CA
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 31/03/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 576/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Lucia Cannella Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Responsabilità civile
ha pronunciato la seguente dei magistrati (cause
S E N T E N Z A di cui alla legge n.
nella causa civile n. 576/2023 R.G. posta in decisione all'udienza 117/1988)
collegiale del 26/03/2025, promossa
DA
(C.F. ), in proprio e con l'avv. Parte_1 C.F._1
Giudo Palmieri con domicilio eletto in Milano via Monte Nero n. 17, giusta delega allegata alla citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 pagina 1 di 14 persona del pro tempore, rappresentata e Controparte_2
difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Brescia alla via Santa
Caterina n. 6;
APPELLATA
In punto: Appello alla sentenza N. 1186/2023 emessa dal Tribunale di
Brescia pubblicata in data 17.05.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte d'Appello di Brescia, in riforma della impugnata sentenza dichiarata la propria competenza, accertare e dichiarare che i magistrati sopra indicati hanno pronunciato le sentenze 9151/2014 e 3310/2017 ritenendo non esistenti fatti la cui esistenza risulta incontrovertibilmente dal fascicolo e ritenendo esistenti fatti la cui inesistenza risulta incontrovertibilmente dal fascicolo. Condannare al risarcimento del danno da quantificarsi secondo giustizia quanto al danno patrimoniale in € 60.000 (pagamento canone di locazione e perdita dell'imbarcazione) e quanto al danno non patrimoniale secondo equità.
Vinte le spese di lite.
Per quanto attiene alle istanze istruttorie, sono le stesse non ammesse nei gradi di merito, come da memoria istruttoria doc. I.B.5, anche se le omissioni istruttorie rilevano in questa sede per quello che sono ovvero fatti a nostro avviso imputabili alla negligenza del magistrato.
pagina 2 di 14 Con riforma delle spese liquidate in primo grado.
Con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata:
Voglia la Corte d'Appello confermare la sentenza di primo grado, e comunque rigettare la domanda attorea in quanto inammissibile, infondata e comunque non provata. Spese rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 30.06.2020 regolarmente notificata, l'avv. Parte_1
conveniva innanzi al Tribunale di Brescia la Controparte_3
affinché la stessa venisse condanna al risarcimento dei danni
[...]
patrimoniali e non patrimoniali, quantificati i primi in € 60.000, per errori commessi dai magistrati appartenenti al distretto di Milano che avevano emesso la sentenza di primo grado n. 9151/2014 del 9.07.2014 e la sentenza d'appello n.
3310/2017 del 14.07.2017 nell'ambito di un processo iniziato dal comparente nei confronti di e di Controparte_4 Controparte_5
Nella laconica citazione introduttiva l'avv. spiegava che aveva citato in Pt_1
giudizio e per accertare il Controparte_5 Controparte_6
tentativo fraudolento di messa in vendita della sua imbarcazione, per ottenere i danni causati da mala gestio delle convenute e per individuare un termine per la consegna dell'imbarcazione; che si era costituita e CP_4 Controparte_5
aveva svolto domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento dei
[...]
canoni di locazione;
che il giudice adito, ossia il Tribunale di Milano in persona pagina 3 di 14 del del dott. Federico Salmeri, con la sentenza n. 9151/2014 aveva disatteso la domanda attorea ed aveva accolto la riconvenzionale, nonostante l'incompetenza funzionale del giudice adito e la carenza di legittimazione passiva del deducente,
tanto che la convenuta aveva chiesto ed ottenuto un decreto Controparte_5
ingiuntivo per le stesse ragioni contro e che, infine, la Corte Controparte_7
d'Appello aveva disatteso il gravame, ignorando le sue doglianze.
Si costituiva la che eccepiva Controparte_3
l'inammissibilità della domanda per mancato esperimento di tutti i mezzi ordinari di impugnazione e che, in ogni caso, la domanda era generica e confusa e manifestamente infondata. Più in dettaglio, parte convenuta osservava che l'incompetenza del Tribunale di Milano non era stata eccepita dall'avv. Pt_1
in relazione alla domanda riconvenzionale, ma era stata che Controparte_5
aveva allegato la competenza dei Tribunale di Udine e/o di Pordenone;
che l'avv. mai aveva citato in giudizio (di cui era Pt_1 Controparte_7
amministratore) con riguardo al tema della locazione del posto barca.
Il Tribunale, disposta la comunicazione del procedimento ai magistrati interessati ai fini dell'intervento, senza dar corso ad attività istruttoria, rigettava la domanda risarcitoria avanzata dall'attore. Disattesa l'eccezione di inammissibilità, nel merito, osservava che la respsoanbilità civile del magistrato può sussistere allorquando sussistano due presupposti: uno negativo, che non si tratti di attività riconducibile all'interpretazione di norme di diritto o alla valutazione delle prove, e l'altro che si sia verificata una grave violazione di pagina 4 di 14 legge determinata da negligenza inescusabile, mentre nel caso concreto l'avv.
non aveva specificato il contenuto dei citati profili di colpa, limitandosi Pt_1
a generiche affermazioni quali “… atti ignorati … fantasiose illazioni …
evidenza disattesa ..”.
L'avv. proponeva appello a cui resisteva la Parte_1 [...]
Controparte_3
Alla prima udienza, il consigliere istruttore rinviava all'udienza del 26.03.2025
per la remissione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c., previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni, il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Gli scritti conclusivi erano depositati solo da parte appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha sostenuto la tesi della mancata specificazione dei fatti ignorati, delle fantasiose illazioni e delle evidenze disattese in quanto sin dall'atto introduttivo era chiaro che si imputa ai magistrati milanesi, investiti del giudizio, di non aver fissato il termine per la consegna dell'imbarcazione, di aver ritenuto senza conseguenze il tentativo truffaldino di vendita della sua imbarcazione e di aver accolto la riconvenzionale.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui non ha valutato l'omissione dei giudici milanesi per non aver accordato il termine per la consegna dell'imbarcazione, domanda svolta nelle conclusioni sulla quale non pagina 5 di 14 era stata assunta posizione nei provvedimenti decisori.
Con il terzo motivo parte appellante allega che voleva Controparte_5
trasferire il processo a Udine, mentre il deducente ha chiesto la conferma della competenza del Tribunale di Milano e che tuttavia la sua intenzione era quella di eccepire la prescrizione e la carenza di legittimazione passiva in relazione all'obbligazione di pagamento dei canoni.
Con il quarto motivo parte appellante censura la mancata valorizzazione del fraudolento tentativo di vendita della sua imbarcazione;
con il quinto motivo lamenta l'accoglimento della riconvenzionale, senza che i giudici milanesi abbiano tenuto in debita considerazione che era stato emesso un decreto ingiuntivo contro er il pagamento dei canoni e che dunque il Controparte_7
comparente non può essere parimenti debitore.
Con il sesto motivo parte appellante rileva aspetti contradditori nelle motivazioni rese dai giudici milanesi, laddove hanno ritenuto esistere una locazione e stimato legittimo il tentativo di mettere in vendita la sua imbarcazione sulla scorta di un diritto di ritenzione inesistente.
Con il settimo motivo parte appellante censura ancora l'avvenuto rigetto delle sue pretese risarcitorie per carenza di attività assertiva di converso regolarmente svolta.
I motivi, da esaminare in via congiunta, sono manifestamente infondati, ai limiti dell'inammissibilità.
Anche l'atto di appello, al pari della citazione introduttiva, è estremamente pagina 6 di 14 confuso e privo ordine logico nell'esposizione della materia e di rado si confronta con la motivazione della gravata sentenza.
Di contro, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal decreto legge n. 83
del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. tra le molte la recente
Cass. 28.07.2023 n. 23100).
Orbene, per quanto si desume dagli atti di causa, non essendo stati rinvenuti tutti gli atti e i documenti del giudizio presupposto, l'avv. citava in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Milano e Controparte_4 Controparte_5
esponendo di aver depositato presso i cantieri di quest'ultima, in
[...]
località Aprilia Marittima Latisana, una propria imbarcazione denominata
“Laboriosa”, concessa in godimento a (di cui era stato socio Controparte_7
sino al 2007) e di aver scoperto che questa imbarcazione era stata messa in vendita senza il suo consenso;
lamentava poi violazione agli obblighi di custodia, danneggiamenti di vario genere e la carenza del telo pioggia del valore pagina 7 di 14 di € 1.800. Chiedeva la fissazione di un termine per la restituzione dell'imbarcazione e il risarcimento del danno.
si costituiva proponendo domanda riconvenzionale Controparte_5
per il pagamento dei canoni connessi all'uso del posto barca e il Tribunale adito,
con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., rigettava le domande proposte dall'avv.
e accoglieva la riconvenzionale dell'importo di € 12.474 con condanna Pt_1
dell'originario attore a rifondere alle due convenute le spese di lite.
La Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 3310/2017 del 14.07.2017,
confermava la statuizione di primo grado: il collegio osservava che lo stesso avv.
aveva ammesso i presupposti fattuali del credito della convenuta, ossia Pt_1
di essere proprietario dell'imbarcazione, di averla depositata e di non aver pagato i canoni di occupazione;
con riguardo al tentativo di messa in vendita dell'imbarcazione, la Corte rilevava che nessun danno era stato provato e che l'iniziativa di , quand'anche considerata accertata, si era Controparte_5
arrestata in un tentativo improduttivo di conseguenze;
che il tema della richiesta di fissazione del termine esulava dal contenzioso per espressa volontà
dell'appellante; che non era stato dimostrato il subentro di Controparte_7
nel pagamento dei canoni di locazione e che nessuna prova era stata fornita in ordine ad una presunta disdetta del contratto di concessione, non essendo affatto notorio che detti contratti siano sottoposti a rinnovo espresso anno per anno;
che non esistevano i presupposti per ritenere applicabile alla lite de qua il rito locatizio, trattandosi di una concessione di un posto barca a terra, e comunque pagina 8 di 14 l'adozione del rito ordinario non aveva determinato alcuna compromissione dei diritti di difesa. Per il resto, la Corte milanese riteneva le doglianze dell'appellante ripetitive e infondate, prive di adeguata argomentazione critica verso la sentenza gravata.
Così riassunti i termini di fatto, anche questo gravame si traduce in buona sostanza in una reiterazione delle medesime doglianze e in una sorta di prosecuzione del giudizio di merito iniziato innanzi al Tribunale di Milano con la riproposizione delle stesse argomentazioni, peraltro non corredate da valida argomentazione giuridica.
Invero, l'oggetto del presente giudizio è quello di verificare se ricorrono i presupposti per invocare la responsabilità risarcitoria conseguente ad un comportamento, un atto o un provvedimento giudiziario posto in essere da un magistrato per dolo o per colpa grave, laddove la colpa grave, per espressa previsione di legge, è data dalla violazione manifesta della legge o del diritto dell'Unione europea, dal travisamento del fatto o delle prove, ovvero dall'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza incontrastabilmente risulta dagli atti del procedimento, con l'avvertenza che non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né
quella di valutazione del fatto e delle prove.
Come già rilevato dal Tribunale, l'avv. si è limitato a censurare il Pt_1
merito della decisone dei giudici milanesi (invero assolutamente condivisibile pagina 9 di 14 alla luce di quanto rinvenuto agli atti), ma non ha allegato alcun specifico profilo di colpa rilevante ai fini del risarcimento.
Non ogni decisione non condivisa può essere fonte di danno e, a maggior ragione, non ogni decisone errata (si pensi alle numerose riforme operate dai giudici dell'impugnazione) può essere foriera di danno risarcibile.
Solo quando la decisone assunta appaia non essere frutto di un consapevole processo interpretativo e come tale debordi nel provvedimento abnorme o nel diritto libero ricorre la responsabilità civile del magistrato. In altri termini, la responsabilità civile dei magistrati si configura solo in presenza di colpa grave,
tipizzata nelle forme di cui all'art. 2 L. 117/1988, ipotesi tutte accomunate dalla negligenza inescusabile maggiore rispetto a quella delineata dall'art. 2236 c.c.,
nel senso che è necessario che la colpa si presenti inspiegabile e consista in una violazione evidente, grossolana e macroscopica della norma applicata, ovvero una lettura in contrasto con ogni criterio logico, oppure consista nell'adozione di scelte aberranti nella ricostruzione della volontà del legislatore, in una manipolazione arbitraria del testo normativo o, ancora in uno sconfinamento dell'interpretazione nel diritto libero. In tale ottica, anche la decisione che si discosta da un orientamento giurisprudenziale dominante non integra di per sé
ipotesi di colpa rilevante, ben potendo la parte interessata proporre impugnazione.
Nessun profilo di colpa, nei termini sopra riassunti, si rinviene nella sentenze milanesi che anzi hanno raggiunto una conclusione del tutto condivisibile con il pagina 10 di 14 materiale a loro disposizione.
Va ribadito che, pure a voler ritenere quelle decisioni sbagliate nel merito
(dandosi atto che l'avv. non ha proposto ricorso per cassazione) nessun Pt_1
profilo di colpa nel senso sopra illustrato è stato allegato e dimostrato.
Le censure svolte nella citazione di primo grado in poche righe sono generiche laddove è scritto: “Il giudice Salmeri, disattendo l'evidenza, non solo rigettava
la domanda attorea (e non fisava un termine per la riconsegna, non ravvisava
alcuna mala gestio della ... La corte d'appello nella Controparte_5
motivazione della sbaglia sbagli oltre il consentito: sia con riguardo alla
contestazione del pagamento dei canoni sia con riguardo al tentativo di vendita
truffaldina, considerata priva di conseguenze(!) Addirittura la corte d'appello
non rileva il difetto di competenza territoriale e funzionale, ma solo la forma
processuale della richiesta, ignorando ovviamente la questione del difetto di
legittimazione passiva, ovverosia il documento costituito dal decreto ingiuntivo
ottenuto contro … Ovviamente i fatti smentiscono anche Controparte_7
questa sentenza d'appello, nel senso che essi ignorano i fatti di cui al fascicolo
per sostituire le proprie fantasiose illazioni ….” e del tutto carenti e inidonee a fondare un giudizio di responsabilità ex art. 2 L. n. 117/1988.
Neppure esiste un travisamento delle prove o l'affermazione di un fatto la cui esistenza è inoppugnabilmente esclusa dagli atti o la negazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente evidente dagli atti processuali.
Questa Corte ritiene che non sia suo compito svolgere un'ulteriore grado di pagina 11 di 14 merito sulla bontà delle decisioni assunte dai giudici milanesi (sulla natura del contratto di concessione del posto barca, sul rito applicabile, sulla necessità di concedere un termine per la consegna dell'imbarcazione, sull'obbligo e sul soggetto su cui incombe l'obbligazione di pagamento del canone per il posto barca ecc.) non tanto per il fatto che questo collegio non dispone degli atti e dei documenti necessari, ma soprattutto perché chiamato a decidere su una diversa
causa petendi, ossia sull'esistenza di una colpa qualificata che giustifichi l'azione di risarcimento del danno ex art. 2 legge 117/1988, nel caso concreto insussistente.
Il gravame va dunque rigettato e l'appellante va condannato alla rifusione delle spese del grado che si liquidano come in dispositivo: vengono riconosciute solo le prime due fasi in quanto l'Avvocatura dello Stato non ha depositato alcun scritto conclusivo.
Ricorrono altresì i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 comma 3 e 4 c.p.c.
L'azione era palesemente generica e inconsistente per i motivi già espressi dal
Tribunale e i motivi di appello sono parimenti fumosi limitandosi a riproporre difese più volte disattese e pretendendo di ottenere in questa sede quanto negato dai giudici milanesi con motivazioni condivisibili.
Pertanto, si deve ritenere che l'avv. proponendo un appello all'evidenza Pt_1
infondato senza confrontarsi con le motivazioni del primo giudice, senza criticare la ratio della decisione gravata, proponendo tesi difensive già reputate manifestamente infondate dal primo giudice e la cui inconsistenza giuridica pagina 12 di 14 avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante con un minimo di diligenza in modo da evitare inutile dispendio di energie processuali, impone la condanna ex art. 96 commi 3 e 4 c.p.c. dell'importo di € 2.000 ciascuno a favore della controparte e della cassa ammende.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1186/2023 emessa dal Tribunale di Brescia in data 17.05.2023, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del presente grado che liquida in complessivi € 4.888 per compenso (di cui € 2.977
per la fase di studio della controversia, € 1.911 per la fase introduttiva del giudizio), oltre rimborso forfetario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- condanna a versare a parte appellata l'ulteriore somma di € Parte_1
2.000 ex art. 96 comma 3 c.p.c. e a versare alla cassa ammende analoga somma di € 2.000 ex art. 96 comma 4 c.p.c.;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del D.P.R. 115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26.03.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
pagina 13 di 14 dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 14 di 14
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Lucia Cannella Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Responsabilità civile
ha pronunciato la seguente dei magistrati (cause
S E N T E N Z A di cui alla legge n.
nella causa civile n. 576/2023 R.G. posta in decisione all'udienza 117/1988)
collegiale del 26/03/2025, promossa
DA
(C.F. ), in proprio e con l'avv. Parte_1 C.F._1
Giudo Palmieri con domicilio eletto in Milano via Monte Nero n. 17, giusta delega allegata alla citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 pagina 1 di 14 persona del pro tempore, rappresentata e Controparte_2
difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Brescia alla via Santa
Caterina n. 6;
APPELLATA
In punto: Appello alla sentenza N. 1186/2023 emessa dal Tribunale di
Brescia pubblicata in data 17.05.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte d'Appello di Brescia, in riforma della impugnata sentenza dichiarata la propria competenza, accertare e dichiarare che i magistrati sopra indicati hanno pronunciato le sentenze 9151/2014 e 3310/2017 ritenendo non esistenti fatti la cui esistenza risulta incontrovertibilmente dal fascicolo e ritenendo esistenti fatti la cui inesistenza risulta incontrovertibilmente dal fascicolo. Condannare al risarcimento del danno da quantificarsi secondo giustizia quanto al danno patrimoniale in € 60.000 (pagamento canone di locazione e perdita dell'imbarcazione) e quanto al danno non patrimoniale secondo equità.
Vinte le spese di lite.
Per quanto attiene alle istanze istruttorie, sono le stesse non ammesse nei gradi di merito, come da memoria istruttoria doc. I.B.5, anche se le omissioni istruttorie rilevano in questa sede per quello che sono ovvero fatti a nostro avviso imputabili alla negligenza del magistrato.
pagina 2 di 14 Con riforma delle spese liquidate in primo grado.
Con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata:
Voglia la Corte d'Appello confermare la sentenza di primo grado, e comunque rigettare la domanda attorea in quanto inammissibile, infondata e comunque non provata. Spese rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 30.06.2020 regolarmente notificata, l'avv. Parte_1
conveniva innanzi al Tribunale di Brescia la Controparte_3
affinché la stessa venisse condanna al risarcimento dei danni
[...]
patrimoniali e non patrimoniali, quantificati i primi in € 60.000, per errori commessi dai magistrati appartenenti al distretto di Milano che avevano emesso la sentenza di primo grado n. 9151/2014 del 9.07.2014 e la sentenza d'appello n.
3310/2017 del 14.07.2017 nell'ambito di un processo iniziato dal comparente nei confronti di e di Controparte_4 Controparte_5
Nella laconica citazione introduttiva l'avv. spiegava che aveva citato in Pt_1
giudizio e per accertare il Controparte_5 Controparte_6
tentativo fraudolento di messa in vendita della sua imbarcazione, per ottenere i danni causati da mala gestio delle convenute e per individuare un termine per la consegna dell'imbarcazione; che si era costituita e CP_4 Controparte_5
aveva svolto domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento dei
[...]
canoni di locazione;
che il giudice adito, ossia il Tribunale di Milano in persona pagina 3 di 14 del del dott. Federico Salmeri, con la sentenza n. 9151/2014 aveva disatteso la domanda attorea ed aveva accolto la riconvenzionale, nonostante l'incompetenza funzionale del giudice adito e la carenza di legittimazione passiva del deducente,
tanto che la convenuta aveva chiesto ed ottenuto un decreto Controparte_5
ingiuntivo per le stesse ragioni contro e che, infine, la Corte Controparte_7
d'Appello aveva disatteso il gravame, ignorando le sue doglianze.
Si costituiva la che eccepiva Controparte_3
l'inammissibilità della domanda per mancato esperimento di tutti i mezzi ordinari di impugnazione e che, in ogni caso, la domanda era generica e confusa e manifestamente infondata. Più in dettaglio, parte convenuta osservava che l'incompetenza del Tribunale di Milano non era stata eccepita dall'avv. Pt_1
in relazione alla domanda riconvenzionale, ma era stata che Controparte_5
aveva allegato la competenza dei Tribunale di Udine e/o di Pordenone;
che l'avv. mai aveva citato in giudizio (di cui era Pt_1 Controparte_7
amministratore) con riguardo al tema della locazione del posto barca.
Il Tribunale, disposta la comunicazione del procedimento ai magistrati interessati ai fini dell'intervento, senza dar corso ad attività istruttoria, rigettava la domanda risarcitoria avanzata dall'attore. Disattesa l'eccezione di inammissibilità, nel merito, osservava che la respsoanbilità civile del magistrato può sussistere allorquando sussistano due presupposti: uno negativo, che non si tratti di attività riconducibile all'interpretazione di norme di diritto o alla valutazione delle prove, e l'altro che si sia verificata una grave violazione di pagina 4 di 14 legge determinata da negligenza inescusabile, mentre nel caso concreto l'avv.
non aveva specificato il contenuto dei citati profili di colpa, limitandosi Pt_1
a generiche affermazioni quali “… atti ignorati … fantasiose illazioni …
evidenza disattesa ..”.
L'avv. proponeva appello a cui resisteva la Parte_1 [...]
Controparte_3
Alla prima udienza, il consigliere istruttore rinviava all'udienza del 26.03.2025
per la remissione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c., previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni, il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Gli scritti conclusivi erano depositati solo da parte appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha sostenuto la tesi della mancata specificazione dei fatti ignorati, delle fantasiose illazioni e delle evidenze disattese in quanto sin dall'atto introduttivo era chiaro che si imputa ai magistrati milanesi, investiti del giudizio, di non aver fissato il termine per la consegna dell'imbarcazione, di aver ritenuto senza conseguenze il tentativo truffaldino di vendita della sua imbarcazione e di aver accolto la riconvenzionale.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui non ha valutato l'omissione dei giudici milanesi per non aver accordato il termine per la consegna dell'imbarcazione, domanda svolta nelle conclusioni sulla quale non pagina 5 di 14 era stata assunta posizione nei provvedimenti decisori.
Con il terzo motivo parte appellante allega che voleva Controparte_5
trasferire il processo a Udine, mentre il deducente ha chiesto la conferma della competenza del Tribunale di Milano e che tuttavia la sua intenzione era quella di eccepire la prescrizione e la carenza di legittimazione passiva in relazione all'obbligazione di pagamento dei canoni.
Con il quarto motivo parte appellante censura la mancata valorizzazione del fraudolento tentativo di vendita della sua imbarcazione;
con il quinto motivo lamenta l'accoglimento della riconvenzionale, senza che i giudici milanesi abbiano tenuto in debita considerazione che era stato emesso un decreto ingiuntivo contro er il pagamento dei canoni e che dunque il Controparte_7
comparente non può essere parimenti debitore.
Con il sesto motivo parte appellante rileva aspetti contradditori nelle motivazioni rese dai giudici milanesi, laddove hanno ritenuto esistere una locazione e stimato legittimo il tentativo di mettere in vendita la sua imbarcazione sulla scorta di un diritto di ritenzione inesistente.
Con il settimo motivo parte appellante censura ancora l'avvenuto rigetto delle sue pretese risarcitorie per carenza di attività assertiva di converso regolarmente svolta.
I motivi, da esaminare in via congiunta, sono manifestamente infondati, ai limiti dell'inammissibilità.
Anche l'atto di appello, al pari della citazione introduttiva, è estremamente pagina 6 di 14 confuso e privo ordine logico nell'esposizione della materia e di rado si confronta con la motivazione della gravata sentenza.
Di contro, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal decreto legge n. 83
del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. tra le molte la recente
Cass. 28.07.2023 n. 23100).
Orbene, per quanto si desume dagli atti di causa, non essendo stati rinvenuti tutti gli atti e i documenti del giudizio presupposto, l'avv. citava in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Milano e Controparte_4 Controparte_5
esponendo di aver depositato presso i cantieri di quest'ultima, in
[...]
località Aprilia Marittima Latisana, una propria imbarcazione denominata
“Laboriosa”, concessa in godimento a (di cui era stato socio Controparte_7
sino al 2007) e di aver scoperto che questa imbarcazione era stata messa in vendita senza il suo consenso;
lamentava poi violazione agli obblighi di custodia, danneggiamenti di vario genere e la carenza del telo pioggia del valore pagina 7 di 14 di € 1.800. Chiedeva la fissazione di un termine per la restituzione dell'imbarcazione e il risarcimento del danno.
si costituiva proponendo domanda riconvenzionale Controparte_5
per il pagamento dei canoni connessi all'uso del posto barca e il Tribunale adito,
con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., rigettava le domande proposte dall'avv.
e accoglieva la riconvenzionale dell'importo di € 12.474 con condanna Pt_1
dell'originario attore a rifondere alle due convenute le spese di lite.
La Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 3310/2017 del 14.07.2017,
confermava la statuizione di primo grado: il collegio osservava che lo stesso avv.
aveva ammesso i presupposti fattuali del credito della convenuta, ossia Pt_1
di essere proprietario dell'imbarcazione, di averla depositata e di non aver pagato i canoni di occupazione;
con riguardo al tentativo di messa in vendita dell'imbarcazione, la Corte rilevava che nessun danno era stato provato e che l'iniziativa di , quand'anche considerata accertata, si era Controparte_5
arrestata in un tentativo improduttivo di conseguenze;
che il tema della richiesta di fissazione del termine esulava dal contenzioso per espressa volontà
dell'appellante; che non era stato dimostrato il subentro di Controparte_7
nel pagamento dei canoni di locazione e che nessuna prova era stata fornita in ordine ad una presunta disdetta del contratto di concessione, non essendo affatto notorio che detti contratti siano sottoposti a rinnovo espresso anno per anno;
che non esistevano i presupposti per ritenere applicabile alla lite de qua il rito locatizio, trattandosi di una concessione di un posto barca a terra, e comunque pagina 8 di 14 l'adozione del rito ordinario non aveva determinato alcuna compromissione dei diritti di difesa. Per il resto, la Corte milanese riteneva le doglianze dell'appellante ripetitive e infondate, prive di adeguata argomentazione critica verso la sentenza gravata.
Così riassunti i termini di fatto, anche questo gravame si traduce in buona sostanza in una reiterazione delle medesime doglianze e in una sorta di prosecuzione del giudizio di merito iniziato innanzi al Tribunale di Milano con la riproposizione delle stesse argomentazioni, peraltro non corredate da valida argomentazione giuridica.
Invero, l'oggetto del presente giudizio è quello di verificare se ricorrono i presupposti per invocare la responsabilità risarcitoria conseguente ad un comportamento, un atto o un provvedimento giudiziario posto in essere da un magistrato per dolo o per colpa grave, laddove la colpa grave, per espressa previsione di legge, è data dalla violazione manifesta della legge o del diritto dell'Unione europea, dal travisamento del fatto o delle prove, ovvero dall'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza incontrastabilmente risulta dagli atti del procedimento, con l'avvertenza che non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né
quella di valutazione del fatto e delle prove.
Come già rilevato dal Tribunale, l'avv. si è limitato a censurare il Pt_1
merito della decisone dei giudici milanesi (invero assolutamente condivisibile pagina 9 di 14 alla luce di quanto rinvenuto agli atti), ma non ha allegato alcun specifico profilo di colpa rilevante ai fini del risarcimento.
Non ogni decisione non condivisa può essere fonte di danno e, a maggior ragione, non ogni decisone errata (si pensi alle numerose riforme operate dai giudici dell'impugnazione) può essere foriera di danno risarcibile.
Solo quando la decisone assunta appaia non essere frutto di un consapevole processo interpretativo e come tale debordi nel provvedimento abnorme o nel diritto libero ricorre la responsabilità civile del magistrato. In altri termini, la responsabilità civile dei magistrati si configura solo in presenza di colpa grave,
tipizzata nelle forme di cui all'art. 2 L. 117/1988, ipotesi tutte accomunate dalla negligenza inescusabile maggiore rispetto a quella delineata dall'art. 2236 c.c.,
nel senso che è necessario che la colpa si presenti inspiegabile e consista in una violazione evidente, grossolana e macroscopica della norma applicata, ovvero una lettura in contrasto con ogni criterio logico, oppure consista nell'adozione di scelte aberranti nella ricostruzione della volontà del legislatore, in una manipolazione arbitraria del testo normativo o, ancora in uno sconfinamento dell'interpretazione nel diritto libero. In tale ottica, anche la decisione che si discosta da un orientamento giurisprudenziale dominante non integra di per sé
ipotesi di colpa rilevante, ben potendo la parte interessata proporre impugnazione.
Nessun profilo di colpa, nei termini sopra riassunti, si rinviene nella sentenze milanesi che anzi hanno raggiunto una conclusione del tutto condivisibile con il pagina 10 di 14 materiale a loro disposizione.
Va ribadito che, pure a voler ritenere quelle decisioni sbagliate nel merito
(dandosi atto che l'avv. non ha proposto ricorso per cassazione) nessun Pt_1
profilo di colpa nel senso sopra illustrato è stato allegato e dimostrato.
Le censure svolte nella citazione di primo grado in poche righe sono generiche laddove è scritto: “Il giudice Salmeri, disattendo l'evidenza, non solo rigettava
la domanda attorea (e non fisava un termine per la riconsegna, non ravvisava
alcuna mala gestio della ... La corte d'appello nella Controparte_5
motivazione della sbaglia sbagli oltre il consentito: sia con riguardo alla
contestazione del pagamento dei canoni sia con riguardo al tentativo di vendita
truffaldina, considerata priva di conseguenze(!) Addirittura la corte d'appello
non rileva il difetto di competenza territoriale e funzionale, ma solo la forma
processuale della richiesta, ignorando ovviamente la questione del difetto di
legittimazione passiva, ovverosia il documento costituito dal decreto ingiuntivo
ottenuto contro … Ovviamente i fatti smentiscono anche Controparte_7
questa sentenza d'appello, nel senso che essi ignorano i fatti di cui al fascicolo
per sostituire le proprie fantasiose illazioni ….” e del tutto carenti e inidonee a fondare un giudizio di responsabilità ex art. 2 L. n. 117/1988.
Neppure esiste un travisamento delle prove o l'affermazione di un fatto la cui esistenza è inoppugnabilmente esclusa dagli atti o la negazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente evidente dagli atti processuali.
Questa Corte ritiene che non sia suo compito svolgere un'ulteriore grado di pagina 11 di 14 merito sulla bontà delle decisioni assunte dai giudici milanesi (sulla natura del contratto di concessione del posto barca, sul rito applicabile, sulla necessità di concedere un termine per la consegna dell'imbarcazione, sull'obbligo e sul soggetto su cui incombe l'obbligazione di pagamento del canone per il posto barca ecc.) non tanto per il fatto che questo collegio non dispone degli atti e dei documenti necessari, ma soprattutto perché chiamato a decidere su una diversa
causa petendi, ossia sull'esistenza di una colpa qualificata che giustifichi l'azione di risarcimento del danno ex art. 2 legge 117/1988, nel caso concreto insussistente.
Il gravame va dunque rigettato e l'appellante va condannato alla rifusione delle spese del grado che si liquidano come in dispositivo: vengono riconosciute solo le prime due fasi in quanto l'Avvocatura dello Stato non ha depositato alcun scritto conclusivo.
Ricorrono altresì i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 comma 3 e 4 c.p.c.
L'azione era palesemente generica e inconsistente per i motivi già espressi dal
Tribunale e i motivi di appello sono parimenti fumosi limitandosi a riproporre difese più volte disattese e pretendendo di ottenere in questa sede quanto negato dai giudici milanesi con motivazioni condivisibili.
Pertanto, si deve ritenere che l'avv. proponendo un appello all'evidenza Pt_1
infondato senza confrontarsi con le motivazioni del primo giudice, senza criticare la ratio della decisione gravata, proponendo tesi difensive già reputate manifestamente infondate dal primo giudice e la cui inconsistenza giuridica pagina 12 di 14 avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante con un minimo di diligenza in modo da evitare inutile dispendio di energie processuali, impone la condanna ex art. 96 commi 3 e 4 c.p.c. dell'importo di € 2.000 ciascuno a favore della controparte e della cassa ammende.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1186/2023 emessa dal Tribunale di Brescia in data 17.05.2023, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del presente grado che liquida in complessivi € 4.888 per compenso (di cui € 2.977
per la fase di studio della controversia, € 1.911 per la fase introduttiva del giudizio), oltre rimborso forfetario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- condanna a versare a parte appellata l'ulteriore somma di € Parte_1
2.000 ex art. 96 comma 3 c.p.c. e a versare alla cassa ammende analoga somma di € 2.000 ex art. 96 comma 4 c.p.c.;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del D.P.R. 115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26.03.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
pagina 13 di 14 dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 14 di 14