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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/05/2025, n. 1589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1589 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 7834/2022 vertente tra:
CP_1
opponente
e
Controparte_2
opposta
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte depositate, predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7834/2022, vertente tra rappresentato e difeso dall'Avv. Luciano Migliozzi, elettivamente domiciliato CP_1
presso lo studio del difensore in Formicola, Via Corso n. 42, in virtù di procura allegata agli atti;
opponente
e in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Stefano Ciardiello, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli, Corso
Umberto I n. 154, in virtù di procura allegata agli atti;
opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con atto notificato in data 16.10.2022, l'istante proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 028 2022 9003970745000, notificata in data 11.7.2022, limitatamente alle cartelle nn.
02820130004828237000; 02820130010821174000; 02820130018826353000;
02820130027026731000; 02820140001068487000; 02820150023345513000;
02820180008630228000, per un importo complessivo di € 13.036,39.
2 A supporto della opposizione – assumendo l'omessa notificazione degli atti presupposti - adduceva i seguenti motivi: 1. la mancata notificazione delle cartelle sopra indicate, sottese alla intimazione di pagamento censurata;
2. l'intervenuta prescrizione del credito portato dalle suddette cartelle;
3. la impossibilità di evincere la ragione creditoria a fondamento della intimazione di pagamento per omessa allegazione delle sottese cartelle;
4. la nullità della intimazione di pagamento per omessa indicazione delle modalità di opposizione.
Sulla scorta di tali ragioni concludeva - previa sospensione in parte qua della efficacia esecutiva della intimazione opposta – per l'accoglimento della opposizione, con vittoria delle spese di lite.
Il convenuto , costituitosi in giudizio, argomentava della infondatezza della Controparte_3
avversa opposizione e ne domandava il rigetto.
Con ordinanza del 24.1.2023, la scrivente – ritenuta la infondatezza prima facie della opposizione – respingeva la istanza cautelare e disponeva rinvio per la precisazione delle conclusioni;
successivamente, ritenuta preferibile l'applicazione del modello decisionale ex art. 281 sexies c.p.c., il procedimento veniva da ultimo fissato alla data odierna per la decisione.
In via preliminare, si osserva che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro dato termine, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione, di natura sostanziale, è eventuale e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale.
Dunque, il contribuente che lamenti l'omessa preventiva regolare notificazione degli atti prodromici alla intimazione di pagamento ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (sempre che non sia stato ritualmente notificato) al fine di contestare la pretesa contributiva (Cass. civ. Sez. Unite, 04/03/2008, n. 5791; Cass. civ. Sez. Unite
Sent., 25/07/2007, n. 16412; Cass. civ. Sez. V, (ud. 04/05/2007) 08-06-2007, n. 13483; Cass. civ.
Sez. V, 31/03/2006, n. 7649 Cass. civ. Sez. V, 17/02/2005, n. 3231).
Come noto, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (cfr. sul punto, Cass. civ. Sez. I, 24/09/1999, n. 10493; Cass. civ.
Sez. I, 20/03/1999, n. 2574).
3 Nel caso di specie, l'opponente devolve, per un verso, una doglianza afferente il quomodo della esecuzione, nonché dei vizi formali della intimazione di pagamento, con ciò configurando una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (cfr. motivi 1, 3 e 4) e - con riferimento alla censura della prescrizione - contesta il diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Venendo alla delibazione delle censure devolute, deve dichiararsi l'inammissibilità dei motivi sopra indicati sub 1, 3 e 4 in quanto proposti oltre il termine perentorio di giorni venti previsto dall'art. 617, comma I c.p.c.: a fronte della notificazione della intimazione di pagamento (conosciuta per stessa allegazione dell'istante in data 11.7.2022) l'opposizione è stata proposta in data 16.10.2022 e, dunque, una volta elasso il termine di cui alla norma sopra richiamata.
Si procederà, a questo punto, alla disamina del motivo di opposizione inerente la prescrizione.
Ed invero, la natura di accertamento negativo del credito della proposta opposizione, pur a fronte della mancata opposizione alle cartelle esattoriali, non preclude il vaglio sulla prescrizione o di altri fatti comunque estintivi del credito successivamente maturati.
La parte opposta, sul punto - assumendo con riguardo alle cartelle nn. 02820130010821174000,
02820130027026731000 e 02820180008630228000 l'applicazione del termine decennale
(comunque non decorso anche in ragione della sospensione di esso termine ad opera del legislatore emergenziale dal 8.3.2020 al 31.8.2021) – argomentava della regolarità delle notificazioni delle cartelle portate dalla intimazione opposta, nonché la notificazione di atti interruttivi.
Il Tribunale reputa, in via preliminare, di svolgere talune considerazioni.
Dagli atti di causa è emerso che l'istante con nota distinta con n. prot. 207693, presentata in data
24.9.2018, formulava richiesta di rateizzazione afferente, tra le altre, le cartelle di pagamento contestate, ad eccezione di quella distinta con n. 02820180008630228000 (cfr. copia allegata alla costituzione della . CP_4
Tale circostanza - sebbene presupponga la conoscenza da parte dell'opponente delle cartelle oggetto di odierna opposizione e, dunque, abbia effetto interruttivo della prescrizione (cfr. sul punto, di recente Cass., Sez. 5, 6 febbraio 2024, n. 3414) – non preclude la facoltà di contestazione della pretesa (cfr. Cass n. 3347/2017).
Sempre in via preliminare, va chiarito che in ragione della natura dei crediti di cui alle cartelle impugnate, portate dalla intimazione opposta, vanno applicati diversi termini di prescrizione: triennale (tassa automobilistica), quinquennale (TARSU, canone acqua) e decennale (IVA, IRPEF).
Sul punto occorre richiamare la pronuncia a SS.UU. n. 23397/2016 a tenore della quale: “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi
4 o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art.
2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.”.
In tale ipotesi ricomincia a decorrere un nuovo termine di prescrizione;
diversamente ragionando si arriverebbe a legittimare la riscossione di un credito che sarebbe evidentemente acausale ed astratto dal rapporto sottostante.
Il Tribunale reputa che la censura di prescrizione risulti infondata, per le ragioni di seguito indicate.
La cartella n. 02820130004828237000, avente ad oggetto tassa automobilistica per l'anno 2008, veniva notificata ex art. 140 c.p.c. in data 3.10.2013. Ad essa notificazione seguivano quelle successive, della intimazione di pagamento n. 02820169007485952/000 (avvenuta in data
27.4.2016), della intimazione di pagamento n. 02820179000661957/000 (avvenuta in data
20.6.2017) e della intimazione di pagamento n. 02820189003871551/000 (avvenuta in data
14.5.2018). Il termine prescrizionale triennale applicabile in ragione della natura del credito - tenuto conto dell'istanza di rateizzazione avanzata dall'istante (29.4.2018) unitamente alla sospensione del termine disposta dalla normativa emergenziale relativa all'epidemia da Covid-19 - non risulta decorso, dovendosi applicare una sospensione del termine di circa un anno e mezzo. In particolare l'art. 68 comma 1 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, da leggere in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, espressamente richiamato, ha sostanzialmente previsto la sospensione, nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dei termini di pagamento e, conseguentemente, “la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
La cartella n. 02820130010821174000, avente ad oggetto imposta IVA anno 2009 veniva notificata ex art. 140 c.p.c. in data 12.1.2015. Nella specie, anche a non voler considerare la successiva
5 notificazione della intimazione di pagamento n. 02820179000661957/000 (avvenuta in data
20.6.2017), all'atto della notificazione della intimazione di pagamento oggetto della odierna opposizione, il termine di prescrizione decennale non era comunque decorso.
La cartella n. 02820130018826353000, avente ad oggetto TARSU anno 2012, veniva notificata ex art. 140 c.p.c. in data 30.5.2015. Ad essa notificazione seguivano quelle successive della intimazione di pagamento n. 02820179000661957/000 (avvenuta in data 20.6.2017) e della intimazione di pagamento n. 02820189003871551/000 (avvenuta in data 14.5.2018). Il termine prescrizionale quinquennale applicabile in ragione della natura del credito - tenuto conto dell'istanza di rateizzazione avanzata dall'istante (29.4.2018) unitamente alla sospensione del termine disposta dalla normativa emergenziale relativa all'epidemia da Covid-19 - non risulta decorso, dovendosi applicare una sospensione del termine di circa un anno e mezzo. In particolare l'art. 68 comma 1 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, da leggere in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159, espressamente richiamato, ha sostanzialmente previsto la sospensione, nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dei termini di pagamento e, conseguentemente,
“la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
La cartella n. 02820130027026731000, avente ad oggetto sanzioni pecuniarie imposta IRPEF ed addizionale regionale anno 2004, veniva notificata ex art. 140 c.p.c. in data 27.12.2014. Nella specie, anche a non voler considerare le successive notificazioni della intimazione di pagamento n.
02820169007485952/000 (avvenuta in data 27.4.2016), della intimazione di pagamento n.
02820179000661957/000 (avvenuta in data 20.6.2017) e della intimazione di pagamento n.
02820189003871551/000 (avvenuta in data 14.5.2018), all'atto della notificazione della intimazione di pagamento oggetto della odierna opposizione, il termine di prescrizione decennale non era comunque decorso.
La cartella n. 02820140001068487000, avente ad oggetto Canone acqua, Acque di rifiuto e
Depurazione acque, anno 2008, veniva notificata in data 9.7.2015 ex art. 140 c.p.c.. Ad essa notificazione seguiva quella successiva, della intimazione di pagamento n.
02820179000661957/000 (avvenuta in data 20.6.2017). Il termine prescrizionale quanquennale applicabile in ragione della natura del credito - tenuto conto dell'istanza di rateizzazione avanzata dall'istante (29.4.2018) unitamente alla sospensione del termine disposta dalla normativa emergenziale relativa all'epidemia da Covid-19 - non risulta decorso, dovendosi applicare una sospensione del termine di circa un anno e mezzo. In particolare l'art. 68 comma 1 del d.l. 17 marzo
2020 n. 18, da leggere in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015,
6 n. 159, espressamente richiamato, ha sostanzialmente previsto la sospensione, nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dei termini di pagamento e, conseguentemente, “la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso
e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
La cartella n. 02820150023345513000, avente ad oggetto Canone acqua, Acque di rifiuto e
Depurazione acque, anno 2006, veniva notificata ex art. 140 c.p.c. in data 21.1.2016. Il termine prescrizionale quanquennale applicabile in ragione della natura del credito - tenuto conto dell'istanza di rateizzazione avanzata dall'istante (29.4.2018) unitamente alla sospensione del termine disposta dalla normativa emergenziale relativa all'epidemia da Covid-19 - non risulta decorso, dovendosi applicare una sospensione del termine di circa un anno e mezzo. In particolare l'art. 68 comma 1 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, da leggere in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, espressamente richiamato, ha sostanzialmente previsto la sospensione, nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dei termini di pagamento e, conseguentemente, “la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
La cartella n. 02820180008630228000, avente ad oggetto Imposta IVA anno 2005, veniva notificata ex art. 140 c.p.c. in data 24.9.2018. Il termine di prescrizione decennale all'atto della notificazione della intimazione di pagamento oggetto di odierna opposizione non era decorso.
Alla luce di quanto innanzi detto, l'opposizione va respinta.
Le spese seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati ex D.M. 147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria ed applicata la riduzione pari al 50 % ex art. 4 del D.M. 55/2014, come successivamente modificato, in considerazione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
RIGETTA l'opposizione spiegata da CP_1
CONDANNA la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di quella opposta, che liquida - al netto della riduzione in misura percentuale indicata in parte motiva - in € 1.700,00, di cui € 460,00 per fase di studio, € 389,00 per fase introduttiva ed € 851,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
7 DISPONE la distrazione delle spese liquidate al punto che precede in favore del difensore dell'opposta, dichiaratosi antistatario.
Santa Maria Capua Vetere, 13.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
8
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 7834/2022 vertente tra:
CP_1
opponente
e
Controparte_2
opposta
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte depositate, predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7834/2022, vertente tra rappresentato e difeso dall'Avv. Luciano Migliozzi, elettivamente domiciliato CP_1
presso lo studio del difensore in Formicola, Via Corso n. 42, in virtù di procura allegata agli atti;
opponente
e in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Stefano Ciardiello, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli, Corso
Umberto I n. 154, in virtù di procura allegata agli atti;
opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con atto notificato in data 16.10.2022, l'istante proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 028 2022 9003970745000, notificata in data 11.7.2022, limitatamente alle cartelle nn.
02820130004828237000; 02820130010821174000; 02820130018826353000;
02820130027026731000; 02820140001068487000; 02820150023345513000;
02820180008630228000, per un importo complessivo di € 13.036,39.
2 A supporto della opposizione – assumendo l'omessa notificazione degli atti presupposti - adduceva i seguenti motivi: 1. la mancata notificazione delle cartelle sopra indicate, sottese alla intimazione di pagamento censurata;
2. l'intervenuta prescrizione del credito portato dalle suddette cartelle;
3. la impossibilità di evincere la ragione creditoria a fondamento della intimazione di pagamento per omessa allegazione delle sottese cartelle;
4. la nullità della intimazione di pagamento per omessa indicazione delle modalità di opposizione.
Sulla scorta di tali ragioni concludeva - previa sospensione in parte qua della efficacia esecutiva della intimazione opposta – per l'accoglimento della opposizione, con vittoria delle spese di lite.
Il convenuto , costituitosi in giudizio, argomentava della infondatezza della Controparte_3
avversa opposizione e ne domandava il rigetto.
Con ordinanza del 24.1.2023, la scrivente – ritenuta la infondatezza prima facie della opposizione – respingeva la istanza cautelare e disponeva rinvio per la precisazione delle conclusioni;
successivamente, ritenuta preferibile l'applicazione del modello decisionale ex art. 281 sexies c.p.c., il procedimento veniva da ultimo fissato alla data odierna per la decisione.
In via preliminare, si osserva che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro dato termine, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione, di natura sostanziale, è eventuale e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale.
Dunque, il contribuente che lamenti l'omessa preventiva regolare notificazione degli atti prodromici alla intimazione di pagamento ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (sempre che non sia stato ritualmente notificato) al fine di contestare la pretesa contributiva (Cass. civ. Sez. Unite, 04/03/2008, n. 5791; Cass. civ. Sez. Unite
Sent., 25/07/2007, n. 16412; Cass. civ. Sez. V, (ud. 04/05/2007) 08-06-2007, n. 13483; Cass. civ.
Sez. V, 31/03/2006, n. 7649 Cass. civ. Sez. V, 17/02/2005, n. 3231).
Come noto, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (cfr. sul punto, Cass. civ. Sez. I, 24/09/1999, n. 10493; Cass. civ.
Sez. I, 20/03/1999, n. 2574).
3 Nel caso di specie, l'opponente devolve, per un verso, una doglianza afferente il quomodo della esecuzione, nonché dei vizi formali della intimazione di pagamento, con ciò configurando una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (cfr. motivi 1, 3 e 4) e - con riferimento alla censura della prescrizione - contesta il diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Venendo alla delibazione delle censure devolute, deve dichiararsi l'inammissibilità dei motivi sopra indicati sub 1, 3 e 4 in quanto proposti oltre il termine perentorio di giorni venti previsto dall'art. 617, comma I c.p.c.: a fronte della notificazione della intimazione di pagamento (conosciuta per stessa allegazione dell'istante in data 11.7.2022) l'opposizione è stata proposta in data 16.10.2022 e, dunque, una volta elasso il termine di cui alla norma sopra richiamata.
Si procederà, a questo punto, alla disamina del motivo di opposizione inerente la prescrizione.
Ed invero, la natura di accertamento negativo del credito della proposta opposizione, pur a fronte della mancata opposizione alle cartelle esattoriali, non preclude il vaglio sulla prescrizione o di altri fatti comunque estintivi del credito successivamente maturati.
La parte opposta, sul punto - assumendo con riguardo alle cartelle nn. 02820130010821174000,
02820130027026731000 e 02820180008630228000 l'applicazione del termine decennale
(comunque non decorso anche in ragione della sospensione di esso termine ad opera del legislatore emergenziale dal 8.3.2020 al 31.8.2021) – argomentava della regolarità delle notificazioni delle cartelle portate dalla intimazione opposta, nonché la notificazione di atti interruttivi.
Il Tribunale reputa, in via preliminare, di svolgere talune considerazioni.
Dagli atti di causa è emerso che l'istante con nota distinta con n. prot. 207693, presentata in data
24.9.2018, formulava richiesta di rateizzazione afferente, tra le altre, le cartelle di pagamento contestate, ad eccezione di quella distinta con n. 02820180008630228000 (cfr. copia allegata alla costituzione della . CP_4
Tale circostanza - sebbene presupponga la conoscenza da parte dell'opponente delle cartelle oggetto di odierna opposizione e, dunque, abbia effetto interruttivo della prescrizione (cfr. sul punto, di recente Cass., Sez. 5, 6 febbraio 2024, n. 3414) – non preclude la facoltà di contestazione della pretesa (cfr. Cass n. 3347/2017).
Sempre in via preliminare, va chiarito che in ragione della natura dei crediti di cui alle cartelle impugnate, portate dalla intimazione opposta, vanno applicati diversi termini di prescrizione: triennale (tassa automobilistica), quinquennale (TARSU, canone acqua) e decennale (IVA, IRPEF).
Sul punto occorre richiamare la pronuncia a SS.UU. n. 23397/2016 a tenore della quale: “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi
4 o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art.
2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.”.
In tale ipotesi ricomincia a decorrere un nuovo termine di prescrizione;
diversamente ragionando si arriverebbe a legittimare la riscossione di un credito che sarebbe evidentemente acausale ed astratto dal rapporto sottostante.
Il Tribunale reputa che la censura di prescrizione risulti infondata, per le ragioni di seguito indicate.
La cartella n. 02820130004828237000, avente ad oggetto tassa automobilistica per l'anno 2008, veniva notificata ex art. 140 c.p.c. in data 3.10.2013. Ad essa notificazione seguivano quelle successive, della intimazione di pagamento n. 02820169007485952/000 (avvenuta in data
27.4.2016), della intimazione di pagamento n. 02820179000661957/000 (avvenuta in data
20.6.2017) e della intimazione di pagamento n. 02820189003871551/000 (avvenuta in data
14.5.2018). Il termine prescrizionale triennale applicabile in ragione della natura del credito - tenuto conto dell'istanza di rateizzazione avanzata dall'istante (29.4.2018) unitamente alla sospensione del termine disposta dalla normativa emergenziale relativa all'epidemia da Covid-19 - non risulta decorso, dovendosi applicare una sospensione del termine di circa un anno e mezzo. In particolare l'art. 68 comma 1 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, da leggere in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, espressamente richiamato, ha sostanzialmente previsto la sospensione, nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dei termini di pagamento e, conseguentemente, “la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
La cartella n. 02820130010821174000, avente ad oggetto imposta IVA anno 2009 veniva notificata ex art. 140 c.p.c. in data 12.1.2015. Nella specie, anche a non voler considerare la successiva
5 notificazione della intimazione di pagamento n. 02820179000661957/000 (avvenuta in data
20.6.2017), all'atto della notificazione della intimazione di pagamento oggetto della odierna opposizione, il termine di prescrizione decennale non era comunque decorso.
La cartella n. 02820130018826353000, avente ad oggetto TARSU anno 2012, veniva notificata ex art. 140 c.p.c. in data 30.5.2015. Ad essa notificazione seguivano quelle successive della intimazione di pagamento n. 02820179000661957/000 (avvenuta in data 20.6.2017) e della intimazione di pagamento n. 02820189003871551/000 (avvenuta in data 14.5.2018). Il termine prescrizionale quinquennale applicabile in ragione della natura del credito - tenuto conto dell'istanza di rateizzazione avanzata dall'istante (29.4.2018) unitamente alla sospensione del termine disposta dalla normativa emergenziale relativa all'epidemia da Covid-19 - non risulta decorso, dovendosi applicare una sospensione del termine di circa un anno e mezzo. In particolare l'art. 68 comma 1 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, da leggere in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159, espressamente richiamato, ha sostanzialmente previsto la sospensione, nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dei termini di pagamento e, conseguentemente,
“la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
La cartella n. 02820130027026731000, avente ad oggetto sanzioni pecuniarie imposta IRPEF ed addizionale regionale anno 2004, veniva notificata ex art. 140 c.p.c. in data 27.12.2014. Nella specie, anche a non voler considerare le successive notificazioni della intimazione di pagamento n.
02820169007485952/000 (avvenuta in data 27.4.2016), della intimazione di pagamento n.
02820179000661957/000 (avvenuta in data 20.6.2017) e della intimazione di pagamento n.
02820189003871551/000 (avvenuta in data 14.5.2018), all'atto della notificazione della intimazione di pagamento oggetto della odierna opposizione, il termine di prescrizione decennale non era comunque decorso.
La cartella n. 02820140001068487000, avente ad oggetto Canone acqua, Acque di rifiuto e
Depurazione acque, anno 2008, veniva notificata in data 9.7.2015 ex art. 140 c.p.c.. Ad essa notificazione seguiva quella successiva, della intimazione di pagamento n.
02820179000661957/000 (avvenuta in data 20.6.2017). Il termine prescrizionale quanquennale applicabile in ragione della natura del credito - tenuto conto dell'istanza di rateizzazione avanzata dall'istante (29.4.2018) unitamente alla sospensione del termine disposta dalla normativa emergenziale relativa all'epidemia da Covid-19 - non risulta decorso, dovendosi applicare una sospensione del termine di circa un anno e mezzo. In particolare l'art. 68 comma 1 del d.l. 17 marzo
2020 n. 18, da leggere in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015,
6 n. 159, espressamente richiamato, ha sostanzialmente previsto la sospensione, nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dei termini di pagamento e, conseguentemente, “la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso
e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
La cartella n. 02820150023345513000, avente ad oggetto Canone acqua, Acque di rifiuto e
Depurazione acque, anno 2006, veniva notificata ex art. 140 c.p.c. in data 21.1.2016. Il termine prescrizionale quanquennale applicabile in ragione della natura del credito - tenuto conto dell'istanza di rateizzazione avanzata dall'istante (29.4.2018) unitamente alla sospensione del termine disposta dalla normativa emergenziale relativa all'epidemia da Covid-19 - non risulta decorso, dovendosi applicare una sospensione del termine di circa un anno e mezzo. In particolare l'art. 68 comma 1 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, da leggere in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, espressamente richiamato, ha sostanzialmente previsto la sospensione, nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dei termini di pagamento e, conseguentemente, “la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
La cartella n. 02820180008630228000, avente ad oggetto Imposta IVA anno 2005, veniva notificata ex art. 140 c.p.c. in data 24.9.2018. Il termine di prescrizione decennale all'atto della notificazione della intimazione di pagamento oggetto di odierna opposizione non era decorso.
Alla luce di quanto innanzi detto, l'opposizione va respinta.
Le spese seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati ex D.M. 147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria ed applicata la riduzione pari al 50 % ex art. 4 del D.M. 55/2014, come successivamente modificato, in considerazione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
RIGETTA l'opposizione spiegata da CP_1
CONDANNA la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di quella opposta, che liquida - al netto della riduzione in misura percentuale indicata in parte motiva - in € 1.700,00, di cui € 460,00 per fase di studio, € 389,00 per fase introduttiva ed € 851,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
7 DISPONE la distrazione delle spese liquidate al punto che precede in favore del difensore dell'opposta, dichiaratosi antistatario.
Santa Maria Capua Vetere, 13.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
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