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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/07/2025, n. 2814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2814 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona della giudice, Federica Porcelli, all'esito dell'udienza del 25 giugno 2025, sì come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2574/2022
TRA
, elettivamente domiciliato in Catania, via Conte Ruggero n.115, presso lo Parte_1 studio del. avv. Pasquale Pappalardo, che lo rappresenta e difende, giusta procura congiunta al ricorso;
Ricorrente
e
, elettivamente domiciliata in Paternò, via Vittorio Emanuele 389, Controparte_1 presso lo studio del. avv. Alfio Franco Amato che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Resistente
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, elettivamente domiciliato in Catania, piazza della Repubblica n. 26 -
Avvocatura sede provinciale –, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri CP_2 giusta procura rilasciata per atto del Notaio di Roma del 22.03.2024, Repertorio Per_1
n.37875 Raccolta n.7313;
Litisconsorte necessario
Oggetto: accertamento rapporto subordinato – impugnativa del licenziamento orale.
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato il giorno 31 marzo 2022, ha adito il Tribunale di Parte_1
Catania, in funzione di giudice del lavoro, e ha dedotto di aver lavorato dal 05.11.2021 al
17.12.2021 come pasticciere addetto alla preparazione dei prodotti di pasticceria e tavola calda rustica nel bar pasticceria denominato Bar Pennisi sito in Paternò C.da Tre Fontane
s.n.c. SP n.77 al Km 44,22, senza regolare contratto di lavoro ed osservando dal martedì alla domenica un orario di lavoro dalle 3:30 alle 14:00.
Il ricorrente ha dedotto di aver espletato l'attività lavorativa dietro le direttive impartite da e da preposte alla gestione del predetto esercizio Controparte_1 CP_3 commerciale, di avere percepito la retribuzione netta mensile pari ad € 1.818,60 e che la retribuzione settimanale era di € 420,00.
Il lavoratore, rilevata la natura subordinata del rapporto, ha affermato, in relazione alle mansioni svolte di primo pasticciere, di avere diritto ad essere inquadrato nel III livello del
C.C.N.L./2018 per i dipendenti dei pubblici esercizi, applicabile alla fattispecie, ed alla retribuzione mensile di € 1.599,20.
ha, altresì, dedotto che: Parte_1
- in data 17.12.2021 lo aveva chiamato contestandogli la disinfezione e la CP_3 bruciatura delle teglie nuove prima dell'uso, ordinandogli di usarle, saltando tali fasi di bruciatura e disinfezione nel forno ad alta temperatura, ed usando la carta da forno;
- lo stesso aveva spiegato a che, anche ad usare la carta da forno, che avrebbe CP_3 impedito il contatto dei prodotti con la superficie delle teglie, ancora nuove, si sarebbero sprigionati dei gas tossici che avrebbero contaminato ugualmente i prodotti da forno;
- gli aveva chiesto di non perdere tempo e di eseguire i suoi ordini, essendo lei la CP_3 datrice di lavoro, e, accusandolo di maleducazione e di non volerle obbedire, gli aveva intimato di abbandonare il bar, per poi cacciarlo da lì, nonostante esso ricorrente avesse manifestato la volontà di completare il lavoro prima di andarsene;
- il licenziamento, intimato da dentro i locali del laboratorio alla presenza CP_3 di , di altra dipendente di nome , di altra dipendente addetta alla Persona_2 Per_3 cassa di nome e di altra dipendente di nome addetta al banco del bar, era da Per_4 Per_5 considerarsi assolutamente nullo in quanto intimato senza la forma scritta e, in ogni caso, privo di giusta causa e giustificato motivo;
- con pec del 20.12.2021 aveva impugnato l'illegittimo licenziamento, chiedendo la reintegra nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno, e non aveva ricevuto alcun riscontro dalla ditta convenuta.
L'istante, pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
2 «1) Ritenere e dichiarare che tra il ricorrente e la ditta convenuta si è instaurato fin dal
05.11.2021 al 17.12.2021 un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno nel quale il ricorrente ha svolto le mansioni di pasticcere addetto alla preparazione dei prodotti di pasticceria e tavola calda rustica, nel bar pasticceria denominato Bar Pennisi sito in Paternò C.da Tre Fontane s.n.c. SP n.77 al Km 44,22;
2) Ritenere e dichiarare che il ricorrente in data 17.12.2022 è stato licenziato oralmente dalla signora , addetta alla gestione e direzione dell'esercizio, senza CP_3 alcuna giusta causa né alcun giustificato motivo;
3) Ritenere e dichiarare che al rapporto de quo è applicabile il CCNL/2019 per i dipendenti da pubblici esercizi, per la cui parte economica si chiede l'applicazione anche ai sensi dell'art.36 della Costituzione e dell'art.2099 c.c.;
4) Condannare, pertanto, la ditta convenuta ai sensi dell'art. 2 Controparte_1
D.Lgt.vo n.23/2015 alla reintegra della ricorrente nel posto di lavoro con le medesime mansioni svolte fino al momento del licenziamento, oltre al risarcimento del danno pari alle retribuzioni spettanti dalla data del licenziamento alla data della reintegra, in ogni caso a non meno di cinque mensilità, oltre al pagamento dei contributi previdenziali come per legge, sulla base della ultima retribuzione di cui all'art.2 D.Lgt.vo n.23/2015 pari ad €
1.599,20;
Con vittoria di spese ed onorario da distrarsi ex art. 93 cpc».
Con memoria tempestivamente depositata il 27.5.2022 si è costituito l' , formulando le CP_2 seguenti conclusioni: «In via preliminare e/o pregiudiziale, verificare la propria giurisdizione, la propria competenza per materia e territorio, nonché l'eventuale nullità
e/o inesistenza non sanabile della notifica dell'avverso ricorso. Ancora in via preliminare
e/o pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' e per l'effetto
CP_2 disporre l'estromissione dell' resistente dal presente giudizio. In via principale,
CP_2 dichiarare, ove venga accertata, l'intervenuta prescrizione, anche parziale, del diritto oggetto dell'avversa domanda. In via principale, dichiarare, l'inammissibilità dell'avversa domanda di pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, in quanto del tutto generica. In via principale, dichiarare l'infondatezza di ogni domanda ex adverso proposta, a qualsiasi titolo, nei confronti dell' nonché l'inammissibilità di ogni
CP_2 richiesta istruttoria formulata nei confronti dell' resistente».
CP_2
In data 2.9.2022 si è, altresì, costituita in giudizio contestando Controparte_1 totalmente quanto sostenuto da , in quanto infondato in fatto e diritto. Parte_1
3 Nello specifico la resistente ha rilevato, in via preliminare, la nullità del ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c., per la mancata e/o contraddittoria determinazione dell'oggetto della domanda e per la mancata o comunque contraddittoria esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni.
Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo l'assenza di qualunque CP_1 rapporto di lavoro subordinato tra le parti e affermando di essere la sola a gestire il Bar
Pennisi, con conseguente inesistenza del licenziamento orale del ricorrente ad opera di
CP_3
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ammessa ed espletata la prova per testi, la causa è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del 25 giugno 2025.
Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti costituite nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note sostitutive dell'udienza, depositate dalle parti, la causa è stata decisa con sentenza resa all'esito del giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Oggetto del presente giudizio è la pretesa creditoria vantata da parte ricorrente in relazione all'asserito rapporto di lavoro intercorso alle dipendenze del Bar Pennisi dal
5.11.2021 al 17.12.2021 per l'esercizio di mansioni di pasticciere addetto alla preparazione dei prodotti di pasticceria e tavola calda rustica, e l'accertamento della nullità del licenziamento orale irrogatogli da con conseguente condanna alla CP_3 reintegra del ricorrente nel posto di lavoro.
2.1. Alla luce della superiore ricostruzione, reputa il Tribunale che l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo sia infondata e vada respinta.
2.2. Nel rito del lavoro, infatti, non si ha nullità del ricorso per mancata determinazione del petitum o della causa petendi, allorché sia comunque possibile l'individuazione di tali elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto e dei riferimenti anche documentali dell'istanza, attesa la sua natura di componente della domanda dell'unitario processo di cognizione (cfr., per tutte, Cass., sez. lav., n. 18930/2004).
2.3. Nel caso che ci occupa non par dubbio che tali elementi siano ben individuati ove si consideri che il petitum consiste nella richiesta di accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di con le caratteristiche sopra CP_1 indicate al § 2, nella richiesta di condanna della parte datoriale al pagamento delle relative differenze retributive e contributive e nella domanda di impugnazione del licenziamento e
4 di reintegrazione nel posto di lavoro, mentre la causa petendi si fonda sulla normativa specifica richiamata in ricorso.
Parte ricorrente ha quindi correttamente indicato tutti gli elementi individuatori delle plurime domande cumulate e proposte con il ricorso introduttivo del presente procedimento.
2.4. Da tanto deriva l'infondatezza dell'eccezione di nullità formulata da parte resistente.
3. Il tema dell'indagine che ci occupa impone anzitutto di accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del Bar Pennisi.
4. Secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, spetta al lavoratore che agisce in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato e per far valere diritti derivanti dal medesimo l'onere di dimostrarne gli elementi costitutivi della pretesa azionata.
Grava, quindi, sul lavoratore l'onere di fornire la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro con la resistente, svolto secondo le modalità dedotte nel ricorso e, in particolare, grava sul lavoratore l'onere della prova del requisito della subordinazione inteso come vincolo di soggezione del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Ed invero, l'art. 2094 c.c. stabilisce che «è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale
o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore», con soluzione lessicale che evidenzia la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso «alle dipendenze e sotto la direzione» dell'imprenditore.
L'esame degli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106 c.c. rivela poi gli elementi in cui si estrinseca tale rapporto gerarchico, nell'ambito del quale il lavoratore subordinato è tenuto, oltre che a rispettare l'obbligo di diligenza correlato alla specifica tipologia di attività prestata e l'obbligo di fedeltà, ad osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori cui sia gerarchicamente sotto ordinato per l'esecuzione della prestazione lavorativa, soggiacendo altresì al potere disciplinare del datore di lavoro.
In questa prospettiva, la Corte di cassazione ha più volte affermato che l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dall'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, che è inteso quale vincolo di natura personale che lega il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di
5 svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore
(cfr., per tutte, già Cass. n. 5645/2009, Cass. n. 4171/2006).
Il vincolo della subordinazione si estrinseca quindi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di una costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, oltre che nell'inserimento nell'organizzazione datoriale (cfr. tra le molte Cass. n. 21074 / 2013; Cass. n. 17127/2016; Cass. n. 24193/2017; Cass. n. 280/2018;
Cass. n. 2439 /2019).
In quest'ordine idee, è stato affermato che, allorquando il vincolo della subordinazione non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, occorre fare ricorso ad altri criteri, complementari e sussidiari, aventi funzione indiziaria che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, sono atti a rivelare in via indiretta l'esistenza di evidenze sintomatiche di un vincolo non altrimenti evincibile (cfr., Cass. n.
326/1996; Cass. n. 2728/2010).
Tali criteri sussidiari sono stati dalla giurisprudenza individuati nell'assenza di rischio, nella continuità della prestazione, nella localizzazione della prestazione, nell'osservanza di un orario predeterminato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita e fissa, nel coordinamento dell'attività all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro, nell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, benché privi di valore decisivo se individualmente considerati, ben possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione (in tal senso tra le molte, Cass. n. 14434/2015, Cass. n. 10004/ 2016, Cass. n. 11572/2017, Cass. n.
1511/2019).
La Corte di cassazione ha inoltre ritenuto che detti elementi sintomatici, che individualmente considerati sono privi di valore decisivo, ben possono essere valutati, globalmente considerati, come indizi concordanti, gravi e precisi, rivelatori di un rapporto di lavoro subordinato, soprattutto quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto (v. Cass. n. 4171/2006; Cass. n. 9252/2010), avente ad oggetto una prestazione elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione (Cass.
n. 9251/2010).
Il predetto procedimento presuntivo impone, quindi, di individuare un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto ed i singoli elementi costitutivi
6 del tipo legale di contratto di lavoro subordinato e ciò attraverso l'opera di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.
Coordinando, quindi, i suesposti principi con l'illustrata regola di riparto dell'onere probatorio, osserva il Tribunale che anche nel caso di specie grava sulla parte ricorrente l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa ossia dell'esistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata dedotto in giudizio nel periodo e con l'orario di lavoro indicato, nonché dello svolgimento di mansioni corrispondenti al livello di inquadramento richiesto.
Assolto tale onere, spetterà alla parte resistente l'onere di dimostrare di avere adempiuto agli obblighi discendenti da un rapporto di lavoro subordinato e gravanti in capo al datore di lavoro.
Ove poi all'esito dell'istruttoria permangano dubbi in ordine alla qualificazione del rapporto giuridico obbligatorio dedotto in giudizio, il mancato assolvimento all'onere della prova condurrà, in applicazione della regola di giudizio fissata dall'art. 2697 c.c., al rigetto della domanda il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sulla parte attrice.
Inoltre, è bene rammentare che la mera presenza del ricorrente nel luogo ove si svolge l'attività della resistente non è di per sé sola sufficiente ad inquadrare la prestazione nell'alveo del rapporto di lavoro di tipo subordinato, avendo all'uopo la Corte di legittimità specificato che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo» (cfr. tra le molte Cass.
n. 21074 / 2013; Cass. n. 17127/2016; Cass. n. 24193/2017; Cass. n. 280/2018; Cass. n.
2439 /2019).
5. Applicando i principi anzidetti alla fattispecie in esame, ritiene il Tribunale che nel caso di specie non ricorrono significativi e concordanti elementi sintomatici dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e , in quanto non è Parte_1 Controparte_1 emersa la prova dell'etero-conformazione della prestazione lavorativa del ricorrente, né è risultato riscontrato in maniera univoca l'assoggettamento del al potere direttivo, Pt_1 gerarchico e disciplinare della resistente, non essendo a tal fine sufficienti gli elementi emersi dall'espletata istruttoria orale.
5.1. Se per un verso può trarsi la prova della presenza del ricorrente nel laboratorio di
Pasticceria del bar della resistente, affermata da tutti i testimoni, detta presenza è, come poc'anzi rammentato, insufficiente da sola a provare il vincolo di subordinazione, per altro verso è anche vero che nessun teste ha confermato di aver visto il ricorrente nel Bar
7 Pennisi per l'intero arco temporale giornaliero indicato dal in ricorso, non Pt_1 emergendo un orario fisso di svolgimento della prestazione. Più nel dettaglio, alcuni testi hanno affermato di avere visto il la mattina presto, senza sapere indicare in Pt_1 dettaglio l'orario di inizio dell'attività lavorativa, né tantomeno quello della sua conclusione.
Emblematiche sono le deposizioni della teste , citata da parte Testimone_1 ricorrente, che, dichiarando di essere stata in prova presso il Bar Pennisi «solo due o tre settimane», in merito all'orario di inizio dell'attività lavorativa del ha affermato: Pt_1
«non lo so, perché alcune volte, quando arrivavo, lo trovavo là, mentre altre volte arrivava più tardi, per cui non conosco gli orari di lavoro che doveva osservare»; e con riferimento al momento in cui il ricorrente finiva di lavorare ha aggiunto: «non aveva un orario preciso. Alle volte andava via prima di me, altre volte andava via dopo di me».
Inoltre, inattendibile è la deposizione di un altro teste di parte ricorrente, , il Persona_2 quale in un primo momento ha dichiarato: «il sig. lavorava con me la mattina alle Pt_1 ore 3.30, quando venivo io la mattina, poi dopo gli hanno spostato l'orario», per poi contraddirsi dicendo che il ricorrente iniziava a lavorare «dalle 5.00/5.15 così» e si tratteneva «fino alle 14.00, almeno penso perché io poi non c'ero, me ne andavo», ammettendo lo stesso teste di lavorare «dalle 3.30 alle 12.30/12.40». Va aggiunto che il che ha affermato di aver lavorato nel Bar Pennisi per cinque mesi, avendo Per_2 iniziando «nel periodo di agosto o settembre», ha più volte ribadito, con riferimento all'anno in cui risalivano i fatti oggetto di deposizione, che tutto ciò era accaduto nel 2022, in aperta contrapposizione con le allegazioni del ricorrente, relative al periodo che va dal
5.11.2021 al 17.12.2021. Ciò non può che confermare l'inattendibilità delle dichiarazioni del teste anche alla luce di quanto dichiarato da altra teste, , Per_2 Testimone_2 dipendente del Bar Pennisi, che ha escluso la presenza contestuale del e del Pt_1 Per_2 nel locale: «L'unica cosa che posso dire con certezza è che il ricorrente si recava la domenica al Bar Pennisi per occuparsi della pasticceria. Per il resto della settimana avevamo un altro pasticcere, , che si occupava del lavoro di tavola calda e Persona_2 colazione». Con riferimento all'orario di lavoro osservato dal ricorrente, la stessa teste ha affermato: «la domenica non ero presente, per cui non so a che ora iniziasse e a che ora finisse di lavorare il ricorrente».
5.2. Va, altresì, rilevato che i testi escussi non hanno fornito una risposta univoca sui giorni di lavoro del ricorrente. Non vi è, invero, coincidenza tra le varie dichiarazioni rese,
8 poiché, mentre alcuni testi hanno affermato di aver visto il quotidianamente (cfr Pt_1 verbale di udienza del 21.12.2022, pagg.1 e 2, deposizione del teste ), o Persona_2
«spesse volte» (cfr verbale di udienza del 12.4.2023 pag. 2, deposizione del teste Tes_3
), altri testi, frequentatori abituali del Bar Pennisi, ammettevano di averlo visto
[...]
«soltanto una volta» (cfr. verbale di udienza del 12.4.2023 pag. 3, deposizione del teste
). Inoltre, non può ignorarsi la deposizione di , Testimone_4 Testimone_2 dipendente del Bar Pennisi, che ha fornito una ricostruzione dettagliata sulla presenza del ricorrente nell'esercizio commerciale, affermando che il si era recato lì «solo la Pt_1 domenica per circa un mese o cinque settimane», specificando, con riferimento al periodo in cui sono avvenuti i fatti, che: «se non erro fu nel 2021, credo prima di Natale, ma non ricordo con esattezza. Mi ricordo che il periodo era quello antecedente alle feste, perché ricordo che la voleva fare una prova appunto prima delle feste di preparazione CP_1 anche di prodotti di pasticceria. Noi di pasticceria non ne facevamo. Fornivamo solo tavola calda e colazione. Quindi la ha chiesto al di occuparsi la domenica CP_1 Pt_1 della preparazione dei pasticcini per effettuare questa prova. Se non mi sbaglio è andata così».
5.3. Priva di prova è rimasta anche l'esercizio del potere direttivo da parte della resistente
Sul punto, mentre la teste ha negato l'esercizio di tale potere, affermando CP_1 Tes_2 che «i pasticceri sanno già quello che devono fare, per cui sul lavoro di preparazione aveva carta bianca. Non c'erano indicazioni specifiche sul tipo e sulla quantità di pasticcini da fare», insufficienti appaiono le dichiarazioni dei testi di parte ricorrente, i quali hanno sostenuto l'esistenza di tale potere in modo dubitativo e quindi non idoneo a comprovarlo, come si evince dalle deposizioni del teste , cliente del bar e, Tes_3 peraltro, legato, come da lui stesso ammesso, da una risalente amicizia con il ricorrente
(«io penso che dipendeva dai proprietari, non è che io potevo stare là, però penso che dipendesse da loro. Non è che gli dicevano davanti a me cosa dovesse fare, ma penso che i proprietari gli indicassero cosa fare, cosa portare»), o da quella di , Testimone_1 la quale alla domanda: «Il ricorrente riceveva direttive da qualcuno in particolare?» ha risposto: «si dalla signora ma lui già era in grado di fare il suo lavoro», con CP_1 affermazione rimasta isolata e che non ha trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni rese dagli altri testi escussi
Dalla espletata prova testimoniale è anche emerso che lo stesso ricorrente era titolare di un'attività imprenditoriale, come confermato dai testi rappresentante della Testimone_5
9 Zi Caffè s.p.a., che ha effettuato forniture di caffè al ricorrente (cfr dichiarazioni del teste nel verbale udienza del 21.12.2022 pag. 3), , che ha affermato che Testimone_2 conosceva il bar del perché esso «era famosissimo a Paternò, anche prima che io Pt_1 nascessi», aggiungendo elementi volti a corroborare l'esistenza del locale: «non ricordo esattamente la via. La zona è quella dei a Paternò», e Parte_2 Testimone_4
, che ha dichiarato con riferimento al ricorrente: «So che è una persona che una
[...] volta aveva un Bar, mi pare si chiamasse, ma non ricordo la via. Era un bar Parte_2 famoso».
Ritiene il Tribunale che tale dato costituisce un indice che, valutato unitamente alle restanti risultanze istruttorie, porta ad escludere l'esistenza del vincolo di subordinazione, essendo, viceversa, l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale uno degli elementi che la giurisprudenza valorizza al § 4 per ricavare presuntivamente la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato. Nel caso di specie, il fatto che il ricorrente fosse in grado di svolgere il proprio lavoro in autonomia, essendo stato anch'egli titolare di un bar, e quindi conoscendo le dinamiche proprie dell'organizzazione imprenditoriale, conduce ad escludere, a fortiori, la sussistenza del potere direttivo da parte dell'odierna resistente.
5.4. Deve parimenti escludersi la prova dell'esercizio del potere disciplinare da parte della
Pennisi in quanto nessuno dei testi ha visto la resistente ammonire o irrogare sanzioni al ricorrente, essendo estremamente generica e vaga la deposizione del teste relativa al Per_2 motivo della rottura dei rapporti tra il ricorrente e la resistente: «c'erano state delle discussioni con la signora e si sono “apparuliati” e bisticciati e la signora lo ha mandato via». Per il resto, nessuno dei soggetti alla cui presenza, stanti le allegazioni del ricorrente,
è stato irrogato l'asserito licenziamento orale da parte di ossia CP_3 [...]
e , ha confermato in sede di deposizione testimoniale di avervi Per_2 Tes_2 concretamente assistito. Anche gli altri testimoni citati hanno dichiarato di non sapere che cosa fosse successo il 17.12.2021 e di non ricordare episodi particolari connessi a quella data.
5.4.1. Va aggiunto, tra l'altro, che i testi escussi nel presente giudizio hanno univocamente confermato l'esclusiva gestione del bar da parte di potendosi CP_1 CP_1 presumere, dalla insussistenza di poteri gestori da parte della madre della resistente,
[...]
anche l'assenza dell'esercizio, da parte di quest'ultima, di poteri direttivi e CP_3
10 disciplinari, in contrasto con le affermazioni del ricorrente, che ha lamentato di essere stato licenziato oralmente proprio dalla CP_3
6. Parte ricorrente non ha, quindi, assolto all'onere della prova su di essa gravante sulla scorta dei principi illustrati al § 4, con la conseguenza che l'applicazione della regola di riparto dell'onere della prova impone di respingere la domanda attorea. Ed invero, i fatti allegati in seno al ricorso introduttivo sono rimasti sprovvisti di prova.
7. Sulla scorta delle superiori considerazioni deve essere rigettata la domanda di accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti e della domanda – da quest'ultima dipendente – di condanna al pagamento delle differenze retributive.
Il rigetto della domanda principale conduce altresì al rigetto della domanda – da quest'ultima dipendente – di condanna della parte datoriale al versamento dei contributi previdenziali.
8. Con riferimento alla domanda volta ad accertare l'illegittimità del licenziamento in thesi intimato in forma orale, osserva il Tribunale che consolidato è il principio di diritto, secondo cui «Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza
l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa;
nell'ipotesi in cui il datore eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore e all'esito dell'istruttoria - da condurre anche tramite i poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. - perduri
l'incertezza probatoria, la domanda del lavoratore andrà respinta in applicazione della regola residuale desumibile dall'art. 2697 c.c.. » (cfr. Cass. 3822/2019; Cass.
13195/2019).
In tale prospettiva, deve ritenersi che i fatti costitutivi della domanda avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento orale sono l'esistenza del rapporto di lavoro e l'estromissione dal rapporto di lavoro, intesa quest'ultima quale atto manifestante la consapevole intenzione del datore di lavoro di emarginare ed escludere il lavoratore dalla propria organizzazione aziendale, non essendo invece idonea al predetto fine la dimostrazione della mera cessazione nell'esecuzione delle prestazioni.
È stato infatti dalla giurisprudenza di legittimità ribadito che la mera cessazione definitiva nell'espletamento delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro non è di per sé idonea a
11 fornire la prova del licenziamento, trattandosi di fatto di significato polivalente, che ben può costituire l'effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia di una risoluzione consensuale.
In quest'ordine di idee, occorre quindi accertare se, nel caso concreto, l'estromissione dal luogo di lavoro e l'allontanamento dall'attività lavorativa siano effetto di una volontà datoriale di esercitare il potere di recesso e di risolvere il rapporto. A tal fine, ben può essere posto a base del convincimento in ordine all'esistenza di siffatta volontà anche il dato della cessazione dell'esecuzione delle prestazioni, allorquando, valutato unitamente ad altri elementi di prova, assurga a dato sintomatico dell'esercizio del potere di recesso.
8.1 Ebbene, applicando al caso di specie i suesposti principi di diritto, ritiene il Tribunale che, oltre a non essere emersa la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro tra il ricorrente e la resistente e non potendo dunque configurarsi a monte alcun licenziamento da imputare alla volontà di non è neppure emersa la prova che l'estromissione dal luogo di CP_1 lavoro e l'allontanamento dall'attività lavorativa siano effetto di una volontà datoriale di esercitare il potere di recesso e di risolvere il rapporto.
Dall'altro lato, il mero dato della cessazione dell'esecuzione delle prestazioni non assurge a dato sintomatico dell'esercizio del recesso, non essendo supportato da altri elementi di prova.
Tali considerazioni valgono a fortiori nel caso a mano, in cui il ricorrente ha affermato di essere stato licenziato da un soggetto, ossia risultato del tutto estraneo alla CP_3 gestione dell'attività commerciale della resistente.
Siffatto quadro di incompletezza probatoria valutato anche alla luce dell'accertata inesistenza di un rapporto di lavoro di lavoro subordinato tra il ricorrente e la resistente porta a ritenere applicabile la regola residuale desumibile dall'art. 2697 c.c. con conseguente rigetto della domanda del lavoratore.
9. In definitiva il ricorso deve essere rigettato integralmente.
10. Alla luce della qualità delle parti e dell'assoluta peculiarità del caso di specie sussistono i presupposti per compensare le spese di lite tra le parti anche nei rapporti con CP_ l' che non ha proposto alcuna domanda nei confronti delle parti e che risulta terzo litisconsorte necessario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto a numero di ruolo generale n. 2574/2022 R.G., disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
12 - compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catania, il 1° luglio 2025
La giudice
Federica Porcelli
La minuta del presente provvedimento è stata redatta – sotto le mie cure – con la collaborazione della dott.ssa Elisa Prinzi, magistrato ordinario in tirocinio.
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