Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 8.01.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno 14 Gennaio
2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 14.01.2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 114/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:
Opposizione avviso di addebito;
accertamento negativo dell'obbligo contributivo;
T R A
(P. IVA.: ), in persona del legale rappresentante p.t. sig. Parte_1 P.IVA_1 [...]
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. G. Dominici;
Parte_2
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. A. M. Laganà, in virtù di procura in atti;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.01.2023 la ricorrente in epigrafe ha formulato opposizione all'avviso
CP_ di addebito n. 39420220002735847000, notificato il 5.12.2022, emesso dall' per mancato versamento di contributi dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti in relazione al periodo 03/2013 – 10/2014, del valore complessivo di € 26.386,73.
In particolare ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi ex art. 3, commi 9
e 10, l. 335/95, in ragione dell'assenza di validi atti interruttivi.
Pertanto, rassegnando le proprie conclusioni, ha chiesto la declaratoria di estinzione del debito sotteso all'avviso di addebito opposto, nonché quella ulteriore di non debenza delle somme da esso riportate. CP_ Si è costituito in giudizio l' che, sottolineando come il credito afferisca a contributi dovuti in relazione ad un lavoratore licenziato e successivamente reintegrato con sentenza del Giudice del
Lavoro resa all'esito del procedimento n. RGAC 4554/2013, ha rilevato l'attualità della pretesa creditoria, in forza dell'applicabilità del più lungo termine prescrizionale previsto dall'art. 2953 c.c.
Osservando infine che la richiesta di regolarizzazione, presentata dalla ricorrente in data
22.10.2021, equivale a riconoscimento del debito, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
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Il ricorso risulta infondato.
Preliminarmente si osserva che, come correttamente rilevato dall' resistente, in punto di CP_1
prescrizione è noto il principio secondo cui la presenza di un giudicato importi una dilatazione del termine di prescrizione in favore di quello più ampio, decennale, previsto dall'art. 2935 c.c.
E tale termine è invocabile anche da chi non sia stato parte del giudizio, come nel caso in esame CP_ l in specie in ipotesi riconducibile alla fattispecie dell'omissione contributiva configuratasi nel periodo intercorrente tra la data del licenziamento e la reintegra.
Giova richiamare, su tale questione, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. lav., 10/03/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 10/03/2021), n.6722) secondo cui “la previsione dell'art. 18, commi 2 e 4 St. lav., e del D.Lgs. n. 23 del 2015, artt. 2, comma 2 e art. 3, comma 2, secondo i quali, a seguito della declaratoria d'illegittimità del licenziamento intimato ad un lavoratore, il datore di lavoro è condannato al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, costituisce fattispecie eccezionale di condanna a favore del terzo, la quale, oltre a non abbisognare della partecipazione al giudizio dell'ente previdenziale (così Cass. nn. 19398 del 2014 e 8956 del 2020), non richiede nemmeno alcuna specifica domanda del lavoratore (così già Cass. n. 1045 del 1997); qui va solamente aggiunto che, sebbene la novellazione dell'art. 18 St. lav. da parte della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 42, abbia lievemente mutato il tenore della disposizione originaria, sostituendo alle parole “il giudice
(...) condanna il datore di lavoro (...) al versamento dei contributi” le parole “il datore di lavoro è condannato (...) al versamento dei contributi”, non si tratta di modifica idonea a mutare l'anzidetta conclusione, sol che si pensi che, come costantemente ritenuto da questa Corte di legittimità, i contributi previdenziali obbligatori partecipano della natura delle obbligazioni pubbliche, equiparabili a quelle tributarie a causa dell'origine legale e della loro destinazione a beneficio di enti pubblici per l'espletamento delle loro funzioni sociali (così Cass. S.U. n. 10232 del 2003), onde deve escludersi, coerentemente con l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello previdenziale, che il lavoratore possa sostituirsi all'ente previdenziale per ottenere una condanna del datore di lavoro a pagare i contributi medesimi, discendendo piuttosto l'obbligo del loro pagamento dall'acclarata persistenza del rapporto di lavoro, vuoi in conseguenza della declaratoria di nullità del recesso, vuoi in dipendenza della sua ricostituzione con efficacia ex tunc, a seguito di declaratoria d'illegittimità del licenziamento per difetto di giusta causa o di giustificato motivo (così già Cass. nn. 1927 del 1976, 4307 del 1985, 2789 del 1987, nonchè Cass. S.U. n. 11327 del 1991 e innumerevoli successive conformi).
Vale piuttosto la pena di precisare, sulla scorta del chiarimento di Cass. S.U. n. 19665 del 2014, che la diversità della fattispecie della nullità rispetto a quella dell'illegittimità del recesso datoriale, che pure si riverbera sul regime delle sanzioni civili accessorie ai contributi, non è invece suscettibile di refluire sul termine di prescrizione dei contributi dovuti tra la data del licenziamento e quella di reintegrazione: quest'ultimo, infatti, può iniziare a decorrere solo successivamente all'ordine di reintegrazione, non essendo possibile per gli enti previdenziali rivendicare il pagamento di contributi
a seguito della comunicazione datoriale di cessazione del rapporto di lavoro e di cancellazione del lavoratore dal libro paga e matricola, ancorchè la legittimità del recesso sia stata contestata dal lavoratore licenziato (così Cass. S.U. n. 19665 del 2014, cit., in motivazione). Fermo restando che il passaggio in giudicato della sentenza di reintegra estenderà ai contributi il più ampio termine prescrizionale di cui all'art. 2953 c.c., essendo consolidato il principio di diritto secondo cui la conversione del termine di prescrizione da breve a decennale, prevista dalla disposizione ult. cit. per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è invocabile anche da parte e nei confronti di chi sia rimasto estraneo al processo nel quale è stata pronunciata la sentenza passata in giudicato, salvo che non si tratti di diritti che non furono oggetto di valutazione o di decisione (così già Cass. n. 3928 del 1968 e, con specifico riferimento ai contributi previdenziali, Cass. n. 2085 del
1979; più recentemente, nello stesso senso, Cass. nn. 12553 del 1993 e 16289 del 2019).”
Tanto premesso, nel merito vanno disattese le eccezioni formulate dalla ricorrente nelle proprie note scritte dell'8.11.2023, volte a negare l'origine giudiziale della pretesa contributiva riportata dall'atto impugnato.
Ed invero la riferibilità dei contributi richiesti alla posizione del lavoratore reintegrato, pur se non espressamente riportata all'interno dell'avviso opposto, è nondimeno immediatamente desumibile dalla perfetta corrispondenza tra il periodo di contribuzione richiesta e l'arco temporale ricompreso tra il licenziamento e la reintegra;
pertanto, alcun dubbio sussiste sulla legittimità della pretesa
CP_ dell'
In definitiva, respinti tali rilievi e non risultando fondata l'eccezione di prescrizione, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità, vanno liquidate ex art. 4, comma 1, DM 55/2014 modif. dal DM 147/2022, come in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Rigetta il ricorso.
CP_ Condanna la ricorrente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell' delle spese di lite che si liquidano in € 2.695,00, oltre accessori come per legge.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 14/01/2025
Il Giudice
Francesco De Leo