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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 19/11/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Giuseppina
Valestra, all'udienza del 18 novembre 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 760/2022 R.G. e vertente
fra nato a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Carmela Abbate e domiciliata presso il di lei studio, in
Calvello, alla Via Lauria n.9, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dalla dall' CP_1 avv. Vito Di Noia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Persona_1
Fiumicino, come in atti;
RESISTENTE
e
(P.IVA ), in persona Controparte_2 P.IVA_1 del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
1 MA NA RA ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente, in CP_2 alla via Torraca n. 2, come in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: 67% di invalidità.
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso, depositato il 11.03.2022 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, adiva il giudice del lavoro e domandava il riconoscimento dello status di invalido civile nella misura del 67% ai fini dell'esenzione totale dal pagamento del ticket del servizio sanitario nazionale;
di condannare gli enti convenuti al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie, IVA e CAP come per legge, con attribuzione al difensore per dichiarato anticipo.
Con memoria, depositata il 22.09.2022, si è costituito l' , in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., ed ha eccepito il difetto di legittimazione passiva dell' , con specifico CP_1 riferimento alla domanda di esenzione dal pagamento della spesa sanitaria, per ritenuta competenza esclusiva della ASL territoriale;
nel merito di rigettare la domanda per infondatezza assoluta, stante la mancanza dei requisiti sanitari.
Cont Con memoria, depositata il 19.06.2023, si è costituita l' in persona del legale Cont rappresentante p.t., ed ha domandato di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'
e/o l''improponibilità dell'avversa domanda e/o l'inammissibilità della stessa per i motivi innanzi riportati;
di rigettare il ricorso, perché infondato in fatto ed in diritto;
con vittoria di tutte le spese di lite, oltre accessori dovuti all'Avvocatura Pubblica (CPDEL).
La causa veniva istruita mediante CTU e, in data 19 novembre 2025 verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
2 Preliminarmente deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' in ordine CP_1 all'accertamento dello stato di invalidità, presupposto per la concessione dei benefici richiesti, attese le competenze in materia attribuite all'Istituto ai sensi del decreto legge 30 marzo 2007
"Attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 concernente il trasferimento di competenze residue dal Ministero dell'Economia e delle Finanze all' ". CP_1
La giurisprudenza della Suprema Corte ha statuito al riguardo che "Nelle controversie proposte dopo il 3 settembre 1998 aventi ad oggetto il diritto a prestazioni assistenziali secondo la disciplina di cui all'art. 130 del D.Lgs. n. 112 del 1998, il soggetto legittimato CP_ passivamente è l' nei cui confronti lo stato di invalidità va accertato in via incidentale senza necessità di promuovere un doppio giudizio (per l'accertamento delle condizioni sanitarie e per il conseguimento delle prestazioni); va invece esclusa, in base alla predetta disciplina, l'ammissibilità di un'azione di mero accertamento dello stato di invalidità civile, mentre nelle controversie in cui tale stato si configura come un presupposto logico, rispetto ai benefici (diversi dalle prestazioni economiche) richiesti dall'invalido, è legittimato passivamente il soggetto obbligato per legge a soddisfare la specifica richiesta dell'interessato” (Cass. Civ., sez. lav., sentenza n. 6565 del 2 aprile 2004).
La Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che, attesi i limiti soggettivi dei giudicati,
l'accertamento del requisito sanitario non potrebbe fare stato nei confronti di terzi estranei alla lite e titolari di rapporti autonomi e distinti da quelli per i quali il giudicato medesimo è intervenuto e l'unica strada percorribile dall'interessato, per richiedere in giudizio i benefici ricollegati all'invalidità diversi dalle prestazioni economiche, è la proposizione della domanda nel confronti del titolare dal lato passivo della pretesa fatta valere.
Deve pertanto ritenersi sussistente la legittimazione passiva al giudizio dell' e CP_1 dell' per la domanda relativa alla esenzione alla Controparte_2 partecipazione alla spesa sanitaria.
Passando al merito, a fronte degli argomenti specificati dalla parte ricorrente, è stata disposta consulenza medico – legale, conferendo il relativo incarico al dott. Persona_2
Il CTU ha ritenuto che le patologie di cui il ricorrente soffre non siano tali da legittimare il riconoscimento della prestazione richiesta, riscontrando una invalidità quantificabile nella misura del 46%.
3 Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici.
3. Le spese di lite sono irripetibili, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di C.T.U., già liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 11.03.2022, ogni altra domanda, eccezione Parte_1
e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara irripetibili le spese di lite;
3. spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di in via CP_1 definitiva.
Potenza, 19 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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