Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 20/01/2026, n. 150
CGT2
Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione del principio del contraddittorio

    La Corte rigetta il motivo ritenendo non sussistente la violazione del contraddittorio, poiché il contribuente non ha prodotto documentazione né espresso motivazioni in sede di mediazione.

  • Rigettato
    Vizio motivazionale dell'accertamento per sovrapposizione di metodologie e irrilevanza delle carenze formali

    La Corte rigetta il motivo, ritenendo legittima la ricostruzione induttiva dei ricavi e la contestazione analitica delle componenti negative di reddito.

  • Rigettato
    Indeducibilità dei costi vari e rimborsi chilometrici

    La Corte respinge il motivo, poiché la società, pur documentando i viaggi, non ha indicato il titolo di utilizzo dei mezzi per la corretta contabilizzazione dei costi.

  • Accolto
    Deducibilità delle perdite su crediti

    La Corte accoglie il motivo, ritenendo che i crediti fossero scaduti, di importo inferiore a 2.500,00, e che il contribuente avesse rispettato l'onere della prova.

  • Accolto
    Costi non dedotti in linea al principio di competenza

    La Corte accoglie il motivo, dato che l'Ufficio stesso ha riconosciuto la deduzione di costi per 6.225,07 euro.

  • Rigettato
    Regime sanzionatorio

    La Corte rigetta la domanda poiché la nuova normativa non è retroattiva e le sanzioni applicate sono già al minimo edittale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 20/01/2026, n. 150
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 150
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

    Testo completo