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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4316/2024
Fall. FALLIMENTO IV METALLI SRL N. 29/2021
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Seconda CIVILE riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Miro Santangelo Presidente
Dott. Maria Elena Ballarini Giudice
Dott. Carlo Barile Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al nr. 4316 del Ruolo Gen. per l'anno 2024 trattenuto in decisione all'esito dell'udienza di discussione in data 18.2.2025 avanti al Giudice Relatore, da:
MO LE (C.f/P.Iva [...]) elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec dell'Avv. PIRONE TIZIANA
OPPONENTE
CONTRO
LI IV METALLI SRL N. 29/2021 (P.Iva. 00369070032) in persona del
Curatore dott. Giovanni Cremona, domiciliato elettivamente presso l'indirizzo pec dell'Avv.
Luca Beretta;
OPPOSTO
OGGETTO: OPPOSIZIONE EX ART. 98 e ss. L.F.
Conclusioni nell'interesse del ricorrente;
“Voglia il Tribunale adito, in diversa composizione, in accoglimento della domanda attrice e applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, accogliere le conclusioni del giudizio di opposizione allo stato passivo e per l'effetto disporre l'ammissione al passivo del
LI IV LI n. 29/2021 dell'odierno concludente nei termini formulati nell'istanza di ammissione alla luce del corretto espletamento dell'incarico senza alcuna contestazione da parte della Curatela su presunti inadempimenti.
Si insiste, quindi, per l'ammissione al passivo del fallimento in oggetto per euro 50.752/00
(IVA e C.N.P.D.C. comprese) riconoscendone la prededucibilità, in subordine il privilegio ex
1 art. 2751 bis n.2 .c.c.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio e del giudizio di
Legittimità”.
Conclusioni nell'interesse del LI resistente;
“Piaccia al Tribunale Ill.mo contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso in rito e in merito respingere integralmente l'opposizione proposta confermando il decreto del GD in data 16/7/2021. Con vittoria di spese e del compenso professionale”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione del 22.11.2024, MO NE ha chiesto la prosecuzione del giudizio avente ad oggetto l'opposizione allo stato passivo dal medesimo incardinata in data
14.9.2021 a seguito della cassazione del decreto reso dal Tribunale di Busto Arsizio il
23.2.2022.
Infatti, l'attuale ricorrente aveva impugnato il provvedimento con cui il Giudice Delegato del
LI RA LI RL aveva escluso il diritto di credito per euro 50.752,00 dallo stesso asseritamente vantato, poiché aveva riscontrato profili di inadempimento nell'incarico di attestatore svolto dal Dr. MO NE a favore dell'impresa poi fallita.
L'opposizione proposta veniva respinta dal Tribunale di Busto Arsizio con decreto emesso il
23.2.2022.
A seguito di impugnazione di tale decreto, la Corte di Cassazione ne ha dichiarato la nullità causata dall'irregolare costituzione del giudice. Infatti, il giudice delegato al LI
RA, che in sede di verifica aveva escluso il diritto di credito del Dr. NE, era stato componente del Collegio Giudicante nel giudizio di opposizione da questi promosso.
***
Il ricorrente lamenta, ora, nuovamente. l'illegittimità del provvedimento adottato dal Giudice delegato per i seguenti motivi:
a) omesso rilievo da parte del Curatore dell'inadempimento del Dr. NE all'incarico professionale ricevuto. Secondo parte opponente graverebbe sul Curatore l'onere di eccepire l'inadempimento dell'attestatore e di fornirne la relativa prova;
b) rilievo d'ufficio dell'inadempimento dell'attestatore erroneamente effettuato da parte del giudice delegato, che si sarebbe avvalso delle conoscenze pregresse relative al procedimento di concordato promosso dalla RA LI RL.;
c) infondatezza dei profili di inadempimento imputati al Dr. NE.
Si è regolarmente costituito nel presente giudizio il LI RA LI RL (di seguito per brevità LI RA) che ha chiesto il rigetto dell'opposizione proposta in quanto da ritenersi infondata in fatto ed in diritto.
2 Esaurita l'istruttoria avanti al giudice relatore, veniva concesso alle parti termine per il deposito di memorie conclusive sino al 25.2.2025; successivamente, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda non appare fondata e pertanto deve esser rigettata.
a) Al fine di verificare quanto sostenuto dall'opponente in punto omessa contestazione da parte del Curatore dell'inadempimento in cui sarebbe incorso il Dr. NE, occorre richiamare quanto indicato dal Curatore nel progetto di stato passivo.
In tale progetto con riferimento alla posizione del Dr. NE si legge che:
“l'attestatore aveva sottoscritto un mandato professionale del 16/06/2020 per complessivi
Euro 80.000,00 oltre ad Iva e Cpa. RA, ha corrisposto al dott. NE un acconto di Euro
40.000,00 Richiede l'importo di Euro 50.752,00 comprensivi di Iva e Cpa a seguito della mancata corresponsione del saldo.
Occorre evidenziare come il Tribunale, nel decreto di rigetto della procedura, abbia evidenziato come:
"l'attestazione omette di considerare che le prospettive sopra elencate non rappresentano mere variabili migliorative di uno scenario che si assuma fermo nelle sue assunzioni di base
(con la possibilità quindi, ordinariamente praticata anche nelle procedure concorsuali, di prospettare valori minimi ragionevolmente attendibili dalla liquidazione), quanto veri e propri scenari ipotetici alternativi, dipendenti dall'operare congiunto di fattori imponderabili
(l'esito dei ricorsi in essere) e di scelte discrezionali dell'imprenditore (cessione di un ramo
d'azienda, cessione del solo diritto di aggiudicazione, continuazione in proprio dell'attività, riscossione di un credito restitutorio)."
Inoltre, nel medesimo decreto di rigetto della procedura, si è sottolineato come la domanda presentata evidenziasse come "la proposta di concordato, come da ultimo modificata e precisata, rende del tutto indeterminata la natura della componente, e quindi anche il tipo di rischio che i creditori di attivo in esame votanti sarebbero chiamati ad assumere, l'importo ragionevolmente ricavabile e, in ultima istanza, tempi e misura di soddisfazione"
Alla luce di quanto suddetto, si propone l'esclusione del credito richiesto.
Nel progetto di stato passivo, sopra riportato, vi sono plurimi richiami alle valutazioni negative sull'attestazione redatta dal Dr. NE contenute nel decreto con cui il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità della proposta di concordato.
Devono pertanto ritenersi allegati i profili di inadempimento in cui sarebbe incorso l'attestatore mediante il richiamo al decreto di inammissibilità della proposta di concordato formulata dalla RA RL e conseguentemente agli atti della procedura concordataria.
3 A sua volta il Giudice delegato nel proprio provvedimento, recependo la proposta del
Curatore, si è rifatto a quanto indicato nel predetto decreto di inammissibilità. Secondo il giudice delegato infatti “vista l'eccezione di inadempimento del curatore: lette le osservazioni al progetto di stato passivo;
rilevato preliminarmente che non sia in discussione la data certa del mandato professionale né l'avvenuto deposito della relazione dell'attestatore, quanto più propriamente la conformità di questi ai canoni di diligenza professionale;
ritenuto, in particolare, sussistente l'inadempimento dell'istante al dovere di compiutamente informare
i creditori in ordine ai fattori di rischio del piano di concordato: la relazione del professionista attestando la fattibilità di un piano che in realtà sottendeva un ventaglio di distinti piano ciascuno implicanti rischi diversi per natura e entità, per nulla rappresentati nella loro reale consistenza ai creditori, risulta dunque inidonea allo scopo di una trasparente e compiuta informazione; esclude il credito”.
Dalla lettura di tale decreto e degli atti relativi alla procedura di concordato allegati dalla stessa parte opponente si evincono i profili di inadempimento imputati all'attestatore.
Al Dr. NE viene infatti contestato di non aver correttamente informato i creditori circa i fattori di rischio del piano di concordato, in quanto il professionista ha attestato la fattibilità di un piano che in realtà sottendeva un “ventaglio di distinti piani” senza dar conto delle criticità esistenti.
L'espressione “ventaglio di distinti piani” si riferisce al fatto che la proposta concordataria prevedeva due scenari di acquisizione dell'attivo incompatibili tra loro, rispetto ai quali l'attuale opponente ne ha attestato la fattibilità economica, nonostante vi fossero numerosi profili di incertezza circa l'effettiva realizzabilità delle soluzioni prospettate.
In particolare, RA aveva formulato una proposta di concordato preventivo in continuità.
La proposta ed il piano sottostante prevedevano, tra l'altro, la prosecuzione dell'attività dei rami d'azienda ubicati in Beura Cardezza ed in AZ e la loro successiva cessione in esercizio.
Quanto al ramo d'azienda in AZ, RA era risultata aggiudicataria di tale complesso aziendale dal fallimento Otefal, tuttavia, il giudice delegato del LI Otefal ne aveva poi dichiarato la decadenza dall'aggiudicazione disponendo l'incameramento della cauzione di €100.000. Al momento della decadenza dall'aggiudicazione, RA aveva già versato al
LI Otefal euro 6.037.145,88. Avverso il provvedimento con cui era stata dichiarata la decadenza dall'aggiudicazione RA aveva proposto reclamo ai sensi dell'art. 26 l.f. dinanzi al Tribunale fallimentare. Tale giudizio risultava ancora pendente al momento della presentazione della proposta di concordato. Inoltre, risultava pacifico che nello stabilimento di AZ l'attività di RA fosse cessata.
4 Nonostante tali circostanze, nella proposta concordataria RA aveva valorizzato il ramo d'azienda di AZ in euro 4.360.000, pari al credito restitutorio vantato nei confronti del
LI Otefal. Tale importo era stato determinato sottraendo dagli acconti sul prezzo versati in favore del LI per euro 5.960.000 il deposito cauzionale di €100.000 ed un indennizzo stimato in €1.500.000 per l'uso dell'azienda.
Nella proposta concordataria, RA aveva comunque precisato che restava aperta anche la possibilità di ottenere una decisione favorevole all'esito del giudizio ex art. 26 L.F. con la conseguente possibilità di ottenere l'importo di euro 7.000.000,00 mediante la cessione di tale ramo aziendale come originariamente prospettato da RA.
Dunque, la proposta di concordato ritenuta valida dall'attestatore prevedeva contemporaneamente due differenti modalità di valorizzazione dello stabilimento di AZ
(restituzione degli acconti prezzo versati o bene da cedere a terzi).
Per entrambe le ipotesi ritenute parimenti perseguibili nonostante si trattasse di ipotesi contrapposte emergevano diverse criticità di cui l'attestatore non aveva tenuto conto.
Quanto al primo scenario non erano chiari i criteri seguiti per la quantificazione del credito restitutorio indicato unilateralmente da RA in euro 4.360.000,00 così come non apparivano chiari i tempi di corresponsione di tale importo con inevitabili ricadute sulle tempistiche del piano;
relativamente al secondo scenario appariva del tutto arbitraria la quantificazione dell'importo di euro 7.000.000,00, l'individuazione del soggetto che avrebbe potuto acquistare l'azienda e le relative tempistiche, nonché le modalità di corresponsione da parte di RA del saldo prezzo che le avrebbe consentito di aggiudicarsi in via definitiva lo stabilimento di AZ.
Queste lacune impedivano una corretta valutazione della fattibilità economica della proposta– ciononostante sostenuta dall'attestatore - poiché risultavano inattendibili le stime reali dei costi della procedura e dei tempi di soddisfacimento dei creditori.
Si rammenta al riguardo che l'attestatore non può limitarsi ad una semplice affermazione di
“fattibilità” in termini apodittici ed assertivi rispetto alla proposta del debitore, ma deve illustrare in modo esaustivo il percorso logico-motivazionale che lo ha condotto ad esprimere un parere favorevole alla riuscita del piano.
Le valutazioni condotte dal Dr. NE con riferimento allo stabilimento di AZ sono risultate,
invece, mere affermazioni di principio assertive rispetto alla proposta formulata, così come sottolineato anche dalla Corte d'Appello che nella sentenza con cui ha respinto il reclamo proposto da RA avverso la decisione di inammissibilità del concordato ha sottolineato come
“la proposta concordataria e, più esattamente, il piano ad essa sotteso, si connotano per la sostanziale indeterminatezza delle modalità di valorizzazione della posta rappresentata dal ramo
5 d'azienda di AZ, non perché la proposta non sia chiara dal punto di vista lessicale, ma proprio perché balza agli occhi, leggendola, che IV non ha ancora deciso quale strada
seguire, se adoperarsi per tentare di ottenere in tempi brevi la restituzione delle somme versate al
LI Otefal o proseguire nelle iniziative dirette all'acquisizione del complesso immobiliare per la sua successiva rivendita […] Questa incertezza non è un trascurabile dettaglio, giacché nel primo caso sarebbe indispensabile, per poter rispettare i tempi di pagamento indicati nella
proposta, che IV pervenga al più presto ad una quantificazione del credito restitutorio
condivisa con il LI Otefal o, altrimenti, intraprenda le necessarie iniziative giudiziarie (si legge nella proposta che “l'importo dell'indennizzo è stato prudenzialmente allocato, tenuto conto anche delle migliorie apportate dalla RA allo stabilimento di AZ in sede di riattivazione dell'attività produttiva post aggiudicazione che ammontano a complessivi euro
4.201.804 e che dovranno essere necessariamente valutate nell'ambito del probabile giudizio civile che si incardinerà con il fall. Otefal in caso di soccombenza nel giudizio di reclamo avverso il provvedimento di decadenza dall'aggiudicazione; nel secondo caso, immaginando che si realizzino gli auspici della reclamante e che la Corte di Cassazione accolga il ricorso, la proponente dovrebbe, sempre in tempi contenuti, riuscire a reperire un acquirente dell'azienda che le fornisca la liquidità necessaria a pagare i 4.065.000 euro che il LI assume essere
la somma dovuta a titolo di saldo”.
b) Chiarito che l'inadempimento dell'attestatore risulta allegato dal Curatore, si osserva che non corretta appare neppure la tesi sostenuta dall'opponente in punto ripartizione dell'onere della prova.
Secondo l'opponente incomberebbe sul Curatore l'onere di dimostrare l'inadempimento della controparte. Tale tesi è in contrasto con i principi ripetutamente espressi sul punto dalla Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha infatti chiarito che il curatore del fallimento è legittimato a sollevare, nel giudizio di verifica conseguente alla domanda di ammissione del credito vantato dal professionista l'eccezione d'inadempimento, secondo i canoni diretti a far valere la responsabilità contrattuale, con il solo onere di contestare, in relazione alle circostanze del caso, la non corretta esecuzione della prestazione o l'incompleto adempimento da parte dello stesso.
Il professionista ha l'onere di dimostrare l'esattezza del suo adempimento per la rispondenza della sua condotta al modello professionale e deontologico richiesto in concreto dalla situazione su cui è intervenuto con la propria opera ovvero l'imputazione a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili, dell'evoluzione negativa della procedura, culminata nella sua cessazione anticipata o non approvata giudizialmente e nel conseguente fallimento (cfr. Cass.
Sez. Unite n. 42093/2021).
6 Per le Sezioni Unite in particolare “il credito del professionista incaricato dal debitore di predisporre gli atti per accedere alla procedura di concordato preventivo, può essere, di conseguenza, escluso dal concorso nel successivo e consecutivo fallimento, ove, sulla base delle prove raccolte si accerti l'inadempimento dell'istante alle obbligazioni assunte. Il diritto del professionista al compenso, in effetti, se non implica il raggiungimento del risultato programmato con il conferimento del relativo incarico, richiede nondimeno che il giudice di merito accerti, in fatto, la concreta ed effettiva idoneità funzionale delle prestazioni svolte a conseguire tale risultato, essendo evidente che, in difetto, pur in mancanza di una responsabilità contrattuale del professionista a tal fine incaricato, non potrebbe neppure parlarsi di atto di adempimento degli obblighi contrattualmente assunti dallo stesso”
c) Nel caso in esame a fronte di un inadempimento allegato dal Curatore l'opponente non ha provato di aver svolto il proprio incarico con la diligenza richiesta. Lo stesso infatti si è limitato a sostenere nel ricorso e nella memoria autorizzata del 25.2.2025 che nessuna previsione di riavvio dell'attività risultava ipotizzata per AZ e che dunque l'unica prospettiva fosse quella dell'incameramento delle rate di prezzo versate al netto dell'indennizzo d'uso, da riconoscersi alla curatela del LI Otefal.
Al riguardo si osserva che tale precisazione non è idonea a supera le criticità evidenziate, relative alla quantificazione del credito restitutorio, ai tempi e alle modalità di restituzione dello stesso. Aspetti non presi in considerazione dell'attestatore il quale nulla chiarisce neppure in merito agli ulteriori rilievi sull'attività professionale dallo stesso svolta, sollevati dal Curatore nel presente giudizio. Tali rilievi, che come chiarito dalla giurisprudenza, il Curatore può effettuare anche nel corso del giudizio di opposizione allo stato passivo stante la sua natura bifasica riguardano l'omessa valutazione della effettiva capacità patrimoniale della Al.Tek. di generare le risorse finanziarie promesse a sostegno del piano proposto da RA, l'omessa analisi della garanzia pignoratizia non possessoria relativa alla finanza esterna poiché manca un riscontro- terzo e imparziale – del valore attuale del bene ma anche l'esame delle relative oscillazioni di prezzo, mancata presentazione di una proposta ex art. 182 ter L.Fall per il trattamento dei crediti tributari e contributivi non rilevata dall'attestatore.
In ordine a tali aspetti l'opponente nulla ha detto al fine di dimostrare di aver impiegato la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.
In conclusione, l'opponente non ha dimostrato nel corso del presente giudizio di aver pienamente adempiuto al suo obbligo di redigere il piano o la proposta sulla base di una
7 rappresentazione puntuale, completa e veritiera della situazione patrimoniale, tale da renderla idonea a propiziare l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.
L'opposizione proposta va pertanto rigettata.
Sulle spese di lite
La Corte di Cassazione ha disposto che il giudice del rinvio procedesse alla liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Il criterio della soccombenza non può essere ripartito in ragione dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va rapportato unitariamente all'esito finale del giudizio, comprensivo della fase di rinvio.
La Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite n. 32906/2022 ha precisato che “in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte”.
In applicazione dei principi sopra richiamati, nel caso in esame l'opponente, Dr. NE, pur essendo la parte vittoriosa nel giudizio di Cassazione è risultato complessivamente soccombente in quanto l'opposizione proposta è risultata infondata ed il rinvio disposto dalla Corte di Cassazione concerneva unicamente un aspetto procedurale non imputabile alle parti del presente giudizio.
L'opponente deve, pertanto, essere condannato a rifondere le spese di lite a favore del
LI RA. Tali spese si liquidano in complessivi euro 5.810,00 avuto riguardo ai valori medi del DM 55/2014 per la fase di studio, introduttiva e decisoria così come indicato nella nota spese depositata da parte opposta.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando, sul ricorso in opposizione allo stato passivo proposto da
MO LE ,
Rigetta l'opposizione allo stato passivo cosi' come formulata.
Condanna MO NE a rifondere al LI RA le spese di causa liquidate in €. 5.810,00 per compenso, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Cosi' deciso in Busto Arsizio, nella Camera di Consiglio , il 24.3.2025
8 Il Giudice relatore
Dr.ssa Maria Elena Ballarini
Il Presidente
Dr. Miro Santangelo
9
Fall. FALLIMENTO IV METALLI SRL N. 29/2021
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Seconda CIVILE riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Miro Santangelo Presidente
Dott. Maria Elena Ballarini Giudice
Dott. Carlo Barile Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al nr. 4316 del Ruolo Gen. per l'anno 2024 trattenuto in decisione all'esito dell'udienza di discussione in data 18.2.2025 avanti al Giudice Relatore, da:
MO LE (C.f/P.Iva [...]) elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec dell'Avv. PIRONE TIZIANA
OPPONENTE
CONTRO
LI IV METALLI SRL N. 29/2021 (P.Iva. 00369070032) in persona del
Curatore dott. Giovanni Cremona, domiciliato elettivamente presso l'indirizzo pec dell'Avv.
Luca Beretta;
OPPOSTO
OGGETTO: OPPOSIZIONE EX ART. 98 e ss. L.F.
Conclusioni nell'interesse del ricorrente;
“Voglia il Tribunale adito, in diversa composizione, in accoglimento della domanda attrice e applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, accogliere le conclusioni del giudizio di opposizione allo stato passivo e per l'effetto disporre l'ammissione al passivo del
LI IV LI n. 29/2021 dell'odierno concludente nei termini formulati nell'istanza di ammissione alla luce del corretto espletamento dell'incarico senza alcuna contestazione da parte della Curatela su presunti inadempimenti.
Si insiste, quindi, per l'ammissione al passivo del fallimento in oggetto per euro 50.752/00
(IVA e C.N.P.D.C. comprese) riconoscendone la prededucibilità, in subordine il privilegio ex
1 art. 2751 bis n.2 .c.c.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio e del giudizio di
Legittimità”.
Conclusioni nell'interesse del LI resistente;
“Piaccia al Tribunale Ill.mo contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso in rito e in merito respingere integralmente l'opposizione proposta confermando il decreto del GD in data 16/7/2021. Con vittoria di spese e del compenso professionale”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione del 22.11.2024, MO NE ha chiesto la prosecuzione del giudizio avente ad oggetto l'opposizione allo stato passivo dal medesimo incardinata in data
14.9.2021 a seguito della cassazione del decreto reso dal Tribunale di Busto Arsizio il
23.2.2022.
Infatti, l'attuale ricorrente aveva impugnato il provvedimento con cui il Giudice Delegato del
LI RA LI RL aveva escluso il diritto di credito per euro 50.752,00 dallo stesso asseritamente vantato, poiché aveva riscontrato profili di inadempimento nell'incarico di attestatore svolto dal Dr. MO NE a favore dell'impresa poi fallita.
L'opposizione proposta veniva respinta dal Tribunale di Busto Arsizio con decreto emesso il
23.2.2022.
A seguito di impugnazione di tale decreto, la Corte di Cassazione ne ha dichiarato la nullità causata dall'irregolare costituzione del giudice. Infatti, il giudice delegato al LI
RA, che in sede di verifica aveva escluso il diritto di credito del Dr. NE, era stato componente del Collegio Giudicante nel giudizio di opposizione da questi promosso.
***
Il ricorrente lamenta, ora, nuovamente. l'illegittimità del provvedimento adottato dal Giudice delegato per i seguenti motivi:
a) omesso rilievo da parte del Curatore dell'inadempimento del Dr. NE all'incarico professionale ricevuto. Secondo parte opponente graverebbe sul Curatore l'onere di eccepire l'inadempimento dell'attestatore e di fornirne la relativa prova;
b) rilievo d'ufficio dell'inadempimento dell'attestatore erroneamente effettuato da parte del giudice delegato, che si sarebbe avvalso delle conoscenze pregresse relative al procedimento di concordato promosso dalla RA LI RL.;
c) infondatezza dei profili di inadempimento imputati al Dr. NE.
Si è regolarmente costituito nel presente giudizio il LI RA LI RL (di seguito per brevità LI RA) che ha chiesto il rigetto dell'opposizione proposta in quanto da ritenersi infondata in fatto ed in diritto.
2 Esaurita l'istruttoria avanti al giudice relatore, veniva concesso alle parti termine per il deposito di memorie conclusive sino al 25.2.2025; successivamente, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda non appare fondata e pertanto deve esser rigettata.
a) Al fine di verificare quanto sostenuto dall'opponente in punto omessa contestazione da parte del Curatore dell'inadempimento in cui sarebbe incorso il Dr. NE, occorre richiamare quanto indicato dal Curatore nel progetto di stato passivo.
In tale progetto con riferimento alla posizione del Dr. NE si legge che:
“l'attestatore aveva sottoscritto un mandato professionale del 16/06/2020 per complessivi
Euro 80.000,00 oltre ad Iva e Cpa. RA, ha corrisposto al dott. NE un acconto di Euro
40.000,00 Richiede l'importo di Euro 50.752,00 comprensivi di Iva e Cpa a seguito della mancata corresponsione del saldo.
Occorre evidenziare come il Tribunale, nel decreto di rigetto della procedura, abbia evidenziato come:
"l'attestazione omette di considerare che le prospettive sopra elencate non rappresentano mere variabili migliorative di uno scenario che si assuma fermo nelle sue assunzioni di base
(con la possibilità quindi, ordinariamente praticata anche nelle procedure concorsuali, di prospettare valori minimi ragionevolmente attendibili dalla liquidazione), quanto veri e propri scenari ipotetici alternativi, dipendenti dall'operare congiunto di fattori imponderabili
(l'esito dei ricorsi in essere) e di scelte discrezionali dell'imprenditore (cessione di un ramo
d'azienda, cessione del solo diritto di aggiudicazione, continuazione in proprio dell'attività, riscossione di un credito restitutorio)."
Inoltre, nel medesimo decreto di rigetto della procedura, si è sottolineato come la domanda presentata evidenziasse come "la proposta di concordato, come da ultimo modificata e precisata, rende del tutto indeterminata la natura della componente, e quindi anche il tipo di rischio che i creditori di attivo in esame votanti sarebbero chiamati ad assumere, l'importo ragionevolmente ricavabile e, in ultima istanza, tempi e misura di soddisfazione"
Alla luce di quanto suddetto, si propone l'esclusione del credito richiesto.
Nel progetto di stato passivo, sopra riportato, vi sono plurimi richiami alle valutazioni negative sull'attestazione redatta dal Dr. NE contenute nel decreto con cui il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità della proposta di concordato.
Devono pertanto ritenersi allegati i profili di inadempimento in cui sarebbe incorso l'attestatore mediante il richiamo al decreto di inammissibilità della proposta di concordato formulata dalla RA RL e conseguentemente agli atti della procedura concordataria.
3 A sua volta il Giudice delegato nel proprio provvedimento, recependo la proposta del
Curatore, si è rifatto a quanto indicato nel predetto decreto di inammissibilità. Secondo il giudice delegato infatti “vista l'eccezione di inadempimento del curatore: lette le osservazioni al progetto di stato passivo;
rilevato preliminarmente che non sia in discussione la data certa del mandato professionale né l'avvenuto deposito della relazione dell'attestatore, quanto più propriamente la conformità di questi ai canoni di diligenza professionale;
ritenuto, in particolare, sussistente l'inadempimento dell'istante al dovere di compiutamente informare
i creditori in ordine ai fattori di rischio del piano di concordato: la relazione del professionista attestando la fattibilità di un piano che in realtà sottendeva un ventaglio di distinti piano ciascuno implicanti rischi diversi per natura e entità, per nulla rappresentati nella loro reale consistenza ai creditori, risulta dunque inidonea allo scopo di una trasparente e compiuta informazione; esclude il credito”.
Dalla lettura di tale decreto e degli atti relativi alla procedura di concordato allegati dalla stessa parte opponente si evincono i profili di inadempimento imputati all'attestatore.
Al Dr. NE viene infatti contestato di non aver correttamente informato i creditori circa i fattori di rischio del piano di concordato, in quanto il professionista ha attestato la fattibilità di un piano che in realtà sottendeva un “ventaglio di distinti piani” senza dar conto delle criticità esistenti.
L'espressione “ventaglio di distinti piani” si riferisce al fatto che la proposta concordataria prevedeva due scenari di acquisizione dell'attivo incompatibili tra loro, rispetto ai quali l'attuale opponente ne ha attestato la fattibilità economica, nonostante vi fossero numerosi profili di incertezza circa l'effettiva realizzabilità delle soluzioni prospettate.
In particolare, RA aveva formulato una proposta di concordato preventivo in continuità.
La proposta ed il piano sottostante prevedevano, tra l'altro, la prosecuzione dell'attività dei rami d'azienda ubicati in Beura Cardezza ed in AZ e la loro successiva cessione in esercizio.
Quanto al ramo d'azienda in AZ, RA era risultata aggiudicataria di tale complesso aziendale dal fallimento Otefal, tuttavia, il giudice delegato del LI Otefal ne aveva poi dichiarato la decadenza dall'aggiudicazione disponendo l'incameramento della cauzione di €100.000. Al momento della decadenza dall'aggiudicazione, RA aveva già versato al
LI Otefal euro 6.037.145,88. Avverso il provvedimento con cui era stata dichiarata la decadenza dall'aggiudicazione RA aveva proposto reclamo ai sensi dell'art. 26 l.f. dinanzi al Tribunale fallimentare. Tale giudizio risultava ancora pendente al momento della presentazione della proposta di concordato. Inoltre, risultava pacifico che nello stabilimento di AZ l'attività di RA fosse cessata.
4 Nonostante tali circostanze, nella proposta concordataria RA aveva valorizzato il ramo d'azienda di AZ in euro 4.360.000, pari al credito restitutorio vantato nei confronti del
LI Otefal. Tale importo era stato determinato sottraendo dagli acconti sul prezzo versati in favore del LI per euro 5.960.000 il deposito cauzionale di €100.000 ed un indennizzo stimato in €1.500.000 per l'uso dell'azienda.
Nella proposta concordataria, RA aveva comunque precisato che restava aperta anche la possibilità di ottenere una decisione favorevole all'esito del giudizio ex art. 26 L.F. con la conseguente possibilità di ottenere l'importo di euro 7.000.000,00 mediante la cessione di tale ramo aziendale come originariamente prospettato da RA.
Dunque, la proposta di concordato ritenuta valida dall'attestatore prevedeva contemporaneamente due differenti modalità di valorizzazione dello stabilimento di AZ
(restituzione degli acconti prezzo versati o bene da cedere a terzi).
Per entrambe le ipotesi ritenute parimenti perseguibili nonostante si trattasse di ipotesi contrapposte emergevano diverse criticità di cui l'attestatore non aveva tenuto conto.
Quanto al primo scenario non erano chiari i criteri seguiti per la quantificazione del credito restitutorio indicato unilateralmente da RA in euro 4.360.000,00 così come non apparivano chiari i tempi di corresponsione di tale importo con inevitabili ricadute sulle tempistiche del piano;
relativamente al secondo scenario appariva del tutto arbitraria la quantificazione dell'importo di euro 7.000.000,00, l'individuazione del soggetto che avrebbe potuto acquistare l'azienda e le relative tempistiche, nonché le modalità di corresponsione da parte di RA del saldo prezzo che le avrebbe consentito di aggiudicarsi in via definitiva lo stabilimento di AZ.
Queste lacune impedivano una corretta valutazione della fattibilità economica della proposta– ciononostante sostenuta dall'attestatore - poiché risultavano inattendibili le stime reali dei costi della procedura e dei tempi di soddisfacimento dei creditori.
Si rammenta al riguardo che l'attestatore non può limitarsi ad una semplice affermazione di
“fattibilità” in termini apodittici ed assertivi rispetto alla proposta del debitore, ma deve illustrare in modo esaustivo il percorso logico-motivazionale che lo ha condotto ad esprimere un parere favorevole alla riuscita del piano.
Le valutazioni condotte dal Dr. NE con riferimento allo stabilimento di AZ sono risultate,
invece, mere affermazioni di principio assertive rispetto alla proposta formulata, così come sottolineato anche dalla Corte d'Appello che nella sentenza con cui ha respinto il reclamo proposto da RA avverso la decisione di inammissibilità del concordato ha sottolineato come
“la proposta concordataria e, più esattamente, il piano ad essa sotteso, si connotano per la sostanziale indeterminatezza delle modalità di valorizzazione della posta rappresentata dal ramo
5 d'azienda di AZ, non perché la proposta non sia chiara dal punto di vista lessicale, ma proprio perché balza agli occhi, leggendola, che IV non ha ancora deciso quale strada
seguire, se adoperarsi per tentare di ottenere in tempi brevi la restituzione delle somme versate al
LI Otefal o proseguire nelle iniziative dirette all'acquisizione del complesso immobiliare per la sua successiva rivendita […] Questa incertezza non è un trascurabile dettaglio, giacché nel primo caso sarebbe indispensabile, per poter rispettare i tempi di pagamento indicati nella
proposta, che IV pervenga al più presto ad una quantificazione del credito restitutorio
condivisa con il LI Otefal o, altrimenti, intraprenda le necessarie iniziative giudiziarie (si legge nella proposta che “l'importo dell'indennizzo è stato prudenzialmente allocato, tenuto conto anche delle migliorie apportate dalla RA allo stabilimento di AZ in sede di riattivazione dell'attività produttiva post aggiudicazione che ammontano a complessivi euro
4.201.804 e che dovranno essere necessariamente valutate nell'ambito del probabile giudizio civile che si incardinerà con il fall. Otefal in caso di soccombenza nel giudizio di reclamo avverso il provvedimento di decadenza dall'aggiudicazione; nel secondo caso, immaginando che si realizzino gli auspici della reclamante e che la Corte di Cassazione accolga il ricorso, la proponente dovrebbe, sempre in tempi contenuti, riuscire a reperire un acquirente dell'azienda che le fornisca la liquidità necessaria a pagare i 4.065.000 euro che il LI assume essere
la somma dovuta a titolo di saldo”.
b) Chiarito che l'inadempimento dell'attestatore risulta allegato dal Curatore, si osserva che non corretta appare neppure la tesi sostenuta dall'opponente in punto ripartizione dell'onere della prova.
Secondo l'opponente incomberebbe sul Curatore l'onere di dimostrare l'inadempimento della controparte. Tale tesi è in contrasto con i principi ripetutamente espressi sul punto dalla Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha infatti chiarito che il curatore del fallimento è legittimato a sollevare, nel giudizio di verifica conseguente alla domanda di ammissione del credito vantato dal professionista l'eccezione d'inadempimento, secondo i canoni diretti a far valere la responsabilità contrattuale, con il solo onere di contestare, in relazione alle circostanze del caso, la non corretta esecuzione della prestazione o l'incompleto adempimento da parte dello stesso.
Il professionista ha l'onere di dimostrare l'esattezza del suo adempimento per la rispondenza della sua condotta al modello professionale e deontologico richiesto in concreto dalla situazione su cui è intervenuto con la propria opera ovvero l'imputazione a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili, dell'evoluzione negativa della procedura, culminata nella sua cessazione anticipata o non approvata giudizialmente e nel conseguente fallimento (cfr. Cass.
Sez. Unite n. 42093/2021).
6 Per le Sezioni Unite in particolare “il credito del professionista incaricato dal debitore di predisporre gli atti per accedere alla procedura di concordato preventivo, può essere, di conseguenza, escluso dal concorso nel successivo e consecutivo fallimento, ove, sulla base delle prove raccolte si accerti l'inadempimento dell'istante alle obbligazioni assunte. Il diritto del professionista al compenso, in effetti, se non implica il raggiungimento del risultato programmato con il conferimento del relativo incarico, richiede nondimeno che il giudice di merito accerti, in fatto, la concreta ed effettiva idoneità funzionale delle prestazioni svolte a conseguire tale risultato, essendo evidente che, in difetto, pur in mancanza di una responsabilità contrattuale del professionista a tal fine incaricato, non potrebbe neppure parlarsi di atto di adempimento degli obblighi contrattualmente assunti dallo stesso”
c) Nel caso in esame a fronte di un inadempimento allegato dal Curatore l'opponente non ha provato di aver svolto il proprio incarico con la diligenza richiesta. Lo stesso infatti si è limitato a sostenere nel ricorso e nella memoria autorizzata del 25.2.2025 che nessuna previsione di riavvio dell'attività risultava ipotizzata per AZ e che dunque l'unica prospettiva fosse quella dell'incameramento delle rate di prezzo versate al netto dell'indennizzo d'uso, da riconoscersi alla curatela del LI Otefal.
Al riguardo si osserva che tale precisazione non è idonea a supera le criticità evidenziate, relative alla quantificazione del credito restitutorio, ai tempi e alle modalità di restituzione dello stesso. Aspetti non presi in considerazione dell'attestatore il quale nulla chiarisce neppure in merito agli ulteriori rilievi sull'attività professionale dallo stesso svolta, sollevati dal Curatore nel presente giudizio. Tali rilievi, che come chiarito dalla giurisprudenza, il Curatore può effettuare anche nel corso del giudizio di opposizione allo stato passivo stante la sua natura bifasica riguardano l'omessa valutazione della effettiva capacità patrimoniale della Al.Tek. di generare le risorse finanziarie promesse a sostegno del piano proposto da RA, l'omessa analisi della garanzia pignoratizia non possessoria relativa alla finanza esterna poiché manca un riscontro- terzo e imparziale – del valore attuale del bene ma anche l'esame delle relative oscillazioni di prezzo, mancata presentazione di una proposta ex art. 182 ter L.Fall per il trattamento dei crediti tributari e contributivi non rilevata dall'attestatore.
In ordine a tali aspetti l'opponente nulla ha detto al fine di dimostrare di aver impiegato la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.
In conclusione, l'opponente non ha dimostrato nel corso del presente giudizio di aver pienamente adempiuto al suo obbligo di redigere il piano o la proposta sulla base di una
7 rappresentazione puntuale, completa e veritiera della situazione patrimoniale, tale da renderla idonea a propiziare l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.
L'opposizione proposta va pertanto rigettata.
Sulle spese di lite
La Corte di Cassazione ha disposto che il giudice del rinvio procedesse alla liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Il criterio della soccombenza non può essere ripartito in ragione dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va rapportato unitariamente all'esito finale del giudizio, comprensivo della fase di rinvio.
La Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite n. 32906/2022 ha precisato che “in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte”.
In applicazione dei principi sopra richiamati, nel caso in esame l'opponente, Dr. NE, pur essendo la parte vittoriosa nel giudizio di Cassazione è risultato complessivamente soccombente in quanto l'opposizione proposta è risultata infondata ed il rinvio disposto dalla Corte di Cassazione concerneva unicamente un aspetto procedurale non imputabile alle parti del presente giudizio.
L'opponente deve, pertanto, essere condannato a rifondere le spese di lite a favore del
LI RA. Tali spese si liquidano in complessivi euro 5.810,00 avuto riguardo ai valori medi del DM 55/2014 per la fase di studio, introduttiva e decisoria così come indicato nella nota spese depositata da parte opposta.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando, sul ricorso in opposizione allo stato passivo proposto da
MO LE ,
Rigetta l'opposizione allo stato passivo cosi' come formulata.
Condanna MO NE a rifondere al LI RA le spese di causa liquidate in €. 5.810,00 per compenso, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Cosi' deciso in Busto Arsizio, nella Camera di Consiglio , il 24.3.2025
8 Il Giudice relatore
Dr.ssa Maria Elena Ballarini
Il Presidente
Dr. Miro Santangelo
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