Sentenza 13 dicembre 1986
Massime • 2
Il diritto del lavoratore all'indennità di malattia sorge nel momento in cui l'integrazione salariale viene a cessare, perché le due prestazioni non possono essere cumulate e l'integrazione salariale sostituisce, fino a che è erogata, il trattamento di malattia. Ciò vale sia per l'integrazione straordinaria sia per l'integrazione ordinaria per sospensione dell'attività produttiva, giacché, pur disponendo l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che il trattamento d'integrazione salariale sostituisce l'indennità giornaliera di malattia in riferimento soltanto alla cassa integrazione straordinaria, mentre l'art. 4 della legge 20 maggio 1975 n. 164 non contiene, per la cassa integrazione ordinaria, analoga disposizione, quando l'intervento ordinario della cassa sia relativo non già alla mera contrazione dell'attività produttiva ma alla sospensione della stessa attività, sussiste una piena identità di ratio, che consente di estendere a quest'ultima ipotesi la regola stabilita per la cassa integrazione straordinaria, e cioè quella che il trattamento di integrazione salariale sostituisce l'indennità giornaliera di malattia nonché l'eventuale integrazione contrattualmente prevista. ( V 91/86, mass n 443743; ( V 4937/84, mass n 436817).*
Poiché l'art. 4 della legge 20 maggio 1975 n. 164 e l'art. 6 della legge 6 agosto 1975 n. 427 hanno espressamente equiparato, ai fini del diritto all'assistenza sanitaria, i periodi di integrazione salariale a quelli di effettiva prestazione lavorativa, la sospensione del lavoro di un operaio dell'industria, con il beneficio del trattamento di integrazione, non determina la sospensione del rapporto di lavoro, quale considerata dagli artt. 7 e 30 C.C.n.L. 3 gennaio 1939, relativo al trattamento mutualistico di malattia degli operai dell'industria. Pertanto, l'operaio assistito dalla cassa integrazione guadagni, che, al termine del trattamento di integrazione salariale, non possa lavorare a causa di malattia, ha diritto alla relativa indennità, ancorché la malattia sia insorta dopo la scadenza di due mesi dall'inizio del detto trattamento di integrazione. ( V 91/86, mass n 443743; ( V 2415/85, mass n 440265; ( V 2612/84, mass n 434626; ( V 2492/84, mass n 434505).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/12/1986, n. 7498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7498 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 1986 |
Testo completo
Poiché l'art. 4 della legge 20 maggio 1975 n. 164 e l'art. 6 della legge 6 agosto 1975 n. 427 hanno espressamente equiparato, ai fini del diritto all'assistenza sanitaria, i periodi di integrazione salariale a quelli di effettiva prestazione lavorativa, la sospensione del lavoro di un operaio dell'industria, con il beneficio del trattamento di integrazione, non determina la sospensione del rapporto di lavoro, quale considerata dagli artt. 7 e 30 C.C.n.L. 3 gennaio 1939, relativo al trattamento mutualistico di malattia degli operai dell'industria. Pertanto, l'operaio assistito dalla cassa integrazione guadagni, che, al termine del trattamento di integrazione salariale, non possa lavorare a causa di malattia, ha diritto alla relativa indennità, ancorché la malattia sia insorta dopo la scadenza di due mesi dall'inizio del detto trattamento di integrazione. ( V 91/86, mass n 443743; ( V 2415/85, mass n 440265; ( V 2612/84, mass n 434626; ( V 2492/84, mass n 434505).*