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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/06/2025, n. 6457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6457 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 8568/2025
Il Giudice Rossella Masi, all'udienza del 04/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli Avv. MARIA e MICHELE FIORINO
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv. ADIMARI CP_1 P.IVA_1
LA MARIA GI resistente
OGGETTO: cancellazione della posizione contributiva CP_1
Conclusioni : come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La cessazione della materia del contendere
Risulta pacifico e riscontrato documentalmente che:
- il ricorrente era iscritto all'Albo dei Consulenti Finanziari monomandatari,
e che pertanto aveva aperto una posizione alla Camera di Commercio di
Roma e una posizione contributiva presso l nella sezione ordinaria con CP_1
codice azienda 27779381; - in data 30/12/2024 ha chiesto e ottenuto la chiusura della Partita IVA a decorrere dal 31/12/2022;
- in data 30/01/2025 ha chiesto la cancellazione dalla propria posizione contributiva presso la CCIAA e l;
CP_1
- in data 01/02/2025 l' ha comunicato quanto segue “…la informiamo CP_1
che l'Ufficio del Registro delle imprese delle Camere di commercio ha trasmesso a la Comunicazione unica d'impresa (protocollo n. CP_1
RM/RI/PRA/2025/000051509/0200), presentata il 31/01/2025. Sulla base delle informazioni fornite nella sezione AC del modulo “ComUnica”, è necessario procedere ad un approfondimento istruttorio. Per ulteriori chiarimenti la invitiamo a contattare i nostri uffici…”;
- il ricorrente ha chiesto chiarimenti all'Ente in data 6.3.25;
- in data 31.3.2025 l ha provveduto alla cancellazione della posizione CP_1
contributiva.
Il provvedimento di cancellazione è stato considerato dalla parte ricorrente come satisfattivo della pretesa azionata in giudizio, tanto da fondare la richiesta di definizione del procedimento con la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Tanto premesso, deve essere emessa pronuncia meramente dichiarativa della cessazione della materia del contendere;
tale dichiarazione presuppone infatti che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e che vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa.
2. Le spese processuali
Pag. 2 di 3 Al fine della liquidazione delle spese processuali, appare necessario valorizzare, da una parte, che il provvedimento di cancellazione è intervenuto successivamente al deposito e alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio e, dall'altra, che l'istituto ha provveduto nel termine di 60 giorni dalla richiesta;
peraltro, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, l'ente non aveva respinto la domanda, limitandosi a comunicare la necessità di approfondimento istruttorio;
pertanto, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese giudiziali.
Per tali motivi, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”
P.Q.M.
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- dichiara interamente compensate le spese processuali
04/06/2025 Il Giudice
Pag. 3 di 3
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 8568/2025
Il Giudice Rossella Masi, all'udienza del 04/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli Avv. MARIA e MICHELE FIORINO
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv. ADIMARI CP_1 P.IVA_1
LA MARIA GI resistente
OGGETTO: cancellazione della posizione contributiva CP_1
Conclusioni : come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La cessazione della materia del contendere
Risulta pacifico e riscontrato documentalmente che:
- il ricorrente era iscritto all'Albo dei Consulenti Finanziari monomandatari,
e che pertanto aveva aperto una posizione alla Camera di Commercio di
Roma e una posizione contributiva presso l nella sezione ordinaria con CP_1
codice azienda 27779381; - in data 30/12/2024 ha chiesto e ottenuto la chiusura della Partita IVA a decorrere dal 31/12/2022;
- in data 30/01/2025 ha chiesto la cancellazione dalla propria posizione contributiva presso la CCIAA e l;
CP_1
- in data 01/02/2025 l' ha comunicato quanto segue “…la informiamo CP_1
che l'Ufficio del Registro delle imprese delle Camere di commercio ha trasmesso a la Comunicazione unica d'impresa (protocollo n. CP_1
RM/RI/PRA/2025/000051509/0200), presentata il 31/01/2025. Sulla base delle informazioni fornite nella sezione AC del modulo “ComUnica”, è necessario procedere ad un approfondimento istruttorio. Per ulteriori chiarimenti la invitiamo a contattare i nostri uffici…”;
- il ricorrente ha chiesto chiarimenti all'Ente in data 6.3.25;
- in data 31.3.2025 l ha provveduto alla cancellazione della posizione CP_1
contributiva.
Il provvedimento di cancellazione è stato considerato dalla parte ricorrente come satisfattivo della pretesa azionata in giudizio, tanto da fondare la richiesta di definizione del procedimento con la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Tanto premesso, deve essere emessa pronuncia meramente dichiarativa della cessazione della materia del contendere;
tale dichiarazione presuppone infatti che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e che vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa.
2. Le spese processuali
Pag. 2 di 3 Al fine della liquidazione delle spese processuali, appare necessario valorizzare, da una parte, che il provvedimento di cancellazione è intervenuto successivamente al deposito e alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio e, dall'altra, che l'istituto ha provveduto nel termine di 60 giorni dalla richiesta;
peraltro, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, l'ente non aveva respinto la domanda, limitandosi a comunicare la necessità di approfondimento istruttorio;
pertanto, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese giudiziali.
Per tali motivi, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”
P.Q.M.
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- dichiara interamente compensate le spese processuali
04/06/2025 Il Giudice
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