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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 143/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
SOVIERO FRANCESCO, Presidente e Relatore
GRASSO PATRIZIA, Giudice
LANDOLFI VINCENZO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1024/2024 depositato il 05/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.I._1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Benevento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 01780202300001682000 IRPEF-ALTRO 2009
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 01780202300001682000 CONTRIBUTO UNIFICATO
CIVILE 2019 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 01780202300001682000 BOLLO 2009
proposto da
Ricorrente_1 - P.I._1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01101734/2014 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720150007268791000 BOLLO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720220003400066000 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 72/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: difetto di giurisdizione per la cartella non inerente tributi e rigetto nel resto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato con il servizio telematico il 5/9/2024 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1
, presenta alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Benevento ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo su beni mobili registrati n.01780202300001682000 emesso dall'Agenzia delle Entrate
SS e a lui notificato il 30/1/2024, chiedendone l'annullamento unitamente a tutti gli atti portanti il debito in contestazione, previa sospensione dello stesso;
l'atto impugnato è relativo all'avviso di accertamento n.TVP01I1017347/2014, afferente l'IRPEF dovuta all'Agenzia delle Entrate di Taranto per l'anno di imposta 2009, alla cartella di pagamento n.017 2015 00072687 91, afferente la tassa automobilistica dovuta alla Regione Puglia per l'anno di imposta 2009, e alla cartella di pagamento n.017 2022 00034000
66, afferente multe e ammende dovute al Tribunale di Benevento per l'anno di imposta 2019; eccepisce il ricorrente di non aver ricevuto gli avvisi di accertamento e le cartelle prodromici, per cui sono maturati i termini di decadenza o di prescrizione del diritto di credito;
eccepisce, inoltre, che la terza cartella è stata pagata mediante adesione alla cd. rottamazione quater.
Si è costituita tempestivamente l'Agenzia delle Entrate SS, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2, e ha chiesto il rigetto del ricorso, affermando di aver operato legittimamente e di aver notificato al contribuente o ad altri soggetti con lui conviventi le cartelle di pagamento poste a base dell'atto impugnato (rispettivamente il 19/2/2016 e il 16/9/2022) e di aver rispettato i termini previsti dalla legge, cui si aggiunge la notifica di due intimazioni di pagamento (l'intimazione n. 01720239002610755000 e l'intimazione n. 01720189001445520000), che hanno interrotto il decorso dei termini di prescrizione, anche tenendo conto della sospensione dei termini per la legislazione emergenziale COVID.
Si è costituita anche la Direzione Provinciale di Taranto dell'Agenzia delle Entrate, che ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo di aver agito correttamente e tempestivamente in quanto l'avviso di accertamento emesso per il recupero dell'IRPEF è stato notificato al contribuente il 9/12/2014. All'udienza del 19/12/2024 é stata rigettata l'istanza di sospensione, non sussistendo le condizioni di cui all'art.47 D.L.vo n.546/92.
Il ricorrente ha poi depositato una memoria integrativa, con la quale ha precisato e ribadito le proprie eccezioni e richieste.
All'odierna udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, lette le costituzioni dell'agente della riscossione e dell'Agenzia, all'esito della pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva preliminarmente che il presente procedimento è relativo a una comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo sulla autovettura targata Targa_1, di proprietà del ricorrente, effettuata ex artt. 76 e ss. D.P.R. n.602/73 in quanto questi non aveva pagato la somma complessiva di euro 72.233,21 contenuta nell'avviso di accertamento e nelle due cartelle di pagamento sopra elencati.
Ciò posto, in primis, va detto che per la cartella di pagamento non inerente tributi avente n.017 2022 00034000
66 va dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a favore del Giudice ordinario, in quanto il suddetto atto è relativo a multe e ammende dovute al Tribunale di Benevento per l'anno di imposta 2019. Pertanto, la cartella di pagamento in contestazione non poteva essere impugnata avanti questa A.G., ma avanti il Giudice ordinario competente per territorio, avanti il quale il giudizio potrà essere riassunto entro il termine di mesi sei dalla comunicazione della presente sentenza.
Nel resto il ricorso deve essere rigettato.
In particolare, nel caso sub iudice il contribuente ha chiesto l'annullamento sia della comunicazione preventiva di fermo ammnistrativo che dell'avviso e delle cartelle suddette portanti il debito in contestazione.
Tanto premesso, passando alla disamina delle eccezioni contenute in ricorso, in questa sede, ritenute sussistenti la giurisdizione e la competenza della Corte Tributaria per i tributi di propria competenza, deve essere valutata dal giudicante esclusivamente la regolarità e la legittimità delle notifiche degli atti prodromici all'iscrizione di ipoteca o del fermo, garanzia del credito dell'ente impositore, nonché la correttezza dell'iscrizione stessa.
In particolare, secondo quanto indicato nel comma 3 dell'art. 19 del D.L.vo n.546/92, va ricordato che gli atti diversi da quelli indicati nel comma 1 possono essere impugnati autonomamente solo per vizi propri:
l'impugnazione per motivi diversi da quelli relativi a vizi propri è ammessa soltanto se tali atti non sono stati preceduti dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di liquidazione o di irrogazione delle sanzioni e comunque unitamente a questi ultimi.
Orbene, nel rispetto dei principi che governano l'onere della prova, va evidenziato che dalla documentazione prodotta agli atti emerge la prova di quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate SS e dall'Agenzia delle Entrate. Invero, i resistente (su cui comunque grava invero l'onere della prova) hanno allegato alle proprie controdeduzioni la copia della notifica dell'avviso di accertamento n.TVP01I1017347/2014 in data
9/12/2014 e della cartella di pagamento n.017 2015 00072687 91 in data 19/12/2016, notifiche effettuate a mezzo posta al domicilio del contribuente, per cui il rapporto tributario con il contribuente stesso si è instaurato ritualmente e questi avrebbe potuto contestare e impugnare nei termini di legge l'avviso di accertamento e la cartella di pagamento in contestazione. Sul punto la giurisprudenza di legittimità conforta tale metodo. In ordine alle modalità di notifica dei suddetti atti, trattandosi di notificazione semplificata, effettuata a mezzo del servizio postale, la Suprema Corte ha ribadito che la notificazione può essere eseguita -come è stato fatto nel caso sub iudice- anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica (Cass. Sez. 6, sent. del 24/7/2014
n. 16949).
La Cassazione ha, infatti, riconosciuto il valore di piena prova dell'avviso di ricevimento attestante la notifica della cartella di pagamento che può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
nel qual caso, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato - adempimento non previsto da alcuna norma e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile - l'atto è pur tuttavia valido, poichè la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui
è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (cfr. Cass. Sez. 5, sent. del
27/5/2011 n. 11708, nonchè Cass. Sez. 5, sent. del 17/1/2013 n. 1091).
Dunque, a fronte della produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento, per poter contestare l'avvenuta consegna dell'avviso di pagamento de quo il contribuente avrebbe dovuto impugnare detto documento con querela di falso (cfr. Cass. Sez. 5, sent. del 13/1/2012 n. 395), mentre non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto
(anche se con firma illeggibile) da persona ivi rinvenuta, rispondendo tale soluzione alla previsione di cui al
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26.
Da tale impostazione, la stessa Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, e quindi in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico;
l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo tranne che lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prendere cognizione della notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario.
Non é, quindi, ravvisabile alcun profilo di nullità giacchè il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, era sottoscritto (anche se con firma illeggibile) da persona ivi rinvenuta.
Quindi, la regolare notifica dei suddetti atti ha reso definitiva la pretesa tributaria e ha interrotto i termini di prescrizione del diritto di credito vantato, rispettivamente di dieci e di tre anni (oltre due atti interruttivi del decorso dei termini di prescrizione), tenendo presente che il preavviso di fermo amministrativo è stato consegnato al contribuente il 30/12024.
In ordine al decorso dei termini, bisogna anche tener conto della sospensione prevista nel periodo decorrente dall'8/3/2020 al 31/8/2021, in virtù della disciplina emergenziale prevista per far fronte all'epidemia COVID
e introdotta dall'art. 68 D.L. n.18/2020 e successive modifiche.
Sul punto si ricorda che le obbligazioni tributarie relative imposte dirette e indirette si prescrivono in dieci anni, quelle relative a tributi locali sono soggette al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948
n.4 c.c., come anche affermato dalla Suprema Corte sez. tributaria con la sentenza n. 4283 del 17/12/09, dep. il 23/2/10, mentre per la tassa automobilistica il termine per l'accertamento concesso alle regioni è di tre anni, fissato dall' art. 5 comma 51 del D.L. n. 953/82, convertito con modificazioni dalla L. n. 53/83.
Tanto rilevato, il preavviso di fermo amministrativo impugnato é legittimo e l'ente impositore e l'agente della riscossione bene hanno operato nell'applicazione e interpretazione della normativa in subiecta materia.
Alla luce di tali considerazioni il ricorso deve essere rigettato per l'avviso di accertamento n.
TVP01I1017347/2014 e per la cartella di pagamento n.017 2015 00072687 91, mentre per la cartella di pagamento n.017 2022 00034000 66 non inerenti tributi deve essere dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 2.000,00 (euro 1.000,00 per ciascuna parte costituita), oltre IVA, CPA e accessori di legge, in favore delle resistenti.
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione della cartella di pagamento n. 01720220003400066, rigetta nel resto;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in euro 1000,00 per ciascuna parte costituita, oltre iva, cpa e accessori di legge.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
SOVIERO FRANCESCO, Presidente e Relatore
GRASSO PATRIZIA, Giudice
LANDOLFI VINCENZO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1024/2024 depositato il 05/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.I._1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Benevento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 01780202300001682000 IRPEF-ALTRO 2009
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 01780202300001682000 CONTRIBUTO UNIFICATO
CIVILE 2019 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 01780202300001682000 BOLLO 2009
proposto da
Ricorrente_1 - P.I._1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01101734/2014 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720150007268791000 BOLLO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720220003400066000 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 72/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: difetto di giurisdizione per la cartella non inerente tributi e rigetto nel resto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato con il servizio telematico il 5/9/2024 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1
, presenta alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Benevento ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo su beni mobili registrati n.01780202300001682000 emesso dall'Agenzia delle Entrate
SS e a lui notificato il 30/1/2024, chiedendone l'annullamento unitamente a tutti gli atti portanti il debito in contestazione, previa sospensione dello stesso;
l'atto impugnato è relativo all'avviso di accertamento n.TVP01I1017347/2014, afferente l'IRPEF dovuta all'Agenzia delle Entrate di Taranto per l'anno di imposta 2009, alla cartella di pagamento n.017 2015 00072687 91, afferente la tassa automobilistica dovuta alla Regione Puglia per l'anno di imposta 2009, e alla cartella di pagamento n.017 2022 00034000
66, afferente multe e ammende dovute al Tribunale di Benevento per l'anno di imposta 2019; eccepisce il ricorrente di non aver ricevuto gli avvisi di accertamento e le cartelle prodromici, per cui sono maturati i termini di decadenza o di prescrizione del diritto di credito;
eccepisce, inoltre, che la terza cartella è stata pagata mediante adesione alla cd. rottamazione quater.
Si è costituita tempestivamente l'Agenzia delle Entrate SS, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2, e ha chiesto il rigetto del ricorso, affermando di aver operato legittimamente e di aver notificato al contribuente o ad altri soggetti con lui conviventi le cartelle di pagamento poste a base dell'atto impugnato (rispettivamente il 19/2/2016 e il 16/9/2022) e di aver rispettato i termini previsti dalla legge, cui si aggiunge la notifica di due intimazioni di pagamento (l'intimazione n. 01720239002610755000 e l'intimazione n. 01720189001445520000), che hanno interrotto il decorso dei termini di prescrizione, anche tenendo conto della sospensione dei termini per la legislazione emergenziale COVID.
Si è costituita anche la Direzione Provinciale di Taranto dell'Agenzia delle Entrate, che ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo di aver agito correttamente e tempestivamente in quanto l'avviso di accertamento emesso per il recupero dell'IRPEF è stato notificato al contribuente il 9/12/2014. All'udienza del 19/12/2024 é stata rigettata l'istanza di sospensione, non sussistendo le condizioni di cui all'art.47 D.L.vo n.546/92.
Il ricorrente ha poi depositato una memoria integrativa, con la quale ha precisato e ribadito le proprie eccezioni e richieste.
All'odierna udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, lette le costituzioni dell'agente della riscossione e dell'Agenzia, all'esito della pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva preliminarmente che il presente procedimento è relativo a una comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo sulla autovettura targata Targa_1, di proprietà del ricorrente, effettuata ex artt. 76 e ss. D.P.R. n.602/73 in quanto questi non aveva pagato la somma complessiva di euro 72.233,21 contenuta nell'avviso di accertamento e nelle due cartelle di pagamento sopra elencati.
Ciò posto, in primis, va detto che per la cartella di pagamento non inerente tributi avente n.017 2022 00034000
66 va dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a favore del Giudice ordinario, in quanto il suddetto atto è relativo a multe e ammende dovute al Tribunale di Benevento per l'anno di imposta 2019. Pertanto, la cartella di pagamento in contestazione non poteva essere impugnata avanti questa A.G., ma avanti il Giudice ordinario competente per territorio, avanti il quale il giudizio potrà essere riassunto entro il termine di mesi sei dalla comunicazione della presente sentenza.
Nel resto il ricorso deve essere rigettato.
In particolare, nel caso sub iudice il contribuente ha chiesto l'annullamento sia della comunicazione preventiva di fermo ammnistrativo che dell'avviso e delle cartelle suddette portanti il debito in contestazione.
Tanto premesso, passando alla disamina delle eccezioni contenute in ricorso, in questa sede, ritenute sussistenti la giurisdizione e la competenza della Corte Tributaria per i tributi di propria competenza, deve essere valutata dal giudicante esclusivamente la regolarità e la legittimità delle notifiche degli atti prodromici all'iscrizione di ipoteca o del fermo, garanzia del credito dell'ente impositore, nonché la correttezza dell'iscrizione stessa.
In particolare, secondo quanto indicato nel comma 3 dell'art. 19 del D.L.vo n.546/92, va ricordato che gli atti diversi da quelli indicati nel comma 1 possono essere impugnati autonomamente solo per vizi propri:
l'impugnazione per motivi diversi da quelli relativi a vizi propri è ammessa soltanto se tali atti non sono stati preceduti dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di liquidazione o di irrogazione delle sanzioni e comunque unitamente a questi ultimi.
Orbene, nel rispetto dei principi che governano l'onere della prova, va evidenziato che dalla documentazione prodotta agli atti emerge la prova di quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate SS e dall'Agenzia delle Entrate. Invero, i resistente (su cui comunque grava invero l'onere della prova) hanno allegato alle proprie controdeduzioni la copia della notifica dell'avviso di accertamento n.TVP01I1017347/2014 in data
9/12/2014 e della cartella di pagamento n.017 2015 00072687 91 in data 19/12/2016, notifiche effettuate a mezzo posta al domicilio del contribuente, per cui il rapporto tributario con il contribuente stesso si è instaurato ritualmente e questi avrebbe potuto contestare e impugnare nei termini di legge l'avviso di accertamento e la cartella di pagamento in contestazione. Sul punto la giurisprudenza di legittimità conforta tale metodo. In ordine alle modalità di notifica dei suddetti atti, trattandosi di notificazione semplificata, effettuata a mezzo del servizio postale, la Suprema Corte ha ribadito che la notificazione può essere eseguita -come è stato fatto nel caso sub iudice- anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica (Cass. Sez. 6, sent. del 24/7/2014
n. 16949).
La Cassazione ha, infatti, riconosciuto il valore di piena prova dell'avviso di ricevimento attestante la notifica della cartella di pagamento che può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
nel qual caso, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato - adempimento non previsto da alcuna norma e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile - l'atto è pur tuttavia valido, poichè la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui
è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (cfr. Cass. Sez. 5, sent. del
27/5/2011 n. 11708, nonchè Cass. Sez. 5, sent. del 17/1/2013 n. 1091).
Dunque, a fronte della produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento, per poter contestare l'avvenuta consegna dell'avviso di pagamento de quo il contribuente avrebbe dovuto impugnare detto documento con querela di falso (cfr. Cass. Sez. 5, sent. del 13/1/2012 n. 395), mentre non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto
(anche se con firma illeggibile) da persona ivi rinvenuta, rispondendo tale soluzione alla previsione di cui al
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26.
Da tale impostazione, la stessa Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, e quindi in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico;
l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo tranne che lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prendere cognizione della notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario.
Non é, quindi, ravvisabile alcun profilo di nullità giacchè il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, era sottoscritto (anche se con firma illeggibile) da persona ivi rinvenuta.
Quindi, la regolare notifica dei suddetti atti ha reso definitiva la pretesa tributaria e ha interrotto i termini di prescrizione del diritto di credito vantato, rispettivamente di dieci e di tre anni (oltre due atti interruttivi del decorso dei termini di prescrizione), tenendo presente che il preavviso di fermo amministrativo è stato consegnato al contribuente il 30/12024.
In ordine al decorso dei termini, bisogna anche tener conto della sospensione prevista nel periodo decorrente dall'8/3/2020 al 31/8/2021, in virtù della disciplina emergenziale prevista per far fronte all'epidemia COVID
e introdotta dall'art. 68 D.L. n.18/2020 e successive modifiche.
Sul punto si ricorda che le obbligazioni tributarie relative imposte dirette e indirette si prescrivono in dieci anni, quelle relative a tributi locali sono soggette al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948
n.4 c.c., come anche affermato dalla Suprema Corte sez. tributaria con la sentenza n. 4283 del 17/12/09, dep. il 23/2/10, mentre per la tassa automobilistica il termine per l'accertamento concesso alle regioni è di tre anni, fissato dall' art. 5 comma 51 del D.L. n. 953/82, convertito con modificazioni dalla L. n. 53/83.
Tanto rilevato, il preavviso di fermo amministrativo impugnato é legittimo e l'ente impositore e l'agente della riscossione bene hanno operato nell'applicazione e interpretazione della normativa in subiecta materia.
Alla luce di tali considerazioni il ricorso deve essere rigettato per l'avviso di accertamento n.
TVP01I1017347/2014 e per la cartella di pagamento n.017 2015 00072687 91, mentre per la cartella di pagamento n.017 2022 00034000 66 non inerenti tributi deve essere dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 2.000,00 (euro 1.000,00 per ciascuna parte costituita), oltre IVA, CPA e accessori di legge, in favore delle resistenti.
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione della cartella di pagamento n. 01720220003400066, rigetta nel resto;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in euro 1000,00 per ciascuna parte costituita, oltre iva, cpa e accessori di legge.