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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 29/10/2025, n. 1816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1816 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1929/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 29/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Famà Giuseppe Parte_1
(PEC: , che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE e
, in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede della direzione provinciale, sita in Vibo Valentia, via E. P. Murmura snc, rappresentato e difeso dagli avv. ti Gianfranco Esposito E (PEC: ) e Ettore Triolo (PEC: Email_2
t), dell'avvocatura interna, giusta procura generale alle Email_4 liti in atti RESISTENTE Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 04/09/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo per il riconoscimento del requisito sanitario necessario al conseguimento dei benefici economici di cui agli artt. 2 e 13 della L. 118/71; che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (l'8.8.2024) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione agognata.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto, in riforma dell'Accertamento Tecnico Preventivo, riconoscere e dichiarare che il ricorrente Sig. è affetto da minorazioni tali da comportare la riduzione Parte_1 permanente della capacità lavorativa in misura uguale o superiore al 74%; 2) Conseguentemente, accertare quanto sopra specificato nei confronti dell Controparte_1
, in persona del Presidente, suo legale rappresentante pro-tempore; 3) In via
[...] consequenziale, condannare l , in persona del Controparte_1
Presidente pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede centrale dell in Roma, Via CP_1
Ciro Il Grande n.21, alla corresponsione – in favore della ricorrente, nei termini e con le conseguenze previste dalla legge – dell'assegno di invalidità civile, dalla data di revoca della prestazione, ovvero dalla data di legge e/o di giustizia, per come anche determinata dall'espletanda CTU, oltre interessi e rivalutazione;
4) Condannare, in ogni caso, l in persona CP_1 del Presidente pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede centrale dell in Roma, CP_1
Viale delle Nazioni – EUR al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art.93 c.p.c., che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosse le seconde;
5) Emanare ogni altro provvedimento di legge e/o giustizia”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire a un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
3. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u., impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
4. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
5. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
2 6. Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il c.t.u. alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha presentato contestazione insistendo nella richiesta di accertamento dell'invalidità con riduzione della capacità a svolgere attività lavorativa inferiore a un terzo, disconosciuta in sede di accertamento tecnico preventivo dal professionista.
7. Tuttavia, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
8. In particolare, si evidenzia come il CTU abbia precisato che: «In base alla visita effettuata dalla sottoscritta, comprendente anamnesi ed esame obiettivo, ed in base allo studio e all'analisi della documentazione sanitaria prodotta, è possibile affermare che il Signor , affetto Parte_1 da: morbo di Crohn, BPCO asmatiforme, obesità, artrosi e discopatie lombari, ipotiroidismo primario in tiroidite autoimmune, sindrome ansioso depressiva reattiva;
NON PRESENTA una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% (settantaquattro %); né tantomeno presenta assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualunque attività lavorativa. Questo CTU ritiene infatti corretta la valutazione espressa precedentemente dalla Commissione Medica competente, riconoscendo il signor Parte_1
“Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73%, ai sensi degli art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 D.L. n. 509/88. Percentuale: 67%».
9. Le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004), avendo il ctu valutato adeguatamente l'intero quadro clinico di parte ricorrente.
10. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte. In definitiva, nonostante la patologia di cui soffre l'odierno ricorrente sia grave, non emerge, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
11. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e la conferma delle conclusioni di cui al precedente accertamento tecnico.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
13. Le spese della C.T.U. della presedente fase cautelare (accertamento tecnico preventivo), pertanto, non possono che essere poste definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
3 - condanna al pagamento delle spese di lite liquidate, per ambo le fasi, in Parte_1 complessivi euro 900,00 oltre accessori di legge in favore dell' CP_1
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU della fase Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 29/10/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 29/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Famà Giuseppe Parte_1
(PEC: , che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE e
, in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede della direzione provinciale, sita in Vibo Valentia, via E. P. Murmura snc, rappresentato e difeso dagli avv. ti Gianfranco Esposito E (PEC: ) e Ettore Triolo (PEC: Email_2
t), dell'avvocatura interna, giusta procura generale alle Email_4 liti in atti RESISTENTE Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 04/09/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo per il riconoscimento del requisito sanitario necessario al conseguimento dei benefici economici di cui agli artt. 2 e 13 della L. 118/71; che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (l'8.8.2024) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione agognata.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto, in riforma dell'Accertamento Tecnico Preventivo, riconoscere e dichiarare che il ricorrente Sig. è affetto da minorazioni tali da comportare la riduzione Parte_1 permanente della capacità lavorativa in misura uguale o superiore al 74%; 2) Conseguentemente, accertare quanto sopra specificato nei confronti dell Controparte_1
, in persona del Presidente, suo legale rappresentante pro-tempore; 3) In via
[...] consequenziale, condannare l , in persona del Controparte_1
Presidente pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede centrale dell in Roma, Via CP_1
Ciro Il Grande n.21, alla corresponsione – in favore della ricorrente, nei termini e con le conseguenze previste dalla legge – dell'assegno di invalidità civile, dalla data di revoca della prestazione, ovvero dalla data di legge e/o di giustizia, per come anche determinata dall'espletanda CTU, oltre interessi e rivalutazione;
4) Condannare, in ogni caso, l in persona CP_1 del Presidente pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede centrale dell in Roma, CP_1
Viale delle Nazioni – EUR al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art.93 c.p.c., che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosse le seconde;
5) Emanare ogni altro provvedimento di legge e/o giustizia”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire a un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
3. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u., impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
4. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
5. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
2 6. Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il c.t.u. alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha presentato contestazione insistendo nella richiesta di accertamento dell'invalidità con riduzione della capacità a svolgere attività lavorativa inferiore a un terzo, disconosciuta in sede di accertamento tecnico preventivo dal professionista.
7. Tuttavia, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
8. In particolare, si evidenzia come il CTU abbia precisato che: «In base alla visita effettuata dalla sottoscritta, comprendente anamnesi ed esame obiettivo, ed in base allo studio e all'analisi della documentazione sanitaria prodotta, è possibile affermare che il Signor , affetto Parte_1 da: morbo di Crohn, BPCO asmatiforme, obesità, artrosi e discopatie lombari, ipotiroidismo primario in tiroidite autoimmune, sindrome ansioso depressiva reattiva;
NON PRESENTA una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% (settantaquattro %); né tantomeno presenta assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualunque attività lavorativa. Questo CTU ritiene infatti corretta la valutazione espressa precedentemente dalla Commissione Medica competente, riconoscendo il signor Parte_1
“Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73%, ai sensi degli art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 D.L. n. 509/88. Percentuale: 67%».
9. Le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004), avendo il ctu valutato adeguatamente l'intero quadro clinico di parte ricorrente.
10. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte. In definitiva, nonostante la patologia di cui soffre l'odierno ricorrente sia grave, non emerge, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
11. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e la conferma delle conclusioni di cui al precedente accertamento tecnico.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
13. Le spese della C.T.U. della presedente fase cautelare (accertamento tecnico preventivo), pertanto, non possono che essere poste definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
3 - condanna al pagamento delle spese di lite liquidate, per ambo le fasi, in Parte_1 complessivi euro 900,00 oltre accessori di legge in favore dell' CP_1
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU della fase Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 29/10/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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