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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/12/2024, n. 2123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2123 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 9267/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06.08.2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: cinese
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Sarah Calzolari e Caterina Caldarola presso le quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: cinese
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Sarah Calzolari e Caterina Caldarola presso le quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Reggio Emilia (RE) il 27-04-2017
(anno 2017 atto n. 61 reg. parte I serie /)
pagina 1 di 3 □ separati consensualmente con sentenza n. 219/2024 pubbl. il 09.01.2024 e passata in giudicato il
09.01.2024
con i seguenti figli: nata a [...] il [...] (8 anni) cittadina cinese Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06.08.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1- I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno, con obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni variazione della stessa a mezzo raccomandata a.r.;
2- La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso;
la figlia Pt_3 avrà collocazione preferenziale con il padre con esercizio da parte di ciascun genitore della responsabilità genitoriale separatamente, per le questioni di ordinaria amministrazione quando avranno la figlia con sé, salvo quanto dai genitori pattuito nelle presenti condizioni di separazione;
3- La madre IG.ra , vista la distanza di residenza esistente con il IG. e la Parte_2 Parte_1 figlia, autorizza sin da ora il padre a prendere tutte le decisioni relative alla figlia minore e riguardando le iscrizioni a scuola, le gite e/o viaggi all'estero della figlia, le iscrizioni ad attività extra scolastiche o sportive e le decisioni medico-sanitarie che richiedono urgenza;
4- La IG.ra autorizza sin da ora il IG. a richiedere i documenti validi per Parte_2 Parte_1
l'RI (passaporto e carta d'identità) e il permesso di soggiorno per la minore;
5- La IG.ra potrà vedere e tenere con sé la figlia durante la settimana, se riuscirà secondo Parte_2
i propri impegni lavorativi, quando vuole concordandolo con il padre e la zia paterna e a week end alterni a partire dal sabato mattina alle 10:00 o dall'uscita da scuola sino alla domenica sera alle 21:00.
Durante il Capodanno, la figlia trascorrerà ad anni alterni il capodanno con ciascun genitore
Durante le vacanze estive ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con la figlia le vacanze estive in base agli accordi presi dai genitori. In caso di disaccordo sui periodi di vacanza negli anni pari deciderà la madre e negli anni dispari il padre.
Gli accordi sopra previsti potranno subire delle modifiche concordate tra i genitori che dovranno tenere in considerazione gli eventuali impegni ed eIGenze della minore.
6- L'Assegno Unico sarà percepito dal IG. integralmente al 100% e la IG.ra Parte_1 Parte_2 autorizza sin da ora il padre collocatario a farne richiesta e autorizza sin da ora la presentazione della domanda all'INPS;
7- La IG.ra , considerato i redditi delle parti, corrisponderà al padre, a titolo di contributo Parte_2 al mantenimento della figlia, la somma di Euro 100,00 mensili fino al raggiungimento da parte della medesima dell'autosufficienza economica ed indipendenza, da versarsi entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese a mezzo di bonifico bancario su conto corrente che il padre indicherà, con rivalutazione secondo la variazione dell'indice Istat Nazionale dal mese di Ottobre 2024;
8- Quanto alle spese straordinarie necessarie per la figlia saranno affrontate al 100% dal padre.
9- Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto rinunciano reciprocamente ad avanzare richieste di contributo nel loro mantenimento;
pagina 2 di 3 10- I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Reggio Emilia (RE) il 27-04-2017 trascritto nei registri di stato civile del Comune di Reggio Emilia, al n. 61, parte I, serie /, dell'anno 2017 tra codice fiscale , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(Repubblica Cinese) il 26-10-1975 e codice fiscale Parte_2 C.F._2 nata a [...] il [...]
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Reggio Emilia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 20.11.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
pagina 3 di 3 IL PM IL PG