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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 18/02/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Grosseto
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 18 febbraio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 331 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. ), residente in [...]ed ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Viale Ombrone n. 44, presso e nello studio dell'Avv.
Marco Picchi, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti telematici.
RICORRENTE
E
in persona del Direttore Generale dr. Controparte_1 CP_2
, con sede in Arezzo, via P. Calamandrei n. 173 (C.F. ,
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa,congiuntamente e disgiuntamente, dall' Avv. Elisa Gabbrielli
Salvadori e dall'Avv. Stefania Pianaccioli, con domicilio eletto presso l
[...]
Sede operativa di Controparte_3
Arezzo, in Arezzo, Via Calamandrei n. 173, giusta delega in atti telematici.
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali di cui al ricorso: - accertare e dichiarare la illegittimità delle procedure selettive per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa descritte in 1premessa;
- condannare, per l'effetto, l' convenuta a corrispondere al ricorrente, a titolo CP_1
di risarcimento del danno, la somma di € 100.000,00, da maggiorarsi di interessi e rivalutazione monetaria, ovvero la diversa somma da liquidarsi in via equitativa dal
Giudice adito ex art.1226 cod. civ.
Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio”.
Convenuta: “Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa, respingere la domanda proposta dal signor in quanto infondata in fatto e in diritto. Parte_1
Con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite. In punto di liquidazione delle spese di lite a favore dell' si richiede, a titolo di oneri di Parte_2
legge accessori al compenso professionale, il riconoscimento degli oneri riflessi previdenziali ed assistenziali, previsti ope legis a carico dell'amministrazione e dei sottoscritti pubblici procuratori, anziché dell'IVA e del CPA (in termini Corte di
Cassazione, SS.UU., ordinanza 6 febbraio 2023 n. 3592)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16 aprile 2024 - dipendente Parte_1 dell' con qualifica di “APSF Infermiere Inc. medio” – Controparte_1
rappresentava d'aver presentato tre domande per il conferimento di altrettante posizioni organizzative e precisamente: a) domanda di incarico di durata triennale denominato
“PO Operation Manager Area Territoriale Grosseto”, bandito con avviso interno in esecuzione della Delibera n. 241 del 12 marzo 2018, conferito con deliberazione del
Direttore Generale della del 13.07.2018 al candidato b) domanda Pt_2 Persona_1
di incarico di durata quinquennale denominato “Responsabile Infermieristico Area
Territoriale di Grosseto”, bandito con avviso interno del 24.06.2022, assegnato con deliberazione del Direttore Generale della n.1466 del 16.11.2022 allo stesso Pt_2
e c) domanda di incarico di “Responsabile Infermieristico Area Territoriale di ER
Pag. 2 di 14 Grosseto”, bandito con avviso interno in data 8.08.2023, conferito con delibera n.1368 del 18.12.2023 ad altra candidata. Il ricorrente analizzava in particolare gli esiti della prima procedura, assumendo che l'azienda avrebbe omesso di effettuare la doverosa valutazione dei titoli tra tutti i candidati, in violazione dei criteri stabiliti nell'avviso e dei principi di correttezza e buona fede. Assumeva quindi che il mancato conferimento della prima posizione organizzativa avrebbe arrecato un danno alla propria carriera, condizionando l'esito delle due successive selezioni prima richiamate e l'accesso alla carriera dirigenziale, cui invece era approdato il all'esito di detta selezione. Tanto ER
premesso, il concludeva come in epigrafe riportato. Parte_1
2. Si costituiva tempestivamente l deducendo come i Controparte_1
propri dirigenti avessero correttamente operato la valutazione dei titoli posseduti dal soggetto cui erano stati conferiti gli incarichi di posizione organizzativa, secondo quanto risulterebbe documentalmente – con peculiare riferimento alla selezione del 2018, da cui origina la vicenda – in forza dell'esaustiva delibera in atti a firma del dirigente
(il documento è stato allegato da entrambe le parti). Contestava comunque la Per_2
configurabilità del danno invocato sia in punto di an, che riguardo ai criteri allegati dal ricorrente in punto di quantum.
3. All'odierna udienza la causa – di natura documentale - è stata discussa e decisa mediante sentenza di cui è stata data lettura all'esito della camera di consiglio.
***
4. Il ricorso è meritevole d'accoglimento nei limiti di cui appresso.
Questo Tribunale ha già avuto modo di esprimersi in più occasioni sulla tema del conferimento delle posizioni organizzative.
Merita quindi rammentare, in ordine agli obblighi della PA nell'attribuzione di tali posizioni, che “il conferimento delle posizioni organizzative al personale non dirigente delle Pubbliche Amministrazioni inquadrato nelle aree, la cui definizione è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva, esula dall'ambito degli atti amministrativi autoritativi e si iscrive nella categoria degli atti negoziali, assunti dall'Amministrazione
Pag. 3 di 14 con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, a norma del D.lgs. 165/2001, art. 5 comma 2 , (S.U. n. 16540 del 2008 e n. 8836 del 2010 e, più di recente, Cass. n.
2836 del 2014). Invero, D.Lgs. 165/2001 art. 40 comma 2 prevede la definizione, ad opera dei contratti di comparto, di un'apposita disciplina applicabile alle figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgano compiti di direzione, tecnico - scientifici e di ricerca, ovvero che comportino l'iscrizione ad albi professionali. Si tratta, appunto, delle c.d. posizioni organizzative, che si concretano nel conferimento al personale inquadrato nelle aree di incarichi relativi allo svolgimento di compiti che comportano elevate capacità professionali e culturali corrispondenti alla direzione di unità organizzative complesse e all'espletamento di attività professionali e nell'attribuzione della relativa posizione funzionale. (…) La posizione organizzativa non determina un mutamento di profilo professionale, che rimane invariato, né un mutamento di area, ma comporta soltanto un mutamento di funzioni, le quali cessano al cessare dell'incarico. Si tratta, in definitiva, di una funzione ad tempus di alta responsabilità la cui definizione - nell'ambito della classificazione del personale di ciascun comparto - è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva (SS.UU. n.
16540 del 2008 e n. 8836 del 2010, nonché da ultimo, Cass. nn 6367 e 20855 del 2015).
Anche per quanto attiene al conferimento di tali posizioni organizzative,
l'Amministrazione è tenuta al rispetto dei criteri di massima indicati dalle fonti contrattuali e all'osservanza delle clausole generali di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c, applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all'art. 97 Cost., senza tuttavia che la predeterminazione dei criteri di valutazione comporti un automatismo nella scelta, la quale resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro. Ora, per la copertura dell'incarico, anche laddove la scelta sia confinabile nell'ambito di una lista di soggetti idonei in quanto dotati dei requisiti necessari, la selezione è il frutto di una scelta comparativa di carattere non concorsuale, in quanto non caratterizzata dallo svolgimento di prove o selezioni sulla base di una lex specialis, né dalla compilazione di una graduatoria finale” (così Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 27/01/2017, n. 2141).
Pag. 4 di 14 In senso analogo, e in tempi più recenti, si veda anche Cass. sent. n. 6485/2021, secondo cui “l'atto di conferimento di incarichi dirigenziali integra una determinazione negoziale di natura privatistica, per la cui adozione l'amministrazione datrice di lavoro
è tenuta ad osservare le norme di cui all'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, dovendo pertanto procedere, alla stregua delle clausole generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. (e degli stessi principi evocati dall'art. 97 Cost.), a una valutazione comparativa con gli altri candidati che contempli adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e sia sorretta da una congrua motivazione circa i criteri seguiti e le ragioni giustificatrici delle scelte adottate”.
E' altresì assunto consolidato in materia quello secondo cui alla selezione per l'attribuzione di una posizione organizzativa sono applicabili i medesimi principi affermati in tema di procedure selettive finalizzate alla progressione di carriera atteso che il conferimento della posizione organizzativa, pur non determinando un mutamento del profilo professionale, presuppone una valutazione comparativa degli aspiranti all'incarico, che, seppure discrezionale, deve essere effettuata dal datore di lavoro nel rispetto, oltre che degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375
c.c., delle regole procedimentali unilateralmente o contrattualmente fissate (si vd. ancora Cass. 26966/2019 cit., nonché Cass. 2141/2017; inoltre, sulla natura della posizione organizzativa si veda altresì, fra le tante, Cass. n. 8141/2018 e giurisprudenza ivi richiamata). In sostanza, il conferimento della posizione organizzativa, sebbene non avvenga all'esito di una vera e propria selezione concorsuale, è scelta discrezionale dell'amministrazione che soggiace al rispetto delle disposizioni della contrattazione collettiva e dei generali principi di correttezza e buona fede. Una scelta che l'ente ha l'obbligo di motivare in modo effettivo e non solo apparente ovvero tramite un mero richiamo ai titoli posseduti dal candidato selezionato. In relazione al profilo della valutazione demandata all'Amministrazione, la S.C. ha infatti avuto modo di affermare che “la motivazione dell'atto di scelta del personale da assegnare alla posizione in questione non può prescindere da una valutazione comparativa degli aspiranti, ed al conseguente esame dei loro curricula ricavabili dai rispettivi fascicoli. L'obbligo di motivazione, in altri termini, non può prescindere dalla scelta di un aspirante anziché
Pag. 5 di 14 di un altro, anche in mancanza di una formale proceduta concorsuale” (così Cass. Sez. lavoro, Sent. n. 16247 del 16.07.2014).
L'attività dell'Amministrazione, nell'applicazione della disposizione contrattuale, si configura quindi come adempimento di un obbligo di ricognizione e di individuazione degli aventi diritto, non come esercizio di un potere di organizzazione. Il giudice ordinario – cui è devoluta la relativa giurisdizione – può riconoscere al lavoratore il risarcimento del danno derivato dalla mancata attribuzione di una posizione organizzativa all'interno dell'ente, non essendo a ciò di ostacolo la circostanza che vengano in considerazione atti amministrativi presupposti, intesi alla fissazione dei criteri per l'attribuzione delle dette posizioni, i quali sono valutati incidentalmente dal giudice e disapplicati, se illegittimi (così, tra le altre, Cass. sez. un. ord. 8836/2010).
In tale quadro, il lavoratore è tenuto alla sola allegazione di avere partecipato alla selezione e di essere stato ingiustamente escluso o penalizzato dalla stessa. A fronte dell'obbligo contrattuale del datore di lavoro di procedere alla valutazione comparativa dei titoli e della capacità professionale dei partecipanti alla selezione sorge dunque in capo a ciascun candidato “una posizione soggettiva di credito, con la conseguenza che, ove la prestazione non venga correttamente adempiuta dal datore, il dipendente- creditore può esercitare sia l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione delle operazioni concorsuali, sia l'azione di risarcimento del danno” (così
Cass. sez. lav. sent. 22.10.2019 n. 26966; cfr. Cass. n. 4462/2004 e la giurisprudenza ivi richiamata). Con tale arresto la S.C. ha ribadito, in relazione alle procedure selettive bandite dal datore di lavoro pubblico, che agli atti del datore di natura negoziale “si correlano diritti soggettivi e ciò comporta che il giudice ordinario, accertato
l'inadempimento, ha anche il potere di adottare nei confronti della P.A. qualsiasi tipo di sentenza, ivi compresa la sentenza di condanna ad un facere, data la sussistenza del diritto soggettivo dei lavoratori interessati al rispetto da parte della P.A. medesima, oltreché del generale obbligo di correttezza e buona fede, dei criteri predeterminati nel bando per l'ammissione alla selezione, lo svolgimento delle prove, la selezione dei promovendi e così via, diritto che non riguarda quindi soltanto la formazione della graduatoria ma anche il tempo e l'ordine della promozione” (Cass. n. 4436/2018 e,
Pag. 6 di 14 negli stessi termini, Cass. n. 268/2019). Recentemente la S.C. ha stabilito inoltre che il lavoratore, nell'ipotesi di illegittima esclusione da una procedura selettiva o di erronea valutazione, è titolare di un diritto soggettivo all'effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative e può esercitare l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della valutazione, nonché agire per il risarcimento del danno anche da perdita di "chance" (ord. sez. lav. n. 22029 del 12.7.2022).
5. Il Tribunale è chiamato quindi in questa sede a valutare l'esatto adempimento delle procedure selettive dal momento che – anche nel caso di specie - si assume che il datore di lavoro abbia omesso il rispetto delle regole procedimentali. Nello specifico, l'avviso interno del 12.3.2018, quello cioè dalla cui assunta violazione originano le doglianze, richiamava il regolamento aziendale vigente, allegato alla deliberazione aziendale n.
16/2018 e la successiva modifica di cui alla deliberazione 47/2018 oltre all'art. 21 del
CCNL 1998- 2001. L'avviso precisava che la valutazione dei curricula pervenuti ai fini della proposta di conferimento dell'incarico sarebbe stata effettuata “in relazione al percorso di sviluppo professionale, organizzativo e formativo, delle competenze maturate, dei risultati raggiunti e delle attitudini del candidato rispetto alla posizione per la quale è stato manifestato l'interesse.” (doc. 1 ric.).
Ebbene, ricostruito come sopra il quadro dei principi cui il Tribunale deve attenersi, si deve riconoscere che parte resistente non ha operato nel rispetto delle procedure e delle regole selettive che aveva fissato, violando i richiamati canoni di correttezza e buona fede.
Dalla semplice lettura della proposta di conferimento dell'incarico al a firma del ER
dirigente (doc. 9 ric.), fatta propria nella deliberazione della direzione generale Per_2
n. 720 del 13.7.2018 di assegnazione delle PP.OO. (doc. 3 ric.), si evince come difetti qualsiasi valutazione comparativa effettiva. Si legge infatti che il Direttore del
Dipartimento, nel proporre l'attribuzione al così scriveva: “Il percorso di ER
sviluppo professionale, organizzativo e formativo evidenzia una crescente esperienza in ambito manageriale nell'ambito oggetto della selezione ed una pregressa esperienza prevalentemente ospedaliera. Buona formazione post base. La formazione continua in
Pag. 7 di 14 regola con gli adempimenti ECM;
si evidenzia una particolare attenzione a percorsi formativi connessi allo sviluppo professionale alla presa in carico ed alla misurazione degli outcomes di assistenza. Sono state maturate competenze relative al coordinamento infermieristico ed all'implementazione di modelli innovativi di presa in carico infermieristica che sono poi divenuti di riferimento per l'ambito territoriale dell' Di particolare rilevanza si segnala la partecipazione Parte_3 all'osservatorio nazionale sulle buone pratiche, la partecipazione ai principali processi di sviluppo aziendale ed a commissioni aziendali ed una costante attività di ricerca;
si rilevano inoltre numerose attività di docenza e di divulgazione professionale. Rispetto alla posizione oggetto di affidamento si rileva particolare attitudine alla condivisione di programmi di empowerment in supporto alle fasce deboli della popolazione, alla contestualizzazione della funzione infermieristica relativa all'evoluzione della stessa, che, in considerazione del crescente fabbisogno di risposta alla cronicità rende il candidato particolarmente adatto alle attività di management e di sviluppo professionale in ambito territoriale. La pregressa esperienza ospedaliera risulta particolarmente utile all'integrazione ed al collegamento territorio-ospedale-territorio.
Per i motivi sopra esposti, presa visione di tutti i curricula pervenuti, si formula proposta di conferimento incarico” (doc. 9 cit.).
È evidente che, così come formulata, la proposta risulti carente di specifica indicazione circa le ragioni effettive della scelta, che avrebbero presupposto la trasparente e chiara rappresentazione della valutazione comparativa effettuata. La P.A. dovrebbe dare atto non solo dei titoli e delle qualità del vincitore, che hanno orientato la sua scelta, ma anche del perché tali titoli e qualità non sarebbero stati posseduti dagli altri o comunque lo sarebbero stati in misura non altrettanto apprezzabile;
quindi dare conto del perché il prescelto li avrebbe posseduti in misura prevalente rispetto agli altri candidati.
Delle due l'una: o la scelta si assume discrezionale al punto da poterla definire puramente fiduciaria oppure essa, in quanto (come è in effetti) discrezionalmente vincolata, deve dare conto in maniera trasparente delle ragioni della prevalenza di un soggetto sull'altro. Ragioni che invero non sono state neppure esplicitate in giudizio
(benché il dato sarebbe stato tardivo e quindi non rilevante ai fini del decidere). La P.A.
Pag. 8 di 14 in giudizio si è limitata infatti ad allegare la compiutezza e il dettaglio della motivazione della proposta del riproducendo la motivazione del Direttore del Dipartimento, ER
ma non ha in concreto spiegato perché i suoi titoli, pur elencati, dovessero ritenersi superiori a quelli del quale risultato di una comparazione effettiva delle Parte_1
diverse qualità e abilità rispetto alle peculiarità degli incarichi oggetto della specifica
PO, e ciò nel rispetto dei canoni di correttezza e buona fede, che devono improntare i rapporti tra le parti e quindi, sul versante datoriale, l'esercizio dei relativi poteri.
Deve ritenersi, concludendo, che la designazione del nel luglio 2018 da parte ER
dell resistente non è stata sostenuta da alcuna effettiva motivazione che fosse, CP_1
in concreto, chiarificatrice delle ragioni della scelta. Come tale essa si profila illegittima. Altrettanto può dirsi per la scelta avviata alla scadenza degli incarichi conferiti con la selezione del 2018 e conclusasi con deliberazione del DG n. 1466 del
16.11.2022 su proposta della direttrice del dipartimento infermieristico (cfr. Parte_4
rispettivamente docc. nn. 6 e 18) in quanto sostanzialmente sovrapponibile alla precedente. Diversamente invece deve dirsi riguardo a quella di poco successiva avviata con avviso del 8.8.2023, dopo la rinuncia all'incarico del divenuto dirigente, ER
conclusasi con deliberazione del D.G. n. 1368/2023 su proposta della Direttrice del
Dipartimento Infermieristico del 11.9.2023 (cfr. doc. 8 ric. e res. e doc. 21 res.). In effetti tale deliberazione fa propria una proposta più articolata e motivata rispetto alle precedenti, per cui prima facie, essa non si profila illegittima. Non occorre approfondire oltre tale aspetto avendo parte ricorrente omesso ogni specifica allegazione sul punto, oltre che in ragione di quanto si dirà a seguire in punto di effetti dell'accertata illegittimità rispetto alla domanda risarcitoria.
6. Parte ricorrente, assunta “l'illegittimità delle procedure selettive per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa descritte in premessa” (quindi da intendersi tutte e tre, sebbene sia carente – come già detto - l'allegazione puntuale relativa alla seconda e alla terza, essendosi il ricorrente concentrato solo su quella del 2018), conclude chiedendo il risarcimento del danno da perdita di chances, quantificato nella complessiva somma di euro 100.000, cui perviene tenendo conto della quantificazione dell'indennità annua (euro 5000, aumentata a euro 7280 dal 1.1.2023), della durata
Pag. 9 di 14 triennale del primo incarico e quinquennale di quello del 2022, rinnovato nel 2023 per altri 5 anni quindi con scadenza nel 2028 e del mancato arricchimento curriculare, con particolare riguardo alla possibilità che - come accaduto al – il conferimento ER
della P.O. avrebbe potuto costituire anche per il viatico per il conferimento Parte_1
di incarichi dirigenziali (pag. 11 e 12 del ricorso).
Ritiene questo Tribunale che la valutazione della perdita di chances possa essere fatta solo con riferimento alla procedura del 2018, unica rispetto alla quale parte ricorrente ha compiuto un'analisi compiuta relativa alle possibilità che avrebbe potuto avere di prevalere rispetto agli altri infermieri che avevano aderito a quello specifico avviso.
L'analisi richiede una breve digressione sul profilo risarcitorio invocato.
La possibilità che il soggetto che si assume danneggiato richieda il risarcimento contempla due distinte ipotesi: quella del risarcimento da mancato guadagno e quella del risarcimento per perdita di chances. Nel primo caso esso ha ad oggetto le differenze tra la retribuzione in godimento e quella che sarebbe spettata al danneggiato ove gli fosse stata assegnata la posizione organizzativa invocata per tutta la durata dell'incarico.
Tale domanda presupporrebbe l'esistenza di un diritto all'attribuzione dell'incarico, disatteso dall'amministrazione che sarebbe di conseguenza tenuta al ristoro del pregiudizio derivato al candidato. Si tratta di un'ipotesi che evidentemente presuppone l'accertamento del diritto pieno al conferimento dell'incarico in termini cioè di certezza dell'esito invocato;
ipotesi ben diversa dall'affermazione della mera irregolarità della procedura di conferimento degli incarichi. Irregolarità, quest'ultima, da cui può derivare unicamente il diritto della parte interessata al risarcimento del danno da perdita di chances professionali.
La Corte di Cassazione con ord. n. 1884/2022 ha avuto modo di affermare “(…) al fine della liquidazione del danno patrimoniale da perdita di chances la concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto (Cass., n. 18207 del 2014). Ove sussista la prova di una
Pag. 10 di 14 concreta ed effettiva occasione perduta, il danno, che non coincide con le retribuzioni perse, va liquidato in via equitativa ed a tal fine l'ammontare delle retribuzioni perse può costituire un parametro (Cass., n. 18207 del 2014 cit.). Tuttavia, occorre considerare il grado di probabilità e la natura del danno da perdita di chances, che è un danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale (Cass. n. 13483 del 2018).
Il giudice investito della domanda risarcitoria deve quindi procedere "ex novo" a una valutazione comparativa del profilo dei candidati, onde verificare se l'attore avesse una significativa probabilità di essere prescelto e, in caso positivo, calcolare il risarcimento tenendo conto dell'incertezza sottesa alla natura ipotetica del giudizio prognostico (Cass. sent. n. 6485/2021 cit.).
6.1. Facendo applicazione di tali principi, risulta legittimo assumere come parametri di riferimento di un giudizio equitativo la consistenza della probabilità che la procedura avrebbe avuto esito positivo per il e delle perdite patrimoniali in ipotesi Parte_1
connesse, valutando - quanto a tale profilo - le maggiori retribuzioni che il lavoratore avrebbe potuto conseguire e la durata dell'incarico.
Ebbene, in ordine al giudizio prognostico, ritiene il Tribunale che dall'analisi dei curricula degli altri candidati alla selezione del 2018 (doc. 13 ric.) emerga la concreta probabilità che la procedura avrebbe avuto esito positivo per il Questi Parte_1
infatti (i) possedeva un'esperienza lavorativa ospedaliera o territoriale elevata (oltre 14 anni a fronte dei 9 del vincitore;
l'altro candidato con esperienza superiore, ER
, non possedeva tuttavia la laurea magistrale e non aveva esperienza in CP_4
area manageriale né generale, né nell'ambito oggetto di selezione, con una esperienza significativamente più ridotta al suo interno;
(ii) possedeva la laurea magistrale al pari del vincitore e di tutti gli altri candidati, con l'eccezione di e tuttavia il CP_4 Pt_5
vantava anche la partecipazione a vari eventi di formazione e tirocinio per il Parte_1
personale operante nelle strutture territoriali (docc.10-11 ric.); (iii) aveva svolto per
Pag. 11 di 14 oltre 6 anni attività di coordinamento riconducibile al requisito del “percorso di sviluppo organizzativo” richiesto dall'avviso di partecipazione, in misura quindi significativa, superiore a quella degli altri candidati. Il ricorrente aveva ricevuto inoltre ottime valutazioni, paragonabili a quelle del vincitore (cfr. doc.12 ric).
Può quindi dirsi, all'esito di una valutazione presuntiva e probabilistica, sulla base degli elementi di fatto forniti dall'istante, che il possedesse titoli ed esperienze Parte_1
professionali tali da legittimare un giudizio prognostico di probabilità qualificata che egli avrebbe potuto prevalere rispetto agli altri candidati che parteciparono alla selezione del 2018. Deve quindi ritenersi, in definitiva, la sussistenza "ex ante" di concrete, e non ipotetiche, possibilità che potesse così conseguire vantaggi di carriera ed economici apprezzabili.
6.2. Quanto al profilo della misura delle conseguenze economiche risarcitorie a titolo di perdita di chances, deve tenersi conto che l'incarico di cui all'avviso del 2018 (doc. 1) aveva durata triennale. Parte ricorrente deduce che il vincitore avrebbe avuto diritto a un'indennità di euro 5000 annui. La resistente ha tuttavia allegato e comprovato – e sul punto non constano differenti deduzioni di parte attrice – che il riferimento è sproporzionato per eccesso dal momento che non tiene conto che l'indennità per il conferimento della P.O. avrebbe comportato il riassorbimento dell'indennità di coordinamento di cui beneficiava il e, alla luce dei conteggi prodotti, ha Parte_1
determinato una differenza lorda, spalmata su 6 anni pari a euro 13.600, con incremento particolarmente sensibile nel periodo del primo triennio (cfr. docc. 27 e 28 res.), che è quello oggetto del presente riconoscimento, dal momento che – come già detto - nessuna considerazione può essere espressa in relazione alle procedure del 2022, rispetto alla quale non ha fornito neppure i nominativi e i titoli degli altri concorrenti.
Rispetto a quella del 2023 nessuna puntuale allegazione è stata fornita da parte ricorrente, mentre l' ha esibito la proposta del settembre 2023, quale allegato 21, Pt_2
ben più esaustiva delle precedenti.
Il Tribunale deve ovviamente tenere in conto nella valutazione equitativa cui è chiamato sia la misura particolarmente elevata di probabilità che il ricorrente avrebbe prevalso,
Pag. 12 di 14 sia la circostanza che l'attribuzione dell'incarico avrebbe potuto costituire un vantaggio non indifferente nello sviluppo della del percorso professionale del Parte_1
soggetto ancora cinquantenne, anche con riferimento all'attribuzione di ulteriori incarichi di posizione organizzativa e allo sviluppo verticale della carriera stessa (come in effetti accaduto al . ER
7. Ritenuta quindi l'illegittimità della procedura di conferimento della posizione organizzativa conclusasi con deliberazione del D.G. n. 720 del 13.7.2018 e della procedura di conferimento della posizione organizzativa conclusasi con deliberazione n.
1466 del 16.11.2022, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, si ritiene equo liquidare in favore del a titolo di risarcimento del danno da perdita di Parte_1
chances con riferimento alla sola prima selezione la somma di euro 8.000.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., tenuto conto del valore della causa e della natura documentale di essa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con ricorso del 16.4.2024, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così
[...]
provvede:
- accerta e dichiara l'illegittimità della procedura di conferimento di posizione organizzativa in favore di di cui alla deliberazione del D.G. n. 720/2018 e Persona_1
alla deliberazione n. 1466/2022 e, per l'effetto, avuto riguardo alla sola prima procedura,
- condanna l' in persona del l.r. pro tempore, al Controparte_1
risarcimento del danno da perdita di chances in favore del ricorrente che si determina equitativamente in euro 8.000, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
- rigetta nel resto;
Pag. 13 di 14 - condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che si liquidano in euro 2.900 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge.
Grosseto, 18 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Grosso
Pag. 14 di 14
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 18 febbraio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 331 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. ), residente in [...]ed ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Viale Ombrone n. 44, presso e nello studio dell'Avv.
Marco Picchi, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti telematici.
RICORRENTE
E
in persona del Direttore Generale dr. Controparte_1 CP_2
, con sede in Arezzo, via P. Calamandrei n. 173 (C.F. ,
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa,congiuntamente e disgiuntamente, dall' Avv. Elisa Gabbrielli
Salvadori e dall'Avv. Stefania Pianaccioli, con domicilio eletto presso l
[...]
Sede operativa di Controparte_3
Arezzo, in Arezzo, Via Calamandrei n. 173, giusta delega in atti telematici.
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali di cui al ricorso: - accertare e dichiarare la illegittimità delle procedure selettive per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa descritte in 1premessa;
- condannare, per l'effetto, l' convenuta a corrispondere al ricorrente, a titolo CP_1
di risarcimento del danno, la somma di € 100.000,00, da maggiorarsi di interessi e rivalutazione monetaria, ovvero la diversa somma da liquidarsi in via equitativa dal
Giudice adito ex art.1226 cod. civ.
Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio”.
Convenuta: “Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa, respingere la domanda proposta dal signor in quanto infondata in fatto e in diritto. Parte_1
Con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite. In punto di liquidazione delle spese di lite a favore dell' si richiede, a titolo di oneri di Parte_2
legge accessori al compenso professionale, il riconoscimento degli oneri riflessi previdenziali ed assistenziali, previsti ope legis a carico dell'amministrazione e dei sottoscritti pubblici procuratori, anziché dell'IVA e del CPA (in termini Corte di
Cassazione, SS.UU., ordinanza 6 febbraio 2023 n. 3592)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16 aprile 2024 - dipendente Parte_1 dell' con qualifica di “APSF Infermiere Inc. medio” – Controparte_1
rappresentava d'aver presentato tre domande per il conferimento di altrettante posizioni organizzative e precisamente: a) domanda di incarico di durata triennale denominato
“PO Operation Manager Area Territoriale Grosseto”, bandito con avviso interno in esecuzione della Delibera n. 241 del 12 marzo 2018, conferito con deliberazione del
Direttore Generale della del 13.07.2018 al candidato b) domanda Pt_2 Persona_1
di incarico di durata quinquennale denominato “Responsabile Infermieristico Area
Territoriale di Grosseto”, bandito con avviso interno del 24.06.2022, assegnato con deliberazione del Direttore Generale della n.1466 del 16.11.2022 allo stesso Pt_2
e c) domanda di incarico di “Responsabile Infermieristico Area Territoriale di ER
Pag. 2 di 14 Grosseto”, bandito con avviso interno in data 8.08.2023, conferito con delibera n.1368 del 18.12.2023 ad altra candidata. Il ricorrente analizzava in particolare gli esiti della prima procedura, assumendo che l'azienda avrebbe omesso di effettuare la doverosa valutazione dei titoli tra tutti i candidati, in violazione dei criteri stabiliti nell'avviso e dei principi di correttezza e buona fede. Assumeva quindi che il mancato conferimento della prima posizione organizzativa avrebbe arrecato un danno alla propria carriera, condizionando l'esito delle due successive selezioni prima richiamate e l'accesso alla carriera dirigenziale, cui invece era approdato il all'esito di detta selezione. Tanto ER
premesso, il concludeva come in epigrafe riportato. Parte_1
2. Si costituiva tempestivamente l deducendo come i Controparte_1
propri dirigenti avessero correttamente operato la valutazione dei titoli posseduti dal soggetto cui erano stati conferiti gli incarichi di posizione organizzativa, secondo quanto risulterebbe documentalmente – con peculiare riferimento alla selezione del 2018, da cui origina la vicenda – in forza dell'esaustiva delibera in atti a firma del dirigente
(il documento è stato allegato da entrambe le parti). Contestava comunque la Per_2
configurabilità del danno invocato sia in punto di an, che riguardo ai criteri allegati dal ricorrente in punto di quantum.
3. All'odierna udienza la causa – di natura documentale - è stata discussa e decisa mediante sentenza di cui è stata data lettura all'esito della camera di consiglio.
***
4. Il ricorso è meritevole d'accoglimento nei limiti di cui appresso.
Questo Tribunale ha già avuto modo di esprimersi in più occasioni sulla tema del conferimento delle posizioni organizzative.
Merita quindi rammentare, in ordine agli obblighi della PA nell'attribuzione di tali posizioni, che “il conferimento delle posizioni organizzative al personale non dirigente delle Pubbliche Amministrazioni inquadrato nelle aree, la cui definizione è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva, esula dall'ambito degli atti amministrativi autoritativi e si iscrive nella categoria degli atti negoziali, assunti dall'Amministrazione
Pag. 3 di 14 con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, a norma del D.lgs. 165/2001, art. 5 comma 2 , (S.U. n. 16540 del 2008 e n. 8836 del 2010 e, più di recente, Cass. n.
2836 del 2014). Invero, D.Lgs. 165/2001 art. 40 comma 2 prevede la definizione, ad opera dei contratti di comparto, di un'apposita disciplina applicabile alle figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgano compiti di direzione, tecnico - scientifici e di ricerca, ovvero che comportino l'iscrizione ad albi professionali. Si tratta, appunto, delle c.d. posizioni organizzative, che si concretano nel conferimento al personale inquadrato nelle aree di incarichi relativi allo svolgimento di compiti che comportano elevate capacità professionali e culturali corrispondenti alla direzione di unità organizzative complesse e all'espletamento di attività professionali e nell'attribuzione della relativa posizione funzionale. (…) La posizione organizzativa non determina un mutamento di profilo professionale, che rimane invariato, né un mutamento di area, ma comporta soltanto un mutamento di funzioni, le quali cessano al cessare dell'incarico. Si tratta, in definitiva, di una funzione ad tempus di alta responsabilità la cui definizione - nell'ambito della classificazione del personale di ciascun comparto - è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva (SS.UU. n.
16540 del 2008 e n. 8836 del 2010, nonché da ultimo, Cass. nn 6367 e 20855 del 2015).
Anche per quanto attiene al conferimento di tali posizioni organizzative,
l'Amministrazione è tenuta al rispetto dei criteri di massima indicati dalle fonti contrattuali e all'osservanza delle clausole generali di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c, applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all'art. 97 Cost., senza tuttavia che la predeterminazione dei criteri di valutazione comporti un automatismo nella scelta, la quale resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro. Ora, per la copertura dell'incarico, anche laddove la scelta sia confinabile nell'ambito di una lista di soggetti idonei in quanto dotati dei requisiti necessari, la selezione è il frutto di una scelta comparativa di carattere non concorsuale, in quanto non caratterizzata dallo svolgimento di prove o selezioni sulla base di una lex specialis, né dalla compilazione di una graduatoria finale” (così Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 27/01/2017, n. 2141).
Pag. 4 di 14 In senso analogo, e in tempi più recenti, si veda anche Cass. sent. n. 6485/2021, secondo cui “l'atto di conferimento di incarichi dirigenziali integra una determinazione negoziale di natura privatistica, per la cui adozione l'amministrazione datrice di lavoro
è tenuta ad osservare le norme di cui all'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, dovendo pertanto procedere, alla stregua delle clausole generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. (e degli stessi principi evocati dall'art. 97 Cost.), a una valutazione comparativa con gli altri candidati che contempli adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e sia sorretta da una congrua motivazione circa i criteri seguiti e le ragioni giustificatrici delle scelte adottate”.
E' altresì assunto consolidato in materia quello secondo cui alla selezione per l'attribuzione di una posizione organizzativa sono applicabili i medesimi principi affermati in tema di procedure selettive finalizzate alla progressione di carriera atteso che il conferimento della posizione organizzativa, pur non determinando un mutamento del profilo professionale, presuppone una valutazione comparativa degli aspiranti all'incarico, che, seppure discrezionale, deve essere effettuata dal datore di lavoro nel rispetto, oltre che degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375
c.c., delle regole procedimentali unilateralmente o contrattualmente fissate (si vd. ancora Cass. 26966/2019 cit., nonché Cass. 2141/2017; inoltre, sulla natura della posizione organizzativa si veda altresì, fra le tante, Cass. n. 8141/2018 e giurisprudenza ivi richiamata). In sostanza, il conferimento della posizione organizzativa, sebbene non avvenga all'esito di una vera e propria selezione concorsuale, è scelta discrezionale dell'amministrazione che soggiace al rispetto delle disposizioni della contrattazione collettiva e dei generali principi di correttezza e buona fede. Una scelta che l'ente ha l'obbligo di motivare in modo effettivo e non solo apparente ovvero tramite un mero richiamo ai titoli posseduti dal candidato selezionato. In relazione al profilo della valutazione demandata all'Amministrazione, la S.C. ha infatti avuto modo di affermare che “la motivazione dell'atto di scelta del personale da assegnare alla posizione in questione non può prescindere da una valutazione comparativa degli aspiranti, ed al conseguente esame dei loro curricula ricavabili dai rispettivi fascicoli. L'obbligo di motivazione, in altri termini, non può prescindere dalla scelta di un aspirante anziché
Pag. 5 di 14 di un altro, anche in mancanza di una formale proceduta concorsuale” (così Cass. Sez. lavoro, Sent. n. 16247 del 16.07.2014).
L'attività dell'Amministrazione, nell'applicazione della disposizione contrattuale, si configura quindi come adempimento di un obbligo di ricognizione e di individuazione degli aventi diritto, non come esercizio di un potere di organizzazione. Il giudice ordinario – cui è devoluta la relativa giurisdizione – può riconoscere al lavoratore il risarcimento del danno derivato dalla mancata attribuzione di una posizione organizzativa all'interno dell'ente, non essendo a ciò di ostacolo la circostanza che vengano in considerazione atti amministrativi presupposti, intesi alla fissazione dei criteri per l'attribuzione delle dette posizioni, i quali sono valutati incidentalmente dal giudice e disapplicati, se illegittimi (così, tra le altre, Cass. sez. un. ord. 8836/2010).
In tale quadro, il lavoratore è tenuto alla sola allegazione di avere partecipato alla selezione e di essere stato ingiustamente escluso o penalizzato dalla stessa. A fronte dell'obbligo contrattuale del datore di lavoro di procedere alla valutazione comparativa dei titoli e della capacità professionale dei partecipanti alla selezione sorge dunque in capo a ciascun candidato “una posizione soggettiva di credito, con la conseguenza che, ove la prestazione non venga correttamente adempiuta dal datore, il dipendente- creditore può esercitare sia l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione delle operazioni concorsuali, sia l'azione di risarcimento del danno” (così
Cass. sez. lav. sent. 22.10.2019 n. 26966; cfr. Cass. n. 4462/2004 e la giurisprudenza ivi richiamata). Con tale arresto la S.C. ha ribadito, in relazione alle procedure selettive bandite dal datore di lavoro pubblico, che agli atti del datore di natura negoziale “si correlano diritti soggettivi e ciò comporta che il giudice ordinario, accertato
l'inadempimento, ha anche il potere di adottare nei confronti della P.A. qualsiasi tipo di sentenza, ivi compresa la sentenza di condanna ad un facere, data la sussistenza del diritto soggettivo dei lavoratori interessati al rispetto da parte della P.A. medesima, oltreché del generale obbligo di correttezza e buona fede, dei criteri predeterminati nel bando per l'ammissione alla selezione, lo svolgimento delle prove, la selezione dei promovendi e così via, diritto che non riguarda quindi soltanto la formazione della graduatoria ma anche il tempo e l'ordine della promozione” (Cass. n. 4436/2018 e,
Pag. 6 di 14 negli stessi termini, Cass. n. 268/2019). Recentemente la S.C. ha stabilito inoltre che il lavoratore, nell'ipotesi di illegittima esclusione da una procedura selettiva o di erronea valutazione, è titolare di un diritto soggettivo all'effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative e può esercitare l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della valutazione, nonché agire per il risarcimento del danno anche da perdita di "chance" (ord. sez. lav. n. 22029 del 12.7.2022).
5. Il Tribunale è chiamato quindi in questa sede a valutare l'esatto adempimento delle procedure selettive dal momento che – anche nel caso di specie - si assume che il datore di lavoro abbia omesso il rispetto delle regole procedimentali. Nello specifico, l'avviso interno del 12.3.2018, quello cioè dalla cui assunta violazione originano le doglianze, richiamava il regolamento aziendale vigente, allegato alla deliberazione aziendale n.
16/2018 e la successiva modifica di cui alla deliberazione 47/2018 oltre all'art. 21 del
CCNL 1998- 2001. L'avviso precisava che la valutazione dei curricula pervenuti ai fini della proposta di conferimento dell'incarico sarebbe stata effettuata “in relazione al percorso di sviluppo professionale, organizzativo e formativo, delle competenze maturate, dei risultati raggiunti e delle attitudini del candidato rispetto alla posizione per la quale è stato manifestato l'interesse.” (doc. 1 ric.).
Ebbene, ricostruito come sopra il quadro dei principi cui il Tribunale deve attenersi, si deve riconoscere che parte resistente non ha operato nel rispetto delle procedure e delle regole selettive che aveva fissato, violando i richiamati canoni di correttezza e buona fede.
Dalla semplice lettura della proposta di conferimento dell'incarico al a firma del ER
dirigente (doc. 9 ric.), fatta propria nella deliberazione della direzione generale Per_2
n. 720 del 13.7.2018 di assegnazione delle PP.OO. (doc. 3 ric.), si evince come difetti qualsiasi valutazione comparativa effettiva. Si legge infatti che il Direttore del
Dipartimento, nel proporre l'attribuzione al così scriveva: “Il percorso di ER
sviluppo professionale, organizzativo e formativo evidenzia una crescente esperienza in ambito manageriale nell'ambito oggetto della selezione ed una pregressa esperienza prevalentemente ospedaliera. Buona formazione post base. La formazione continua in
Pag. 7 di 14 regola con gli adempimenti ECM;
si evidenzia una particolare attenzione a percorsi formativi connessi allo sviluppo professionale alla presa in carico ed alla misurazione degli outcomes di assistenza. Sono state maturate competenze relative al coordinamento infermieristico ed all'implementazione di modelli innovativi di presa in carico infermieristica che sono poi divenuti di riferimento per l'ambito territoriale dell' Di particolare rilevanza si segnala la partecipazione Parte_3 all'osservatorio nazionale sulle buone pratiche, la partecipazione ai principali processi di sviluppo aziendale ed a commissioni aziendali ed una costante attività di ricerca;
si rilevano inoltre numerose attività di docenza e di divulgazione professionale. Rispetto alla posizione oggetto di affidamento si rileva particolare attitudine alla condivisione di programmi di empowerment in supporto alle fasce deboli della popolazione, alla contestualizzazione della funzione infermieristica relativa all'evoluzione della stessa, che, in considerazione del crescente fabbisogno di risposta alla cronicità rende il candidato particolarmente adatto alle attività di management e di sviluppo professionale in ambito territoriale. La pregressa esperienza ospedaliera risulta particolarmente utile all'integrazione ed al collegamento territorio-ospedale-territorio.
Per i motivi sopra esposti, presa visione di tutti i curricula pervenuti, si formula proposta di conferimento incarico” (doc. 9 cit.).
È evidente che, così come formulata, la proposta risulti carente di specifica indicazione circa le ragioni effettive della scelta, che avrebbero presupposto la trasparente e chiara rappresentazione della valutazione comparativa effettuata. La P.A. dovrebbe dare atto non solo dei titoli e delle qualità del vincitore, che hanno orientato la sua scelta, ma anche del perché tali titoli e qualità non sarebbero stati posseduti dagli altri o comunque lo sarebbero stati in misura non altrettanto apprezzabile;
quindi dare conto del perché il prescelto li avrebbe posseduti in misura prevalente rispetto agli altri candidati.
Delle due l'una: o la scelta si assume discrezionale al punto da poterla definire puramente fiduciaria oppure essa, in quanto (come è in effetti) discrezionalmente vincolata, deve dare conto in maniera trasparente delle ragioni della prevalenza di un soggetto sull'altro. Ragioni che invero non sono state neppure esplicitate in giudizio
(benché il dato sarebbe stato tardivo e quindi non rilevante ai fini del decidere). La P.A.
Pag. 8 di 14 in giudizio si è limitata infatti ad allegare la compiutezza e il dettaglio della motivazione della proposta del riproducendo la motivazione del Direttore del Dipartimento, ER
ma non ha in concreto spiegato perché i suoi titoli, pur elencati, dovessero ritenersi superiori a quelli del quale risultato di una comparazione effettiva delle Parte_1
diverse qualità e abilità rispetto alle peculiarità degli incarichi oggetto della specifica
PO, e ciò nel rispetto dei canoni di correttezza e buona fede, che devono improntare i rapporti tra le parti e quindi, sul versante datoriale, l'esercizio dei relativi poteri.
Deve ritenersi, concludendo, che la designazione del nel luglio 2018 da parte ER
dell resistente non è stata sostenuta da alcuna effettiva motivazione che fosse, CP_1
in concreto, chiarificatrice delle ragioni della scelta. Come tale essa si profila illegittima. Altrettanto può dirsi per la scelta avviata alla scadenza degli incarichi conferiti con la selezione del 2018 e conclusasi con deliberazione del DG n. 1466 del
16.11.2022 su proposta della direttrice del dipartimento infermieristico (cfr. Parte_4
rispettivamente docc. nn. 6 e 18) in quanto sostanzialmente sovrapponibile alla precedente. Diversamente invece deve dirsi riguardo a quella di poco successiva avviata con avviso del 8.8.2023, dopo la rinuncia all'incarico del divenuto dirigente, ER
conclusasi con deliberazione del D.G. n. 1368/2023 su proposta della Direttrice del
Dipartimento Infermieristico del 11.9.2023 (cfr. doc. 8 ric. e res. e doc. 21 res.). In effetti tale deliberazione fa propria una proposta più articolata e motivata rispetto alle precedenti, per cui prima facie, essa non si profila illegittima. Non occorre approfondire oltre tale aspetto avendo parte ricorrente omesso ogni specifica allegazione sul punto, oltre che in ragione di quanto si dirà a seguire in punto di effetti dell'accertata illegittimità rispetto alla domanda risarcitoria.
6. Parte ricorrente, assunta “l'illegittimità delle procedure selettive per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa descritte in premessa” (quindi da intendersi tutte e tre, sebbene sia carente – come già detto - l'allegazione puntuale relativa alla seconda e alla terza, essendosi il ricorrente concentrato solo su quella del 2018), conclude chiedendo il risarcimento del danno da perdita di chances, quantificato nella complessiva somma di euro 100.000, cui perviene tenendo conto della quantificazione dell'indennità annua (euro 5000, aumentata a euro 7280 dal 1.1.2023), della durata
Pag. 9 di 14 triennale del primo incarico e quinquennale di quello del 2022, rinnovato nel 2023 per altri 5 anni quindi con scadenza nel 2028 e del mancato arricchimento curriculare, con particolare riguardo alla possibilità che - come accaduto al – il conferimento ER
della P.O. avrebbe potuto costituire anche per il viatico per il conferimento Parte_1
di incarichi dirigenziali (pag. 11 e 12 del ricorso).
Ritiene questo Tribunale che la valutazione della perdita di chances possa essere fatta solo con riferimento alla procedura del 2018, unica rispetto alla quale parte ricorrente ha compiuto un'analisi compiuta relativa alle possibilità che avrebbe potuto avere di prevalere rispetto agli altri infermieri che avevano aderito a quello specifico avviso.
L'analisi richiede una breve digressione sul profilo risarcitorio invocato.
La possibilità che il soggetto che si assume danneggiato richieda il risarcimento contempla due distinte ipotesi: quella del risarcimento da mancato guadagno e quella del risarcimento per perdita di chances. Nel primo caso esso ha ad oggetto le differenze tra la retribuzione in godimento e quella che sarebbe spettata al danneggiato ove gli fosse stata assegnata la posizione organizzativa invocata per tutta la durata dell'incarico.
Tale domanda presupporrebbe l'esistenza di un diritto all'attribuzione dell'incarico, disatteso dall'amministrazione che sarebbe di conseguenza tenuta al ristoro del pregiudizio derivato al candidato. Si tratta di un'ipotesi che evidentemente presuppone l'accertamento del diritto pieno al conferimento dell'incarico in termini cioè di certezza dell'esito invocato;
ipotesi ben diversa dall'affermazione della mera irregolarità della procedura di conferimento degli incarichi. Irregolarità, quest'ultima, da cui può derivare unicamente il diritto della parte interessata al risarcimento del danno da perdita di chances professionali.
La Corte di Cassazione con ord. n. 1884/2022 ha avuto modo di affermare “(…) al fine della liquidazione del danno patrimoniale da perdita di chances la concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto (Cass., n. 18207 del 2014). Ove sussista la prova di una
Pag. 10 di 14 concreta ed effettiva occasione perduta, il danno, che non coincide con le retribuzioni perse, va liquidato in via equitativa ed a tal fine l'ammontare delle retribuzioni perse può costituire un parametro (Cass., n. 18207 del 2014 cit.). Tuttavia, occorre considerare il grado di probabilità e la natura del danno da perdita di chances, che è un danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale (Cass. n. 13483 del 2018).
Il giudice investito della domanda risarcitoria deve quindi procedere "ex novo" a una valutazione comparativa del profilo dei candidati, onde verificare se l'attore avesse una significativa probabilità di essere prescelto e, in caso positivo, calcolare il risarcimento tenendo conto dell'incertezza sottesa alla natura ipotetica del giudizio prognostico (Cass. sent. n. 6485/2021 cit.).
6.1. Facendo applicazione di tali principi, risulta legittimo assumere come parametri di riferimento di un giudizio equitativo la consistenza della probabilità che la procedura avrebbe avuto esito positivo per il e delle perdite patrimoniali in ipotesi Parte_1
connesse, valutando - quanto a tale profilo - le maggiori retribuzioni che il lavoratore avrebbe potuto conseguire e la durata dell'incarico.
Ebbene, in ordine al giudizio prognostico, ritiene il Tribunale che dall'analisi dei curricula degli altri candidati alla selezione del 2018 (doc. 13 ric.) emerga la concreta probabilità che la procedura avrebbe avuto esito positivo per il Questi Parte_1
infatti (i) possedeva un'esperienza lavorativa ospedaliera o territoriale elevata (oltre 14 anni a fronte dei 9 del vincitore;
l'altro candidato con esperienza superiore, ER
, non possedeva tuttavia la laurea magistrale e non aveva esperienza in CP_4
area manageriale né generale, né nell'ambito oggetto di selezione, con una esperienza significativamente più ridotta al suo interno;
(ii) possedeva la laurea magistrale al pari del vincitore e di tutti gli altri candidati, con l'eccezione di e tuttavia il CP_4 Pt_5
vantava anche la partecipazione a vari eventi di formazione e tirocinio per il Parte_1
personale operante nelle strutture territoriali (docc.10-11 ric.); (iii) aveva svolto per
Pag. 11 di 14 oltre 6 anni attività di coordinamento riconducibile al requisito del “percorso di sviluppo organizzativo” richiesto dall'avviso di partecipazione, in misura quindi significativa, superiore a quella degli altri candidati. Il ricorrente aveva ricevuto inoltre ottime valutazioni, paragonabili a quelle del vincitore (cfr. doc.12 ric).
Può quindi dirsi, all'esito di una valutazione presuntiva e probabilistica, sulla base degli elementi di fatto forniti dall'istante, che il possedesse titoli ed esperienze Parte_1
professionali tali da legittimare un giudizio prognostico di probabilità qualificata che egli avrebbe potuto prevalere rispetto agli altri candidati che parteciparono alla selezione del 2018. Deve quindi ritenersi, in definitiva, la sussistenza "ex ante" di concrete, e non ipotetiche, possibilità che potesse così conseguire vantaggi di carriera ed economici apprezzabili.
6.2. Quanto al profilo della misura delle conseguenze economiche risarcitorie a titolo di perdita di chances, deve tenersi conto che l'incarico di cui all'avviso del 2018 (doc. 1) aveva durata triennale. Parte ricorrente deduce che il vincitore avrebbe avuto diritto a un'indennità di euro 5000 annui. La resistente ha tuttavia allegato e comprovato – e sul punto non constano differenti deduzioni di parte attrice – che il riferimento è sproporzionato per eccesso dal momento che non tiene conto che l'indennità per il conferimento della P.O. avrebbe comportato il riassorbimento dell'indennità di coordinamento di cui beneficiava il e, alla luce dei conteggi prodotti, ha Parte_1
determinato una differenza lorda, spalmata su 6 anni pari a euro 13.600, con incremento particolarmente sensibile nel periodo del primo triennio (cfr. docc. 27 e 28 res.), che è quello oggetto del presente riconoscimento, dal momento che – come già detto - nessuna considerazione può essere espressa in relazione alle procedure del 2022, rispetto alla quale non ha fornito neppure i nominativi e i titoli degli altri concorrenti.
Rispetto a quella del 2023 nessuna puntuale allegazione è stata fornita da parte ricorrente, mentre l' ha esibito la proposta del settembre 2023, quale allegato 21, Pt_2
ben più esaustiva delle precedenti.
Il Tribunale deve ovviamente tenere in conto nella valutazione equitativa cui è chiamato sia la misura particolarmente elevata di probabilità che il ricorrente avrebbe prevalso,
Pag. 12 di 14 sia la circostanza che l'attribuzione dell'incarico avrebbe potuto costituire un vantaggio non indifferente nello sviluppo della del percorso professionale del Parte_1
soggetto ancora cinquantenne, anche con riferimento all'attribuzione di ulteriori incarichi di posizione organizzativa e allo sviluppo verticale della carriera stessa (come in effetti accaduto al . ER
7. Ritenuta quindi l'illegittimità della procedura di conferimento della posizione organizzativa conclusasi con deliberazione del D.G. n. 720 del 13.7.2018 e della procedura di conferimento della posizione organizzativa conclusasi con deliberazione n.
1466 del 16.11.2022, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, si ritiene equo liquidare in favore del a titolo di risarcimento del danno da perdita di Parte_1
chances con riferimento alla sola prima selezione la somma di euro 8.000.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., tenuto conto del valore della causa e della natura documentale di essa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con ricorso del 16.4.2024, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così
[...]
provvede:
- accerta e dichiara l'illegittimità della procedura di conferimento di posizione organizzativa in favore di di cui alla deliberazione del D.G. n. 720/2018 e Persona_1
alla deliberazione n. 1466/2022 e, per l'effetto, avuto riguardo alla sola prima procedura,
- condanna l' in persona del l.r. pro tempore, al Controparte_1
risarcimento del danno da perdita di chances in favore del ricorrente che si determina equitativamente in euro 8.000, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
- rigetta nel resto;
Pag. 13 di 14 - condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che si liquidano in euro 2.900 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge.
Grosseto, 18 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Grosso
Pag. 14 di 14