Art. 1.
Le disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, approvate con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 , convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 , modificata con regio decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1616 , convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2378 , con regio decreto legislativo 24 maggio 1946, a. 457, con legge 15 luglio 1949, n. 435 , con la legge 1 dicembre 1952, n. 2185 , e con la legge 2 marzo 1954, n. 33 , sono modificate ed integrate come indicato negli allegati A, B, e C alla presente legge.
Le disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, approvate con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 , convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 , modificata con regio decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1616 , convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2378 , con regio decreto legislativo 24 maggio 1946, a. 457, con legge 15 luglio 1949, n. 435 , con la legge 1 dicembre 1952, n. 2185 , e con la legge 2 marzo 1954, n. 33 , sono modificate ed integrate come indicato negli allegati A, B, e C alla presente legge.