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Ordinanza 14 aprile 2025
Ordinanza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, ordinanza 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 75/2025
TRIBUNALE ordinario DI FORLì
Sezione Civile _________
IL TRIBUNALE DI FORLÌ, IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE, nelle persone dei magistrati: dott. Barbara Vacca Presidente dott. Emanuele Picci Giudice dott. Maria Cecilia Branca Giudice
Visto il ricorso presentato in data 13/01/2025 da
(c.f. ), assistito dall'avv. Maurizio BERTONI Parte_1 C.F._1
(c.f. ), quale socio illimitatamente responsabile della C.F._2
TRITONE SAS DI TI NO & C. il cui fallimento, dichiarato con sentenza in data 15-19/07/2021, è stato chiuso con decreto in data 09/10/2024 diretto ad ottenere la dichiarazione di inesigibilità nei suoi confronti dei debiti concorsuali non soddisfatti integralmente;
Dato atto che è stata acquisita la relazione dei Curatori, depositata in data
25/03/2025;
Dato altresì atto che è instaurato il contraddittorio con i creditori non interamente soddisfatti e che è stata presentata opposizione da
[...]
con memoria depositata il 04/02/2025 Parte_2
OSSERVA
Deve, anzitutto, essere confermato l'orientamento già assunto da questo Tribunale con cui si è ritenuto che alle istanze di esdebitazione riferite a procedure fallimentari soggette alla disciplina del r.d. 267/1942 vada applicata la relativa normativa, ancorché l'istanza sia stata depositata dopo l'entrata in vigore del Codice della crisi.
1 Tutte le istanze di esdebitazione depositate in data successiva al 15/07/2022 ma riferite a procedure fallimentari, vanno trattate e decise applicando le disposizioni degli artt. 142 e 143 l.fall. dovendo il discrimen essere individuato non nella data di deposito dell'istanza di esdebitazione ma nell'essere la stessa riferita ad una procedura fallimentare disciplinata dal r.d. 267/1942 piuttosto che ad una procedura di liquidazione giudiziale disciplinata dal codice della crisi.
Pur dandosi atto dei diversi orientamenti giurisprudenziali formatisi sulla questione, ritiene questo Tribunale di dover confermare l'adesione alla tesi che esclude l'applicabilità delle disposizioni degli artt. 278 e ss. CCII alle procedure fallimentari regolate dal r.d. 267/1942.
L'art. 390 CCII, dedicato alle disposizioni transitorie, al secondo comma, statuisce che “le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3”. L'espressione
“procedure di fallimento” utilizzata dalla citata norma, a parere di questo Tribunale, deve intendersi riferita non solo alla procedura fallimentare pendente ma anche a tutti gli istituti ad essa collegati e che trovano la propria causa od origine in tale procedura, come ad esempio la proposta di concordato fallimentare o l'istanza di esdebitazione la cui disciplina, sostanziale e processuale, deve essere, dunque, rinvenuta nella legge fallimentare e non nel codice della crisi.
Con specifico riguardo all'esdebitazione è, infatti, opportuno evidenziare che non si tratta di una procedura o un istituto autonomo ma trova il proprio presupposto applicativo in una precedente procedura liquidatoria, con la sola eccezione costituita dall'innovativo istituto dell'esdebitazione del debitore sovraindebitato incapiente, introdotto dall'ordinamento (prima dalla l. 176/2020 e poi dal codice della crisi) per consentire anche ai debitori che siano, persone fisiche, meritevoli ma incapienti, di potersi esdebitare senza prima passare da una precedente procedura liquidatoria.
Con tale sola eccezione, l'esdebitazione, ovvero la liberazione dai debiti, è un beneficio che consegue ad un provvedimento giudiziale che, verificata la ricorrenza
2 delle condizioni di ammissibilità, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura liquidatoria.
L'esdebitazione trova dunque la propria ragion d'essere nella precedente procedura liquidatoria, di cui costituisce un'appendice, assumendo natura incidentale e trovando la sua disciplina nella proceduta cui accede (cfr. Tribunale d Rimini decreto del 30/03/2023). Anche la Corte d'Appello di Bologna, con il decreto
27/01/2023 si è peraltro già espressa nel medesimo senso in tema di istanza di esdebitazione affermando che “nessuna disparità di trattamento può essere individuata avuto riguardo, da un lato, all'imprenditore che sia fallito vigente la vecchia legge fallimentare
e, dall'altro, al debitore soggetto alla procedura di liquidazione giudiziale, trattandosi di istituti differenti, ispirati da concezioni radicalmente opposte”.
Nel caso in esame, accedendo l'istanza di esdebitazione ad una procedura fallimentare aperta sotto la vigenza del r.d. 267/1942, la stessa andrà regolata dalla legge fallimentare sia per gli aspetti sostanziali sia per quelli processuali.
Ciò precisato, è stato dichiarato fallito da questo Tribunale con Parte_1
sentenza in data 15-19/07/2021 in estensione al fallimento della TRITONE SAS DI
TI NO & C., quale socio illimitatamente responsabile. Con provvedimento in data 09/10/2024, questo Tribunale ha dichiarato la chiusura della procedura fallimentare ai sensi dell'art. 118 n. 3 l. fall., in ragione dell'integrale riparto dell'attivo realizzato e dell'assenza di ulteriore attivo realizzabile.
Il ricorso per la concessione dell'esdebitazione è stato depositato il 13/01/2025, e dunque nel rispetto del termine annuale previsto.
Nel merito, il ricorso non può tuttavia essere accolto, non ricorrendo tutte le condizioni previste dall'art. 142 l.fall. per la concessione del beneficio dell'esdebitazione.
Per l'ammissione al beneficio della liberazione dai debiti residui non soddisfatti (c.d. esdebitazione), devono ricorrere, congiuntamente, una serie di condizioni oggettive e soggettive, oltre a quella del parziale soddisfacimento dei creditori concorsuali.
Con riguardo a tale aspetto, nulla quaestio posto che i riparti già eseguito hanno consentito il soddisfacimento integrale, per quanto riguarda la posizione della
3 società, oltre che delle spese di procedura e dei crediti in prededuzione, di tutti i creditori privilegiati e il soddisfacimento dei creditori sociali chirografari nella misura del 53,78%. Per quanto riguarda la posizione personale del socio sono stati Pt_1
integralmente soddisfatti i crediti prededucibili mentre i creditori privilegiati,
Agenzia Entrate, INPS e Comune di Cesenatico, sono stati soddisfatti nella misura del 30,23%, con una percentuale media in favore dei creditori privilegiati del
42,44% e nella misura del 20,66% dei creditori chirografari. Deve poi aggiungersi che a seguito della riscossione dei crediti fiscali per i quali i Curatori hanno presentato domande di rimborso, sarà possibile soddisfare ulteriormente i creditori sociali chirografari, raggiungendo una percentuale complessiva attestantesi sul
55,29%.
Vi sarebbero dunque indubbiamente gli estremi per valutare l'esdebitazione del rispetto al requisito oggettivo del parziale soddisfacimento dei debiti. Pt_1
Tuttavia, ai sensi dell'art. 142, co. 1, per accedere al beneficio Pt_3
dell'esdebitazione il fallito deve:
1) aver cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
2) non aver in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
3) non aver violato le disposizioni di cui all'art. 48;
4) non aver beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;
5) non aver distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
6) non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione (con la previsione della sospensione del
4 procedimento nel caso in cui il procedimento penale per uno di tali reati sia ancora in corso).
Nel caso in esame, pur ricorrendo senz'altro le condizioni di cui ai numeri 3, 4 e 6, non altrettanto può dirsi per quelle di cui ai n. 1, 2 e, soprattutto, di cui al n. 5.
In merito a quanto previsto ai punti 1 e 2, va precisato che la procedura fallimentare
è stata dichiarata con sentenza del luglio 2021 con contestuale dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato preventivo con riserva depositata da
Tritone S.a.s. con ricorso dell'11/05/2021.
Come si legge nella sentenza di fallimento, la procedura prenotativa presentata dalla
Tritone S.a.s. ha avuto una breve durata ed è sfociata nel fallimento a seguito delle problematiche emerse e segnalate nella relazione informativa del Commissario giudiziale depositata il 15/06/2021 riconducibili al comportamento scarsamente collaborativo, se non ostruzionistico, tenuto dal Conti sia nella pendente procedura esecutiva (come rappresentato anche dal creditore nella sua Parte_2
opposizione), sia nella procedura concordataria. Si legge sempre nella sentenza che
Tritone S.a.s. non aveva fornito alcuna prova dell'attività svolta per addivenire alla formulazione di una seria proposta concordataria o di un accordo di ristrutturazione, non avendo neppure nominato un attestatore ed avendo formulato una proposta transattiva al principale creditore solo in data 02/07/2021 a fronte di un ricorso prenotativo depositato in data 11/05/2021, tanto da giustificare la declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato in bianco e di apertura del fallimento.
Gli stessi Curatori hanno infatti riferito nella relazione depositata che nella fase della domanda prenotativa che ha preceduto il fallimento il Commissario Giudiziale “si era visto costretto a riferire di condotte “ostruzionistiche” poste in essere dall'Ing. Conti, segnalate dal Custode nominato della procedura esecutiva immobiliare, oltre che di una certa
“reticenza” nel fornire una chiara rappresentazione della situazione contabile e della giacenza di cassa, così come l'insussistenza di una reale volontà del suddetto amministratore di individuare soluzioni alternative al fallimento, intervenuta la declaratoria di fallimento e rigettato il reclamo proposto avverso la sentenza, l'atteggiamento è divenuto - se non proprio collaborativo - quanto meno tale da non ostacolare o ritardare lo svolgimento della procedura”.
5 Il comportamento del Conti non può dunque essere ritenuto improntato a quanto richiesto dall'art. 142, co. 1, n. 1 e 2 l.fall.
Ciò che tuttavia si pone come realmente preclusivo rispetto al riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione è il comportamento certamente qualificabile come distrattivo e aggravativo del dissesto segnalato dai Curatori che esclude la ricorrenza del requisito di cui al n. 5 sopra citato.
Come già segnalato dai Curatori anche nella relazione ex art. 33 l.fall. “gli esercizi sociali della Tritone sas hanno a lungo evidenziato perdite consistenti, tanto che il patrimonio netto della società è divenuto negativo sin dal 2010, sino a giungere nel bilancio 2017 ad un valore negativo di Euro 442.843,00; l'amministratore non ha tuttavia assunto alcuna decisione conseguente e si è limitato, nel corso del 2016, a concedere in affitto l'azienda alla società SOGEB S.r.l. (costituita dalle figlie dell'Ing. ad un canone non congruo e Pt_1
certamente di valore tale da non consentire alla società di far fronte ai rilevanti oneri finanziari assunti;
il ritardo nella declaratoria di fallimento ha certamente comportato un aggravamento del dissesto”.
Hanno aggiunto i Curatori che “analoga iniziativa è stata adottata nel mese di novembre
2020 per la società Lucia sas, le cui quote appartenevano per il 98% alla Tritone srl e per il
2% a socio accomandatario, la cui azienda è stata anch'essa affittata alla società Parte_1
SOGEB S.r.l. ad un canone non solo non congruo ma addirittura antieconomico, alla luce delle condizioni pattuite nel complesso”.
Inoltre, in veste di amministratore, il Conti “ha consentito la distribuzione di utili e/o
l'effettuazione di prelievi da parte dei soci negli esercizi 2009, 2011, 2014 e 2015, sebbene esercizi chiusi in perdita, con un patrimonio netto negativo;
al riguardo si allega la tabella riepilogativa esposta a pag. 15 della relazione ex art. 33 L.F. depositata in data 27.9.2021
(doc. 2). Per completezza, va segnalato, tuttavia, che nel corso degli esercizi 2016 e 2017 i soci hanno apportato alla società somme importanti (rispettivamente Euro 85.098 nel 2016 e
Euro 29.432 nel 2017), sia pure di non chiara provenienza, tenuto conto dell'ammontare dei redditi personali”.
Alla luce di tali elementi, anche volendo ritenere superabile la condizione ostativa (di cui ai n. 1 e 2, il beneficio dell'esdebitazione non può essere accordato per mancanza
6 della condizione di cui dall' art. 142, primo comma, n. 5 l. fall., posto che le condotte tenute dal Conti e descritte dai Curatori, oltre che dal creditore opponente, ivi compresi gli incassi dei canoni successivamente al pignoramento immobiliare, hanno comportato sia un aggravamento del dissesto sia una distrazione dell'attivo.
L'istanza di esdebitazione presentata dal va dunque rigettata. Pt_1
per questi motivi
visti gli artt. 142 e 143 l. fall., rigetta l'istanza proposta in data 13/01/225 da (c.f. Parte_1
), di concessione del beneficio della liberazione dai debiti C.F._1
residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti integralmente.
Si comunichi.
Così deciso a Forlì, nella camera di consiglio del 10/04/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Barbara Vacca
7
TRIBUNALE ordinario DI FORLì
Sezione Civile _________
IL TRIBUNALE DI FORLÌ, IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE, nelle persone dei magistrati: dott. Barbara Vacca Presidente dott. Emanuele Picci Giudice dott. Maria Cecilia Branca Giudice
Visto il ricorso presentato in data 13/01/2025 da
(c.f. ), assistito dall'avv. Maurizio BERTONI Parte_1 C.F._1
(c.f. ), quale socio illimitatamente responsabile della C.F._2
TRITONE SAS DI TI NO & C. il cui fallimento, dichiarato con sentenza in data 15-19/07/2021, è stato chiuso con decreto in data 09/10/2024 diretto ad ottenere la dichiarazione di inesigibilità nei suoi confronti dei debiti concorsuali non soddisfatti integralmente;
Dato atto che è stata acquisita la relazione dei Curatori, depositata in data
25/03/2025;
Dato altresì atto che è instaurato il contraddittorio con i creditori non interamente soddisfatti e che è stata presentata opposizione da
[...]
con memoria depositata il 04/02/2025 Parte_2
OSSERVA
Deve, anzitutto, essere confermato l'orientamento già assunto da questo Tribunale con cui si è ritenuto che alle istanze di esdebitazione riferite a procedure fallimentari soggette alla disciplina del r.d. 267/1942 vada applicata la relativa normativa, ancorché l'istanza sia stata depositata dopo l'entrata in vigore del Codice della crisi.
1 Tutte le istanze di esdebitazione depositate in data successiva al 15/07/2022 ma riferite a procedure fallimentari, vanno trattate e decise applicando le disposizioni degli artt. 142 e 143 l.fall. dovendo il discrimen essere individuato non nella data di deposito dell'istanza di esdebitazione ma nell'essere la stessa riferita ad una procedura fallimentare disciplinata dal r.d. 267/1942 piuttosto che ad una procedura di liquidazione giudiziale disciplinata dal codice della crisi.
Pur dandosi atto dei diversi orientamenti giurisprudenziali formatisi sulla questione, ritiene questo Tribunale di dover confermare l'adesione alla tesi che esclude l'applicabilità delle disposizioni degli artt. 278 e ss. CCII alle procedure fallimentari regolate dal r.d. 267/1942.
L'art. 390 CCII, dedicato alle disposizioni transitorie, al secondo comma, statuisce che “le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3”. L'espressione
“procedure di fallimento” utilizzata dalla citata norma, a parere di questo Tribunale, deve intendersi riferita non solo alla procedura fallimentare pendente ma anche a tutti gli istituti ad essa collegati e che trovano la propria causa od origine in tale procedura, come ad esempio la proposta di concordato fallimentare o l'istanza di esdebitazione la cui disciplina, sostanziale e processuale, deve essere, dunque, rinvenuta nella legge fallimentare e non nel codice della crisi.
Con specifico riguardo all'esdebitazione è, infatti, opportuno evidenziare che non si tratta di una procedura o un istituto autonomo ma trova il proprio presupposto applicativo in una precedente procedura liquidatoria, con la sola eccezione costituita dall'innovativo istituto dell'esdebitazione del debitore sovraindebitato incapiente, introdotto dall'ordinamento (prima dalla l. 176/2020 e poi dal codice della crisi) per consentire anche ai debitori che siano, persone fisiche, meritevoli ma incapienti, di potersi esdebitare senza prima passare da una precedente procedura liquidatoria.
Con tale sola eccezione, l'esdebitazione, ovvero la liberazione dai debiti, è un beneficio che consegue ad un provvedimento giudiziale che, verificata la ricorrenza
2 delle condizioni di ammissibilità, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura liquidatoria.
L'esdebitazione trova dunque la propria ragion d'essere nella precedente procedura liquidatoria, di cui costituisce un'appendice, assumendo natura incidentale e trovando la sua disciplina nella proceduta cui accede (cfr. Tribunale d Rimini decreto del 30/03/2023). Anche la Corte d'Appello di Bologna, con il decreto
27/01/2023 si è peraltro già espressa nel medesimo senso in tema di istanza di esdebitazione affermando che “nessuna disparità di trattamento può essere individuata avuto riguardo, da un lato, all'imprenditore che sia fallito vigente la vecchia legge fallimentare
e, dall'altro, al debitore soggetto alla procedura di liquidazione giudiziale, trattandosi di istituti differenti, ispirati da concezioni radicalmente opposte”.
Nel caso in esame, accedendo l'istanza di esdebitazione ad una procedura fallimentare aperta sotto la vigenza del r.d. 267/1942, la stessa andrà regolata dalla legge fallimentare sia per gli aspetti sostanziali sia per quelli processuali.
Ciò precisato, è stato dichiarato fallito da questo Tribunale con Parte_1
sentenza in data 15-19/07/2021 in estensione al fallimento della TRITONE SAS DI
TI NO & C., quale socio illimitatamente responsabile. Con provvedimento in data 09/10/2024, questo Tribunale ha dichiarato la chiusura della procedura fallimentare ai sensi dell'art. 118 n. 3 l. fall., in ragione dell'integrale riparto dell'attivo realizzato e dell'assenza di ulteriore attivo realizzabile.
Il ricorso per la concessione dell'esdebitazione è stato depositato il 13/01/2025, e dunque nel rispetto del termine annuale previsto.
Nel merito, il ricorso non può tuttavia essere accolto, non ricorrendo tutte le condizioni previste dall'art. 142 l.fall. per la concessione del beneficio dell'esdebitazione.
Per l'ammissione al beneficio della liberazione dai debiti residui non soddisfatti (c.d. esdebitazione), devono ricorrere, congiuntamente, una serie di condizioni oggettive e soggettive, oltre a quella del parziale soddisfacimento dei creditori concorsuali.
Con riguardo a tale aspetto, nulla quaestio posto che i riparti già eseguito hanno consentito il soddisfacimento integrale, per quanto riguarda la posizione della
3 società, oltre che delle spese di procedura e dei crediti in prededuzione, di tutti i creditori privilegiati e il soddisfacimento dei creditori sociali chirografari nella misura del 53,78%. Per quanto riguarda la posizione personale del socio sono stati Pt_1
integralmente soddisfatti i crediti prededucibili mentre i creditori privilegiati,
Agenzia Entrate, INPS e Comune di Cesenatico, sono stati soddisfatti nella misura del 30,23%, con una percentuale media in favore dei creditori privilegiati del
42,44% e nella misura del 20,66% dei creditori chirografari. Deve poi aggiungersi che a seguito della riscossione dei crediti fiscali per i quali i Curatori hanno presentato domande di rimborso, sarà possibile soddisfare ulteriormente i creditori sociali chirografari, raggiungendo una percentuale complessiva attestantesi sul
55,29%.
Vi sarebbero dunque indubbiamente gli estremi per valutare l'esdebitazione del rispetto al requisito oggettivo del parziale soddisfacimento dei debiti. Pt_1
Tuttavia, ai sensi dell'art. 142, co. 1, per accedere al beneficio Pt_3
dell'esdebitazione il fallito deve:
1) aver cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
2) non aver in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
3) non aver violato le disposizioni di cui all'art. 48;
4) non aver beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;
5) non aver distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
6) non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione (con la previsione della sospensione del
4 procedimento nel caso in cui il procedimento penale per uno di tali reati sia ancora in corso).
Nel caso in esame, pur ricorrendo senz'altro le condizioni di cui ai numeri 3, 4 e 6, non altrettanto può dirsi per quelle di cui ai n. 1, 2 e, soprattutto, di cui al n. 5.
In merito a quanto previsto ai punti 1 e 2, va precisato che la procedura fallimentare
è stata dichiarata con sentenza del luglio 2021 con contestuale dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato preventivo con riserva depositata da
Tritone S.a.s. con ricorso dell'11/05/2021.
Come si legge nella sentenza di fallimento, la procedura prenotativa presentata dalla
Tritone S.a.s. ha avuto una breve durata ed è sfociata nel fallimento a seguito delle problematiche emerse e segnalate nella relazione informativa del Commissario giudiziale depositata il 15/06/2021 riconducibili al comportamento scarsamente collaborativo, se non ostruzionistico, tenuto dal Conti sia nella pendente procedura esecutiva (come rappresentato anche dal creditore nella sua Parte_2
opposizione), sia nella procedura concordataria. Si legge sempre nella sentenza che
Tritone S.a.s. non aveva fornito alcuna prova dell'attività svolta per addivenire alla formulazione di una seria proposta concordataria o di un accordo di ristrutturazione, non avendo neppure nominato un attestatore ed avendo formulato una proposta transattiva al principale creditore solo in data 02/07/2021 a fronte di un ricorso prenotativo depositato in data 11/05/2021, tanto da giustificare la declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato in bianco e di apertura del fallimento.
Gli stessi Curatori hanno infatti riferito nella relazione depositata che nella fase della domanda prenotativa che ha preceduto il fallimento il Commissario Giudiziale “si era visto costretto a riferire di condotte “ostruzionistiche” poste in essere dall'Ing. Conti, segnalate dal Custode nominato della procedura esecutiva immobiliare, oltre che di una certa
“reticenza” nel fornire una chiara rappresentazione della situazione contabile e della giacenza di cassa, così come l'insussistenza di una reale volontà del suddetto amministratore di individuare soluzioni alternative al fallimento, intervenuta la declaratoria di fallimento e rigettato il reclamo proposto avverso la sentenza, l'atteggiamento è divenuto - se non proprio collaborativo - quanto meno tale da non ostacolare o ritardare lo svolgimento della procedura”.
5 Il comportamento del Conti non può dunque essere ritenuto improntato a quanto richiesto dall'art. 142, co. 1, n. 1 e 2 l.fall.
Ciò che tuttavia si pone come realmente preclusivo rispetto al riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione è il comportamento certamente qualificabile come distrattivo e aggravativo del dissesto segnalato dai Curatori che esclude la ricorrenza del requisito di cui al n. 5 sopra citato.
Come già segnalato dai Curatori anche nella relazione ex art. 33 l.fall. “gli esercizi sociali della Tritone sas hanno a lungo evidenziato perdite consistenti, tanto che il patrimonio netto della società è divenuto negativo sin dal 2010, sino a giungere nel bilancio 2017 ad un valore negativo di Euro 442.843,00; l'amministratore non ha tuttavia assunto alcuna decisione conseguente e si è limitato, nel corso del 2016, a concedere in affitto l'azienda alla società SOGEB S.r.l. (costituita dalle figlie dell'Ing. ad un canone non congruo e Pt_1
certamente di valore tale da non consentire alla società di far fronte ai rilevanti oneri finanziari assunti;
il ritardo nella declaratoria di fallimento ha certamente comportato un aggravamento del dissesto”.
Hanno aggiunto i Curatori che “analoga iniziativa è stata adottata nel mese di novembre
2020 per la società Lucia sas, le cui quote appartenevano per il 98% alla Tritone srl e per il
2% a socio accomandatario, la cui azienda è stata anch'essa affittata alla società Parte_1
SOGEB S.r.l. ad un canone non solo non congruo ma addirittura antieconomico, alla luce delle condizioni pattuite nel complesso”.
Inoltre, in veste di amministratore, il Conti “ha consentito la distribuzione di utili e/o
l'effettuazione di prelievi da parte dei soci negli esercizi 2009, 2011, 2014 e 2015, sebbene esercizi chiusi in perdita, con un patrimonio netto negativo;
al riguardo si allega la tabella riepilogativa esposta a pag. 15 della relazione ex art. 33 L.F. depositata in data 27.9.2021
(doc. 2). Per completezza, va segnalato, tuttavia, che nel corso degli esercizi 2016 e 2017 i soci hanno apportato alla società somme importanti (rispettivamente Euro 85.098 nel 2016 e
Euro 29.432 nel 2017), sia pure di non chiara provenienza, tenuto conto dell'ammontare dei redditi personali”.
Alla luce di tali elementi, anche volendo ritenere superabile la condizione ostativa (di cui ai n. 1 e 2, il beneficio dell'esdebitazione non può essere accordato per mancanza
6 della condizione di cui dall' art. 142, primo comma, n. 5 l. fall., posto che le condotte tenute dal Conti e descritte dai Curatori, oltre che dal creditore opponente, ivi compresi gli incassi dei canoni successivamente al pignoramento immobiliare, hanno comportato sia un aggravamento del dissesto sia una distrazione dell'attivo.
L'istanza di esdebitazione presentata dal va dunque rigettata. Pt_1
per questi motivi
visti gli artt. 142 e 143 l. fall., rigetta l'istanza proposta in data 13/01/225 da (c.f. Parte_1
), di concessione del beneficio della liberazione dai debiti C.F._1
residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti integralmente.
Si comunichi.
Così deciso a Forlì, nella camera di consiglio del 10/04/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Barbara Vacca
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