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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/04/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice Caterina Stasi ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA PARZIALE nel procedimento civile iscritto al n. 4255 del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale, lesione personale;
nella causa civile promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Ada Rossetti;
Parte_1
- attore - contro
rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Plenteda;
Controparte_1
- convenuta – nonché contro
e Controparte_2 Controparte_3
- convenuti contumaci -
*****
La domanda risarcitoria formulata nei confronti di Controparte_1
è inammissibile per carenza di legittimazione passiva.
[...]
Appare di tutta evidenza che il abbia esperito azione risarcitoria ai Pt_1 sensi dell'art. 148 c.d.A., precisando tuttavia che “il danneggiato può proporre
l'azione diretta nei soli confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile” e premettendo che la procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149
Cod Ass. “si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'art. 139”, ovvero entro il
9% del danno biologico.
Tuttavia, già con l'atto introduttivo del presente procedimento, l'attore ha allegato di aver subito un danno biologico, nell'incidente per cui è causa, pari o superiore al 20%, vocando in giudizio quale Controparte_3
compagnia assicurativa dell'autovettura della responsabile civile, CP_4
alla luce del “superamento dei limite previsto dall'art. 139 del d.lgs. 209/2005
[...]
e, di conseguenza, la legittimazione passiva della Compagnia assicurativa
. Controparte_3
Ciò appare sufficiente per sancire la carenza di legittimazione passiva di compagnia assicuratrice R.C.A. del ciclomotore del Controparte_1
Pt_1
Ferma dunque la declaratoria di inammissibilità della domanda nei confronti dell'impresa assicuratrice, carente di legittimazione passiva, il giudizio dovrà proseguire nei soli confronti dei convenuti contumaci, come da separata ordinanza emessa in pari data.
Le spese tra attore e seguono la soccombenza e sono Controparte_1
liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
- dichiara la domanda inammissibile nei confronti di Controparte_1
[...]
- condanna l'attore alla refusione delle spese di lite sostenute da
[...]
liquidate in € 1.200,00 oltre accessori di legge;
Controparte_1
- dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 11.4.2025
La giudice
Caterina Stasi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice Caterina Stasi ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA PARZIALE nel procedimento civile iscritto al n. 4255 del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale, lesione personale;
nella causa civile promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Ada Rossetti;
Parte_1
- attore - contro
rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Plenteda;
Controparte_1
- convenuta – nonché contro
e Controparte_2 Controparte_3
- convenuti contumaci -
*****
La domanda risarcitoria formulata nei confronti di Controparte_1
è inammissibile per carenza di legittimazione passiva.
[...]
Appare di tutta evidenza che il abbia esperito azione risarcitoria ai Pt_1 sensi dell'art. 148 c.d.A., precisando tuttavia che “il danneggiato può proporre
l'azione diretta nei soli confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile” e premettendo che la procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149
Cod Ass. “si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'art. 139”, ovvero entro il
9% del danno biologico.
Tuttavia, già con l'atto introduttivo del presente procedimento, l'attore ha allegato di aver subito un danno biologico, nell'incidente per cui è causa, pari o superiore al 20%, vocando in giudizio quale Controparte_3
compagnia assicurativa dell'autovettura della responsabile civile, CP_4
alla luce del “superamento dei limite previsto dall'art. 139 del d.lgs. 209/2005
[...]
e, di conseguenza, la legittimazione passiva della Compagnia assicurativa
. Controparte_3
Ciò appare sufficiente per sancire la carenza di legittimazione passiva di compagnia assicuratrice R.C.A. del ciclomotore del Controparte_1
Pt_1
Ferma dunque la declaratoria di inammissibilità della domanda nei confronti dell'impresa assicuratrice, carente di legittimazione passiva, il giudizio dovrà proseguire nei soli confronti dei convenuti contumaci, come da separata ordinanza emessa in pari data.
Le spese tra attore e seguono la soccombenza e sono Controparte_1
liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
- dichiara la domanda inammissibile nei confronti di Controparte_1
[...]
- condanna l'attore alla refusione delle spese di lite sostenute da
[...]
liquidate in € 1.200,00 oltre accessori di legge;
Controparte_1
- dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 11.4.2025
La giudice
Caterina Stasi