Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 3
- Legge 30 novembre 1989, n. 396
Articolo 4 della Legge 30 novembre 1989, n. 396
Versione
15 dicembre 1989
15 dicembre 1989