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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/09/2025, n. 1531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1531 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1142/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1142/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. MASI LEONARDO Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE/I nei confronti di
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. PETRINI Controparte_1 P.IVA_2 SIMONE (CF ) C.F._1 APPELLATO/I
CP_2 P_
APPELLATI-CONTUMACI avverso la sentenza n. 1143/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 20/04/2022
CONCLUSIONI
In data 15-28.1.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita: - nel merito: dichiarare nulla ovvero riformare integralmente, in accoglimento dei Motivi di appello proposti col presente atto, la sentenza n. 1143/2022 pubblicata in data 20.4.2022 dal Tribunale di Firenze, in persona del Giudice Dott.ssa Pasqualina Principale (R.G. 10459/2017 – Repert. n. 2417/2022 del 20.4.2022), e per l'effetto, accogliere le conclusioni formulate dalla società Parte_2 nel giudizio di primo grado, che qui si ritrascrivono, affinché l'Ecc.ma Corte
[...] adita Voglia: “- in via preliminare: dichiarare la decadenza della Curatela dall'odierna azione ai pagina 1 di 17 sensi dell'art. 69 bis L.F.; - nel merito: rigettare le domande della Curatela attrice in quanto infondate, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;
- in ipotesi: per la denegata ipotesi in cui sia accolta, in tutto o in parte, la domanda di parte attrice, condannare la IG.ra e P_ la in solido tra loro, a rifondere integralmente a tutto quanto essa sia tenuta a CP_2 Pt_1 versare alla Curatela attrice;
- in ipotesi ulteriormente subordinata: sempre per la denegata ipotesi in cui sia accolta, in tutto o in parte, la domanda di parte attrice, condannare la IG.ra
e la in solido tra loro, a manlevare e rilevare indenne la società P_ CP_2 [...] da quanto essa fosse condannata a pagare alla Curatela del Parte_2 Fallimento e comunque da ogni conseguenza pregiudizievole del processo”. In ogni caso: CP_1 con vittoria di spese e competenze di entrambi i giudizi”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita rigettare integralmente l'appello proposto dalla società in quanto Parte_2 infondato in fatto ed in diritto per le causali di cui in narrativa. Con vittoria di spese ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi questa Parte_1
Corte di Appello, la (di seguito, per brevità, anche solo Controparte_4
o “Curatela”), e , proponendo gravame avverso la CP_1Controparte_5 CP_2 P_ sentenza n. 1143/2022, emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 20/04/2022, che, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla Curatela, aveva così deciso:
“DICHIARA l'inefficacia nei confronti del e, per l'effetto, REVOCA ai sensi Controparte_1 degli art. 2901 c.c., la liquidazione della partecipazione societaria a favore della sig.ra P_
, la transazione stipulata dalla la e la ed il successivo
[...] CP_1 Parte_1 CP_2 pagamento effettuato dalla a favore della fino a concorrenza dell'importo di CP_2 Parte_1 euro 290.000,00; -DICHIARA inammissibile la domanda di condanna delle convenute al pagamento, in solido tra loro, della somma di euro 290.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- CONDANNA le convenute solidalmente ex art.133 TUSG: - al pagamento delle spese prenotate a debito ed anticipate, per essere la Curatela attrice ammessa a patrocinio a spese dello
Stato; -al pagamento delle spese processuali della presente fase di giudizio che liquida in €
5.737,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15%, Cap e Iva di legge, in favore della Curatela, da corrispondere all'Erario essendo la Curatela ammessa a GP”.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – Il conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, Controparte_1 Parte_1 [...]
e , esponendo: CP_2 P_ che, il 5.12.2012, era stato sottoscritto un atto di transazione tra la proprietaria Parte_1 dell'immobile sito in Firenze, via Guido Monaco, ove svolgeva la propria attività alberghiera la
[...] in bonis, la stessa e la costituita da , sino ad allora socia e CP_1 CP_1 CP_2 P_
pagina 2 di 17 membro del c.d.a. di con il quale era stato pattuito: i) l'abbandono del contenzioso CP_1
Cont pendente tra e relativo al mancato pagamento, da parte della prima, dei canoni di
Pt_1 locazione dell'immobile di proprietà della seconda per una morosità di oltre € 400.000,00; ii) la
Cont contestuale risoluzione (per inadempimento di del contratto di locazione inter partes Con vigente;
iii) la stipula di altro contratto di locazione tra la e la che si impegnava a
Pt_1
Cont versare alla “a titolo di parziale accollo del debito ” della la somma di € 436.000,00;
Pt_1
Cont che tale atto transattivo sarebbe stato stipulato in attuazione dell'accordo intercorso tra la e Con la per dare l'immobile in locazione a società “terza” (cioè recuperando da quest'ultima,
Pt_1
a titolo di riconoscimento “una tantum”, la maggior parte dei canoni non pagati dalla società conduttrice ed eludere così le problematiche legate al futuro fallimento della così come CP_1 Cont da proposta formulata, in data 2.10.2012, alla dal legale della medesima Pt_1 Cont che, tra il 5.11.2012 ed il 25.1.2013, la aveva liquidato alla , con due distinte P_ operazioni, la somma di complessivi € 290.000,00, a seguito del suo recesso come socia;
che tale somma era stata integralmente versata dalla appena costituita dalla , alla CP_2 P_
in esatto adempimento di quanto pattuito con la transazione;
Pt_1 che, pertanto, l'intera operazione posta in essere dalle parti doveva essere revocata ex art. 66
L.F. poiché compiuta a danno della società ancora in bonis mediante la sottrazione, dal patrimonio sociale, della somma liquidata a favore della , utilizzata per pagare la , con la piena P_ Pt_1 Cont consapevolezza, di tutti i soggetti coinvolti, dello stato di decozione della ed il comune intento di sottrarsi alle regole concorsuali in danno della massa dei creditori;
che, in particolare, la non poteva non essere a conoscenza della natura dell'operazione, in P_ Cont Con quanto socia e amministratrice della prima e unica socia della neocostituita poi;
la
[...] Cont
invece, intratteneva rapporti di locazione con la dal 2005 e la sua consapevolezza in Pt_1 ordine alle effettive ragioni dell'operazione emergeva anche dal verbale di interrogatorio reso dal suo legale rappresentante, , alla Guardia di Finanza in data 18.12.2015. Testimone_1
Concludeva, quindi, chiedendo: “Voglia il Tribunale di Firenze adito, per le causali di cui in narrativa, condannare la società la e la Parte_2 CP_2
IG.ra , in solido tra di loro, al pagamento in favore della Dott. P_ Controparte_6 quale curatore del della somma di € 290.000 oltre interessi e rivalutazione dal Controparte_1
16.10.2013 (data di declaratoria del fallimento) e sino all'effettivo pagamento e/o a quella diversa somma maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia all'esito del presente giudizio.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa”.
1.2. – Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la decadenza della Curatela Parte_1 dall'azione ex artt. 66 e 69 bis, comma 1, l.f., essendo trascorsi più di tre anni tra la dichiarazione pagina 3 di 17 Cont di fallimento di avvenuta il 17.10.13, e la proposizione della causa introdotta con citazione notificata il 27 giugno 2017.
Nel merito contestava le argomentazioni e domande ex adverso formulate, rilevando come non Cont fosse rinvenibile alcun atto dispositivo di nei confronti di passibile di revoca nonché Pt_1
l'insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c.
In via subordinata, chiedeva che, nella denegata ipotesi di accoglimento della revocatoria, fosse Con ad essa riconosciuto il diritto di regresso nei confronti della e affinché venissero P_ condannate, in solido fra loro, a rifondere integralmente a tutto quanto fosse stata tenuta a Pt_1 versare alla Curatela.
In ulteriore ipotesi, sempre per il caso di accoglimento della domanda proposta nei suoi confronti, Con svolgeva domanda di manleva avverso la e la società affinché le stesse, in solido tra P_ loro, fossero condannate a tenere indenne da ogni conseguenza pregiudizievole del Pt_1 processo.
1.3. – Rimanevano contumaci sia che . CP_2 P_
1.4. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti, sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) la declaratoria di inefficacia ex artt. 2901 c.c. e 66 l.f. rientrava a pieno titolo nel thema decidendum della causa, quale presupposto logico giuridico della domanda di condanna formulata da parte attrice – domanda inammissibile in questa sede, avendo la revocatoria funzione cautelare e conservativa del diritto di credito e non già recuperatoria – ed in considerazione della causa petendi contenuta nell'atto di citazione nonché del tenore delle difese formulate, anche in rito, dalla convenuta;
(-) in proposito, l'eccezione di decadenza ex art. 69-bis, comma 1, l.f. sollevata da era Pt_1 infondata, in quanto la prescrizione ex art. 2901 c.c. decorre dalla data dell'atto impugnato, essendo l'azione preesistente al fallimento e restando disciplinata, quanto ai presupposti, dalle norme del codice civile;
(-) pertanto, la causa risultava introdotta tempestivamente, dal momento che la citazione era stata notificata alla convenuta in data 27.6.2017, mentre gli atti revocandi, funzionalmente collegati, risultavano posti in essere tra novembre e dicembre 2012;
(-) ciò posto, la revocatoria risultava fondata, perché:
i) sussistevano le ragioni creditorie della Curatela, come si evinceva dallo stato passivo che riportava debiti superiori ad € 700.000,00 già maturati alla data del fallimento. Cont ii) Quanto all' eventus damni, la diminuzione della garanzia patrimoniale di (da intendersi, in sede di azione ex art. 66 l.f., quale aggravamento dello stato di dissesto della società) era stata pagina 4 di 17 realizzata attraverso i seguenti passaggi: 1) la liquidazione della partecipazione sociale, detenuta Cont in dalla , a cui era stata corrisposta la somma di € 290.000,00; 2) la contestuale P_ costituzione, da parte di quest'ultima, della 3) la stipula della transazione tra le tre CP_2 Cont Con Con società ( e;
4) il pagamento, da parte di a – in attuazione dell'accordo Pt_1 Pt_1 transattivo – di somme di identica entità a quelle ricevute dalla in ragione del recesso dalla P_ Cont
Quindi, l'effetto di tale operazione – da ritenersi funzionalmente unitaria – era stato quello di Cont privare – a favore di – della somma di denaro oggetto della revocatoria, con ciò Pt_1 determinandosi un mutamento in peius del patrimonio del debitore a danno delle ragioni dei creditori.
Al riguardo, era particolarmente significativa la scansione temporale dei vari atti, in quanto: a) nel Cont periodo compreso tra il 5.11.2012 ed il 25.1.2013, aveva liquidato alla , quale socia P_ recedente, l'importo complessivo di € 290.000,00, come dimostrato dalla scrittura contabile prodotta dalla Curatela;
b) contestualmente alla liquidazione a suo favore, la aveva P_ Cont costituito la iscritta nel registro delle imprese il 23.11.2012; c) la transazione – tra CP_2 Con Con
e – era stata stipulata il 5.12.2012, e con essa le parti avevano stabilito che sarebbe Pt_1
Cont succeduta a nella conduzione dell'immobile di proprietà e avrebbe versato a Pt_1
Cont quest'ultima – secondo un determinato piano di pagamenti dilazionati – quanto dovutole da Con d) contestualmente alla stipula della transazione, aveva versato € 200.000,00 a , per poi Pt_1 procedere al pagamento di ulteriori somme per complessivi € 436.000;
Cont Alla luce di tali elementi, era ragionevole imputare direttamente a il pagamento eseguito dalla – per il tramite di – a favore di , con la provvista fornitagli, poco prima, P_ CP_2 Pt_1
Cont proprio da iii) Per quanto riguardava la liquidazione della quota sociale, essa non poteva considerarsi come adempimento di un debito scaduto, giacché l'art. 2473, comma 4, c.c. prevede che il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.
La , invece, era stata liquidata contestualmente all'esercizio del recesso, iscritto nel CP_7 registro delle imprese in data 30.11.2012. Cont Per quanto concerneva, poi, il pagamento del debito di a favore di , la regola Pt_1 dell'esenzione dall'azione revocatoria dell'adempimento di un debito scaduto, fissata dall'art. 2901, comma 3, c.c., trova applicazione solo con riguardo all'adempimento in senso tecnico, e non con riguardo a negozi riconducibili ad un atto discrezionale, dunque non dovuto in senso proprio, per il quale l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un'operazione pagina 5 di 17 soggettivamente ed oggettivamente diversa da quella in virtù del quale il pagamento è dovuto
(Cass. n. 28981/2008 e Cass. n. 26927/17). iv) Quanto, infine, alla sussistenza dell'elemento soggettivo, era da ritenere provata la consapevolezza, oltre che del debitore, anche delle convenute in ordine alla situazione di Cont decozione di ed all'effetto depauperativo dell'atto compiuto, in quanto: a) la era stata P_ socia ed amministratrice della fallita fino a pochi giorni prima della stipula della transazione e, quindi, era presumibilmente a conoscenza della situazione economico-finanziaria della società; b)
, che conosceva bene la conduttrice in virtù del rapporto pluriennale intercorso tra le parti Pt_1
(sin dal 2005), aveva maturato un credito complessivo di ben 436.000,00 euro per il mancato pagamento di più canoni di affitto mensili, in forza del quale aveva promosso, già nel 2011, Cont un'azione di sfratto e di risoluzione contrattuale nei confronti della c) le parti erano addivenute alla stipula della transazione all'esito di mesi di trattative.
Non era, al contrario, credibile che potesse accettare sia un pagamento dilazionato per un Pt_1 importo di notevole entità, sia il subentro (con un nuovo contratto) nel rapporto locatizio da parte di un soggetto neocostituito e - a suo dire – del tutto sconosciutole ( . CP_2
(-) Pertanto, la revocatoria doveva essere accolta, mentre non erano fondate le domande trasversali formulate da , in considerazione della consapevole e volontaria partecipazione Pt_1 della medesima all'operazione compiuta in danno alla fallita;
(-) le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello per i seguenti motivi: Pt_1
1) con il primo, denunciava il vizio di ultra/extrapetizione della sentenza impugnata, per avere accolto una domanda (ex artt. 2901 e 66 l.f.) che non era stata proposta dalla Curatela fallimentare la quale, infatti, si era limitata a chiedere la condanna delle convenute, in solido, al pagamento della somma di € 290.000,00.
2) Con il secondo, si doleva del rigetto dell'eccezione di decadenza ex art. 69-bis l.f., dal momento che il tribunale aveva preso in considerazione la data di stipula dell'atto di impugnato che, però, rilevava ai fini del decorso della prescrizione e non già del termine di decadenza, così finendo per statuire su un'eccezione mai formulata.
3) Con il terzo, rilevava l'erroneità della decisione gravata nella parte in cui aveva ritenuto esistenti i presupposti per l'accoglimento della revocatoria. Cont A) In primo luogo, evidenziava l'insussistenza di qualsiasi atto dispositivo di in favore di
. Pt_1
pagina 6 di 17 Al riguardo, sosteneva che il primo giudice non aveva considerato che il presunto pagamento – di Cont cui peraltro non esisteva prova – effettuato da alla non era opponibile a che era P_ Pt_1 completamente estranea al rapporto. Cont In ogni caso, tale pagamento, da parte di nei confronti dell'ex socia, costituiva un atto dovuto ex art. 2473 c.c., avendo la diritto ad ottenere il rimborso del controvalore della propria P_ quota.
Il successivo impiego di tale somma da parte della non autorizzava la Curatela ad P_ intraprendere azioni nei confronti dei terzi di buona fede, in quanto essa avrebbe dovuto, in Cont ipotesi, proporre azione di responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo di per avere deliberato il rimborso della partecipazione.
Comunque, non vi era prova: i) dell'asserito passaggio di denari dalla a (ii) P_ CP_2 dell'asserito, ed eventuale, impiego da parte della dei denari ipoteticamente ricevuti da P_ Cont (a titolo di liquidazione della propria partecipazione) per effettuare il pagamento a . Pt_1
Del resto, aveva ricevuto il pagamento da un soggetto terzo ( , dotato di propria Pt_1 CP_2 personalità giuridica, sicché non poteva essere considerata avente causa dalla . P_
Infine, come affermato dalla Suprema Corte (n. 28988/2008), non era esperibile l'azione revocatoria ordinaria nei confronti dell'ultimo accipiens in presenza di pagamenti in denaro “a catena”.
B) In secondo luogo, deduceva l'insussistenza dell'eventus damni. Con Al riguardo, sottolineava come non vi fosse prova che il pagamento effettuato da in favore di avesse in qualche modo depauperato il patrimonio della fallita. Pt_1
Inoltre, non risultavano neppure allegati, da parte della Curatela, la consistenza dei crediti della massa, né la loro insorgenza in data anteriore rispetto all'atto impugnato né che questo avesse pregiudicato le ragioni creditorie.
Ad ogni modo, l'intera operazione non aveva cagionato alcuna diminuzione del patrimonio della Con Cont fallita, in quanto si era accollata parte del debito di per canoni di locazione (fino a concorrenza di € 436.000,00) con effetto totalmente liberatorio, dunque favorevole per la massa dei creditori.
C) In terzo luogo, il credito di era scaduto ed esigibile, con conseguente sua non revocabilità Pt_1 ex art. 2901, comma 3, c.c.
In proposito, non pertinente era il richiamo, da parte del primo giudice, a Cass. n. 28981/2008 ed a Cass. n. 26927/2017, in cui non si discuteva di pagamenti in denaro (come nella specie), bensì di pagamenti tramite cessione pro solvendo di crediti attuali e futuri, nel primo caso, e di datio in
pagina 7 di 17 solutum (cessione di beni con imputazione del prezzo a compensazione di un debito scaduto), nel secondo.
D) Infine, non sussisteva l'elemento psicologico in capo a , che era completamente estranea Pt_1 Cont Cont ai rapporti intercorrenti tra la e P_
4) Con il quarto (erroneamente rubricato come quinto), contestava il rigetto della domanda riconvenzionale formulata trasversalmente nei confronti degli altri convenuti, non avendo il primo giudice tenuto conto della completa estraneità di ai fatti esposti dall'attrice. Pt_1
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, la nel costituirsi in giudizio, Controparte_1 contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Non si costituivano in giudizio e . CP_2 P_
2.4. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 15-28.1.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – In via preliminare
3.1. – Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia di e , non CP_2 P_ essendosi le stesse costituite in giudizio nonostante la regolarità della notifica dell'atto di appello nei loro confronti.
3.2. – Va, poi, disattesa la prova testimoniale reiterata in questo grado dall'appellante, appalesandosi la stessa inammissibile (oltre che superflua), per le ragioni che saranno di seguito esposte (§ 4.3.2.d).
*
4 – L'esame del gravame.
4.1. – Il primo motivo è infondato.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non
è tenuto a uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti, ma deve aver riguardo al contenuto della pretesa fatta valere in giudizio e può considerare, come implicita, un'istanza non espressa ma connessa al "petitum" e alla "causa petendi"” (cfr. Cassazione civile, ordinanza del pagina 8 di 17 14.3.2019, n. 7322, nella cui motivazione – pag. 5 – si legge: “la domanda giudiziale, infatti, per esser correttamente interpretata, deve esser considerata non solo nella sua formulazione letterale, ma anche e soprattutto nel suo contenuto sostanziale, avendo riguardo alle finalità perseguite dalla parte, onde è che un'istanza non esplicitamente e formalmente proposta può ritenersi implicitamente introdotta e virtualmente contenuta nella domanda espressamente proposta ove risulti in rapporto di connessione necessaria con il petitum e la causa petendi di questa, con il solo limite di non estenderne l'ambito di riferimento”).
Nella specie, come correttamente rilevato dal primo giudice, la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. e 66 l.f. rientrava a pieno titolo nel thema decidendum del giudizio, costituendo il presupposto logico-giuridico della domanda di condanna.
Difatti, nell'atto di citazione introduttivo del procedimento di prime cure si legge: “tutta
l'operazione messa in piedi dovrà pertanto essere dichiarata illegittima ed i pagamenti eseguiti in esecuzione della stessa dichiarati inefficaci e revocati ex artt. 66 Legge Fallimentare e la Curatela avrà diritto a vedersi restituita dai convenuti, in solido tra tutti loro, almeno la somma complessiva di € 290.000,00” (pag. 4), dal che si evince la chiara volontà della Curatela di ottenere la revocatoria degli atti impugnati.
Non rileva, quindi, che nelle conclusioni della citazione il si sia limitato a proporre solo CP_1 la domanda di condanna delle convenute, in solido, al pagamento della somma di € 290.000,00, dovendo in essa ritenersi ricompresa quella volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia ex art. 66 l.f. che, peraltro, nel corpo del predetto atto, l'attore aveva dichiarato espressamente di voler formulare ed essendo, comunque, innegabile lo stretto rapporto di connessione tra le stesse esistente.
Al riguardo, si presenta significativo anche il comportamento processuale dell'originaria convenuta, la quale ha sollevato eccezione di decadenza dall'azione revocatoria ex art. 69-bis l.f.
e si è pure difesa nel merito, contestandone l'esistenza dei relativi presupposti, così mostrando di avere perfettamente inteso il contenuto della pretesa avversaria.
Il mezzo, dunque, è caducato.
4.2. – Infondato è, altresì, il secondo motivo di appello.
Come affermato dal massimo organo della nomofilachia: “in materia di fallimento, l'azione revocatoria che il curatore esperisca ai sensi dell'art. 66 l.fall. non è soggetta al termine triennale di decadenza ex art. 69-bis l.fall., a tale interpretazione conducendo argomenti di natura sia letterale (atteso che il primo degli articoli citati stabilisce che l'esercizio dell'azione avvenga
“secondo le norme del codice civile”, così come il secondo sancisce, per parte propria, che il regime da esso recato si applichi alle sole azioni “disciplinate” dalla sezione della legge pagina 9 di 17 fallimentare in cui è collocato), sia sistematica, posto che l'azione conserva natura di revocatoria ordinaria, sia, infine, teleologica, apparendo irragionevole ipotizzare un indebolimento della tutela delle ragioni creditorie allorché esse involgano interessi - quelli della massa dei creditori - di valenza superiore a quello di cui è portatore un singolo creditore privato” (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 8680/2017).
Principio a cui il tribunale si è correttamente attenuto.
Pertanto, dal momento che gli atti impugnati risultano posti in essere tra il novembre 2012 ed il gennaio 2013, mentre il giudizio di primo grado è stato introdotto con atto di citazione notificato nel giugno 2017, l'azione revocatoria deve ritenersi incardinata tempestivamente, non essendo ancora spirato il termine di prescrizione quinquennale (decorrente dalla data degli atti impugnati ex art. 2904 c.c.) e non trovando applicazione il termine di decadenza (decorrente dalla data della dichiarazione di fallimento) di cui all'art. 69-bis l.f.
4.3. – Va, a questo punto, esaminato il terzo motivo d'appello.
4.3.1. – Occorre, in primo luogo, rilevare che la censura in disamina è finalizzata a contrastare la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. con riferimento a tutte le operazioni impugnate dalla
Curatela, cioè a dire: 1) la liquidazione della partecipazione societaria a favore di;
P_ Cont Con 2) la transazione stipulata, il 5.12.2012, tra e 3) i successivi pagamenti effettuati Pt_1 Con da a favore di , fino a concorrenza dell'importo di € 290.000,00. Pt_1
Orbene, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, sussistono i presupposti per l'accoglimento della revocatoria, anche se la motivazione del tribunale deve essere, in parte, integrata.
4.3.1.a. – Partendo dalla prima operazione, è opportuno premettere che costituisce finalità dell'azione revocatoria ordinaria, promossa dal curatore fallimentare (il quale rappresenta l'intera massa dei creditori, non uno o più singoli creditori), la tutela della par condicio creditorum, a differenza di quanto avviene in ipotesi di azione revocatoria ordinaria promossa dal singolo creditore.
Ne deriva che, nella specie, non può trovare applicazione l'esenzione di cui all'art. 2901, comma
3, c.c., secondo cui “non è soggetto a revocatoria l'adempimento di un debito scaduto” (cfr. Cass. civ., n. 4244/2020, in parte motiva, pag. 5), sicché non si può ritenere, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, che il pagamento eseguito a favore della (a titolo di rimborso P_ della sua quota sociale) e di (a titolo di pagamento dei canoni di locazione), costituisca un Pt_1 atto dovuto e, dunque, benefici di tale esenzione.
Senza pretermettere che, con riferimento alla posizione della , non può comunque P_ Cont affermarsi che il debito di in ordine alla liquidazione della sua quota sociale fosse scaduto, in pagina 10 di 17 quanto, come condivisibilmente osservato dal primo giudice, l'art. 2473, comma 4, c.c. stabilisce che il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.
Al riguardo, costituiva onere della dimostrare che il suo recesso fosse stato comunicato nel P_ semestre anteriore alla sua iscrizione nel registro delle imprese (in data 30.11.2012), il che, tuttavia, non è avvenuto, essendo ella rimasta contumace anche nel giudizio di primo grado.
Pertanto, dal momento che la liquidazione della quota risulta effettuata con pagamenti eseguiti tra il 5.11.2012 ed il 25.1.2013, il debito della società, a quelle date, non poteva considerarsi ancora
“scaduto” ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c.
4.3.1.b. – Inoltre, non può essere condivisa la tesi dell'appellante secondo cui non sussisterebbe prova del rimborso della partecipazione sociale alla . P_
Tale prova, infatti, risulta fornita dalla produzione del partitario di poiché, a norma CP_1 dell'art. 2709 c.c. “i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore”, a nulla rilevando la loro mancata vidimazione, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, che impropriamente invoca l'art. 2710 c.c. (onde “i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa”) destinato, tuttavia, a trovare applicazione solo nel rapporto “tra imprenditori” (mentre qui viene in rilievo il rapporto tra la società ed il socio).
Ebbene, non può esservi dubbio che il suddetto partitario rientri tra le scritture contabili della società ex art. 2214 c.c., ragion per cui esso, sebbene predisposto prima del fallimento, fa piena prova contro l'imprenditore poi sottoposto alla procedura concorsuale (cfr. Cass. civ., n.
2777/1978).
Del resto, se è vero che “l'art. 2709 cod. civ., nello statuire che i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore, pone una presunzione semplice di veridicità, a sfavore di quest'ultimo” (cfr. Cass. civ., n. 11912/2009), è altrettanto vero che la , rimanendo contumace, non ha offerto la relativa contraria. P_
4.3.1.c. - Contesta, altresì, l'impugnante l'esistenza dell' eventus damni.
Ora, vero è che la Suprema Corte ha affermato che “in tema di azione revocatoria ordinaria promossa dalla procedura fallimentare ex art. 66 l.fall., il curatore, per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni, ha l'onere di provare che l'atto dispositivo posto in essere dal fallito, tenuto conto della consistenza dei crediti ammessi al passivo, della preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al suo compimento e del conseguente mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore, è tale da rendere oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in pagina 11 di 17 misura eccedente la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori”
(cfr. Cassazione civile, ordinanza n. 11649 del 4.5.2025).
Pertanto, costituisce onere del Curatore fallimentare provare:
1- la consistenza dei crediti ammessi al passivo fallimentare;
2- la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
3- il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto ed il conseguente rischio di rendere più difficile il soddisfacimento dei creditori concorsuali.
Orbene, per quanto concerne il primo elemento, risulta versato in atti lo stato passivo fallimentare, da cui si evince l'esistenza di crediti insinuati per il complessivo importo di €
470.189,79 in via privilegiata e di € 359.264,40 in via chirografaria.
Per quanto riguarda il secondo, la sentenza dichiarativa di fallimento è stata depositata in data
17.10.2013 e, quindi, a meno di un anno dalle contestate operazioni, il che induce ragionevolmente a ritenere che la maggior parte della massa debitoria della società fosse maturata anteriormente agli atti impugnati.
Infine, per quanto concerne il terzo, è palese il pregiudizio per le ragioni creditorie arrecato dal pagamento, a favore della , dell'importo di € 290.000,00, giacché tale somma rappresenta P_ circa 1/3 dell'ammontare dei crediti dello stato passivo, sicché è evidente come la sua mancata disponibilità incida, in termini negativi, sulle modalità di soddisfacimento dei creditori, anche sotto il profilo temporale.
Ciò tanto più se si considera che la curatela, in primo grado, risultava ammessa al patrocinio a spese dello Stato e che dalla relativa istanza fatta dal curatore al giudice delegato (in atti) emerge la sostanziale carenza di liquidità della procedura (non sufficiente a pagare il contributo unificato).
Né rileva che, in tal modo, sia stato estinto il debito di (che, così, non si sarebbe insinuata al Pt_1 passivo), dal momento che non consta che tale pagamento sia stato eseguito nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione ex art. 2741 c.c. e, quindi, della par condicio creditorum.
4.3.1.d – Alcun dubbio può sussistere anche in ordine all'esistenza dell'elemento soggettivo in Con capo alla (in proprio e quale legale rappresentante di , poiché, come correttamente P_ rilevato dal tribunale, ella era socia ed amministratrice della società fallita fino al 30.11.2012, di talché la stessa era sicuramente a conoscenza del suo stato di dissesto e, quindi, della idoneità dell'atto a pregiudicare le ragioni creditorie.
Trattasi, in ogni caso, di profilo non affrontato nel gravame che si è limitato a contestare l'esistenza della scientia damni solo in capo a . Pt_1
Correttamente, allora, la sentenza impugnata ha dichiarato inefficace ex artt. 2901 c.c. e 66 l.f., nei confronti della Curatela, la liquidazione della partecipazione sociale a favore di . P_
pagina 12 di 17 4.3.2. – Si tratta, a questo punto, di esaminare la revocabilità delle altre operazioni, nelle quali risulta direttamente coinvolta la società appellante.
4.3.2.a. – Ebbene, per quanto concerne l'applicazione dell'art. 2901, comma 3, c.c. e la sussistenza dell' eventus damni si rimanda a quanto sopra esposto.
4.3.2.b. – Non può, poi, essere condivisa la tesi dell'appellante secondo cui l'accordo transattivo Cont Con stipulato tra le società e non sarebbe suscettibile di revoca, in quanto in forza di Pt_1 Cont esso l'estinzione parziale del credito di , per canoni di locazione non pagati da sarebbe Pt_1 Con avvenuto mediante il pagamento (della somma di € 436.000) operato da e, dunque, da un Cont soggetto terzo rispetto alla debitrice ( .
In proposito, non pertinente si presenta il precedente giurisprudenziale citato da , secondo Pt_1 cui “l'azione revocatoria ordinaria permette di far valere il diritto di sequela e dunque il suo effetto recuperatorio nei confronti dei predetti terzi acquirenti solo se l'oggetto dell'azione sia una cosa determinata che, sebbene trasferita ad un terzo, mantenga la sua individualità, come non può essere il danaro che, una volta incassato, si confonde con la restante parte del patrimonio del creditore” (cfr. Cass. civ., n. 28988/2008).
Invero, vertendosi in materia di revocatoria fallimentare, come tale posta a tutela della par condicio creditorum, vale il principio generale secondo cui essa è esperibile anche quando il pagamento sia stato effettuato da un terzo, purché questi abbia pagato il debito con denaro dell'imprenditore poi fallito (cfr. Cass. civ., n. 30.6.2020, n. 13165).
Circostanza che risulta provata dal collegamento funzionale esistente tra le varie operazioni, di cui costituisce indizio significativo proprio la loro contestualità, in quanto: i) tra il 5.11.2012 ed il Cont 25.1.2013 veniva liquidata la partecipazione sociale detenuta dalla in ii) in data P_
Con Cont
6.11.2012 veniva costituita la società iii) in data 30.11.2012 la recedeva da iv) P_
Con Cont in data 5.12.2012 veniva stipulato l'accordo transattivo tra e Pt_1
Con Ora, dalla visura camerale (aggiornata al 21.6.2017) in atti si evince che fosse dotata di un capitale sociale pari al minimo di legge (€ 10.000,00); peraltro, al momento della stipula della transazione, essa era certamente inattiva, non avendo ancora conseguito la disponibilità
Con dell'immobile dove iniziare la sua attività aziendale (giacché il contratto di locazione tra e sarebbe stato stipulato solo il 18.1.2013); inoltre, sempre dalla suddetta visura camerale Pt_1 Con emerge che non ha mai depositato bilanci. Con È senz'altro lecito concludere, quindi, che non possedesse la liquidità necessaria per eseguire i pagamenti a cui si era impegnata nell'atto di transazione.
Ne deriva che la contemporaneità della costituzione della predetta società rispetto al recesso della Con Cont
(amministratrice unica di da ed al rimborso della sua partecipazione sociale P_
pagina 13 di 17 (avvenuto con versamenti effettuati tra il 5.11.2012 ed il 25.1.2013), costituiscono elementi Con fortemente indiziari in ordine al fatto che la provvista finanziaria, per consentire a di effettuare i pagamenti a favore di in esecuzione del menzionato accordo transattivo, provenisse Pt_1 proprio dalla liquidazione della quota sociale di titolarità della . P_ Cont Invero, dalle movimentazioni del partitario della emerge: i) che, al momento della stipula Con della transazione (5.12.2012), con contestuale pagamento di € 200.00,00 da parte di a favore Cont di , tale somma era stata già corrisposta da alla , che risultava a quella data Pt_1 P_ beneficiaria del complessivo importo di € 250.000,00 per il rimborso della sua partecipazione;
ii) che qualche giorno prima della scadenza del pagamento della seconda tranche (pari ad € 56.000)
a favore di , fissata al 31.1.2013, era stato corrisposto, in data 25.1.2013, alla il Pt_1 P_ saldo della sua liquidazione, con un versamento di € 40.000,00. Con A ciò si aggiunga che per la rimanente somma di € 180.000,00 (dovuta da a ) – importo Pt_1 che eccedeva la liquidazione della partecipazione sociale della – era previsto un P_ pagamento dilazionato mediante 36 rate mensili, ciascuna dell'importo di € 5.000,00. Con Pertanto, a fronte di tali elementi costituiva precipuo onere di specificare in che modo essa riuscì a costituire la provvista finanziaria per eseguire il pagamento nei confronti di , il che, Pt_1 però, non è avvenuto, essendo rimasta contumace.
4.3.2.c. – Sussiste, infine, anche la scientia damni in capo a . Pt_1
Non è credibile che l'odierna appellante non fosse a conoscenza del ruolo della nell'intera P_ Con Cont vicenda (e, quindi, della qualità di amministratrice di e di oltre che di socia di quest'ultima). Cont Al riguardo, è significativo che fosse creditrice nei confronti di per consistenti importi (€ Pt_1
436.000), di talché non è immaginabile, tenuto conto anche della durata del rapporto di locazione
(risalente al 2007), che essa non abbia mai fatto accertamenti sull'assetto proprietario ed amministrativo della conduttrice;
così come non è credibile, perché contrario alla logica dei rapporti commerciali, che abbia accettato che la locazione proseguisse in capo ad una Pt_1 società (MT) neocostituita e dotata di un capitale sociale minimo, senza previamente accertarsi della composizione della sua compagine sociale ed amministrativa e, soprattutto, delle modalità Cont con cui essa intendeva reperire le risorse finanziarie per far fronte all'accollo del debito di
Del resto, per ammissione della medesima appellante, la partecipò, in qualità di legale P_ Con rappresentante di alla stipula dell'accordo transattivo del 5.12.2012, di talché, in quella sede,
ebbe modo non solo di rendersi conto del suo diretto coinvolgimento nella vicenda ma anche Pt_1 di relazionarsi con lei e, con alto grado di verosimiglianza, di chiedere ed ottenere rassicurazioni in Con ordine alla capacità finanziaria di di far fronte ai suoi impegni. pagina 14 di 17 Inoltre, alla transazione si addivenne a seguito di una complessa trattativa tra le parti, come Cont dimostra la proposta transattiva inviata dall'Avv. Iannucci, per conto di al collega che assisteva (cfr. mail del 3.10.2012) e come ammesso anche da , legale Pt_1 Testimone_1 rappresentante di , nelle dichiarazioni rilasciate in sede di s.i.t. dinanzi alla Guardia di Pt_1
Finanza. Cont Ora, dal momento che, con la prefigurata operazione, veniva completamente estromessa dall'esercizio della sua attività caratteristica (quella alberghiera) – come emerge sempre dalle Con suddette dichiarazioni del nonché dal contratto di locazione stipulato, tra e in Tes_1 Pt_1 data 18.1.2013 – non è seriamente credibile che le parti, che sono state sempre assistite dai rispettivi legali, non abbiano preso in considerazione le conseguenze derivanti dal possibile Cont fallimento di (poi avvenuto a breve distanza di tempo) e, quindi, non abbiano adottato gli accorgimenti necessari per sottrarsi alle azioni revocatorie esperibili dal Curatore fallimentare.
4.3.2.d – Infine, inammissibile si presenta la prova testimoniale articolata da – reiterata in Pt_1 questo grado – in quanto i relativi capitoli (“1) DCV che, nel luglio 2012 e nell'agosto 2012 Lei è stato contattato telefonicamente dall'Avv. Fabio Iannucci, quale legale di fiducia di soggetti interessati a condurre in locazione l'immobile sito in Firenze, Via Guido Monaco nn. 8, 8a, 10 e 12, già di proprietà di 2) DCV che, durante i contatti telefonici del luglio 2012 e dell'agosto Pt_1
2012, l'Avv. Fabio Iannucci Le rappresentò l'identità dei soggetti interessati a condurre in locazione l'immobile sito in Firenze, Via Guido Monaco nn. 8, 8a, 10 e 12, già di proprietà di Pt_1
3) DCV che in data 4.9.2012 e in data 31.10.2012 si sono tenuti due incontri in Firenze tra
[...]
l'Avv. Lapo Guadalupi ed il Dott. intervenuti per conto di e l'Avv. Fabio Persona_1 Pt_1
Iannucci, intervenuto per conto di soggetti terzi interessati a condurre in locazione l'immobile sito in Firenze, Via Guido Monaco nn. 8, 8a,10 e 12; 4) DCV che in data 12.9.2012 si è tenuto un incontro in Napoli tra l'Avv. Lapo Guadalupi, intervenuto per conto di e l'Avv. Fabio Pt_1
Iannucci, intervenuto per conto di soggetti terzi interessati a condurre in locazione l'immobile sito in Firenze, Via Guido Monaco nn. 8, 8a 10 e 12; 5) DCV che, durante gli incontri tenutisi in Firenze in data 4.9.2012 e in data 31.10.2012 e durante l'incontro tenutosi in Napoli in data 12.9.2012, ai quali Lei ha partecipato, l'Avv. Fabio Iannucci Le rappresentò l'identità dei soggetti interessati a condurre in locazione l'immobile sito in Firenze, Via Guido Monaco nn. 8, 8a, 10 e 12, già di proprietà di 6) DCV che, durante gli incontri tenutisi in Firenze in data 4.9.2012 e in Pt_1 data 31.10.2012 e durante l'incontro tenutosi in Napoli in data 12.9.2012, ai quali Lei ha partecipato, l'Avv. Fabio Iannucci affermò di essere uno dei soggetti interessati a condurre in locazione l'immobile sito in Firenze, Via Guido Monaco nn. 8, 8a, 10 e 12, già di proprietà di Pt_1
7) DCV che, durante gli incontri con l'Avv. Fabio Iannucci tenutisi in Firenze in data 4.9.2012
[...]
pagina 15 di 17 e in data 31.10.2012 e durante l'incontro tenutosi in Napoli in data 12.9.2012, ai quali Lei ha partecipato, era presente la IG.ra ; 8) DCV che in sede di stipula dell'atto P_ transattivo del 5.12.2012, che Le si mostra (doc. 9), avvenuta in Firenze, alla quale Lei era presente, intervenne la società in persona della IG.ra , dichiarando di CP_2 P_ essere il soggetto interessato a condurre in locazione l'immobile sito in Firenze, Via Guido Monaco nn. 8, 8a 10 e 12; 9) DCV che in sede di stipula dell'atto transattivo del 5.12.2012, che Le si mostra (doc. 9), avvenuta in Firenze, alla quale Lei era presente, la IG.ra dichiarò P_ di essere stata precedentemente socia della società ), vertevano su circostanze non CP_1 contestate (cap. 1,3,4) e/o irrilevanti (cap. ), non assumendo importanza Tes_2
l'individuazione dei soggetti “interessati” a condurre in locazione l'immobile di proprietà di , Pt_1 in quanto sia nell'accordo transattivo che nel successivo contratto di locazione il conduttore viene Cont chiaramente individuato nella società
Né rileva accertare se, in occasione della stipula della transazione, la dichiarò di essere P_ Cont stata socia di giacché, anche a voler ritenere che ella non fece tale dichiarazione, ciò non esclude che fosse ugualmente al corrente della circostanza (peraltro desumibile dalla Pt_1 consultazione di una semplice visura camerale).
Il mezzo, quindi, è caducato.
4.4. – Infondato è, infine, il quarto motivo di appello.
La censura critica la decisione del tribunale di rigettare le domande di regresso e di manleva Con formulate da nei confronti di e della , per non avere rilevato l'estraneità Pt_1 P_ dell'appellante ai fatti esposti dalla Curatela.
L'assunto, tuttavia, non può essere condiviso per le considerazioni sopra esposte, il che rende la doglianza destituita di fondamento.
5 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
5.1. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in conformità alla nota spese depositata dalla Curatela, in quanto congrua e conforme ai valori tabellari.
5.2. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
pagina 16 di 17 La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1143/2022 Parte_1 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 20/04/2022, così provvede:
1) dichiara la contumacia di e;
CP_2 P_
2) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 10.060,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, 8.9.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1142/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. MASI LEONARDO Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE/I nei confronti di
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. PETRINI Controparte_1 P.IVA_2 SIMONE (CF ) C.F._1 APPELLATO/I
CP_2 P_
APPELLATI-CONTUMACI avverso la sentenza n. 1143/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 20/04/2022
CONCLUSIONI
In data 15-28.1.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita: - nel merito: dichiarare nulla ovvero riformare integralmente, in accoglimento dei Motivi di appello proposti col presente atto, la sentenza n. 1143/2022 pubblicata in data 20.4.2022 dal Tribunale di Firenze, in persona del Giudice Dott.ssa Pasqualina Principale (R.G. 10459/2017 – Repert. n. 2417/2022 del 20.4.2022), e per l'effetto, accogliere le conclusioni formulate dalla società Parte_2 nel giudizio di primo grado, che qui si ritrascrivono, affinché l'Ecc.ma Corte
[...] adita Voglia: “- in via preliminare: dichiarare la decadenza della Curatela dall'odierna azione ai pagina 1 di 17 sensi dell'art. 69 bis L.F.; - nel merito: rigettare le domande della Curatela attrice in quanto infondate, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;
- in ipotesi: per la denegata ipotesi in cui sia accolta, in tutto o in parte, la domanda di parte attrice, condannare la IG.ra e P_ la in solido tra loro, a rifondere integralmente a tutto quanto essa sia tenuta a CP_2 Pt_1 versare alla Curatela attrice;
- in ipotesi ulteriormente subordinata: sempre per la denegata ipotesi in cui sia accolta, in tutto o in parte, la domanda di parte attrice, condannare la IG.ra
e la in solido tra loro, a manlevare e rilevare indenne la società P_ CP_2 [...] da quanto essa fosse condannata a pagare alla Curatela del Parte_2 Fallimento e comunque da ogni conseguenza pregiudizievole del processo”. In ogni caso: CP_1 con vittoria di spese e competenze di entrambi i giudizi”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita rigettare integralmente l'appello proposto dalla società in quanto Parte_2 infondato in fatto ed in diritto per le causali di cui in narrativa. Con vittoria di spese ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi questa Parte_1
Corte di Appello, la (di seguito, per brevità, anche solo Controparte_4
o “Curatela”), e , proponendo gravame avverso la CP_1Controparte_5 CP_2 P_ sentenza n. 1143/2022, emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 20/04/2022, che, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla Curatela, aveva così deciso:
“DICHIARA l'inefficacia nei confronti del e, per l'effetto, REVOCA ai sensi Controparte_1 degli art. 2901 c.c., la liquidazione della partecipazione societaria a favore della sig.ra P_
, la transazione stipulata dalla la e la ed il successivo
[...] CP_1 Parte_1 CP_2 pagamento effettuato dalla a favore della fino a concorrenza dell'importo di CP_2 Parte_1 euro 290.000,00; -DICHIARA inammissibile la domanda di condanna delle convenute al pagamento, in solido tra loro, della somma di euro 290.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- CONDANNA le convenute solidalmente ex art.133 TUSG: - al pagamento delle spese prenotate a debito ed anticipate, per essere la Curatela attrice ammessa a patrocinio a spese dello
Stato; -al pagamento delle spese processuali della presente fase di giudizio che liquida in €
5.737,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15%, Cap e Iva di legge, in favore della Curatela, da corrispondere all'Erario essendo la Curatela ammessa a GP”.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – Il conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, Controparte_1 Parte_1 [...]
e , esponendo: CP_2 P_ che, il 5.12.2012, era stato sottoscritto un atto di transazione tra la proprietaria Parte_1 dell'immobile sito in Firenze, via Guido Monaco, ove svolgeva la propria attività alberghiera la
[...] in bonis, la stessa e la costituita da , sino ad allora socia e CP_1 CP_1 CP_2 P_
pagina 2 di 17 membro del c.d.a. di con il quale era stato pattuito: i) l'abbandono del contenzioso CP_1
Cont pendente tra e relativo al mancato pagamento, da parte della prima, dei canoni di
Pt_1 locazione dell'immobile di proprietà della seconda per una morosità di oltre € 400.000,00; ii) la
Cont contestuale risoluzione (per inadempimento di del contratto di locazione inter partes Con vigente;
iii) la stipula di altro contratto di locazione tra la e la che si impegnava a
Pt_1
Cont versare alla “a titolo di parziale accollo del debito ” della la somma di € 436.000,00;
Pt_1
Cont che tale atto transattivo sarebbe stato stipulato in attuazione dell'accordo intercorso tra la e Con la per dare l'immobile in locazione a società “terza” (cioè recuperando da quest'ultima,
Pt_1
a titolo di riconoscimento “una tantum”, la maggior parte dei canoni non pagati dalla società conduttrice ed eludere così le problematiche legate al futuro fallimento della così come CP_1 Cont da proposta formulata, in data 2.10.2012, alla dal legale della medesima Pt_1 Cont che, tra il 5.11.2012 ed il 25.1.2013, la aveva liquidato alla , con due distinte P_ operazioni, la somma di complessivi € 290.000,00, a seguito del suo recesso come socia;
che tale somma era stata integralmente versata dalla appena costituita dalla , alla CP_2 P_
in esatto adempimento di quanto pattuito con la transazione;
Pt_1 che, pertanto, l'intera operazione posta in essere dalle parti doveva essere revocata ex art. 66
L.F. poiché compiuta a danno della società ancora in bonis mediante la sottrazione, dal patrimonio sociale, della somma liquidata a favore della , utilizzata per pagare la , con la piena P_ Pt_1 Cont consapevolezza, di tutti i soggetti coinvolti, dello stato di decozione della ed il comune intento di sottrarsi alle regole concorsuali in danno della massa dei creditori;
che, in particolare, la non poteva non essere a conoscenza della natura dell'operazione, in P_ Cont Con quanto socia e amministratrice della prima e unica socia della neocostituita poi;
la
[...] Cont
invece, intratteneva rapporti di locazione con la dal 2005 e la sua consapevolezza in Pt_1 ordine alle effettive ragioni dell'operazione emergeva anche dal verbale di interrogatorio reso dal suo legale rappresentante, , alla Guardia di Finanza in data 18.12.2015. Testimone_1
Concludeva, quindi, chiedendo: “Voglia il Tribunale di Firenze adito, per le causali di cui in narrativa, condannare la società la e la Parte_2 CP_2
IG.ra , in solido tra di loro, al pagamento in favore della Dott. P_ Controparte_6 quale curatore del della somma di € 290.000 oltre interessi e rivalutazione dal Controparte_1
16.10.2013 (data di declaratoria del fallimento) e sino all'effettivo pagamento e/o a quella diversa somma maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia all'esito del presente giudizio.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa”.
1.2. – Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la decadenza della Curatela Parte_1 dall'azione ex artt. 66 e 69 bis, comma 1, l.f., essendo trascorsi più di tre anni tra la dichiarazione pagina 3 di 17 Cont di fallimento di avvenuta il 17.10.13, e la proposizione della causa introdotta con citazione notificata il 27 giugno 2017.
Nel merito contestava le argomentazioni e domande ex adverso formulate, rilevando come non Cont fosse rinvenibile alcun atto dispositivo di nei confronti di passibile di revoca nonché Pt_1
l'insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c.
In via subordinata, chiedeva che, nella denegata ipotesi di accoglimento della revocatoria, fosse Con ad essa riconosciuto il diritto di regresso nei confronti della e affinché venissero P_ condannate, in solido fra loro, a rifondere integralmente a tutto quanto fosse stata tenuta a Pt_1 versare alla Curatela.
In ulteriore ipotesi, sempre per il caso di accoglimento della domanda proposta nei suoi confronti, Con svolgeva domanda di manleva avverso la e la società affinché le stesse, in solido tra P_ loro, fossero condannate a tenere indenne da ogni conseguenza pregiudizievole del Pt_1 processo.
1.3. – Rimanevano contumaci sia che . CP_2 P_
1.4. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti, sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) la declaratoria di inefficacia ex artt. 2901 c.c. e 66 l.f. rientrava a pieno titolo nel thema decidendum della causa, quale presupposto logico giuridico della domanda di condanna formulata da parte attrice – domanda inammissibile in questa sede, avendo la revocatoria funzione cautelare e conservativa del diritto di credito e non già recuperatoria – ed in considerazione della causa petendi contenuta nell'atto di citazione nonché del tenore delle difese formulate, anche in rito, dalla convenuta;
(-) in proposito, l'eccezione di decadenza ex art. 69-bis, comma 1, l.f. sollevata da era Pt_1 infondata, in quanto la prescrizione ex art. 2901 c.c. decorre dalla data dell'atto impugnato, essendo l'azione preesistente al fallimento e restando disciplinata, quanto ai presupposti, dalle norme del codice civile;
(-) pertanto, la causa risultava introdotta tempestivamente, dal momento che la citazione era stata notificata alla convenuta in data 27.6.2017, mentre gli atti revocandi, funzionalmente collegati, risultavano posti in essere tra novembre e dicembre 2012;
(-) ciò posto, la revocatoria risultava fondata, perché:
i) sussistevano le ragioni creditorie della Curatela, come si evinceva dallo stato passivo che riportava debiti superiori ad € 700.000,00 già maturati alla data del fallimento. Cont ii) Quanto all' eventus damni, la diminuzione della garanzia patrimoniale di (da intendersi, in sede di azione ex art. 66 l.f., quale aggravamento dello stato di dissesto della società) era stata pagina 4 di 17 realizzata attraverso i seguenti passaggi: 1) la liquidazione della partecipazione sociale, detenuta Cont in dalla , a cui era stata corrisposta la somma di € 290.000,00; 2) la contestuale P_ costituzione, da parte di quest'ultima, della 3) la stipula della transazione tra le tre CP_2 Cont Con Con società ( e;
4) il pagamento, da parte di a – in attuazione dell'accordo Pt_1 Pt_1 transattivo – di somme di identica entità a quelle ricevute dalla in ragione del recesso dalla P_ Cont
Quindi, l'effetto di tale operazione – da ritenersi funzionalmente unitaria – era stato quello di Cont privare – a favore di – della somma di denaro oggetto della revocatoria, con ciò Pt_1 determinandosi un mutamento in peius del patrimonio del debitore a danno delle ragioni dei creditori.
Al riguardo, era particolarmente significativa la scansione temporale dei vari atti, in quanto: a) nel Cont periodo compreso tra il 5.11.2012 ed il 25.1.2013, aveva liquidato alla , quale socia P_ recedente, l'importo complessivo di € 290.000,00, come dimostrato dalla scrittura contabile prodotta dalla Curatela;
b) contestualmente alla liquidazione a suo favore, la aveva P_ Cont costituito la iscritta nel registro delle imprese il 23.11.2012; c) la transazione – tra CP_2 Con Con
e – era stata stipulata il 5.12.2012, e con essa le parti avevano stabilito che sarebbe Pt_1
Cont succeduta a nella conduzione dell'immobile di proprietà e avrebbe versato a Pt_1
Cont quest'ultima – secondo un determinato piano di pagamenti dilazionati – quanto dovutole da Con d) contestualmente alla stipula della transazione, aveva versato € 200.000,00 a , per poi Pt_1 procedere al pagamento di ulteriori somme per complessivi € 436.000;
Cont Alla luce di tali elementi, era ragionevole imputare direttamente a il pagamento eseguito dalla – per il tramite di – a favore di , con la provvista fornitagli, poco prima, P_ CP_2 Pt_1
Cont proprio da iii) Per quanto riguardava la liquidazione della quota sociale, essa non poteva considerarsi come adempimento di un debito scaduto, giacché l'art. 2473, comma 4, c.c. prevede che il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.
La , invece, era stata liquidata contestualmente all'esercizio del recesso, iscritto nel CP_7 registro delle imprese in data 30.11.2012. Cont Per quanto concerneva, poi, il pagamento del debito di a favore di , la regola Pt_1 dell'esenzione dall'azione revocatoria dell'adempimento di un debito scaduto, fissata dall'art. 2901, comma 3, c.c., trova applicazione solo con riguardo all'adempimento in senso tecnico, e non con riguardo a negozi riconducibili ad un atto discrezionale, dunque non dovuto in senso proprio, per il quale l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un'operazione pagina 5 di 17 soggettivamente ed oggettivamente diversa da quella in virtù del quale il pagamento è dovuto
(Cass. n. 28981/2008 e Cass. n. 26927/17). iv) Quanto, infine, alla sussistenza dell'elemento soggettivo, era da ritenere provata la consapevolezza, oltre che del debitore, anche delle convenute in ordine alla situazione di Cont decozione di ed all'effetto depauperativo dell'atto compiuto, in quanto: a) la era stata P_ socia ed amministratrice della fallita fino a pochi giorni prima della stipula della transazione e, quindi, era presumibilmente a conoscenza della situazione economico-finanziaria della società; b)
, che conosceva bene la conduttrice in virtù del rapporto pluriennale intercorso tra le parti Pt_1
(sin dal 2005), aveva maturato un credito complessivo di ben 436.000,00 euro per il mancato pagamento di più canoni di affitto mensili, in forza del quale aveva promosso, già nel 2011, Cont un'azione di sfratto e di risoluzione contrattuale nei confronti della c) le parti erano addivenute alla stipula della transazione all'esito di mesi di trattative.
Non era, al contrario, credibile che potesse accettare sia un pagamento dilazionato per un Pt_1 importo di notevole entità, sia il subentro (con un nuovo contratto) nel rapporto locatizio da parte di un soggetto neocostituito e - a suo dire – del tutto sconosciutole ( . CP_2
(-) Pertanto, la revocatoria doveva essere accolta, mentre non erano fondate le domande trasversali formulate da , in considerazione della consapevole e volontaria partecipazione Pt_1 della medesima all'operazione compiuta in danno alla fallita;
(-) le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello per i seguenti motivi: Pt_1
1) con il primo, denunciava il vizio di ultra/extrapetizione della sentenza impugnata, per avere accolto una domanda (ex artt. 2901 e 66 l.f.) che non era stata proposta dalla Curatela fallimentare la quale, infatti, si era limitata a chiedere la condanna delle convenute, in solido, al pagamento della somma di € 290.000,00.
2) Con il secondo, si doleva del rigetto dell'eccezione di decadenza ex art. 69-bis l.f., dal momento che il tribunale aveva preso in considerazione la data di stipula dell'atto di impugnato che, però, rilevava ai fini del decorso della prescrizione e non già del termine di decadenza, così finendo per statuire su un'eccezione mai formulata.
3) Con il terzo, rilevava l'erroneità della decisione gravata nella parte in cui aveva ritenuto esistenti i presupposti per l'accoglimento della revocatoria. Cont A) In primo luogo, evidenziava l'insussistenza di qualsiasi atto dispositivo di in favore di
. Pt_1
pagina 6 di 17 Al riguardo, sosteneva che il primo giudice non aveva considerato che il presunto pagamento – di Cont cui peraltro non esisteva prova – effettuato da alla non era opponibile a che era P_ Pt_1 completamente estranea al rapporto. Cont In ogni caso, tale pagamento, da parte di nei confronti dell'ex socia, costituiva un atto dovuto ex art. 2473 c.c., avendo la diritto ad ottenere il rimborso del controvalore della propria P_ quota.
Il successivo impiego di tale somma da parte della non autorizzava la Curatela ad P_ intraprendere azioni nei confronti dei terzi di buona fede, in quanto essa avrebbe dovuto, in Cont ipotesi, proporre azione di responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo di per avere deliberato il rimborso della partecipazione.
Comunque, non vi era prova: i) dell'asserito passaggio di denari dalla a (ii) P_ CP_2 dell'asserito, ed eventuale, impiego da parte della dei denari ipoteticamente ricevuti da P_ Cont (a titolo di liquidazione della propria partecipazione) per effettuare il pagamento a . Pt_1
Del resto, aveva ricevuto il pagamento da un soggetto terzo ( , dotato di propria Pt_1 CP_2 personalità giuridica, sicché non poteva essere considerata avente causa dalla . P_
Infine, come affermato dalla Suprema Corte (n. 28988/2008), non era esperibile l'azione revocatoria ordinaria nei confronti dell'ultimo accipiens in presenza di pagamenti in denaro “a catena”.
B) In secondo luogo, deduceva l'insussistenza dell'eventus damni. Con Al riguardo, sottolineava come non vi fosse prova che il pagamento effettuato da in favore di avesse in qualche modo depauperato il patrimonio della fallita. Pt_1
Inoltre, non risultavano neppure allegati, da parte della Curatela, la consistenza dei crediti della massa, né la loro insorgenza in data anteriore rispetto all'atto impugnato né che questo avesse pregiudicato le ragioni creditorie.
Ad ogni modo, l'intera operazione non aveva cagionato alcuna diminuzione del patrimonio della Con Cont fallita, in quanto si era accollata parte del debito di per canoni di locazione (fino a concorrenza di € 436.000,00) con effetto totalmente liberatorio, dunque favorevole per la massa dei creditori.
C) In terzo luogo, il credito di era scaduto ed esigibile, con conseguente sua non revocabilità Pt_1 ex art. 2901, comma 3, c.c.
In proposito, non pertinente era il richiamo, da parte del primo giudice, a Cass. n. 28981/2008 ed a Cass. n. 26927/2017, in cui non si discuteva di pagamenti in denaro (come nella specie), bensì di pagamenti tramite cessione pro solvendo di crediti attuali e futuri, nel primo caso, e di datio in
pagina 7 di 17 solutum (cessione di beni con imputazione del prezzo a compensazione di un debito scaduto), nel secondo.
D) Infine, non sussisteva l'elemento psicologico in capo a , che era completamente estranea Pt_1 Cont Cont ai rapporti intercorrenti tra la e P_
4) Con il quarto (erroneamente rubricato come quinto), contestava il rigetto della domanda riconvenzionale formulata trasversalmente nei confronti degli altri convenuti, non avendo il primo giudice tenuto conto della completa estraneità di ai fatti esposti dall'attrice. Pt_1
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, la nel costituirsi in giudizio, Controparte_1 contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Non si costituivano in giudizio e . CP_2 P_
2.4. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 15-28.1.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – In via preliminare
3.1. – Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia di e , non CP_2 P_ essendosi le stesse costituite in giudizio nonostante la regolarità della notifica dell'atto di appello nei loro confronti.
3.2. – Va, poi, disattesa la prova testimoniale reiterata in questo grado dall'appellante, appalesandosi la stessa inammissibile (oltre che superflua), per le ragioni che saranno di seguito esposte (§ 4.3.2.d).
*
4 – L'esame del gravame.
4.1. – Il primo motivo è infondato.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non
è tenuto a uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti, ma deve aver riguardo al contenuto della pretesa fatta valere in giudizio e può considerare, come implicita, un'istanza non espressa ma connessa al "petitum" e alla "causa petendi"” (cfr. Cassazione civile, ordinanza del pagina 8 di 17 14.3.2019, n. 7322, nella cui motivazione – pag. 5 – si legge: “la domanda giudiziale, infatti, per esser correttamente interpretata, deve esser considerata non solo nella sua formulazione letterale, ma anche e soprattutto nel suo contenuto sostanziale, avendo riguardo alle finalità perseguite dalla parte, onde è che un'istanza non esplicitamente e formalmente proposta può ritenersi implicitamente introdotta e virtualmente contenuta nella domanda espressamente proposta ove risulti in rapporto di connessione necessaria con il petitum e la causa petendi di questa, con il solo limite di non estenderne l'ambito di riferimento”).
Nella specie, come correttamente rilevato dal primo giudice, la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. e 66 l.f. rientrava a pieno titolo nel thema decidendum del giudizio, costituendo il presupposto logico-giuridico della domanda di condanna.
Difatti, nell'atto di citazione introduttivo del procedimento di prime cure si legge: “tutta
l'operazione messa in piedi dovrà pertanto essere dichiarata illegittima ed i pagamenti eseguiti in esecuzione della stessa dichiarati inefficaci e revocati ex artt. 66 Legge Fallimentare e la Curatela avrà diritto a vedersi restituita dai convenuti, in solido tra tutti loro, almeno la somma complessiva di € 290.000,00” (pag. 4), dal che si evince la chiara volontà della Curatela di ottenere la revocatoria degli atti impugnati.
Non rileva, quindi, che nelle conclusioni della citazione il si sia limitato a proporre solo CP_1 la domanda di condanna delle convenute, in solido, al pagamento della somma di € 290.000,00, dovendo in essa ritenersi ricompresa quella volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia ex art. 66 l.f. che, peraltro, nel corpo del predetto atto, l'attore aveva dichiarato espressamente di voler formulare ed essendo, comunque, innegabile lo stretto rapporto di connessione tra le stesse esistente.
Al riguardo, si presenta significativo anche il comportamento processuale dell'originaria convenuta, la quale ha sollevato eccezione di decadenza dall'azione revocatoria ex art. 69-bis l.f.
e si è pure difesa nel merito, contestandone l'esistenza dei relativi presupposti, così mostrando di avere perfettamente inteso il contenuto della pretesa avversaria.
Il mezzo, dunque, è caducato.
4.2. – Infondato è, altresì, il secondo motivo di appello.
Come affermato dal massimo organo della nomofilachia: “in materia di fallimento, l'azione revocatoria che il curatore esperisca ai sensi dell'art. 66 l.fall. non è soggetta al termine triennale di decadenza ex art. 69-bis l.fall., a tale interpretazione conducendo argomenti di natura sia letterale (atteso che il primo degli articoli citati stabilisce che l'esercizio dell'azione avvenga
“secondo le norme del codice civile”, così come il secondo sancisce, per parte propria, che il regime da esso recato si applichi alle sole azioni “disciplinate” dalla sezione della legge pagina 9 di 17 fallimentare in cui è collocato), sia sistematica, posto che l'azione conserva natura di revocatoria ordinaria, sia, infine, teleologica, apparendo irragionevole ipotizzare un indebolimento della tutela delle ragioni creditorie allorché esse involgano interessi - quelli della massa dei creditori - di valenza superiore a quello di cui è portatore un singolo creditore privato” (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 8680/2017).
Principio a cui il tribunale si è correttamente attenuto.
Pertanto, dal momento che gli atti impugnati risultano posti in essere tra il novembre 2012 ed il gennaio 2013, mentre il giudizio di primo grado è stato introdotto con atto di citazione notificato nel giugno 2017, l'azione revocatoria deve ritenersi incardinata tempestivamente, non essendo ancora spirato il termine di prescrizione quinquennale (decorrente dalla data degli atti impugnati ex art. 2904 c.c.) e non trovando applicazione il termine di decadenza (decorrente dalla data della dichiarazione di fallimento) di cui all'art. 69-bis l.f.
4.3. – Va, a questo punto, esaminato il terzo motivo d'appello.
4.3.1. – Occorre, in primo luogo, rilevare che la censura in disamina è finalizzata a contrastare la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. con riferimento a tutte le operazioni impugnate dalla
Curatela, cioè a dire: 1) la liquidazione della partecipazione societaria a favore di;
P_ Cont Con 2) la transazione stipulata, il 5.12.2012, tra e 3) i successivi pagamenti effettuati Pt_1 Con da a favore di , fino a concorrenza dell'importo di € 290.000,00. Pt_1
Orbene, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, sussistono i presupposti per l'accoglimento della revocatoria, anche se la motivazione del tribunale deve essere, in parte, integrata.
4.3.1.a. – Partendo dalla prima operazione, è opportuno premettere che costituisce finalità dell'azione revocatoria ordinaria, promossa dal curatore fallimentare (il quale rappresenta l'intera massa dei creditori, non uno o più singoli creditori), la tutela della par condicio creditorum, a differenza di quanto avviene in ipotesi di azione revocatoria ordinaria promossa dal singolo creditore.
Ne deriva che, nella specie, non può trovare applicazione l'esenzione di cui all'art. 2901, comma
3, c.c., secondo cui “non è soggetto a revocatoria l'adempimento di un debito scaduto” (cfr. Cass. civ., n. 4244/2020, in parte motiva, pag. 5), sicché non si può ritenere, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, che il pagamento eseguito a favore della (a titolo di rimborso P_ della sua quota sociale) e di (a titolo di pagamento dei canoni di locazione), costituisca un Pt_1 atto dovuto e, dunque, benefici di tale esenzione.
Senza pretermettere che, con riferimento alla posizione della , non può comunque P_ Cont affermarsi che il debito di in ordine alla liquidazione della sua quota sociale fosse scaduto, in pagina 10 di 17 quanto, come condivisibilmente osservato dal primo giudice, l'art. 2473, comma 4, c.c. stabilisce che il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.
Al riguardo, costituiva onere della dimostrare che il suo recesso fosse stato comunicato nel P_ semestre anteriore alla sua iscrizione nel registro delle imprese (in data 30.11.2012), il che, tuttavia, non è avvenuto, essendo ella rimasta contumace anche nel giudizio di primo grado.
Pertanto, dal momento che la liquidazione della quota risulta effettuata con pagamenti eseguiti tra il 5.11.2012 ed il 25.1.2013, il debito della società, a quelle date, non poteva considerarsi ancora
“scaduto” ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c.
4.3.1.b. – Inoltre, non può essere condivisa la tesi dell'appellante secondo cui non sussisterebbe prova del rimborso della partecipazione sociale alla . P_
Tale prova, infatti, risulta fornita dalla produzione del partitario di poiché, a norma CP_1 dell'art. 2709 c.c. “i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore”, a nulla rilevando la loro mancata vidimazione, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, che impropriamente invoca l'art. 2710 c.c. (onde “i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa”) destinato, tuttavia, a trovare applicazione solo nel rapporto “tra imprenditori” (mentre qui viene in rilievo il rapporto tra la società ed il socio).
Ebbene, non può esservi dubbio che il suddetto partitario rientri tra le scritture contabili della società ex art. 2214 c.c., ragion per cui esso, sebbene predisposto prima del fallimento, fa piena prova contro l'imprenditore poi sottoposto alla procedura concorsuale (cfr. Cass. civ., n.
2777/1978).
Del resto, se è vero che “l'art. 2709 cod. civ., nello statuire che i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore, pone una presunzione semplice di veridicità, a sfavore di quest'ultimo” (cfr. Cass. civ., n. 11912/2009), è altrettanto vero che la , rimanendo contumace, non ha offerto la relativa contraria. P_
4.3.1.c. - Contesta, altresì, l'impugnante l'esistenza dell' eventus damni.
Ora, vero è che la Suprema Corte ha affermato che “in tema di azione revocatoria ordinaria promossa dalla procedura fallimentare ex art. 66 l.fall., il curatore, per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni, ha l'onere di provare che l'atto dispositivo posto in essere dal fallito, tenuto conto della consistenza dei crediti ammessi al passivo, della preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al suo compimento e del conseguente mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore, è tale da rendere oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in pagina 11 di 17 misura eccedente la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori”
(cfr. Cassazione civile, ordinanza n. 11649 del 4.5.2025).
Pertanto, costituisce onere del Curatore fallimentare provare:
1- la consistenza dei crediti ammessi al passivo fallimentare;
2- la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
3- il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto ed il conseguente rischio di rendere più difficile il soddisfacimento dei creditori concorsuali.
Orbene, per quanto concerne il primo elemento, risulta versato in atti lo stato passivo fallimentare, da cui si evince l'esistenza di crediti insinuati per il complessivo importo di €
470.189,79 in via privilegiata e di € 359.264,40 in via chirografaria.
Per quanto riguarda il secondo, la sentenza dichiarativa di fallimento è stata depositata in data
17.10.2013 e, quindi, a meno di un anno dalle contestate operazioni, il che induce ragionevolmente a ritenere che la maggior parte della massa debitoria della società fosse maturata anteriormente agli atti impugnati.
Infine, per quanto concerne il terzo, è palese il pregiudizio per le ragioni creditorie arrecato dal pagamento, a favore della , dell'importo di € 290.000,00, giacché tale somma rappresenta P_ circa 1/3 dell'ammontare dei crediti dello stato passivo, sicché è evidente come la sua mancata disponibilità incida, in termini negativi, sulle modalità di soddisfacimento dei creditori, anche sotto il profilo temporale.
Ciò tanto più se si considera che la curatela, in primo grado, risultava ammessa al patrocinio a spese dello Stato e che dalla relativa istanza fatta dal curatore al giudice delegato (in atti) emerge la sostanziale carenza di liquidità della procedura (non sufficiente a pagare il contributo unificato).
Né rileva che, in tal modo, sia stato estinto il debito di (che, così, non si sarebbe insinuata al Pt_1 passivo), dal momento che non consta che tale pagamento sia stato eseguito nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione ex art. 2741 c.c. e, quindi, della par condicio creditorum.
4.3.1.d – Alcun dubbio può sussistere anche in ordine all'esistenza dell'elemento soggettivo in Con capo alla (in proprio e quale legale rappresentante di , poiché, come correttamente P_ rilevato dal tribunale, ella era socia ed amministratrice della società fallita fino al 30.11.2012, di talché la stessa era sicuramente a conoscenza del suo stato di dissesto e, quindi, della idoneità dell'atto a pregiudicare le ragioni creditorie.
Trattasi, in ogni caso, di profilo non affrontato nel gravame che si è limitato a contestare l'esistenza della scientia damni solo in capo a . Pt_1
Correttamente, allora, la sentenza impugnata ha dichiarato inefficace ex artt. 2901 c.c. e 66 l.f., nei confronti della Curatela, la liquidazione della partecipazione sociale a favore di . P_
pagina 12 di 17 4.3.2. – Si tratta, a questo punto, di esaminare la revocabilità delle altre operazioni, nelle quali risulta direttamente coinvolta la società appellante.
4.3.2.a. – Ebbene, per quanto concerne l'applicazione dell'art. 2901, comma 3, c.c. e la sussistenza dell' eventus damni si rimanda a quanto sopra esposto.
4.3.2.b. – Non può, poi, essere condivisa la tesi dell'appellante secondo cui l'accordo transattivo Cont Con stipulato tra le società e non sarebbe suscettibile di revoca, in quanto in forza di Pt_1 Cont esso l'estinzione parziale del credito di , per canoni di locazione non pagati da sarebbe Pt_1 Con avvenuto mediante il pagamento (della somma di € 436.000) operato da e, dunque, da un Cont soggetto terzo rispetto alla debitrice ( .
In proposito, non pertinente si presenta il precedente giurisprudenziale citato da , secondo Pt_1 cui “l'azione revocatoria ordinaria permette di far valere il diritto di sequela e dunque il suo effetto recuperatorio nei confronti dei predetti terzi acquirenti solo se l'oggetto dell'azione sia una cosa determinata che, sebbene trasferita ad un terzo, mantenga la sua individualità, come non può essere il danaro che, una volta incassato, si confonde con la restante parte del patrimonio del creditore” (cfr. Cass. civ., n. 28988/2008).
Invero, vertendosi in materia di revocatoria fallimentare, come tale posta a tutela della par condicio creditorum, vale il principio generale secondo cui essa è esperibile anche quando il pagamento sia stato effettuato da un terzo, purché questi abbia pagato il debito con denaro dell'imprenditore poi fallito (cfr. Cass. civ., n. 30.6.2020, n. 13165).
Circostanza che risulta provata dal collegamento funzionale esistente tra le varie operazioni, di cui costituisce indizio significativo proprio la loro contestualità, in quanto: i) tra il 5.11.2012 ed il Cont 25.1.2013 veniva liquidata la partecipazione sociale detenuta dalla in ii) in data P_
Con Cont
6.11.2012 veniva costituita la società iii) in data 30.11.2012 la recedeva da iv) P_
Con Cont in data 5.12.2012 veniva stipulato l'accordo transattivo tra e Pt_1
Con Ora, dalla visura camerale (aggiornata al 21.6.2017) in atti si evince che fosse dotata di un capitale sociale pari al minimo di legge (€ 10.000,00); peraltro, al momento della stipula della transazione, essa era certamente inattiva, non avendo ancora conseguito la disponibilità
Con dell'immobile dove iniziare la sua attività aziendale (giacché il contratto di locazione tra e sarebbe stato stipulato solo il 18.1.2013); inoltre, sempre dalla suddetta visura camerale Pt_1 Con emerge che non ha mai depositato bilanci. Con È senz'altro lecito concludere, quindi, che non possedesse la liquidità necessaria per eseguire i pagamenti a cui si era impegnata nell'atto di transazione.
Ne deriva che la contemporaneità della costituzione della predetta società rispetto al recesso della Con Cont
(amministratrice unica di da ed al rimborso della sua partecipazione sociale P_
pagina 13 di 17 (avvenuto con versamenti effettuati tra il 5.11.2012 ed il 25.1.2013), costituiscono elementi Con fortemente indiziari in ordine al fatto che la provvista finanziaria, per consentire a di effettuare i pagamenti a favore di in esecuzione del menzionato accordo transattivo, provenisse Pt_1 proprio dalla liquidazione della quota sociale di titolarità della . P_ Cont Invero, dalle movimentazioni del partitario della emerge: i) che, al momento della stipula Con della transazione (5.12.2012), con contestuale pagamento di € 200.00,00 da parte di a favore Cont di , tale somma era stata già corrisposta da alla , che risultava a quella data Pt_1 P_ beneficiaria del complessivo importo di € 250.000,00 per il rimborso della sua partecipazione;
ii) che qualche giorno prima della scadenza del pagamento della seconda tranche (pari ad € 56.000)
a favore di , fissata al 31.1.2013, era stato corrisposto, in data 25.1.2013, alla il Pt_1 P_ saldo della sua liquidazione, con un versamento di € 40.000,00. Con A ciò si aggiunga che per la rimanente somma di € 180.000,00 (dovuta da a ) – importo Pt_1 che eccedeva la liquidazione della partecipazione sociale della – era previsto un P_ pagamento dilazionato mediante 36 rate mensili, ciascuna dell'importo di € 5.000,00. Con Pertanto, a fronte di tali elementi costituiva precipuo onere di specificare in che modo essa riuscì a costituire la provvista finanziaria per eseguire il pagamento nei confronti di , il che, Pt_1 però, non è avvenuto, essendo rimasta contumace.
4.3.2.c. – Sussiste, infine, anche la scientia damni in capo a . Pt_1
Non è credibile che l'odierna appellante non fosse a conoscenza del ruolo della nell'intera P_ Con Cont vicenda (e, quindi, della qualità di amministratrice di e di oltre che di socia di quest'ultima). Cont Al riguardo, è significativo che fosse creditrice nei confronti di per consistenti importi (€ Pt_1
436.000), di talché non è immaginabile, tenuto conto anche della durata del rapporto di locazione
(risalente al 2007), che essa non abbia mai fatto accertamenti sull'assetto proprietario ed amministrativo della conduttrice;
così come non è credibile, perché contrario alla logica dei rapporti commerciali, che abbia accettato che la locazione proseguisse in capo ad una Pt_1 società (MT) neocostituita e dotata di un capitale sociale minimo, senza previamente accertarsi della composizione della sua compagine sociale ed amministrativa e, soprattutto, delle modalità Cont con cui essa intendeva reperire le risorse finanziarie per far fronte all'accollo del debito di
Del resto, per ammissione della medesima appellante, la partecipò, in qualità di legale P_ Con rappresentante di alla stipula dell'accordo transattivo del 5.12.2012, di talché, in quella sede,
ebbe modo non solo di rendersi conto del suo diretto coinvolgimento nella vicenda ma anche Pt_1 di relazionarsi con lei e, con alto grado di verosimiglianza, di chiedere ed ottenere rassicurazioni in Con ordine alla capacità finanziaria di di far fronte ai suoi impegni. pagina 14 di 17 Inoltre, alla transazione si addivenne a seguito di una complessa trattativa tra le parti, come Cont dimostra la proposta transattiva inviata dall'Avv. Iannucci, per conto di al collega che assisteva (cfr. mail del 3.10.2012) e come ammesso anche da , legale Pt_1 Testimone_1 rappresentante di , nelle dichiarazioni rilasciate in sede di s.i.t. dinanzi alla Guardia di Pt_1
Finanza. Cont Ora, dal momento che, con la prefigurata operazione, veniva completamente estromessa dall'esercizio della sua attività caratteristica (quella alberghiera) – come emerge sempre dalle Con suddette dichiarazioni del nonché dal contratto di locazione stipulato, tra e in Tes_1 Pt_1 data 18.1.2013 – non è seriamente credibile che le parti, che sono state sempre assistite dai rispettivi legali, non abbiano preso in considerazione le conseguenze derivanti dal possibile Cont fallimento di (poi avvenuto a breve distanza di tempo) e, quindi, non abbiano adottato gli accorgimenti necessari per sottrarsi alle azioni revocatorie esperibili dal Curatore fallimentare.
4.3.2.d – Infine, inammissibile si presenta la prova testimoniale articolata da – reiterata in Pt_1 questo grado – in quanto i relativi capitoli (“1) DCV che, nel luglio 2012 e nell'agosto 2012 Lei è stato contattato telefonicamente dall'Avv. Fabio Iannucci, quale legale di fiducia di soggetti interessati a condurre in locazione l'immobile sito in Firenze, Via Guido Monaco nn. 8, 8a, 10 e 12, già di proprietà di 2) DCV che, durante i contatti telefonici del luglio 2012 e dell'agosto Pt_1
2012, l'Avv. Fabio Iannucci Le rappresentò l'identità dei soggetti interessati a condurre in locazione l'immobile sito in Firenze, Via Guido Monaco nn. 8, 8a, 10 e 12, già di proprietà di Pt_1
3) DCV che in data 4.9.2012 e in data 31.10.2012 si sono tenuti due incontri in Firenze tra
[...]
l'Avv. Lapo Guadalupi ed il Dott. intervenuti per conto di e l'Avv. Fabio Persona_1 Pt_1
Iannucci, intervenuto per conto di soggetti terzi interessati a condurre in locazione l'immobile sito in Firenze, Via Guido Monaco nn. 8, 8a,10 e 12; 4) DCV che in data 12.9.2012 si è tenuto un incontro in Napoli tra l'Avv. Lapo Guadalupi, intervenuto per conto di e l'Avv. Fabio Pt_1
Iannucci, intervenuto per conto di soggetti terzi interessati a condurre in locazione l'immobile sito in Firenze, Via Guido Monaco nn. 8, 8a 10 e 12; 5) DCV che, durante gli incontri tenutisi in Firenze in data 4.9.2012 e in data 31.10.2012 e durante l'incontro tenutosi in Napoli in data 12.9.2012, ai quali Lei ha partecipato, l'Avv. Fabio Iannucci Le rappresentò l'identità dei soggetti interessati a condurre in locazione l'immobile sito in Firenze, Via Guido Monaco nn. 8, 8a, 10 e 12, già di proprietà di 6) DCV che, durante gli incontri tenutisi in Firenze in data 4.9.2012 e in Pt_1 data 31.10.2012 e durante l'incontro tenutosi in Napoli in data 12.9.2012, ai quali Lei ha partecipato, l'Avv. Fabio Iannucci affermò di essere uno dei soggetti interessati a condurre in locazione l'immobile sito in Firenze, Via Guido Monaco nn. 8, 8a, 10 e 12, già di proprietà di Pt_1
7) DCV che, durante gli incontri con l'Avv. Fabio Iannucci tenutisi in Firenze in data 4.9.2012
[...]
pagina 15 di 17 e in data 31.10.2012 e durante l'incontro tenutosi in Napoli in data 12.9.2012, ai quali Lei ha partecipato, era presente la IG.ra ; 8) DCV che in sede di stipula dell'atto P_ transattivo del 5.12.2012, che Le si mostra (doc. 9), avvenuta in Firenze, alla quale Lei era presente, intervenne la società in persona della IG.ra , dichiarando di CP_2 P_ essere il soggetto interessato a condurre in locazione l'immobile sito in Firenze, Via Guido Monaco nn. 8, 8a 10 e 12; 9) DCV che in sede di stipula dell'atto transattivo del 5.12.2012, che Le si mostra (doc. 9), avvenuta in Firenze, alla quale Lei era presente, la IG.ra dichiarò P_ di essere stata precedentemente socia della società ), vertevano su circostanze non CP_1 contestate (cap. 1,3,4) e/o irrilevanti (cap. ), non assumendo importanza Tes_2
l'individuazione dei soggetti “interessati” a condurre in locazione l'immobile di proprietà di , Pt_1 in quanto sia nell'accordo transattivo che nel successivo contratto di locazione il conduttore viene Cont chiaramente individuato nella società
Né rileva accertare se, in occasione della stipula della transazione, la dichiarò di essere P_ Cont stata socia di giacché, anche a voler ritenere che ella non fece tale dichiarazione, ciò non esclude che fosse ugualmente al corrente della circostanza (peraltro desumibile dalla Pt_1 consultazione di una semplice visura camerale).
Il mezzo, quindi, è caducato.
4.4. – Infondato è, infine, il quarto motivo di appello.
La censura critica la decisione del tribunale di rigettare le domande di regresso e di manleva Con formulate da nei confronti di e della , per non avere rilevato l'estraneità Pt_1 P_ dell'appellante ai fatti esposti dalla Curatela.
L'assunto, tuttavia, non può essere condiviso per le considerazioni sopra esposte, il che rende la doglianza destituita di fondamento.
5 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
5.1. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in conformità alla nota spese depositata dalla Curatela, in quanto congrua e conforme ai valori tabellari.
5.2. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
pagina 16 di 17 La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1143/2022 Parte_1 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 20/04/2022, così provvede:
1) dichiara la contumacia di e;
CP_2 P_
2) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 10.060,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, 8.9.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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