TRIB
Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/02/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tribunal e di Bari, Sezione 1a Civil e, ri unito in camera di consigli o in persona dei
Signori Magist rat i:
1. dott. Gius eppe Di sabato - P resident e
2. dott. Val eri a Guaragnell a - Giudi ce rel .
3. dott. S ara Mazzott a - Giudi ce ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A nell a procedura is critta s otto il n. 2266/2024 R.G., promossa da Parte_1
(avv. S. Lattanzi), ricorrente, nei confronti di (avv. F.
[...] CP_1
Lat esori ere), resi st ente.
IN F A T T O E D I R I T T O
Con ri corso contenzi oso il ri corrente ha propost o dom anda per sent ir di chiarare l a cessazione degli effetti civili del m at rimonio.
Fissat a l a comparizi one pers onale delle parti, i coniugi hanno riferito di aver raggiunto un accordo e hanno deposit at o t el ematicam ent e una convenzione, da loro sottoscritt a, chiedendo d i chiararsi l a cessazione degli effetti civil i del m at rimoni o in camera di consigli o, all e condi zi oni concordat e. Le part i hanno di chi arat o di non vol ersi ri concil iare e di ri nunci are a comparire, avval endosi dell a facolt à di sostituire l'udienza con il dep osito di note scritte. Il rit o da gi udi zi al e è st ato trasform at o in cons ens ual e e l a causa è st at a rim essa al Collegio in cam era di consigli o.
È provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n.
898/1970 e succ. modd. e segn at ament e:
➢ inizi o dell a s eparazione dal le concordi di chi arazioni delle parti e dall a docum ent azione esi bita;
➢ durat a ini nt errott a dell a s eparazione – ormai di chi arat a i n m odo i rrevocabil e – da olt re s ei m esi a far t em po dalla avvenuta compari zi one dei coniug i innanzi al
President e del Tribunal e nel la procedura di separazione consensuale;
➢ mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostit ui re l a comunione m ateri al e e spirit uale, si cché, in accoglim ent o della dom anda, va di chiarata l a cess azione degli effetti civili del m at rimonio. Gli accordi fra l e parti non contrast ano con le norm e inderogabili di l egge.
La m ogli e perde il cognom e che aveva aggiunto al proprio con i l mat rimonio, ex art. 5 comm a 2° dell a L. n. 898/1970 e succ. mod.
Copi a dell a present e s ent enza va t rasmessa, dopo il passaggio i n giudi cato, all'Ufficiale dello Stato civile competente, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Le spese process uali sono compensat e come da accordo.
P.Q.M.
definit ivament e pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrim oni o cel ebrato con rito rel igioso t ra i coniugi anzi detti i l
22.05.1998, t ras crit t o nel regist ro degli atti di matrim oni o del Comune di
Capurs o (BA) (anno 1998, part e II, serie A, n. 26);
2. dichiara che l a m oglie perde il cognom e del m arito che aveva aggiunto al propri o a s eguito del mat rim onio;
3. ordi na al C ancelli ere di t rasm ett ere copia dell a presen t e sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del
D.P.R . n. 396/2000;
4. dichiara effi caci le condi zioni concordat e con convenzi on e deposit ata tel em aticam ente il 07.08.2024, che qui si hanno per riprodotte e trascritt e;
5. spese compens at e.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione 1a Civile del Tribunale, il giorno
18.02.2025.
I L GI U D I C E E S T E N S O R E
D O T T. VA L E R I A GU A R A G N E L L A
I L PR E S I D E N T E
D O T T. GI U S E P P E DI S A B A T O
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tribunal e di Bari, Sezione 1a Civil e, ri unito in camera di consigli o in persona dei
Signori Magist rat i:
1. dott. Gius eppe Di sabato - P resident e
2. dott. Val eri a Guaragnell a - Giudi ce rel .
3. dott. S ara Mazzott a - Giudi ce ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A nell a procedura is critta s otto il n. 2266/2024 R.G., promossa da Parte_1
(avv. S. Lattanzi), ricorrente, nei confronti di (avv. F.
[...] CP_1
Lat esori ere), resi st ente.
IN F A T T O E D I R I T T O
Con ri corso contenzi oso il ri corrente ha propost o dom anda per sent ir di chiarare l a cessazione degli effetti civili del m at rimonio.
Fissat a l a comparizi one pers onale delle parti, i coniugi hanno riferito di aver raggiunto un accordo e hanno deposit at o t el ematicam ent e una convenzione, da loro sottoscritt a, chiedendo d i chiararsi l a cessazione degli effetti civil i del m at rimoni o in camera di consigli o, all e condi zi oni concordat e. Le part i hanno di chi arat o di non vol ersi ri concil iare e di ri nunci are a comparire, avval endosi dell a facolt à di sostituire l'udienza con il dep osito di note scritte. Il rit o da gi udi zi al e è st ato trasform at o in cons ens ual e e l a causa è st at a rim essa al Collegio in cam era di consigli o.
È provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n.
898/1970 e succ. modd. e segn at ament e:
➢ inizi o dell a s eparazione dal le concordi di chi arazioni delle parti e dall a docum ent azione esi bita;
➢ durat a ini nt errott a dell a s eparazione – ormai di chi arat a i n m odo i rrevocabil e – da olt re s ei m esi a far t em po dalla avvenuta compari zi one dei coniug i innanzi al
President e del Tribunal e nel la procedura di separazione consensuale;
➢ mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostit ui re l a comunione m ateri al e e spirit uale, si cché, in accoglim ent o della dom anda, va di chiarata l a cess azione degli effetti civili del m at rimonio. Gli accordi fra l e parti non contrast ano con le norm e inderogabili di l egge.
La m ogli e perde il cognom e che aveva aggiunto al proprio con i l mat rimonio, ex art. 5 comm a 2° dell a L. n. 898/1970 e succ. mod.
Copi a dell a present e s ent enza va t rasmessa, dopo il passaggio i n giudi cato, all'Ufficiale dello Stato civile competente, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Le spese process uali sono compensat e come da accordo.
P.Q.M.
definit ivament e pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrim oni o cel ebrato con rito rel igioso t ra i coniugi anzi detti i l
22.05.1998, t ras crit t o nel regist ro degli atti di matrim oni o del Comune di
Capurs o (BA) (anno 1998, part e II, serie A, n. 26);
2. dichiara che l a m oglie perde il cognom e del m arito che aveva aggiunto al propri o a s eguito del mat rim onio;
3. ordi na al C ancelli ere di t rasm ett ere copia dell a presen t e sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del
D.P.R . n. 396/2000;
4. dichiara effi caci le condi zioni concordat e con convenzi on e deposit ata tel em aticam ente il 07.08.2024, che qui si hanno per riprodotte e trascritt e;
5. spese compens at e.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione 1a Civile del Tribunale, il giorno
18.02.2025.
I L GI U D I C E E S T E N S O R E
D O T T. VA L E R I A GU A R A G N E L L A
I L PR E S I D E N T E
D O T T. GI U S E P P E DI S A B A T O