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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/01/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 11129/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 11129/2024 R.G. a cui è riunita quella n. 2530/2024
TRA
e nella qualità di esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2
genitoriale sul minore , Persona_1
elettivamente domiciliati in Portici alla Via Diaz n. 58, presso lo studio dell'avv. Stefano Palomba, dal quale sono tutti rappresentati e difesi
- ricorrente -
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Calamia, giusta procura in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 13/09/2024 parte ricorrente ha esposto che il figlio minore, già titolare di indennità di frequenza, sottoposto a visita di revisione dall' è stato riconosciuto “non CP_2 invalido”, con conseguente perdita del beneficio precedentemente goduto;
di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha confermato l'esito della visita di revisione, riconoscendo il minore soggetto non invalido;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito nei termini il Tribunale di Napoli Nord
1 contestando le risultanze della perizia del dott. , per conseguire il riconoscimento della Per_2
summenzionata prestazione dalla revoca.
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetto il minore.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso in CP_2
quanto infondato in fatto e in diritto.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha insistito per il rinnovo della consulenza.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dai ricorrenti - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, il minore, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stato ritenuto in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Parte ricorrente, nella presente opposizione ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, la parte, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Per quel che attiene all'oggetto di giudizio, indennità di frequenza dalla revoca, deve rilevarsi che il consulente tecnico nominato nella fase di ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo del minore e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal giudice, ha concluso che “il minore nato a [...] il [...] Persona_1
e residente in [...], non presenta più, allo stato, le manifestazioni cliniche che nel Dicembre 2021 lo resero necessitante del riconoscimento assistenziale dell'indennità di frequenza. Allo stato fa registrare modeste note di: Persona_1
IMMATURITÀ PSICO – AFFETTIVA CON DISREGOLAZIONE EMOZIONALE Elementi
2 pseudo-clinici che non soddisfano i requisiti medico-legali previsti dalla normativa in subiecta materia per il riconoscimento dell'indennità di frequenza: SI RITIENE, PERTANTO, DI
DEFINIRE, ALLO STATO, IL MINORE QUALE SOGGETTO NON INVALIDO. Ne consegue
l'inammissibilità, dei requisiti medico – legali per il riconoscimento dell' indennità di frequenza.”.
L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le conclusioni medico-legali, dalle quali è emerso: “Sulla scorta di quanto documentato si è di fronte ad un minore affetto da note d' immaturità psico – affettiva con disregolazione emozionale e dagli atti clinici depositati si registrano attestazioni specialistiche indirizzate alla diagnosi ed alla cura dell'affezione dianzi esplicitata, ivi incluso un ciclo di psicoterapia familiare interrottosi nel Novembre 2023. Tuttavia allo stato si registra una buona interazione socio-relazionale ed un corretto livello multi-comportamentale, con partecipazione al colloquio che appare nozionisticamente congruo. Nel contesto scolastico non viene documentata necessità di sostegno per cui appare giustificato CONSIDERARE IL MINORE QUALE
SOGGETTO NON INVALIDO . L'indennità mensile di frequenza, istituita con la legge n.
289/1990, risponde alle esigenze di assicurare la cura, la riabilitazione e l'istruzione per i minori invalidi civili con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell' età ovvero ai minori ipoacusici oltre ad una certa soglia, in stato di bisogno. Per quanto riguarda la natura giuri0dica della presente indennità, valgono le considerazioni svolte sulla natura giuridica dell'indennità di accompagnamento, con l'aggiunta di riferimenti costituzionali relativi alla tutela dell'infanzia, della sua educazione e formazione, Costituzione, art.30, 31, 34, 38, comma 3.
Ne hanno diritto: a)disabili minorenni, dichiarati tali dalla Commissione medica o con sentenza, con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell' età; b)minori ipoacusici con una perdita uditiva nell'orecchio migliore superiore ai 60 decibel, nelle frequenze tra 500 e 2000
Hz, con necessità continua o periodica di terapie riabilitative. Ulteriore requisito è, alternativamente: c) la frequenza di corsi di studio, in scuole, pubbliche o private, di qualunque ordine e grado;
equiparati ai corsi di studio sono la frequenza di centro di formazione o addestramento professionale;
d) l'effettuazione, anche periodica, di trattamenti terapeutici, riabilitativi o di recupero,in centri specializzati ambulatoriali diurni, anche semi-residenziali, pubblici o privati convenzionati. La Corte Costituzionale, con la sentenza 467/2002, ha esteso
l'indennità di frequenza anche ai minori, da zero al terzo anno di età, che frequentino l'asilo nido, dichiarando incostituzionale l'art. 1, comma 3, legge 289/1990. Nel caso di specie il minore,
nato a [...] il [...] e residente in [...]
16 non fa più registrare, all'esito delle cure praticate, difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni
3 proprie dell'età. Ne consegue l'inammissibilità, dei requisiti medico – legali per il riconoscimento dell' indennità di frequenza”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Al riguardo, infatti, parte ricorrente si è limitata ad una censura assolutamente generica dell'operato del CTU, affermando semplicemente che il minore soffre di patologie tanto gravi da comportare necessariamente il riconoscimento della indennità di frequenza.
Ed invero, la parte, nel ricorso introduttivo, non ha evidenziato veri e propri errori o carenze nella perizia contestata ma si è limitata ad affermare che il consulente nominato ha errato nella propria valutazione, sottovalutando il quadro patologico sofferto e la documentazione medica prodotta.
Ne deriva, con tutta evidenza che le censure operate nel ricorso in opposizione si risolvono in un dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale posto in essere dal consulente e non si traducono, quindi, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
È evidente che non è possibile accogliere l'istanza di parte ricorrente di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in
4 particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella fase di ATP, con la conseguenza che, per il tramite della riunione di tale procedimento a quello instaurato con l'opposizione, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile omologare la consulenza tecnica d'ufficio disposta in tale giudizio.
Nulla per le spese stante la dichiarazione di esonero ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' e sono liquidate come da separato CP_2
decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non sussistere il requisito sanitario per l'indennità di frequenza in capo al minore;
Persona_1
- nulla per le spese;
- liquida le spese della CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 16.01.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 11129/2024 R.G. a cui è riunita quella n. 2530/2024
TRA
e nella qualità di esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2
genitoriale sul minore , Persona_1
elettivamente domiciliati in Portici alla Via Diaz n. 58, presso lo studio dell'avv. Stefano Palomba, dal quale sono tutti rappresentati e difesi
- ricorrente -
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Calamia, giusta procura in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 13/09/2024 parte ricorrente ha esposto che il figlio minore, già titolare di indennità di frequenza, sottoposto a visita di revisione dall' è stato riconosciuto “non CP_2 invalido”, con conseguente perdita del beneficio precedentemente goduto;
di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha confermato l'esito della visita di revisione, riconoscendo il minore soggetto non invalido;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito nei termini il Tribunale di Napoli Nord
1 contestando le risultanze della perizia del dott. , per conseguire il riconoscimento della Per_2
summenzionata prestazione dalla revoca.
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetto il minore.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso in CP_2
quanto infondato in fatto e in diritto.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha insistito per il rinnovo della consulenza.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dai ricorrenti - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, il minore, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stato ritenuto in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Parte ricorrente, nella presente opposizione ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, la parte, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Per quel che attiene all'oggetto di giudizio, indennità di frequenza dalla revoca, deve rilevarsi che il consulente tecnico nominato nella fase di ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo del minore e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal giudice, ha concluso che “il minore nato a [...] il [...] Persona_1
e residente in [...], non presenta più, allo stato, le manifestazioni cliniche che nel Dicembre 2021 lo resero necessitante del riconoscimento assistenziale dell'indennità di frequenza. Allo stato fa registrare modeste note di: Persona_1
IMMATURITÀ PSICO – AFFETTIVA CON DISREGOLAZIONE EMOZIONALE Elementi
2 pseudo-clinici che non soddisfano i requisiti medico-legali previsti dalla normativa in subiecta materia per il riconoscimento dell'indennità di frequenza: SI RITIENE, PERTANTO, DI
DEFINIRE, ALLO STATO, IL MINORE QUALE SOGGETTO NON INVALIDO. Ne consegue
l'inammissibilità, dei requisiti medico – legali per il riconoscimento dell' indennità di frequenza.”.
L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le conclusioni medico-legali, dalle quali è emerso: “Sulla scorta di quanto documentato si è di fronte ad un minore affetto da note d' immaturità psico – affettiva con disregolazione emozionale e dagli atti clinici depositati si registrano attestazioni specialistiche indirizzate alla diagnosi ed alla cura dell'affezione dianzi esplicitata, ivi incluso un ciclo di psicoterapia familiare interrottosi nel Novembre 2023. Tuttavia allo stato si registra una buona interazione socio-relazionale ed un corretto livello multi-comportamentale, con partecipazione al colloquio che appare nozionisticamente congruo. Nel contesto scolastico non viene documentata necessità di sostegno per cui appare giustificato CONSIDERARE IL MINORE QUALE
SOGGETTO NON INVALIDO . L'indennità mensile di frequenza, istituita con la legge n.
289/1990, risponde alle esigenze di assicurare la cura, la riabilitazione e l'istruzione per i minori invalidi civili con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell' età ovvero ai minori ipoacusici oltre ad una certa soglia, in stato di bisogno. Per quanto riguarda la natura giuri0dica della presente indennità, valgono le considerazioni svolte sulla natura giuridica dell'indennità di accompagnamento, con l'aggiunta di riferimenti costituzionali relativi alla tutela dell'infanzia, della sua educazione e formazione, Costituzione, art.30, 31, 34, 38, comma 3.
Ne hanno diritto: a)disabili minorenni, dichiarati tali dalla Commissione medica o con sentenza, con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell' età; b)minori ipoacusici con una perdita uditiva nell'orecchio migliore superiore ai 60 decibel, nelle frequenze tra 500 e 2000
Hz, con necessità continua o periodica di terapie riabilitative. Ulteriore requisito è, alternativamente: c) la frequenza di corsi di studio, in scuole, pubbliche o private, di qualunque ordine e grado;
equiparati ai corsi di studio sono la frequenza di centro di formazione o addestramento professionale;
d) l'effettuazione, anche periodica, di trattamenti terapeutici, riabilitativi o di recupero,in centri specializzati ambulatoriali diurni, anche semi-residenziali, pubblici o privati convenzionati. La Corte Costituzionale, con la sentenza 467/2002, ha esteso
l'indennità di frequenza anche ai minori, da zero al terzo anno di età, che frequentino l'asilo nido, dichiarando incostituzionale l'art. 1, comma 3, legge 289/1990. Nel caso di specie il minore,
nato a [...] il [...] e residente in [...]
16 non fa più registrare, all'esito delle cure praticate, difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni
3 proprie dell'età. Ne consegue l'inammissibilità, dei requisiti medico – legali per il riconoscimento dell' indennità di frequenza”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Al riguardo, infatti, parte ricorrente si è limitata ad una censura assolutamente generica dell'operato del CTU, affermando semplicemente che il minore soffre di patologie tanto gravi da comportare necessariamente il riconoscimento della indennità di frequenza.
Ed invero, la parte, nel ricorso introduttivo, non ha evidenziato veri e propri errori o carenze nella perizia contestata ma si è limitata ad affermare che il consulente nominato ha errato nella propria valutazione, sottovalutando il quadro patologico sofferto e la documentazione medica prodotta.
Ne deriva, con tutta evidenza che le censure operate nel ricorso in opposizione si risolvono in un dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale posto in essere dal consulente e non si traducono, quindi, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
È evidente che non è possibile accogliere l'istanza di parte ricorrente di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in
4 particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella fase di ATP, con la conseguenza che, per il tramite della riunione di tale procedimento a quello instaurato con l'opposizione, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile omologare la consulenza tecnica d'ufficio disposta in tale giudizio.
Nulla per le spese stante la dichiarazione di esonero ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' e sono liquidate come da separato CP_2
decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non sussistere il requisito sanitario per l'indennità di frequenza in capo al minore;
Persona_1
- nulla per le spese;
- liquida le spese della CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 16.01.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
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