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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 7021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7021 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di PO, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione della parte ricorrente, mediante deposito di note di “trattazione scritta”, nel termine scaduto il 23-9-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 2-9-2025, in data 8-10-2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1850/2025 Ruolo Generale Lavoro
T R A (C.F. , nato a [...] in data [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Capodrise (Ce) alla Via Roma n. 19, presso lo studio dell'Avv.to Ciro Cutillo, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso Ricorrente
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato Convenuto contumace
OGGETTO: personale docente - riconoscimento a fini giuridici ed economici del servizio prestato nell'anno 2013 Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 27-1-2025 parte ricorrente ha convenuto in giudizio il
[...]
chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare il Controparte_1 diritto del Prof. , quale odierno ricorrente, al riconoscimento dell'anno di insegnamento Parte_1 2013 sia ai fini della anzianità di servizio per la ricostruzione di carriera sia ai fini dell'anzianità utile per l'inserimento nei gradoni stipendiali;
Per l'effetto, condannare il Controparte_1
e/o e articolazioni territoriali competenti nel porre in essere tutti i provvedimenti necessari
[...] onde garantire tale riconoscimento con conseguente adeguamento della posizione retributiva ed il pagamento delle differenze retributive maturate e maturande a favore della parte ricorrente in virtù della documentazione fiscale/contabile del ricorrente, allegata in atti;
condannarsi, inoltre il
[...]
, al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarsi a favore del Controparte_1 procuratore anticipatario”. Ha rappresentato di essere un docente in scienze motorie di scuole secondarie di II Grado, confermato in ruolo per la classe di concorso A048, per passaggio dalle scuole medie alle scuole superiori in data 01/09/2020; di svolgere attualmente servizio presso l' di PO (doc. 1: decreto Controparte_3 di ricostruzione carriera prot. 767 del 23/01/2023); di risultare già immesso in ruolo in data 01/09/1996 per la classe di concorso A030 (scienze motorie per le scuole medie – Scuole Superiori di I grado) in qualità di vincitore di concorso (doc. 2: decreto di ricostruzione carriera n. 2976 del 27/04/2022); che dal decreto di ricostruzione carriera del 23/01/2023 risulta che l'anno scolastico di insegnamento 2013 non è stato computato né ai fini della anzianità di servizio per la ricostruzione di carriera né ai fini retributivi. Su tali premesse, rilevata l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione scolastica sotto il profilo dell'erronea applicazione delle norme di legge espressamente richiamate in ricorso per come interpretate dalla più recente giurisprudenza di merito e di legittimità, ha rassegnato le conclusioni esposte. Con decreto del 4-2-2025 il giudice ha fissato l'udienza di discussione al 23-9-2025. L'Amministrazione convenuta, benché regolarmente citata, non si è costituita.
1 In applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa, di natura documentale e non abbisognevole di ulteriore istruttoria, è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
***** Va preliminarmente dichiarata la contumacia del in persona del Controparte_1 CP_4
regolarmente convenuto in giudizio (con ricorso notificato a mezzo pec in data 29-7-2025) e non
[...] costituito. Nel merito il ricorso è soltanto parzialmente fondato nei limiti segnati dalla presente motivazione, in coerenza con quanto affermato in precedenti pronunce conformi emesse da questo stesso Ufficio (per tutte, cfr. Sentenza dott. Liguori n. 6272/2025 pubbl. il 17-9-2025, le cui motivazioni appaiono pienamente condivisibili, e vengono qui richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.), avvalorate dalla giurisprudenza più recente della Corte di cassazione. Il thema decidendum della controversia verte sulla valutazione dell'anno di insegnamento 2013 ai fini giuridici (anzianità di servizio) ed economici (conseguente inquadramento stipendiale). Opportuna la ricostruzione normativa della materia. Nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal d.l. n. 78/2010 il legislatore, dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio. In particolare, al comma 21, ha previsto che «i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici» ed al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che «Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14». Per effetto dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 (le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013).
2.1. L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che «Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. ….». A sua volta l'art. 64 del d.l. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che «Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle
2 indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del , a decorrere dall'anno Controparte_5 successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il
[...]
subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale Controparte_5 conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti». La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del d.l. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, «a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici» e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012. Nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del d.l. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 ( commi da 1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che « Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122. ». La previsione dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, prorogata poi a 31 dicembre 2013, per cui l'anno 2013 non è utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”, è dunque chiara nell'escludere l'utilità dell'anno 2013 (per quanto qui rileva) ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici. Se ne deve ricavare l'affermazione che l'anzianità maturata nell'anno 2013 non sia quindi utile ai fini economici, ma che essa conservi comunque effetti ai fini giuridici e pertanto, a mero titolo esemplificativo, con riferimento ai docenti, ai fini delle graduatorie di istituto, ai fini delle graduatorie per la mobilità provinciale e interprovinciale, ai fini del requisito dei 5 anni di anzianità richiesto dall'art. 1 d. lgs. n. 165/2001 per la partecipazione al concorso per dirigente scolastico, oppure, più in generale, per tutti i pubblici dipendenti, ai fini del superamento del periodo di prova, ai fini del requisito di anzianità richiesto per la partecipazione a determinati tipi di selezione, ai fini dei 5 anni necessari per poter usufruire del congedo per la formazione di cui all'art. 5 legge n. 53/2000, ai fini del periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione stabilito dall'art. 35 co. 5 bis d. lsg. n. 165/2001. La stessa ordinanza della Corte di Cassazione invocata dal ricorrente (Cass. ord. 11 giugno 2024 n. 16133, peraltro relativa alla riconoscibilità della supervalutazione, ai sensi dell'art. 673 d.lgs. n. 297/1994, del servizio prestato all'estero, ivi compreso l'anno 2013) distingue chiaramente gli effetti giuridici ed economici della progressione in carriera: “la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”. ……omissis… Si aggiunga, poi, con riferimento alle specifiche argomentazioni contenute nel ricorso introduttivo, che invero la Corte Costituzionale n. 178/2015, riconosce la ragionevolezza del blocco stipendiale introdotto dall'art. 9 DL 78/2010, ritenendo da un lato che esso intervenisse su “una dinamica retributiva pubblica che si attestava su valori più sostenuti di quanto registrato nei settori privati dell'economia” in quanto
“nell'ultimo decennio le retribuzioni dei dipendenti pubblici hanno visto un incremento di fatto sensibilmente superiore per la pubblica amministrazione rispetto a quello degli altri due comparti dell'industria e dei servizi di mercato”; dall'altro che la disposizione in esame era giustificata dalla
3 “particolare gravità della situazione economica e finanziaria, concomitante con l'intervento normativo”. In realtà quel che la Corte costituzionale dichiara incostituzionale nella suddetta pronuncia è il disposto dell'art. 16 comma 1 lett. b) DL 98/2011 solo laddove aveva previsto il blocco della contrattazione collettiva, ledendo la libertà sindacale sancita dall'art. 39 Cost. D'altro canto, la norma che prevede la non computabilità dell'anno 2013 ai fini della progressione in carriera non determina un blocco senza limite della progressione stipendiale, ma la rinvia di un anno, sicché l'adeguamento stipendiale “continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco”, come si legge nella pronuncia della Corte costituzionale n. 310/2013 …omissis. Al riguardo, sempre nella pronuncia della Corte costituzionale n. 178/2015 si ricorda che “questa Corte ha riconosciuto la ragionevolezza di un sistema di misure dotate di una proiezione strutturale, che esclude in radice ogni possibilità di recupero delle procedure negoziali per il periodo di riferimento (sentenza n. 189 del 2012, punto 4.1 del Considerato in diritto)”. Le affermazioni che precedono hanno trovato conforto nella sentenza Cassazione sez. lav. n. 1726/2025 del 21.5.2025, che - nel dar conto dell'esistenza di un contrasto interpretativo invalso nella giurisprudenza di merito inerente in particolare l'applicazione dell'art. 9, comma 23, D.L. 78/2010, la cui disciplina è stata prorogata dal d.P.R. n. 122/2013 - ha ritenuto maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni relative al “blocco stipendiale” la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014. Invero secondo il Giudice di legittimità “l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012”. La Corte precisa, proprio con riferimento agli aumenti stipendiali oggetto del presente giudizio, che trattasi di “avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche” (cfr. art. 52 d.lgs. 165/2001). L'avallata interpretazione, osserva ancora la S.C, non si pone in contrasto con le pronunce della Corte Costituzionale che “nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salve le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco (Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di
4 avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate. Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché anche CP_1 quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere accolto, nei limiti indicati, potendosi riconoscere in favore di parte ricorrente il diritto a far valere l'annualità 2013 esclusivamente ai fini giuridici e non già ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici. La complessità della materia e le oscillazioni della giurisprudenza giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite per la metà; il residuo va posto a carico della parte convenuta in favore della parte ricorrente con liquidazione operata come da dispositivo e attribuzione. Va data comunicazione alle parti della presente sentenza, adottata a seguito di udienza tenuta con le modalità della trattazione scritta.
P.Q.M.
Il dott. Francesco Armato, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 27-1-2025 nell'interesse di in parziale accoglimento della Parte_1 domanda e ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente a far valere il servizio prestato nel corso dell'annualità 2013 esclusivamente ai fini giuridici, senza alcuna incidenza ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici;
2) compensa le spese di lite per la metà, ponendo a carico del convenuto il residuo, che CP_1 liquida in complessivi euro 641,00 oltre I.VA., C.P.A., rimborso spese generali e C.U., con attribuzione in favore del procuratore anticipatario. Si comunichi.
PO, 8 ottobre 2025 Il giudice Dr. Francesco Armato
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Il Giudice del Tribunale di PO, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione della parte ricorrente, mediante deposito di note di “trattazione scritta”, nel termine scaduto il 23-9-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 2-9-2025, in data 8-10-2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1850/2025 Ruolo Generale Lavoro
T R A (C.F. , nato a [...] in data [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Capodrise (Ce) alla Via Roma n. 19, presso lo studio dell'Avv.to Ciro Cutillo, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso Ricorrente
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato Convenuto contumace
OGGETTO: personale docente - riconoscimento a fini giuridici ed economici del servizio prestato nell'anno 2013 Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 27-1-2025 parte ricorrente ha convenuto in giudizio il
[...]
chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare il Controparte_1 diritto del Prof. , quale odierno ricorrente, al riconoscimento dell'anno di insegnamento Parte_1 2013 sia ai fini della anzianità di servizio per la ricostruzione di carriera sia ai fini dell'anzianità utile per l'inserimento nei gradoni stipendiali;
Per l'effetto, condannare il Controparte_1
e/o e articolazioni territoriali competenti nel porre in essere tutti i provvedimenti necessari
[...] onde garantire tale riconoscimento con conseguente adeguamento della posizione retributiva ed il pagamento delle differenze retributive maturate e maturande a favore della parte ricorrente in virtù della documentazione fiscale/contabile del ricorrente, allegata in atti;
condannarsi, inoltre il
[...]
, al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarsi a favore del Controparte_1 procuratore anticipatario”. Ha rappresentato di essere un docente in scienze motorie di scuole secondarie di II Grado, confermato in ruolo per la classe di concorso A048, per passaggio dalle scuole medie alle scuole superiori in data 01/09/2020; di svolgere attualmente servizio presso l' di PO (doc. 1: decreto Controparte_3 di ricostruzione carriera prot. 767 del 23/01/2023); di risultare già immesso in ruolo in data 01/09/1996 per la classe di concorso A030 (scienze motorie per le scuole medie – Scuole Superiori di I grado) in qualità di vincitore di concorso (doc. 2: decreto di ricostruzione carriera n. 2976 del 27/04/2022); che dal decreto di ricostruzione carriera del 23/01/2023 risulta che l'anno scolastico di insegnamento 2013 non è stato computato né ai fini della anzianità di servizio per la ricostruzione di carriera né ai fini retributivi. Su tali premesse, rilevata l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione scolastica sotto il profilo dell'erronea applicazione delle norme di legge espressamente richiamate in ricorso per come interpretate dalla più recente giurisprudenza di merito e di legittimità, ha rassegnato le conclusioni esposte. Con decreto del 4-2-2025 il giudice ha fissato l'udienza di discussione al 23-9-2025. L'Amministrazione convenuta, benché regolarmente citata, non si è costituita.
1 In applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa, di natura documentale e non abbisognevole di ulteriore istruttoria, è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
***** Va preliminarmente dichiarata la contumacia del in persona del Controparte_1 CP_4
regolarmente convenuto in giudizio (con ricorso notificato a mezzo pec in data 29-7-2025) e non
[...] costituito. Nel merito il ricorso è soltanto parzialmente fondato nei limiti segnati dalla presente motivazione, in coerenza con quanto affermato in precedenti pronunce conformi emesse da questo stesso Ufficio (per tutte, cfr. Sentenza dott. Liguori n. 6272/2025 pubbl. il 17-9-2025, le cui motivazioni appaiono pienamente condivisibili, e vengono qui richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.), avvalorate dalla giurisprudenza più recente della Corte di cassazione. Il thema decidendum della controversia verte sulla valutazione dell'anno di insegnamento 2013 ai fini giuridici (anzianità di servizio) ed economici (conseguente inquadramento stipendiale). Opportuna la ricostruzione normativa della materia. Nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal d.l. n. 78/2010 il legislatore, dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio. In particolare, al comma 21, ha previsto che «i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici» ed al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che «Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14». Per effetto dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 (le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013).
2.1. L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che «Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. ….». A sua volta l'art. 64 del d.l. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che «Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle
2 indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del , a decorrere dall'anno Controparte_5 successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il
[...]
subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale Controparte_5 conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti». La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del d.l. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, «a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici» e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012. Nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del d.l. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 ( commi da 1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che « Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122. ». La previsione dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, prorogata poi a 31 dicembre 2013, per cui l'anno 2013 non è utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”, è dunque chiara nell'escludere l'utilità dell'anno 2013 (per quanto qui rileva) ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici. Se ne deve ricavare l'affermazione che l'anzianità maturata nell'anno 2013 non sia quindi utile ai fini economici, ma che essa conservi comunque effetti ai fini giuridici e pertanto, a mero titolo esemplificativo, con riferimento ai docenti, ai fini delle graduatorie di istituto, ai fini delle graduatorie per la mobilità provinciale e interprovinciale, ai fini del requisito dei 5 anni di anzianità richiesto dall'art. 1 d. lgs. n. 165/2001 per la partecipazione al concorso per dirigente scolastico, oppure, più in generale, per tutti i pubblici dipendenti, ai fini del superamento del periodo di prova, ai fini del requisito di anzianità richiesto per la partecipazione a determinati tipi di selezione, ai fini dei 5 anni necessari per poter usufruire del congedo per la formazione di cui all'art. 5 legge n. 53/2000, ai fini del periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione stabilito dall'art. 35 co. 5 bis d. lsg. n. 165/2001. La stessa ordinanza della Corte di Cassazione invocata dal ricorrente (Cass. ord. 11 giugno 2024 n. 16133, peraltro relativa alla riconoscibilità della supervalutazione, ai sensi dell'art. 673 d.lgs. n. 297/1994, del servizio prestato all'estero, ivi compreso l'anno 2013) distingue chiaramente gli effetti giuridici ed economici della progressione in carriera: “la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”. ……omissis… Si aggiunga, poi, con riferimento alle specifiche argomentazioni contenute nel ricorso introduttivo, che invero la Corte Costituzionale n. 178/2015, riconosce la ragionevolezza del blocco stipendiale introdotto dall'art. 9 DL 78/2010, ritenendo da un lato che esso intervenisse su “una dinamica retributiva pubblica che si attestava su valori più sostenuti di quanto registrato nei settori privati dell'economia” in quanto
“nell'ultimo decennio le retribuzioni dei dipendenti pubblici hanno visto un incremento di fatto sensibilmente superiore per la pubblica amministrazione rispetto a quello degli altri due comparti dell'industria e dei servizi di mercato”; dall'altro che la disposizione in esame era giustificata dalla
3 “particolare gravità della situazione economica e finanziaria, concomitante con l'intervento normativo”. In realtà quel che la Corte costituzionale dichiara incostituzionale nella suddetta pronuncia è il disposto dell'art. 16 comma 1 lett. b) DL 98/2011 solo laddove aveva previsto il blocco della contrattazione collettiva, ledendo la libertà sindacale sancita dall'art. 39 Cost. D'altro canto, la norma che prevede la non computabilità dell'anno 2013 ai fini della progressione in carriera non determina un blocco senza limite della progressione stipendiale, ma la rinvia di un anno, sicché l'adeguamento stipendiale “continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco”, come si legge nella pronuncia della Corte costituzionale n. 310/2013 …omissis. Al riguardo, sempre nella pronuncia della Corte costituzionale n. 178/2015 si ricorda che “questa Corte ha riconosciuto la ragionevolezza di un sistema di misure dotate di una proiezione strutturale, che esclude in radice ogni possibilità di recupero delle procedure negoziali per il periodo di riferimento (sentenza n. 189 del 2012, punto 4.1 del Considerato in diritto)”. Le affermazioni che precedono hanno trovato conforto nella sentenza Cassazione sez. lav. n. 1726/2025 del 21.5.2025, che - nel dar conto dell'esistenza di un contrasto interpretativo invalso nella giurisprudenza di merito inerente in particolare l'applicazione dell'art. 9, comma 23, D.L. 78/2010, la cui disciplina è stata prorogata dal d.P.R. n. 122/2013 - ha ritenuto maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni relative al “blocco stipendiale” la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014. Invero secondo il Giudice di legittimità “l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012”. La Corte precisa, proprio con riferimento agli aumenti stipendiali oggetto del presente giudizio, che trattasi di “avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche” (cfr. art. 52 d.lgs. 165/2001). L'avallata interpretazione, osserva ancora la S.C, non si pone in contrasto con le pronunce della Corte Costituzionale che “nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salve le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco (Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di
4 avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate. Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché anche CP_1 quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere accolto, nei limiti indicati, potendosi riconoscere in favore di parte ricorrente il diritto a far valere l'annualità 2013 esclusivamente ai fini giuridici e non già ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici. La complessità della materia e le oscillazioni della giurisprudenza giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite per la metà; il residuo va posto a carico della parte convenuta in favore della parte ricorrente con liquidazione operata come da dispositivo e attribuzione. Va data comunicazione alle parti della presente sentenza, adottata a seguito di udienza tenuta con le modalità della trattazione scritta.
P.Q.M.
Il dott. Francesco Armato, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 27-1-2025 nell'interesse di in parziale accoglimento della Parte_1 domanda e ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente a far valere il servizio prestato nel corso dell'annualità 2013 esclusivamente ai fini giuridici, senza alcuna incidenza ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici;
2) compensa le spese di lite per la metà, ponendo a carico del convenuto il residuo, che CP_1 liquida in complessivi euro 641,00 oltre I.VA., C.P.A., rimborso spese generali e C.U., con attribuzione in favore del procuratore anticipatario. Si comunichi.
PO, 8 ottobre 2025 Il giudice Dr. Francesco Armato
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