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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/12/2025, n. 1928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1928 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Velletri
sezione lavoro 1° grado
N.R.G. 1684/2023
Il Giudice LE NI ha pronunciato la seguente
SENTENZA in nome del popolo italiano nella causa proposta da
( ) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to/dagli Avv.ti LUCCI FEDERICO/
ricorrente contro
), rappresentato/a e Controparte_1 P.IVA_1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti CIOCCA IVANOE/ resistente
OGGETTO: Assegno sociale
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come da ricorso
Per la parte resistente: come da memoria costitutiva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che spetta all'attrice provare i fatti costitutivi della propria pretesa, ovvero del diritto alla prestazione dell'assegno sociale. Tale prova non è stata fornita, in particolare con riguardo al requisito reddituale.
L' ha negato che sussista il requisito reddituale, e in effetti la attrice CP_1
non contesta il reddito percepito a titolo di pensione di reversibilità del marito;
pensione che, si ricorda, è goduta iure proprio e non iure successionis, e quindi è reddito proprio e non del coniuge. Ancora, deve aggiungersi, il superamento del limite data 2022, quando già da tempo la attrice percepiva l'assegno sociale, avendo all'epoca oltre 67 anni;
sicché è estranea al caso di specie la tematica della conversione ex lege dell'assegno ex art.13 l. n.117/88; né la attrice ha allegato che, in base ai limiti reddituali previsti per l'assegno (non specificati nel ricorso), ella avrebbe diritto all'assegno sociale per essere il suo reddito sotto soglia.
Nella memoria, l'unica contestazione attorea riguarda il fatto che l' CP_1
avrebbe computato il reddito al lordo, mentre andrebbe calcolato al netto.
Non è però dimostrato che, conteggiando al netto, il reddito sarebbe sotto soglia, poiché, ancora una volta, l'attrice non allega quale sarebbe il limite reddituale richiesto per l'assegno sociale. E tanto si riverbera a danno dell'attrice che, come detto, deve dimostrare il requisito reddituale.
Nulla sulle spese attesa la certificazione ex art.152 d.a. c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta la domanda.
Il Giudice
LE NI
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sezione lavoro 1° grado
N.R.G. 1684/2023
Il Giudice LE NI ha pronunciato la seguente
SENTENZA in nome del popolo italiano nella causa proposta da
( ) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to/dagli Avv.ti LUCCI FEDERICO/
ricorrente contro
), rappresentato/a e Controparte_1 P.IVA_1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti CIOCCA IVANOE/ resistente
OGGETTO: Assegno sociale
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come da ricorso
Per la parte resistente: come da memoria costitutiva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che spetta all'attrice provare i fatti costitutivi della propria pretesa, ovvero del diritto alla prestazione dell'assegno sociale. Tale prova non è stata fornita, in particolare con riguardo al requisito reddituale.
L' ha negato che sussista il requisito reddituale, e in effetti la attrice CP_1
non contesta il reddito percepito a titolo di pensione di reversibilità del marito;
pensione che, si ricorda, è goduta iure proprio e non iure successionis, e quindi è reddito proprio e non del coniuge. Ancora, deve aggiungersi, il superamento del limite data 2022, quando già da tempo la attrice percepiva l'assegno sociale, avendo all'epoca oltre 67 anni;
sicché è estranea al caso di specie la tematica della conversione ex lege dell'assegno ex art.13 l. n.117/88; né la attrice ha allegato che, in base ai limiti reddituali previsti per l'assegno (non specificati nel ricorso), ella avrebbe diritto all'assegno sociale per essere il suo reddito sotto soglia.
Nella memoria, l'unica contestazione attorea riguarda il fatto che l' CP_1
avrebbe computato il reddito al lordo, mentre andrebbe calcolato al netto.
Non è però dimostrato che, conteggiando al netto, il reddito sarebbe sotto soglia, poiché, ancora una volta, l'attrice non allega quale sarebbe il limite reddituale richiesto per l'assegno sociale. E tanto si riverbera a danno dell'attrice che, come detto, deve dimostrare il requisito reddituale.
Nulla sulle spese attesa la certificazione ex art.152 d.a. c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta la domanda.
Il Giudice
LE NI
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