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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/07/2025, n. 5523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5523 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 12 maggio 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. 28664 / 2021
TRA
(con l'Avv. Francesco Bono) Parte_1
RICORRENTE
E
(con l'Avv. Alessia Giorgianni) Controparte_1
RESISTENTE
Con il seguente dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
In accoglimento della domanda riconvenzionale, accerta e dichiara la legittimità dell'accertamento ispettivo di cui al verbale impugnato e la sussistenza del diritto di credito in capo ad per euro 16.843,43, CP_1 oltre interessi e rivalutazione e, conseguentemente, condanna la società ricorrente al pagamento in favore della resistente della predetta somma in solido con i soci e CP_1 Parte_1 CP_2
;
[...]
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 2.600,00,00, oltre IVA e
CPA;
60 giorni per la motivazione.
Roma, 12 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, la società proponeva Parte_2 opposizione avverso il verbale, notificato il 1 luglio 2021, conclusivo della attività ispettiva svolta dalla che le contestava irregolarità contributive in relazione alla posizione di Controparte_1 [...]
e la mancata iscrizione presso la Fondazione degli agenti e Parte_3 Controparte_3 Parte_4 con conseguente evasione dai relativi obblighi contributivi e connesse sanzioni.
La società limitava le sue contestazioni alle pretese della concernenti i due collaboratori da CP_1 ultimo indicati sostenendo che dovessero essere qualificati come procacciatori di affari e non come agenti.
Nulla deduceva invece riguardo la posizione di . Parte_3
Tanto premesso, la chiedeva al Giudice adito: 1. di dichiarare l'illegittimità del Parte_1 verbale impugnato con conseguente revoca dello stesso e la condanna della alle spese di lite. CP_1
L' , costituitosi, difendeva la legittimità del proprio operato e illustrava le ragioni per le quali CP_1 riteneva che il ricorso dovesse essere rigettato.
Chiedendo il rigetto del ricorso, la formulava una domanda riconvenzionale avente ad oggetto CP_1
l'accertamento della legittimità dell'accertamento ispettivo, presupposto del verbale impugnato, e del suo diritto di credito nei confronti della e dei soci Parte_1 Parte_2 illimitatamente responsabili e per contributi previdenziali evasi e Parte_1 Controparte_4 relative sanzioni per complessivi euro 16.843,43 e, in via subordinata, limitatamente alla somma non contestata di euro 8.179,79, concernente la posizione del solo . Parte_3
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Preme in primo luogo dichiarare che le pretese vantate con riferimento al non sono state oggetto Parte_3 di rilievo nell'atto di opposizione e sono pertanto rimaste incontestate.
Oggetto dell'esame che questo Giudice è chiamato a compiere è la sola qualificazione giuridica delle collaborazioni prestate da e da CP_3 Pt_4
Si procede nell'esame del quadro probatorio documentale, rivelatosi lineare ed esaustivo.
Giova in primo luogo soffermarsi sulla valenza dell'ispezione e sottolineare che il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Cass. Sez. I Sentenza n.23800 del 7.11.2014).
Quest'ultimo compito compete solo all'autorità giudicante.
Norma di riferimento è l'articolo 1742 c.c. che recita “Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione la conclusione di contratti in una zona determinata. Il contratto deve essere provato per iscritto.”
Si adotta quale criterio guida per verificare se nel caso di specie siano ravvisabili gli elementi costitutivi di un rapporto di agenzia le osservazioni contenute nella sentenza del Tribunale di Roma n.30 del 7.1.2014, concretizzanti ancora oggi in linea con la giurisprudenza dominante della Suprema Corte, i criteri giurisprudenziali da seguire per dirimere questioni come quelle costituenti l'attuale thema decidendum relative alla distinzione fra agenzia e procacciamento di affari e qui condivise “…..la fa Controparte_1 leva sulla circostanza che l'attività dei soggetti indicati fosse volta alla continua e costante promozione dei prodotti del ricorrente, per cui gli stessi dovevano essere qualificati quali agenti di commercio. Pertanto secondo l'Enarsarco i soggetti indicati dovrebbero essere ritenuti veri e propri agenti in quanto avrebbero sviluppato un fatturato incompatibile con il carattere dell'occasionalità. Caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con
l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e lealtà le istruzioni ricevute dal preponente medesimo……(cfr. Cass. 4 settembre 2013,n.20322; 23 luglio 2012 n.12776; 14 maggio 2007 n.11024; 24 giugno 2005 n.13629; 9 dicembre 2003,18736)”.
Nella riflessione che si è chiamati a svolgere al fine di verificare se la posizione dei due soggetti indicati nel verbale ispettivo siano riconducibili all'istituto giuridico dell'agenzia non convince l'impostazione difensiva adottata alla società ricorrente.
Se ne illustrano qui di seguito le motivazioni. Preme analizzare una ad una le collaborazioni oggetto di indagine.
L'iter logico seguito dalla per ritenere che fossero ravvisabili promozioni stabili di affari, proprie CP_1 dei contratti di agenzia, e non collaborazioni libere e occasionali si fonda su una molteplicità di dati significativi che assumono rilevanza proprio perché letti e valutati congiuntamente.
Tra e la società opponente è intercorso un rapporto di collaborazione avviato nell'ottobre 2017 e CP_3 conclusosi nell'aprile 2018 con l'emissione dell'ultima fattura.
Le prove documentali raccolte hanno messo in luce il seguente quadro probatorio:
- Le sei fatture del collaboratore, sono emesse regolarmente con una cadenza mensile;
- recano tutte importi diversi, di tipo provvigionale, commisurati pertanto al buon esito degli affari procurati alla società preponente e da quest'ultima poi conclusi;
- Nelle causali si legge “ compensi a saldo”, rappresentativo della continuità della prestazione;
- Presentano un numerazione progressiva;
- Le certificazioni uniche rilasciate dalla presentano la causale “Q” propria della figura dell'agente.
Tra iscritto come agente di commercio plurimandatario presso per conto di altra società Pt_4 CP_1
e la società opponente è intercorso un rapporto di collaborazione avviato nel gennaio 2018 e conclusosi nel dicembre 2019 con l'emissione dell'ultima fattura. Anche in questo caso le prove documentali allegate hanno confermato la sussistenza di un rapporto di agenzia:
- Le fatture hanno una cadenza trimestrale o semestrale, per importi consistenti;
- Le certificazioni uniche 2018-2019 presentavano la causale “R” propria della figura dell'agente monomandatario;
- La prima fattura emessa (la n.1 del 30 marzo 2018) recava la trattenuta degli agenti di CP_1 commercio pari all'( per cento del compenso netto fatturato
Sono tutti elementi, quelli elencati, che acquistano un valore probatorio efficace e concordante nel momento in cui sono presi in considerazione insieme.
A sostegno delle conclusioni contenute nel verbale e del convincimento cui si è pervenuti in questa sede è la copiosa documentazione esaminata (fatture provvigionali e certificazioni uniche relative al periodo in esame)
Con un simile quadro probatorio l'accertamento della reale natura del rapporto intercorso tra le parti appare chiaro in base, per lo più, ai documenti che dimostrano il concreto atteggiarsi dello stesso.
Sono tutte prove che, lette unitamente, confortano la qualificazione dei rapporti proveniente dalla
. CP_1
L'efficacia probatoria non può essere indebolita dalle dichiarazioni testimoniali rese da coloro che non possono ritenersi terzi in quanto legati da un rapporto lavorativo con la società: , da dodici anni Tes_1 quale consulente del lavoro e , quale dipendente della società perché responsabile del Persona_1 magazzino dal gennaio 2013. Non è il solo coinvolgimento professionale a rendere poco attendibili le loro dichiarazioni ma anche il Tes contenuto delle stesse se si considera che il teste limita la consistenza della collaborazione prestata da e affermando che “lavoravano in modo saltuario con segnalazioni di circa due o tre CP_3 Pt_4
l'anno” senza considerare che sono le stesse fatture, che il teste per il suo ruolo dovrebbe per giunta Per_ conoscere, a dimostrare che la collaborazione sia stata ben più fitta e ancora il teste che ammette di non conoscere la differenza tra agente e procacciatore e quale fossero i passaggi pattuiti tra le parti una volta che veniva segnalato il possibile cliente dell'affare.
Sulla base delle riflessioni finora svolte, il ricorso va rigettato e la domanda riconvenzionale formulata dalla
– non contestata nel quantum - accolta. CP_1
Le spese seguono il principio della soccombenza.
Roma, 30 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 12 maggio 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. 28664 / 2021
TRA
(con l'Avv. Francesco Bono) Parte_1
RICORRENTE
E
(con l'Avv. Alessia Giorgianni) Controparte_1
RESISTENTE
Con il seguente dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
In accoglimento della domanda riconvenzionale, accerta e dichiara la legittimità dell'accertamento ispettivo di cui al verbale impugnato e la sussistenza del diritto di credito in capo ad per euro 16.843,43, CP_1 oltre interessi e rivalutazione e, conseguentemente, condanna la società ricorrente al pagamento in favore della resistente della predetta somma in solido con i soci e CP_1 Parte_1 CP_2
;
[...]
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 2.600,00,00, oltre IVA e
CPA;
60 giorni per la motivazione.
Roma, 12 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, la società proponeva Parte_2 opposizione avverso il verbale, notificato il 1 luglio 2021, conclusivo della attività ispettiva svolta dalla che le contestava irregolarità contributive in relazione alla posizione di Controparte_1 [...]
e la mancata iscrizione presso la Fondazione degli agenti e Parte_3 Controparte_3 Parte_4 con conseguente evasione dai relativi obblighi contributivi e connesse sanzioni.
La società limitava le sue contestazioni alle pretese della concernenti i due collaboratori da CP_1 ultimo indicati sostenendo che dovessero essere qualificati come procacciatori di affari e non come agenti.
Nulla deduceva invece riguardo la posizione di . Parte_3
Tanto premesso, la chiedeva al Giudice adito: 1. di dichiarare l'illegittimità del Parte_1 verbale impugnato con conseguente revoca dello stesso e la condanna della alle spese di lite. CP_1
L' , costituitosi, difendeva la legittimità del proprio operato e illustrava le ragioni per le quali CP_1 riteneva che il ricorso dovesse essere rigettato.
Chiedendo il rigetto del ricorso, la formulava una domanda riconvenzionale avente ad oggetto CP_1
l'accertamento della legittimità dell'accertamento ispettivo, presupposto del verbale impugnato, e del suo diritto di credito nei confronti della e dei soci Parte_1 Parte_2 illimitatamente responsabili e per contributi previdenziali evasi e Parte_1 Controparte_4 relative sanzioni per complessivi euro 16.843,43 e, in via subordinata, limitatamente alla somma non contestata di euro 8.179,79, concernente la posizione del solo . Parte_3
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Preme in primo luogo dichiarare che le pretese vantate con riferimento al non sono state oggetto Parte_3 di rilievo nell'atto di opposizione e sono pertanto rimaste incontestate.
Oggetto dell'esame che questo Giudice è chiamato a compiere è la sola qualificazione giuridica delle collaborazioni prestate da e da CP_3 Pt_4
Si procede nell'esame del quadro probatorio documentale, rivelatosi lineare ed esaustivo.
Giova in primo luogo soffermarsi sulla valenza dell'ispezione e sottolineare che il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Cass. Sez. I Sentenza n.23800 del 7.11.2014).
Quest'ultimo compito compete solo all'autorità giudicante.
Norma di riferimento è l'articolo 1742 c.c. che recita “Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione la conclusione di contratti in una zona determinata. Il contratto deve essere provato per iscritto.”
Si adotta quale criterio guida per verificare se nel caso di specie siano ravvisabili gli elementi costitutivi di un rapporto di agenzia le osservazioni contenute nella sentenza del Tribunale di Roma n.30 del 7.1.2014, concretizzanti ancora oggi in linea con la giurisprudenza dominante della Suprema Corte, i criteri giurisprudenziali da seguire per dirimere questioni come quelle costituenti l'attuale thema decidendum relative alla distinzione fra agenzia e procacciamento di affari e qui condivise “…..la fa Controparte_1 leva sulla circostanza che l'attività dei soggetti indicati fosse volta alla continua e costante promozione dei prodotti del ricorrente, per cui gli stessi dovevano essere qualificati quali agenti di commercio. Pertanto secondo l'Enarsarco i soggetti indicati dovrebbero essere ritenuti veri e propri agenti in quanto avrebbero sviluppato un fatturato incompatibile con il carattere dell'occasionalità. Caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con
l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e lealtà le istruzioni ricevute dal preponente medesimo……(cfr. Cass. 4 settembre 2013,n.20322; 23 luglio 2012 n.12776; 14 maggio 2007 n.11024; 24 giugno 2005 n.13629; 9 dicembre 2003,18736)”.
Nella riflessione che si è chiamati a svolgere al fine di verificare se la posizione dei due soggetti indicati nel verbale ispettivo siano riconducibili all'istituto giuridico dell'agenzia non convince l'impostazione difensiva adottata alla società ricorrente.
Se ne illustrano qui di seguito le motivazioni. Preme analizzare una ad una le collaborazioni oggetto di indagine.
L'iter logico seguito dalla per ritenere che fossero ravvisabili promozioni stabili di affari, proprie CP_1 dei contratti di agenzia, e non collaborazioni libere e occasionali si fonda su una molteplicità di dati significativi che assumono rilevanza proprio perché letti e valutati congiuntamente.
Tra e la società opponente è intercorso un rapporto di collaborazione avviato nell'ottobre 2017 e CP_3 conclusosi nell'aprile 2018 con l'emissione dell'ultima fattura.
Le prove documentali raccolte hanno messo in luce il seguente quadro probatorio:
- Le sei fatture del collaboratore, sono emesse regolarmente con una cadenza mensile;
- recano tutte importi diversi, di tipo provvigionale, commisurati pertanto al buon esito degli affari procurati alla società preponente e da quest'ultima poi conclusi;
- Nelle causali si legge “ compensi a saldo”, rappresentativo della continuità della prestazione;
- Presentano un numerazione progressiva;
- Le certificazioni uniche rilasciate dalla presentano la causale “Q” propria della figura dell'agente.
Tra iscritto come agente di commercio plurimandatario presso per conto di altra società Pt_4 CP_1
e la società opponente è intercorso un rapporto di collaborazione avviato nel gennaio 2018 e conclusosi nel dicembre 2019 con l'emissione dell'ultima fattura. Anche in questo caso le prove documentali allegate hanno confermato la sussistenza di un rapporto di agenzia:
- Le fatture hanno una cadenza trimestrale o semestrale, per importi consistenti;
- Le certificazioni uniche 2018-2019 presentavano la causale “R” propria della figura dell'agente monomandatario;
- La prima fattura emessa (la n.1 del 30 marzo 2018) recava la trattenuta degli agenti di CP_1 commercio pari all'( per cento del compenso netto fatturato
Sono tutti elementi, quelli elencati, che acquistano un valore probatorio efficace e concordante nel momento in cui sono presi in considerazione insieme.
A sostegno delle conclusioni contenute nel verbale e del convincimento cui si è pervenuti in questa sede è la copiosa documentazione esaminata (fatture provvigionali e certificazioni uniche relative al periodo in esame)
Con un simile quadro probatorio l'accertamento della reale natura del rapporto intercorso tra le parti appare chiaro in base, per lo più, ai documenti che dimostrano il concreto atteggiarsi dello stesso.
Sono tutte prove che, lette unitamente, confortano la qualificazione dei rapporti proveniente dalla
. CP_1
L'efficacia probatoria non può essere indebolita dalle dichiarazioni testimoniali rese da coloro che non possono ritenersi terzi in quanto legati da un rapporto lavorativo con la società: , da dodici anni Tes_1 quale consulente del lavoro e , quale dipendente della società perché responsabile del Persona_1 magazzino dal gennaio 2013. Non è il solo coinvolgimento professionale a rendere poco attendibili le loro dichiarazioni ma anche il Tes contenuto delle stesse se si considera che il teste limita la consistenza della collaborazione prestata da e affermando che “lavoravano in modo saltuario con segnalazioni di circa due o tre CP_3 Pt_4
l'anno” senza considerare che sono le stesse fatture, che il teste per il suo ruolo dovrebbe per giunta Per_ conoscere, a dimostrare che la collaborazione sia stata ben più fitta e ancora il teste che ammette di non conoscere la differenza tra agente e procacciatore e quale fossero i passaggi pattuiti tra le parti una volta che veniva segnalato il possibile cliente dell'affare.
Sulla base delle riflessioni finora svolte, il ricorso va rigettato e la domanda riconvenzionale formulata dalla
– non contestata nel quantum - accolta. CP_1
Le spese seguono il principio della soccombenza.
Roma, 30 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli