Ordinanza cautelare 5 giugno 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 02/12/2025, n. 21670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21670 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21670/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05758/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5758 del 2025, proposto da Gruppo Carramusa S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Graziani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Rieti – Viterbo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Dario De Blasi, Alberto Gava, Elena Berto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Viterbo, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Felice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Promotuscia Viaggi e Congressi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , quale società capogruppo mandataria nel “Raggruppamento temporaneo d’Impresa”, costituito con ARKE' - S.R.L. quale società mandante, rappresentata e difesa dall'avvocato Gioia Maria Scipio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della Determinazione del Segretario Generale della C.C.I.A.A. Rieti-Viterbo del 31 marzo 2025, n. 2025000040 recante « Servizi per Realizzazione Evento Salone dell''Enogastronomia laziale ASSAGGI Edizione 2025 (…) : aggiudicazione RTI Promotuscia Viaggi e Congressi s.r.l. e Archè s.r.l. ». Accertamento della spettanza dell’aggiudicazione in favore della ricorrente, il conseguimento della stipula del contratto, ove non ancora concluso, ovvero, ove concluso, per l’inefficacia del medesimo ed il subentro nell’appalto, oltre al risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Rieti – Viterbo e di Provincia di Viterbo e di Promotuscia Viaggi e Congressi S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa AN GL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 12/05/2025, previa notifica, parte ricorrente ha agito per l’annullamento degli atti in epigrafe relativi alla procedura di affidamento dei servizi di: progettazione spazi, reperimento location, branding , management, allestimento, comunicazione, segreteria tecnica ed organizzativa salone dell’enogastronomia laziale relativi al Salone dell’Enogastronomia Laziale – Assaggi Edizione 2025. Ha chiesto, quindi, di ottenere l’accertamento della spettanza dell’aggiudicazione a suo favore, con stipula del contratto, ovvero, in caso di conclusione dell’evento, il risarcimento del danno.
2. A sostegno del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
I. Violazione dell’art. 68, comma 11, primo periodo, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ;
II. Violazione degli artt. 18.24 e 18.25 del Disciplinare di gara. Violazione degli artt. 82, 83 e 87, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ;
III. Violazione degli artt. 68 - comma 11, 82, 83, 88, 99 - comma 2 e 100 – comma 11, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Violazione degli artt. 5., 18.24 e 18.25 del disciplinare di gara. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione .
3. La controinteressata Promotuscia Viaggi e Congressi S.r.l. si è costituita in giudizio il 14/05/2025; le resistenti Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Rieti – Viterbo e la Provincia di Viterbo rispettivamente il 29/05/2025 e 30/05/2025. Le parti hanno insistito per il rigetto di ogni pretesa come da memorie in atti.
4. Alla camera di consiglio del 4/6/2025 vi è stata rinuncia alla istanza cautelare.
5. All’esito della udienza pubblica del 19/11/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso deve essere integralmente respinto nel merito, con assorbimento delle eccezioni processuali delle resistenti di inammissibilità e tardività delle memorie difensive di parte ricorrente.
7. In via preliminare, l’oggetto del giudizio deve intendersi ridotto alla residuale domanda di risarcimento del danno (v. ricorso), atteso che, alla data odierna, l’evento culturale ha già avuto luogo ed i servizi sono stati svolti dall’attuale controinteressata in qualità di aggiudicataria, sicché le richieste di inefficacia del contratto e di subentro nello stesso non possono più essere accolte.
8. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione dell’art. 68, comma 11, primo periodo, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 secondo cui, in particolare, “ i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2”.
8.1. Nel caso di specie, secondo parte ricorrente:
- solo la mandante Arkè s.r.l. ha presentato la prescritta « Autocertificazione attestante l’esecuzione di almeno tre servizi assimilabili per durata e importo a quelli oggetto del presente appalto» , di cui all’art. 18.1.8 del Disciplinare di gara (v. doc. 12 allegato al ricorso), mentre la mandataria Promotuscia Viaggi e Congressi s.r.l. non ne avrebbe presentata alcuna, con la conseguenza che il raggruppamento avrebbe dovuto essere escluso;
- anche laddove il bando ed il disciplinare di gara fossero interpretati nel senso di contenere una previsione volta, anche solo implicitamente, a consentire l’ammissione alla gara di raggruppamenti anche in assenza di documentazione del possesso, da parte di ciascun singolo partecipante, dei requisiti prescritti in riferimento alla prestazione individualmente assunta, il bando ed il disciplinare di gara risulterebbero essi stessi illegittimi e viziati in parte qua sicché in tale misura anche essi sono impugnati da parte ricorrente (v. ricorso).
8.2 Anche con il secondo motivo di ricorso si lamenta che la mandataria Promotuscia Viaggi e Congressi s.r.l. non avrebbe dichiarato il possesso di requisito alcuno, in spregio a quanto disposto dagli artt. 18.24 e 18.25 del Disciplinare di gara.
8.3. Infine, con il terzo motivo, si contesta che le dichiarazioni della mandante Arkè s.r.l. sarebbero, in ogni caso, non idonee a sanare le predette carenze dei requisiti in capo alla mandataria e i servizi dichiarati non sarebbero “assimilabili” a quella della gara in esame (v. doc. 12 allegato al ricorso).
9. I motivi sono esaminati congiuntamente e risultano tutti infondati.
9.1 A seguito di richiesta di chiarimenti del 16.4.2025 della Stazione appaltante (doc. 7 Provincia), la controinteressata Promotuscia Viaggi e Congressi s.r.l, in qualità di mandataria, ha dichiarato di possedere i requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti nonché di aver realizzato servizi assimilabili, per durata e importo, rispetto a quelli dell’appalto in esame nel triennio 2022 – 2023 – 2024, come ivi precisati (v. doc. 9 Provincia).
9.2 La ricorrente contesta sia l’ammissibilità di tale produzione documentale, sia i suoi contenuti.
10. Quanto alla prima censura, come noto la giurisprudenza amministrativa ammette il c.d. "soccorso istruttorio processuale" “ quando il Giudice verifichi che la stazione appaltante non è intervenuta in soccorso del concorrente, come sarebbe stata tenuta, ed eserciti i poteri istruttori per accertare, nel corso del processo, ciò che avrebbe dovuto essere accertato dall'amministrazione, durante il procedimento ”; siffatta verifica non viola il principio di par condicio tra i concorrenti, “ in quanto l'istituto mira ad attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, riparando una incompletezza o irregolarità che la stazione appaltante, se avesse tempestivamente rilevato, avrebbe dovuto comunicare alla concorrente, attivando l'obbligatorio procedimento del soccorso istruttorio ”; tale strumento è concepito in via residuale per l'ipotesi “ dell'omessa o lacunosa attivazione del soccorso istruttorio procedimentale di cui all'art. 83 comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 da parte della stazione appaltante ”, mentre lo stesso non può trovare applicazione con riferimento ad un requisito da valorizzare in senso premiale per l'attribuzione del punteggio all'offerta tecnica (v. da ultimo Consiglio di Stato sez. V, 05/08/2024, n.6961 e la giurisprudenza ivi richiamata).
10.1. Ancora si è precisato, con riferimento alle modalità di esplicazione del soccorso istruttorio, che non si ravvisa “ impedimento alla suddetta sanatoria nel fatto che l’istituto sia stato utilizzato, nella sostanza, in seguito all’aggiudicazione della gara e all’impugnazione della stessa da parte del secondo classificato, avendo l’amministrazione posto in essere una sorta di controllo, o meglio, di convalida procedimentale, successivamente all’instaurazione del giudizio di primo grado ”; “ in seguito a tale controllo non è stata rilevata alcuna carenza dei requisiti in via sostanziale ” (v. Cons. Stato, Sez. V, 20.02.2025 n. 1425).
10.2 Ebbene, le predette coordinate ermeneutiche sono tanto più valide nella presente fattispecie, venendo in rilievo non un requisito da valorizzare in senso premiale per l'attribuzione del punteggio all'offerta tecnica ma a pena di ammissione, come sostenuto, d’altronde, dalla stessa ricorrente secondo cui la controinteressata avrebbe dovuto essere infatti esclusa.
10.3 Ancora, il principio della fiducia, insieme a quello del risultato, contenuti nella prima parte del d.lgs. n. 36 del 2023 (artt. 1 e 2), impongono l’interpretazione della legge di gara secondo buona fede (artt. 1337 e 1338 c.c.) per tutte le parti coinvolte nella procedura volta all’assegnazione della commessa pubblica; da ciò consegue che il bando e il disciplinare di gara, in tutte le ipotesi in cui insorgano criticità che non si traducono in vizi che abbiano inciso in maniera sostanziale e lesiva sulla posizione soggettiva delle parti, vadano interpretati alla luce del principio di legalità, al fine del perseguimento del fine ultimo della procedura concorsuale, che consiste nella tempestiva aggiudicazione alla migliore offerta nel rispetto della par condicio (Cons. Stato, Sez. V, 18/4/2025, n. 3411).
10.4 Nel caso di specie l’attivazione del soccorso istruttorio risulta giustificata anche dalla ambiguità della lex specialis di gara che, in più occasioni, menzionava, con riferimento ai requisiti di capacità economico finanziaria e capacità tecnico-professionale, che gli stessi dovessero essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo “nel complesso” (v. nel dettaglio par. 14 del Disciplinare di gara (v. doc. 2 ricorrente).
11. Superata in termini positivi la questione della ammissibilità della predetta produzione documentale della controinteressata, la ricorrente ne contesta anche i suoi contenuti.
11.1 In particolare con riferimento ai servizi nel triennio 2022 – 2023 – 2024, indicati dalla mandataria, gli stessi non sarebbero “assimilabili” per durata e importo a quelli dell’appalto (v. doc. 9 Provincia cit.), come già dedotto anche con riferimento a quelli dichiarati dalla mandante (v. terzo motivo di ricorso).
11.2 La doglianza è priva di pregio.
11.3 In base agli atti di gara, i servizi prestati nel triennio precedente devono essere “assimilabili” rispetto a quello di aggiudicazione e non perfettamente sovrapponibili allo stesso. Se, infatti, la stazione appaltante avesse voluto indicare la necessità di servizi "identici", e non semplicemente "analoghi", lo avrebbe indicato espressamente (v. Cons. Stato, Sez. V, 30/09/2025 n.7627 che analizza nel dettaglio la legittimità di siffatta clausola di un bando di gara).
11.4 Ciò non accade nel caso di specie, sicché l’interpretazione proposta dalla ricorrente finirebbe per essere contra legem rispetto alla volontà espressa nella lex specialis della gara.
11.5 Sia con riferimento alle dichiarazioni della mandante che della mandataria del raggruppamento, il requisito dei servizi analoghi risulta, dunque, soddisfatto, trattandosi dell’organizzazione di eventi, anche su base enogastronomica, del tutto paragonabili ai servizi correlati al salone di enogastronomia oggetto della procedura de qua (v. doc. 9 Provincia cit. nonché doc. 12 allegato al ricorso per la mandante Arkè s.r.l. “Dichiarazione possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale”).
12. In conclusione deve, dunque, ritenersi che gli atti di gara censurati, con i motivi di ricorso proposti, non siano illegittimi, avendo la controinteressata comunque dimostrato, attraverso la produzione documentale esaminata, il possesso dei requisiti richiesti, che avrebbero potuto essere sanati in sede di soccorso istruttorio.
13. La legittimità dell’aggiudicazione comporta il rigetto di ogni domanda, ivi inclusa quella di risarcimento del danno.
14. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite considerando l’attivazione dei successivi poteri di controllo, con esito favorevole, da parte della Stazione appaltante, come illustrati in parte motiva, successivi alla nota trasmessa il 13.4.2025 dalla ricorrente (v. allegati al ricorso).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge integralmente.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO RA, Presidente
Igor Nobile, Primo Referendario
AN GL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN GL | RO RA |
IL SEGRETARIO