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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 20/06/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1118/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
05.07.1977, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Cacciapuoti (c.f.
[...]
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._2
medesimo in Napoli al Centro Direzionale, isola G 7; ricorrente
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore;
Per le Amministrazioni convenute, nell'intestato giudizio si costituisce, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. l
[...]
, in persona Controparte_2
del Dirigente quale legale rappresentante p.t. dott. e, CP_3
congiuntamente e disgiuntamente, dei Funzionari dott.ssa Controparte_4
e dott. , elettivamente domiciliati presso l CP_5 [...]
, sito in Controparte_2 CP_2
, via G. Mazzini 6
[...]
resistente OGGETTO: Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente per la formazione e l'aggiornamento previsto dall'art. 1 Legge n.
107/2015.
Conclusioni: come da ricorso introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.11.2024, Parte_1
chiede l'accertamento del diritto al beneficio economico di €
500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1
Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del al pagamento, in favore Controparte_1
della stessa, della somma complessiva pari ad € 1.500,00.
La ricorrente allega di avere prestato servizio, in qualità di docente alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024.
La ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì
l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati, risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del
Pag. 2 di 12 divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
14.01.2025, si costituisce il , eccependo - in via CP_1
preliminare - la carenza di giurisdizione del G.O. in favore del
G.A. in quanto il ricorso è basato sia sull'illegittimità del
D.P.C.M. del 23.09.2015, contenente la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica, sia sulla nota n.15219 del 15.10.2015, la quale al CP_6
paragrafo 2 “Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari”.
Nel merito, il rileva l'infondatezza del ricorso, CP_1
deducendo che la Carta docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente, mentre nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Ulteriormente, il costituito chiede di rigettarsi la CP_1
domanda della ricorrente per gli aa.ss. dal 2021/2022 al
2023/2024 per non aver la stessa svolto nei predetti periodi alcuna concreta ed effettiva prestazione lavorativa.
Pag. 3 di 12 In ultimo, parte resistente chiede la compensazione delle spese di giudizio “in ragione della palese e notevole controvertibilità delle fattispecie giuridica in esame”.
Sul contradditorio così instauratosi, la causa è istruita documentalmente e viene decisa all'esito di trattazione scritta, previo deposito di note scritte entro il 06.06.2025.
*** *** ***
Il ricorso è parzialmente fondato.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto la questione controversa riguarda il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla Carta docente di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015 e quindi un diritto soggettivo dei docenti a tempo determinato, che si ritiene leso da una previsione discriminatoria, in contrasto con i principi eurocomunitari di cui viene richiesta la disapplicazione.
Nel merito, sull'accertamento del diritto al beneficio “Carta del docente” in capo alla ricorrente, va osservato che la presente controversia si inquadra nell'ambito di un ampio contenzioso serialmente proposto in tutte le sedi giudiziarie e concernente la pretesa dei docenti a termine di conseguire, per il loro aggiornamento professionale, la c.d. “carta docente”, del valore di € 500 annui.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel
Pag. 4 di 12 rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_7
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1,
Pag. 5 di 12 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto
Pag. 6 di 12 ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - stanti le identiche mansioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto. Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dalla documentazione prodotta, risulta che ha Parte_1
prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- nell'a.s. 2021/2022 con contratto decorrente dal 20.09.2021 al
30.06.2022;
- nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal 01.09.2022 al
30.06.2023;
- nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrente dal 01.09.2023 al
30.06.2024.
Pag. 7 di 12 Le prestazioni di attività di docenza sopra indicate sono documentate, oltre che dai contratti prodotti dalla ricorrente, anche dallo “Stato matricolare completo” che il costituito ha prodotto, non contestando specificamente i relativi CP_1
contratti, sottoscritti dal Dirigente scolastico per ogni anno scolastico sopraindicato.
Va altresì rilevata la prova della sussistenza del presupposto della permanenza nel sistema scolastico della ricorrente al momento del deposito del ricorso e della pronuncia giudiziale, come si evince dalla domanda di aggiornamento GPS e dal contratto in essere per l'a.s. 2024/2025 agli atti. Contro Tuttavia, il eccepisce che la ricorrente non ha svolto alcun servizio ovvero ha svolto un servizio soltanto parziale negli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024 (tutti gli aa.ss. richiesti), documentando che la stessa ricorrente non ha raggiunto, nei predetti anni scolastici, i 180 gg. lavorativi effettivi che secondo la giurisprudenza prevalente costituiscono il requisito fondamentale per il riconoscimento del beneficio, alternando assenze aventi differente giustificazione.
Tale eccezione è parzialmente fondata.
Secondo l'orientamento dell'odierno giudicante, occorre operare una distinzione riguardante la tipologia di assenze del docente.
Infatti, nel caso di assenze per malattia, gravidanza obbligatoria, gravidanza c.d. a rischio ovvero altre assenze non suscettibili di detrazione economica, si ritiene che tali
Pag. 8 di 12 circostanze non possano essere ritenute elementi di discriminazione, in quanto per i docenti a tempo indeterminato tali elementi non pregiudicano l'attribuzione del beneficio di cui alla “Carta docente”, di conseguenza si ritiene che anche per i docenti precari l'astensione per le motivazioni suesposte non posa essere elemento pregiudicante al fine di vedersi riconosciuta la “Carta docente”.
Diverso è il caso di assenze non riferibili alle casistiche sopra specificate ovvero quelle assenze suscettibili di detrazione economica.
Mentre è infatti corretto ritenere che tali astensioni non siano in alcun modo imputabili ad una scelta del docente, e siano pertanto da tutelarsi al pari delle medesime tutele ricevute dal docente assunto a tempo indeterminato, le assenze imputabili a scelte organizzative e familiari del docente (quali ad esempio l'astensione facoltativa, l'aspettativa non retribuita ecc..) non possono in alcun modo ricevere il medesimo trattamento riservato ai docenti di ruolo.
Infatti, la norma di cui all'art. art. 1, comma 121 legge
107/2015 stabilisce testualmente che la carta docente sia riconosciuta “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali” e che tale somma “ …può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, ecc..” ma soprattutto che “La somma di
Pag. 9 di 12 cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Ne consegue che -non essendo espressamente riconosciuta come elemento retributivo, ed anzi essendo ancorata unicamente alla formazione professionale ed all'aggiornamento- la somma in questione è strettamente connessa alle ore di docenza svolte nel concreto (è anzi presupposto indifferibile delle stesse) e deve essere riconosciuta solo nei casi in cui tali ore sono state effettivamente prestate.
Previo dunque in astratto il riconoscimento della carta docente
(come espressamente statuito sia dalla Corte CEDU che dalla
Corte di Cassazione nelle sentenze più sopra citate) anche al personale non di ruolo con contratti al 30/6 al 31/8, e ferme restando le tutele previste dall'ordinamento quali inderogabili e cioè le astensioni per gravidanza e malattia, si deve ritenere che un periodo di insegnamento complessivo inferiore ai 180 giorni/AS non concretizzi un tempo utile per riconoscere al personale non di ruolo la necessità ed il diritto di aggiornamento.
Per quanto esposto, il beneficio richiesto non può quindi essere riconosciuto alla ricorrente per l'a.s. 2021/2022, nel quale la stessa si è assentata dal servizio per congedo parentale non retribuito per un periodo di 145 giorni, tale per cui l'effettivo servizio di docenza non ha raggiunto i 180 giorni richiesti per il riconoscimento del beneficio di cui alla “Carta docente”, come
Pag. 10 di 12 Contro documentato dal tramite l'allegazione dello “Stato matricolare completo”.
La medesima circostanza si verifica anche nell'a.s. 2023/2024, nel quale la docente si è assentata dal servizio per un periodo continuativo dal 06.11.2023 al 30.06.2024 (fino alla fine del periodo di docenza) per congedo per assistenza familiari non retribuito, di fatto prestando servizio solo per un breve periodo.
Diverso il caso dell'a.s. 2022/2023, nel quale la docente è stata assente per brevi periodi per malattia, maturando di fatto un periodo di servizio sufficiente per il riconoscimento del beneficio di cui trattasi.
Per tutto quanto sopra esposto, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti per reciproca parziale soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 1118/2024 R.G.L.:
1) dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento all'anno scolastico
2022/2023, per un importo di € 500,00 a favore di Pt_1
Pag. 11 di 12 , oltre interessi sino al soddisfo. Pt_1
2) Rigetta le ulteriori domande.
3) Spese compensate.
Reggio Emilia, così deciso il 20/6/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
Pag. 12 di 12
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1118/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
05.07.1977, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Cacciapuoti (c.f.
[...]
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._2
medesimo in Napoli al Centro Direzionale, isola G 7; ricorrente
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore;
Per le Amministrazioni convenute, nell'intestato giudizio si costituisce, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. l
[...]
, in persona Controparte_2
del Dirigente quale legale rappresentante p.t. dott. e, CP_3
congiuntamente e disgiuntamente, dei Funzionari dott.ssa Controparte_4
e dott. , elettivamente domiciliati presso l CP_5 [...]
, sito in Controparte_2 CP_2
, via G. Mazzini 6
[...]
resistente OGGETTO: Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente per la formazione e l'aggiornamento previsto dall'art. 1 Legge n.
107/2015.
Conclusioni: come da ricorso introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.11.2024, Parte_1
chiede l'accertamento del diritto al beneficio economico di €
500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1
Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del al pagamento, in favore Controparte_1
della stessa, della somma complessiva pari ad € 1.500,00.
La ricorrente allega di avere prestato servizio, in qualità di docente alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024.
La ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì
l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati, risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del
Pag. 2 di 12 divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
14.01.2025, si costituisce il , eccependo - in via CP_1
preliminare - la carenza di giurisdizione del G.O. in favore del
G.A. in quanto il ricorso è basato sia sull'illegittimità del
D.P.C.M. del 23.09.2015, contenente la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica, sia sulla nota n.15219 del 15.10.2015, la quale al CP_6
paragrafo 2 “Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari”.
Nel merito, il rileva l'infondatezza del ricorso, CP_1
deducendo che la Carta docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente, mentre nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Ulteriormente, il costituito chiede di rigettarsi la CP_1
domanda della ricorrente per gli aa.ss. dal 2021/2022 al
2023/2024 per non aver la stessa svolto nei predetti periodi alcuna concreta ed effettiva prestazione lavorativa.
Pag. 3 di 12 In ultimo, parte resistente chiede la compensazione delle spese di giudizio “in ragione della palese e notevole controvertibilità delle fattispecie giuridica in esame”.
Sul contradditorio così instauratosi, la causa è istruita documentalmente e viene decisa all'esito di trattazione scritta, previo deposito di note scritte entro il 06.06.2025.
*** *** ***
Il ricorso è parzialmente fondato.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto la questione controversa riguarda il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla Carta docente di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015 e quindi un diritto soggettivo dei docenti a tempo determinato, che si ritiene leso da una previsione discriminatoria, in contrasto con i principi eurocomunitari di cui viene richiesta la disapplicazione.
Nel merito, sull'accertamento del diritto al beneficio “Carta del docente” in capo alla ricorrente, va osservato che la presente controversia si inquadra nell'ambito di un ampio contenzioso serialmente proposto in tutte le sedi giudiziarie e concernente la pretesa dei docenti a termine di conseguire, per il loro aggiornamento professionale, la c.d. “carta docente”, del valore di € 500 annui.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel
Pag. 4 di 12 rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_7
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1,
Pag. 5 di 12 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto
Pag. 6 di 12 ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - stanti le identiche mansioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto. Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dalla documentazione prodotta, risulta che ha Parte_1
prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- nell'a.s. 2021/2022 con contratto decorrente dal 20.09.2021 al
30.06.2022;
- nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal 01.09.2022 al
30.06.2023;
- nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrente dal 01.09.2023 al
30.06.2024.
Pag. 7 di 12 Le prestazioni di attività di docenza sopra indicate sono documentate, oltre che dai contratti prodotti dalla ricorrente, anche dallo “Stato matricolare completo” che il costituito ha prodotto, non contestando specificamente i relativi CP_1
contratti, sottoscritti dal Dirigente scolastico per ogni anno scolastico sopraindicato.
Va altresì rilevata la prova della sussistenza del presupposto della permanenza nel sistema scolastico della ricorrente al momento del deposito del ricorso e della pronuncia giudiziale, come si evince dalla domanda di aggiornamento GPS e dal contratto in essere per l'a.s. 2024/2025 agli atti. Contro Tuttavia, il eccepisce che la ricorrente non ha svolto alcun servizio ovvero ha svolto un servizio soltanto parziale negli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024 (tutti gli aa.ss. richiesti), documentando che la stessa ricorrente non ha raggiunto, nei predetti anni scolastici, i 180 gg. lavorativi effettivi che secondo la giurisprudenza prevalente costituiscono il requisito fondamentale per il riconoscimento del beneficio, alternando assenze aventi differente giustificazione.
Tale eccezione è parzialmente fondata.
Secondo l'orientamento dell'odierno giudicante, occorre operare una distinzione riguardante la tipologia di assenze del docente.
Infatti, nel caso di assenze per malattia, gravidanza obbligatoria, gravidanza c.d. a rischio ovvero altre assenze non suscettibili di detrazione economica, si ritiene che tali
Pag. 8 di 12 circostanze non possano essere ritenute elementi di discriminazione, in quanto per i docenti a tempo indeterminato tali elementi non pregiudicano l'attribuzione del beneficio di cui alla “Carta docente”, di conseguenza si ritiene che anche per i docenti precari l'astensione per le motivazioni suesposte non posa essere elemento pregiudicante al fine di vedersi riconosciuta la “Carta docente”.
Diverso è il caso di assenze non riferibili alle casistiche sopra specificate ovvero quelle assenze suscettibili di detrazione economica.
Mentre è infatti corretto ritenere che tali astensioni non siano in alcun modo imputabili ad una scelta del docente, e siano pertanto da tutelarsi al pari delle medesime tutele ricevute dal docente assunto a tempo indeterminato, le assenze imputabili a scelte organizzative e familiari del docente (quali ad esempio l'astensione facoltativa, l'aspettativa non retribuita ecc..) non possono in alcun modo ricevere il medesimo trattamento riservato ai docenti di ruolo.
Infatti, la norma di cui all'art. art. 1, comma 121 legge
107/2015 stabilisce testualmente che la carta docente sia riconosciuta “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali” e che tale somma “ …può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, ecc..” ma soprattutto che “La somma di
Pag. 9 di 12 cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Ne consegue che -non essendo espressamente riconosciuta come elemento retributivo, ed anzi essendo ancorata unicamente alla formazione professionale ed all'aggiornamento- la somma in questione è strettamente connessa alle ore di docenza svolte nel concreto (è anzi presupposto indifferibile delle stesse) e deve essere riconosciuta solo nei casi in cui tali ore sono state effettivamente prestate.
Previo dunque in astratto il riconoscimento della carta docente
(come espressamente statuito sia dalla Corte CEDU che dalla
Corte di Cassazione nelle sentenze più sopra citate) anche al personale non di ruolo con contratti al 30/6 al 31/8, e ferme restando le tutele previste dall'ordinamento quali inderogabili e cioè le astensioni per gravidanza e malattia, si deve ritenere che un periodo di insegnamento complessivo inferiore ai 180 giorni/AS non concretizzi un tempo utile per riconoscere al personale non di ruolo la necessità ed il diritto di aggiornamento.
Per quanto esposto, il beneficio richiesto non può quindi essere riconosciuto alla ricorrente per l'a.s. 2021/2022, nel quale la stessa si è assentata dal servizio per congedo parentale non retribuito per un periodo di 145 giorni, tale per cui l'effettivo servizio di docenza non ha raggiunto i 180 giorni richiesti per il riconoscimento del beneficio di cui alla “Carta docente”, come
Pag. 10 di 12 Contro documentato dal tramite l'allegazione dello “Stato matricolare completo”.
La medesima circostanza si verifica anche nell'a.s. 2023/2024, nel quale la docente si è assentata dal servizio per un periodo continuativo dal 06.11.2023 al 30.06.2024 (fino alla fine del periodo di docenza) per congedo per assistenza familiari non retribuito, di fatto prestando servizio solo per un breve periodo.
Diverso il caso dell'a.s. 2022/2023, nel quale la docente è stata assente per brevi periodi per malattia, maturando di fatto un periodo di servizio sufficiente per il riconoscimento del beneficio di cui trattasi.
Per tutto quanto sopra esposto, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti per reciproca parziale soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 1118/2024 R.G.L.:
1) dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento all'anno scolastico
2022/2023, per un importo di € 500,00 a favore di Pt_1
Pag. 11 di 12 , oltre interessi sino al soddisfo. Pt_1
2) Rigetta le ulteriori domande.
3) Spese compensate.
Reggio Emilia, così deciso il 20/6/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
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