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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dott.ssa Maria Pia Di Stefano Presidente dott. Roberto Bonanni Consigliere rel. dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 25.2.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 1845/2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 486/2023 vertente
TRA
rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui uffici domicilia, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/12/20 e ritualmente notificato CP_1 adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo: “in via principale:
1. accertare e dichiarare, l'identità e continuità delle mansioni svolte in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato (sino al 30.12.2002), con quelle successivamente eseguite a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione a ricostituire la carriera della lavoratrice, con riconoscimento della pregressa anzianità giuridica ed economica maturata sino al 30.12.2002 e conseguente adeguamento dell'attuale livello retributivo e giuridico – anche con riferimento alle voci retributive indirette e differite – con consequenziale diritto della Ricorrente a vedersi liquidate le differenze retributive, calcolate sino alla data del mese di giugno 2020, nella misura di € 183.091,10 o nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, ovvero ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2. condannare, comunque, l'Amministrazione alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assistenziale della Ricorrente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”. Si costituiva in giudizio l'ente convenuto, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo, sulla base delle analitiche allegazioni svolte in memoria, di rigettare il ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese ed onorari. Non si costituiva in giudizio CP_2 sebbene ritualmente citato a seguito di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. e del quale deve, pertanto, essere dichiarata la contumacia. Il Tribunale, rilevato che “Non è contestato tra le parti ed è documentalmente provato che la ricorrente sia stata assunta a tempo indeterminato dall'ente convenuto a decorrere dal 20/12/02 in qualità di impiegato operativo con inquadramento nel livello 1° – fascia D previsto dal regolamento n. 2/00 dell'ente a seguito di concorso pubblico e che l'ente convenuto ha computato l'anzianità di servizio ai fini giuridici ed economici non considerando i periodi di lavoro svolti in virtù dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati precedentemente nel periodo dall'1/12/00 al 20/12/02 sempre quale impiegato operativo – livello 1° – fascia A previsto dal regolamento citato. Attualmente la ricorrente risulta inquadrata quale impiegato operativo - livello 52° ( ex livello 28° – fascia A)” dichiarava il diritto di “al riconoscimento dell'anzianità di CP_1 servizio a fini giuridici ed economici maturata dall'1/12/00 e sino al 20/12/02 per i periodi lavorati in virtù dei contratti a tempo determinato stipulati inter partes ed all'attribuzione dell'inquadramento medio tempore maturato nel profilo professionale previsto dal CCNL applicabile ratione temporis;
per l'effetto, condanna l'ente convenuto al pagamento delle differenze retributive maturate per i titoli indicati in ricorso sino a dicembre 2020 e pari alla complessiva somma di euro 67.791,97, come calcolata nei conteggi analitici allegati, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, nonchè alla regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale della ricorrente presso l CP_2 competente mediante il versamento dei contributi omessi e non prescritti;
condanna l'ente convenuto l Parte_1 pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 10.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Compensa le spese di lite tra parte ricorrente ed . CP_2
Con ricorso depositato in data 20.7.2023, il Garante per la protezione dei dati personali ha proposto appello avverso la sentenza indicata in oggetto Non si sono costituiti né né l (pure contumace in primo CP_1 CP_2 grado).
Nel corso del giudizio, parte appellante non ha prodotto - come pure espressamente richiesto da questa Corte con il provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta dell'odierna udienza - l'avvenuta notifica dell'atto di appello nei riguardi delle menzionate controparti, che non si sono costituite. Nel rito del lavoro, l'appello, sebbene tempestivamente depositato, nel rispetto del termine di decadenza previsto dalla legge, deve essere dichiarato improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza, come nel caso in esame, non sia avvenuta non essendo consentito - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost., comma 2) - al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (Cass. n. 20604/2008). Né vale richiamare diversa giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1483/2015) giacché riferibile non alla proposizione dell'appello, ma, piuttosto, al caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza. Ne consegue la dichiarazione d'improcedibilità dell'appello, senza alcuna pronuncia sulle spese, data la non costituzione dell'appellata. Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- dichiara l'improcedibilità dell'appello;
- nulla sulle spese;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 25.2.2025
L'ESTENSORE Dr. Roberto Bonanni
LA PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Pia Di Stefano
composta dai Magistrati
dott.ssa Maria Pia Di Stefano Presidente dott. Roberto Bonanni Consigliere rel. dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 25.2.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 1845/2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 486/2023 vertente
TRA
rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui uffici domicilia, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/12/20 e ritualmente notificato CP_1 adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo: “in via principale:
1. accertare e dichiarare, l'identità e continuità delle mansioni svolte in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato (sino al 30.12.2002), con quelle successivamente eseguite a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione a ricostituire la carriera della lavoratrice, con riconoscimento della pregressa anzianità giuridica ed economica maturata sino al 30.12.2002 e conseguente adeguamento dell'attuale livello retributivo e giuridico – anche con riferimento alle voci retributive indirette e differite – con consequenziale diritto della Ricorrente a vedersi liquidate le differenze retributive, calcolate sino alla data del mese di giugno 2020, nella misura di € 183.091,10 o nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, ovvero ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2. condannare, comunque, l'Amministrazione alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assistenziale della Ricorrente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”. Si costituiva in giudizio l'ente convenuto, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo, sulla base delle analitiche allegazioni svolte in memoria, di rigettare il ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese ed onorari. Non si costituiva in giudizio CP_2 sebbene ritualmente citato a seguito di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. e del quale deve, pertanto, essere dichiarata la contumacia. Il Tribunale, rilevato che “Non è contestato tra le parti ed è documentalmente provato che la ricorrente sia stata assunta a tempo indeterminato dall'ente convenuto a decorrere dal 20/12/02 in qualità di impiegato operativo con inquadramento nel livello 1° – fascia D previsto dal regolamento n. 2/00 dell'ente a seguito di concorso pubblico e che l'ente convenuto ha computato l'anzianità di servizio ai fini giuridici ed economici non considerando i periodi di lavoro svolti in virtù dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati precedentemente nel periodo dall'1/12/00 al 20/12/02 sempre quale impiegato operativo – livello 1° – fascia A previsto dal regolamento citato. Attualmente la ricorrente risulta inquadrata quale impiegato operativo - livello 52° ( ex livello 28° – fascia A)” dichiarava il diritto di “al riconoscimento dell'anzianità di CP_1 servizio a fini giuridici ed economici maturata dall'1/12/00 e sino al 20/12/02 per i periodi lavorati in virtù dei contratti a tempo determinato stipulati inter partes ed all'attribuzione dell'inquadramento medio tempore maturato nel profilo professionale previsto dal CCNL applicabile ratione temporis;
per l'effetto, condanna l'ente convenuto al pagamento delle differenze retributive maturate per i titoli indicati in ricorso sino a dicembre 2020 e pari alla complessiva somma di euro 67.791,97, come calcolata nei conteggi analitici allegati, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, nonchè alla regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale della ricorrente presso l CP_2 competente mediante il versamento dei contributi omessi e non prescritti;
condanna l'ente convenuto l Parte_1 pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 10.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Compensa le spese di lite tra parte ricorrente ed . CP_2
Con ricorso depositato in data 20.7.2023, il Garante per la protezione dei dati personali ha proposto appello avverso la sentenza indicata in oggetto Non si sono costituiti né né l (pure contumace in primo CP_1 CP_2 grado).
Nel corso del giudizio, parte appellante non ha prodotto - come pure espressamente richiesto da questa Corte con il provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta dell'odierna udienza - l'avvenuta notifica dell'atto di appello nei riguardi delle menzionate controparti, che non si sono costituite. Nel rito del lavoro, l'appello, sebbene tempestivamente depositato, nel rispetto del termine di decadenza previsto dalla legge, deve essere dichiarato improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza, come nel caso in esame, non sia avvenuta non essendo consentito - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost., comma 2) - al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (Cass. n. 20604/2008). Né vale richiamare diversa giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1483/2015) giacché riferibile non alla proposizione dell'appello, ma, piuttosto, al caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza. Ne consegue la dichiarazione d'improcedibilità dell'appello, senza alcuna pronuncia sulle spese, data la non costituzione dell'appellata. Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- dichiara l'improcedibilità dell'appello;
- nulla sulle spese;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 25.2.2025
L'ESTENSORE Dr. Roberto Bonanni
LA PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Pia Di Stefano