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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 24/09/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 647/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr. Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 647/2025 avente ad oggetto: rettificazione sesso ex art. 1, Legge del 14.04.1982 n. 164 e art. 31 D.Lgs. n. 150/2011, e pendente
TRA
( ) nata a [...] il [...] con Parte_1 C.F._1
l' Avv. Giovanni GUERCIO come da procura in atti RICORRENTE E P.M. sede RESISTENTE
CONCLUSIONI: all'udienza del 24.09.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
si è rivolta a questo Tribunale chiedendo di procedere alla rettifica Parte_2 degli atti dello stato civile, con attribuzione, nei suoi riguardi, del nuovo sesso - da femminile a maschile - del nome, da sostituire dal proprio prenome “ ” con quello di “ ”, Pt_1 Per_1 oltre all'autorizzazione sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli maschili. A sostegno della domanda ha dedotto: a) che fin dall'infanzia aveva sempre manifestato una sua natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile pur essendo un individuo di sesso biologico femminile, tanto che, per adeguare l'aspetto fisico alla sua psiche, aveva assunto l'aspetto e gli atteggiamenti di un uomo;
b) che, sentendo soggettivamente propria l'identità sessuale maschile, viveva con sofferenza la propria condizione con notevoli problemi nell'integrazione sociale, avendo perciò forte interesse ad essere autorizzata ad un trattamento chirurgico al fine di adeguare i propri caratteri sessuali a quelli maschili;
c) che in ragione di tanto aveva già da tempo preso contatti con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I, di Roma, nonché con gli psicologi dell'Azienda San Camillo Forlanini di Roma, che avevano certificato che la parte era stata seguita presso gli Ambulatori di Endocrinologia del Dipartimento di Medicina Sperimentale del Policlinico Umberto I di Roma per Disforia di Genere e che a seguito di una terapia ormonale virilizzante, aveva poi assunto l'aspetto esteriore di un uomo;
d) che tale ambigua situazione provocava un enorme disagio nel vivere quotidiano di un soggetto, esteriormente maschile, ma riportante ancora delle generalità anagrafiche femminili. Alla luce di tanto, poiché sussistevano i presupposti per l'accoglimento della domanda sulla base delle conclusioni articolate in atti ha chiesto l'emissione di sentenza al riguardo. Nel corso del processo, dopo l'ascolto del ricorrente, all'udienza del 24.09.2025 sulla base della documentazione in atti la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda è fondata. Dalla documentazione medica in atti si evince che parte ricorrente si era rivolta al Servizio Adeguamento tra identità Fisica e Identità presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I di Roma (cfr all. datato 30.1.2024) che dava atto che la parte si era rivolta all'indicato centro sanitario portando in visione “Relazione del Saifip (Servizio per l'Adeguamento dell'Identità Fisica all'Identità Psichica) ed analisi ematochimiche che risultavano nella norma, pertanto iniziava terapia con Testosterone gel (TOSTREX) 2 erogazioni al giorno, che veniva successivamente modificata in TOSTREX 3 erogazioni al giorno. La persona è attualmente al VII mese di terapia ormonale mascolinizzante. La suddetta terapia, volta a promuovere aumento della barba e del pilifero, scomparsa dei cicli mestruali, redistribuzione corporea del grasso viscerale, aumento della massa muscolare, ipotrofia della ghiandola mammaria, oscuramento del timbro vocale, deve essere seguita costantemente al fine di permettere il mantenimento di tali caratteristiche” Risulta, inoltre, che l'odierno ricorrente aveva intrapreso presso l'Azienda San Camillo Forlanini di Roma un percorso psicodiagnostico, dal quale era emersa una diagnosi di marcata e persistente “Incongruenza di Genere” come risultante dalla relazione in atti e datata 11.11.2024 (cfr all.in atti). Dalla medesima documentazione risulta, inoltre, che tale condizione aveva ingenerato nell'istante una profonda difficoltà, piuttosto radicata e altamente limitativa, circa la sua libertà personale e ciò sia nelle relazioni sociali che nelle pratiche amministrative quotidiane, anche a causa del possedere documenti anagrafici al femminile che ella avverte come a sé non appartenenti. E' poi emerso, che la parte, a causa della propria compromessa condizione esistenziale, aveva concluso una terapia ormonale mascolinizzante, circostanza, questa, che deponeva ulteriormente a favore di uno stabile orientamento dell'interessata nell'assunzione totale e definitiva del sesso maschile. Alla luce di tali risultanze, onde consentire il completamento della transazione sociale della parte, appare legittimo accogliere la domanda di rettifica degli atti dello stato civile. Ciò senza procedere ad intervento chirurgico, non risultando comunque necessario, ai fini della rettifica, disporre un previo intervento chirurgico demolitorio o ricostruttivo allorquando il soggetto, come nella specie, abbia raggiunto un accettabile livello di identificazione della propria immagine grazie al ricorso a procedure meno invasive ma, comunque, idonee. Tale rilievo si impone in primo luogo per garantire compiutamente la libertà di autodeterminazione dell'individuo: assumendo, infatti, l'intervento chirurgico quale prerequisito indefettibile ai fini della rettifica del sesso, si finirebbe per tradurre in una illegittima imposizione ciò che, invece, in considerazione dell'incidenza che tale intervento può avere sui diritti fondamentali della persona, è rimesso all'esclusiva determinazione dell'individuo. Il carattere dell'indefettibilità va, inoltre, escluso anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato e del tutto condivisibile, secondo cui il concetto di identità sessuale è idoneo a ricomprendere non solo fattori esterni, costituendo questi ultimi solo alcuni degli elementi rilevanti per l'identificazione di genere, ma anche tutti gli altri ulteriori fattori di natura strettamente piscologica e sociale che risultino comunque idonei a tale identificazione (Corte Cost. 221/2015; Corte Cost. n. 161/1985; Cass. 15138/2015). Si aggiunge, inoltre, l'art. 1 della Legge n. 164/1982 non prevede, fra i presupposti indispensabili per procedere alla rettifica, il trattamento chirurgico, disponendo solo che tale trattamento debba essere autorizzato solo se necessario. Tale trattamento, infatti, secondo la indicata normativa è da ritenere, per contro, “necessario solo in caso in cui occorra assicurare al soggetto transessuale uno stabile equilibrio psicofisico ed in cui la discrepanza tra sesso anatomico e la psicosessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuale”. Quanto alla ritenuta superfluità dell'autorizzazione agli interventi chirurgici appare, infine, opportuno segnalare che anche recentemente la Corte Costituzionale con sentenza n.143/2024 ha dichiarato l' illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 del d.lgs. n.ro 150 del 2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico – chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale, come nel caso in esame, sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di sesso. A tal riguardo si è segnalato che tale autorizzazione appare irragionevole nel momento in cui si prescrive l'autorizzazione al trattamento chirurgico in tutti quei casi in cui il giudice accerti che la persona abbia completato il proprio percorso di transizione e possa dunque disporre il rilascio del nuovi documenti: in questa ipotesi, infatti, ha argomentato la Corte, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione, la quale sulla scorta delle pronunce della Corte di cassazione e della Corte costituzionale del 2015 e del 2017, può essere ormai accordata anche qualora la persona interessata a ottenere dei nuovi documenti non abbia ancora effettuato - e non abbia alcuna intenzione di effettuare- un intervento chirurgico di affermazione di genere. La Corte ha affermato, quindi, che l'autorizzazione prevista dalla disposizione censurata ha perduto “ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato” e ha sottolineato come la giurisprudenza di merito sovente autorizzi, nella prassi, l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione (e non prima e in funzione della rettificazione stessa). Alla luce delle considerazioni svolte la domanda merita, pertanto, accoglimento. Nulla sulle spese attesa la mancata contestazione della domanda
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune competente di rettificare l'atto di nascita di ( ) Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...] e residente a [...]nel senso di sostituire l'indicazione del sesso femminile con quello maschile e di sostituire, altresì, il nome attuale di con quello di;
Pt_1 Per_1
2) Autorizza la parte istante a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli maschili
3) Nulla sulle spese. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 24.09.2025
IL PRESIDENTE est.
Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr. Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 647/2025 avente ad oggetto: rettificazione sesso ex art. 1, Legge del 14.04.1982 n. 164 e art. 31 D.Lgs. n. 150/2011, e pendente
TRA
( ) nata a [...] il [...] con Parte_1 C.F._1
l' Avv. Giovanni GUERCIO come da procura in atti RICORRENTE E P.M. sede RESISTENTE
CONCLUSIONI: all'udienza del 24.09.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
si è rivolta a questo Tribunale chiedendo di procedere alla rettifica Parte_2 degli atti dello stato civile, con attribuzione, nei suoi riguardi, del nuovo sesso - da femminile a maschile - del nome, da sostituire dal proprio prenome “ ” con quello di “ ”, Pt_1 Per_1 oltre all'autorizzazione sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli maschili. A sostegno della domanda ha dedotto: a) che fin dall'infanzia aveva sempre manifestato una sua natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile pur essendo un individuo di sesso biologico femminile, tanto che, per adeguare l'aspetto fisico alla sua psiche, aveva assunto l'aspetto e gli atteggiamenti di un uomo;
b) che, sentendo soggettivamente propria l'identità sessuale maschile, viveva con sofferenza la propria condizione con notevoli problemi nell'integrazione sociale, avendo perciò forte interesse ad essere autorizzata ad un trattamento chirurgico al fine di adeguare i propri caratteri sessuali a quelli maschili;
c) che in ragione di tanto aveva già da tempo preso contatti con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I, di Roma, nonché con gli psicologi dell'Azienda San Camillo Forlanini di Roma, che avevano certificato che la parte era stata seguita presso gli Ambulatori di Endocrinologia del Dipartimento di Medicina Sperimentale del Policlinico Umberto I di Roma per Disforia di Genere e che a seguito di una terapia ormonale virilizzante, aveva poi assunto l'aspetto esteriore di un uomo;
d) che tale ambigua situazione provocava un enorme disagio nel vivere quotidiano di un soggetto, esteriormente maschile, ma riportante ancora delle generalità anagrafiche femminili. Alla luce di tanto, poiché sussistevano i presupposti per l'accoglimento della domanda sulla base delle conclusioni articolate in atti ha chiesto l'emissione di sentenza al riguardo. Nel corso del processo, dopo l'ascolto del ricorrente, all'udienza del 24.09.2025 sulla base della documentazione in atti la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda è fondata. Dalla documentazione medica in atti si evince che parte ricorrente si era rivolta al Servizio Adeguamento tra identità Fisica e Identità presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I di Roma (cfr all. datato 30.1.2024) che dava atto che la parte si era rivolta all'indicato centro sanitario portando in visione “Relazione del Saifip (Servizio per l'Adeguamento dell'Identità Fisica all'Identità Psichica) ed analisi ematochimiche che risultavano nella norma, pertanto iniziava terapia con Testosterone gel (TOSTREX) 2 erogazioni al giorno, che veniva successivamente modificata in TOSTREX 3 erogazioni al giorno. La persona è attualmente al VII mese di terapia ormonale mascolinizzante. La suddetta terapia, volta a promuovere aumento della barba e del pilifero, scomparsa dei cicli mestruali, redistribuzione corporea del grasso viscerale, aumento della massa muscolare, ipotrofia della ghiandola mammaria, oscuramento del timbro vocale, deve essere seguita costantemente al fine di permettere il mantenimento di tali caratteristiche” Risulta, inoltre, che l'odierno ricorrente aveva intrapreso presso l'Azienda San Camillo Forlanini di Roma un percorso psicodiagnostico, dal quale era emersa una diagnosi di marcata e persistente “Incongruenza di Genere” come risultante dalla relazione in atti e datata 11.11.2024 (cfr all.in atti). Dalla medesima documentazione risulta, inoltre, che tale condizione aveva ingenerato nell'istante una profonda difficoltà, piuttosto radicata e altamente limitativa, circa la sua libertà personale e ciò sia nelle relazioni sociali che nelle pratiche amministrative quotidiane, anche a causa del possedere documenti anagrafici al femminile che ella avverte come a sé non appartenenti. E' poi emerso, che la parte, a causa della propria compromessa condizione esistenziale, aveva concluso una terapia ormonale mascolinizzante, circostanza, questa, che deponeva ulteriormente a favore di uno stabile orientamento dell'interessata nell'assunzione totale e definitiva del sesso maschile. Alla luce di tali risultanze, onde consentire il completamento della transazione sociale della parte, appare legittimo accogliere la domanda di rettifica degli atti dello stato civile. Ciò senza procedere ad intervento chirurgico, non risultando comunque necessario, ai fini della rettifica, disporre un previo intervento chirurgico demolitorio o ricostruttivo allorquando il soggetto, come nella specie, abbia raggiunto un accettabile livello di identificazione della propria immagine grazie al ricorso a procedure meno invasive ma, comunque, idonee. Tale rilievo si impone in primo luogo per garantire compiutamente la libertà di autodeterminazione dell'individuo: assumendo, infatti, l'intervento chirurgico quale prerequisito indefettibile ai fini della rettifica del sesso, si finirebbe per tradurre in una illegittima imposizione ciò che, invece, in considerazione dell'incidenza che tale intervento può avere sui diritti fondamentali della persona, è rimesso all'esclusiva determinazione dell'individuo. Il carattere dell'indefettibilità va, inoltre, escluso anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato e del tutto condivisibile, secondo cui il concetto di identità sessuale è idoneo a ricomprendere non solo fattori esterni, costituendo questi ultimi solo alcuni degli elementi rilevanti per l'identificazione di genere, ma anche tutti gli altri ulteriori fattori di natura strettamente piscologica e sociale che risultino comunque idonei a tale identificazione (Corte Cost. 221/2015; Corte Cost. n. 161/1985; Cass. 15138/2015). Si aggiunge, inoltre, l'art. 1 della Legge n. 164/1982 non prevede, fra i presupposti indispensabili per procedere alla rettifica, il trattamento chirurgico, disponendo solo che tale trattamento debba essere autorizzato solo se necessario. Tale trattamento, infatti, secondo la indicata normativa è da ritenere, per contro, “necessario solo in caso in cui occorra assicurare al soggetto transessuale uno stabile equilibrio psicofisico ed in cui la discrepanza tra sesso anatomico e la psicosessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuale”. Quanto alla ritenuta superfluità dell'autorizzazione agli interventi chirurgici appare, infine, opportuno segnalare che anche recentemente la Corte Costituzionale con sentenza n.143/2024 ha dichiarato l' illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 del d.lgs. n.ro 150 del 2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico – chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale, come nel caso in esame, sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di sesso. A tal riguardo si è segnalato che tale autorizzazione appare irragionevole nel momento in cui si prescrive l'autorizzazione al trattamento chirurgico in tutti quei casi in cui il giudice accerti che la persona abbia completato il proprio percorso di transizione e possa dunque disporre il rilascio del nuovi documenti: in questa ipotesi, infatti, ha argomentato la Corte, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione, la quale sulla scorta delle pronunce della Corte di cassazione e della Corte costituzionale del 2015 e del 2017, può essere ormai accordata anche qualora la persona interessata a ottenere dei nuovi documenti non abbia ancora effettuato - e non abbia alcuna intenzione di effettuare- un intervento chirurgico di affermazione di genere. La Corte ha affermato, quindi, che l'autorizzazione prevista dalla disposizione censurata ha perduto “ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato” e ha sottolineato come la giurisprudenza di merito sovente autorizzi, nella prassi, l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione (e non prima e in funzione della rettificazione stessa). Alla luce delle considerazioni svolte la domanda merita, pertanto, accoglimento. Nulla sulle spese attesa la mancata contestazione della domanda
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune competente di rettificare l'atto di nascita di ( ) Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...] e residente a [...]nel senso di sostituire l'indicazione del sesso femminile con quello maschile e di sostituire, altresì, il nome attuale di con quello di;
Pt_1 Per_1
2) Autorizza la parte istante a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli maschili
3) Nulla sulle spese. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 24.09.2025
IL PRESIDENTE est.
Eugenio Maria Turco