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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 07/02/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 958/2023 Cont. Civ.
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 958 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, in persona del Procuratore pro tempore Dott. C.F. e P. Parte_1 Parte_2
I.V.A. n. , corrente in Milano, via Ignazio Gardella, n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Loredana P.IVA_1
Marziotti (C.F. , presso il cui studio in Como viale Franklin Delano Roosevelt n. 23 è C.F._1 elettivamente domiciliata (fax 031 3306146, P.E.C. Email_1
-appellante-
E
, C.F. e P.IVA , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Como (CO), via Cumano n. 41, in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore Sig.
, rappresentata e difesa dall'Avv. Margherita Orsi del Foro di Monza, C.F. Controparte_1
ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Lissone (MB), via Caprera n.5 (fax C.F._2
039.2459398 - PEC .Email_2
-appellata-
(C.F. ) CP_2 C.F._3
-appellato contumace-
Oggetto: appello in materia di responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 19 giugno 2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., per deposito di note conclusionali di giorni 60, e di ulteriori giorni 20 per memorie di replica
(decorrenti dalla comunicazione del provvedimento, avvenuta il 20.6.24), sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
Nel merito
1 - ferme le eccezioni deduzioni e conclusioni tutte del giudizio di primo grado, riformare in toto la sentenza gravata respingendo le avverse domande;
– accertato e dichiarato il puntuale adempimento della sentenza di primo grado attraverso il pagamento di €
3.648,35 in favore dell'attrice ed € 1.883,24 per onorari, condannare la convenuta in Controparte_1 persona del socio accomandatario , alla ripetizione delle sopraddette somme. Controparte_1
Col beneficio di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria –richiamate e ribadite le deduzioni svolte in comparsa di costituzione e risposta nonché in memoria ex art. 320 c.p.c., da intendersi quivi espressamente richiamate e reiterate”
per l'appellato: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni opportuna declaratoria di rito e di merito,
NEL MERITO, rigettare l'impugnazione avversaria, inammissibile ed infondata, tanto in fatto quanto in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata nr. 567/2022 emessa dal Giudice di Pace di Como (RG 2041/21 – Rep.734/22) del 16.08.2023, depositata il 19.08.2023. IN OGNI CASO Con vittoria di spese, competenze ed onorari
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione in appello tempestivamente notificato a Controparte_1
e a , impugnava la sentenza n. 567/2022 - R.G. n.
[...] CP_2 Parte_1
2041/2021, emessa dal Giudice di Pace di Como in data 16.8.22 e pubblicata il 19.8.22 chiedendone la riforma, con la condanna degli appellati alla ripetizione delle dette somme complessivamente quantificate in € 5.531,59
(ovvero € 3.648,35, oltre ad € 1.883,24 per le spese di soccombenza), previo accertamento della sua puntuale esecuzione mediante il già intervenuto pagamento della somma indicata.
Si costituiva tempestivamente , attrice in primo grado, Controparte_1 chiedendo il rigetto del gravame per inammissibilità ed infondatezza, oltre a vittoria di spese.
, non costituitosi pur ritualmente notiziato, veniva dichiarato contumace, come del resto già CP_2 avvenuto in primo grado.
In prima udienza, in data 28.6.2023 le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni;
il sottoscritto G.I., dato atto (I) della tempestività dell'appello, nel termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza del 16-19.8.2022 (tenuto conto della sospensione feriale dei termini); (II) della ritualità della notifica dell'atto di citazione in appello nei confronti di giusta pec del Controparte_1
20.2.2023 al legale della parte in primo grado;
(III) della ritualità della Email_2 notifica dell'atto di citazione in appello nei confronti di , come da riscontro fra numero di CP_2 raccomandata presente a pag. 15 dell'atto di citazione portato a notifica dall'Ufficiale Giudiziario il 20.2.23
(allegato ad atto introduttivo) e quello di cui all'avviso di ricevimento di avvenuta ricezione e firma del destinatario in data 25.2.2023; (IV) dell'avvenuta costituzione in data 26.6.2023 di parte appellata CP_2
; (V) della mancata costituzione di , e ritenuta la causa matura per la Controparte_1 CP_2 decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 19 giugno 2024, in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc. In tale data tratteneva la causa in decisione concedendo termine ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 per deposito di note conclusionali, nonché di ulteriori giorni 20 per deposito memorie di replica, nel rispetto dei quali parte appellata depositava entrambe le note, parte appellante unicamente la comparsa conclusionale.
II. Sussiste la competenza del Tribunale di Como, quale giudice dell'appello avverso la sentenza resa dal Giudice di
Pace del medesimo circondario. Tempestivo risulta l'appello e ritualmente instaurato il contraddittorio;
anche nei confronti del danneggiante responsabile , “al fine di rendergli opponibile l'accertamento della CP_2 responsabilità in vista dell'azione di regresso dell'assicuratore”, come da pacifica giurisprudenza della Suprema
Corte (vds ex multis Cass. n. 14887/2019 e Cass. n. 21896/2017).
2 L'appello di compagnia assicurativa del danneggiato , che era rimasto Parte_1 Controparte_3 coinvolto in sinistro stradale procurato per colpa di , fonda sulle medesime motivazioni già rese CP_2 in sede di comparsa di costituzione e risposta in primo grado, ovvero preliminarmente sulla carenza di legittimazione ad agire di cessionaria del credito ceduto da nonché Controparte_1 CP_3 sull'inammissibilità dell'azione di indennizzo diretto ex art. 149 Cod.Ass.; nonché nel merito, sull'incoerenza della quantificazione del danno, per come infra precisata.
III. Rimandando agli atti delle parti per una diffusa esposizione delle ragioni di appello, devono ritenersi infondate le difese volte alla riforma della sentenza per supposto difetto dei presupposti processuali.
Si giunge a tali conclusioni trattando partitamente ogni profilo di impugnazione.
III.I. Infondata è l'eccezione di parte appellante di inammissibilità dell'azione formulata ex art. 149 Cod. Ass. sul presupposto che al cessionario, in questo caso la carrozzeria appellata, non sarebbe consentito di chiedere il risarcimento del danno direttamente all'assicuratore del danneggiato.
Il consolidato orientamento della Suprema Corte è infatti nel senso che “il credito derivante dal risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale può costituire oggetto di cessione, non essendo di natura strettamente personale né sussistendo specifico divieto normativo al riguardo. Ne consegue che, in forza del negozio di cessione, il cessionario è legittimato ad esercitare l'azione prevista dall'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 nei confronti dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato” (Cass.
22726/2019).
Del resto (ibidem), “se il cessionario del credito risarcitorio può esercitare l'azione diretta ex art. 144 cod. ass. nei confronti dell'assicuratore del responsabile, non si vede ragione per cui altrettanto non debba affermarsi anche con riferimento all'azione diretta concessa, per un più rapido a agevole soddisfacimento del credito, ex art. 149 cod. ass., nei confronti dell'assicuratore dello stesso danneggiato, ove in particolare si consideri che, ai fini in esame, e in rapporto al credito ceduto, vi è sostanziale identità di posizione tra l'assicuratore del danneggiato e l'assicuratore del responsabile, agendo il primo quale mandatario ex lege del secondo, con tutti gli obblighi e gli oneri gravanti su quest'ultimo per quanto attiene alla misura della responsabilità”.
III.II. Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione attiva (dell'attore in primo grado, cioè Controparte_1
, deve rilevarsi come l'atto di cessione di credito sia stato ritualmente notificato alla compagnia
[...] assicurativa: tale deve intendersi, infatti, la notifica a mezzo pec il 8.10.2020 dell'atto di cessione contenuto nella comunicazione di messa in mora e richiesta di pagamento svolta dal cessionario (a mezzo pec da parte del cessionario, rispetto cui in secondo grado si è depositata comunicazione PEC in formato .eml di cui al doc. 3 citazione in appello).
Né può ritenersi ingannevole e contraria a buona fede la notifica della cessione di credito contestualmente ad altro atto, se, come nel caso di specie, risulta chiaramente e facilmente intelligibile l'esistenza della cessione.
L'avvenuta notifica, in data 8.10.2020 (vds pag. 11 doc. 6, in uno con l'atto di diffida e il documento di riconoscimento) determina l'opponibilità alla compagnia assicurativa della pattuizione contenente la cessione: si specifica a riguardo, in relazione alle contestazioni di parte appellante, che della notifica di cui supra vi è prova non solo di avvenuta accettazione all'indirizzo pec della compagnia assicurativa, ma anche di avvenuta consegna.
Giova ricordare, in ogni caso, che “la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art.
1264 c.c., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio […]” e pertanto può essere effettuata anche mediante comunicazione effettuata in uno con diffida.
3 III.III. Né per la validità della cessione del credito risulta necessaria l'accettazione della compagnia ceduta:
l'accettazione da parte del ceduto non costituisce condizione di validità della cessione, che infatti ex art. 1264 cc. “ha effetto nei confronti del debitore ceduto [non solo] quando questi l'ha accettata [ma anche] o quando gli
è stata notificata”
III.IV. In ogni caso, e con valenza tranchant ai fini della legittimazione attiva del cessionario (in primo grado, e dunque in questa sede passiva), si richiama l'orientamento granitico della Suprema Corte (vds Cass n. 4713 del
19/02/2019 e n. 15364 del 13/07/2011) secondo cui “il contratto di cessione di credito ha natura consensuale
e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 cod. civ.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante”.
III.V. Sull'asserita mancata corrispondenza tra sottoscrizione in polizza ed altre scritture comparative (quali, essenzialmente, la carta di identità, la polizza assicurativa) la difesa di parte appellante risulta eccessivamente sintetica, limitandosi a rappresentare che “la sottoscrizione posta in calce al documento [di cessione del credito] non corrisponde a quella apposta sulla polizza di assicurazione”.
Si osservi a riguardo come un confronto tra la polizza e le altre scritture non sia utilmente compibile: nel primo caso la firma è infatti palesemente una sigla (vds. pag. 34-35 doc.2 , corrispondente al doc.3 primo Pt_1 grado), peraltro ripetuta cinque volte differentemente, specie con riferimento alle prime tre firme, costituenti sigle macroscopicamente diverse fra loro.
La diversità delle sottoscrizioni, come anche la carenza di univoca riconducibilità della sigla (in quanto tale) al contraente, avrebbero dovuto essere oggetto di rilievo da parte della compagnia assicurativa in sede di stipula contrattuale, e, non essendolo state, difficilmente possono avere rilievo in proprio favore, anche perché implicherebbero nullità del rapporto contrattuale che non è stata invece sollevata.
Per le medesime ragioni privo di rilievo è il profilo (pag.5 comparsa appellata, pag. 3 replica appellante) in ordine alla provenienza della firma/sigla da (negata da questi) ed alla mancata contestazione della CP_3 circostanza in un momento antecedente al giudizio: che sia stata apposta dal danneggiato, o dalla compagnia assicurativa o da terzi, ciò attiene a profilo mai in precedenza contestato da ambo le parti, che hanno dato esecuzione contrattuale al rapporto di cui alla stipula;
ed in questa sede rileva unicamente ai fini dell'utilità della scrittura comparativa, superata giuridicamente dal richiamo alle altre scritture comparative in atti
(documento di identità, procura a vendere).
Del resto, invece, la firma contenuta nell'atto di cessione del credito appare, in aderenza alla tesi assunta dal
Giudice di prime cure nella sentenza contestata, non significativamente discordante da quella prevista sulla carta di identità (pag.9 doc. 6 parte appellata), nonché ad altre scritture di comparazione fra cui la procura speciale a vendere (di cui a pag. 43 sub. doc.6 appellante, id est doc.7 fascicolo primo grado ). Pt_1
La non riconducibilità al danneggiato della firma apposta sulla cessione del credito non risulta pertanto CP_3 dimostrata dalla parte su cui ricade l'onere della prova.
Da ultimo, e quale indice indiziario a contrario, si rileva come la sottoscrizione di per esteso non sia mai CP_3 uguale a se stessa: nello stesso atto di cessione del credito, infatti, le due firme apposte sulla medesima pagina apparirebbero prima facie dissimili, nonostante risulti non contestato che siano state apposte dalla medesima persona;
ed in ogni caso è la prima firma, quella della cessione del credito ex art. 1260 cc (rilevante ai fini di causa) ad essere chiaramente riconducibile alle scritture di comparazione (vds. nuovamente procura speciale a
4 vendere sub. doc.7 primo grado ), irrilevante essendo (nei riguardi dell'Assicurazione ceduto la clausola Pt_1 di manleva in caso di insolvenza della stessa.
Deve pertanto concludersi per la validità della scrittura privata di cessione del credito tanto sotto l'aspetto della veridicità della sottoscrizione apposta, quanto con riferimento alla notifica della cessione all'assicurazione.
III.VI. In ordine alla presunta violazione del patto di incedibilità, ci si limita a richiamare l'inopponibilità al creditore cessionario (convenuto) del pactum de non cedendo stipulato tra debitore (compagnia assicurativa) e cedente ( , salva la prova, da parte dell'appellante, della avvenuta conoscenza effettiva, in capo al CP_3 debitore ceduto: il patto che esclude la cedibilità del credito può essere opposto al cessionario dal debitore ceduto, in base ai principi dell'affidamento nella normale cedibilità dei crediti, ex art 1260, prima comma, c.c. e dell'inefficacia del contratto nei confronti dei terzi ex art 1372, ex art. 1372 c.c., soltanto in quanto, ai sensi dell'art. 1260, secondo comma, c.c., sia dimostrato che il cessionario abbia avuto conoscenza effettiva di detto patto al tempo della cessione (Cass. 26 febbraio 2020, n. 5129 e Cass. 28 marzo 2023).
Alla luce del principio dell'onere della prova e della condizione processuale di non parte nel presente CP_3 giudizio, deve ritenersi insufficientemente dimostrata la tesi di parte appellante e dunque infondata.
IV. Statuita la correttezza delle delibazioni pregiudiziali del giudice di prime cure, occorre ora vagliarne anche il merito.
La cessionaria chiedeva in primo grado la condanna della compagnia assicurativa Controparte_1 ceduta al pagamento di €3.617,30 che venivano integralmente riconosciuti dal Giudice di pace nella sentenza appellata (oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo).
Premessa l'assenza di contestazione in ordine alla dinamica del sinistro ed alla piena responsabilità del contumace , deve passarsi a vagliare ogni singola voce di danno richiesto e giudizialmente riconosciuto, CP_2 come anche le determinazioni assunte dal giudice di prime cure in sentenza, che risulta laconicamente motivata nel merito.
Afferma il Giudice di Pace, testualmente: “Con riferimento al quantum, la fattura azionata, relativa al costo della riparazione, pare congrua oltre che concordata col fiduciario della convenuta Compagnia. Relativamente all'assunta antieconomività della riparazione, vale evidenziare che il valore della vettura danneggiata, VW Golf, ha una quotazione, riferita all'epoca del sinistro, non inferiore ad € 4.000,00, come facilmente riscontrabile consultando riviste del settore (Autoscout 24, Eurotax ed analoghe). Relativamente al costo per il noleggio, nei termini richiesti, come fatturato, “ritiene il decidente che tale voce di spesa vada rimborsata”.
Parte appellante rileva, quali motivi di appello, “la violazione e falsa applicazione dell'art. 2058 c.c. e carenza di motivazione in punto quantificazione del danno”; la “carenza di motivazione in ordine al riconoscimento del costo del noleggio”, ed il “vizio di omessa pronuncia in ordine al provvedimento di fermo amministrativo del veicolo”.
Si osservi, partendo da tale ultimo motivo di impugnazione, che effettivamente il giudicante nulla ha detto riguardo all'eccezione dell'assicurazione ivi convenuta di inoperatività della polizza per presenza di fermo amministrativo sull'autovettura del danneggiato (vds. pag. 5 comparsa di costitutizione TT in primo grado;
nel presente procedimento pag. 5 allegato appellante “fascicolo di primo grado”).
Ebbene, la guida dell'auto sottoposta a fermo amministrativo è vietata, ai sensi dell'art. 214 codice della
Strada, il cui comma ottavo dispone “Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo e' sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino
5 abusivamente e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.984 a euro
7.937.
Con memoria ex art. 320 cpc in sede di prime cure la Carrozzeria attorea, odierna appellata, non prendeva posizione sul profilo;
avrebbe pertanto il Giudicante tanto alla luce del principio di non contestazione, quanto in forza dell'emersione documentale, dichiarare inoperativa la polizza e pertanto non riconoscere alcun danno con rigetto della domanda.
Ad ogni buon conto, l'appellata nel presente giudizio (pag.11 comparsa) dà atto della presenza del fermo amministrativo sulla macchina (“circostanza questa documentale e non contestata”), contestando tuttavia gli effetti di cui all'art. 214 CdS sul presupposto che l'“accoglimento dell'eccezione sollevata da parte convenuta si risolverebbe in un indebito trattenimento della somma dovuta in base alle previsioni di polizza ad esclusivo vantaggio della società di assicurazione”.
E' già stata oggetto di richiamo la norma che impone l'inutilizzabilità del veicolo;
va da sé che la polizza di copertura assicurativa non possa operare in relazione ai danni commessi o subiti dal veicolo allorchè esso non poteva circolare;
conferma controfattuale di tale assunto può agevolmente leggersi nelle circolari del
[...]
, anche recentissime (da ultimo 8 febbraio 2024 e 27 agosto 2024) che consentono la deroga CP_4 all'obbligo assicurativo, dunque la non assicurazione dell'auto, finchè questa è gravata da fermo (senza pertanto che venga elevata la sanzione di cui all'art. 193 CdS): non avrebbe del resto senso logico costringere il proprietario dell'auto a pagare l'assicurazione relativamente ad un utilizzo vietato in forza del provvedimento adottato dall'autorità.
Priva di pregio è infine l'eccezione di parte appellata secondo cui, così ragionando, la compagnia assicurativa otterrebbe un indebito vantaggio, avendo la possibilità di incamerare un premio senza poi assicurare un eventuale indennizzo: la tesi mostra la sua inconferenza proprio avuto riguardo alla succitata non obbligatorietà di stipula della RC auto per veicolo gravato da fermo, e dunque come libera configurabilità dell'assunzione dell'obbligo di pagamento del premio da parte dell'assicurato (in assenza, peraltro, dei caratteri dell'indebito attesa la piena operatività della polizza –e dunque della giustificazione dell'accettazione del premio da parte della compagnia assicurativa- nel momento del pagamento dell'intero importo del debito in dilazione legato al fermo e dunque della cancellazione dello stesso).
Per le ragioni addotte la sentenza di primo grado merita di essere riformata, in accoglimento dell'appello di
Parte_1
V. Si rileva comunque, ad abundantiam, che in relazione alla voce di risarcimento per utilizzo auto sostitutiva, difetta la legittimazione attiva della carrozzeria, tenuto conto dell'oggetto della cessione di credito, riguardante unicamente riparazione e traino del veicolo, non anche altre poste di danno.
Peraltro la necessità dell'auto sostitutiva, contestata in primo grado dalla compagnia assicuratrice, non è stata provata da controparte (come avrebbe dovuto e potuto fare rappresentando esigenze lavorative o di altro tipo del lavoratore, o la presenza della clausola di utilizzo di auto sostitutiva già inclusa nel rapporto tra carrozzeria e il danneggiato . CP_3
Fondatamente, infine, osserva l'appellante come nella fattura in atti manchi l'indicazione dei giorni di noleggio, dunque difetti la ricollegabilità dell'esborso al sinistro.
Per tali ragioni in ogni caso non avrebbe potuto trovare riconoscimento la spesa relativa all'auto sostitutiva
(pari a € 274,50), rispetto cui peraltro la motivazione del giudicante appare di fatto mancante, poiché apodittica (“ritiene il decidente che tale voce di spesa vada rimborsata”).
Laconica anche la valutazione di “congruità” relativa al costo di riparazione, di € 3.342,80 per un veicolo con chilometraggio di 180.000 km, risalente al 2003 e con sette passaggi di proprietà (come visibile dal doc. 5 fascicolo primo grado e doc. 6 ). Risulta invece evidente, tenuto conto del listino Eurotax –la Pt_1 CP_1
6 cui valenza risulta certamente superiore al sito indicato dal giudicante quale altro strumento di paragone- come, anche assumendo (pur in difetto di valore di prova della fattura, di provenienza unilaterale) il costo delle riparazioni per come indicato dalla Carrozzeria, il valore dell'auto dovesse considerarsi sicuramente inferiore – anche senza necessità di raggiungere il valore indicato dalla compagnia (€ 2.000), con la conseguente anti- economicità della riparazione e pertanto riconoscimento del valore di mercato.
In ogni caso, per le ragioni esposte al § IV, la domanda della doveva essere rigettata in primo grado CP_1 dunque con assorbimento di ogni valutazione nel quantum.
Avendo parte appellante provveduto al puntuale adempimento della sentenza di primo grado, con pagamento dell'importo di € 3.648,35 (€ 3.617, oltre interessi) in favore dell'attrice Parte_3
[... Le spese di lite seguono la soccombenza, prevalente di parte appellata –essendo l'appellante soccombente in relazione a tutte le questioni preliminari/pregiudiziali.
Per tali ragioni si ritiene congrua la compensazione nella misura della metà, con condanna di parte appellata, soccombente prevalente, alla rifusione delle spese in favore dell'appellante.
Medesimo criterio deve essere speso in relazione alle statuizioni in primo grado, la cui sentenza viene pertanto riformata anche in punto spese. Per le ragioni addotte, applicando per il presente grado i parametri medi, per tre fasi, nel rispetto del principio della domanda (vds prospetto di liquidazione ), (e pertanto € 850, già Pt_1 dimidiato) oltre oneri di legge e spese esenti, queste ultime per € 195,15, ed applicando l'importo già indicato dal GdP per il primo grado, dimidiato (e pertanto € 602,5), è tenuta a rifondere a Controparte_1 il complessivo importo di € 2052,50 ( 850+ 195,15 + 602,50). Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del dott. Giorgio
Previte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di citazione Parte_1 in appello nei confronti di , ogni contraria istanza, Controparte_1 deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
Accoglie il gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 567/2022 pronunciata dal Giudice di Pace di
Como a definizione del giudizio R.G. n. 2041/2021, condanna parte appellata alla ripetizione dell'importo di
€ 3.648,35 (tremilaseicentoquaranotto/35) in favore di parte appellante.
Compensa nella misura della metà le spese di lite del presente giudizio.
Condanna, per la residua metà, parte appellata alla Controparte_1 rifusione delle spese di lite in favore di , in persona del l.r.p.t., che liquida Parte_1 complessivamente in € 850,00 ottocentocinquanta/00) per compensi, oltre rimborso forf. Spese generali,
CPA e IVA (ove dovuta) come per legge, ed oltre € 195,15 per spese esenti.
Compensa nella misura della metà le spese del giudizio di primo grado e, per l'effetto:
Condanna, per il residuo 50%, alla ripetizione Controparte_1 dell'importo di € 602,50 (seicentodue/50) già ricevuto da controparte.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite.
Così deciso in Como, il 6 febbraio 2025
Il Giudice dott. Giorgio Previte
7
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 958 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, in persona del Procuratore pro tempore Dott. C.F. e P. Parte_1 Parte_2
I.V.A. n. , corrente in Milano, via Ignazio Gardella, n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Loredana P.IVA_1
Marziotti (C.F. , presso il cui studio in Como viale Franklin Delano Roosevelt n. 23 è C.F._1 elettivamente domiciliata (fax 031 3306146, P.E.C. Email_1
-appellante-
E
, C.F. e P.IVA , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Como (CO), via Cumano n. 41, in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore Sig.
, rappresentata e difesa dall'Avv. Margherita Orsi del Foro di Monza, C.F. Controparte_1
ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Lissone (MB), via Caprera n.5 (fax C.F._2
039.2459398 - PEC .Email_2
-appellata-
(C.F. ) CP_2 C.F._3
-appellato contumace-
Oggetto: appello in materia di responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 19 giugno 2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., per deposito di note conclusionali di giorni 60, e di ulteriori giorni 20 per memorie di replica
(decorrenti dalla comunicazione del provvedimento, avvenuta il 20.6.24), sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
Nel merito
1 - ferme le eccezioni deduzioni e conclusioni tutte del giudizio di primo grado, riformare in toto la sentenza gravata respingendo le avverse domande;
– accertato e dichiarato il puntuale adempimento della sentenza di primo grado attraverso il pagamento di €
3.648,35 in favore dell'attrice ed € 1.883,24 per onorari, condannare la convenuta in Controparte_1 persona del socio accomandatario , alla ripetizione delle sopraddette somme. Controparte_1
Col beneficio di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria –richiamate e ribadite le deduzioni svolte in comparsa di costituzione e risposta nonché in memoria ex art. 320 c.p.c., da intendersi quivi espressamente richiamate e reiterate”
per l'appellato: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni opportuna declaratoria di rito e di merito,
NEL MERITO, rigettare l'impugnazione avversaria, inammissibile ed infondata, tanto in fatto quanto in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata nr. 567/2022 emessa dal Giudice di Pace di Como (RG 2041/21 – Rep.734/22) del 16.08.2023, depositata il 19.08.2023. IN OGNI CASO Con vittoria di spese, competenze ed onorari
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione in appello tempestivamente notificato a Controparte_1
e a , impugnava la sentenza n. 567/2022 - R.G. n.
[...] CP_2 Parte_1
2041/2021, emessa dal Giudice di Pace di Como in data 16.8.22 e pubblicata il 19.8.22 chiedendone la riforma, con la condanna degli appellati alla ripetizione delle dette somme complessivamente quantificate in € 5.531,59
(ovvero € 3.648,35, oltre ad € 1.883,24 per le spese di soccombenza), previo accertamento della sua puntuale esecuzione mediante il già intervenuto pagamento della somma indicata.
Si costituiva tempestivamente , attrice in primo grado, Controparte_1 chiedendo il rigetto del gravame per inammissibilità ed infondatezza, oltre a vittoria di spese.
, non costituitosi pur ritualmente notiziato, veniva dichiarato contumace, come del resto già CP_2 avvenuto in primo grado.
In prima udienza, in data 28.6.2023 le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni;
il sottoscritto G.I., dato atto (I) della tempestività dell'appello, nel termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza del 16-19.8.2022 (tenuto conto della sospensione feriale dei termini); (II) della ritualità della notifica dell'atto di citazione in appello nei confronti di giusta pec del Controparte_1
20.2.2023 al legale della parte in primo grado;
(III) della ritualità della Email_2 notifica dell'atto di citazione in appello nei confronti di , come da riscontro fra numero di CP_2 raccomandata presente a pag. 15 dell'atto di citazione portato a notifica dall'Ufficiale Giudiziario il 20.2.23
(allegato ad atto introduttivo) e quello di cui all'avviso di ricevimento di avvenuta ricezione e firma del destinatario in data 25.2.2023; (IV) dell'avvenuta costituzione in data 26.6.2023 di parte appellata CP_2
; (V) della mancata costituzione di , e ritenuta la causa matura per la Controparte_1 CP_2 decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 19 giugno 2024, in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc. In tale data tratteneva la causa in decisione concedendo termine ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 per deposito di note conclusionali, nonché di ulteriori giorni 20 per deposito memorie di replica, nel rispetto dei quali parte appellata depositava entrambe le note, parte appellante unicamente la comparsa conclusionale.
II. Sussiste la competenza del Tribunale di Como, quale giudice dell'appello avverso la sentenza resa dal Giudice di
Pace del medesimo circondario. Tempestivo risulta l'appello e ritualmente instaurato il contraddittorio;
anche nei confronti del danneggiante responsabile , “al fine di rendergli opponibile l'accertamento della CP_2 responsabilità in vista dell'azione di regresso dell'assicuratore”, come da pacifica giurisprudenza della Suprema
Corte (vds ex multis Cass. n. 14887/2019 e Cass. n. 21896/2017).
2 L'appello di compagnia assicurativa del danneggiato , che era rimasto Parte_1 Controparte_3 coinvolto in sinistro stradale procurato per colpa di , fonda sulle medesime motivazioni già rese CP_2 in sede di comparsa di costituzione e risposta in primo grado, ovvero preliminarmente sulla carenza di legittimazione ad agire di cessionaria del credito ceduto da nonché Controparte_1 CP_3 sull'inammissibilità dell'azione di indennizzo diretto ex art. 149 Cod.Ass.; nonché nel merito, sull'incoerenza della quantificazione del danno, per come infra precisata.
III. Rimandando agli atti delle parti per una diffusa esposizione delle ragioni di appello, devono ritenersi infondate le difese volte alla riforma della sentenza per supposto difetto dei presupposti processuali.
Si giunge a tali conclusioni trattando partitamente ogni profilo di impugnazione.
III.I. Infondata è l'eccezione di parte appellante di inammissibilità dell'azione formulata ex art. 149 Cod. Ass. sul presupposto che al cessionario, in questo caso la carrozzeria appellata, non sarebbe consentito di chiedere il risarcimento del danno direttamente all'assicuratore del danneggiato.
Il consolidato orientamento della Suprema Corte è infatti nel senso che “il credito derivante dal risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale può costituire oggetto di cessione, non essendo di natura strettamente personale né sussistendo specifico divieto normativo al riguardo. Ne consegue che, in forza del negozio di cessione, il cessionario è legittimato ad esercitare l'azione prevista dall'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 nei confronti dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato” (Cass.
22726/2019).
Del resto (ibidem), “se il cessionario del credito risarcitorio può esercitare l'azione diretta ex art. 144 cod. ass. nei confronti dell'assicuratore del responsabile, non si vede ragione per cui altrettanto non debba affermarsi anche con riferimento all'azione diretta concessa, per un più rapido a agevole soddisfacimento del credito, ex art. 149 cod. ass., nei confronti dell'assicuratore dello stesso danneggiato, ove in particolare si consideri che, ai fini in esame, e in rapporto al credito ceduto, vi è sostanziale identità di posizione tra l'assicuratore del danneggiato e l'assicuratore del responsabile, agendo il primo quale mandatario ex lege del secondo, con tutti gli obblighi e gli oneri gravanti su quest'ultimo per quanto attiene alla misura della responsabilità”.
III.II. Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione attiva (dell'attore in primo grado, cioè Controparte_1
, deve rilevarsi come l'atto di cessione di credito sia stato ritualmente notificato alla compagnia
[...] assicurativa: tale deve intendersi, infatti, la notifica a mezzo pec il 8.10.2020 dell'atto di cessione contenuto nella comunicazione di messa in mora e richiesta di pagamento svolta dal cessionario (a mezzo pec da parte del cessionario, rispetto cui in secondo grado si è depositata comunicazione PEC in formato .eml di cui al doc. 3 citazione in appello).
Né può ritenersi ingannevole e contraria a buona fede la notifica della cessione di credito contestualmente ad altro atto, se, come nel caso di specie, risulta chiaramente e facilmente intelligibile l'esistenza della cessione.
L'avvenuta notifica, in data 8.10.2020 (vds pag. 11 doc. 6, in uno con l'atto di diffida e il documento di riconoscimento) determina l'opponibilità alla compagnia assicurativa della pattuizione contenente la cessione: si specifica a riguardo, in relazione alle contestazioni di parte appellante, che della notifica di cui supra vi è prova non solo di avvenuta accettazione all'indirizzo pec della compagnia assicurativa, ma anche di avvenuta consegna.
Giova ricordare, in ogni caso, che “la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art.
1264 c.c., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio […]” e pertanto può essere effettuata anche mediante comunicazione effettuata in uno con diffida.
3 III.III. Né per la validità della cessione del credito risulta necessaria l'accettazione della compagnia ceduta:
l'accettazione da parte del ceduto non costituisce condizione di validità della cessione, che infatti ex art. 1264 cc. “ha effetto nei confronti del debitore ceduto [non solo] quando questi l'ha accettata [ma anche] o quando gli
è stata notificata”
III.IV. In ogni caso, e con valenza tranchant ai fini della legittimazione attiva del cessionario (in primo grado, e dunque in questa sede passiva), si richiama l'orientamento granitico della Suprema Corte (vds Cass n. 4713 del
19/02/2019 e n. 15364 del 13/07/2011) secondo cui “il contratto di cessione di credito ha natura consensuale
e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 cod. civ.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante”.
III.V. Sull'asserita mancata corrispondenza tra sottoscrizione in polizza ed altre scritture comparative (quali, essenzialmente, la carta di identità, la polizza assicurativa) la difesa di parte appellante risulta eccessivamente sintetica, limitandosi a rappresentare che “la sottoscrizione posta in calce al documento [di cessione del credito] non corrisponde a quella apposta sulla polizza di assicurazione”.
Si osservi a riguardo come un confronto tra la polizza e le altre scritture non sia utilmente compibile: nel primo caso la firma è infatti palesemente una sigla (vds. pag. 34-35 doc.2 , corrispondente al doc.3 primo Pt_1 grado), peraltro ripetuta cinque volte differentemente, specie con riferimento alle prime tre firme, costituenti sigle macroscopicamente diverse fra loro.
La diversità delle sottoscrizioni, come anche la carenza di univoca riconducibilità della sigla (in quanto tale) al contraente, avrebbero dovuto essere oggetto di rilievo da parte della compagnia assicurativa in sede di stipula contrattuale, e, non essendolo state, difficilmente possono avere rilievo in proprio favore, anche perché implicherebbero nullità del rapporto contrattuale che non è stata invece sollevata.
Per le medesime ragioni privo di rilievo è il profilo (pag.5 comparsa appellata, pag. 3 replica appellante) in ordine alla provenienza della firma/sigla da (negata da questi) ed alla mancata contestazione della CP_3 circostanza in un momento antecedente al giudizio: che sia stata apposta dal danneggiato, o dalla compagnia assicurativa o da terzi, ciò attiene a profilo mai in precedenza contestato da ambo le parti, che hanno dato esecuzione contrattuale al rapporto di cui alla stipula;
ed in questa sede rileva unicamente ai fini dell'utilità della scrittura comparativa, superata giuridicamente dal richiamo alle altre scritture comparative in atti
(documento di identità, procura a vendere).
Del resto, invece, la firma contenuta nell'atto di cessione del credito appare, in aderenza alla tesi assunta dal
Giudice di prime cure nella sentenza contestata, non significativamente discordante da quella prevista sulla carta di identità (pag.9 doc. 6 parte appellata), nonché ad altre scritture di comparazione fra cui la procura speciale a vendere (di cui a pag. 43 sub. doc.6 appellante, id est doc.7 fascicolo primo grado ). Pt_1
La non riconducibilità al danneggiato della firma apposta sulla cessione del credito non risulta pertanto CP_3 dimostrata dalla parte su cui ricade l'onere della prova.
Da ultimo, e quale indice indiziario a contrario, si rileva come la sottoscrizione di per esteso non sia mai CP_3 uguale a se stessa: nello stesso atto di cessione del credito, infatti, le due firme apposte sulla medesima pagina apparirebbero prima facie dissimili, nonostante risulti non contestato che siano state apposte dalla medesima persona;
ed in ogni caso è la prima firma, quella della cessione del credito ex art. 1260 cc (rilevante ai fini di causa) ad essere chiaramente riconducibile alle scritture di comparazione (vds. nuovamente procura speciale a
4 vendere sub. doc.7 primo grado ), irrilevante essendo (nei riguardi dell'Assicurazione ceduto la clausola Pt_1 di manleva in caso di insolvenza della stessa.
Deve pertanto concludersi per la validità della scrittura privata di cessione del credito tanto sotto l'aspetto della veridicità della sottoscrizione apposta, quanto con riferimento alla notifica della cessione all'assicurazione.
III.VI. In ordine alla presunta violazione del patto di incedibilità, ci si limita a richiamare l'inopponibilità al creditore cessionario (convenuto) del pactum de non cedendo stipulato tra debitore (compagnia assicurativa) e cedente ( , salva la prova, da parte dell'appellante, della avvenuta conoscenza effettiva, in capo al CP_3 debitore ceduto: il patto che esclude la cedibilità del credito può essere opposto al cessionario dal debitore ceduto, in base ai principi dell'affidamento nella normale cedibilità dei crediti, ex art 1260, prima comma, c.c. e dell'inefficacia del contratto nei confronti dei terzi ex art 1372, ex art. 1372 c.c., soltanto in quanto, ai sensi dell'art. 1260, secondo comma, c.c., sia dimostrato che il cessionario abbia avuto conoscenza effettiva di detto patto al tempo della cessione (Cass. 26 febbraio 2020, n. 5129 e Cass. 28 marzo 2023).
Alla luce del principio dell'onere della prova e della condizione processuale di non parte nel presente CP_3 giudizio, deve ritenersi insufficientemente dimostrata la tesi di parte appellante e dunque infondata.
IV. Statuita la correttezza delle delibazioni pregiudiziali del giudice di prime cure, occorre ora vagliarne anche il merito.
La cessionaria chiedeva in primo grado la condanna della compagnia assicurativa Controparte_1 ceduta al pagamento di €3.617,30 che venivano integralmente riconosciuti dal Giudice di pace nella sentenza appellata (oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo).
Premessa l'assenza di contestazione in ordine alla dinamica del sinistro ed alla piena responsabilità del contumace , deve passarsi a vagliare ogni singola voce di danno richiesto e giudizialmente riconosciuto, CP_2 come anche le determinazioni assunte dal giudice di prime cure in sentenza, che risulta laconicamente motivata nel merito.
Afferma il Giudice di Pace, testualmente: “Con riferimento al quantum, la fattura azionata, relativa al costo della riparazione, pare congrua oltre che concordata col fiduciario della convenuta Compagnia. Relativamente all'assunta antieconomività della riparazione, vale evidenziare che il valore della vettura danneggiata, VW Golf, ha una quotazione, riferita all'epoca del sinistro, non inferiore ad € 4.000,00, come facilmente riscontrabile consultando riviste del settore (Autoscout 24, Eurotax ed analoghe). Relativamente al costo per il noleggio, nei termini richiesti, come fatturato, “ritiene il decidente che tale voce di spesa vada rimborsata”.
Parte appellante rileva, quali motivi di appello, “la violazione e falsa applicazione dell'art. 2058 c.c. e carenza di motivazione in punto quantificazione del danno”; la “carenza di motivazione in ordine al riconoscimento del costo del noleggio”, ed il “vizio di omessa pronuncia in ordine al provvedimento di fermo amministrativo del veicolo”.
Si osservi, partendo da tale ultimo motivo di impugnazione, che effettivamente il giudicante nulla ha detto riguardo all'eccezione dell'assicurazione ivi convenuta di inoperatività della polizza per presenza di fermo amministrativo sull'autovettura del danneggiato (vds. pag. 5 comparsa di costitutizione TT in primo grado;
nel presente procedimento pag. 5 allegato appellante “fascicolo di primo grado”).
Ebbene, la guida dell'auto sottoposta a fermo amministrativo è vietata, ai sensi dell'art. 214 codice della
Strada, il cui comma ottavo dispone “Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo e' sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino
5 abusivamente e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.984 a euro
7.937.
Con memoria ex art. 320 cpc in sede di prime cure la Carrozzeria attorea, odierna appellata, non prendeva posizione sul profilo;
avrebbe pertanto il Giudicante tanto alla luce del principio di non contestazione, quanto in forza dell'emersione documentale, dichiarare inoperativa la polizza e pertanto non riconoscere alcun danno con rigetto della domanda.
Ad ogni buon conto, l'appellata nel presente giudizio (pag.11 comparsa) dà atto della presenza del fermo amministrativo sulla macchina (“circostanza questa documentale e non contestata”), contestando tuttavia gli effetti di cui all'art. 214 CdS sul presupposto che l'“accoglimento dell'eccezione sollevata da parte convenuta si risolverebbe in un indebito trattenimento della somma dovuta in base alle previsioni di polizza ad esclusivo vantaggio della società di assicurazione”.
E' già stata oggetto di richiamo la norma che impone l'inutilizzabilità del veicolo;
va da sé che la polizza di copertura assicurativa non possa operare in relazione ai danni commessi o subiti dal veicolo allorchè esso non poteva circolare;
conferma controfattuale di tale assunto può agevolmente leggersi nelle circolari del
[...]
, anche recentissime (da ultimo 8 febbraio 2024 e 27 agosto 2024) che consentono la deroga CP_4 all'obbligo assicurativo, dunque la non assicurazione dell'auto, finchè questa è gravata da fermo (senza pertanto che venga elevata la sanzione di cui all'art. 193 CdS): non avrebbe del resto senso logico costringere il proprietario dell'auto a pagare l'assicurazione relativamente ad un utilizzo vietato in forza del provvedimento adottato dall'autorità.
Priva di pregio è infine l'eccezione di parte appellata secondo cui, così ragionando, la compagnia assicurativa otterrebbe un indebito vantaggio, avendo la possibilità di incamerare un premio senza poi assicurare un eventuale indennizzo: la tesi mostra la sua inconferenza proprio avuto riguardo alla succitata non obbligatorietà di stipula della RC auto per veicolo gravato da fermo, e dunque come libera configurabilità dell'assunzione dell'obbligo di pagamento del premio da parte dell'assicurato (in assenza, peraltro, dei caratteri dell'indebito attesa la piena operatività della polizza –e dunque della giustificazione dell'accettazione del premio da parte della compagnia assicurativa- nel momento del pagamento dell'intero importo del debito in dilazione legato al fermo e dunque della cancellazione dello stesso).
Per le ragioni addotte la sentenza di primo grado merita di essere riformata, in accoglimento dell'appello di
Parte_1
V. Si rileva comunque, ad abundantiam, che in relazione alla voce di risarcimento per utilizzo auto sostitutiva, difetta la legittimazione attiva della carrozzeria, tenuto conto dell'oggetto della cessione di credito, riguardante unicamente riparazione e traino del veicolo, non anche altre poste di danno.
Peraltro la necessità dell'auto sostitutiva, contestata in primo grado dalla compagnia assicuratrice, non è stata provata da controparte (come avrebbe dovuto e potuto fare rappresentando esigenze lavorative o di altro tipo del lavoratore, o la presenza della clausola di utilizzo di auto sostitutiva già inclusa nel rapporto tra carrozzeria e il danneggiato . CP_3
Fondatamente, infine, osserva l'appellante come nella fattura in atti manchi l'indicazione dei giorni di noleggio, dunque difetti la ricollegabilità dell'esborso al sinistro.
Per tali ragioni in ogni caso non avrebbe potuto trovare riconoscimento la spesa relativa all'auto sostitutiva
(pari a € 274,50), rispetto cui peraltro la motivazione del giudicante appare di fatto mancante, poiché apodittica (“ritiene il decidente che tale voce di spesa vada rimborsata”).
Laconica anche la valutazione di “congruità” relativa al costo di riparazione, di € 3.342,80 per un veicolo con chilometraggio di 180.000 km, risalente al 2003 e con sette passaggi di proprietà (come visibile dal doc. 5 fascicolo primo grado e doc. 6 ). Risulta invece evidente, tenuto conto del listino Eurotax –la Pt_1 CP_1
6 cui valenza risulta certamente superiore al sito indicato dal giudicante quale altro strumento di paragone- come, anche assumendo (pur in difetto di valore di prova della fattura, di provenienza unilaterale) il costo delle riparazioni per come indicato dalla Carrozzeria, il valore dell'auto dovesse considerarsi sicuramente inferiore – anche senza necessità di raggiungere il valore indicato dalla compagnia (€ 2.000), con la conseguente anti- economicità della riparazione e pertanto riconoscimento del valore di mercato.
In ogni caso, per le ragioni esposte al § IV, la domanda della doveva essere rigettata in primo grado CP_1 dunque con assorbimento di ogni valutazione nel quantum.
Avendo parte appellante provveduto al puntuale adempimento della sentenza di primo grado, con pagamento dell'importo di € 3.648,35 (€ 3.617, oltre interessi) in favore dell'attrice Parte_3
[... Le spese di lite seguono la soccombenza, prevalente di parte appellata –essendo l'appellante soccombente in relazione a tutte le questioni preliminari/pregiudiziali.
Per tali ragioni si ritiene congrua la compensazione nella misura della metà, con condanna di parte appellata, soccombente prevalente, alla rifusione delle spese in favore dell'appellante.
Medesimo criterio deve essere speso in relazione alle statuizioni in primo grado, la cui sentenza viene pertanto riformata anche in punto spese. Per le ragioni addotte, applicando per il presente grado i parametri medi, per tre fasi, nel rispetto del principio della domanda (vds prospetto di liquidazione ), (e pertanto € 850, già Pt_1 dimidiato) oltre oneri di legge e spese esenti, queste ultime per € 195,15, ed applicando l'importo già indicato dal GdP per il primo grado, dimidiato (e pertanto € 602,5), è tenuta a rifondere a Controparte_1 il complessivo importo di € 2052,50 ( 850+ 195,15 + 602,50). Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del dott. Giorgio
Previte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di citazione Parte_1 in appello nei confronti di , ogni contraria istanza, Controparte_1 deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
Accoglie il gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 567/2022 pronunciata dal Giudice di Pace di
Como a definizione del giudizio R.G. n. 2041/2021, condanna parte appellata alla ripetizione dell'importo di
€ 3.648,35 (tremilaseicentoquaranotto/35) in favore di parte appellante.
Compensa nella misura della metà le spese di lite del presente giudizio.
Condanna, per la residua metà, parte appellata alla Controparte_1 rifusione delle spese di lite in favore di , in persona del l.r.p.t., che liquida Parte_1 complessivamente in € 850,00 ottocentocinquanta/00) per compensi, oltre rimborso forf. Spese generali,
CPA e IVA (ove dovuta) come per legge, ed oltre € 195,15 per spese esenti.
Compensa nella misura della metà le spese del giudizio di primo grado e, per l'effetto:
Condanna, per il residuo 50%, alla ripetizione Controparte_1 dell'importo di € 602,50 (seicentodue/50) già ricevuto da controparte.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite.
Così deciso in Como, il 6 febbraio 2025
Il Giudice dott. Giorgio Previte
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