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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 28/03/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 28 marzo 2025
N.R.G. 1314/2021
Per la parte attrice è comparso l'avv. Francesco Scruci;
Nessuno è presente per il convenuto;
RO
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita la parte presente a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
L'avv. Scruci precisa le conclusioni richiamando quelle già articolate in atti e verbali, si riporta ai propri scritti difensivi, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice
Si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito, alle ore 14.00, rientrato in aula, nessuno presente, il Giudice pronuncia la sentenza di cui ai fogli allegati, costituente parte integrante del presente verbale, dandone lettura in assenza della parte allontanatasi.
Il Giudice
Dott. Emanuele Deidda
RG 1314/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice onorario, dr. Emanuele Deidda, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1314 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, promossa
DA
nata a [...] il 24/091953 e residente in E_
Grotteria (RC) alla c.da Badessa,, cod. fisc. , elettivamente C.F._1
domiciliata in Locri (RC) alla via Marconi n. 87, presso lo studio dell'avv.
Francesco Scruci, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
ATTRICE
[...]
in persona del Sindaco legale Parte_2
rappresentante pro-tempore, P.IVA , elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Taurianova (RC), C.da Porcaro n. 22, presso lo studio dell'Avv. Vincenzina
Mandaglio, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 C.C.
Conclusioni: come da verbale ex art. 281 sexies cpc del 28.03.2025 MOTIVI della DECISIONE
* * *
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dunque in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla legge 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte
(Cass. 17145/2006; Cass. 11199/2012) il Giudice nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata) non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche - di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” adottata con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante. Si premette altresì che:
I) difese eccezioni ed argomentazioni delle parti saranno esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione di questa sentenza, applicato il principio della ragione più liquida (cfr. Cass. Sez
V, Sent. N. 11458 del 11.05.2018); II) le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione sono esclusivamente quelle allegate entro il termine fissato dalla Legge processuale per la maturazione in capo alle parti delle preclusioni assertive aventi ad oggetto gli elementi costitutivi delle pretese azionate in causa (vale
a dire, entro il termine previsto per il deposito della memoria ex art. 183 c.VI n. 1 cpc), inammissibili – perché tardive – deduzioni successive al termine de quo (cfr. Cass.Sez. III Sent. 7270 del 18.03.2008), senza che neppure rilevi il fatto che le circostanze non specificamente allegate, in tesi, possano essere ricavate dai documenti prodotti (quanto al rapporto tra deduzione e produzione documentale, cfr. Cass. Sez. III, Ord. N.
30607 del 27.11.2018 nonché Cass. Sez. III, Ord. N. 11103 del 10.06.2020).
* * *
A) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice conveniva in giudizio il per ottenere il risarcimento dei danni RO
riportati in conseguenza della caduta avvenuta il 22 dicembre 2019, intorno alle ore 00:15, mentre percorreva a piedi via Montezemolo in RO
, cadendo in una buca non visibile e non segnalata. L'attrice lamentava
[...]
lesioni personali, con successivo trasporto al Pronto Soccorso e cure mediche.
Chiedeva quindi la condanna dell'ente al risarcimento dei danni subiti. Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza della CP_1
domanda e sollevando in via preliminare eccezione di carenza di legittimazione passiva, sostenendo che il tratto stradale sarebbe stato di competenza ANAS.
Nel merito, negava la propria responsabilità, deducendo l'imprudenza della stessa danneggiata.
Istruita la causa mediante prova testimoniale e consulenza medico-legale, la causa veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 28 marzo 2025
B) NEL MERITO IN FATTO E DIRITTO
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La vicenda in esame attiene al tema della responsabilità della pubblica amministrazione per danni derivanti dalla manutenzione delle strade pubbliche.
La parte attrice ha correttamente invocato, quale titolo di responsabilità, l'art. 2051 c.c., norma che disciplina la responsabilità oggettiva per danno cagionato da cosa in custodia.
Secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato e condiviso da questo Giudicante, la responsabilità dell'ente pubblico proprietario della strada per danni da insidie stradali rientra nell'ambito dell'art. 2051 c.c., in quanto il bene – pur essendo di uso pubblico e destinato ad una molteplicità di utenti – rimane sotto la custodia dell'ente territoriale, a meno che non venga dimostrata l'oggettiva impossibilità di esercitare sullo stesso poteri di vigilanza e controllo.
Nel caso di specie, il sinistro si è verificato su una strada interna al centro abitato, lungo un tratto di percorrenza pedonale privo di marciapiede, e dunque rientrante nella sfera di custodia materiale e giuridica dell'amministrazione comunale. L'eccezione sollevata dal convenuto in ordine alla competenza dell'ANAS risulta priva di idonea prova documentale, essendosi fondata esclusivamente su una nota interna della Polizia Municipale, non seguita da alcuna comunicazione o accertamento da parte dell'Ente proprietario della rete ANAS. Ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta alla parte che eccepisce un fatto impeditivo l'onere di darne prova, onere che nel caso di specie non è stato assolto.
In ordine al fatto storico, le dichiarazioni del teste , escusso Testimone_1
in udienza il 20 ottobre 2023, appaiono pienamente attendibili, lineari e coerenti. Il medesimo ha riferito: “Eravamo appena scesi dal bus in quanto tornavamo da un pellegrinaggio in quel di Briatico. Posto che mio figlio non ci è venuto
a prendere, ci siamo incamminati a piedi verso casa. Percorremmo all'incirca 400/500 metri, io camminavo leggermente più avanti per vedere se passava qualcuno di mia conoscenza per avere un passaggio e, ad un tratto, volgendomi indietro, ho visto mia sorella che era caduta in una buca. Preciso che percorrevamo la strada sul lato destro e non l'abbiamo mai attraversata, non c'era alcun cartello che segnalava la presenza di buche... Era una buca profonda e, se ben ricordo, all'interno vi era pure un pezzo di ferro”. E ancora: “mia sorella era ferita alla testa, si lamentava e un signore accorso ha chiamato il 118. Venne trasportata all'ospedale di Polistena”.
Le dichiarazioni trovano piena rispondenza nei certificati medici allegati e nella relazione della CTU medico-legale redatta dalla dott.ssa Persona_1
che ha accertato la sussistenza del nesso causale tra l'evento traumatico e le lesioni riportate, individuando un quadro clinico post-traumatico coerente con la dinamica descritta.
Dalla relazione emerge che la signora ha riportato una contusione E_
del cuoio capelluto, con vertigini, cefalea e uno stato ansioso lieve ma persistente legato al ricordo dell'evento. I postumi sono stati stimati nella misura del 3 per cento di danno biologico permanente. È stata inoltre riconosciuta un'inabilità biologica temporanea assoluta per 6 giorni, seguita da inabilità parziale al 75 per cento per 50 giorni e al 50 per cento per 10 giorni.
Il CTU ha confermato la congruità delle cure seguite e delle spese mediche sostenute, pur in assenza di accertamenti di secondo livello, affermando che le patologie riscontrate erano compatibili con l'evento e che non vi erano condizioni preesistenti rilevanti.
Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, il Tribunale applica le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, aggiornate al 2023, riconosciute dalla giurisprudenza di legittimità quale parametro equitativo standard, in quanto idonee a garantire uniformità di trattamento e a rispettare il principio di uguaglianza.
Tali tabelle considerano l'età del danneggiato, la percentuale di invalidità, la sofferenza soggettiva e le ricadute dinamico-relazionali, prevedendo una personalizzazione fino al 25 per cento, che, nel caso in esame, si ritiene equo fissare al 15 per cento in considerazione della natura dei postumi, dell'età avanzata della danneggiata e dell'impatto sulla qualità della vita.
Nel caso concreto, con un'invalidità permanente del 3 per cento e 66 anni di età al momento del fatto, il valore base è pari a euro 5.622,00, al quale si applica la personalizzazione del 15 per cento, per un totale di euro 6.465,30.
Il danno biologico temporaneo è calcolato in euro 312,00 per 6 giorni di inabilità totale, euro 1.950,00 per 50 giorni di inabilità al 75 per cento e euro
260,00 per 10 giorni al 50 per cento, per un totale di euro 2.522,00.
La somma complessiva dovuta a titolo di danno non patrimoniale ammonta quindi a euro 8.987,30. Tale importo deve essere riconosciuto all'attrice, oltre agli interessi legali dalla data del fatto sino al soddisfo.
Non sussistono elementi per affermare un concorso di colpa in capo alla danneggiata, la cui condotta appare conforme alla diligenza ordinaria in relazione alle circostanze del caso.
L'unica causa efficiente dell'evento risiede nell'omessa vigilanza e manutenzione della sede stradale da parte dell'ente convenuto.
Alla soccombenza segue la tenutezza dell'ente convenuto al pagamento delle spese di lite che si determinano e liquidano in complessivi euro 2.500,00 ex
D.M. 55/14 aggiornato al D.M. 147 del 13.08.2022.
Del pari le spese per la CTU medica già determinate e liquidate in corso di causa siano poste integralmente a carico del comune di RO
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro il E_
, in persona del suo legale rapp.te pro RO
tempore, definitivamente pronunziando, ogni contraria e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, per i motivi sopra esposti, così provvede:
Accoglie la domanda proposta da;
E_
Dichiara la responsabilità del ex art. 2051 RO
c.c..;
Condanna il convenuto ente al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 8.987,30 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data del fatto fino al saldo effettivo;
Condanna il convenuto ente al pagamento in favore di , E_
delle spese di lite che si liquidano in euro 2.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15 %, IVA e C.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Francesco Scruci, procuratore antistatario.
Pone a carico del convenuto le spese di CTU medica per come già determinate e liquidate in corso di causa;
Rigetta ogni altra, ulteriore domanda, eccezione o deduzione.
Così deciso in Locri, addì 28 marzo 2025
ll Giudice
Emanuele Deidda
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 28 marzo 2025
N.R.G. 1314/2021
Per la parte attrice è comparso l'avv. Francesco Scruci;
Nessuno è presente per il convenuto;
RO
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita la parte presente a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
L'avv. Scruci precisa le conclusioni richiamando quelle già articolate in atti e verbali, si riporta ai propri scritti difensivi, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice
Si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito, alle ore 14.00, rientrato in aula, nessuno presente, il Giudice pronuncia la sentenza di cui ai fogli allegati, costituente parte integrante del presente verbale, dandone lettura in assenza della parte allontanatasi.
Il Giudice
Dott. Emanuele Deidda
RG 1314/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice onorario, dr. Emanuele Deidda, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1314 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, promossa
DA
nata a [...] il 24/091953 e residente in E_
Grotteria (RC) alla c.da Badessa,, cod. fisc. , elettivamente C.F._1
domiciliata in Locri (RC) alla via Marconi n. 87, presso lo studio dell'avv.
Francesco Scruci, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
ATTRICE
[...]
in persona del Sindaco legale Parte_2
rappresentante pro-tempore, P.IVA , elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Taurianova (RC), C.da Porcaro n. 22, presso lo studio dell'Avv. Vincenzina
Mandaglio, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 C.C.
Conclusioni: come da verbale ex art. 281 sexies cpc del 28.03.2025 MOTIVI della DECISIONE
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Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dunque in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla legge 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte
(Cass. 17145/2006; Cass. 11199/2012) il Giudice nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata) non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche - di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” adottata con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante. Si premette altresì che:
I) difese eccezioni ed argomentazioni delle parti saranno esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione di questa sentenza, applicato il principio della ragione più liquida (cfr. Cass. Sez
V, Sent. N. 11458 del 11.05.2018); II) le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione sono esclusivamente quelle allegate entro il termine fissato dalla Legge processuale per la maturazione in capo alle parti delle preclusioni assertive aventi ad oggetto gli elementi costitutivi delle pretese azionate in causa (vale
a dire, entro il termine previsto per il deposito della memoria ex art. 183 c.VI n. 1 cpc), inammissibili – perché tardive – deduzioni successive al termine de quo (cfr. Cass.Sez. III Sent. 7270 del 18.03.2008), senza che neppure rilevi il fatto che le circostanze non specificamente allegate, in tesi, possano essere ricavate dai documenti prodotti (quanto al rapporto tra deduzione e produzione documentale, cfr. Cass. Sez. III, Ord. N.
30607 del 27.11.2018 nonché Cass. Sez. III, Ord. N. 11103 del 10.06.2020).
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A) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice conveniva in giudizio il per ottenere il risarcimento dei danni RO
riportati in conseguenza della caduta avvenuta il 22 dicembre 2019, intorno alle ore 00:15, mentre percorreva a piedi via Montezemolo in RO
, cadendo in una buca non visibile e non segnalata. L'attrice lamentava
[...]
lesioni personali, con successivo trasporto al Pronto Soccorso e cure mediche.
Chiedeva quindi la condanna dell'ente al risarcimento dei danni subiti. Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza della CP_1
domanda e sollevando in via preliminare eccezione di carenza di legittimazione passiva, sostenendo che il tratto stradale sarebbe stato di competenza ANAS.
Nel merito, negava la propria responsabilità, deducendo l'imprudenza della stessa danneggiata.
Istruita la causa mediante prova testimoniale e consulenza medico-legale, la causa veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 28 marzo 2025
B) NEL MERITO IN FATTO E DIRITTO
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La vicenda in esame attiene al tema della responsabilità della pubblica amministrazione per danni derivanti dalla manutenzione delle strade pubbliche.
La parte attrice ha correttamente invocato, quale titolo di responsabilità, l'art. 2051 c.c., norma che disciplina la responsabilità oggettiva per danno cagionato da cosa in custodia.
Secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato e condiviso da questo Giudicante, la responsabilità dell'ente pubblico proprietario della strada per danni da insidie stradali rientra nell'ambito dell'art. 2051 c.c., in quanto il bene – pur essendo di uso pubblico e destinato ad una molteplicità di utenti – rimane sotto la custodia dell'ente territoriale, a meno che non venga dimostrata l'oggettiva impossibilità di esercitare sullo stesso poteri di vigilanza e controllo.
Nel caso di specie, il sinistro si è verificato su una strada interna al centro abitato, lungo un tratto di percorrenza pedonale privo di marciapiede, e dunque rientrante nella sfera di custodia materiale e giuridica dell'amministrazione comunale. L'eccezione sollevata dal convenuto in ordine alla competenza dell'ANAS risulta priva di idonea prova documentale, essendosi fondata esclusivamente su una nota interna della Polizia Municipale, non seguita da alcuna comunicazione o accertamento da parte dell'Ente proprietario della rete ANAS. Ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta alla parte che eccepisce un fatto impeditivo l'onere di darne prova, onere che nel caso di specie non è stato assolto.
In ordine al fatto storico, le dichiarazioni del teste , escusso Testimone_1
in udienza il 20 ottobre 2023, appaiono pienamente attendibili, lineari e coerenti. Il medesimo ha riferito: “Eravamo appena scesi dal bus in quanto tornavamo da un pellegrinaggio in quel di Briatico. Posto che mio figlio non ci è venuto
a prendere, ci siamo incamminati a piedi verso casa. Percorremmo all'incirca 400/500 metri, io camminavo leggermente più avanti per vedere se passava qualcuno di mia conoscenza per avere un passaggio e, ad un tratto, volgendomi indietro, ho visto mia sorella che era caduta in una buca. Preciso che percorrevamo la strada sul lato destro e non l'abbiamo mai attraversata, non c'era alcun cartello che segnalava la presenza di buche... Era una buca profonda e, se ben ricordo, all'interno vi era pure un pezzo di ferro”. E ancora: “mia sorella era ferita alla testa, si lamentava e un signore accorso ha chiamato il 118. Venne trasportata all'ospedale di Polistena”.
Le dichiarazioni trovano piena rispondenza nei certificati medici allegati e nella relazione della CTU medico-legale redatta dalla dott.ssa Persona_1
che ha accertato la sussistenza del nesso causale tra l'evento traumatico e le lesioni riportate, individuando un quadro clinico post-traumatico coerente con la dinamica descritta.
Dalla relazione emerge che la signora ha riportato una contusione E_
del cuoio capelluto, con vertigini, cefalea e uno stato ansioso lieve ma persistente legato al ricordo dell'evento. I postumi sono stati stimati nella misura del 3 per cento di danno biologico permanente. È stata inoltre riconosciuta un'inabilità biologica temporanea assoluta per 6 giorni, seguita da inabilità parziale al 75 per cento per 50 giorni e al 50 per cento per 10 giorni.
Il CTU ha confermato la congruità delle cure seguite e delle spese mediche sostenute, pur in assenza di accertamenti di secondo livello, affermando che le patologie riscontrate erano compatibili con l'evento e che non vi erano condizioni preesistenti rilevanti.
Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, il Tribunale applica le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, aggiornate al 2023, riconosciute dalla giurisprudenza di legittimità quale parametro equitativo standard, in quanto idonee a garantire uniformità di trattamento e a rispettare il principio di uguaglianza.
Tali tabelle considerano l'età del danneggiato, la percentuale di invalidità, la sofferenza soggettiva e le ricadute dinamico-relazionali, prevedendo una personalizzazione fino al 25 per cento, che, nel caso in esame, si ritiene equo fissare al 15 per cento in considerazione della natura dei postumi, dell'età avanzata della danneggiata e dell'impatto sulla qualità della vita.
Nel caso concreto, con un'invalidità permanente del 3 per cento e 66 anni di età al momento del fatto, il valore base è pari a euro 5.622,00, al quale si applica la personalizzazione del 15 per cento, per un totale di euro 6.465,30.
Il danno biologico temporaneo è calcolato in euro 312,00 per 6 giorni di inabilità totale, euro 1.950,00 per 50 giorni di inabilità al 75 per cento e euro
260,00 per 10 giorni al 50 per cento, per un totale di euro 2.522,00.
La somma complessiva dovuta a titolo di danno non patrimoniale ammonta quindi a euro 8.987,30. Tale importo deve essere riconosciuto all'attrice, oltre agli interessi legali dalla data del fatto sino al soddisfo.
Non sussistono elementi per affermare un concorso di colpa in capo alla danneggiata, la cui condotta appare conforme alla diligenza ordinaria in relazione alle circostanze del caso.
L'unica causa efficiente dell'evento risiede nell'omessa vigilanza e manutenzione della sede stradale da parte dell'ente convenuto.
Alla soccombenza segue la tenutezza dell'ente convenuto al pagamento delle spese di lite che si determinano e liquidano in complessivi euro 2.500,00 ex
D.M. 55/14 aggiornato al D.M. 147 del 13.08.2022.
Del pari le spese per la CTU medica già determinate e liquidate in corso di causa siano poste integralmente a carico del comune di RO
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro il E_
, in persona del suo legale rapp.te pro RO
tempore, definitivamente pronunziando, ogni contraria e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, per i motivi sopra esposti, così provvede:
Accoglie la domanda proposta da;
E_
Dichiara la responsabilità del ex art. 2051 RO
c.c..;
Condanna il convenuto ente al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 8.987,30 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data del fatto fino al saldo effettivo;
Condanna il convenuto ente al pagamento in favore di , E_
delle spese di lite che si liquidano in euro 2.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15 %, IVA e C.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Francesco Scruci, procuratore antistatario.
Pone a carico del convenuto le spese di CTU medica per come già determinate e liquidate in corso di causa;
Rigetta ogni altra, ulteriore domanda, eccezione o deduzione.
Così deciso in Locri, addì 28 marzo 2025
ll Giudice
Emanuele Deidda