Art. 6.
Le domande di indennizzo corredate dalla necessaria documentazione debbono essere presentate entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.
Sono considerate valide le domande gia' presentate.
Le domande di indennizzo corredate dalla necessaria documentazione debbono essere presentate entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.
Sono considerate valide le domande gia' presentate.