CASS
Sentenza 3 marzo 2021
Sentenza 3 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/03/2021, n. 8615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8615 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: ST AC, nato a [...] il [...], contro la sentenza della Corte di Appello di Bari del 4.11.2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. ER OCa;
letta la requisitoria del PG che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16.6.2014, resa in esito a giudizio abbreviato, il GUP di Bari aveva riconosciuto AC ST responsabile dei reati di lesioni personali aggravate in danno di IA ON SC e dei fatti di ricettazione, detenzione e porto abusivo di arma oltre che della violazione della misura di sorveglianza impostagli dal Tribunale con provvedimento del 10.1.2008; ritenute le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata recidiva ed applicata la riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena complessiva e finale di anni 3 di reclusione ed Euro 800 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;
nel contempo aveva restituito gli atti al PM con riguardo alla imputazione di cui all'art. 23 della legge 110 del 1975 essendo emersa la diversità del fatto rispetto a quello contestato;
2. la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della decisione del GUP, ha assolto lo ST dal reato di cui al capo C) limitatamente alla violazione della prescrizione di cui al punto 4) del provvedimento del Tribunale perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
ha dichiarato non doversi procedere in Penale Sent. Sez. 2 Num. 8615 Anno 2021 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 20/01/2021 ordine al delitto di lesioni volontarie ed alla contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. come in ordine ai delitti di cui agli artt. 2 e 4 della legge 895 del 1967 ed a quello di cui all'art. 9 della legge 1423 del 1956 limitatamente alla violazione del punto 7) del provvedimento del Tribunale perché, tutti, estinti per intervenuta prescrizione;
ha di conseguenza rideterminato la pena quanto all'unica e residua imputazione di ricettazione in quella di anni 2, mesi 1 e giorni 20 di reclusione ed Euro 600 di multa confermando nel resto la sentenza impugnata;
3. ricorre per cassazione il difensore dello ST lamentando vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio: rileva infatti che la sentenza impugnata, pur avendo dato conto del motivo di appello articolato sulle attenuanti generiche e sulla pena, non ha tuttavia motivato sul punto limitandosi a trattare il tema del giudizio di valenza tra circostanze di opposto segno e rispetto al quale l'appello aveva sollecitato una valutazione in termini di prevalenza delle attenuanti;
sottolinea il difetto - anche grafico - della motivazione sulla richiesta di determinazione della pena nella misura del minimo edittale;
4. in data 15.12.2020 la Procura Generale ha trasmesso le proprie richieste scritte ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020: rileva che sul trattamento sanzionatorio la sentenza impugnata ha richiamato le motivazioni spese dal giudice di primo grado quanto al ferimento della persona offesa del delitto di cui al capo A) ed alla negativa personalità dell'imputato per escludere un giudizio di prevalenza delle attenuanti, aggiungendo che sulla pena, in quanto comunque determinata in misura inferiore alla media edittale, non vi era necessità di una specifica motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il GUP di Bari, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto AC ST responsabile dei reati di lesioni personali aggravate e dei fatti di ricettazione, detenzione e porto abusivo di arma oltre che della violazione della misura di sorveglianza impostagli dal Tribunale con provvedimento del 10.1.2008 sicché, ritenute le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata recidiva e con la riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena complessiva e finale di anni 3 di reclusione ed Euro 800 di multa oltre al pagamento delle spese processuali. Con l'atto di appello la difesa aveva articolato una serie di rilievi in punto di responsabilità e, infine (cfr., pag. 5 dell'atto di gravame), doglianze relative al trattamento sanzionatorio lamentando, a tal proposito, che "il giudice di primo grado non ha riconosciuto il carattere di prevalenza delle attenuanti generiche - già concesse - sulle aggravanti contestate" sottolineando, a tal fine, il contesto passionale in cui era maturata la vicenda e lamentando - quanto alla pena per il delitto di ricettazione - che il PM aveva concordato - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - una pena di anni 3 di reclusione ed Euro 1.000 di multa laddove il GUP, con il rito abbreviato, era invece partito da una pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione ed Euro 900 di multa. Nell'atto di gravame la richiesta del "minimo della pena" era stata peraltro confinata al "titolo" del motivo e non era stata in alcun modo sviluppata o argomentata. La Corte di Appello ha perciò potuto correttamente affermare che "l'argomento da trattare riguarda solo la richiesta di concessione delle attenuanti generiche da considerarsi prevalenti sulle aggravanti" segnalando, a tal proposito, che "il primo giudice ha già considerato il contesto passionale ed il comportamento dell'imputato successivo al ferimento per concedere le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, non potendo prescindere dalla negativa personalità dell'imputato, all'epoca già sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nonché con precedenti specifici per reati commessi con violenza alle persone" (cfr., ivi, pag. 4). Rileva il collegio che la motivazione adottata dalla Corte territoriale sia del tutto adeguata essendo appena il caso di ribadire che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (cfr., Cass. Pen., 5, 26.9.2013 n. 5.579, Sub;
Cass. Pen., 6, 25.11.2009 n. 6.866, Alesci, Cass. Pen., 1, 13.1.1994 n. 3.232, Palnnisano). Quanto alla pena per il delitto di ricettazione, essa è stata confermata dalla Corte di Appello nella misura di anni 3 e mesi 2 di reclusione ed Euro 900 di multa ridotta ad anni 2, mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed Euro 600 di multa per la scelta del rito. Anche in tal caso, allora, va ribadito che una motivazione specifica sulla pena inflitta (e, correlativamente, la deducibilità in questa sede della sua carenza) è necessaria soltanto se questa risulti di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena 3 Il Consiglie este re Il Presi nte ER OC PP congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (cfr., Cass. Pen., 2, 26.6.2009 n. 36.245, Denaro;
Cass. Pen, 4, 20.3.2013 n. 21.294, Serratore;
Cass. Pen., 3, 15.6.2016 n. 28.251, Rignanese;
cfr., da ultimo, Cass. Pen., 22, 2.2019 n. 29.968, Del Papa, in cui la Corte ha opportunamente chiarito che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo). 2. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 2.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20 gennaio 2020
udita la relazione svolta dal consigliere dott. ER OCa;
letta la requisitoria del PG che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16.6.2014, resa in esito a giudizio abbreviato, il GUP di Bari aveva riconosciuto AC ST responsabile dei reati di lesioni personali aggravate in danno di IA ON SC e dei fatti di ricettazione, detenzione e porto abusivo di arma oltre che della violazione della misura di sorveglianza impostagli dal Tribunale con provvedimento del 10.1.2008; ritenute le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata recidiva ed applicata la riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena complessiva e finale di anni 3 di reclusione ed Euro 800 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;
nel contempo aveva restituito gli atti al PM con riguardo alla imputazione di cui all'art. 23 della legge 110 del 1975 essendo emersa la diversità del fatto rispetto a quello contestato;
2. la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della decisione del GUP, ha assolto lo ST dal reato di cui al capo C) limitatamente alla violazione della prescrizione di cui al punto 4) del provvedimento del Tribunale perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
ha dichiarato non doversi procedere in Penale Sent. Sez. 2 Num. 8615 Anno 2021 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 20/01/2021 ordine al delitto di lesioni volontarie ed alla contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. come in ordine ai delitti di cui agli artt. 2 e 4 della legge 895 del 1967 ed a quello di cui all'art. 9 della legge 1423 del 1956 limitatamente alla violazione del punto 7) del provvedimento del Tribunale perché, tutti, estinti per intervenuta prescrizione;
ha di conseguenza rideterminato la pena quanto all'unica e residua imputazione di ricettazione in quella di anni 2, mesi 1 e giorni 20 di reclusione ed Euro 600 di multa confermando nel resto la sentenza impugnata;
3. ricorre per cassazione il difensore dello ST lamentando vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio: rileva infatti che la sentenza impugnata, pur avendo dato conto del motivo di appello articolato sulle attenuanti generiche e sulla pena, non ha tuttavia motivato sul punto limitandosi a trattare il tema del giudizio di valenza tra circostanze di opposto segno e rispetto al quale l'appello aveva sollecitato una valutazione in termini di prevalenza delle attenuanti;
sottolinea il difetto - anche grafico - della motivazione sulla richiesta di determinazione della pena nella misura del minimo edittale;
4. in data 15.12.2020 la Procura Generale ha trasmesso le proprie richieste scritte ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020: rileva che sul trattamento sanzionatorio la sentenza impugnata ha richiamato le motivazioni spese dal giudice di primo grado quanto al ferimento della persona offesa del delitto di cui al capo A) ed alla negativa personalità dell'imputato per escludere un giudizio di prevalenza delle attenuanti, aggiungendo che sulla pena, in quanto comunque determinata in misura inferiore alla media edittale, non vi era necessità di una specifica motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il GUP di Bari, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto AC ST responsabile dei reati di lesioni personali aggravate e dei fatti di ricettazione, detenzione e porto abusivo di arma oltre che della violazione della misura di sorveglianza impostagli dal Tribunale con provvedimento del 10.1.2008 sicché, ritenute le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata recidiva e con la riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena complessiva e finale di anni 3 di reclusione ed Euro 800 di multa oltre al pagamento delle spese processuali. Con l'atto di appello la difesa aveva articolato una serie di rilievi in punto di responsabilità e, infine (cfr., pag. 5 dell'atto di gravame), doglianze relative al trattamento sanzionatorio lamentando, a tal proposito, che "il giudice di primo grado non ha riconosciuto il carattere di prevalenza delle attenuanti generiche - già concesse - sulle aggravanti contestate" sottolineando, a tal fine, il contesto passionale in cui era maturata la vicenda e lamentando - quanto alla pena per il delitto di ricettazione - che il PM aveva concordato - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - una pena di anni 3 di reclusione ed Euro 1.000 di multa laddove il GUP, con il rito abbreviato, era invece partito da una pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione ed Euro 900 di multa. Nell'atto di gravame la richiesta del "minimo della pena" era stata peraltro confinata al "titolo" del motivo e non era stata in alcun modo sviluppata o argomentata. La Corte di Appello ha perciò potuto correttamente affermare che "l'argomento da trattare riguarda solo la richiesta di concessione delle attenuanti generiche da considerarsi prevalenti sulle aggravanti" segnalando, a tal proposito, che "il primo giudice ha già considerato il contesto passionale ed il comportamento dell'imputato successivo al ferimento per concedere le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, non potendo prescindere dalla negativa personalità dell'imputato, all'epoca già sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nonché con precedenti specifici per reati commessi con violenza alle persone" (cfr., ivi, pag. 4). Rileva il collegio che la motivazione adottata dalla Corte territoriale sia del tutto adeguata essendo appena il caso di ribadire che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (cfr., Cass. Pen., 5, 26.9.2013 n. 5.579, Sub;
Cass. Pen., 6, 25.11.2009 n. 6.866, Alesci, Cass. Pen., 1, 13.1.1994 n. 3.232, Palnnisano). Quanto alla pena per il delitto di ricettazione, essa è stata confermata dalla Corte di Appello nella misura di anni 3 e mesi 2 di reclusione ed Euro 900 di multa ridotta ad anni 2, mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed Euro 600 di multa per la scelta del rito. Anche in tal caso, allora, va ribadito che una motivazione specifica sulla pena inflitta (e, correlativamente, la deducibilità in questa sede della sua carenza) è necessaria soltanto se questa risulti di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena 3 Il Consiglie este re Il Presi nte ER OC PP congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (cfr., Cass. Pen., 2, 26.6.2009 n. 36.245, Denaro;
Cass. Pen, 4, 20.3.2013 n. 21.294, Serratore;
Cass. Pen., 3, 15.6.2016 n. 28.251, Rignanese;
cfr., da ultimo, Cass. Pen., 22, 2.2019 n. 29.968, Del Papa, in cui la Corte ha opportunamente chiarito che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo). 2. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 2.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20 gennaio 2020