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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 03/11/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. 398/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa RA TT, nella causa tra
, elettivamente domiciliato in Alba (Cn), Via dei Mille n. 3, presso lo studio degli avv.ti Parte_1
AN AM e BE NO del Foro di Asti che lo rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente all'avv. Vincenzo Enrichens del Foro di Torino per delega in atti;
attore contro
Avv. Fabio GARAVENTA, elettivamente domiciliato in Casale Monferrato, Via Mellana n. 8, presso lo
Studio dell'avv. Giuseppe Giovenco che lo rappresenta, come per delega in atti;
convenuto ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 398/2025 avente ad oggetto: risarcimento danni da lesione onore e reputazione;
sulle conclusioni di cui al verbale dell'udienza 29.10.2025 da intendersi qui richiamate;
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
Con atto di citazione datato 18 febbraio 2025, il sig. , lamentando di aver subito la lesione Parte_1 della propria reputazione e del diritto alla riservatezza in conseguenza del messaggio vocale inviato in data 6 marzo 2023 dall'avv. Garaventa alla sig. , figlia dell'attore, chiedeva a questo Parte_2
Tribunale il risarcimento dei danni tutti patiti. In particolare, allegava che nella data sopra indicata,
1 il convenuto aveva inviato alla figlia un messaggio vocale della durata di 4 minuti e 2 secondi Pt_2 avente il seguente contenuto “Car scusa per la voce ma sono un po' influenzato guarda avete Pt_2 ricevuto una mail io in realtà avrei voluto mandarvi solo la piccola mail ma avendo risposto alla mail dell'avv. Enrichens che aveva invece mantenuto in allegato tutto il carteggio vi è stato girato anche la riservata personale professionale che in realtà non doveva essere girata si tratta di un errore, ma guarda tutto sommato credo che se il diavolo ci ha messo diciamo il bastone nella ruota in realtà l'ha fatto anche a fin di bene, io ti dico una cosa te lo dico perché io con te non ho niente ma stai Pt_2 per essere potenzialmente trascinata con la tua azienda in una vicenda assolutamente che non io te ne avevo parlato te l'ho avevo detto, purtroppo lui è completamente manovrato da questa e Pt_3 tieni conto che io sono stato contattato anche d perché anche lì se ne sono accorti tutti Persona_1 di questa situazione e questo chiedere 100 mila euro a un ragazzo alle prime armi quando ci sono
12-13 mila euro di magazzino di attrezzature, cioè dà molto sospetto ma la verità è che io te lo dico proprio e voglio essere molto sincero, che mi parlò molto dell'odio che ha verso di voi, mi Pt_3 parlò molto delle degustazioni a cui tu non l'avevi fatta entrare, e mi parlò molto del fatto che voi siete le arpie che non lo curate quando è malato, quindi tu capisci che in questa situazione a lei è Pt_ maturato un odio verso di voi che sta trasmettendo secondo me a quindi a lei che poi dovesse essere travolta la vostra azienda a lei tutto sommato consuma una sua vendetta verso di voi, hai capito e mentre tuo padre è molto facile che abbia dei proventi di questa vicenda del quadro intestati Pt_ a lei attraverso queste banche svizzere dove maneggia il suo genero quindi è chiaro che è completamente stato diciamo irretito da questa donna, che è una donna molto particolare, quindi io come potrai vedere però dalla lettera, io ho teso la mano, ho cercato anche di, ho detto che non riesco a capire come lui sia arrivato a questo. In realtà lo so bene ed è quella donna. Non so cosa dirt . Pt_2
Io adesso nei prossimi giorni avrò questi appuntamenti i però la situazione è veramente Persona_2 molto pericolosa perché lui non comprende le dinamiche dal punto di vista penale di questa vicenda perché quel quadro in Italia è corpo di reato quindi probabilmente questi se ne fregano CP_1 anche se anche loro possono avere dei problemi ma meno dal punto di vista del patrimonio mentre tuo padre rischia sia penalmente che per il patrimonio. In più ti dic mi ha contattato e lo sai Tes_1 benissimo cosa pensa, d allora tra poco anche tutto questo sarà a discredito sulla vostra Persona_1 azienda cioè sul marchio del vino perché quando tutti cominciano a parlare di un uomo che fa delle cose da pazzo poi sai comunque la cosa si trascina anche sul vino. Io ti dico cerca di mettergli ragione credo che sia praticamente impossibile ma almeno stai in guardia tu, buona giornata, io ripeto tutto quello che farò lo farò perché io ho diritto ad avere del denaro se mi obbligano andare Pt_ contr e tutto ciò che lo circonda non è colpa mia, io ho cercato in tutti i modi di evitarlo. Ciao buona giornata se possibile”.
2 Lamentava la portata lesiva e fortemente denigratoria delle espressioni impiegate dal convenuto nel messaggio vocale di cui sopra indirizzato alla sig.ra , nel quale era rappresentata una Parte_2 condizione di totale sottomissione dell'attore, descritto alla figlia come completamente eterodiretto nelle decisioni più rilevanti e significative della propria vita personale e professionale da una donna estranea al nucleo familiare e animata da uno spirito di vendetta verso le figlie di avrebbe Parte_1 pervaso anche quest'ultimo, avvelenando le relazioni familiari e compromettendo affari e reputazione della rinomata azienda vinicola che porta il nome dell'attore. Evidenziava, inoltre, che il riferimento fatto dal convenuto alla “vicenda del quadro”, era idoneo a instillare subdolamente l'idea che l'attore abbia tratto vantaggi economici dalle vicissitudini dell'opera d'arte attribuita a AR da VI la cui esportazione e vendita ha costituito oggetto di procedimenti penali nell'ambito dei quali ne sarebbe stata riconosciuta l'illiceità.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'avv. Fabio Garaventa, eccependo, in via preliminare,
l'incompetenza territoriale del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Alessandria e, comunque, l'improcedibilità della domanda per mancata corrispondenza tra le domande formanti oggetto del procedimento di mediazione e quelle azionate nel presente giudizio;
nel merito, contestava integralmente le allegazioni avversarie e la portata lesiva delle espressioni utilizzate e chiedeva l'integrale rigetto della domanda.
Tentava invano la conciliazione delle parti, il GI con ordinanza emessa in data 8.10.2025 rigettava in quanto inammissibili le istanze di prova orale formulate dal convenuto e fissava udienza ex art. 281 sexies c.p.c. al 29.10.2025.
All'udienza odierna le parti precisavano le conclusioni come da verbale e discutevano oralmente la causa. All'esito, il GI riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies co. ultimo c.p.c..
---
Si impone preliminarmente la disamina delle eccezioni di incompetenza territoriale e di improcedibilità sollevate dal convenuto.
Circa l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore di quello di Alessandria, giova rammentare che la diffamazione è l'offesa alla reputazione di una persona pronunciata in assenza della vittima davanti a più persone, mentre l'ingiuria, oggi mero illecito civile, è l'offesa alla reputazione rivolta direttamente alla vittima, in un colloquio a due, a prescindere dal fatto che ad assistere possano essere anche altre persone. Entrambe le condotte possono verificarsi mediante l'espressione di offese verbali o scritte, anche con l'utilizzo di mezzi telematici.
Nel caso di specie, dalle allegazioni stesse dell'attore, è da escludersi la configurabilità di un'ipotesi di diffamazione essendo stato il messaggio vocale di cui si discute trasmesso dal convenuto direttamente
3 ed esclusivamente alla figlia dell'attore sul suo cellulare tramite messaggistica Whatsapp. Esclusa
l'astratta configurabilità di fattispecie penalmente rilevanti, deve tuttavia precisarsi che l'onore e la reputazione costituiscono diritti inviolabili della persona, la cui lesione fa sorgere in capo all'offeso il diritto al risarcimento del danno, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo integri o meno un reato, sicché ai fini risarcitori è irrilevante che sussistano gli elementi costitutivi delle fattispecie incriminatrici poste a tutela dei detti beni (vds. Cassazione civile sez. III, 15/06/2018, n.15742). In particolare, "l'onore e la reputazione, la quale si identifica con il senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico, costituiscono diritti della persona costituzionalmente garantiti e, pertanto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 2043 e 2059 c.c., la loro lesione è suscettibile di risarcimento del danno non patrimoniale, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo costituisca o meno reato" (Cass. n. 22190/2009).
Alla luce dei superiori principi, le dichiarazioni offensive dell'altrui onore e reputazione, seppur non suscettibili di integrare alcuna fattispecie incriminatrice, devono, pertanto, ritenersi fonte di danno risarcibile secondo la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. allorché abbiano una rilevanza sotto il profilo dell'illecito civilistico.
Così inquadrata la vicenda oggetto di causa, in punto competenza territoriale del Tribunale adito, occorre precisare che nell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana il legislatore, nel fissare la competenza territoriale facoltativa di cui all'art. 20 c.p.c. nel luogo in cui è sorta l'obbligazione, ha individuato la competenza territoriale del giudice del luogo in cui si è verificato il danno risarcibile e non il fatto potenzialmente idoneo a produrlo. Da ciò consegue inevitabilmente, ai fini dell'individuazione del foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c., che il luogo in cui sorge l'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana non è il luogo in cui si è verificato il fatto
(inteso come condotta, nesso di causalità materiale ed evento lesivo), ma il luogo in cui si è prodotto il danno consequenziale patrimoniale o non patrimoniale (Cassazione civile sez. III, 01/12/2004,
n.22586).
Da quanto sopra consegue la conferma della competenza territoriale di questo Tribunale.
Circa l'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda per mancata corrispondenza tra l'oggetto della mediazione e quello della domanda azionata, è sufficiente rilevare che, non vertendosi in tema di risarcimento da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, come sopra specificato, ma di risarcimento da illecito civile ex artt. 2043, 2059 c.c., il preventivo esperimento della procedura di mediazione non è condizione di procedibilità dell'azione alla luce del D.lgs.
4 149/2022. Non rientrando la presente controversia tra quelle soggette ad obbligo di preventivo esperimento della procedura di mediazione, l'eccezione di improcedibilità è infondata e va respinta.
Sempre in via preliminare, si conferma integralmente in questa sede il giudizio di inammissibilità delle istanze istruttorie formulate dalle parti, qui richiamando l'ordinanza istruttoria resa in data
8.10.2025.
Passando al merito della causa, come noto e consolidato tramite fondati richiami giurisprudenziali, il concetto di onore attiene la sfera psichica del soggetto e consiste nel sentimento che egli ha del proprio valore e della propria persona e che viene leso da quegli addebiti o quelle offese che alterano in senso peggiorativo l'autopercezione. La tutela dell'onore e la centralità della stessa contenute nel nostro ordinamento affondano la propria origine, prima ancora che nel dettato normativo, in quello costituzionale;
difatti l'art. 2 della Costituzione colloca inequivocabilmente l'onore e la reputazione tra i diritti inviolabili dell'uomo.
Posto quanto sopra, la parte che si assume danneggiata è onerata della prova del danno, sia sotto il profilo del danno/evento (ovvero la lesione dell'interesse tutelato) sia del danno conseguenza (le conseguenze risarcibili, in termini di ricaduta patrimoniale) (cfr., Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 7713 del 7.6.2000).
Nel caso in esame, la prova richiesta è stata allegata dal ricorrente, il quale ha fornito la registrazione del messaggio vocale inviato il 6 marzo 2023, alle ore 8.52 dal convenuto alla figlia di e Pt_1 contenente affermazioni da ritenersi lesive del proprio onore, nonché reputazione.
In particolare, le affermazioni secondo cui “lui è completamente manovrato da quest e tieni Pt_3 conto che io sono stato contattato anche da perché anche lì se ne sono accorti tutti di Persona_1 questa situazione” e “in questa situazione a lei è maturato un odio verso di voi che sta trasmettendo Pt_ secondo me a quindi a lei che poi dovesse essere travolta la vostra azienda a lei tutto sommato consuma una sua vendetta verso di voi, hai capito e mentre tuo padre è molto facile che abbia dei proventi di questa vicenda del quadro intestati a lei attraverso queste banche svizzere dove maneggia Pt_ il suo genero quindi è chiaro ch è completamente stato diciamo irretito da questa donna, che è una donna molto particolare” e “in più ti dic mi ha contattato e lo sai benissimo cosa pensa, Tes_1 da allora tra poco anche tutto questo sarà a discredito sulla vostra azienda cioè sul Persona_1 marchio del vino perché quando tutti cominciano a parlare di un uomo che fa delle cose da pazzo poi sai comunque la cosa si trascina anche sul vino”, sono all'evidenza idonee a veicolare, all'interno della famiglia dell'attore e della prestigiosa azienda vitivinicola familiare, un'immagine di Parte_1 come ormai privo di lucidità ed autonomia di giudizio, completamente soggiogato e manovrato da
5 una donna che odia la famiglia dell'attore e che avrebbe trasmesso tale odio all' stesso che Pt_1 sarebbe, per effetto di tale influenza, indotto ad assumere condotte irrazionali e potenzialmente deleterie per l'azienda vitivinicola che porta il suo nome. Appare, inoltre, idoneo ad arrecare pregiudizio alla reputazione dell'attore e all'onore all'interno dell'ambiente familiare e lavorativo, la prospettazione, seppure in termini di verosimiglianza, di un suo coinvolgimento in vicende aventi accertato rilievo penalistico, dalle quali continuerebbe a trarre profitto.
Né, dalle allegazioni e dalla documentazione in atti, pare potersi ragionevolmente sostenere che il messaggio oggetto di causa fosse dettato da sincera preoccupazione del convenuto per la condizioni dell'attore e/o da spirito di protezione nei confronti suoi e della famiglia. Dalla lettura dei messaggi precedentemente inviati dal convenuto ad personalmente e alla figlia (doc. 7, 8 e 10 Parte_1 Per_3 produzioni parte attrice) emerge, infatti, come l'obbiettivo delle eufemisticamente forti pressioni esercitate sull'attore e sulla famiglia, fosse l'invocata intercessione dell presso i suoi contatti Pt_1 svizzeri al fine di agevolare il pagamento degli ingenti compensi professionali spettanti al legale convenuto a seguito della vendita del ritratto di , attribuito a AR da VI, a Parte_4 cittadina elvetica da lui patrocinata.
Va ricordato che, secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità, “la lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici" (Cass. Civ., sez. 3, sentenza n. 11269 del 10.5.2018), “Il danno morale costituisce autonoma ipotesi di danno non patrimoniale risarcibile al verificarsi di determinati presupposti, collegato intimamente all'entità ed intensità della sofferenza e dotato di piena autonomia ontologica rispetto al danno biologico, con la conseguenza che, nella determinazione della misura del suo risarcimento, il giudice non può limitarsi ad attribuire al danneggiato una quota parte del danno biologico, ma deve procedere a liquidare autonomamente il risarcimento atto a riparare la lesione dell'integrità morale, adeguando i parametri del risarcimento alla predetta entità della sofferenza e del dolore, oltre che alla lesione della dignità della persona" (Cass. Civ., sez. L, sentenza n. 11039 del
12.5.2006).
Facendo corretta applicazione dei dettami sopra riportati, la gravità dei fatti accaduti, non oggetto di specifica contestazione e, comunque, provati in atti, il coinvolgimento dei più stretti legami familiari nonché i riflessi degli illeciti sulla attività vitivinicola dell'attore, costituiscono già di per sé elementi presuntivi in grado di far ritenere che possa avere subito gravi sofferenze, in ragione delle Parte_1 esternazioni del convenuto, tali da colpire sia il suo profilo personale che professionale. Appare, infatti, di assoluta verosimiglianza che , a seguito dell'invio del messaggio vocale del 6 Parte_1
6 marzo 2023 alla figlia , abbia subito la dedotta sofferenza morale riconducibile al biasimo e alla Pt_2 disistima provocati all'interno del nucleo familiare che gestisce anche l'azienda vitivinicola fondata da stesso. Pt_1
Di contro, non sono stati specificamente allegati né provati eventuale danni biologici alla salute psico-fisica dell'attore derivanti dalle condotte illecite sopra indicate.
E', dunque, accertata la sussistenza a carico della parte attrice di un danno morale, inteso come sofferenza soggettiva patita quale conseguenza degli illeciti subiti e individuati nella propalazione presso la sua famiglia di giudizi e valutazioni idonei a raffigurarlo come incapace di assumere in autonomia e consapevolezza decisioni sia personali che professionali per essere ormai succube di una donna senza scrupoli a lui molto vicina.
In punto quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale, va richiamata l'ulteriore precisazione resa in materia dalla Corte di Cassazione, secondo cui "la liquidazione del danno morale conseguente alla lesione dell'onore o della reputazione, allo stesso modo di quanto è previsto per ogni altro risarcimento del danno per fatto illecito, è rimessa alla valutazione del giudice e sfugge necessariamente ad una precisa valutazione analitica, restando essa affidata al criterio equitativo”
(Cass. Civile, sez. III, 3.12.2007, n. 25171). I parametri comunemente utilizzati sono quelli della gravità dell'addebito, della sua evidenza, della qualità del soggetto offensore e di quello leso, nonché
l'incidenza sulla vita di relazione.
Ai fini della quantificazione del risarcimento del danno morale, come già sopra richiamato, è consentito al Giudice far riferimento a criteri equitativi, che tengano conto della situazione concreta, della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della sofferenza e del turbamento intrinsecamente patiti (tra le tante, Cass. Civ. sez. 3, sentenza n. 21087 del 19.10.2015).
Ebbene, nel caso per cui è causa gli elementi in atti paiono idonei a denotare un grado non elevato di gravità, attesa la condotta, la durata della stessa, gli strumenti con cui è stata posta in essere e le persone coinvolte.
Accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto ex artt. 2043 e 2059 del Codice Civile per gli illeciti descritti in narrativa, lo stesso va condannato al risarcimento in favore dell'attore Parte_1 dei danni conseguenti, quantificati in via equitativa nell'importo di euro 8.000,00, oltre interessi in misura legale dalla data di deposito della sentenza al saldo effettivo. Trattandosi di debito di valore liquidato all'attualità, non è riconoscibile l'invocata rivalutazione.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite, liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione tariffario di riferimento di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche andranno poste a carico di parte
7 convenuta, soccombente prevalente, nella misura del 70%. La restante quota del 30% è compensata tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento della domanda attorea, accertata la responsabilità del convenuto per i danni morali cagionati all'attore in dipendenza delle propalazioni ed espressioni di cui in parte motiva, condanna l'avv. Fabio Garaventa al risarcimento dei danni tutti subiti dal sig. , danni Parte_1 quantificati equitativamente in € 8.000, oltre interessi legali dalla presente sentenza all'effettivo saldo. condanna il convenuto alla corresponsione, in favore della parte attrice, della quota del 70% delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.000, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA se e come per legge.
Dichiara compensata tra le parti la restante quota del 30% delle spese di lite, come sopra liquidate.
Così deciso in Asti, il 30 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa RA TT
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa RA TT, nella causa tra
, elettivamente domiciliato in Alba (Cn), Via dei Mille n. 3, presso lo studio degli avv.ti Parte_1
AN AM e BE NO del Foro di Asti che lo rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente all'avv. Vincenzo Enrichens del Foro di Torino per delega in atti;
attore contro
Avv. Fabio GARAVENTA, elettivamente domiciliato in Casale Monferrato, Via Mellana n. 8, presso lo
Studio dell'avv. Giuseppe Giovenco che lo rappresenta, come per delega in atti;
convenuto ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 398/2025 avente ad oggetto: risarcimento danni da lesione onore e reputazione;
sulle conclusioni di cui al verbale dell'udienza 29.10.2025 da intendersi qui richiamate;
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
Con atto di citazione datato 18 febbraio 2025, il sig. , lamentando di aver subito la lesione Parte_1 della propria reputazione e del diritto alla riservatezza in conseguenza del messaggio vocale inviato in data 6 marzo 2023 dall'avv. Garaventa alla sig. , figlia dell'attore, chiedeva a questo Parte_2
Tribunale il risarcimento dei danni tutti patiti. In particolare, allegava che nella data sopra indicata,
1 il convenuto aveva inviato alla figlia un messaggio vocale della durata di 4 minuti e 2 secondi Pt_2 avente il seguente contenuto “Car scusa per la voce ma sono un po' influenzato guarda avete Pt_2 ricevuto una mail io in realtà avrei voluto mandarvi solo la piccola mail ma avendo risposto alla mail dell'avv. Enrichens che aveva invece mantenuto in allegato tutto il carteggio vi è stato girato anche la riservata personale professionale che in realtà non doveva essere girata si tratta di un errore, ma guarda tutto sommato credo che se il diavolo ci ha messo diciamo il bastone nella ruota in realtà l'ha fatto anche a fin di bene, io ti dico una cosa te lo dico perché io con te non ho niente ma stai Pt_2 per essere potenzialmente trascinata con la tua azienda in una vicenda assolutamente che non io te ne avevo parlato te l'ho avevo detto, purtroppo lui è completamente manovrato da questa e Pt_3 tieni conto che io sono stato contattato anche d perché anche lì se ne sono accorti tutti Persona_1 di questa situazione e questo chiedere 100 mila euro a un ragazzo alle prime armi quando ci sono
12-13 mila euro di magazzino di attrezzature, cioè dà molto sospetto ma la verità è che io te lo dico proprio e voglio essere molto sincero, che mi parlò molto dell'odio che ha verso di voi, mi Pt_3 parlò molto delle degustazioni a cui tu non l'avevi fatta entrare, e mi parlò molto del fatto che voi siete le arpie che non lo curate quando è malato, quindi tu capisci che in questa situazione a lei è Pt_ maturato un odio verso di voi che sta trasmettendo secondo me a quindi a lei che poi dovesse essere travolta la vostra azienda a lei tutto sommato consuma una sua vendetta verso di voi, hai capito e mentre tuo padre è molto facile che abbia dei proventi di questa vicenda del quadro intestati Pt_ a lei attraverso queste banche svizzere dove maneggia il suo genero quindi è chiaro che è completamente stato diciamo irretito da questa donna, che è una donna molto particolare, quindi io come potrai vedere però dalla lettera, io ho teso la mano, ho cercato anche di, ho detto che non riesco a capire come lui sia arrivato a questo. In realtà lo so bene ed è quella donna. Non so cosa dirt . Pt_2
Io adesso nei prossimi giorni avrò questi appuntamenti i però la situazione è veramente Persona_2 molto pericolosa perché lui non comprende le dinamiche dal punto di vista penale di questa vicenda perché quel quadro in Italia è corpo di reato quindi probabilmente questi se ne fregano CP_1 anche se anche loro possono avere dei problemi ma meno dal punto di vista del patrimonio mentre tuo padre rischia sia penalmente che per il patrimonio. In più ti dic mi ha contattato e lo sai Tes_1 benissimo cosa pensa, d allora tra poco anche tutto questo sarà a discredito sulla vostra Persona_1 azienda cioè sul marchio del vino perché quando tutti cominciano a parlare di un uomo che fa delle cose da pazzo poi sai comunque la cosa si trascina anche sul vino. Io ti dico cerca di mettergli ragione credo che sia praticamente impossibile ma almeno stai in guardia tu, buona giornata, io ripeto tutto quello che farò lo farò perché io ho diritto ad avere del denaro se mi obbligano andare Pt_ contr e tutto ciò che lo circonda non è colpa mia, io ho cercato in tutti i modi di evitarlo. Ciao buona giornata se possibile”.
2 Lamentava la portata lesiva e fortemente denigratoria delle espressioni impiegate dal convenuto nel messaggio vocale di cui sopra indirizzato alla sig.ra , nel quale era rappresentata una Parte_2 condizione di totale sottomissione dell'attore, descritto alla figlia come completamente eterodiretto nelle decisioni più rilevanti e significative della propria vita personale e professionale da una donna estranea al nucleo familiare e animata da uno spirito di vendetta verso le figlie di avrebbe Parte_1 pervaso anche quest'ultimo, avvelenando le relazioni familiari e compromettendo affari e reputazione della rinomata azienda vinicola che porta il nome dell'attore. Evidenziava, inoltre, che il riferimento fatto dal convenuto alla “vicenda del quadro”, era idoneo a instillare subdolamente l'idea che l'attore abbia tratto vantaggi economici dalle vicissitudini dell'opera d'arte attribuita a AR da VI la cui esportazione e vendita ha costituito oggetto di procedimenti penali nell'ambito dei quali ne sarebbe stata riconosciuta l'illiceità.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'avv. Fabio Garaventa, eccependo, in via preliminare,
l'incompetenza territoriale del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Alessandria e, comunque, l'improcedibilità della domanda per mancata corrispondenza tra le domande formanti oggetto del procedimento di mediazione e quelle azionate nel presente giudizio;
nel merito, contestava integralmente le allegazioni avversarie e la portata lesiva delle espressioni utilizzate e chiedeva l'integrale rigetto della domanda.
Tentava invano la conciliazione delle parti, il GI con ordinanza emessa in data 8.10.2025 rigettava in quanto inammissibili le istanze di prova orale formulate dal convenuto e fissava udienza ex art. 281 sexies c.p.c. al 29.10.2025.
All'udienza odierna le parti precisavano le conclusioni come da verbale e discutevano oralmente la causa. All'esito, il GI riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies co. ultimo c.p.c..
---
Si impone preliminarmente la disamina delle eccezioni di incompetenza territoriale e di improcedibilità sollevate dal convenuto.
Circa l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore di quello di Alessandria, giova rammentare che la diffamazione è l'offesa alla reputazione di una persona pronunciata in assenza della vittima davanti a più persone, mentre l'ingiuria, oggi mero illecito civile, è l'offesa alla reputazione rivolta direttamente alla vittima, in un colloquio a due, a prescindere dal fatto che ad assistere possano essere anche altre persone. Entrambe le condotte possono verificarsi mediante l'espressione di offese verbali o scritte, anche con l'utilizzo di mezzi telematici.
Nel caso di specie, dalle allegazioni stesse dell'attore, è da escludersi la configurabilità di un'ipotesi di diffamazione essendo stato il messaggio vocale di cui si discute trasmesso dal convenuto direttamente
3 ed esclusivamente alla figlia dell'attore sul suo cellulare tramite messaggistica Whatsapp. Esclusa
l'astratta configurabilità di fattispecie penalmente rilevanti, deve tuttavia precisarsi che l'onore e la reputazione costituiscono diritti inviolabili della persona, la cui lesione fa sorgere in capo all'offeso il diritto al risarcimento del danno, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo integri o meno un reato, sicché ai fini risarcitori è irrilevante che sussistano gli elementi costitutivi delle fattispecie incriminatrici poste a tutela dei detti beni (vds. Cassazione civile sez. III, 15/06/2018, n.15742). In particolare, "l'onore e la reputazione, la quale si identifica con il senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico, costituiscono diritti della persona costituzionalmente garantiti e, pertanto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 2043 e 2059 c.c., la loro lesione è suscettibile di risarcimento del danno non patrimoniale, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo costituisca o meno reato" (Cass. n. 22190/2009).
Alla luce dei superiori principi, le dichiarazioni offensive dell'altrui onore e reputazione, seppur non suscettibili di integrare alcuna fattispecie incriminatrice, devono, pertanto, ritenersi fonte di danno risarcibile secondo la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. allorché abbiano una rilevanza sotto il profilo dell'illecito civilistico.
Così inquadrata la vicenda oggetto di causa, in punto competenza territoriale del Tribunale adito, occorre precisare che nell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana il legislatore, nel fissare la competenza territoriale facoltativa di cui all'art. 20 c.p.c. nel luogo in cui è sorta l'obbligazione, ha individuato la competenza territoriale del giudice del luogo in cui si è verificato il danno risarcibile e non il fatto potenzialmente idoneo a produrlo. Da ciò consegue inevitabilmente, ai fini dell'individuazione del foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c., che il luogo in cui sorge l'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana non è il luogo in cui si è verificato il fatto
(inteso come condotta, nesso di causalità materiale ed evento lesivo), ma il luogo in cui si è prodotto il danno consequenziale patrimoniale o non patrimoniale (Cassazione civile sez. III, 01/12/2004,
n.22586).
Da quanto sopra consegue la conferma della competenza territoriale di questo Tribunale.
Circa l'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda per mancata corrispondenza tra l'oggetto della mediazione e quello della domanda azionata, è sufficiente rilevare che, non vertendosi in tema di risarcimento da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, come sopra specificato, ma di risarcimento da illecito civile ex artt. 2043, 2059 c.c., il preventivo esperimento della procedura di mediazione non è condizione di procedibilità dell'azione alla luce del D.lgs.
4 149/2022. Non rientrando la presente controversia tra quelle soggette ad obbligo di preventivo esperimento della procedura di mediazione, l'eccezione di improcedibilità è infondata e va respinta.
Sempre in via preliminare, si conferma integralmente in questa sede il giudizio di inammissibilità delle istanze istruttorie formulate dalle parti, qui richiamando l'ordinanza istruttoria resa in data
8.10.2025.
Passando al merito della causa, come noto e consolidato tramite fondati richiami giurisprudenziali, il concetto di onore attiene la sfera psichica del soggetto e consiste nel sentimento che egli ha del proprio valore e della propria persona e che viene leso da quegli addebiti o quelle offese che alterano in senso peggiorativo l'autopercezione. La tutela dell'onore e la centralità della stessa contenute nel nostro ordinamento affondano la propria origine, prima ancora che nel dettato normativo, in quello costituzionale;
difatti l'art. 2 della Costituzione colloca inequivocabilmente l'onore e la reputazione tra i diritti inviolabili dell'uomo.
Posto quanto sopra, la parte che si assume danneggiata è onerata della prova del danno, sia sotto il profilo del danno/evento (ovvero la lesione dell'interesse tutelato) sia del danno conseguenza (le conseguenze risarcibili, in termini di ricaduta patrimoniale) (cfr., Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 7713 del 7.6.2000).
Nel caso in esame, la prova richiesta è stata allegata dal ricorrente, il quale ha fornito la registrazione del messaggio vocale inviato il 6 marzo 2023, alle ore 8.52 dal convenuto alla figlia di e Pt_1 contenente affermazioni da ritenersi lesive del proprio onore, nonché reputazione.
In particolare, le affermazioni secondo cui “lui è completamente manovrato da quest e tieni Pt_3 conto che io sono stato contattato anche da perché anche lì se ne sono accorti tutti di Persona_1 questa situazione” e “in questa situazione a lei è maturato un odio verso di voi che sta trasmettendo Pt_ secondo me a quindi a lei che poi dovesse essere travolta la vostra azienda a lei tutto sommato consuma una sua vendetta verso di voi, hai capito e mentre tuo padre è molto facile che abbia dei proventi di questa vicenda del quadro intestati a lei attraverso queste banche svizzere dove maneggia Pt_ il suo genero quindi è chiaro ch è completamente stato diciamo irretito da questa donna, che è una donna molto particolare” e “in più ti dic mi ha contattato e lo sai benissimo cosa pensa, Tes_1 da allora tra poco anche tutto questo sarà a discredito sulla vostra azienda cioè sul Persona_1 marchio del vino perché quando tutti cominciano a parlare di un uomo che fa delle cose da pazzo poi sai comunque la cosa si trascina anche sul vino”, sono all'evidenza idonee a veicolare, all'interno della famiglia dell'attore e della prestigiosa azienda vitivinicola familiare, un'immagine di Parte_1 come ormai privo di lucidità ed autonomia di giudizio, completamente soggiogato e manovrato da
5 una donna che odia la famiglia dell'attore e che avrebbe trasmesso tale odio all' stesso che Pt_1 sarebbe, per effetto di tale influenza, indotto ad assumere condotte irrazionali e potenzialmente deleterie per l'azienda vitivinicola che porta il suo nome. Appare, inoltre, idoneo ad arrecare pregiudizio alla reputazione dell'attore e all'onore all'interno dell'ambiente familiare e lavorativo, la prospettazione, seppure in termini di verosimiglianza, di un suo coinvolgimento in vicende aventi accertato rilievo penalistico, dalle quali continuerebbe a trarre profitto.
Né, dalle allegazioni e dalla documentazione in atti, pare potersi ragionevolmente sostenere che il messaggio oggetto di causa fosse dettato da sincera preoccupazione del convenuto per la condizioni dell'attore e/o da spirito di protezione nei confronti suoi e della famiglia. Dalla lettura dei messaggi precedentemente inviati dal convenuto ad personalmente e alla figlia (doc. 7, 8 e 10 Parte_1 Per_3 produzioni parte attrice) emerge, infatti, come l'obbiettivo delle eufemisticamente forti pressioni esercitate sull'attore e sulla famiglia, fosse l'invocata intercessione dell presso i suoi contatti Pt_1 svizzeri al fine di agevolare il pagamento degli ingenti compensi professionali spettanti al legale convenuto a seguito della vendita del ritratto di , attribuito a AR da VI, a Parte_4 cittadina elvetica da lui patrocinata.
Va ricordato che, secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità, “la lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici" (Cass. Civ., sez. 3, sentenza n. 11269 del 10.5.2018), “Il danno morale costituisce autonoma ipotesi di danno non patrimoniale risarcibile al verificarsi di determinati presupposti, collegato intimamente all'entità ed intensità della sofferenza e dotato di piena autonomia ontologica rispetto al danno biologico, con la conseguenza che, nella determinazione della misura del suo risarcimento, il giudice non può limitarsi ad attribuire al danneggiato una quota parte del danno biologico, ma deve procedere a liquidare autonomamente il risarcimento atto a riparare la lesione dell'integrità morale, adeguando i parametri del risarcimento alla predetta entità della sofferenza e del dolore, oltre che alla lesione della dignità della persona" (Cass. Civ., sez. L, sentenza n. 11039 del
12.5.2006).
Facendo corretta applicazione dei dettami sopra riportati, la gravità dei fatti accaduti, non oggetto di specifica contestazione e, comunque, provati in atti, il coinvolgimento dei più stretti legami familiari nonché i riflessi degli illeciti sulla attività vitivinicola dell'attore, costituiscono già di per sé elementi presuntivi in grado di far ritenere che possa avere subito gravi sofferenze, in ragione delle Parte_1 esternazioni del convenuto, tali da colpire sia il suo profilo personale che professionale. Appare, infatti, di assoluta verosimiglianza che , a seguito dell'invio del messaggio vocale del 6 Parte_1
6 marzo 2023 alla figlia , abbia subito la dedotta sofferenza morale riconducibile al biasimo e alla Pt_2 disistima provocati all'interno del nucleo familiare che gestisce anche l'azienda vitivinicola fondata da stesso. Pt_1
Di contro, non sono stati specificamente allegati né provati eventuale danni biologici alla salute psico-fisica dell'attore derivanti dalle condotte illecite sopra indicate.
E', dunque, accertata la sussistenza a carico della parte attrice di un danno morale, inteso come sofferenza soggettiva patita quale conseguenza degli illeciti subiti e individuati nella propalazione presso la sua famiglia di giudizi e valutazioni idonei a raffigurarlo come incapace di assumere in autonomia e consapevolezza decisioni sia personali che professionali per essere ormai succube di una donna senza scrupoli a lui molto vicina.
In punto quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale, va richiamata l'ulteriore precisazione resa in materia dalla Corte di Cassazione, secondo cui "la liquidazione del danno morale conseguente alla lesione dell'onore o della reputazione, allo stesso modo di quanto è previsto per ogni altro risarcimento del danno per fatto illecito, è rimessa alla valutazione del giudice e sfugge necessariamente ad una precisa valutazione analitica, restando essa affidata al criterio equitativo”
(Cass. Civile, sez. III, 3.12.2007, n. 25171). I parametri comunemente utilizzati sono quelli della gravità dell'addebito, della sua evidenza, della qualità del soggetto offensore e di quello leso, nonché
l'incidenza sulla vita di relazione.
Ai fini della quantificazione del risarcimento del danno morale, come già sopra richiamato, è consentito al Giudice far riferimento a criteri equitativi, che tengano conto della situazione concreta, della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della sofferenza e del turbamento intrinsecamente patiti (tra le tante, Cass. Civ. sez. 3, sentenza n. 21087 del 19.10.2015).
Ebbene, nel caso per cui è causa gli elementi in atti paiono idonei a denotare un grado non elevato di gravità, attesa la condotta, la durata della stessa, gli strumenti con cui è stata posta in essere e le persone coinvolte.
Accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto ex artt. 2043 e 2059 del Codice Civile per gli illeciti descritti in narrativa, lo stesso va condannato al risarcimento in favore dell'attore Parte_1 dei danni conseguenti, quantificati in via equitativa nell'importo di euro 8.000,00, oltre interessi in misura legale dalla data di deposito della sentenza al saldo effettivo. Trattandosi di debito di valore liquidato all'attualità, non è riconoscibile l'invocata rivalutazione.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite, liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione tariffario di riferimento di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche andranno poste a carico di parte
7 convenuta, soccombente prevalente, nella misura del 70%. La restante quota del 30% è compensata tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento della domanda attorea, accertata la responsabilità del convenuto per i danni morali cagionati all'attore in dipendenza delle propalazioni ed espressioni di cui in parte motiva, condanna l'avv. Fabio Garaventa al risarcimento dei danni tutti subiti dal sig. , danni Parte_1 quantificati equitativamente in € 8.000, oltre interessi legali dalla presente sentenza all'effettivo saldo. condanna il convenuto alla corresponsione, in favore della parte attrice, della quota del 70% delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.000, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA se e come per legge.
Dichiara compensata tra le parti la restante quota del 30% delle spese di lite, come sopra liquidate.
Così deciso in Asti, il 30 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa RA TT
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