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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/04/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Roberto Bianco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2132/2019, avente ad oggetto “risarcimento danni;
responsabilità extracontrattuale”, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa nel Parte_1 C.F._1 presente giudizio dall'avv. Angelo Muscillo, come da procura in atti;
Attrice
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso nel Controparte_1 C.F._2 presente giudizio dall'avv. Michele Cagiano, come da procura in atti;
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Rocco Luigi
Ditaranto, come da procura in atti;
Convenuti
Conclusioni: come da “note di trattazione scritta” in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1 Con atto di citazione, citava n giudizio e Parte_1 Controparte_3 CP_1
al fine di ottenere - previo accertamento della responsabilità esclusiva di
[...] CP_1
quale conducente e proprietario della Fiat Punto tg DE857HK, nella causazione del
[...] sinistro occorso in data 14.04.2014 (in cui aveva perso la vita ) - la Persona_1 condanna in solido dei convenuti al pagamento della somma complessiva di € 175.000,00, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dall'attrice come conseguenza della morte di . Persona_1
A sostegno della propria pretesa rappresentava che:
- era sorella di;
Persona_1
- in data 14.04.2014, ore 20.30 circa, si trovava alla guida della propria Persona_1 bicicletta, munito di regolare giubbino catarifrangente, e stava percorrendo la SS 90 Giardinetto
Foggia, allorquando cadeva a terra e, nonostante muovesse le braccia per farsi notare e soccorrere, veniva investito dalla Fiat Punto targata DE857HK, di proprietà e condotta da
; Controparte_1
- a seguito dell'impatto il veniva trascinato unitamente alla bicicletta per diversi Per_1 metri e perdeva la vita;
- l' non si avvedeva del perché probabilmente distratto, tanto da non CP_1 Per_1 notare neppure le segnalazioni con i fari lampeggianti e il clacson poste in essere da
[...]
, che aveva notato ciclista a terra e si era fermato per prestare soccorso;
CP_4
- il procedimento penale iscritto a carico dell' si era concluso con un'archiviazione CP_1 disposta a causa di un evidente errore in cui era incorso il CTP della Procura che aveva escluso che l' indossasse il giubbino catarifrangente;
CP_1
- a causa del grave lutto l'attrice aveva patito una grave sindrome depressiva che aveva provocato una invalidità pari al 10%;
- era interesse dell'attrice ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti;
- vani si erano rivelati i tentativi di ottenere il risarcimento del danno in via stragiudiziale.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea, perché Controparte_1 infondata in fatto e in diritto.
Si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità Controparte_3 della domanda per la carenza di prova del vincolo parentale, nonché la prescrizione del diritto azionato. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
2 Concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita con l'assunzione delle prove orali ammesse e l'espletamento di una CTU medico-legale.
Con ordinanza del 27.02.2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 13.12.2024 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – le parti precisavano le conclusioni dinanzi all'odierno Giudice, il quale tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*******
Al fine di comprendere il percorso argomentativo utilizzato, si ritiene che nel caso in esame possa farsi applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, affermato dalla
Corte di Cassazione in varie occasioni (Cass., n. 11458 del 2018; Cass., n. 12002 del 2014;
SS.UU., n. 9936 del 2014) e desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in base al quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare previamente anche le altre. Ciò a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, preferendo un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni del piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, sostituendo il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.
Dunque, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, il giudice, ove sussistano cause che impongono di disattendere la domanda, è altresì esentato dall'esaminare le questioni processuali ed è per questa ragione che sarà esaminato immediatamente il merito della controversia, senza soffermarsi sulle questioni di natura preliminare (nella specie, improcedibilità della domanda, prescrizione del diritto) sollevate dalla parte convenuta
Controparte_3
Ciò premesso, la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Giova rammentare che, la fattispecie dedotta in giudizio configura una ipotesi di responsabilità extracontrattuale e, più propriamente, un fatto illecito in relazione alla circolazione dei veicoli.
In tale ipotesi trova applicazione la presunzione di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c., in virtù del quale “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Ne consegue che la responsabilità del conducente si presume, almeno che questi non provi di aver fatto tutto il possibile per scongiurare il predetto evento, o che lo stesso danneggiato abbia
3 realizzato una condotta illecita che, concretamente, abbia assunto rilievo eziologico, esaustivo o concorrente, rispetto alla verificazione dell'incidente.
Va anche evidenziato che la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e dunque non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del soggetto investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, primo comma,
c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (Cfr. Cass. civ. n. 842/2020; Cass. civ. n. 24204/14).
L'art. 1227 c.c. prevede, in particolare, che "se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, i risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate".
Detta disposizione disciplina il fenomeno del concorso colposo del danneggiato, sia sotto il profilo del nesso causale, delineando i presupposti al ricorrere dei quali si determina la riduzione del risarcimento richiesto, sia per quanto riguarda la natura necessariamente colposa della condotta rilevante a tal fine. In questa prospettiva si ritiene che la condotta del danneggiato assuma rilievo ai sensi dell'art. 1227, comma 1 c.c. allorquando determini una colposa cooperazione attiva nella realizzazione dell'evento, e dunque una condotta eziologicamente rilevante rispetto all'evento dannoso, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
In ultima analisi, va rilevato che l'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227, 1° comma, c.c., non concretando un'eccezione in senso proprio ma una semplice difesa, deve essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale della accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e dalle richieste della parte (Cass. Civ. 18544/09; Cass. Civ. 15382/06;
Cass. Civ. 21686/05; Cass. Civ. 1073/00).
Scendendo al merito della questione, va osservato quanto segue.
Il verificarsi del sinistro e dell'evento dannoso (decesso del a seguito del sinistro) Per_1 non sono oggetto di contrasto tra le parti, oltre ad emergere inequivocabilmente dalla
4 produzione documentale agli atti;
risulta, invece, oggetto di contrasto sia la dinamica del sinistro, che le rispettive condotte colpose dell' e del . CP_1 Per_1
Ebbene, a tal fine, carattere dirimente assume la consulenza tecnica svolta in sede penale a firma dell'Ing. , cui, come noto, il giudice civile può attingere per fondare il Persona_2 proprio convincimento, come affermato dalla granitica giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “il giudice di mento può legittimamente tenere conto, ai fini della sua decisione, delle risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo, anche di natura penale ed anche se celebrato tra altre parti, atteso che, se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo civile, le parti di quest'ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa” (cfr.
Cass. civ. n. 28855/2008), “Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse e anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trame non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva, il che vale anche per una perizia svolta in sede penale o una consulenza tecnica svolta in altre sedi civili” (cfr. Cass. civ. n. 8585/1999; Cass. civ. n. 15714/2010; Cass. civ. n. 9843/2014).
Ebbene, la predetta consulenza tecnica, svolta sulla base del rapporto dei Carabinieri di Foggia, delle dichiarazioni raccolte dai CC nella immediatezza dei fatti, dell'esame autoptico, ha consentito di accertare che:
- il tratto di strada extraurbano nel quale si è verificato il sinistro era privo di illuminazione artificiale ed era caratterizzato da “visibilità insufficiente” in ragione dell'orario successivo al tramonto;
- l'autoveicolo Fiat Punto condotto da al momento dell'impatto procedeva Controparte_1 ad una velocità compresa tra i 46 km/h ed i 70 km/h, e dunque “conforme al limite massimo vigente su quel tratto di strada”;
- il si trovava riverso a terra all'interno della carreggiata stradale;
Per_1
- il velocipede (tipologia “mountain bike”) di , all'atto dell'impatto con la Persona_1 vettura dell' , era riverso per terra ed era sprovvisto di”1. dispositivi di illuminazione e CP_1 segnalazioni visive (…) 2. Dispositivi di segnalazioni acustiche: campanello” e che gli unici dispositivi per le segnalazioni visive erano “i dispositivi catadiottri applicati sui raggi delle ruote e al di sotto del sellino”;
- l'assenza di tracce di frenata nel tratto che precede l'area del sinistro è sintomatica del fatto che “la presenza del ciclista sia risultata al sig. assolutamente improvvisa”; CP_1
5 - “con elevata probabilità le segnalazioni luminose emesse dall'autoveicolo (parcheggiata accanto al Parte_2 ciclista riverso a terra) possono aver contribuito a ridurre ulteriormente la percepibilità del ciclista, dacchè posto dietro il “cono di illuminazione” emesso dai fari della ; Parte_2
Alla luce di tali accertamenti la consulenza tecnica svolta in sede penale ha concluso affermando che “nel sinistro in disamina il ciclista pose in essere un comportamento colposo che costituì la causa esclusiva del suo investimento da parte dell'autoveicolo; il conducente del veicolo investitore va, dunque, ritenuto esente da colpa dacchè le circostanze dei luoghi e dei tempi che caratterizzarono il sinistro dimostrano che l'improvvisa ed imprevedibile comparsa del ciclista riverso a terra sulla propria traiettoria di marcia rese inevitabile l'evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare una manovra di fortuna
(sterzata o frenata) tale da evitare l'investimento. E', dunque, la escludere la responsabilità del sig. CP_1 dacchè risulta dimostrato che lo stesso si sia trovato, per motivi estranei ad ogni obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il ciclista e di osservarne per tempo i movimenti”.
Tali conclusioni ben possono essere poste a fondamento della decisione anche del presente giudizio tenuto conto, da un lato, che le prove testimoniali assunte in corso di causa non hanno fornito una ricostruzione alternativa della dinamica del sinistro e, dall'altro, che le conclusioni della consulenza tecnica non possono ritenersi inficiate dal fatto accertato – a differenza di quanto affermato dalla consulenza tecnica – che il indossasse il gilet Per_1 catarifrangente.
Tale circostanza, infatti, sebbene non menzionata dal rapporto dei carabinieri, né confermata dai testi escussi nel presente giudizio, è stata, tuttavia, riscontrata dalla dott.ssa nel Per_3 corso delle “operazioni di ricognizione cadaverica” dove si legge: “il cadavere indossava: gilet catarifrangente in tessuto sintetico di colore arancione, che presentava lacerazione del tessuto in corrispondenza dell'emilato destro”.
Tuttavia, come, peraltro, già statuito dalla Corte di Appello di Bari con la sentenza n. 378/2024
(che ha avuto ad oggetto l'accertamento dei medesimi fatti di causa, a fronte della richiesta risarcitoria avanzata da altro congiunto di ) – al riguardo, sull'efficacia Persona_1 probatoria della predetta sentenza, va rilevato che “la sentenza civile, oltre a produrre gli effetti propri del giudicato, può avere, anche rispetto ai terzi che non furono parti del giudizio, la diversa efficacia di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale” (Cass.
23446/2009; Cass. 4652/2011) - è possibile ritenere con un grado di ragionevole certezza che il gilet indossato dal non fosse percepibile dall' , tenuto conto che all'atto Per_1 CP_1 dell'impatto la vittima era riversa per terra sicchè la sua sagoma, sovrastata dalla bicicletta,
6 impediva di certo il riflesso del gilet, tanto è vero che nessuno testimoni escussi ha ricordato che il indossasse un gilet catarifrangente. Per_1
Da tutti i predetti elementi emerge in modo chiaro che l' si sia trovato nella assoluta ed CP_1 oggettiva impossibilità di evitare l'evento lesivo e nessun addebito può essergli mosso, considerato che si è trovato nella assoluta impossibilità di evitare l'impatto.
Di conseguenza, la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'attrice ex art. 91 c.p.c., la quale va condannata a rifondere le spese processuali in favore dei convenuti nei sensi di cui al dispositivo ed in base al D.M. n. 55/2014, in considerazione del valore indeterminabile della controversia (cfr. Cassazione civ. n. 10984/2021) e dell'attività in concreto espletata.
Per le stesse ragioni, le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice Roberto Bianco, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da parte attrice;
- condanna parte attrice a rifondere le spese processuali in favore di , Controparte_1 liquidate in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%,
C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
- condanna parte attrice a rifondere le spese processuali in favore di Controparte_3 liquidate in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%,
C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
- pone le spese di CTU in via definita a carico di parte attrice.
Foggia, 04 Aprile 2025
Il Giudice
Roberto Bianco
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Roberto Bianco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2132/2019, avente ad oggetto “risarcimento danni;
responsabilità extracontrattuale”, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa nel Parte_1 C.F._1 presente giudizio dall'avv. Angelo Muscillo, come da procura in atti;
Attrice
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso nel Controparte_1 C.F._2 presente giudizio dall'avv. Michele Cagiano, come da procura in atti;
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Rocco Luigi
Ditaranto, come da procura in atti;
Convenuti
Conclusioni: come da “note di trattazione scritta” in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1 Con atto di citazione, citava n giudizio e Parte_1 Controparte_3 CP_1
al fine di ottenere - previo accertamento della responsabilità esclusiva di
[...] CP_1
quale conducente e proprietario della Fiat Punto tg DE857HK, nella causazione del
[...] sinistro occorso in data 14.04.2014 (in cui aveva perso la vita ) - la Persona_1 condanna in solido dei convenuti al pagamento della somma complessiva di € 175.000,00, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dall'attrice come conseguenza della morte di . Persona_1
A sostegno della propria pretesa rappresentava che:
- era sorella di;
Persona_1
- in data 14.04.2014, ore 20.30 circa, si trovava alla guida della propria Persona_1 bicicletta, munito di regolare giubbino catarifrangente, e stava percorrendo la SS 90 Giardinetto
Foggia, allorquando cadeva a terra e, nonostante muovesse le braccia per farsi notare e soccorrere, veniva investito dalla Fiat Punto targata DE857HK, di proprietà e condotta da
; Controparte_1
- a seguito dell'impatto il veniva trascinato unitamente alla bicicletta per diversi Per_1 metri e perdeva la vita;
- l' non si avvedeva del perché probabilmente distratto, tanto da non CP_1 Per_1 notare neppure le segnalazioni con i fari lampeggianti e il clacson poste in essere da
[...]
, che aveva notato ciclista a terra e si era fermato per prestare soccorso;
CP_4
- il procedimento penale iscritto a carico dell' si era concluso con un'archiviazione CP_1 disposta a causa di un evidente errore in cui era incorso il CTP della Procura che aveva escluso che l' indossasse il giubbino catarifrangente;
CP_1
- a causa del grave lutto l'attrice aveva patito una grave sindrome depressiva che aveva provocato una invalidità pari al 10%;
- era interesse dell'attrice ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti;
- vani si erano rivelati i tentativi di ottenere il risarcimento del danno in via stragiudiziale.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea, perché Controparte_1 infondata in fatto e in diritto.
Si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità Controparte_3 della domanda per la carenza di prova del vincolo parentale, nonché la prescrizione del diritto azionato. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
2 Concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita con l'assunzione delle prove orali ammesse e l'espletamento di una CTU medico-legale.
Con ordinanza del 27.02.2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 13.12.2024 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – le parti precisavano le conclusioni dinanzi all'odierno Giudice, il quale tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*******
Al fine di comprendere il percorso argomentativo utilizzato, si ritiene che nel caso in esame possa farsi applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, affermato dalla
Corte di Cassazione in varie occasioni (Cass., n. 11458 del 2018; Cass., n. 12002 del 2014;
SS.UU., n. 9936 del 2014) e desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in base al quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare previamente anche le altre. Ciò a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, preferendo un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni del piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, sostituendo il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.
Dunque, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, il giudice, ove sussistano cause che impongono di disattendere la domanda, è altresì esentato dall'esaminare le questioni processuali ed è per questa ragione che sarà esaminato immediatamente il merito della controversia, senza soffermarsi sulle questioni di natura preliminare (nella specie, improcedibilità della domanda, prescrizione del diritto) sollevate dalla parte convenuta
Controparte_3
Ciò premesso, la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Giova rammentare che, la fattispecie dedotta in giudizio configura una ipotesi di responsabilità extracontrattuale e, più propriamente, un fatto illecito in relazione alla circolazione dei veicoli.
In tale ipotesi trova applicazione la presunzione di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c., in virtù del quale “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Ne consegue che la responsabilità del conducente si presume, almeno che questi non provi di aver fatto tutto il possibile per scongiurare il predetto evento, o che lo stesso danneggiato abbia
3 realizzato una condotta illecita che, concretamente, abbia assunto rilievo eziologico, esaustivo o concorrente, rispetto alla verificazione dell'incidente.
Va anche evidenziato che la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e dunque non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del soggetto investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, primo comma,
c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (Cfr. Cass. civ. n. 842/2020; Cass. civ. n. 24204/14).
L'art. 1227 c.c. prevede, in particolare, che "se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, i risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate".
Detta disposizione disciplina il fenomeno del concorso colposo del danneggiato, sia sotto il profilo del nesso causale, delineando i presupposti al ricorrere dei quali si determina la riduzione del risarcimento richiesto, sia per quanto riguarda la natura necessariamente colposa della condotta rilevante a tal fine. In questa prospettiva si ritiene che la condotta del danneggiato assuma rilievo ai sensi dell'art. 1227, comma 1 c.c. allorquando determini una colposa cooperazione attiva nella realizzazione dell'evento, e dunque una condotta eziologicamente rilevante rispetto all'evento dannoso, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
In ultima analisi, va rilevato che l'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227, 1° comma, c.c., non concretando un'eccezione in senso proprio ma una semplice difesa, deve essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale della accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e dalle richieste della parte (Cass. Civ. 18544/09; Cass. Civ. 15382/06;
Cass. Civ. 21686/05; Cass. Civ. 1073/00).
Scendendo al merito della questione, va osservato quanto segue.
Il verificarsi del sinistro e dell'evento dannoso (decesso del a seguito del sinistro) Per_1 non sono oggetto di contrasto tra le parti, oltre ad emergere inequivocabilmente dalla
4 produzione documentale agli atti;
risulta, invece, oggetto di contrasto sia la dinamica del sinistro, che le rispettive condotte colpose dell' e del . CP_1 Per_1
Ebbene, a tal fine, carattere dirimente assume la consulenza tecnica svolta in sede penale a firma dell'Ing. , cui, come noto, il giudice civile può attingere per fondare il Persona_2 proprio convincimento, come affermato dalla granitica giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “il giudice di mento può legittimamente tenere conto, ai fini della sua decisione, delle risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo, anche di natura penale ed anche se celebrato tra altre parti, atteso che, se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo civile, le parti di quest'ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa” (cfr.
Cass. civ. n. 28855/2008), “Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse e anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trame non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva, il che vale anche per una perizia svolta in sede penale o una consulenza tecnica svolta in altre sedi civili” (cfr. Cass. civ. n. 8585/1999; Cass. civ. n. 15714/2010; Cass. civ. n. 9843/2014).
Ebbene, la predetta consulenza tecnica, svolta sulla base del rapporto dei Carabinieri di Foggia, delle dichiarazioni raccolte dai CC nella immediatezza dei fatti, dell'esame autoptico, ha consentito di accertare che:
- il tratto di strada extraurbano nel quale si è verificato il sinistro era privo di illuminazione artificiale ed era caratterizzato da “visibilità insufficiente” in ragione dell'orario successivo al tramonto;
- l'autoveicolo Fiat Punto condotto da al momento dell'impatto procedeva Controparte_1 ad una velocità compresa tra i 46 km/h ed i 70 km/h, e dunque “conforme al limite massimo vigente su quel tratto di strada”;
- il si trovava riverso a terra all'interno della carreggiata stradale;
Per_1
- il velocipede (tipologia “mountain bike”) di , all'atto dell'impatto con la Persona_1 vettura dell' , era riverso per terra ed era sprovvisto di”1. dispositivi di illuminazione e CP_1 segnalazioni visive (…) 2. Dispositivi di segnalazioni acustiche: campanello” e che gli unici dispositivi per le segnalazioni visive erano “i dispositivi catadiottri applicati sui raggi delle ruote e al di sotto del sellino”;
- l'assenza di tracce di frenata nel tratto che precede l'area del sinistro è sintomatica del fatto che “la presenza del ciclista sia risultata al sig. assolutamente improvvisa”; CP_1
5 - “con elevata probabilità le segnalazioni luminose emesse dall'autoveicolo (parcheggiata accanto al Parte_2 ciclista riverso a terra) possono aver contribuito a ridurre ulteriormente la percepibilità del ciclista, dacchè posto dietro il “cono di illuminazione” emesso dai fari della ; Parte_2
Alla luce di tali accertamenti la consulenza tecnica svolta in sede penale ha concluso affermando che “nel sinistro in disamina il ciclista pose in essere un comportamento colposo che costituì la causa esclusiva del suo investimento da parte dell'autoveicolo; il conducente del veicolo investitore va, dunque, ritenuto esente da colpa dacchè le circostanze dei luoghi e dei tempi che caratterizzarono il sinistro dimostrano che l'improvvisa ed imprevedibile comparsa del ciclista riverso a terra sulla propria traiettoria di marcia rese inevitabile l'evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare una manovra di fortuna
(sterzata o frenata) tale da evitare l'investimento. E', dunque, la escludere la responsabilità del sig. CP_1 dacchè risulta dimostrato che lo stesso si sia trovato, per motivi estranei ad ogni obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il ciclista e di osservarne per tempo i movimenti”.
Tali conclusioni ben possono essere poste a fondamento della decisione anche del presente giudizio tenuto conto, da un lato, che le prove testimoniali assunte in corso di causa non hanno fornito una ricostruzione alternativa della dinamica del sinistro e, dall'altro, che le conclusioni della consulenza tecnica non possono ritenersi inficiate dal fatto accertato – a differenza di quanto affermato dalla consulenza tecnica – che il indossasse il gilet Per_1 catarifrangente.
Tale circostanza, infatti, sebbene non menzionata dal rapporto dei carabinieri, né confermata dai testi escussi nel presente giudizio, è stata, tuttavia, riscontrata dalla dott.ssa nel Per_3 corso delle “operazioni di ricognizione cadaverica” dove si legge: “il cadavere indossava: gilet catarifrangente in tessuto sintetico di colore arancione, che presentava lacerazione del tessuto in corrispondenza dell'emilato destro”.
Tuttavia, come, peraltro, già statuito dalla Corte di Appello di Bari con la sentenza n. 378/2024
(che ha avuto ad oggetto l'accertamento dei medesimi fatti di causa, a fronte della richiesta risarcitoria avanzata da altro congiunto di ) – al riguardo, sull'efficacia Persona_1 probatoria della predetta sentenza, va rilevato che “la sentenza civile, oltre a produrre gli effetti propri del giudicato, può avere, anche rispetto ai terzi che non furono parti del giudizio, la diversa efficacia di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale” (Cass.
23446/2009; Cass. 4652/2011) - è possibile ritenere con un grado di ragionevole certezza che il gilet indossato dal non fosse percepibile dall' , tenuto conto che all'atto Per_1 CP_1 dell'impatto la vittima era riversa per terra sicchè la sua sagoma, sovrastata dalla bicicletta,
6 impediva di certo il riflesso del gilet, tanto è vero che nessuno testimoni escussi ha ricordato che il indossasse un gilet catarifrangente. Per_1
Da tutti i predetti elementi emerge in modo chiaro che l' si sia trovato nella assoluta ed CP_1 oggettiva impossibilità di evitare l'evento lesivo e nessun addebito può essergli mosso, considerato che si è trovato nella assoluta impossibilità di evitare l'impatto.
Di conseguenza, la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'attrice ex art. 91 c.p.c., la quale va condannata a rifondere le spese processuali in favore dei convenuti nei sensi di cui al dispositivo ed in base al D.M. n. 55/2014, in considerazione del valore indeterminabile della controversia (cfr. Cassazione civ. n. 10984/2021) e dell'attività in concreto espletata.
Per le stesse ragioni, le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice Roberto Bianco, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da parte attrice;
- condanna parte attrice a rifondere le spese processuali in favore di , Controparte_1 liquidate in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%,
C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
- condanna parte attrice a rifondere le spese processuali in favore di Controparte_3 liquidate in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%,
C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
- pone le spese di CTU in via definita a carico di parte attrice.
Foggia, 04 Aprile 2025
Il Giudice
Roberto Bianco
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