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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 15/04/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
552/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Assistita e difesa dall'Avv.to Mario Ambrosio del foro di Napoli opponente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Maria Elena Palese del foro di Lecce opposta e contro
Controparte_2
(C.F. P.IVA_2
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Valeria Giroldi opposto
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
Conclusioni
Per l'opponente: “In via preliminare e pregiudiziale: - sospendere l'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito impugnati, in quanto essendo l'impugnazione fondata in fatto e in diritto, la ricorrente potrebbe essere oggetto di procedura esecutiva esattoriale illegittima. - accertare e dichiarare la nullità degli impugnati atti per intervenuta prescrizione del credito portato dagli stessi successiva alla presunta notifica e r;
- accertare e dichiarare in ogni caso la illegittimità della notifica effettuata a mezzo del servizio postale per i motivi esposti in diritto e, per l'effetto, dichiarare la nullità degli impugnati atti;
- accertare in ogni caso l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme così come richieste negli atti impugnati e, per l'effetto, dichiararne la nullità, in quanto il credito portato è prescritto anche a voler considerare corretta la notifica degli atti impugnati.; in ogni caso: - condannare le resistenti al pagamento di spese, diritti e onorari della presente procedura con attribuzione all'antescritto difensore che se ne dichiara antistatario.”
Per : “
1. rigettare le eccezioni e le domande formulate nei confronti di CP_1 [...]
in quanto infondate in fatto e in diritto, per le Controparte_3
motivazioni di cui alla narrativa del presente atto;
2. accertare e dichiarare quindi la legittimità e ritualità dell'operato dell
[...]
con riferimento alla notifica degli avvisi di addebito prodromici Controparte_4
l'atto impugnato per le causali di cui in narrativa;
3. Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell CP_4
per quanto rilevato nella premessa del presente atto circa le
[...]
contestazioni sollevate nel merito delle pretese di pagamento avanzate dall'Ente
Impositore.
4. condannare la ricorrente al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese, diritti ed onorari di lite.”
[...]
Per : “in via pregiudiziale nel merito 1) dichiarare inammissibile o CP_2
improponibile il ricorso in quanto tardivo per le motivazioni di cui in premessa
Pag. 2 di 7 Nel merito: 2) respingere l'opposizione per i motivi di cui in narrativa, siccome infondata in fatto e diritto, con conseguente conferma delle cartelle esattoriali opposte anche attesa la mancata contestazione delle debenze contributive e della fondatezza del credito
3) Condannare l'opponente al pagamento delle somme che risulteranno dovute in corso di causa, pari a quanto intimato nella cartella e negli avvisi di addebito de quibus a titolo di contributi ed accessori ex lege, poltre ad aggi esattoriali se dovuti ex lege
In ogni caso 4) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale, dell'eccezione di prescrizione del credito perfezionatasi posteriormente alla notifica, mantenere indenne l'istituto da qualsivoglia spesa per competenze legali e di giudizio, attesa la mancanza di legittimazione passiva in parte qua, in considerazione della circostanza che tutta l'attività di notifica della stessa
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. ha convenuto in giudizio l Parte_1 Controparte_1
e l' per fare accertare che nulla è dovuto in relazione agli
[...] CP_2
avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento n. 095 2024 90051985 02/000 notificata in data 21/05/2024, pari ad euro 61.073,71.
La ricorrente chiede l'annullamento della pretesa creditoria per non aver l CP_1
risposto nel termine di 220 giorni all'istanza di revoca in autotutela presentata il
4/04/2022. (all. 2 ric.)
La ricorrente eccepisce, inoltre, la prescrizione quinquennale;
“a nullità, delle notifiche inviate a mezzo posta da Equitalia;
la nullità per illegittimo calcolo degli interessi e la prescrizione degli stessi per ritardata riscossione.
Pag. 3 di 7 2. Si è costituita l' che ha eccepito in via Controparte_1
preliminare l'inammissibilità del ricorso, per non aver la ricorrente tempestivamente impugnato gli avvisi di addebito che risultano correttamente notificati dall' . CP_2
L ha poi evidenziato che la ricorrente ha presentato richieste di Controparte_5
rateazione che hanno interrotto il termine di prescrizione.
3. Si è costituito l' , che ha eccepito tra l'altro l'inammissibilità del ricorso per CP_2
decadenza, atteso il decorso del termine di opposizione di giorni 40 previsto dall'art
24 Dlgs 46/99.
Sull'eccezione riguardante l'istanza in autotutela ex L 228/2012, l'Ente ha esposto che la ricorrente non ha documentato la decorrenza del termine di decadenza previsto dall'art. 1 commi 537 e seguenti della citata norma e non può, pertanto, accedere al procedimento di “discarico”.
4. Tanto premesso, a seguito della discussione orale, la causa viene decisa.
5. Il ricorso va respinto.
6. Sul perfezionamento del procedimento di cui all'art 1 co. 537 segg L 228/2012, va osservato che l'istanza in autotutela va proposta, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario.
La ricorrente ha allegato al ricorso l' “istanza di annullamento della riscossione…” del 5/4/2022 che richiama numerose cartelle esattoriali senza neppure l'indicazione della data della notifica;
non essendo neppure noto se si tratta di cartelle che riguardano gli AVA di cui si discute , non è in ogni caso possibile verificare l'osservanza del termine di decadenza la cui prova grava sulla debitrice.
Né a seguito dell'eccezione formulata dall' , sono stati resi chiarimenti a CP_2
sostegno dell'osservanza del termine di legge.
Pag. 4 di 7 7. Nel caso in oggetto l'opposizione riguarda i seguenti avvisi di addebito:
1) N. 39520180000809817000 intimante il pagamento delle somme denunciate nel modello DM 10 anno 2017 per un ammontare di euro 289,51, notificato il 31/10/2019 tramite messo comunale. (doc. 3-4-6 ) CP_2
Oggetto di dilazione di pagamento concessa il 23/07/2020 e revocata il 18/11/2023.
(doc. 12 ) CP_2
2.) N. 39520180000978631000 intimante il pagamento contributi artigiani IVS I, II
III rata sul reddito non eccedente il minimale 2017 per un ammontare di euro
3.140,56, notificato il 31/10/2019 tramite messo comunale. (doc. 3-4-6 ) CP_2
3) N. 39520180002421444000 intimante il pagamento contributi artigiani IVS IV rata sul reddito non eccedente il minimale 2017 per un ammontare di euro 1.025,52, notificato il 15/03/2019.
4) N. 39520190000170625000 intimante il pagamento delle somme denunciate nel modello DM 10 anno 2018 per un ammontare di euro 5.827,56, notificato il
31/10/2019 tramite messo comunale. (doc. 3-4-6 ) CP_2
Oggetto di dilazione di pagamento concessa il 23/07/2020 e revocata il 18/11/2023.
(doc. 12 ) CP_2
5) N. 39520190001556123000 intimante il pagamento delle somme denunciate nel modello DM 10 anno 2018/2019 per un ammontare di euro 21.358,68, notificato il
16/03/2020. (doc. 7 ) CP_2
6) N. 39520190002112204000 intimante il pagamento contributi artigiani IVS IV rata sul reddito non eccedente il minimale 2018 e I rata sul reddito non eccedente il minimale 2019 per un ammontare di euro 1.980,73, notificato il 01/02/2022. (doc. 8
) CP_2
Pag. 5 di 7 7) N. 39520190003030876000 intimante il pagamento delle somme denunciate nel modello DM 10 anno 2019 per un ammontare di euro 7.880,40, notificato il
19/08/2021. (doc. 9 ) CP_2
Oggetto di dilazione di pagamento concessa il 23/07/2020 e revocata il 18/11/2023.
(doc. 12 ) CP_2
8) N. 39520210001243121000 intimante il pagamento delle somme denunciate nel modello DM 10 anno 2019 per un ammontare di euro 13.415,36, notificato via pec il
10/12/2021. (doc. 10 ) CP_2
Oggetto di dilazione di pagamento concessa il 15/07/2022 e revocata il 25/11/2023.
(doc. 12 ) CP_2
9) N. 39520220000136404000 intimante il pagamento contributi c IVS sul reddito eccedente il minimale 2018 per un ammontare di euro 2.013,09, notificato via pec il
20/05/2022. (doc. 11 ) CP_2
Va ricordato che a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 D.lgs. n. 46/1999. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi e tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione. (cfr. Cass. ord. n. 18256/2020)
Inoltre, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza (Corte Cass. n.
5763 del 2002; n. 13982 del 2007; n. 26359 del 2013; n. 12333 del 2015; nn. 11515 e
18262 del 2017; n. 8543 del 2018 n. n. 8003/2021), in materia previdenziale l'opposizione al titolo dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, con la conseguenza che la ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice
Pag. 6 di 7 dall'accertamento nel merito della fondatezza dell'obbligo di pagamento di premi e/o contributi.
8. L' ha allegato alla memoria di costituzione le prove di notifiche degli avvisi CP_2
di addebito, sulle quali parte ricorrente non ha preso posizione, di fatto non contestandole.
Peraltro, stante l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito, ogni eccezione formale relativa ai titoli sarebbe comunque tardiva perché non proposta entro il termine di quaranta giorni, ex art. 24 D.lgs. 46/1999.
Inoltre, tenendo anche in considerazione della sospensione dell'attività notificatoria causata dall'emergenza epidemiologica covid-19; non è certamente maturata la prescrizione dopo la notifica degli AVA, poiché il termine quinquennale è stato interrotto dalle richieste dilazione di pagamento ottenute dalla ricorrente, come si evince dall'estratto di ruolo allegato alla memoria di costituzione dell . CP_1
8. Il ricorso va quindi respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Nella causa n. 552/2024 ogni altra eccezione e domanda rigettate:
1) Rigetta l'opposizione proposta da . Parte_1
2) Condanna a rifondere all' e a per spese Parte_1 CP_2 CP_1
legali euro 2.500,00 ciascuno oltre spese generali oltre accessori .
Reggio Emilia così deciso il 15/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Assistita e difesa dall'Avv.to Mario Ambrosio del foro di Napoli opponente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Maria Elena Palese del foro di Lecce opposta e contro
Controparte_2
(C.F. P.IVA_2
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Valeria Giroldi opposto
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
Conclusioni
Per l'opponente: “In via preliminare e pregiudiziale: - sospendere l'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito impugnati, in quanto essendo l'impugnazione fondata in fatto e in diritto, la ricorrente potrebbe essere oggetto di procedura esecutiva esattoriale illegittima. - accertare e dichiarare la nullità degli impugnati atti per intervenuta prescrizione del credito portato dagli stessi successiva alla presunta notifica e r;
- accertare e dichiarare in ogni caso la illegittimità della notifica effettuata a mezzo del servizio postale per i motivi esposti in diritto e, per l'effetto, dichiarare la nullità degli impugnati atti;
- accertare in ogni caso l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme così come richieste negli atti impugnati e, per l'effetto, dichiararne la nullità, in quanto il credito portato è prescritto anche a voler considerare corretta la notifica degli atti impugnati.; in ogni caso: - condannare le resistenti al pagamento di spese, diritti e onorari della presente procedura con attribuzione all'antescritto difensore che se ne dichiara antistatario.”
Per : “
1. rigettare le eccezioni e le domande formulate nei confronti di CP_1 [...]
in quanto infondate in fatto e in diritto, per le Controparte_3
motivazioni di cui alla narrativa del presente atto;
2. accertare e dichiarare quindi la legittimità e ritualità dell'operato dell
[...]
con riferimento alla notifica degli avvisi di addebito prodromici Controparte_4
l'atto impugnato per le causali di cui in narrativa;
3. Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell CP_4
per quanto rilevato nella premessa del presente atto circa le
[...]
contestazioni sollevate nel merito delle pretese di pagamento avanzate dall'Ente
Impositore.
4. condannare la ricorrente al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese, diritti ed onorari di lite.”
[...]
Per : “in via pregiudiziale nel merito 1) dichiarare inammissibile o CP_2
improponibile il ricorso in quanto tardivo per le motivazioni di cui in premessa
Pag. 2 di 7 Nel merito: 2) respingere l'opposizione per i motivi di cui in narrativa, siccome infondata in fatto e diritto, con conseguente conferma delle cartelle esattoriali opposte anche attesa la mancata contestazione delle debenze contributive e della fondatezza del credito
3) Condannare l'opponente al pagamento delle somme che risulteranno dovute in corso di causa, pari a quanto intimato nella cartella e negli avvisi di addebito de quibus a titolo di contributi ed accessori ex lege, poltre ad aggi esattoriali se dovuti ex lege
In ogni caso 4) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale, dell'eccezione di prescrizione del credito perfezionatasi posteriormente alla notifica, mantenere indenne l'istituto da qualsivoglia spesa per competenze legali e di giudizio, attesa la mancanza di legittimazione passiva in parte qua, in considerazione della circostanza che tutta l'attività di notifica della stessa
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. ha convenuto in giudizio l Parte_1 Controparte_1
e l' per fare accertare che nulla è dovuto in relazione agli
[...] CP_2
avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento n. 095 2024 90051985 02/000 notificata in data 21/05/2024, pari ad euro 61.073,71.
La ricorrente chiede l'annullamento della pretesa creditoria per non aver l CP_1
risposto nel termine di 220 giorni all'istanza di revoca in autotutela presentata il
4/04/2022. (all. 2 ric.)
La ricorrente eccepisce, inoltre, la prescrizione quinquennale;
“a nullità, delle notifiche inviate a mezzo posta da Equitalia;
la nullità per illegittimo calcolo degli interessi e la prescrizione degli stessi per ritardata riscossione.
Pag. 3 di 7 2. Si è costituita l' che ha eccepito in via Controparte_1
preliminare l'inammissibilità del ricorso, per non aver la ricorrente tempestivamente impugnato gli avvisi di addebito che risultano correttamente notificati dall' . CP_2
L ha poi evidenziato che la ricorrente ha presentato richieste di Controparte_5
rateazione che hanno interrotto il termine di prescrizione.
3. Si è costituito l' , che ha eccepito tra l'altro l'inammissibilità del ricorso per CP_2
decadenza, atteso il decorso del termine di opposizione di giorni 40 previsto dall'art
24 Dlgs 46/99.
Sull'eccezione riguardante l'istanza in autotutela ex L 228/2012, l'Ente ha esposto che la ricorrente non ha documentato la decorrenza del termine di decadenza previsto dall'art. 1 commi 537 e seguenti della citata norma e non può, pertanto, accedere al procedimento di “discarico”.
4. Tanto premesso, a seguito della discussione orale, la causa viene decisa.
5. Il ricorso va respinto.
6. Sul perfezionamento del procedimento di cui all'art 1 co. 537 segg L 228/2012, va osservato che l'istanza in autotutela va proposta, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario.
La ricorrente ha allegato al ricorso l' “istanza di annullamento della riscossione…” del 5/4/2022 che richiama numerose cartelle esattoriali senza neppure l'indicazione della data della notifica;
non essendo neppure noto se si tratta di cartelle che riguardano gli AVA di cui si discute , non è in ogni caso possibile verificare l'osservanza del termine di decadenza la cui prova grava sulla debitrice.
Né a seguito dell'eccezione formulata dall' , sono stati resi chiarimenti a CP_2
sostegno dell'osservanza del termine di legge.
Pag. 4 di 7 7. Nel caso in oggetto l'opposizione riguarda i seguenti avvisi di addebito:
1) N. 39520180000809817000 intimante il pagamento delle somme denunciate nel modello DM 10 anno 2017 per un ammontare di euro 289,51, notificato il 31/10/2019 tramite messo comunale. (doc. 3-4-6 ) CP_2
Oggetto di dilazione di pagamento concessa il 23/07/2020 e revocata il 18/11/2023.
(doc. 12 ) CP_2
2.) N. 39520180000978631000 intimante il pagamento contributi artigiani IVS I, II
III rata sul reddito non eccedente il minimale 2017 per un ammontare di euro
3.140,56, notificato il 31/10/2019 tramite messo comunale. (doc. 3-4-6 ) CP_2
3) N. 39520180002421444000 intimante il pagamento contributi artigiani IVS IV rata sul reddito non eccedente il minimale 2017 per un ammontare di euro 1.025,52, notificato il 15/03/2019.
4) N. 39520190000170625000 intimante il pagamento delle somme denunciate nel modello DM 10 anno 2018 per un ammontare di euro 5.827,56, notificato il
31/10/2019 tramite messo comunale. (doc. 3-4-6 ) CP_2
Oggetto di dilazione di pagamento concessa il 23/07/2020 e revocata il 18/11/2023.
(doc. 12 ) CP_2
5) N. 39520190001556123000 intimante il pagamento delle somme denunciate nel modello DM 10 anno 2018/2019 per un ammontare di euro 21.358,68, notificato il
16/03/2020. (doc. 7 ) CP_2
6) N. 39520190002112204000 intimante il pagamento contributi artigiani IVS IV rata sul reddito non eccedente il minimale 2018 e I rata sul reddito non eccedente il minimale 2019 per un ammontare di euro 1.980,73, notificato il 01/02/2022. (doc. 8
) CP_2
Pag. 5 di 7 7) N. 39520190003030876000 intimante il pagamento delle somme denunciate nel modello DM 10 anno 2019 per un ammontare di euro 7.880,40, notificato il
19/08/2021. (doc. 9 ) CP_2
Oggetto di dilazione di pagamento concessa il 23/07/2020 e revocata il 18/11/2023.
(doc. 12 ) CP_2
8) N. 39520210001243121000 intimante il pagamento delle somme denunciate nel modello DM 10 anno 2019 per un ammontare di euro 13.415,36, notificato via pec il
10/12/2021. (doc. 10 ) CP_2
Oggetto di dilazione di pagamento concessa il 15/07/2022 e revocata il 25/11/2023.
(doc. 12 ) CP_2
9) N. 39520220000136404000 intimante il pagamento contributi c IVS sul reddito eccedente il minimale 2018 per un ammontare di euro 2.013,09, notificato via pec il
20/05/2022. (doc. 11 ) CP_2
Va ricordato che a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 D.lgs. n. 46/1999. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi e tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione. (cfr. Cass. ord. n. 18256/2020)
Inoltre, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza (Corte Cass. n.
5763 del 2002; n. 13982 del 2007; n. 26359 del 2013; n. 12333 del 2015; nn. 11515 e
18262 del 2017; n. 8543 del 2018 n. n. 8003/2021), in materia previdenziale l'opposizione al titolo dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, con la conseguenza che la ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice
Pag. 6 di 7 dall'accertamento nel merito della fondatezza dell'obbligo di pagamento di premi e/o contributi.
8. L' ha allegato alla memoria di costituzione le prove di notifiche degli avvisi CP_2
di addebito, sulle quali parte ricorrente non ha preso posizione, di fatto non contestandole.
Peraltro, stante l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito, ogni eccezione formale relativa ai titoli sarebbe comunque tardiva perché non proposta entro il termine di quaranta giorni, ex art. 24 D.lgs. 46/1999.
Inoltre, tenendo anche in considerazione della sospensione dell'attività notificatoria causata dall'emergenza epidemiologica covid-19; non è certamente maturata la prescrizione dopo la notifica degli AVA, poiché il termine quinquennale è stato interrotto dalle richieste dilazione di pagamento ottenute dalla ricorrente, come si evince dall'estratto di ruolo allegato alla memoria di costituzione dell . CP_1
8. Il ricorso va quindi respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Nella causa n. 552/2024 ogni altra eccezione e domanda rigettate:
1) Rigetta l'opposizione proposta da . Parte_1
2) Condanna a rifondere all' e a per spese Parte_1 CP_2 CP_1
legali euro 2.500,00 ciascuno oltre spese generali oltre accessori .
Reggio Emilia così deciso il 15/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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