Articolo 1 della Legge 9 agosto 1954, n. 643
Articolo 2
Versione
1 settembre 1954
Art. 1.
Le disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, approvate con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 , convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 , modificata con regio decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1616 , convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2378 , con regio decreto legislativo 24 maggio 1946, a. 457, con legge 15 luglio 1949, n. 435 , con la legge 1 dicembre 1952, n. 2185 , e con la legge 2 marzo 1954, n. 33 , sono modificate ed integrate come indicato negli allegati A, B, e C alla presente legge.
Entrata in vigore il 1 settembre 1954