, il difensore di fiducia dei ricorrenti, Avv. Costantino Sabatino, ha replicato alla richiesta del Procuratore generale di inammissibilità dei ricorsi. 4.I ricorsi sono inammissibili perché generici e manifestamente infondati. 5.In fatto, risulta, anche dalla lettura della sentenza impugnata, che i ricorrenti, all’esito del rinvio del processo all’udienza del 10 febbraio 2025, presentarono conclusioni scritte il 22 gennaio 2025 nella piena consapevolezza e conoscenza delle richieste del Procuratore generale il quale, tra l’altro, aveva chiesto il rigetto dell’appello senza però confrontarsi in modo specifico con le ragioni degli appellanti ma limitandosi a sottolineare la assenza di vizi logico- argomentativi e giuridici della sentenza di primo grado pronunciata in assenza di travisamenti, la corretta qualificazione giuridica dei fatti, la mancanza di ragionevoli dubbi nella affermazione della colpevolezza degli imputati, la conformità del trattamento sanzionatorio ai criteri indicati dall’art. 133 cod. pen. 5.1.Le ragioni del rinvio dell’udienza (l’ora tarda e il carico di ruolo piuttosto che la fondatezza dell’eccezione difensiva della ritardata comunicazione delle conclusioni del PG) sono irrilevanti: conta, nei fatti, lo spostamento della trattazione del processo a data ampiamente utile a consentire alla difesa per contraddire le richieste del Pubblico ministero nella piena consapevolezza, come detto, del loro contenuto. 5.2.I ricorrenti (che comunque nulla dicono sulle conclusioni depositate il 22 gennaio 2025) deducono la nullità della ordinanza che ha rigettato la richiesta di rinvio per la eccepita tardività della notifica delle conclusioni del PG. 5.3.Il rilievo è manifestamente infondato. 5.4.Secondo la giurisprudenza di legittimità, nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione, in via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore generale determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile con il ricorso per cassazione anche da parte del difensore che abbia presentato, in tal giudizio, conclusioni scritte senza nulla eccepire (Sez. 5, n. 11582 del 29/01/2025, Belaid, Rv. 287745 - 01; Sez. 4, n. 21050 del 14/05/2024, Maccioni, Rv. 286498 - 01; Sez. 2, n. 47308 del 11/10/2023, B., Rv. 285349 - 01; Sez. 2, 15657 del 19/01/2023, Castaldi, Rv. 284486 - 01; Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, D’Incalci, Rv. 283901 - 01; Sez. 6, n. 7069 del 08/02/2022, El Ouizi, Rv. 282905 - 01). 5.5.Un diverso orientamento sostiene che la mancata comunicazione in via telematica al difensore dell'imputato delle conclusioni del procuratore generale, in violazione dell'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, incidendo sull'assistenza dell'imputato, determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile dal patrocinatore nel primo (e unico) atto successivo di partecipazione "cartolare" al procedimento costituito dalla formulazione delle proprie conclusioni, dovendosi applicare la regola posta dall'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., di talché deve considerarsi tardiva l'eccezione formulata per la prima volta con il ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 10864 del 01/02/2024, Benkaba, Rv. 286087 - 01; Sez. 3, n. 27880 del 16/05/2023, Caponi, Rv. 284898 - 01; Sez. 6, n. 1107 del 06/12/2022, dep. 2023, S., Rv. 284164 - 01; Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, M., Rv. 283048 - 02; Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., Rv. 281152 - 01). 5.6.Entrambi gli orientamenti convengono, però, sulla sanabilità del vizio. 5.7.Nel caso in esame la tardività delle conclusioni del PG è stata immediatamente dedotta dinanzi alla stessa Corte territoriale e, benché l’eccezione sia stata respinta, la Corte stessa ha comunque rinviato l’udienza a data che ha consentito ai ricorrenti di aggiornare le loro richieste. 5.8.Sicché, da un lato essi non hanno più interesse all’osservanza della disposizione violata (art. 181, comma 1, cod. proc. pen.), dall’altro si sono comunque avvalsi della facoltà al cui esercizio l’atto omesso o nullo è preordinato (art. 183, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.). 6.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di € 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 14/10/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente LD ET GA ND