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Sentenza 30 marzo 2025
Sentenza 30 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 30/03/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3489/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Fiorentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3489/2022, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORETTI Parte_1 P.IVA_1
ANDREA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia 9/10 appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
BILARDI ELISA ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Alghero, via Petrarca 24 appellato
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“A) Nel merito: accertare e dichiarare l'erroneità dell'impugnata sentenza nella parte in cui, in accoglimento dell'opposizione ex adverso svolta, ha ritenuto sussistente la violazione, da parte dell'esponente, delle norme regolamentari che vincolano il gestore a garantire il riscontro dei consumi presunti con letture da eseguirsi almeno due volte l'anno e ad emettere fatture bimestrali con relativo conguaglio riferito al bimestre precedente, nonché nella parte in cui ha sostenuto la non correttezza dei consumi fatturati dall'appellante e, per l'effetto, condannare il Sig. al Parte_2 pagamento dell'intera somma portata dalla fattura di cui all'ingiunzione di pagamento opposta.
pagina 1 di 9 B) Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Per parte appellata:
“
1. Rigettarsi ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione e confermare la Sentenza n. 272/2022 oggetto di avversa impugnazione.
2. Rigettare l'avverso atto di appello per i motivi in fatto e diritto su esposti e per l'effetto dichiararsi non dovute e/o comunque non nella misura richiesta le somme di cui all'Atto di ingiunzione di pagamento n. 52049/7119/2019, notificato ai sensi della Legge n. 890/1982 il 22/05/2019, con conseguente dichiarazione di prescrizione, annullamento e/o revoca per irregolarità, infondatezza, nullità e/o inefficacia dell'Atto di ingiunzione di pagamento opposto, per essere stato emesso illegittimamente senza tener conto delle contestazioni sul diritto controverso, nonché per l'illegittimità, irregolarità e nullità della fattura n. 570261905 sia nell'an che nel quantum.
3. Accogliersi le Conclusioni tenendo delle contestazioni di illegittimità, nullità, irregolarità ed infondatezza di cui in espositiva e della sentenza dell'Ufficio del Giudice di Pace intestato;
4. In via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle Conclusioni, rideterminare l'importo della fattura n. 570261905 emessa il 29/09/2017 con scadenza il 14/11/2017 periodo 2013/2015 in misura equa o comunque non superiore ad 1/5 del capitale ingiunto, in virtù della nota che conferma l'anomalia del funzionamento delle sub Pt_1 utenze e la superiorità dei consumi pari a cinque volte la media regionale, o altra somma minore accertanda sulla base di rate periodiche, così come previsto dalla normativa indicata in fatto ed in diritto e in ragione delle statuizioni che l'intestato Giudice Vorrà emettere.
5. Assolversi l'odierno appellato da ogni avversa ulteriore domanda e/o eccezione.
6. Con vittoria di spese e compensi legali per entrambi i gradi di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
1.1. Con atto di citazione in appello notificato in data 10.11.2022, ha tempestivamente impugnato la sentenza n. 272/2022 con Parte_1 cui il Giudice di Pace di Sassari, accogliendo la domanda dell'attore in primo grado , ha dichiarato non dovuto in favore di Parte_2 Pt_1
l'importo di € 4.203,38, portato dalla fattura di cui all'ingiunzione di pagina 2 di 9 pagamento opposta n. 52049/7119/2019, ed ha condannato la stessa al pagamento delle spese di lite. Secondo l'appellante, il giudice di prime cure ha errato nel ritenere sussistente la violazione, da parte di delle norme regolamentari Pt_1 che vincolano il gestore a garantire il riscontro dei consumi presunti con letture almeno semestrali e ad emettere fatture bimestrali, contenenti il conguaglio relativo al bimestre precedente. rileva in proposito che Pt_1 la fattura in data 29.9.2017 è stata invece emessa, a saldo, sulla base dei consumi effettivamente maturati in relazione all'utenza divisionale (per il periodo 22.03.2013 – 17.08.2015), nonché dell'eccedenza con riferimento al misuratore c.d. master (utenza n. 36622538). L'appellante precisa che i misuratori master e divisionale sono sempre stati nella disponibilità dell'appellato, il quale – secondo l'art. B.35.1 del Regolamento del Servizio Idrico - avrebbe dovuto provvedere a verifiche periodiche concernenti sia lo stato degli apparecchi che l'andamento dei consumi e che, in ogni caso, anche in difetto delle letture periodiche da parte del gestore, l'utente non può ritenersi esonerato dall'obbligo di pagare il corrispettivo dei consumi effettivamente maturati. In secondo luogo, ritiene che il Giudice di primo grado abbia Pt_1 errato nel dichiarare la non correttezza dei consumi fatturati. Difatti, a detta dell'appellante, la motivazione della sentenza impugnata è carente sul punto, atteso che il Giudice di pace si è limitato a recepire le generiche contestazioni formulate dall'opponente, senza dar conto delle prove acquisite e senza argomentazioni in diritto. Per tali motivi, chiede, in riforma della sentenza appellata, la Parte_1 condanna di al pagamento dell'intera somma portata dalla Parte_2 fattura di cui all'ingiunzione opposta in primo grado.
1.2. costituitosi in giudizio in data 27.01.2023, dopo aver Parte_2 richiamato integralmente il contenuto dell'atto di citazione in opposizione all'ingiunzione di pagamento, ha eccepito l'infondatezza dei due motivi di appello. Quanto al primo, l'appellato rileva che dalle risultanze dei documenti in atti – in particolare, fattura oggetto dell'ingiunzione (doc. 1), fattura n. 201402279145/2014 (doc. 2) e nota di del 8.04.2016 (doc. 7) - Pt_1 emerge che l'appellante non ha svolto con la dovuta periodicità le letture dei diversi contatori e che la somma complessivamente richiesta riguarda il pagina 3 di 9 periodo 2006 – 2015, con palese violazione della Carta dei Servizi (art. 6.2) e del Regolamento del Servizio Idrico. L'appellato rileva inoltre che, come confermato dalla prova testimoniale esperita in primo grado, la verifica in merito allo stato delle tubature e alla presenza di eventuali perdite, effettuata dal proprio tecnico di fiducia
[...]
, poi sentito come teste, aveva dato esito negativo, non essendo Tes_1 state riscontrate perdite idriche. A detta dell'appellato, è stato dunque accertato che la registrazione di consumi cinque volte superiori rispetto alla media regionale dipende dal malfunzionamento del contatore master, la cui manutenzione e cura non compete al consumatore finale ma al gestore. Ciò, secondo l'appellato, è confermato dal fatto che anche le bollette relative alle utenze intestate ai propri genitori – residenti nello stesso condominio e che quindi condividono il medesimo contatore master
– riportano importi esorbitanti (doc.ti 10-13). In merito al secondo motivo di appello, l'appellato sostiene la piena coerenza e completezza della motivazione della sentenza de qua, basata sulle risultanze documentali e sull'escussione del teste . Tes_1
Pertanto, chiede il rigetto dell'appello e la conferma della Parte_2 sentenza impugnata o, in subordine, la rideterminazione dell'importo dovuto in misura equa e comunque non superiore ad 1/5 del capitale ingiunto.
1.3. Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, all'udienza in data 12.12.2024 la causa è stata discussa oralmente e posta in decisione, sulle conclusioni in epigrafe, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c., come modificato dal d.lgs. 149/2022 ed applicabile anche ai procedimenti pendenti alla data del 28.2.2023, in base all'art. 7, comma III d.lgs.164/2024.
2. L'appello è fondato e merita accoglimento, per le seguenti ragioni.
2.1. Quanto al primo motivo di appello, deve rilevarsi che, pur essendo stato correttamente accertato nella sentenza di primo grado l'inadempimento di consistente nella non regolarità delle letture e Pt_1 della fatturazione dei consumi, tuttavia, errate sono le conseguenze che se ne traggono.
pagina 4 di 9 Ai sensi dell'art.
6.2 della Carta dei Servizi e dell'art. B.16 del Regolamento del SII, avente valore integrativo del contratto di somministrazione, grava infatti sul gestore l'obbligo di effettuare periodiche letture del contatore (almeno due all'anno) e di inviare all'utente fatture con periodicità almeno bimestrale. Ebbene, nel caso di specie, la violazione di tali obblighi da parte di emerge dai documenti in atti e, in particolare, dalla stessa fattura Pt_1 contestata, avente ad oggetto consumi (a saldo) per un periodo di oltre due anni quanto all'utenza divisionale (dal 22.03.2013 al 17.08.2015) e di oltre quattro anni quanto all'utenza master (dal 22.03.2013 al 11.09.2017). Ciò, tuttavia, non giustifica, di per sé, il mancato pagamento del corrispettivo dovuto per la fornitura effettivamente ricevuta, né comporta il sorgere del diritto dell'utente, attuale appellato, al ricalcolo dei consumi, essendo questi comunque tenuto all'adempimento. Né, del resto, ha Parte_2 mai formulato domanda di risarcimento dell'eventuale danno derivante dal detto inadempimento da parte di Pt_1
Si rileva, peraltro, che, ai sensi dell'art. B.16 del Regolamento SII, anche sull'utente grava l'obbligo, in caso di mancata ricezione delle fatture, di accertarne le cause e chiedere un duplicato al gestore. Di conseguenza, dalla violazione dell'obbligo di periodica fatturazione da parte di non può essere automaticamente desunta, come Pt_1 erroneamente affermato dal giudice di primo grado, l'integrale non debenza delle somme di cui all'ingiunzione di pagamento impugnata. Del resto, lo stesso appellato ha sempre manifestato l'intenzione di pagare quanto effettivamente dovuto.
Il motivo di appello proposto da deve, pertanto, essere accolto. Pt_1
2.2. Fondato appare anche il secondo motivo di appello, attinente alla carenza di motivazione e all'erroneità della sentenza impugnata, laddove si sostiene la non correttezza dei consumi fatturati da considerato Pt_1 che l'affermazione del Giudice di pace, secondo cui l'attore avrebbe Pt_2 dimostrato nel giudizio di primo grado “che i consumi effettuati sono di gran lunga inferiori a quelli pretesi in pagamento” da non trova Pt_1 riscontro in atti.
Innanzitutto, si deve osservare che non sono contestate le seguenti circostanze: la sussistenza di un titolo contrattuale;
la fruizione del servizio pagina 5 di 9 idrico e, quindi, la ricezione della somministrazione da parte di Pt_1 nel periodo oggetto della fattura di cui all'ingiunzione di pagamento opposta;
la corretta applicazione delle tariffe per il corrispettivo della somministrazione;
che l'utenza intestata a sia una sotto- Parte_2 utenza condominiale, stante la presenza, nell'immobile sito in Alghero, Via Toscana n. 4, di un contatore condominiale (master) e di diversi contatori divisionali, per la lettura e la ripartizione dei consumi interni per ciascuna sub-utenza. È quindi pacifico - anche alla luce delle manifestazioni dell'intenzione di pagare quanto dovuto, più volte espresse in corso di causa dall'attuale appellato - l'an della pretesa creditoria di con conseguente Pt_1 erroneità del dispositivo della sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato che “somma alcuna è dovuta dall'attore alla società convenuta in relazione ai consumi relativi al periodo preso in considerazione nella fattura oggetto di causa”.
L'attuale appellato ha, piuttosto, contestato l'entità dei consumi per come risultanti dalla fattura in questione (oltre che da quella n. 201402279145/2014), allegandone l'anomalia e l'eccessività, deducendo, fra l'altro, di essere l'unico componente del nucleo familiare.
Ebbene, il Tribunale rileva che la fattura n. 2017000570261905 in data 29.9.2017 (l'unica rilevante nel presente giudizio, essendo l'unica posta a fondamento dell'ingiunzione di pagamento opposta da ) non è Parte_2 stata emessa “in acconto” per consumi presunti, come affermato dal Giudice di primo grado, ma “a saldo”, per consumi effettivamente misurati dai contatori in questione. In particolare, risultano essere stati fatturati: in relazione all'utenza divisionale, i consumi maturati nel periodo dal 21.03.2013 (lettura:
3.953 mc) al 17.08.2015 (lettura:
4.995 mc), pari quindi a complessivi 1.042 mc;
l'eccedenza del misuratore master 00/973114 per il periodo dal 21.3.2013 (lettura: 4079 mc) al 11.9.2017 (lettura: 6832). Quanto a tale consumo in eccedenza, dalla comunicazione in data 2.10.2017 inviata da Pt_1 all'Amministratore del Condominio Via Toscana 4 (doc. 6 fascicolo primo grado , emerge che, essendo stata rilevata “una significativa Pt_2 differenza tra la somma dei consumi delle sub-utenze ed i consumi registrati dal contatore generale (matricola n. 00/973114) a servizio del Condominio in linea con i consumi storici dell'utenza”, il maggior consumo rilevato dal pagina 6 di 9 contatore generale è stato ripartito da in parti eguali su ciascuna Pt_1 sub-utenza. Deve sottolinearsi che , con l'atto di citazione in primo grado, Parte_2 nel contestare l'abnormità dei consumi, ha eccepito genericamente il malfunzionamento degli apparecchi di misura forniti da Si evince Pt_1 poi dalla memoria ex art. 320 cpc depositata in primo grado che la contestazione riguarda l'asserito guasto del contatore master e, quindi, la debenza delle somme da corrispondere per i consumi in eccesso, per come ripartiti da tra le varie sub-utenze. Nessuna contestazione Pt_1 specifica è invece rivolta da in relazione ai consumi registrati Pt_2 direttamente dal proprio contatore divisionale, così che il corrispettivo per gli stessi è, senza dubbio, dovuto. Ciò posto, in punto di onere della prova circa l'eventuale malfunzionamento del contatore (in questo caso, master), occorre ricordare che, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una presunzione semplice di veridicità e che le contestazioni da parte dell'utente in ordine all'effettività dei consumi addebitati devono essere specifiche, potendosi solo in tal caso far gravare l'onere della prova del corretto funzionamento dello strumento di misurazione sul somministrante, considerato peraltro che sull'utente stesso gravano precisi doveri di controllo e manutenzione proprio al fine di individuare eventuali anomalie (artt. B 35.1 e B 35.2 del Regolamento del SII). Nel caso di specie, si deve rilevare anzitutto che le letture dei consumi, attinenti sia al misuratore master che a quelli divisionali, allegate da alla comparsa di costituzione in primo grado sub 4) e dalle quali Pt_1 emerge la corrispondenza tra i consumi fatturati e quelli effettivamente misurati, non sono state in alcun modo contestate da . Parte_2
Inoltre, non corrisponde al vero l'affermazione dell'attuale appellato secondo cui avrebbe confermato il malfunzionamento del Pt_1 contatore master con la comunicazione in data 2.10.2017, inviata al Codominio Via Toscana 4 e già sopra richiamata. Risulta invero dalla lettura della stessa che definiti i consumi registrati dal master Pt_1
“in linea con i consumi storici dell'utenza” e “ritenendo probabile un guasto ad uno o più contatori interni o all'impianto idrico privato”, abbia piuttosto invitato l'amministratore del condominio a verificare eventuali anomalie e a concordare le sostituzioni degli apparecchi di misura a servizio delle sub utenze.
pagina 7 di 9 Del resto, l'ammissione di un malfunzionamento del misuratore master non può evincersi nemmeno, come l'appellato pretenderebbe, dalla comunicazione in data 8.4.2016 (doc. 7 , atteso che la stessa, Pt_2 contenente la segnalazione di consumi elevati, è indirizzata ad
[...]
, non in quanto amministratrice del condominio Via Toscana 4, Pt_3 ma in quanto titolare della diversa sub-utenza individuale n. 3746662 ed è evidentemente riferita ad un'anomalia dei consumi di tale specifica sub- utenza. Quanto poi alla prova testimoniale esperita in primo grado, deve osservarsi che, stante la formulazione dei capitoli di prova, il teste ha Testimone_1 solamente confermato di aver verificato più volte, su incarico del Sig. Pt_2 nel luglio 2016 e nel luglio 2018, lo stato delle tubature dell'immobile in Alghero, Via Toscana 4, rilevandone l'integrità e l'assenza di perdite d'acqua. La circostanza, ad avviso del Tribunale, è irrilevante ai fini del decidere, considerando, fra l'altro, sia la non specifica indicazione delle tubature in questione (se cioè pertinenti all'intero immobile condominiale o all'abitazione di , sia il periodo temporale oggetto delle Parte_2 verifiche (luglio 2016 e luglio 2018) in rapporto al periodo di rilevazione dei consumi contestati, decorrente invece dal marzo 2013 al settembre 2017, quanto al contatore master. Alla luce di tutto quanto sopra, deve allora ritenersi non superata, nel caso di specie, la presunzione semplice di veridicità della rilevazione dei consumi mediante contatore, con conseguente fondatezza della pretesa creditoria di nei confronti di . Pt_1 Parte_2
Conclusivamente, in accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma della sentenza del Giudice di pace di Sassari n. 272/2022, va allora respinta l'opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 52049/7119/2019 emessa da da intendersi integralmente confermata. Parte_1
3.
Di conseguenza, anche il capo di condanna al pagamento delle spese di lite di cui alla sentenza impugnata deve essere riformato.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono, infatti, la soccombenza (a carico di e sono liquidate come da Parte_2 dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, considerando il valore della controversia, le fasi processuali svolte (con esclusione della pagina 8 di 9 fase istruttoria in grado di appello) e le prestazioni difensive rese, con applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi, attesa la scarsa complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 Parte_2 del Giudice di Pace di Sassari n. 272/2022, così dispone:
1. accoglie l'appello e riforma integralmente la sentenza impugnata, rigettando l'opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 52049/7119/2019 emessa da Parte_1
2. condanna a rifondere ad le spese di lite, di Parte_2 Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.485,00 per compensi ed € 125,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge.
Sassari, 30 marzo 2025
Il Giudice
Francesca Fiorentini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Fiorentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3489/2022, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORETTI Parte_1 P.IVA_1
ANDREA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia 9/10 appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
BILARDI ELISA ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Alghero, via Petrarca 24 appellato
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“A) Nel merito: accertare e dichiarare l'erroneità dell'impugnata sentenza nella parte in cui, in accoglimento dell'opposizione ex adverso svolta, ha ritenuto sussistente la violazione, da parte dell'esponente, delle norme regolamentari che vincolano il gestore a garantire il riscontro dei consumi presunti con letture da eseguirsi almeno due volte l'anno e ad emettere fatture bimestrali con relativo conguaglio riferito al bimestre precedente, nonché nella parte in cui ha sostenuto la non correttezza dei consumi fatturati dall'appellante e, per l'effetto, condannare il Sig. al Parte_2 pagamento dell'intera somma portata dalla fattura di cui all'ingiunzione di pagamento opposta.
pagina 1 di 9 B) Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Per parte appellata:
“
1. Rigettarsi ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione e confermare la Sentenza n. 272/2022 oggetto di avversa impugnazione.
2. Rigettare l'avverso atto di appello per i motivi in fatto e diritto su esposti e per l'effetto dichiararsi non dovute e/o comunque non nella misura richiesta le somme di cui all'Atto di ingiunzione di pagamento n. 52049/7119/2019, notificato ai sensi della Legge n. 890/1982 il 22/05/2019, con conseguente dichiarazione di prescrizione, annullamento e/o revoca per irregolarità, infondatezza, nullità e/o inefficacia dell'Atto di ingiunzione di pagamento opposto, per essere stato emesso illegittimamente senza tener conto delle contestazioni sul diritto controverso, nonché per l'illegittimità, irregolarità e nullità della fattura n. 570261905 sia nell'an che nel quantum.
3. Accogliersi le Conclusioni tenendo delle contestazioni di illegittimità, nullità, irregolarità ed infondatezza di cui in espositiva e della sentenza dell'Ufficio del Giudice di Pace intestato;
4. In via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle Conclusioni, rideterminare l'importo della fattura n. 570261905 emessa il 29/09/2017 con scadenza il 14/11/2017 periodo 2013/2015 in misura equa o comunque non superiore ad 1/5 del capitale ingiunto, in virtù della nota che conferma l'anomalia del funzionamento delle sub Pt_1 utenze e la superiorità dei consumi pari a cinque volte la media regionale, o altra somma minore accertanda sulla base di rate periodiche, così come previsto dalla normativa indicata in fatto ed in diritto e in ragione delle statuizioni che l'intestato Giudice Vorrà emettere.
5. Assolversi l'odierno appellato da ogni avversa ulteriore domanda e/o eccezione.
6. Con vittoria di spese e compensi legali per entrambi i gradi di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
1.1. Con atto di citazione in appello notificato in data 10.11.2022, ha tempestivamente impugnato la sentenza n. 272/2022 con Parte_1 cui il Giudice di Pace di Sassari, accogliendo la domanda dell'attore in primo grado , ha dichiarato non dovuto in favore di Parte_2 Pt_1
l'importo di € 4.203,38, portato dalla fattura di cui all'ingiunzione di pagina 2 di 9 pagamento opposta n. 52049/7119/2019, ed ha condannato la stessa al pagamento delle spese di lite. Secondo l'appellante, il giudice di prime cure ha errato nel ritenere sussistente la violazione, da parte di delle norme regolamentari Pt_1 che vincolano il gestore a garantire il riscontro dei consumi presunti con letture almeno semestrali e ad emettere fatture bimestrali, contenenti il conguaglio relativo al bimestre precedente. rileva in proposito che Pt_1 la fattura in data 29.9.2017 è stata invece emessa, a saldo, sulla base dei consumi effettivamente maturati in relazione all'utenza divisionale (per il periodo 22.03.2013 – 17.08.2015), nonché dell'eccedenza con riferimento al misuratore c.d. master (utenza n. 36622538). L'appellante precisa che i misuratori master e divisionale sono sempre stati nella disponibilità dell'appellato, il quale – secondo l'art. B.35.1 del Regolamento del Servizio Idrico - avrebbe dovuto provvedere a verifiche periodiche concernenti sia lo stato degli apparecchi che l'andamento dei consumi e che, in ogni caso, anche in difetto delle letture periodiche da parte del gestore, l'utente non può ritenersi esonerato dall'obbligo di pagare il corrispettivo dei consumi effettivamente maturati. In secondo luogo, ritiene che il Giudice di primo grado abbia Pt_1 errato nel dichiarare la non correttezza dei consumi fatturati. Difatti, a detta dell'appellante, la motivazione della sentenza impugnata è carente sul punto, atteso che il Giudice di pace si è limitato a recepire le generiche contestazioni formulate dall'opponente, senza dar conto delle prove acquisite e senza argomentazioni in diritto. Per tali motivi, chiede, in riforma della sentenza appellata, la Parte_1 condanna di al pagamento dell'intera somma portata dalla Parte_2 fattura di cui all'ingiunzione opposta in primo grado.
1.2. costituitosi in giudizio in data 27.01.2023, dopo aver Parte_2 richiamato integralmente il contenuto dell'atto di citazione in opposizione all'ingiunzione di pagamento, ha eccepito l'infondatezza dei due motivi di appello. Quanto al primo, l'appellato rileva che dalle risultanze dei documenti in atti – in particolare, fattura oggetto dell'ingiunzione (doc. 1), fattura n. 201402279145/2014 (doc. 2) e nota di del 8.04.2016 (doc. 7) - Pt_1 emerge che l'appellante non ha svolto con la dovuta periodicità le letture dei diversi contatori e che la somma complessivamente richiesta riguarda il pagina 3 di 9 periodo 2006 – 2015, con palese violazione della Carta dei Servizi (art. 6.2) e del Regolamento del Servizio Idrico. L'appellato rileva inoltre che, come confermato dalla prova testimoniale esperita in primo grado, la verifica in merito allo stato delle tubature e alla presenza di eventuali perdite, effettuata dal proprio tecnico di fiducia
[...]
, poi sentito come teste, aveva dato esito negativo, non essendo Tes_1 state riscontrate perdite idriche. A detta dell'appellato, è stato dunque accertato che la registrazione di consumi cinque volte superiori rispetto alla media regionale dipende dal malfunzionamento del contatore master, la cui manutenzione e cura non compete al consumatore finale ma al gestore. Ciò, secondo l'appellato, è confermato dal fatto che anche le bollette relative alle utenze intestate ai propri genitori – residenti nello stesso condominio e che quindi condividono il medesimo contatore master
– riportano importi esorbitanti (doc.ti 10-13). In merito al secondo motivo di appello, l'appellato sostiene la piena coerenza e completezza della motivazione della sentenza de qua, basata sulle risultanze documentali e sull'escussione del teste . Tes_1
Pertanto, chiede il rigetto dell'appello e la conferma della Parte_2 sentenza impugnata o, in subordine, la rideterminazione dell'importo dovuto in misura equa e comunque non superiore ad 1/5 del capitale ingiunto.
1.3. Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, all'udienza in data 12.12.2024 la causa è stata discussa oralmente e posta in decisione, sulle conclusioni in epigrafe, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c., come modificato dal d.lgs. 149/2022 ed applicabile anche ai procedimenti pendenti alla data del 28.2.2023, in base all'art. 7, comma III d.lgs.164/2024.
2. L'appello è fondato e merita accoglimento, per le seguenti ragioni.
2.1. Quanto al primo motivo di appello, deve rilevarsi che, pur essendo stato correttamente accertato nella sentenza di primo grado l'inadempimento di consistente nella non regolarità delle letture e Pt_1 della fatturazione dei consumi, tuttavia, errate sono le conseguenze che se ne traggono.
pagina 4 di 9 Ai sensi dell'art.
6.2 della Carta dei Servizi e dell'art. B.16 del Regolamento del SII, avente valore integrativo del contratto di somministrazione, grava infatti sul gestore l'obbligo di effettuare periodiche letture del contatore (almeno due all'anno) e di inviare all'utente fatture con periodicità almeno bimestrale. Ebbene, nel caso di specie, la violazione di tali obblighi da parte di emerge dai documenti in atti e, in particolare, dalla stessa fattura Pt_1 contestata, avente ad oggetto consumi (a saldo) per un periodo di oltre due anni quanto all'utenza divisionale (dal 22.03.2013 al 17.08.2015) e di oltre quattro anni quanto all'utenza master (dal 22.03.2013 al 11.09.2017). Ciò, tuttavia, non giustifica, di per sé, il mancato pagamento del corrispettivo dovuto per la fornitura effettivamente ricevuta, né comporta il sorgere del diritto dell'utente, attuale appellato, al ricalcolo dei consumi, essendo questi comunque tenuto all'adempimento. Né, del resto, ha Parte_2 mai formulato domanda di risarcimento dell'eventuale danno derivante dal detto inadempimento da parte di Pt_1
Si rileva, peraltro, che, ai sensi dell'art. B.16 del Regolamento SII, anche sull'utente grava l'obbligo, in caso di mancata ricezione delle fatture, di accertarne le cause e chiedere un duplicato al gestore. Di conseguenza, dalla violazione dell'obbligo di periodica fatturazione da parte di non può essere automaticamente desunta, come Pt_1 erroneamente affermato dal giudice di primo grado, l'integrale non debenza delle somme di cui all'ingiunzione di pagamento impugnata. Del resto, lo stesso appellato ha sempre manifestato l'intenzione di pagare quanto effettivamente dovuto.
Il motivo di appello proposto da deve, pertanto, essere accolto. Pt_1
2.2. Fondato appare anche il secondo motivo di appello, attinente alla carenza di motivazione e all'erroneità della sentenza impugnata, laddove si sostiene la non correttezza dei consumi fatturati da considerato Pt_1 che l'affermazione del Giudice di pace, secondo cui l'attore avrebbe Pt_2 dimostrato nel giudizio di primo grado “che i consumi effettuati sono di gran lunga inferiori a quelli pretesi in pagamento” da non trova Pt_1 riscontro in atti.
Innanzitutto, si deve osservare che non sono contestate le seguenti circostanze: la sussistenza di un titolo contrattuale;
la fruizione del servizio pagina 5 di 9 idrico e, quindi, la ricezione della somministrazione da parte di Pt_1 nel periodo oggetto della fattura di cui all'ingiunzione di pagamento opposta;
la corretta applicazione delle tariffe per il corrispettivo della somministrazione;
che l'utenza intestata a sia una sotto- Parte_2 utenza condominiale, stante la presenza, nell'immobile sito in Alghero, Via Toscana n. 4, di un contatore condominiale (master) e di diversi contatori divisionali, per la lettura e la ripartizione dei consumi interni per ciascuna sub-utenza. È quindi pacifico - anche alla luce delle manifestazioni dell'intenzione di pagare quanto dovuto, più volte espresse in corso di causa dall'attuale appellato - l'an della pretesa creditoria di con conseguente Pt_1 erroneità del dispositivo della sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato che “somma alcuna è dovuta dall'attore alla società convenuta in relazione ai consumi relativi al periodo preso in considerazione nella fattura oggetto di causa”.
L'attuale appellato ha, piuttosto, contestato l'entità dei consumi per come risultanti dalla fattura in questione (oltre che da quella n. 201402279145/2014), allegandone l'anomalia e l'eccessività, deducendo, fra l'altro, di essere l'unico componente del nucleo familiare.
Ebbene, il Tribunale rileva che la fattura n. 2017000570261905 in data 29.9.2017 (l'unica rilevante nel presente giudizio, essendo l'unica posta a fondamento dell'ingiunzione di pagamento opposta da ) non è Parte_2 stata emessa “in acconto” per consumi presunti, come affermato dal Giudice di primo grado, ma “a saldo”, per consumi effettivamente misurati dai contatori in questione. In particolare, risultano essere stati fatturati: in relazione all'utenza divisionale, i consumi maturati nel periodo dal 21.03.2013 (lettura:
3.953 mc) al 17.08.2015 (lettura:
4.995 mc), pari quindi a complessivi 1.042 mc;
l'eccedenza del misuratore master 00/973114 per il periodo dal 21.3.2013 (lettura: 4079 mc) al 11.9.2017 (lettura: 6832). Quanto a tale consumo in eccedenza, dalla comunicazione in data 2.10.2017 inviata da Pt_1 all'Amministratore del Condominio Via Toscana 4 (doc. 6 fascicolo primo grado , emerge che, essendo stata rilevata “una significativa Pt_2 differenza tra la somma dei consumi delle sub-utenze ed i consumi registrati dal contatore generale (matricola n. 00/973114) a servizio del Condominio in linea con i consumi storici dell'utenza”, il maggior consumo rilevato dal pagina 6 di 9 contatore generale è stato ripartito da in parti eguali su ciascuna Pt_1 sub-utenza. Deve sottolinearsi che , con l'atto di citazione in primo grado, Parte_2 nel contestare l'abnormità dei consumi, ha eccepito genericamente il malfunzionamento degli apparecchi di misura forniti da Si evince Pt_1 poi dalla memoria ex art. 320 cpc depositata in primo grado che la contestazione riguarda l'asserito guasto del contatore master e, quindi, la debenza delle somme da corrispondere per i consumi in eccesso, per come ripartiti da tra le varie sub-utenze. Nessuna contestazione Pt_1 specifica è invece rivolta da in relazione ai consumi registrati Pt_2 direttamente dal proprio contatore divisionale, così che il corrispettivo per gli stessi è, senza dubbio, dovuto. Ciò posto, in punto di onere della prova circa l'eventuale malfunzionamento del contatore (in questo caso, master), occorre ricordare che, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una presunzione semplice di veridicità e che le contestazioni da parte dell'utente in ordine all'effettività dei consumi addebitati devono essere specifiche, potendosi solo in tal caso far gravare l'onere della prova del corretto funzionamento dello strumento di misurazione sul somministrante, considerato peraltro che sull'utente stesso gravano precisi doveri di controllo e manutenzione proprio al fine di individuare eventuali anomalie (artt. B 35.1 e B 35.2 del Regolamento del SII). Nel caso di specie, si deve rilevare anzitutto che le letture dei consumi, attinenti sia al misuratore master che a quelli divisionali, allegate da alla comparsa di costituzione in primo grado sub 4) e dalle quali Pt_1 emerge la corrispondenza tra i consumi fatturati e quelli effettivamente misurati, non sono state in alcun modo contestate da . Parte_2
Inoltre, non corrisponde al vero l'affermazione dell'attuale appellato secondo cui avrebbe confermato il malfunzionamento del Pt_1 contatore master con la comunicazione in data 2.10.2017, inviata al Codominio Via Toscana 4 e già sopra richiamata. Risulta invero dalla lettura della stessa che definiti i consumi registrati dal master Pt_1
“in linea con i consumi storici dell'utenza” e “ritenendo probabile un guasto ad uno o più contatori interni o all'impianto idrico privato”, abbia piuttosto invitato l'amministratore del condominio a verificare eventuali anomalie e a concordare le sostituzioni degli apparecchi di misura a servizio delle sub utenze.
pagina 7 di 9 Del resto, l'ammissione di un malfunzionamento del misuratore master non può evincersi nemmeno, come l'appellato pretenderebbe, dalla comunicazione in data 8.4.2016 (doc. 7 , atteso che la stessa, Pt_2 contenente la segnalazione di consumi elevati, è indirizzata ad
[...]
, non in quanto amministratrice del condominio Via Toscana 4, Pt_3 ma in quanto titolare della diversa sub-utenza individuale n. 3746662 ed è evidentemente riferita ad un'anomalia dei consumi di tale specifica sub- utenza. Quanto poi alla prova testimoniale esperita in primo grado, deve osservarsi che, stante la formulazione dei capitoli di prova, il teste ha Testimone_1 solamente confermato di aver verificato più volte, su incarico del Sig. Pt_2 nel luglio 2016 e nel luglio 2018, lo stato delle tubature dell'immobile in Alghero, Via Toscana 4, rilevandone l'integrità e l'assenza di perdite d'acqua. La circostanza, ad avviso del Tribunale, è irrilevante ai fini del decidere, considerando, fra l'altro, sia la non specifica indicazione delle tubature in questione (se cioè pertinenti all'intero immobile condominiale o all'abitazione di , sia il periodo temporale oggetto delle Parte_2 verifiche (luglio 2016 e luglio 2018) in rapporto al periodo di rilevazione dei consumi contestati, decorrente invece dal marzo 2013 al settembre 2017, quanto al contatore master. Alla luce di tutto quanto sopra, deve allora ritenersi non superata, nel caso di specie, la presunzione semplice di veridicità della rilevazione dei consumi mediante contatore, con conseguente fondatezza della pretesa creditoria di nei confronti di . Pt_1 Parte_2
Conclusivamente, in accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma della sentenza del Giudice di pace di Sassari n. 272/2022, va allora respinta l'opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 52049/7119/2019 emessa da da intendersi integralmente confermata. Parte_1
3.
Di conseguenza, anche il capo di condanna al pagamento delle spese di lite di cui alla sentenza impugnata deve essere riformato.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono, infatti, la soccombenza (a carico di e sono liquidate come da Parte_2 dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, considerando il valore della controversia, le fasi processuali svolte (con esclusione della pagina 8 di 9 fase istruttoria in grado di appello) e le prestazioni difensive rese, con applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi, attesa la scarsa complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 Parte_2 del Giudice di Pace di Sassari n. 272/2022, così dispone:
1. accoglie l'appello e riforma integralmente la sentenza impugnata, rigettando l'opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 52049/7119/2019 emessa da Parte_1
2. condanna a rifondere ad le spese di lite, di Parte_2 Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.485,00 per compensi ed € 125,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge.
Sassari, 30 marzo 2025
Il Giudice
Francesca Fiorentini
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