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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 24/06/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 285/2021 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 155/2021 emessa dal Tribunale di Gela in data
14.04.2021
PROPOSTO DA
già quale Impresa Parte_1 Parte_2 designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Bologna, via Stalingrado n.
45 (p.iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino P.IVA_1
Francone presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata;
Appellante
CONTRO
, già , in persona del suo legale Controparte_1 CP_2 rappresentante p.t., corrente in Mogliano Veneto, via Marocchesa n. 14
1 (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Morreale, P.IVA_2 presso il cui studio, in Gela, via Bresmes n. 71, è elettivamente domiciliata;
Appellata
E, NEI CONFRONTI DI
, nata in [...] il [...] (c.f. Controparte_3 C.F._1
), , nata a [...] il [...], ed ivi residente
[...] Controparte_4 nella via Milazzo n. 51 (c.f. ), CodiceFiscale_2 [...]
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_5 C.F._3
), ed ivi residente nella via Milazzo n. 55, nella qualità di genitore
[...] esercente la potestà sulla figlia minore , nata a Persona_1
Gela il 17.09.1995;
Appellati contumaci
Conclusioni dell'appellante Parte_3
“Piaccia all'ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa riformare con qualsiasi statuizione la sentenza n.
155/2021 emessa dal Tribunale di Gela nelle cause riunite n. 225/13 e
1739/2014 resa il 14.4.2021, pubblicata e depositata il 16.04.2021 e, in accoglimento del primo motivo, in via preliminare dichiarare la domanda avanzata dalla improponibile perché non è stato adempiuto CP_6
l'onere della doppia AR previsto dall'articolo 287 primo comma del CdA. In subordine, senza recesso dal primo motivo, ma solo per tuziorismo difensivo, in accoglimento dei motivi del presente appello, dichiarare che il sinistro è stato causato dal conducente del motorino e per l'effetto ritenere che i convenuti principali nonché l' debbano corrispondere un CP_6 risarcimento alle attrici con diritto della quale Parte_3
Impresa designata per il FGVS ad ottenere la restituzione delle somme versate in ottemperanza all'impugnata sentenza. In estremo subordine dichiarare che la presunta auto sconosciuta ha creato una turbativa ma
2 che la responsabilità preponderante è del conducente del motorino e quindi condannare i convenuti e l' al risarcimento alle attrici in CP_6 relazione al grado di colpa del conducente del motorino dichiarando contestualmente il diritto della Compagnia ad avere restituite le somme che ha dovuto pagare in eccedenza in esecuzione della sentenza appellata. Il tutto con il favore delle spese e compensi del doppio grado di giudizio.”
Conclusioni dell'appellata Società
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Caltanissetta reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa ed in via gradatamente subordinata: ritenere e dichiarare infondato, in fatto e in diritto, il gravame promosso dalla
quale Impresa designata per il Fondo di Parte_1
Garanzia Vittime della Strada e quindi rigettarlo con qualsiasi statuizione.
Conseguentemente confermare l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Parte_4 in giudizio, avanti al Tribunale di Gela, , Controparte_4 [...] nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla Controparte_5 figlia minore , nonché la per Persona_1 Controparte_7 sentirli condannare, in solido, e quali responsabili del sinistro stradale occorsole in Gela in data 05.01.2012, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da lei subiti in conseguenza di detto sinistro, danni che quantificava in €. 68.089,00.
A sostegno della domanda l'attrice assumeva che quel giorno, verso le
18,10, mentre percorreva il corso Salvatore IS di Gela, in prossimità dell'accesso della villa comunale, veniva investita da un ciclomotore condotto da e di proprietà di e che, in Persona_1 Controparte_4 conseguenza della violenta caduta, riportava gravi lesioni personali per le quali veniva ricoverata presso l'Ospedale Vittorio Emanuele di Gela.
3 Si costituiva in giudizio la convenuta Compagnia la quale, CP_6 in via preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva attribuendo le cause dell'evento a responsabilità di un veicolo sconosciuto il cui conducente, con la propria improvvida e spericolata condotta di guida, avrebbe costretto la giovane ad Persona_1 operare una manovra repentina a seguito della quale urtava la CP_8
rovinando anche ella a terra in uno a tale , altro
[...] Controparte_3 pedone a cui l'attrice si aggrappava nel tentativo di evitare la caduta.
Chiedeva, pertanto, di essere autorizzata a chiamare in causa la quale Impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Parte_3
Strada oltre che la riunione del giudizio de quo con altro già pendente avanti al Giudice di Pace di Gela instaurato da nei Controparte_3 confronti degli stessi convenuti.
Nel merito contestava la domanda attorea sia con riferimento all'an che al quantum debeatur chiedendone l'integrale rigetto.
Autorizzata la chiamata in causa della quest'ultima si Parte_3 costituiva eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della chiamata in causa;
Nel merito contestava la domanda della chiedendone Pt_4 il rigetto asserendo che nessuna prova era stata allegata in ordine all'esistenza di un veicolo sconosciuto che sarebbe stato causa dell'incidente.
All'udienza dell' 1.12.2014 veniva prodotta l'Ordinanza resa dal Giudice di Pace di Gela con la quale veniva disposta la cancellazione della causa dal ruolo e concessi i termini per la riassunzione del giudizio innanzi al
Tribunale competente per la dichiarata riunione.
All'udienza dell' 8.06.2015 le due cause venivano riunite.
Si costituiva insistendo nelle proprie domande Controparte_3 risarcitorie.
4 La causa veniva istruita mediante produzione documentale, interrogatorio formale di e di Parte_4 Controparte_5
prova testimoniale e veniva, inoltre, disposta consulenza
[...] medico legale per la quantificazione dei danni subiti dall'attrice e, precisate le conclusioni, veniva posta in decisione.
Con la sentenza oggi gravata il Tribunale di Gela ha accertato e dichiarato che il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità di un veicolo rimasto sconosciuto condannando la quale Impresa designata Parte_3 per il Fondo di Garanzie Vittime della Strada, al risarcimento del danno non patrimoniale in favore dell'attrice quantificato in €. Parte_4
50.809,90 oltre interessi;
Ha condannato la al pagamento, in Parte_3 favore della medesima attrice, della ulteriore somma di €. 4.421,08 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e spese mediche;
Ha condannato parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore di
[...]
, nella misura liquidata in dispositivo;
Ha, rigettato la domanda CP_6 avanzata da condannandola alla refusione delle spese Controparte_3 di lite in favore di così come liquidate in dispositivo;
Ha posto CP_6 le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto, a carico della
Parte_3
Il Tribunale è pervenuto alla richiamata conclusione – dopo aver rigettato la preliminare eccezione sollevata dalla sulla dedotta Parte_3 inammissibilità della chiamata in causa di terzo - rilevando come, dalla documentazione allegata e dalla compiuta istruttoria fosse emerso, con ragionevole certezza, che il verificarsi dell'evento fosse imputabile alla responsabilità di un veicolo rimasto sconosciuto il cui conducente, nel superare un altro vicolo, con manovra azzardata, aveva invaso la carreggiata in quel momento occupata dal ciclomotore condotto dalla che, per evitare l'impatto, era stata costretta a deviare Per_1 repentinamente il suo senso di marcia investendo la Pt_4
5 Più in particolare il Tribunale, richiamate le dichiarazioni della rese nell' immediatezza dei fatti agli Agenti della Persona_1
Polizia Municipale di Gela, intervenuti a rilevare il sinistro, nonché soprattutto, a quanto dichiarato dal teste di parte convenuta
[...]
, tale (che ha dettagliatamente CP_6 Testimone_1 ricostruito la vicenda ricordando “di essersi accorto di un veicolo che effettuava una manovra di sorpasso ad altra vettura e che in conseguenza di ciò la operava una repentina sterzata portandosi verso il Per_1 margine destro della carreggiata urtando la che in quel Controparte_8 luogo transitava”), ha ritenuto fondata la domanda attorea.
Con riferimento alla quantificazione del danno il Tribunale, richiamate le conclusioni del c.t.u. OR , il quale aveva accertato Persona_2 che in seguito al sinistro la aveva riportato “un politrauma Pt_4 concretizzatosi nella frattura bifocale scomposta del terzo di diafisario prossimale distale del perone sinistro, frattura scomposta del malleolo tibiale sinistro”, ha liquidato il danno in applicazione dei parametri elaborati dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano essendo tali parametri riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità quali indici idonei al calcolo del ristoro.
Il Tribunale ha poi ritenuto opportuno procedere da ad una liquidazione autonoma del danno morale, quantificato in ulteriori €. 6000,00 in considerazione della sofferenza soggettiva, in termini di durata ed intensità del dolore fisico e psichico, subito dalla danneggiata medesima.
Con riferimento alla domanda avanzata da il Giudice di Controparte_3 prime cure l'ha invece rigettata ritenendo non dimostrato quanto da essa asserito già nella domanda introduttiva del giudizio avanti al Giudice di
Pace di Gela ovvero che ella fosse stata attinta direttamente dal ciclomotore condotto dalla e non fosse invece caduta in un Per_1 secondo momento ovvero quando la tentò, ella stessa, di Pt_4 evitare la caduta aggrappandosi a lei.
6 ****
Avverso tale sentenza ha proposto gravame la Parte_1
, quale Impresa designata dal FGVS per i motivi in detto atto meglio
[...] specificati.
Sostituita l'udienza straordinaria del 13 marzo 2025 con il deposito di note ex artt.li 127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico ed articolato motivo di censura la nella spiegata Parte_3 qualità, ha dedotto la erroneità della gravata sentenza per avere, il
Tribunale, erroneamente ritenuto destituita di fondamento la eccezione di inammissibilità (rectius: improcedibilità) della chiamata di terzo.
Si osserva in proposito che il primo Giudice ha sostenuto, sbagliando, che l'onere di inviare la doppia AR spetti solo al danneggiato e non alla responsabile civile che, avendo notiziato la terza chiamata CP_6 della pendenza del sinistro, aveva correttamente instaurato la procedura di messa in mora.
Tali affermazioni, secondo l'appellante, sono errate atteso che l'articolo
287 del Codice delle Assicurazioni prevede espressamente che nelle ipotesi previste dall'articolo 283 comma 1 lett. A), b), e d) l'azione per il risarcimento dei danni può essere proposta “solo dopo che siano decorsi
60 giorni da quella in cui danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno a mezzo lettera raccomandata inviata all'impresa designata ed alla
Consap Fondo di Garanzia Vittime della strada.”
Dalla lettura della norma si evince, pertanto, che chi intende agire in giudizio per il risarcimento del danno deve preventivamente inviare la richiesta di risarcimento sia all' Impresa designata sia alla Consob e, nel
7 caso in specie, risulta per tabulas che l' non ha dimostrato CP_6 di avere inviato la AR con la richiesta risarcitoria anche alla Consap e, conseguentemente, la domanda avanzata nei confronti del Fondo di
Garanzia deve considerarsi improcedibile.
Il Tribunale, inoltre, continua l'appellante, ha erroneamente ritenuto che l'obbligo dell'invio della doppia raccomandata valga esclusivamente a carico del danneggiato e che tale norma non debba trovare applicazione analogica per un soggetto diverso dal danneggiato medesimo (quale è
[...]
). CP_6
Tale ricostruzione è, a dire dell'appellante, non condivisibile in quanto la ratio della norma, così come prevista dal legislatore, è diretta a consentire ai due destinatari di valutare la richiesta risarcitoria nel suo complesso, tant' è che la domanda non può essere proposta se non decorso il c.d.
“spatium deliberandi” cioè il termine concesso per valutare se dare riscontro alla richiesta risarcitoria o meno.
Detta norma, precisa l'appellante, è stata anche esaminata dalle Corte
Costituzionali che l'ha ritenuta conforme al diritto.
*****
Con riferimento al merito della controversia l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, il Tribunale, ha ritenuto fondata la domanda avallando la dinamica del sinistro così come narrato da . CP_6
Si osserva che, anche ove vi fosse stato questo terzo mezzo rimasto sconosciuto, la scooterista non ha comunque osservato le prescrizioni dell'articolo 141 Codice della Strada che impone di regolare la velocità in modo tale da compiere le manovre di emergenza in assoluta sicurezza, compreso l'arresto tempestivo dinanzi a qualunque ostacolo imprevedibile.
8 In definitiva, secondo l'appellante, la presenza di un'auto rimasta non individuata ed il cui conducente abbia posto in essere una manovra tale da invadere la corsia di pertinenza della , non esclude la Per_1 responsabilità di quest'ultima che, tenendo una condotta di guida diligente, avrebbe senz'altro potuto evitare la caduta e l'impatto con i pedoni.
Si rileva, ancora, che in ogni caso la presenza di questa terza autovettura non è risultata provata in quanto le due attrici avrebbero dovuto accorgersi della manovra improvvida e spericolata del conducente ma nessuna di loro aveva riferito ciò alle autorità intervenute a rilevare il sinistro.
La sentenza del Tribunale, continua l'appellante, si basa sostanzialmente sulla testimonianza del teste il quale, nel corso delle Testimone_1 sue dichiarazioni, cade in numerose contraddizioni non riuscendo a riferire, ad esempio, se il contatto tra il motociclo e i pedoni era avvenuto sul marciapiede o sulla carreggiata né ricorda, ancora, se il motorino avesse prima toccato il palo dell'illuminazione e poi urtato i pedoni.
Se le attrici erano nella carreggiata, come sembra, esse devono considerarsi corresponsabili del sinistro perché hanno contribuito a creare una situazione di pericolo;
Se invece erano sul marciapiede deve desumersi che il ciclomotore, per colpirle, debba essere salito sul marciapiede residuando comunque, a carico di entrambe le parti
(conducente e pedoni) una corresponsabilità nella causazione dell'evento.
In definitiva, conclude l'appellante, la responsabilità del sinistro è da ricercare nella condotta di guida della scooterista che forse non si è accorta della presenza dei pedoni ma probabilmente anche a carico dei pedoni stessi che non transitavano sul marciapiede ma sulla carreggiata creando un ostacolo alla circolazione.
9 Secondo l'appellante sarebbe stato opportuno, invece, per ricostruire la dinamica del sinistro, riferendosi esclusivamente al rapporto delle autorità che hanno effettuato il riscontro nell'immediatezza dei fatti e da tale verbale pare evidente che le lesioni riportate dalle attrici siano state cagionate da un sinistro la cui dinamica è diversa da quella poi narrata in citazione dalla ovvero che il motorino procedeva Parte_4 strettamente a destra e i due pedoni passeggiavano sulla carreggiata con la conseguenza che nessun risarcimento è dovuto dal Fondo di Garanzia.
La eventuale presenza dell'auto, al massimo, avrà creato una turbativa senza comunque potersi considerare causa esclusiva dell'evento lesivo, ragione per la quale la sentenza, conclude l'appellante, deve essere riformata quantomeno attraverso l'applicazione dell'art. 2054 secondo comma c.c. riconoscendo cioè una responsabilità preponderante in capo al conducente del motorino che ha causato il danno alle attrici.
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Deve, in via preliminare, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale, ex art. 342 c.p.c. ed ex art
348 bis c.p.c. dedotta dall'appellata Società appellata nella comparsa di costituzione e risposta per come già rilevato dalla Corte con l'Ordinanza interlocutoria del 19.11.2021.
In proposito la Suprema Corte ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto
10 conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Un.-, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv.
645991 - 01).
Nel caso di specie l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo
Giudice.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale ex art 348 bis c.p.c.. si rileva che in merito a tale dedotto profilo di inammissibilità del gravame, lo spessore problematico delle questioni oggetto del giudizio ha, correttamente, indotto la Corte, a ritenere positivamente superato il vaglio dovuto in sede di “filtro” in appello ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c..
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Deve, ancora, ricordarsi che, con istanza depositata in Cancelleria in data
22.11.2024 l'Avv. Ferrigno ha dichiarato e documentato, mediante produzione di certificato di morte, l'avvenuto decesso, in Gela, in data
11.03.2024, della propria assistita originaria parte Parte_4 appellata e che, all'udienza del 28.11.2024, il giudizio è stato dichiarato interrotto.
Con provvedimento del 6.12.2024 il Presidente, letto il ricorso presentato dalla ha fissato la data del 27 febbraio 2025 per la Parte_3 prosecuzione del giudizio onerando parte istante alla notifica alle controparti del detto provvedimento entro il termine del 31 gennaio 2025.
Preso atto che la a mezzo del suo procuratore, ha provveduto Parte_3
a tali notifiche nei termini previsti, (vedasi documentazione depositata al fascicolo telematico in data 13 febbraio 2025), può dichiarasi la
11 contumacia di , , Controparte_4 Controparte_5 [...]
e degli eredi di . CP_3 Parte_4
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Nel merito l'appello è infondato.
Quanto alla eccezione di improcedibilità formulata dalla per Parte_3 violazione dell'articolo 287 comma 1 del Decreto Legislativo 209/2005
(Codice delle Assicurazioni private) si osserva che detta norma prevede che: “nelle ipotesi previste dall'articolo 283 comma 1 lettere a), b), d bis) e
d ter) l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti…… può essere proposta solo dopo che siano decorsi 60 giorni da quelli in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno
a mezzo raccomandata all'Impresa designata inviandone copia contestuale alla CONSAP – Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.” Dal tenore letterale della disposizione testé citata appare evidente, come bene rappresentato in sentenza dal Tribunale, che la norma in esame onera esclusivamente il danneggiato alla comunicazione al Fondo di Garanzia e alla Consob della pendenza del sinistro.
L'eccezione formulata dalla è stata avanzata nei confronti della Parte_3
e non del danneggiato ( unico soggetto CP_6 Parte_4 verso la quale poteva essere rivolta, ragione per cui essa non può essere positivamente valutata.
Vi poi da ricordare che la ratio della norma richiamata è quella di mettere a conoscenza la Compagnia del verificarsi del sinistro e di consentire di apprestare la dovuta istruttoria e che, pur non gravando su CP_6 il citato obbligo di comunicazione del sinistro, la stessa, con missiva del
26.11.2012 (allegata al fascicolo di primo grado, doc. n. 2) aveva informato la della pendenza del sinistro manifestando “l'intenzione di Parte_2 rivalersi nei confronti della stessa per le eventuali somme eventualmente da corrispondere ai danneggiati” e che in risposta a tale missiva la stessa
12 con lettera del 24.12.2012 (doc. n. 3) comunicava, a sua volta, Parte_3
l'apertura dell'istruttoria della pratica risarcitoria senza sollevare alcun difetto formale. [La richiesta di risarcimento del danneggiato, ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria per i danni causati dalla circolazione di veicoli e natanti, deve essere indirizzata all'impresa designata ai sensi dell'art. 286 del Codice delle assicurazioni private, e non può essere validamente effettuata nei confronti di soggetti diversi, come il Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada o il suo gestore CONSAP S.p.A. Tale adempimento formale, previsto dall'art. 287 del Codice, è essenziale per consentire all'assicuratore di svolgere le attività di accertamento delle responsabilità, stima del danno e formulazione dell'offerta risarcitoria, in attuazione della ratio deflattiva del contenzioso giudiziario perseguita dal legislatore. Eventuali carenze o irregolarità della richiesta possono essere sanate dalla collaborazione tra le parti, ma l'invio ad un soggetto diverso dall'impresa designata non è idoneo a far decorrere i termini previsti dalla legge, né a porre in mora l'assicuratore. Il rispetto di tale onere formale, unitamente al requisito sostanziale della correttezza e buona fede nella fase stragiudiziale, costituiscono presupposti essenziali per la proponibilità della domanda risarcitoria. Cass. Civ., Sez. III^ 4936/2018].
Rilevato, pertanto, che la aveva compiutamente messo al CP_6 corrente la – quale gestore del FGVS – della pendenza del Parte_3 sinistro collaborando per la corretta gestione dello stesso, l'eccezione deve rigettarsi.
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Con riferimento al merito della questione oggi al'esame della Corte si osserva: In data 17.10.2016 attrice danneggiata Parte_4 dall'evento lesivo per cui è causa, rendeva interrogatorio formale avanti al
Giudice del Tribunale di Gela e all'esito dello stesso riferiva: “il giorno
5.01.2012 mentre camminavo sul marciapiede in corso IS, di fronte la villa comunale, venivo investita da tergo dal ciclomotore condotto da
13 che saliva su un marciapiede e mi faceva cadere a terra. Persona_1
Nulla posso dire se la conducente sia stata costretta a quella manovra per una turbativa nella circolazione”.
Quanto dichiarato dalla in udienza era perfettamente Pt_4 coincidente con quanto da ella dedotto nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado laddove aveva descritto l'evento lesivo che l'aveva coinvolta narrando le medesime circostanze.
Successivamente, all'udienza del 13.06.2017, veniva escusso il teste
, indicato dalla (oggi già nell'atto Testimone_1 CP_6 CP_1 introduttivo del giudizio il quale, dichiaratosi estraneo e disinteressato, ha testualmente riferito: “mi trovavo sui luoghi nel giorno e nell'ora dei fatti, mi sono accorto di un'autovettura che ha sorpassato un altro veicolo. Non ricordo il colore della vettura. Non ricordo se si trattasse di un'auto di grosso piccola cilindrata.”
Rispondendo alle successive domande (art. n. 2) il teste ha confermato
“che una AZ ( ) si trovava guida dello scooter e che Persona_1 per evitare l'impatto con l'auto che procedeva nella direzione opposta e stava effettuando il sorpasso, era caduta a terra.”
Il teste (art. 3) ha poi confermato che l'autovettura il cui conducente aveva con la sua condotta di guida creato il turbamento nella circolazione “si era allontanato impedendo l'identificazione” e che (art. 4) “la GN
( ) era stata aiutata e fatta appoggiare al muretto presente Parte_4 sul marciapiede di corso IS”.
All'esito di tali prove testimoniali il Tribunale, con Ordinanza del 28 giugno 2018, dispose procedersi a consulenza tecnica medico legale affidandone la stesura al OR perché rispondesse ai Persona_2 seguenti quesiti: 1) verificare se la perizianda abbia riportato le lesioni lamentate nel sinistro descrivendone, in caso affermativo la natura, l'entità
e l'evoluzione; 2) Verificare la sussistenza del nesso di casualità tra lesioni
14 accertate e il sinistro per cui è causa;
3) Determinare l'invalidità temporanea in termini di durata;
4) Accertare la sussistenza di postumi permanenti ed il nesso di causalità con le lesioni accertate;
5) Accertare
l'eventuale negativa incidenza dei postumi permanenti sulla capacità lavorativa del periziando;
6) Verificare la riferibilità e compatibilità delle spese mediche sostenute e documentate.
Per quanto oggi rileva - atteso che nei motivi di appello si contesta la sentenza gravata con riferimento alla esclusiva dinamica del sinistro senza nulla rilevare in merito alla quantificazione dei danni operata dal c.t.u. e fatta propria dal primo Giudice,- deve osservarsi che il OR
, con relazione scritta depositata presso la Cancelleria del Per_2
Tribunale, tenuto conto della documentazione allegata e da lui visionata ha concluso nel senso di ritenere esistente il nesso di causalità tra i fatti riferiti e la lesione subita il 5 gennaio 2012 da .” Parte_4
Si osserva, ancora, che al fascicolo di primo grado è stato poi allegato il prontuario di intervento redatto da Agenti del corpo di Polizia Municipale di Gela, giunti sui luoghi pochi minuti dopo il verificarsi del sinistro, i quali nell'immediatezza, raccolsero le dichiarazioni spontanee di tutti i protagonisti della vicenda ed in particolare Persona_1 testualmente riferiva: “percorrevo il corso Salvatore IS con direzione di marcia da est – ovest. Giunta nei pressi dell'ingresso della villa comunale per evitare l'impatto con una macchina in fase di sorpasso che percorreva la mia stessa via ma con direzione di marcia opposta, mi stringevo verso il marciapiede lato nord quando in quel frangente toccavo un pedone che distrattamente lasciava il marciapiede scendendo sulla carreggiata. Preciso che se il pedone fosse rimasto sul marciapiede il tutto non sarebbe accaduto. A seguito del sinistro rovinavo a terra, venivo soccorsa e successivamente trasportata in ospedale. Preciso ancora che il pedone non si trovava sugli attraversamenti pedonali.”
15 Venivano raccolte le dichiarazioni della persona danneggiata Parte_4
la quale riferiva: “camminavo sul marciapiede di corso IS con
[...] direzione di marcia da est - ovest, quanto giunta nei pressi dell'ingresso della villa comunale mi sono sentita toccare sulla schiena e trascinare improvvisamente in mezzo alla strada e buttata a terra. Mi rendevo conto di essere stata investita da un motorino, subito dopo venivo soccorsa e trasportata in ospedale a mezzo ambulanza.”
Anche , altra attrice, veniva sentita dagli Agenti di Polizia Controparte_3
Municipale ai quali riferiva sostanzialmente le stesse cose ovvero: “mi trovavo a piedi sul marciapiede di corso IS quando, ad un tratto, mi sentivo toccare sulla schiena e trascinare a terra sempre sul marciapiede rendendomi conto di essere stata investita da un motorino. Anche un'altra GN era stata coinvolta.
Venivano, infine, raccolte le dichiarazioni di , Testimone_1 presente sui luoghi che dichiarava: “percorrevo a piedi il corso Salvatore
IS con direzione di marcia ovest est. Giunto nei pressi dell'ingresso della villa comunale vedevo una vettura che percorreva la predetta via con direzione di marcia ovest est che effettuava un sorpasso. In quel frangente un ciclomotore che percorreva il corso Salvatore IS con direzione di marcia est ovest, per evitare un'eventuale impatto, si stringeva al marciapiede destro della carreggiata e col manubrio impattava nella tasca del cappotto di un pedone che camminava sul bordo del marciapiede.
Quest'ultimo per evitare di rovinare a terra si aggrappava ad un altro pedone ed entrambi perdevano l'equilibrio. Il manubrio del ciclomotore sterzava a destra e con la ruota anteriore urtava contro il cordolo del marciapiede.”
Raccolte le superiori dichiarazioni ed eseguiti i rilievi fotografici gli agenti operandi erano in grado di ricostruire la dinamica del sinistro nei termini che seguono: ”il veicolo A (il ciclomotore) percorreva il corso IS di Gela con direzione di marcia da est – ovest quando giunto nei pressi dell'ingresso
16 della villa comunale trovava la corsia di sua appartenenza impegnata da un veicolo il quale percorreva il predetto corso con direzione opposta, in fase di sorpasso ai veicoli che lo procedevano, e a quel punto il conducente del veicolo A si spostava sterzando repentinamente urtando con il lato destro del manubrio un primo pedone il quale, istintivamente, si aggrappava ad un altro che marciava sullo stesso marciapiede. Il veicolo A in seguito a ciò urtava contro il bordo del marciapiede per terminare la sua corsa rovinando
a terra.”
Pare opportuno rilevare, ai fini di una completa ricostruzione della vicenda che nessuna sanzione di tipo amministrativo venne comminata alla conducente del ciclomotore o al suo proprietario ( Controparte_5
e che, con riferimento alla esatta posizione delle due attrici, che
[...] percorrevano a piedi il corso IS, il teste , adeguatamente Tes_1 sollecitato sul punto aveva riferito che “l'impatto è avvenuto sul marciapiede opposto a quello sul quale si trovava” e che sul luogo dell'impatto non vi erano strisce pedonali “che si trovavano più avanti”.
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Così è ricostruita l'intera vicenda processuale valuta la Corte che la sentenza debba essere interamente confermata non ravvisandosi motivi per i quali debbano disattendersi le conclusioni e raggiunte dal Giudice di prime cure che ha ritenuto, sulla base dell'interrogatorio formale, delle prove testimoniali raccolte e della documentazione allegata, nonché delle conclusioni del OR che il sinistro si era Persona_2 effettivamente verificato così come prospettato nelle difese della
[...]
(oggi che, nel costituirsi in giudizio, aveva indicato CP_6 CP_1 nella imprudente condotta di guida del conducente di un veicolo rimasto non identificato, la causa del sinistro, e che, nella causazione dello stesso, nessuna responsabilità, neppur concorsuale, potesse attribuirsi alle due pedoni che percorrevano il Corso S. IS sul marciapiede ove è poi avvenuto l'impatto e men che meno alla che, per Persona_1
17 quanto dichiarato dal teste “viaggiava a velocità moderata” (art. Tes_1
n. 2) chiamata a porre in essere una manovra di emergenza improvvisa e non preventivabile.
Si osserva, in proposito, che nessun concorso di colpa può, invero, attribuirsi al conducente per il veicolo che procede, sulla propria corsia di marcia, con andatura consona allo stato dei luoghi, in quanto la responsabilità intera del sinistro ricade sul conducente dell'altro veicolo che invade la corsia. (Cass. Civ. VI Sezione, Ordinanza n. 19115 del 15 settembre 2020).
In definitiva colui che si trova la carreggiata invasa, per tentare di evitare l'impatto, può unicamente porre in essere una manovra di salvataggio, per cui, ai fini della presunzione stabilita dal secondo comma dell'art. 2054 c.c., “la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. 21/05/2019, n. 13672; 22/04/2009, n. 9550;
10/03/2006, n. 5226)”.
Nel caso in specie, appurata la moderata velocità della conducente del ciclomotore (nemmeno sanzionata dai Vigili Urbani) e la regolare condotta delle due pedoni, la responsabilità del sinistro deve attribuirsi, unicamente, al conducente del veicolo rimasto ignoto.
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La sentenza deve, pertanto, interamente confermarsi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, nella contumacia di
, , e degli Controparte_3 Controparte_4 Controparte_9
18 eredi di che dichiara, conferma la sentenza n. Parte_4
155/2021 resa dal Tribunale di Gela in data 14 aprile 2021 ed appellata dalla quale Impresa designata dal Fondo di Parte_3 Parte_1 garanzia per le Vittime della strada.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellata a le Controparte_1 spese del presente grado del giudizio che liquida in €. 3.800,00 per compensi, oltre spese generali 15% iva e c.p.a. se dovute.
Dichiara che sussistono ragioni per disporre, a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002
Caltanissetta, 18 Giugno 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico
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