TRIB
Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/09/2025, n. 1874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1874 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5190/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Dal Martello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5190/2022 promossa da:
Avv. C.F. ) Parte_1 C.F._1
In proprio e con il patrocinio dell'avv. DE ANGELI GIADA, con domicilio eletto presso il loro studio in EG (VR), Via A. Diaz n. 4,
ATTORE contro
(C.F. ) P_ C.F._2
(C.F. ) Controparte_2 CodiceFiscale_3
Entrambi con il patrocinio dell'avv. CALVANI VINCENZO, con domicilio eletto in VIA FAPANNI,
34, 30170 MESTRE (VE)
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
ATTORE:
“Nel merito in via principale:
1. Accertare e dichiarare che l'avv. è creditore nei confronti dei sig.ri Parte_1 P_
e , in via solidale tra loro e/o ciascuno per il proprio titolo, della somma di euro Controparte_2
6.068,97 oltre a rivalutazione ed interessi, dalla domanda al saldo, a titolo di risarcimento dei danni pagina 1 di 7 derivanti da responsabilità extra contrattuale dei convenuti, e per l'effetto, condannare i sig.ri P_
e , in via solidale tra loro e/o ciascuno per il proprio titolo, a pagare all'attore
[...] Controparte_2 la somma totale di euro 6.068,97 (seimilasessantotto/97), oltre a rivalutazione ed interessi, dalla domanda al saldo.
2. Accertata e dichiarata la falsità delle dichiarazioni rese dai convenuti in sede di giuramento decisorio del 23.05.2019 nel giudizio 5056/2018, conseguentemente condannare i sig.ri e P_
in via solidale tra loro e/o ciascuno per il proprio titolo, a corrispondere all'avv. Controparte_2
il risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'attore a causa delle stesse, Parte_1 da liquidarsi dal Giudice in via equitativa ex art. 1226 c.c.
In ogni caso
3. con vittoria di compensi, spese generali, iva e cpa come per legge;
In via istruttoria: … Omissis…”
CONVENUTI:
“NEL MERITO
▪ Rigettarsi le domande tutte proposte da controparte sia nel merito che in via istruttoria in quanto infondate in fatto ed in diritto. sollecitando e chiedendo altresì la condanna di controparte al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96/3 c.p.c., data l'assoluta infondatezza della domanda e il comportamento persecutorio tenuto dall'avvocato nei confronti suoi Pt_1 passati clienti.
L'avv. Calvani si dichiara distrattario ex art. 93 c.p.c.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'avv. agisce nei confronti dei convenuti e per conseguire Parte_1 P_ Controparte_2 la loro condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti da illecito contrattuale. Allega l'attore che i convenuti avrebbero giurato il falso (giuramento decisorio) nel corso del procedimento civile n. *****, con ciò determinando il mancato riconoscimento degli emolumenti relativi ad una specifica pratica (costituzione nel procedimento di V.G. EX ART. 481 C.P.C. avanti il
Tribunale di Venezia). Tale condotta – che in tesi attorea emergerebbe anche dall'attività istruttoria assunta nel procedimento penale dallo stesso incardinato nei confronti degli odierni convenuti a mezzo querela, sia pure oggetto di successiva archiviazione – ove i signori avrebbero riferito circostanze P_ diverse da quelle invero oggetto del giuramento decisorio, nel testo deferito. Chiede, quindi, anche il ristoro del danno non patrimoniale subito a causa della loro condotta.
I convenuti, costituitisi, negano il fondamento delle pretese attoree, richiamando (in sintesi):
pagina 2 di 7 - le risultanze del procedimento penale, oggetto di archiviazione, e la circostanza che lo stesso Pubblico
Ministero abbia sottolineato la non inconciliabilità di quanto riferito in sede di interrogatorio rispetto al contenuto del giuramento decisorio;
- la natura defatigatoria dei capitoli di prova formulati ai fini dell'interrogatorio formale, in ragione del materiale probatorio già acquisito;
- l'incapacità di testimoniare, ex art. 246 c.p.c., dell'unica persona che – in astratto – sarebbe in grado di sostenere con la sua deposizione il fondamento delle allegazioni attoree, ossia dell'avv. Martini, in quanto già in mandato con lo stesso avv. e destinataria (in tesi dei convenuti) di pagamenti in Pt_1
Part contanti in più tranches da parte dei signori e P_
- da ultimo richiamano l'incongruenza dei dati di alcune fatture rispetto alle varie prestazioni professionali rese dall'avv. a sostegno dell'avvenuto pagamento, a suo tempo, del dovuto. Pt_1
Le parti hanno ulteriormente dedotto ed argomentato nei rispettivi scritti ex art. 183 co. 6 c.p.c.
La causa è stata ritenuta in gran parte di natura documentale e si è poi proceduto all'interrogatorio formale dei convenuti.
Si anticipa sin d'ora che la vertenza è decisa secondo il principio della ragione più liquida con assorbimento delle questioni eventualmente non trattate.
1) Onere della prova.
Il fatto illecito a fondamento della domanda risarcitoria è costituito dall'asserito falso giuramento che i convenuti avrebbero reso di fronte al Tribunale nel procedimento civile, all'esito del giuramento decisorio.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 21089 del 19/10/2015), “In tema di risarcimento del danno per falso giuramento, l'intervenuto decreto di archiviazione perché il fatto non sussiste non impedisce al giudice civile di valutare se per i medesimi fatti, sottoposti al suo vaglio per fini risarcitori, siano ravvisabili gli estremi del reato, trattandosi di provvedimento che ha come presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo a preclusioni di alcun genere”.
L'onere di dimostrare il compimento del fatto illecito da parte dei convenuti gravi sull'attore.
Tanto premesso, va osservato che, all'esito degli approfondimenti investigativi effettuati dal Pubblico
Ministero in relazione alla denuncia-querela sporta dall'avv. il Pubblico Ministero ha Pt_1 ritenuto non sussistente il reato di cui all'art. 371 c.p. (Falso giuramento della parte). Per comodità se ne riporta lo stralcio di riferimento: pagina 3 di 7 Si condivide la considerazione svolta dal Pubblico Ministero (e ritenuta condivisibile anche dal GIP che ha poi disposto l'archiviazione) secondo cui la differenza tra quanto risposto in sede di giuramento
(“Giuro e giurando affermo di avere pagato all'avv. la somma di € 6.068,97 a Parte_1 titolo di compenso professionale, comprensivo di accessori, per l'attività giudiziale svolta in mio/nostro favore nella causa R.G. 614/13 Trib. Venezia”) e le dichiarazioni rese dai due convenuti in sede di interrogatorio in ambito penale, in cui, invece, è emerso il pagamento anche nelle mani dell'avv. Martini, non determini la falsità del giuramento.
Analoghe considerazioni valgono anche in relazione alle dichiarazioni rese in interrogatorio formale dai convenuti nel presente procedimento.
2) Analisi di quanto dichiarato in sede civile.
In questo procedimento, al cap. 4, di cui alla memoria istruttoria attorea, che così recita:
“Cap. 4: Vero che lei sig. e lei sig.ra all'atto del conferimento di Controparte_2 P_ incarico all'avv. , presso il suo studio in Via A. Diaz a EG, ha consegnato Parte_1 allo stesso la somma di euro 3.000,00 in contanti a titolo di iniziale acconto per la pratica R.G. 614/13
Trib. Venezia;” i convenuti hanno risposto:
: “4) Rispetto alla domanda che mi viene letta, dico che noi abbiamo consegnato i 3.000,00 P_ euro in contanti all'avv. Martini. La consegna del denaro non è avvenuta in ufficio, come già abbiamo già dichiarato anche ai Carabinieri. Nell'occasione era peraltro presente anche mia MA (che oggi non c'è più) ed era presente mio RA ( ). A.D.R. La consegna del denaro è Per_1 CP_2 avvenuta nel bar sottostante allo studio a EG (non conosco il nome del bar;
non sono nemmeno del posto). Il bar è di fianco al supermercato A.d.r. se non sbaglio la consegna Parte_3 del denaro è avvenuta nell'aprile 2013. Si trattava di un anticipo per iniziare la causa davanti al pagina 4 di 7 Tribunale di Venezia.
A.D.R. Preciso che la consegna del denaro io l'ho fatta all'avv. Martini, perché ho sempre trattato con lei, la conoscevo e mi sono affidata a lei. Io ero convinta che l'importo sarebbe stato dato anche all'avv. Io ho visto l'avv. solo in questa occasione però nel suo studio (sopra Pt_1 Pt_1 rispetto a dove è posizionato il bar). A.D.R. Non ricordo esattamente (sono passati anni), ma nello studio dell'avv. mi pare che abbiamo firmato delle carte sul bancone e mi pare che nemmeno Pt_1 ci siamo seduti. A.D.R. Non so quantificare il tempo, ma la nostra permanenza nello studio legale è stata veloce. Confermo che l'avv. non è venuto al bar. A.D.R. La dazione del denaro di cui ho Pt_1 detto all'avv. Martini è avvenuta dopo che eravamo già stati nello studio legale.
Rispetto alla domanda che mi viene letta, confermo che io nel giugno del 2013 ho consegnato all'avv. presso il suo studio in San Floriano la soma di euro 3.000,00 in contanti per la Controparte_3 pratica davanti al Tribunale di Venezia del 2013, di cui mi sono stati letti gli estremi nella domanda che mi è stata posta. Preciso che neanche in questa occasione era presente l'avv. A.D.R. In Pt_1 questa occasione io ero da sola. Preciso che mio RA all'epoca viveva a Treviso ed era scomodo rispetto allo studio dell'avv. Martini che è a Verona. Preciso che io abito a Verona e quindi facevo da tramite con l'avv. Martini sia per conto di mio RA che per conto di mia madre. A.d.r. Confermo che complessivamente, nelle due occasioni di cui ho riferito, ho corrisposto in totale 6.000,00 euro all'avv. .” Controparte_3
: “4) Rispetto alla domanda che mi viene letta, dico che abbiamo consegnato i soldi Testimone_1 all'avv. Martini. A.D.R. L'avv. non era presente alla consegna dei soldi. A.D.R La consegna
Pt_1 dei soldi è avvenuta al bar sotto lo studio dell'avv. A.D.R. Quando c'è stata la consegna dei
Pt_1 soldi al bar c'eravamo io, mia sorella e mia madre. A.D.R Io quel giorno ho visto l'avv. nel
Pt_1 senso che appena siamo arrivati – non conosco il paese – dove ha lo studio l'avv. siamo saliti
Pt_1
(io mia sorella e mia madre) nel suo studio. A.D.R. Quando siamo saliti nello studio dell'avv. Pt_1
c'era anche l'avv. . A.D.R. Nello studio legale non c'è stata consegna di denaro. Controparte_3
A.D.R. Ricordo che nello studio abbiamo firmato delle carte. A.D.R. La consegna del denaro è avvenuta successivamente, quando siamo scesi al bar;
per la precisione all'esterno del bar, dove c'è un plateatico con dei tavolini.”
Il capitolo del giuramento sottoposto nella causa civile relativa al pagamento dei compensi ai convenuti non ha ad oggetto anche le specifiche modalità e/o tempistiche del pagamento, ma unicamente il fatto in sé e per sé della corresponsione del denaro (“Giuro e giurando affermo di aver pagato all'avv. la somma di € 6.0068,97 a titolo di compenso professionale, comprensivo di Parte_1 pagina 5 di 7 accessori, per l'attività giudiziale svolta in mio/nostro favore nella causa R.G. 614/13 Trib. Venezia”- doc. 7), è stato pienamente confermato da ambo i convenuti nell'udienza del 23 maggio 2019.
In sostanza i convenuti affermano di avere già pagato l tramite il denaro che affermano CP_4 di avere versato all'avv. Martini. Tale affermazione appare coerente con quanto allegato in ordine all'incarico conferito ad entrambi i legali e con il fatto che questi abbiano agito insieme nel procedimento ex art. 702 bis e seg. c.p.c., incardinato presso il Tribunale di Verona (n. 5056/2018 r.g.) per conseguire il pagamento anche dell'importo qui richiesto a titolo risarcitorio, corrispondente agli emolumenti relativi al procedimento di v.g. n. 614/2013 davanti al Tribunale di Venezia.
In termini generali l'incarico defensionale conferito a due professionisti, che di norma comporta il pagamento a ciascuno di loro dell'attività effettivamente prestata dall'uno, dall'altro o da entrambi, può però comportare una solidarietà attiva laddove ciò sia pattuito, nel senso che il pagamento effettuato per intero in favore di un professionista valga anche a soddisfare la parte di credito dell'altro, secondo le intese dei contraenti. Del resto la parcella relativa ai compensi di cui qui si tratta (sia pure in via risarcitoria) è unica (doc. 5 attore).
Nel caso in esame nello stesso ricorso ex 702 c.p.c.,gli avv.ti e Martini danno atto, dal punto Pt_1
3 al punto 6) del ricorso (doc. 1 attoreo), dell'incarico congiunto ricevuto e, altresì, della predisposizione, da parte di entrambi, della nota spese per euro 6068,97, iva inclusa. La parcella prodotta (doc. 5), che menziona il solo avv. è unica e riguarda proprio l'importo complessivo Pt_1 di euro 6058,97. Nello stesso ricorso il pagamento di questa somma, come degli altri emolumenti richiesti, viene chiesto dagli avv.ti e Martini cumulativamente. Pt_1
Ne discende, quindi, che, non consti la prova della falsità del giuramento in cui i convenuti affermano di avere pagato l'importo di cui si tratta all'avv. apparendo plausibile il pagamento tramite Pt_1
l'avv. Martini, cui era stato conferito incarico congiunto.
Sul piano istruttorio non appare ammissibile la testimonianza dell'avv. Martini, a suo tempo incaricata dai convenuti congiuntamente all'avv. apparendo ella tuttora portatrice di un interesse che ne Pt_1 potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio.
Non appare, infatti, che la pronuncia di cui al procedimento n. R.G. 5056/2018 sia passata in giudicato nei suoi confronti, sia determinante nel senso di escludere che ella sia portatrice di un interesse a partecipare al giudizio. Infatti l'avvocato Martini ben potrebbe far valere analoga domanda risarcitoria nei confronti dei convenuti, fondata sulla falsità del giuramento decisorio.
Nemmeno le difese e contestazioni svolte dai convenuti nel presente procedimento in ordine alla pagina 6 di 7 congruità della parcella V.G. 614/2013 appaiono idonee a dimostrare che essa all'epoca non fosse stata pagata, e, quindi, che i convenuti abbiano dichiarato il falso in sede di giuramento decisorio. Tali difese e contestazioni vanno ricondotte all'ammontare dell'eventuale risarcimento del danno in questo procedimento, risarcimento che lo stesso attore quantifica nel medesimo importo dei corrispettivi indicato nella parcella, la cui congruità è qui contestata dai convenuti proprio nell'ambito risarcitorio.
3) Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza, ravvisabile in capo a parte attrice, e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri vigenti, tenuto conto della limitata attività istruttoria svolta e del valore della controversia, come in dispositivo. Deve essere altresì disposta la distrazione in favore del difensore dei convenuti che si è dichiarato antistatario.
Non si ritengono invece sussistere i presupposti per disporre ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta le domande attoree;
- Condanna l'attore a rifondere ai convenuti le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro
4.227,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie generali al 15%, oltre IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore che si è dichiarato antistatario;
- Rigetta la domanda dei convenuti di provvedere ex art. 96 c.p.c.;
Verona, 8 settembre 2025
La Giudice
Claudia Dal Martello
pagina 7 di 7