Art. 3.
E' convertito in legge il Regio decreto-legge 25 gennaio 1939-XVII, n. 204, concernente il trattamento economico al personale delle scuole paracadutisti, con la seguente modificazione:
Dopo l'art. 10, e' aggiunto il seguente:
«Art. 11. - Le indennita' previste dal presente decreto relativamente al personale nazionale ed indigeno in servizio nella Libia, sono concesse con decorrenza dal 1° gennaio 1938-XVI».
E' convertito in legge il Regio decreto-legge 25 gennaio 1939-XVII, n. 204, concernente il trattamento economico al personale delle scuole paracadutisti, con la seguente modificazione:
Dopo l'art. 10, e' aggiunto il seguente:
«Art. 11. - Le indennita' previste dal presente decreto relativamente al personale nazionale ed indigeno in servizio nella Libia, sono concesse con decorrenza dal 1° gennaio 1938-XVI».