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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/10/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2308/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
27/04/1970, residente in [...]5, Genova (GE) ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Andrea Sergio (C.F.
), che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
e
, C.F. , nato a [...], il Parte_2 C.F._3
22/03/1970, residente in [...]4, Genova (GE), elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Andrea Sergio (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._2
Ricorso e decreto di fissazione udienza comunicato al PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Sori (GE) il 25/05/1999 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
OMOLOGA
le seguenti condizioni essenziali relative alle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in Genova, Via Trento 12/5 viene assegnata alla signora che ivi continuerà ad abitare insieme ai figli e . Parte_1 Per_1 Per_2
3) La frequentazione con i figli, maggiorenni, sarà rimessa ai desiderata degli stessi.
4) A titolo di contributo al mantenimento dei figli, il signor Parte_2 verserà direttamente alla signora mediante bonifico bancario sul Parte_1
conto corrente noto allo stesso, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile pari ad € 1.000,00= (Euro 1.000/00), da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, previamente concordate, documentate e regolamentate come da Verbale della riunione in data 15/09/2016 del Tribunale di Genova – Sezione IV Civile.
5) I coniugi sono comproprietari proindiviso (i) della casa coniugale sita in
Genova, Via Trento 12/5 scala sinistra, acquistata in data 15.7.2005, con annessa cantina, iscritta al Catasto Urbano al Foglio 66, Mappale 160, sub. 11 e Particelle corrispondenti al catasto terreni Comune di GENOVA, Foglio 87 Particella 160 nella misura del 50%, e della casa sita in Sauze D'Oulx, Via Oulx n. 15 Piano S-
T-1, iscritta al NCEU al Foglio 1, Mappale 401 sub. 4, acquistata in data 23.3.2015
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 per una quota pari ai 2/3 al signor e a 1/3 alla signora Parte_2 Pt_1
[...]
6) Nell'ambito della regolazione, transazione e definizione di ogni e qualsivoglia rapporto patrimoniale pendente fra le parti, nonché a scioglimento della comunione dei beni immobili sopra descritti, i coniugi convengono, previa dichiarazione che il presente accordo è elemento essenziale e funzionale per la risoluzione della crisi coniugale fra gli stessi insorta (con richiesta di applicazione in loro favore dei benefici di cui all'art. 19 Legge 74/1987, della circolare del
Ministero delle Finanze del 16.3.2000 n. 49/E e della sentenza della Corte di
Cassazione sez. V del 30.5.2005 n. 11458 nonché della Circolare n. 2E dell'Agenzia delle Entrate del 21.2.2014) che il signor Parte_2
trasferirà alla signora entro due mesi: dall'omologazione del Parte_1
verbale di separazione e senza versamento di alcun corrispettivo, le quote di proprietà di cui è titolare degli immobili siti in Genova Via Trento 12/5 e in Sauze
D'Oulx Via Oulx n. 15 come sopra individuati. L'atto verrà rogato da Notaio scelto dalla signora la quale si farà carico degli oneri notarili afferenti i Parte_1
ridetti trasferimenti. La signora avrà quindi la piena ed esclusiva Parte_1 proprietà degli immobili sopra descritti.
7) Si dà atto che il signor ha già provveduto ad asportare dalla Parte_2
casa coniugale tutti i propri beni ed effetti personali.
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, nulla richiedendo reciprocamente a titolo di contributo di mantenimento.
9) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 matrimonio relativo (Anno 1999, Numero 3, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, così deciso alla camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
27/04/1970, residente in [...]5, Genova (GE) ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Andrea Sergio (C.F.
), che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
e
, C.F. , nato a [...], il Parte_2 C.F._3
22/03/1970, residente in [...]4, Genova (GE), elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Andrea Sergio (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._2
Ricorso e decreto di fissazione udienza comunicato al PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Sori (GE) il 25/05/1999 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
OMOLOGA
le seguenti condizioni essenziali relative alle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in Genova, Via Trento 12/5 viene assegnata alla signora che ivi continuerà ad abitare insieme ai figli e . Parte_1 Per_1 Per_2
3) La frequentazione con i figli, maggiorenni, sarà rimessa ai desiderata degli stessi.
4) A titolo di contributo al mantenimento dei figli, il signor Parte_2 verserà direttamente alla signora mediante bonifico bancario sul Parte_1
conto corrente noto allo stesso, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile pari ad € 1.000,00= (Euro 1.000/00), da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, previamente concordate, documentate e regolamentate come da Verbale della riunione in data 15/09/2016 del Tribunale di Genova – Sezione IV Civile.
5) I coniugi sono comproprietari proindiviso (i) della casa coniugale sita in
Genova, Via Trento 12/5 scala sinistra, acquistata in data 15.7.2005, con annessa cantina, iscritta al Catasto Urbano al Foglio 66, Mappale 160, sub. 11 e Particelle corrispondenti al catasto terreni Comune di GENOVA, Foglio 87 Particella 160 nella misura del 50%, e della casa sita in Sauze D'Oulx, Via Oulx n. 15 Piano S-
T-1, iscritta al NCEU al Foglio 1, Mappale 401 sub. 4, acquistata in data 23.3.2015
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 per una quota pari ai 2/3 al signor e a 1/3 alla signora Parte_2 Pt_1
[...]
6) Nell'ambito della regolazione, transazione e definizione di ogni e qualsivoglia rapporto patrimoniale pendente fra le parti, nonché a scioglimento della comunione dei beni immobili sopra descritti, i coniugi convengono, previa dichiarazione che il presente accordo è elemento essenziale e funzionale per la risoluzione della crisi coniugale fra gli stessi insorta (con richiesta di applicazione in loro favore dei benefici di cui all'art. 19 Legge 74/1987, della circolare del
Ministero delle Finanze del 16.3.2000 n. 49/E e della sentenza della Corte di
Cassazione sez. V del 30.5.2005 n. 11458 nonché della Circolare n. 2E dell'Agenzia delle Entrate del 21.2.2014) che il signor Parte_2
trasferirà alla signora entro due mesi: dall'omologazione del Parte_1
verbale di separazione e senza versamento di alcun corrispettivo, le quote di proprietà di cui è titolare degli immobili siti in Genova Via Trento 12/5 e in Sauze
D'Oulx Via Oulx n. 15 come sopra individuati. L'atto verrà rogato da Notaio scelto dalla signora la quale si farà carico degli oneri notarili afferenti i Parte_1
ridetti trasferimenti. La signora avrà quindi la piena ed esclusiva Parte_1 proprietà degli immobili sopra descritti.
7) Si dà atto che il signor ha già provveduto ad asportare dalla Parte_2
casa coniugale tutti i propri beni ed effetti personali.
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, nulla richiedendo reciprocamente a titolo di contributo di mantenimento.
9) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 matrimonio relativo (Anno 1999, Numero 3, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, così deciso alla camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5