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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 23/05/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Imperia
892 /2023
Verbale d'udienza con l'avv. DONATO EUGENIO Parte_1
Contro convenuto/contumace CP_1
§§§
All'udienza del 23/05/2025 alle ore 9.15 nessuno è presente.
Alle ore 9.50 è presente per parte attrice l'avv. Eugenio Donato, nessuno è presente per il convenuto.
L'avv. Donato precisa le conclusioni come da atto di citazione discute la causa richiamandosi agli atti.
Alle ore 10.00 il GOT si ritira in camera di consiglio per la decisione dando atto che darà lettura della sentenza all'esito dispensando le parti dal presenziare alla lettura.
Alle ore 14.30 uscita dalla camera di consiglio dà lettura dell'allegata sentenza in assenza della parte a ciò debitamente autorizzata provvedendo al contestuale deposito telematico della stessa
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
Il Tribunale ordinario di Imperia in persona del giudice unico onorario dott. Fausta Pezzati , ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile n° 892/2023 promossa da:
( ) rappresentata e difesa DONATO Parte_1 C.F._1
EUGENIO
-attrice- contro
) CP_1 C.F._2
- Convenuto/contumace –
§§§
Conclusioni per l'attrice
Piaccia al Tribunale Ill.mo, in accoglimento della domanda formulata dalla attrice, condannare il sig. al Parte_2 pagamento dello importo di Euro 13.682,20 o della somma maggiore e / o minore che risulterà in causa. Con condanna al pagamento delle spese di lite.
Fatto e svolgimento del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice allegava di aver concesso in locazione ad uso abitazione al sig. , l' immobile, sito in Sanremo, Via G. Galilei n. 698 (rectius sulla base CP_1 dei documenti 697) pattuendo un canone mensile di Euro 500,00 con contratto 01.03.2021 (doc. 1 di parte attrice).
Riferiva l'attrice che senza alcuna comunicazione, il conduttore , in data 08.08.2021 CP_1 consegnava le chiavi, lasciandole presso il centro Condò sito in Sanremo, Via P. Agosti 123 ove lavora la attrice. Allegava l'attrice che il convenuto non aveva corrisposto il canone del mese di Luglio per
Euro 500,00 e che, avendo il lasciato l'immobile senza preavviso, previsto in mesi 3, si era reso debitore di Euro 1.500,00.
2 Riferiva altresì che il ricorrente avrebbe dovuto corrispondere ulteriori 378,60 per: il collegamento internet presente nello alloggio per Euro 103,60 il 50% delle spese di Euro 100 per intervento dell' idraulico;
Euro 100 + IVA per la sostituzione del cilindro della porta.
Riferiva, infine, che il convenuto aveva lasciato l'immobile ammalorato e lamentava danni per Euro
3.000, e che per tale motivo non era stato possibile locarlo a terzi essendo dovuto un mancato guadagno di 8 mensilità.
Lamentava infine che il frigo presente nell'immobile era rotto ed era stato necessario sostituirlo con una spesa di Euro 1000, nonché si era reso necessario l'intervento dell'idraulico essendo il miscelatore della doccia rotto con una spesa di Euro 1000. Dall'immobile sarebbero inoltre risultati mancanti diversi oggetti quali coperte, servizio di piatti bicchieri, frullatore, bollitore e lenzuola del valore complessivo di circa 2000 Euro.
Reclamava, pertanto, l'attrice l'importo complessivo di Euro 13.682,20.
Il convenuto non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
Il presente fascicolo veniva assegnato alla scrivente a seguito del trasferimento del precedente giudicante in data 20/9/2024.
All'udienza del 13/11/2024 l'attrice chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Motivi della decisione
Occorre preliminarmente rilevare che parte attrice all'udienza del 13/11/2024 ha chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni con ciò implicitamente rinunciando all'assunzione delle prove testimoniali, istanza che non è del pari stata avanzata neppure in sede si precisazione delle conclusioni.
La giurisprudenza ha avuto modo di rilevare: “qualora la parte che abbia indicato un teste richieda la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la stessa manifesta con tale inequivoco comportamento la sua volontà di rinunciare all'audizione del teste stesso e se la controparte aderisce alla richiesta di remissione della causa al collegio in sostanza accede alla rinuncia al teste. Tale rinuncia acquista poi efficacia per effetto del consenso del giudice implicitamente espresso con il provvedimento di chiusura dell'istruttoria e di remissione della causa in decisione, per cui compete solo al collegio, con giudizio non sindacabile in sede di legittimità, ordinare la riapertura della istruttoria, revocando l'ordinanza del giudice istruttore” (Cass. 12241/2002, conf. Cass. 10797/2018).
Conseguentemente la causa deve essere decisa sulla base degli atti di causa.
Passando all'esame del merito la causa risulta solo parzialmente fondata sulla base delle seguenti considerazioni.
Risulta documentata la conclusione di un contratto di locazione a canone agevolato per il periodo dal
1.3.2021 al 28.02.2024 per il canone di Euro 500 al mese.
Parte attrice ha lamentato il mancato pagamento del canone di luglio 2021.
3 Il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione svolta dall'attrice è previsto dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (negoziale o legale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente, la scadenza e allegare l'inadempimento provato ciò dal preteso creditore, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (ex multis: Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001
n. 13533; conf.: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n.
18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
Parte attrice quale fonte del pagamento del canone richiesto ha debitamente allegato il titolo depositando il contratto, la scadenza del rateo è del pari provata dal contratto, spettava al convenuto fornire la prova di aver correttamente adempiuto al pagamento del canone per il mese di luglio 2021.
Alla luce di quanto precede il convenuto deve essere condannato al pagamento di Euro 500 non essendo stata fornita prova del relativo pagamento.
Le ulteriori domande devono per contro essere rigettate in quanto non provate.
Come si è detto la causa deve essere decisa sulla base dello stato degli atti. Non risultano provate le ulteriori circostanze dedotte in giudizio in relazione alle quali l'onere incombeva su parte attrice.
In primo luogo non risulta provato il momento del rilascio indicato come anticipato e unilateralmente deciso dal convenuto, nulla risultando documentato e non avendo parte attrice dedotto alcuna prova sul punto.
Peraltro in contrasto con quanto sopra la notifica dell'atto introduttivo è stata eseguita in quello che dagli atti risulta essere l'indirizzo di residenza ossia l'immobile oggetto di causa, il che contrasta con l'allegato allontanamento.
Parte attrice ha altresì richiesto la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni per deterioramento della cosa locata.
Sul punto si osserva che la domanda di risarcimento dei danni avanzata da parte attrice deve essere qualificata in termini di azione di risarcimento danni da inadempimento dell'obbligo custodiale gravante sul conduttore (art. 1587 c.c.) e da inadempimento dell'obbligo di restituire la res locata “nelle medesime condizioni in cui è stata ricevuta”, sempre gravante sul conduttore al termine della locazione (art. 1590
c.c.).
Si osserva, infatti, come al termine della locazione, il conduttore sia tenuto a restituire l'immobile nel medesimo stato in cui l'ha ricevuto, in assenza di una descrizione dello stato del bene al momento della stipula del contratto, si presume che lo abbia ricevuto in buono stato.
4 Ad ogni buon conto il conduttore è altresì tenuto a restituirlo nelle medesime condizioni, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto, e deve rispondere di ogni danno ulteriore che la cosa presenti all'atto della riconsegna.
Occorre evidenziare che, in applicazione di quanto previsto dagli artt. 1588 e 1590 cod. civ., all'atto della riconsegna dell'immobile il conduttore ha l'onere di dare piena prova liberatoria della non imputabilità a sé di ogni singolo danno riscontrato sul bene locato, esclusi solo i danni da normale deterioramento o consumo in rapporto all'uso dedotto in contratto.
L'azione di danni per deterioramento della cosa locata (art 1588) ha natura contrattuale in quanto si fonda sul mancato adempimento, da parte del conduttore, di una delle obbligazioni principali su di esso gravante: si tratta in particolare dell'obbligo di osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsi del bene locato per l'uso determinato nel contratto. La responsabilità del conduttore -al riguardo- è presunta ed è fondata sulla colpa.
Posto quanto precede è tuttavia onere del locatore fornire la prova del deterioramento dell'alloggio, solo a seguito di quanto precede spetta al conduttore provare, qualora voglia liberarsi della relativa responsabilità, che il deterioramento è avvenuto per fatto a lui non imputabile. Inoltre, qualora in violazione dell'art. 1590 cod. civ. al momento della riconsegna la cosa locata presenti danni eccedenti il degrado dovuto al normale uso della stessa, incombe sul conduttore l'obbligo di risarcire tali danni.
Tanto premesso, si osserva che nel caso di specie parte attrice ha unicamente provato di aver stipulato un contratto ma non ha provato l'esistenza di danni presenti nell'immobile al momento del rilascio, né invero neppure ha provato che il conduttore abbia rilasciato anticipatamente l'immobile.
Anche a prescindere dalla questione relativa al rilascio deve osservarsi come in atti risulta indicata la presenza di foto che tuttavia non sono state prodotte e sulla circostanza non sono stati dedotti capitoli di prova, sull'unico capitolo dedotto (6a in atto di citazione)- peraltro inammissibile in quanto generico e valutativo - come detto in premessa l'attore non ha insistito.
Del pari nulla ha provato la locatrice sulla presenza al momento della consegna dell'immobile (al contratto non è allegato un elenco dei beni presenti nell'immobile) e sulla mancanza al momento della riconsegna dei beni di seguito elencati: due coperte misto cachemire una rossa ed una azzurrina, un servizio completo di piatti, un servizio completo di bicchieri, un frullatore ad immersione, un bollitore, lenzuola 2 paia coordinate. Il risarcimento dei danni, peraltro, richiesto senza alcuna allegazione dell'esatto tipo di bene né numero di pezzi (è circostanza nota che la forbice di valore per detta tipologia di bene può essere molto ampia) e del valore degli stessi.
Del pari non provato è l'avvenuta rottura del frigo e del miscelatore tale da comportare l'intervento dell'idraulico nonché la riconducibilità eziologica di detti danni al periodo di locazione.
5 Nulla risulta allegato in merito alla fonte della debenza delle spese indicate quali collegamento internet presente nell'alloggio posto che nel contratto nulla è indicato. Per quanto attiene alle spese nella misura del 50% per l'intervento di un idraulico e per la sostituzione del cilindro della porta, nulla viene allegato in merito all'evento che ha causato la spese e alla riconducibilità della stessa al contratto di locazione.
Su tutte le richiamate circostanze, essendo il convenuto rimasto contumace non può trovare applicazione nella specie il principio di non contestazione cui all'art. 115 c.p.c. anche in considerazione di altri elementi da poter valutare quale principio di prova.
Per i richiamati motivi la domanda deve essere accolta nei limiti dell'ammontare di Euro 500.
Su detta somma risultano dovuti gli interessi dalla scadenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da DM 147/2022 tenendo conto dell'ammontare liquidato.
PQM
Il Tribunale di Imperia ogni contraria domanda ed eccezione disattesa in parziale accoglimento della domanda
Condanna al pagamento in favore di di Euro 500 oltre interessi CP_1 Parte_1 legali dalla scadenza al saldo;
Condanna al pagamento in favore di al rimborso delle spese di CP_1 Parte_1 lite che si liquidano in complessivi Euro 462 di cui Euro 131 per la fase di studio, Euro 131 per la fase introduttiva, Euro 200 per la fase decisoria oltre, 265 per spese 15% per spese generali iva e cpa come per legge.
Addì, 23/5/2025
Il GOT
Dott. Fausta Pezzati
6
892 /2023
Verbale d'udienza con l'avv. DONATO EUGENIO Parte_1
Contro convenuto/contumace CP_1
§§§
All'udienza del 23/05/2025 alle ore 9.15 nessuno è presente.
Alle ore 9.50 è presente per parte attrice l'avv. Eugenio Donato, nessuno è presente per il convenuto.
L'avv. Donato precisa le conclusioni come da atto di citazione discute la causa richiamandosi agli atti.
Alle ore 10.00 il GOT si ritira in camera di consiglio per la decisione dando atto che darà lettura della sentenza all'esito dispensando le parti dal presenziare alla lettura.
Alle ore 14.30 uscita dalla camera di consiglio dà lettura dell'allegata sentenza in assenza della parte a ciò debitamente autorizzata provvedendo al contestuale deposito telematico della stessa
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
Il Tribunale ordinario di Imperia in persona del giudice unico onorario dott. Fausta Pezzati , ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile n° 892/2023 promossa da:
( ) rappresentata e difesa DONATO Parte_1 C.F._1
EUGENIO
-attrice- contro
) CP_1 C.F._2
- Convenuto/contumace –
§§§
Conclusioni per l'attrice
Piaccia al Tribunale Ill.mo, in accoglimento della domanda formulata dalla attrice, condannare il sig. al Parte_2 pagamento dello importo di Euro 13.682,20 o della somma maggiore e / o minore che risulterà in causa. Con condanna al pagamento delle spese di lite.
Fatto e svolgimento del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice allegava di aver concesso in locazione ad uso abitazione al sig. , l' immobile, sito in Sanremo, Via G. Galilei n. 698 (rectius sulla base CP_1 dei documenti 697) pattuendo un canone mensile di Euro 500,00 con contratto 01.03.2021 (doc. 1 di parte attrice).
Riferiva l'attrice che senza alcuna comunicazione, il conduttore , in data 08.08.2021 CP_1 consegnava le chiavi, lasciandole presso il centro Condò sito in Sanremo, Via P. Agosti 123 ove lavora la attrice. Allegava l'attrice che il convenuto non aveva corrisposto il canone del mese di Luglio per
Euro 500,00 e che, avendo il lasciato l'immobile senza preavviso, previsto in mesi 3, si era reso debitore di Euro 1.500,00.
2 Riferiva altresì che il ricorrente avrebbe dovuto corrispondere ulteriori 378,60 per: il collegamento internet presente nello alloggio per Euro 103,60 il 50% delle spese di Euro 100 per intervento dell' idraulico;
Euro 100 + IVA per la sostituzione del cilindro della porta.
Riferiva, infine, che il convenuto aveva lasciato l'immobile ammalorato e lamentava danni per Euro
3.000, e che per tale motivo non era stato possibile locarlo a terzi essendo dovuto un mancato guadagno di 8 mensilità.
Lamentava infine che il frigo presente nell'immobile era rotto ed era stato necessario sostituirlo con una spesa di Euro 1000, nonché si era reso necessario l'intervento dell'idraulico essendo il miscelatore della doccia rotto con una spesa di Euro 1000. Dall'immobile sarebbero inoltre risultati mancanti diversi oggetti quali coperte, servizio di piatti bicchieri, frullatore, bollitore e lenzuola del valore complessivo di circa 2000 Euro.
Reclamava, pertanto, l'attrice l'importo complessivo di Euro 13.682,20.
Il convenuto non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
Il presente fascicolo veniva assegnato alla scrivente a seguito del trasferimento del precedente giudicante in data 20/9/2024.
All'udienza del 13/11/2024 l'attrice chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Motivi della decisione
Occorre preliminarmente rilevare che parte attrice all'udienza del 13/11/2024 ha chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni con ciò implicitamente rinunciando all'assunzione delle prove testimoniali, istanza che non è del pari stata avanzata neppure in sede si precisazione delle conclusioni.
La giurisprudenza ha avuto modo di rilevare: “qualora la parte che abbia indicato un teste richieda la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la stessa manifesta con tale inequivoco comportamento la sua volontà di rinunciare all'audizione del teste stesso e se la controparte aderisce alla richiesta di remissione della causa al collegio in sostanza accede alla rinuncia al teste. Tale rinuncia acquista poi efficacia per effetto del consenso del giudice implicitamente espresso con il provvedimento di chiusura dell'istruttoria e di remissione della causa in decisione, per cui compete solo al collegio, con giudizio non sindacabile in sede di legittimità, ordinare la riapertura della istruttoria, revocando l'ordinanza del giudice istruttore” (Cass. 12241/2002, conf. Cass. 10797/2018).
Conseguentemente la causa deve essere decisa sulla base degli atti di causa.
Passando all'esame del merito la causa risulta solo parzialmente fondata sulla base delle seguenti considerazioni.
Risulta documentata la conclusione di un contratto di locazione a canone agevolato per il periodo dal
1.3.2021 al 28.02.2024 per il canone di Euro 500 al mese.
Parte attrice ha lamentato il mancato pagamento del canone di luglio 2021.
3 Il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione svolta dall'attrice è previsto dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (negoziale o legale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente, la scadenza e allegare l'inadempimento provato ciò dal preteso creditore, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (ex multis: Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001
n. 13533; conf.: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n.
18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
Parte attrice quale fonte del pagamento del canone richiesto ha debitamente allegato il titolo depositando il contratto, la scadenza del rateo è del pari provata dal contratto, spettava al convenuto fornire la prova di aver correttamente adempiuto al pagamento del canone per il mese di luglio 2021.
Alla luce di quanto precede il convenuto deve essere condannato al pagamento di Euro 500 non essendo stata fornita prova del relativo pagamento.
Le ulteriori domande devono per contro essere rigettate in quanto non provate.
Come si è detto la causa deve essere decisa sulla base dello stato degli atti. Non risultano provate le ulteriori circostanze dedotte in giudizio in relazione alle quali l'onere incombeva su parte attrice.
In primo luogo non risulta provato il momento del rilascio indicato come anticipato e unilateralmente deciso dal convenuto, nulla risultando documentato e non avendo parte attrice dedotto alcuna prova sul punto.
Peraltro in contrasto con quanto sopra la notifica dell'atto introduttivo è stata eseguita in quello che dagli atti risulta essere l'indirizzo di residenza ossia l'immobile oggetto di causa, il che contrasta con l'allegato allontanamento.
Parte attrice ha altresì richiesto la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni per deterioramento della cosa locata.
Sul punto si osserva che la domanda di risarcimento dei danni avanzata da parte attrice deve essere qualificata in termini di azione di risarcimento danni da inadempimento dell'obbligo custodiale gravante sul conduttore (art. 1587 c.c.) e da inadempimento dell'obbligo di restituire la res locata “nelle medesime condizioni in cui è stata ricevuta”, sempre gravante sul conduttore al termine della locazione (art. 1590
c.c.).
Si osserva, infatti, come al termine della locazione, il conduttore sia tenuto a restituire l'immobile nel medesimo stato in cui l'ha ricevuto, in assenza di una descrizione dello stato del bene al momento della stipula del contratto, si presume che lo abbia ricevuto in buono stato.
4 Ad ogni buon conto il conduttore è altresì tenuto a restituirlo nelle medesime condizioni, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto, e deve rispondere di ogni danno ulteriore che la cosa presenti all'atto della riconsegna.
Occorre evidenziare che, in applicazione di quanto previsto dagli artt. 1588 e 1590 cod. civ., all'atto della riconsegna dell'immobile il conduttore ha l'onere di dare piena prova liberatoria della non imputabilità a sé di ogni singolo danno riscontrato sul bene locato, esclusi solo i danni da normale deterioramento o consumo in rapporto all'uso dedotto in contratto.
L'azione di danni per deterioramento della cosa locata (art 1588) ha natura contrattuale in quanto si fonda sul mancato adempimento, da parte del conduttore, di una delle obbligazioni principali su di esso gravante: si tratta in particolare dell'obbligo di osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsi del bene locato per l'uso determinato nel contratto. La responsabilità del conduttore -al riguardo- è presunta ed è fondata sulla colpa.
Posto quanto precede è tuttavia onere del locatore fornire la prova del deterioramento dell'alloggio, solo a seguito di quanto precede spetta al conduttore provare, qualora voglia liberarsi della relativa responsabilità, che il deterioramento è avvenuto per fatto a lui non imputabile. Inoltre, qualora in violazione dell'art. 1590 cod. civ. al momento della riconsegna la cosa locata presenti danni eccedenti il degrado dovuto al normale uso della stessa, incombe sul conduttore l'obbligo di risarcire tali danni.
Tanto premesso, si osserva che nel caso di specie parte attrice ha unicamente provato di aver stipulato un contratto ma non ha provato l'esistenza di danni presenti nell'immobile al momento del rilascio, né invero neppure ha provato che il conduttore abbia rilasciato anticipatamente l'immobile.
Anche a prescindere dalla questione relativa al rilascio deve osservarsi come in atti risulta indicata la presenza di foto che tuttavia non sono state prodotte e sulla circostanza non sono stati dedotti capitoli di prova, sull'unico capitolo dedotto (6a in atto di citazione)- peraltro inammissibile in quanto generico e valutativo - come detto in premessa l'attore non ha insistito.
Del pari nulla ha provato la locatrice sulla presenza al momento della consegna dell'immobile (al contratto non è allegato un elenco dei beni presenti nell'immobile) e sulla mancanza al momento della riconsegna dei beni di seguito elencati: due coperte misto cachemire una rossa ed una azzurrina, un servizio completo di piatti, un servizio completo di bicchieri, un frullatore ad immersione, un bollitore, lenzuola 2 paia coordinate. Il risarcimento dei danni, peraltro, richiesto senza alcuna allegazione dell'esatto tipo di bene né numero di pezzi (è circostanza nota che la forbice di valore per detta tipologia di bene può essere molto ampia) e del valore degli stessi.
Del pari non provato è l'avvenuta rottura del frigo e del miscelatore tale da comportare l'intervento dell'idraulico nonché la riconducibilità eziologica di detti danni al periodo di locazione.
5 Nulla risulta allegato in merito alla fonte della debenza delle spese indicate quali collegamento internet presente nell'alloggio posto che nel contratto nulla è indicato. Per quanto attiene alle spese nella misura del 50% per l'intervento di un idraulico e per la sostituzione del cilindro della porta, nulla viene allegato in merito all'evento che ha causato la spese e alla riconducibilità della stessa al contratto di locazione.
Su tutte le richiamate circostanze, essendo il convenuto rimasto contumace non può trovare applicazione nella specie il principio di non contestazione cui all'art. 115 c.p.c. anche in considerazione di altri elementi da poter valutare quale principio di prova.
Per i richiamati motivi la domanda deve essere accolta nei limiti dell'ammontare di Euro 500.
Su detta somma risultano dovuti gli interessi dalla scadenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da DM 147/2022 tenendo conto dell'ammontare liquidato.
PQM
Il Tribunale di Imperia ogni contraria domanda ed eccezione disattesa in parziale accoglimento della domanda
Condanna al pagamento in favore di di Euro 500 oltre interessi CP_1 Parte_1 legali dalla scadenza al saldo;
Condanna al pagamento in favore di al rimborso delle spese di CP_1 Parte_1 lite che si liquidano in complessivi Euro 462 di cui Euro 131 per la fase di studio, Euro 131 per la fase introduttiva, Euro 200 per la fase decisoria oltre, 265 per spese 15% per spese generali iva e cpa come per legge.
Addì, 23/5/2025
Il GOT
Dott. Fausta Pezzati
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