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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/02/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
VERBALE DI CAUSA
Numero di Ruolo RG 7677 / 2021
All'udienza del 12.02.2025 le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni, come da verbale telematico depositato in atti.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc, depositandola telematicamente, in allegato al presente verbale.
Catania 12.02.2025
Il G.I.
Dott.ssa Giada Maria Patanè
1
N. R.G. 7677/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giada Maria Patane
ha pronunciato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7677/2021 promossa da:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 12.02.1965, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della CP_1
con sede legale in Catania (CT), via Etnea n. 228, P.I.
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Grazia Di Bella, C.F. , C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania (CT), via Rabbordone n.
20, che la difende giusta procura in atti di causa;
ATTORE/I
contro
, in persona del Controparte_2
Dirigente pro-tempore, CF: , rappresentato e difeso dal Funzionario, dott. P.IVA_2
Salvatore Privitera, ed elettivamente domiciliato in Catania, via Battello n°29/B;
CONVENUTO/I
2 CONCLUSIONI
All'udienza del 12.02.2025 le parti hanno concluso e discusso come in verbale telematico. Il Giudice si è ritirato in Camera di Consiglio, adottando, all'esito, il presente provvedimento depositato telematicamente.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 11.06.2021, parte ricorrente ha impugnato l'ordinanza ingiunzione N. 21/0088 Prot. n. 7499 del 16.04.2021 ex art. 22 L. 24.11.1981 n. 689,
emessa dall' – sede di Catania notificata il Controparte_2
12.05.2021, per presunta violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 c. 3 D.L.
22.02.2002 n. 12, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 145/2013, come sostituito dall'art. 22 c. 1 D.Lgs. n. 151 del 14.09.2015 (ovverosia “impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro
da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico”) dell'importo di € 24.019,00, relativa all'illecito amministrativo n. 17/3244 notificato in data 09.11.2016.
In particolare parte ricorrente ha eccepito la carenza di motivazione per violazione dell'art. 18 c. 2 L. 689/1981, in quanto gli agenti accertatori della Guardia di Finanza, nel redigere il verbale in parola in data 28.08.2016, omettevano di verbalizzare la dichiarazione orale della SI.ra ; inoltre i ricorrenti hanno Persona_1
eccepito che le sigg.re e sono socie lavoratrici Controparte_3 Persona_1
e non dipendenti dell'opponente ditta, con la conseguenza che le stesse versano i loro contributi all'Inps.
3 Per tutte le suddette ragioni, i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento dell'ordinanza- ingiunzione impugnata.
Costituitosi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto della Controparte_4
domanda.
Svolta attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto si ragione.
In applicazione del principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost., , secondo il quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. 363/2019), va disaminata l'eccezione relativa alla qualifica di e quale CP_5 Persona_1
socie lavoratrici della Controparte_1
Prima di disaminare il merito della detta eccezione, è necessario mettere in evidenza che il giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto,
anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova, spettano rispettivamente alla pubblica amministrazione e all'opponente; in sostanza, la cognizione del giudice si estende, nell'ambito delle deduzioni delle parti, all'esame del merito della pretesa fatta
4 valere con l'ingiunzione, per stabilire se sia fondata o meno;
nei giudizi di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, mentre il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova solo in ordine alle circostanze di fatto che il pubblico ufficiale attesta di aver constatato direttamente ed alle dichiarazioni a lui rese, onde non è necessario l'esperimento della querela di falso al fine di contestare la verità sostanziale di tali dichiarazioni, deve in pari tempo escludersi che l'impugnazione dell'opponente renda queste ultime parti del documento prive di efficacia, dovendo, invece, il giudice prenderle in esame e valutarle nel complesso delle risultanze processuali, ivi compresi la concreta formulazione e gli eventuali limiti della contestazione e il contegno processuale dell'opponente (cfr., ex multis Sez. Un. 12545/1992, nonché Cass. 3350/2001, 2988/1996 e 3316/1995).
Delineate le caratteristiche peculiari del giudizio de quo, passando alla disamina del quadro normativo di riferimento proprio della fattispecie in esame, va evidenziato che la sanzione è stata elevata per violazione dell'art. 3, comma 3, come sostituito dall'art. 22, comma 1 DLGS 151/2015, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria “in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato”.
Pertanto gli elementi costitutivi dell'illecito sanzionato con l'ordinanza- ingiunzione impugnata, sono l'effettivo impiego di lavoratori con le modalità tipiche del lavoro subordinato e l'omissione della comunicazione preventiva dell'assunzione degli stessi.
Nel caso di specie, in base ai generali principi di riparto dell'onere probatorio, gravava sul resistente l'onere di dimostrare l'effettiva qualificazione giuridica del rapporto in termini di lavoro subordinato, secondo i canoni di cui all'art. 2094 c.c., per come
5 chiarito da Cass. 13858/2009: “ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, occorre far riferimento ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione, piuttosto che alla volontà espressa dalle parti al momento della stipula del contratto di lavoro;
in particolare, nei casi di difficile qualificazione a causa della natura intellettuale dell'attività svolta (come quello dell'attività lavorativa prestata da un libero professionista in favore di una organizzazione imprenditoriale) l'essenziale criterio distintivo della subordinazione,
intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, deve necessariamente essere accertato o escluso sulla base di elementi sussidiari che il giudice di merito deve individuare con accertamento di fatto,
incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato”; “i requisiti della subordinazione si configurano nel fatto dell'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, per cui l'attività del primo viene regolata non in modo predeterminato, ma secondo le mutevoli esigenze di tempo e di luogo dell'organizzazione imprenditoriale, in esecuzione di un vincolo di natura personale ed a prescindere dalla rilevanza di un determinato risultato, qualora, peraltro,
l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle altrui direttive, quale tratto tipico della subordinazione nel senso suesposto, non sia agevolmente apprezzabile e valutabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, occorre far riferimento ad altri criteri - complementari e sussidiari - quali la collaborazione sistematica e non occasionale, l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento, a cadenza fisse,
di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro, l'assenza, in capo al lavoratore, di una sia pure minima struttura imprenditoriale e di rischio economico”.
6 Nella fattispecie in esame, sia la che la , al momento dell'accesso CP_3 Per_1
ispettivo, hanno dichiarato di essere socie lavoratrici, di svolgere un determinato orario di lavoro e di usare determinati macchinari per l'esecuzione della prestazione, anche se non hanno dichiarato che gli strumenti di lavoro utilizzati fossero di proprietà della
CP_
.
Dalle predette dichiarazioni, non emergono né l'assoggettamento al potere direttivo,
organizzativo e disciplinare dell'opponente, né l'inserimento nell'organizzazione aziendale con continuità della prestazione lavorativa e vincoli di orario di lavoro.
I testi, escussi in corso di giudizio, hanno dichiarato che le lavoratrici e CP_3
svolgono la propria attività in maniera autonoma, fissando personalmente Per_1
gli appuntamenti con le clienti.
Anche dalla visura camerale versata in atti, emerge la qualifica di socio lavoratore della e della . CP_3 Per_1
Infine, ciò che rileva ulteriormente, nella fattispecie in esame, è che in data 16.09.2016, cioè dopo l'accesso ispettivo, effettuato in data 28.08.2016, la e la CP_3 Per_1
hanno presentato domanda all'Inps al fine di essere iscritte come titolari di impresa artigiana.
L'ente previdenziale, come si evince dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente, ha accolto la domanda riconoscendo alle stesse tale iscrizione, come titolari di impresa artigiana, sin dal 31.01.2014, quindi in maniera retroattiva , andando a coprire anche il periodo per cui l'Ispettorato del lavoro ha emesso la sanzione.
Pertanto, alla luce del provvedimento di accoglimento della domanda da parte dell'Inps, con effetto retroattivo, dal 31.01.2014, data di inizio dello svolgimento
7 dell'attività da parte della dell'espletata prova per testi, si evince Controparte_1
chiaramente che la e la sono socie lavoratrici della CP_3 Per_1 CP_1
, con relativa iscrizione alla sezione artigiani dell'Inps.
[...]
Da ciò deriva la mancata dimostrazione, da parte dell'Ispettorato opposto (che ne aveva l'onere), con riguardo ai predetti soggetti, degli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato.
Mancando del tutto il presupposto della sanzione irrogata, cioè il rapporto di lavoro subordinato con la l'ordinanza-ingiunzione impugnata va annullata. Controparte_1
Poichè la presente eccezione è assorbente, si ometterà la trattazione della altre.
Poiché al momento dell'accesso ispettivo, la e la non risultavano CP_3 Per_1
iscritte alla sezione speciale Inps, sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione N. 21/0088 Prot. n.
7499 del 16.04.2021 ex art. 22 L. 24.11.1981 n. 689, emessa dall'
[...]
– sede di Catania notificata il 12.05.2021. Controparte_2
Compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Catania, il 12.02.2025
Il GIUDICE
dott.ssa Giada Maria Patanè
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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