Art. 13.
Gli insegnanti esercitano rispettivamente gli uffici loro assegnati sotto la vigilanza del direttore.
Il Collegio degli insegnanti, cha sara' presieduto dal direttore o da chi ne fa le veci, compila gli orari od i programmi di insegnamento da sottoporsi all'approvazione del Ministero, sceglie, previa approvazione del Consiglio direttivo, i libri di testo che si reputassero necessari all'esplicazione dei programmi scolastici, fa le proposte per l'acquisto di materiale didattico e scientifico e sulle punizioni piu' gravi da infliggersi agli allievi a norma del regolamento di cui all'art. 15.
Il Collegio degli insegnanti si riunisce almeno una volta al mese per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi di insegnamento e per la trattazione di quegli altri argomenti che fossero sottoposti al suo esame.
Il Collegio stesso e' subordinato nelle sue deliberazioni alla ratifica da parte del Consiglio direttivo.
Gli insegnanti esercitano rispettivamente gli uffici loro assegnati sotto la vigilanza del direttore.
Il Collegio degli insegnanti, cha sara' presieduto dal direttore o da chi ne fa le veci, compila gli orari od i programmi di insegnamento da sottoporsi all'approvazione del Ministero, sceglie, previa approvazione del Consiglio direttivo, i libri di testo che si reputassero necessari all'esplicazione dei programmi scolastici, fa le proposte per l'acquisto di materiale didattico e scientifico e sulle punizioni piu' gravi da infliggersi agli allievi a norma del regolamento di cui all'art. 15.
Il Collegio degli insegnanti si riunisce almeno una volta al mese per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi di insegnamento e per la trattazione di quegli altri argomenti che fossero sottoposti al suo esame.
Il Collegio stesso e' subordinato nelle sue deliberazioni alla ratifica da parte del Consiglio direttivo.