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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 11395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11395 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N. 9261/25 all'udienza dell' 11/11/25 mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Romano Farina e Alessandro Parte_1
Andreucci pec Email_1
giusta procura in atti Email_2
RICORRENTE
CONTRO
( già CP_1 Controparte_2
RESISTENTE -CONTUMACE
CP_3
CHIAMATO CONTUMACE
[...]
OGGETTO: differenze retributive
FATTO E DRITTO
Con ricorso depositato il 12/3/25 il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentire: “• ACCERTARE E DICHIARARE, la risoluzione del contratto di mandato conferito dal ricorrente Signor alla resistente per effetto dell'inadempimento Parte_1 Controparte_4 datoriale all'obbligo di versare le somme accantonate al Fondo;
CP_3
• ACCERTARE E DICHIARARE, la natura retributiva delle quote accantonate ma non versate al Fondo , essendo venuto meno, a causa dell'inadempimento, il vincolo di CP_3 destinazione delle somme accantonate;
• per le ragioni indicate nella narrativa che precede e per quanto emergerà in corso di causa, ACCERTARE E DICHIARARE che la resistente per il periodo Controparte_5 decorrente dal mese dall'1/02/2007 al 30/08/2024, ha omesso di versare al Fondo Complementare la quota accantonata complessiva di € 28.478,08, e, per l'effetto CP_3
• CONDANNARE la in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_5 tempore, a corrispondere direttamente al ricorrente, stante la natura retributiva delle somme accantonate e non versate , la somma complessiva di € 28.478,08, ovvero la diversa ed accertanda somma che verrà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo. In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale:
• ACCERTARE E DICHIARARE, per le ragioni indicate nella narrativa che precede e per quanto emergerà in corso di causa, che la resistente già Controparte_5 CP_6
, per il periodo decorrente dall'1/02/2007 al 30/08/2024, ha omesso di versare al
[...]
le quote mensili di contribuzione previdenziale e TFR relative Controparte_7 al predetto periodo, e, per l'effetto
• CONDANNARE la resistete in persona del suo legale rappresentante Controparte_8 pro tempore, a corrispondere tramite conferimento nel Fondo dei predetti importi, il CP_3 tutto per un ammontare allo stato quantificato nella somma di € 28.478,08, di cui 25.009,34 a titolo di TFR ed il residuo a saldo a titolo di contributi previdenziali non versati al Fondo, ovvero la diversa ed accertanda somma, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo.” Assumeva che era stato dipendente della oggi dall'1/6/10 CP_6 CP_5 CP_5 inquadrato come operatore di esercizio , mansioni di autista parametro 175 ccnl Autoferrotranviari, con anzianità riconosciuta dal 25/2/05 ; che in base all'accordo sindacale del 23/4/98 veniva istituito il Fondo Priamo riservato al personale dipendente addetto ai servizi di trasporto pubblico e ai lavoratori dei settori affini per permettere ai lavoratori di avere una pensione complementare;
che dall'1/2/07 il ricorrente si iscriveva al Fondo in cui confluivano sia gli accantonamenti dovuti a titolo di TFR, sia le prestazioni previdenziali;
Cont che in data 31/8/24 cessava il rapporto di lavoro con;
che dall'esame del cedolino consegnato nel mese di settembre 2024 avrebbe dovuto versare la somma al CP_2
Fondo a titolo di tfr di euro 25009,34; che dall'ultimo estratto contributivo dell' 11/11/2024 del Fondo emergeva che gli importi di contribuzione o di quote di TFR maturati presso il datore di lavoro ma non versati ammontavano ad euro 28.47 8,08 di cui euro 25.009,34 a titolo di tfr accantonato ma non versato al Fondo ed euro 2.577,74 ,rectius 3468,74 , CP_3
a titolo di contributi previdenziali non versati al Fondo , che la aveva ottenuto CP_5
l'applicazione delle misure protettive ai sensi dell'art 20 Dlgs 14/19 a tutela del suo patrimonio con temporaneo esonero dall'obbligo di far fronte alle proprie pendenze debitorie;
,che le quote accantonate e non versate avevano natura retributiva essendosi sciolto, con l'inadempimento, il contratto di mandato per cui le somme non versate dovevano essere corrisposte al lavoratore . Concludeva come sopra. Nessuno si costituiva per la società e per il Fondo e veniva dichiarata la contumacia. La causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza. Il ricorrente lamenta che per il periodo dall' 1/2/07 ,data di iscrizione al Fondo , al CP_3
30/8/24 data di cessazione del rapporto ,la incorporata nella Controparte_6 CP_5
( cfr. allegato 8 ) non aveva versato al Fondo sia la quota di contribuzione a carico CP_3 del datore di lavoro , sia la quota del Tfr per un totale di euro 28.478,08 . In atti esiste l'estratto conto del Fondo che attesta tale omissione con riferimento al periodo indicato dal lavoratore a carico della società ora per una somma di euro Controparte_6 CP_5
28478,08 che risulta non abbinata . Tali importi, come chiarito nella pec del Fondo di risposta ai chiarimenti richiesti al Fondo, pur se non costituito, tramite il procuratore di parte ricorrente da questo giudice , sono riferiti “ alle distinte di contribuzione che l'azienda invia tramite flusso telematico al Fondo e riportano nel dettaglio le contribuzioni prelevate in busta paga a ciascun lavoratore iscritto al Fondo” .Pertanto, essendo tre le componenti dei versamenti al fondo: un versamento a carico dell'aderente trattenuto in busta paga , un versamento a carico dell' azienda e un versamento relativo alla quota di TFR maturata , come emerge dalla pec di risposta del Fondo e dall' estratto contribuivo , essendo nella busta paga di fine rapporto indicata come somma di Tfr accantonata presso il Fondo la somma di euro 25009,34, la restante somma di euro 3.468,74 (€ 28.478,08 - € 25.009,34) rappresenta la somma delle quote contributive a carico del lavoratore e del datore di lavoro che sono state omesse, in aggiunta al TFR non versato.
Sulla natura di tali somme, la Suprema Corte ha precisato che “ secondo la recente sentenza di questa Corte n. 19510 del 2023 - resa in una fattispecie in cui veniva in rilievo la questione della natura degli accantonamenti del trattamento di fine rapporto destinati dal lavoratore alla previdenza complementare - il credito del lavoratore al T.F.R. accantonato presso il datore di lavoro, con la finalità di destinazione alla previdenza complementare e in origine di natura «retributiva», assume natura «previdenziale» nel momento di attuazione del vincolo di destinazione, vale a dire con il versamento, al Fondo di previdenza complementare, delle risorse finanziarie del lavoratore - sub specie di contribuzione o di conferimento di quote di T.F.R. - accantonate dal datore di lavoro, su mandato del lavoratore medesimo (v. Cass. n. 19510 del 2023 cit.).
8. Qualora, invece, il datore di lavoro non provveda al versamento, per inadempimento dell'obbligazione assunta verso il lavoratore con il mandato ricevuto, il vincolo di destinazione impresso alle risorse - parte della retribuzione attuale o attesa con la maturazione delle quote di T.F.R. - non si attua, ma si ripristina la disponibilità piena, per il lavoratore, di tali risorse, di natura retributiva.
9. Tale conclusione, come già argomentato da Cass. n.19510/2023 cit., e altre decisioni coeve, è avvalorata dal meccanismo di operatività dell'apposito Fondo di garanzia (istituito presso l contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento, da parte del datore CP_9 di lavoro……………………………………………………………… 13.Il mancato versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, della contribuzione o delle quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate su mandato del lavoratore con il vincolo di destinazione del loro versamento al Fondo di previdenza complementare, comporta, per la risoluzione per inadempimento del mandato, il ripristino della disponibilità piena in capo al lavoratore delle risorse accantonate, di natura retributiva: posto che esse assumono natura previdenziale, soltanto all'attuazione del vincolo di destinazione, per effetto del suo adempimento. 14. Il fallimento del datore di lavoro, quale mandatario del lavoratore, comporta lo scioglimento del contratto di mandato, ai sensi dell'art. 78, comma 2, l. fall. e il ripristino della titolarità, spettante, di regola, al lavoratore, così legittimato ad insinuarsi allo stato passivo, salvo che dall'istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito in favore del Fondo di previdenza complementare, cui in tal caso spetta la legittimazione attiva ai sensi dell'art. 93 l. fall. 15. In continuità, pertanto, con la più recente giurisprudenza di questa Corte va riaffermato che, nel caso in cui il datore di lavoro non abbia versato, al Fondo di previdenza complementare, le quote di T.F.R. che avrebbe dovuto versare secondo la scelta del lavoratore, quest'ultimo resta creditore del corrispondente importo nei confronti del datore di lavoro, di natura «retributiva», atteso che il mancato versamento al Fondo di previdenza complementare non gli ha impresso natura «previdenziale»” (Cass 11198/24). In sintesi si è ritenuto che “ In tema di fondi pensione complementari, il mancato versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, della contribuzione o delle quote di TFR maturando conferite, accantonate su mandato del lavoratore con il vincolo di destinazione del loro versamento al Fondo pensione complementare, comporta, stante la risoluzione per inadempimento del mandato, il ripristino della disponibilità piena in capo al lavoratore delle risorse accantonate, di natura retributiva, posto che esse assumono natura previdenziale, soltanto all'attuazione del vincolo di destinazione, per effetto del suo adempimento.”( Cass 18477/23) Ne consegue che accertata la risoluzione del mandato dato dal lavoratore al datore con riferimento ai versamenti al Fondo , considerato che va ripristinata la disponibilità piena in capo al lavoratore delle risorse accantonate di natura retributiva, si condanna la CP_5 al pagamento della somma di euro 28.478.08 al lavoratore, oltre rivalutazione ed interessi dalle scadenze al saldo .
Le spese, liquidate in dispositivo , seguono la soccombenza con la società, mentre si compensano con il fondo terzo chiamato
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese:
- accertato l'inadempimento della convenuta già al CP_5 CP_6 versamento dei contributi e del TFR del ricorrente al Fondo Pensione Priamo con conseguente risoluzione del contratto di mandato conferito dal lavoratore e dichiarata la natura retributiva delle quote accantonate e non versate , condanna la già CP_5
a pagare al ricorrente la somma di euro 28478,08 oltre rivalutazione ed CP_6 interessi dalle scadenze al saldo;
- condanna la al pagamento delle spese di lite , liquidate in euro 3784,00 CP_5 oltre iva cpa e spese generali da distrarsi in favore procuratori antistatari
- compensa le spese con il Fondo
Roma 11/11/25 Il giudice