CGT2
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 20/01/2026, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 150/2026 Documento firmato digitalmente Sentenza n. 150/2026
Il Presidente e Relatore Depositata il 20/01/2026 Depositata il 20/01/2026
ROBERTO CRAVEIA Il Segretario
UC AN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CRAVEIA ROBERTO, Presidente e Relatore
FASANO GAETANO, Giudice
ANSALDI PIERO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1107/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lodi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 64/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LODI sez. 1 e pubblicata il 16/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9R02I200192/2019 IVA-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9R02I200192/2019 IRAP 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9R01I200199/2019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9R01I200200/2019 IRPEF-ALIQUOTE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con autonomi e tempestivi ricorsi, la Società di persone Ricorrente_3 S.n.c. ed i suoi soci impugnavano gli avvisi di accertamento n. T9R02I200192-2019, n. T9R01I200200-2019 e n.
T9R01I200199-2019, emessi dall'Agenzia delle Entrate di Lodi, per imposte dirette ed IVA relative all'anno
2015.
La società era stata inserita in una lista di controlli, in assenza di dichiarazioni fiscali, ed in presenza di comunicazioni “AU770” per importi superiori ad E. 80.000,00.
Dopo un invito ad esibire la documentazione contabile ed extra contabile, ed il ricevimento della stessa in data 4/8/2017, l'ufficio aveva rettificato ed accertato le operazioni imponibili ed il volume d'affari della società, rispettivamente in E. 383.726,00 ed E. 752.962,00, sulla base dei seguenti rilievi: 1) irregolare tenuta dell'inventario 2) occultamento di corrispettivi 3) contabilizzazione di costi non di competenza 4) contabilizzazione di costi (rimborsi kilometrici) non deducibili 5) contabilizzazione di perdite su crediti non deducibili.
I ricorrenti nel ricorso deducevano i seguenti motivi: 1) la violazione dello statuto del contribuente per mancanza di un pvc di contradditorio preventivo 2) il difetto di motivazione e l'illegittimità dell'accertamento analitico induttivo, per l'assenza dei presupposti.
Seguiva la notifica di una proposta di mediazione da parte dell'Ufficio che il contribuente rifiutava.
Si costituiva quindi in giudizio l'Agenzia resistente, la quale controdeduceva alle eccezioni ed argomentazioni avversarie e concludeva chiedendo il rigetto dei ricorsi.
Con sentenza n. 64/2024 depositata il 16 settembre 2024, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di
Lodi, sez. 1, previa riunione dei ricorsi, respingeva i ricorsi riuniti con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite. I Giudici di primo grado, in primis, ritenevano non obbligatorio il contraddittorio preventivo sulla scia dell'arresto giurisprudenziale secondo cui questo strumento sia obbligatorio solo allorquando i controlli siano eseguitivi presso le sedi del contribuente ed a condizione che vengono esposte le ragioni che il contribuente avrebbe potuto far valere in sede di contraddittorio preventivo.
In secondo luogo, nel merito della tipologia dell'accertamento, la Corte di primo grado nel considerarlo legittimo in relazione alla mancata produzione di documentazione idonea alla ricostruzione della situazione economica, contabile e finanziaria della società, affermava altresì l'illegittima deduzione di costi tra cui anche i rimborsi kilometri sempre in ragione dell'assenza di documentazione idonea a provarne l'esistenza.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello la società ed i soci che affidavano il gravame ai seguenti motivi:
1) Violazione del principio del contraddittorio, contestandone la motivazione contrastante con i principi sanciti dalla Suprema Corte;
2) Violazione dell'art. 39, c. 1 e 2 DPR 660/1973 in combinato disposto con gli artt. 2217 c.c. e 15 c. 2 dpr 600/1973: vizio motivazionale dell'accertamento per sovrapposizione di metodologie distinte nonché irrilevanza delle carenze formali-motivazione contraddittoria della CGT;
3) Erroneità della sentenza circa la presunta indeducibilità dei costi vari e da rimborsi chilometrici relativi ai viaggi aziendali dei soci amministratori: i costi sono deducibili ed inerenti per euro 48.890
4) Violazione dell'art. 101 TUIR in quanto le perdite su crediti erano deducibili per legge essendo certi e precisi per euro 5.754,84;
5) Erroneità della sentenza in relazione ai costi non dedotti in linea al principio di competenza per euro
8.441,63 tanto più visto che lo stesso Ufficio riconosce come il rilievo era in parte corretto.
Chiedevano l'annullamento della sentenza di primo grado, dell'avviso di accertamento e l'applicazione del favor rei.
Si costituiva l'Ufficio che prendeva posizione sui singoli motivi di appello, contestando la tesi degli appellanti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminata la sentenza di primo grado, letti gli atti di causa e considerati i fatti oggetto della presente controversia, la Corte di Giustizia di secondo grado della Lombardia ritiene che l'appello sia parzialmente fondato e debba pertanto essere accolto nei limiti e per le ragioni che verranno di seguito illustrate.
Procedendo nell'ordine delle questioni sollevate con i singoli motivi di appello, questa Corte analizzerà le singole censure mosse alla sentenza di primo grado, delle quali solo alcune risultano fondate.
Con riguardo al primo motivo di appello, quest'ultimo deve essere rigettato non essendo riscontrabile alcuna violazione contraddittorio anche perché il contribuente non ha mai prodotto documentazione e soprattutto anche in sede di mediazione non ha espresso le proprie motivazioni circa l'infondatezza della pretesa erariale.
Con riferimento al secondo motivo, si osserva che l'Ufficio ha legittimamente e fondatamente proceduto ad operare una ricostruzione induttiva dei ricavi (applicando un ricarico medio basso pari al 100%) e una contestazione analitica delle componenti negative di reddito rispetto alla situazione rilevata per cui la doglianza sollevata non è fondata e deve pertanto essere rigettata.
Anche il terzo motivo deve essere respinto perché la società, ancorché abbia documentato con i ddt i viaggi che i soci hanno dovuto sostenere per svolgere l'attività, se non altro con riferimento ad euro 42047,80.=, non ha tuttavia indicato a che titolo i mezzi erano utilizzati al fine di correttamente contabilizzare tali costi.
Meritevole di accoglimento è invece il quarto motivo di gravame. È fatto non controverso né contestato che i crediti portati a perdita siano ampiamenti scaduti (quindi sopra la soglia di sei mesi prevista dall'art. 101, comma 5, terzo periodo, TUIR) e di importo inferiore ad euro 2.500,00.=, oltre ad essere stati precisati il nome del debitore, importo e ragioni del mancato incasso.
Non si comprende invero quale prova ulteriore sia richiesta al contribuente il quale appare evidente abbia rispettato l'onere della prova anche in funzione di quanto espressamente richiesto dalla norma.
De pari meritevole di accoglimento è il quinto motivo di appello. Sul punto non può che aderirsi a quanto osservato dal contribuente. Nelle controdeduzioni dell'Ufficio, lo stesso ha ritenuto opportuno riconoscere la deduzione di costi per 6.225,07 euro al fine di evitare l'azione di restituzione della maggior imposta corrisposta per cui, a fronte di un riconoscimento diretto dell'Agenzia delle Entrate, confermare su questo punto il rilievo da parte dei Giudice è stato un errore.
Sulla domanda di applicazione del favori rei rispetto al regime sanzionatorio rigettare in quanto la nuova normativa non è retroattiva e comunque le sanzioni applicate sono già pari al minimo edittale.
La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l'appello nei limiti di parte motiva. Spese compensate. Milano, lì 17 dicembre 2025 Il Presidente estensore Roberto Craveia
Il Presidente e Relatore Depositata il 20/01/2026 Depositata il 20/01/2026
ROBERTO CRAVEIA Il Segretario
UC AN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CRAVEIA ROBERTO, Presidente e Relatore
FASANO GAETANO, Giudice
ANSALDI PIERO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1107/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lodi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 64/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LODI sez. 1 e pubblicata il 16/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9R02I200192/2019 IVA-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9R02I200192/2019 IRAP 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9R01I200199/2019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9R01I200200/2019 IRPEF-ALIQUOTE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con autonomi e tempestivi ricorsi, la Società di persone Ricorrente_3 S.n.c. ed i suoi soci impugnavano gli avvisi di accertamento n. T9R02I200192-2019, n. T9R01I200200-2019 e n.
T9R01I200199-2019, emessi dall'Agenzia delle Entrate di Lodi, per imposte dirette ed IVA relative all'anno
2015.
La società era stata inserita in una lista di controlli, in assenza di dichiarazioni fiscali, ed in presenza di comunicazioni “AU770” per importi superiori ad E. 80.000,00.
Dopo un invito ad esibire la documentazione contabile ed extra contabile, ed il ricevimento della stessa in data 4/8/2017, l'ufficio aveva rettificato ed accertato le operazioni imponibili ed il volume d'affari della società, rispettivamente in E. 383.726,00 ed E. 752.962,00, sulla base dei seguenti rilievi: 1) irregolare tenuta dell'inventario 2) occultamento di corrispettivi 3) contabilizzazione di costi non di competenza 4) contabilizzazione di costi (rimborsi kilometrici) non deducibili 5) contabilizzazione di perdite su crediti non deducibili.
I ricorrenti nel ricorso deducevano i seguenti motivi: 1) la violazione dello statuto del contribuente per mancanza di un pvc di contradditorio preventivo 2) il difetto di motivazione e l'illegittimità dell'accertamento analitico induttivo, per l'assenza dei presupposti.
Seguiva la notifica di una proposta di mediazione da parte dell'Ufficio che il contribuente rifiutava.
Si costituiva quindi in giudizio l'Agenzia resistente, la quale controdeduceva alle eccezioni ed argomentazioni avversarie e concludeva chiedendo il rigetto dei ricorsi.
Con sentenza n. 64/2024 depositata il 16 settembre 2024, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di
Lodi, sez. 1, previa riunione dei ricorsi, respingeva i ricorsi riuniti con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite. I Giudici di primo grado, in primis, ritenevano non obbligatorio il contraddittorio preventivo sulla scia dell'arresto giurisprudenziale secondo cui questo strumento sia obbligatorio solo allorquando i controlli siano eseguitivi presso le sedi del contribuente ed a condizione che vengono esposte le ragioni che il contribuente avrebbe potuto far valere in sede di contraddittorio preventivo.
In secondo luogo, nel merito della tipologia dell'accertamento, la Corte di primo grado nel considerarlo legittimo in relazione alla mancata produzione di documentazione idonea alla ricostruzione della situazione economica, contabile e finanziaria della società, affermava altresì l'illegittima deduzione di costi tra cui anche i rimborsi kilometri sempre in ragione dell'assenza di documentazione idonea a provarne l'esistenza.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello la società ed i soci che affidavano il gravame ai seguenti motivi:
1) Violazione del principio del contraddittorio, contestandone la motivazione contrastante con i principi sanciti dalla Suprema Corte;
2) Violazione dell'art. 39, c. 1 e 2 DPR 660/1973 in combinato disposto con gli artt. 2217 c.c. e 15 c. 2 dpr 600/1973: vizio motivazionale dell'accertamento per sovrapposizione di metodologie distinte nonché irrilevanza delle carenze formali-motivazione contraddittoria della CGT;
3) Erroneità della sentenza circa la presunta indeducibilità dei costi vari e da rimborsi chilometrici relativi ai viaggi aziendali dei soci amministratori: i costi sono deducibili ed inerenti per euro 48.890
4) Violazione dell'art. 101 TUIR in quanto le perdite su crediti erano deducibili per legge essendo certi e precisi per euro 5.754,84;
5) Erroneità della sentenza in relazione ai costi non dedotti in linea al principio di competenza per euro
8.441,63 tanto più visto che lo stesso Ufficio riconosce come il rilievo era in parte corretto.
Chiedevano l'annullamento della sentenza di primo grado, dell'avviso di accertamento e l'applicazione del favor rei.
Si costituiva l'Ufficio che prendeva posizione sui singoli motivi di appello, contestando la tesi degli appellanti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminata la sentenza di primo grado, letti gli atti di causa e considerati i fatti oggetto della presente controversia, la Corte di Giustizia di secondo grado della Lombardia ritiene che l'appello sia parzialmente fondato e debba pertanto essere accolto nei limiti e per le ragioni che verranno di seguito illustrate.
Procedendo nell'ordine delle questioni sollevate con i singoli motivi di appello, questa Corte analizzerà le singole censure mosse alla sentenza di primo grado, delle quali solo alcune risultano fondate.
Con riguardo al primo motivo di appello, quest'ultimo deve essere rigettato non essendo riscontrabile alcuna violazione contraddittorio anche perché il contribuente non ha mai prodotto documentazione e soprattutto anche in sede di mediazione non ha espresso le proprie motivazioni circa l'infondatezza della pretesa erariale.
Con riferimento al secondo motivo, si osserva che l'Ufficio ha legittimamente e fondatamente proceduto ad operare una ricostruzione induttiva dei ricavi (applicando un ricarico medio basso pari al 100%) e una contestazione analitica delle componenti negative di reddito rispetto alla situazione rilevata per cui la doglianza sollevata non è fondata e deve pertanto essere rigettata.
Anche il terzo motivo deve essere respinto perché la società, ancorché abbia documentato con i ddt i viaggi che i soci hanno dovuto sostenere per svolgere l'attività, se non altro con riferimento ad euro 42047,80.=, non ha tuttavia indicato a che titolo i mezzi erano utilizzati al fine di correttamente contabilizzare tali costi.
Meritevole di accoglimento è invece il quarto motivo di gravame. È fatto non controverso né contestato che i crediti portati a perdita siano ampiamenti scaduti (quindi sopra la soglia di sei mesi prevista dall'art. 101, comma 5, terzo periodo, TUIR) e di importo inferiore ad euro 2.500,00.=, oltre ad essere stati precisati il nome del debitore, importo e ragioni del mancato incasso.
Non si comprende invero quale prova ulteriore sia richiesta al contribuente il quale appare evidente abbia rispettato l'onere della prova anche in funzione di quanto espressamente richiesto dalla norma.
De pari meritevole di accoglimento è il quinto motivo di appello. Sul punto non può che aderirsi a quanto osservato dal contribuente. Nelle controdeduzioni dell'Ufficio, lo stesso ha ritenuto opportuno riconoscere la deduzione di costi per 6.225,07 euro al fine di evitare l'azione di restituzione della maggior imposta corrisposta per cui, a fronte di un riconoscimento diretto dell'Agenzia delle Entrate, confermare su questo punto il rilievo da parte dei Giudice è stato un errore.
Sulla domanda di applicazione del favori rei rispetto al regime sanzionatorio rigettare in quanto la nuova normativa non è retroattiva e comunque le sanzioni applicate sono già pari al minimo edittale.
La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l'appello nei limiti di parte motiva. Spese compensate. Milano, lì 17 dicembre 2025 Il Presidente estensore Roberto Craveia