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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/10/2025, n. 2491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2491 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 10001/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 10001/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CI AN Parte_1 P.IVA_1
IA, elettivamente domiciliato in VIA PISTOIESE 299, 59100 PRATO presso il difensore avv.
CI AN IA
ATTORE/I
contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
[... Con atto di citazione ritualmente notificato in qualità di Fondo Parte_1
, citava in giudizio al fine Parte_2 Controparte_1
di sentire accertare il diritto a potersi rivalere nei confronti dal convenuto per quanto pagato a favore dei sig.ri e a seguito della sentenza n° 397/2005 del Giudice di Controparte_2 Controparte_3
Pace di Mileto il quale, accogliendo la domanda dei danneggiati, condannava l'odierna attrice a pagina 1 di 4 pagare agli stessi la somma complessiva di € =11.642,36=, comprensiva di spese legali e di registrazione della sentenza.
Riferiva l'attrice di essere stata citata in giudizio ai sensi dell'art. 283, comma 1, lett. b) del d.lgs.
n° 209/2005 in quanto il veicolo danneggiante, condotto dall'odierno convenuto, circolava privo di assicurazione obbligatoria.
Avendo provveduto al pagamento della suddetta somma l'odierna attrice agiva in regresso nei confronti dell'odierno convenuto ai sensi dell'art. 292, comma 1, del d.lgs. n° 209/2005, per il recupero dell'indennizzo corrisposto anche in via di transazione.
assegnava le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna contrariis reiectis omnibus, in accoglimento delle domande attoree,
condannare il signor , nato a [...] il [...] Controparte_1
( ) residente in [...], int. 10, al pagamento, in solido fra loro, per i C.F._1
titoli e le causali di cui in narrativa, in favore di ., quale impresa designata alla gestione del Parte_1
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, la somma di Euro 11.642,36 ovvero quella, maggiore o minore che sarà
ritenuta di Giustizia dopo Istruttoria, oltre interessi decorrenti dalla messa in mora.
Vittoria di spese e competenze professionali”.
Il sig. non si costituiva in giudizio e all'udienza del 17 dicembre Controparte_1
2024 ne veniva dichiarata la contumacia.
La domanda attorea è meritevole di accoglimento.
Ai sensi dell'art. 283, comma 1, lett. b) del d.lgs. n° 209/2005 “il Fondo di garanzia per le vittime della
strada, costituito presso la risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i CP_4
quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: […] b) il veicolo o natante non risulti coperto da
assicurazione”.
È un dato pacifico e documentato che l'attrice sia titolata ad esercitare l'azione di regresso nei confronti dell'odierno convenuto in quanto nel giudizio avanti al Giudice di Pace di Milano era stato accertato che il veicolo danneggiante, condotto dall'odierno convenuto, era privo di copertura assicurativa. Dalla sentenza n° 397/2005 del Giudice di Pace di Milano emerge infatti in modo incontrovertibile che “tale prova è stata incontestabilmente raggiunta dagli accertamenti eseguiti dall'Autorità
di polizia intervenuta sul posto (C.C. di Mileto), che hanno rilevato la mancanza di copertura assicurativa
pagina 2 di 4 sull'autovettura Fiat Uno tg/ BH 118 BC della sig. condotta dallo fatto per il quale CP_5 CP_1
veniva contravvenzionato per violazione dell'art. 193 co. 1 e 2 C.d.S.”.
Alla luce di ciò, all'epoca dei fatti in qualità di impresa designata per il Fondo Parte_3
di Garanzia delle Vittime della Strada, aveva la legittimazione passiva a stare in giudizio in quanto obbligata ad indennizzare i danneggiati per i danni dagli stessi subiti nel sinistro in cui era stato coinvolto, con una responsabilità concorsuale del =70%=, anche l'odierno convenuto. Parte_1
(all'epoca ha quindi titolo ad agire in regresso ai sensi dell'art. 292, comma
[...] Parte_3
1, del d.lgs. n° 209/2005, norma la quale stabilisce che “l'impresa designata che, anche in via di transazione,
ha risarcito il danno nei casi previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere […] b) […], ha azione di regresso
nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi
e delle spese”.
Parte attrice ha prodotto la sentenza (doc. 3 fasc. parte attrice) da cui emerge che Parte_3
– F.G.V.S. è stata condannata a risarcire la somma di € =11.642,36= come da quietanza di
[...]
liquidazione, ed allegato assegno, (doc. 5 fasc. parte attrice).
ha quindi prodotto le raccomandate con cui prima dell'instaurazione del Parte_1
giudizio ha fatto richiesta al convenuto di procedere col pagamento della detta somma ((doc. 6 fasc.
parte attrice).
In merito alla quantificazione della somma che l'attrice può pretendere si osserva come la sia stata determinata sulla base del decisum stabilito dal Giudice di Pace di Mileto dedotta la quota di concorso di colpa. Tenuto conto che l'odierno convenuto, pur non costituitosi, era stato chiamato in giudizio nel procedimento avanti al Giudice di Pace di Mileto la quantificazione gli è quindi opponibile.
Oltre alla somma di € =11.642,36= all'attrice vano riconosciuti gl'interessi di mora ex art. 1284 c.c.
dalla prima diffida di pagamento ossia dal 27 novembre 2014 ed ex art. 1284 comma 4 c.c.
dall'instaurazione della domanda giudiziale. La somma complessivamente dovuta dal convenuto a
F.G.V.S. sarà quindi pari ad € =14.408,96=. Parte_1
Conclusivamente, dovrà essere condannato a pagare a Controparte_1
– F.G.V.S. la somma di € =14.408,96= oltre interessi ex art. 1282 c.c. dalla Parte_1
data di emissione della sentenza al saldo.
Alla soccombenza consegue la condanna del convenuto al rimborso delle spese di lite sostenute pagina 3 di 4 dall'attrice per il presente giudizio espunta la fase istruttoria non espletata. Per la liquidazione si fa ricorso al D.M. n° 55/2014 sulla base del valore in misura intermedia tra minimo e massimo stante la
semplicità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
CONDANNA a pagare a – F.G.V.S. la Controparte_1 Parte_1
somma di € =14.408,96= oltre interessi ex art. 1282 c.c. dalla data di emissione della presente
sentenza, 3 ottobre 2025, al saldo;
CONDANNA a rimborsare a F.G.V.S. Controparte_1 Parte_1
le spese di lite per il presente giudizio che si liquidano in € =264,00= per spese ed € =2.000,00= per
onorari oltre I.V.A. (22%) C.P.A. (4%) e rimborso spese generali (15%).
Bologna, 3 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Daniele Martino
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 10001/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CI AN Parte_1 P.IVA_1
IA, elettivamente domiciliato in VIA PISTOIESE 299, 59100 PRATO presso il difensore avv.
CI AN IA
ATTORE/I
contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
[... Con atto di citazione ritualmente notificato in qualità di Fondo Parte_1
, citava in giudizio al fine Parte_2 Controparte_1
di sentire accertare il diritto a potersi rivalere nei confronti dal convenuto per quanto pagato a favore dei sig.ri e a seguito della sentenza n° 397/2005 del Giudice di Controparte_2 Controparte_3
Pace di Mileto il quale, accogliendo la domanda dei danneggiati, condannava l'odierna attrice a pagina 1 di 4 pagare agli stessi la somma complessiva di € =11.642,36=, comprensiva di spese legali e di registrazione della sentenza.
Riferiva l'attrice di essere stata citata in giudizio ai sensi dell'art. 283, comma 1, lett. b) del d.lgs.
n° 209/2005 in quanto il veicolo danneggiante, condotto dall'odierno convenuto, circolava privo di assicurazione obbligatoria.
Avendo provveduto al pagamento della suddetta somma l'odierna attrice agiva in regresso nei confronti dell'odierno convenuto ai sensi dell'art. 292, comma 1, del d.lgs. n° 209/2005, per il recupero dell'indennizzo corrisposto anche in via di transazione.
assegnava le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna contrariis reiectis omnibus, in accoglimento delle domande attoree,
condannare il signor , nato a [...] il [...] Controparte_1
( ) residente in [...], int. 10, al pagamento, in solido fra loro, per i C.F._1
titoli e le causali di cui in narrativa, in favore di ., quale impresa designata alla gestione del Parte_1
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, la somma di Euro 11.642,36 ovvero quella, maggiore o minore che sarà
ritenuta di Giustizia dopo Istruttoria, oltre interessi decorrenti dalla messa in mora.
Vittoria di spese e competenze professionali”.
Il sig. non si costituiva in giudizio e all'udienza del 17 dicembre Controparte_1
2024 ne veniva dichiarata la contumacia.
La domanda attorea è meritevole di accoglimento.
Ai sensi dell'art. 283, comma 1, lett. b) del d.lgs. n° 209/2005 “il Fondo di garanzia per le vittime della
strada, costituito presso la risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i CP_4
quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: […] b) il veicolo o natante non risulti coperto da
assicurazione”.
È un dato pacifico e documentato che l'attrice sia titolata ad esercitare l'azione di regresso nei confronti dell'odierno convenuto in quanto nel giudizio avanti al Giudice di Pace di Milano era stato accertato che il veicolo danneggiante, condotto dall'odierno convenuto, era privo di copertura assicurativa. Dalla sentenza n° 397/2005 del Giudice di Pace di Milano emerge infatti in modo incontrovertibile che “tale prova è stata incontestabilmente raggiunta dagli accertamenti eseguiti dall'Autorità
di polizia intervenuta sul posto (C.C. di Mileto), che hanno rilevato la mancanza di copertura assicurativa
pagina 2 di 4 sull'autovettura Fiat Uno tg/ BH 118 BC della sig. condotta dallo fatto per il quale CP_5 CP_1
veniva contravvenzionato per violazione dell'art. 193 co. 1 e 2 C.d.S.”.
Alla luce di ciò, all'epoca dei fatti in qualità di impresa designata per il Fondo Parte_3
di Garanzia delle Vittime della Strada, aveva la legittimazione passiva a stare in giudizio in quanto obbligata ad indennizzare i danneggiati per i danni dagli stessi subiti nel sinistro in cui era stato coinvolto, con una responsabilità concorsuale del =70%=, anche l'odierno convenuto. Parte_1
(all'epoca ha quindi titolo ad agire in regresso ai sensi dell'art. 292, comma
[...] Parte_3
1, del d.lgs. n° 209/2005, norma la quale stabilisce che “l'impresa designata che, anche in via di transazione,
ha risarcito il danno nei casi previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere […] b) […], ha azione di regresso
nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi
e delle spese”.
Parte attrice ha prodotto la sentenza (doc. 3 fasc. parte attrice) da cui emerge che Parte_3
– F.G.V.S. è stata condannata a risarcire la somma di € =11.642,36= come da quietanza di
[...]
liquidazione, ed allegato assegno, (doc. 5 fasc. parte attrice).
ha quindi prodotto le raccomandate con cui prima dell'instaurazione del Parte_1
giudizio ha fatto richiesta al convenuto di procedere col pagamento della detta somma ((doc. 6 fasc.
parte attrice).
In merito alla quantificazione della somma che l'attrice può pretendere si osserva come la sia stata determinata sulla base del decisum stabilito dal Giudice di Pace di Mileto dedotta la quota di concorso di colpa. Tenuto conto che l'odierno convenuto, pur non costituitosi, era stato chiamato in giudizio nel procedimento avanti al Giudice di Pace di Mileto la quantificazione gli è quindi opponibile.
Oltre alla somma di € =11.642,36= all'attrice vano riconosciuti gl'interessi di mora ex art. 1284 c.c.
dalla prima diffida di pagamento ossia dal 27 novembre 2014 ed ex art. 1284 comma 4 c.c.
dall'instaurazione della domanda giudiziale. La somma complessivamente dovuta dal convenuto a
F.G.V.S. sarà quindi pari ad € =14.408,96=. Parte_1
Conclusivamente, dovrà essere condannato a pagare a Controparte_1
– F.G.V.S. la somma di € =14.408,96= oltre interessi ex art. 1282 c.c. dalla Parte_1
data di emissione della sentenza al saldo.
Alla soccombenza consegue la condanna del convenuto al rimborso delle spese di lite sostenute pagina 3 di 4 dall'attrice per il presente giudizio espunta la fase istruttoria non espletata. Per la liquidazione si fa ricorso al D.M. n° 55/2014 sulla base del valore in misura intermedia tra minimo e massimo stante la
semplicità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
CONDANNA a pagare a – F.G.V.S. la Controparte_1 Parte_1
somma di € =14.408,96= oltre interessi ex art. 1282 c.c. dalla data di emissione della presente
sentenza, 3 ottobre 2025, al saldo;
CONDANNA a rimborsare a F.G.V.S. Controparte_1 Parte_1
le spese di lite per il presente giudizio che si liquidano in € =264,00= per spese ed € =2.000,00= per
onorari oltre I.V.A. (22%) C.P.A. (4%) e rimborso spese generali (15%).
Bologna, 3 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Daniele Martino
pagina 4 di 4