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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 12/04/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PARMA PRIMA SEZIONE CIVILE I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Collegio, composto dai Magistrati:
dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel.
dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1712/2024 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Piergiorgio Parte_1
Abate del Foro di Pisa e Carmine Vasapollo del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso i medesimi difensori ricorrente
e
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luca Berni e CP_1
Maria Alberica Tiranti, entrambi del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il primo difensore resistente
con
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: scioglimento del matrimonio. conclusioni: all'udienza del giorno 8 aprile 2025 le parti hanno concordemente chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva dichiarativa dello scioglimento del matrimonio.
* * *
Con ricorso depositato il 31 maggio 2024 ha chiesto al Tribunale di pronunciare sentenza Parte_1
di scioglimento del matrimonio contratto con il 16 novembre 2019, in NO EG AR CP_1
(PR), ad un tempo formulando domande, anche di provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis.15 c.p.c., afferenti all'affidamento delle figlie minorenni e , alla loro collocazione preferenziale, Per_1 Per_2 alle frequentazioni con il genitore non collocatario, al loro mantenimento e all'assegnazione della casa familiare. Per quanto di primario rilievo ai fini della pronuncia sul vincolo matrimoniale, la ricorrente ha allegato che la separazione consensuale dal marito era stata dichiarata da questo Tribunale con sentenza n.
975/2023 del 12 luglio 2023 (passata in giudicato), precisando non avere avuto luogo in seguito alcuna riconciliazione coniugale.
Intervenuto il Pubblico Ministero e adottati provvedimenti ex art. 473 bis.15 c.p.c., con comparsa depositata il 27 dicembre 2024 si è costituito tempestivamente e ritualmente in giudizio , non CP_1
opponendosi alla domanda di estinzione del vincolo matrimoniale e, tuttavia, articolando domande di diverso tenore in ordine all'affidamento delle figlie minorenni, alle loro frequentazioni genitoriali e al loro mantenimento.
Depositate memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione del 28 gennaio 2025 le parti hanno escluso personalmente eventuali possibilità di riconciliazione.
Alla seguente udienza celebrata in data 8 aprile 2025 i difensori delle parti hanno concordemente chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva dichiarativa dello scioglimento del matrimonio.
Il giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta in pari data, ha trattenuto la causa per la decisione del Collegio in ordine a tale domanda di estinzione del vincolo coniugale.
* * *
La domanda è fondata.
Ricorrono infatti, in primo luogo, tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre
1970 n. 898: i coniugi sono separati per effetto della suddetta sentenza passata in giudicato del 12 luglio 2023 e sono rimasti, poi, ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto, non essendosi riappacificati, né avendo ripreso la convivenza coniugale, come comprovato dalle loro univoche allegazioni e dichiarazioni.
E' evidente quindi, anche per il tempo trascorso e per il contegno processuale serbato da entrambe le parti, che non possa essere ricostituita la loro comunione materiale e spirituale.
Deve pertanto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in NO EG AR (PR), il
16 novembre 2019, tra e , come da atto iscritto nel Registro EG Atti di CP_1 Parte_1
Matrimonio del Comune di NO EG AR (PR) al n. 5, p. 1, s., anno 2019.
La liquidazione delle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio.
Per altro verso, si pronuncia separata ordinanza per l'ulteriore prosecuzione processuale.
P.Q.M.
Pronunciando non definitivamente, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in NO EG AR (PR), il 16 novembre
2019, tra e , come da atto iscritto nel Registro EG Atti di Matrimonio CP_1 Parte_1
del Comune di NO EG AR (PR) al n. 5, p. 1, s., anno 2019.
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese alla sentenza definitiva.
Dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Parma il giorno 11 aprile 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
Il Collegio, composto dai Magistrati:
dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel.
dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1712/2024 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Piergiorgio Parte_1
Abate del Foro di Pisa e Carmine Vasapollo del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso i medesimi difensori ricorrente
e
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luca Berni e CP_1
Maria Alberica Tiranti, entrambi del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il primo difensore resistente
con
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: scioglimento del matrimonio. conclusioni: all'udienza del giorno 8 aprile 2025 le parti hanno concordemente chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva dichiarativa dello scioglimento del matrimonio.
* * *
Con ricorso depositato il 31 maggio 2024 ha chiesto al Tribunale di pronunciare sentenza Parte_1
di scioglimento del matrimonio contratto con il 16 novembre 2019, in NO EG AR CP_1
(PR), ad un tempo formulando domande, anche di provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis.15 c.p.c., afferenti all'affidamento delle figlie minorenni e , alla loro collocazione preferenziale, Per_1 Per_2 alle frequentazioni con il genitore non collocatario, al loro mantenimento e all'assegnazione della casa familiare. Per quanto di primario rilievo ai fini della pronuncia sul vincolo matrimoniale, la ricorrente ha allegato che la separazione consensuale dal marito era stata dichiarata da questo Tribunale con sentenza n.
975/2023 del 12 luglio 2023 (passata in giudicato), precisando non avere avuto luogo in seguito alcuna riconciliazione coniugale.
Intervenuto il Pubblico Ministero e adottati provvedimenti ex art. 473 bis.15 c.p.c., con comparsa depositata il 27 dicembre 2024 si è costituito tempestivamente e ritualmente in giudizio , non CP_1
opponendosi alla domanda di estinzione del vincolo matrimoniale e, tuttavia, articolando domande di diverso tenore in ordine all'affidamento delle figlie minorenni, alle loro frequentazioni genitoriali e al loro mantenimento.
Depositate memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione del 28 gennaio 2025 le parti hanno escluso personalmente eventuali possibilità di riconciliazione.
Alla seguente udienza celebrata in data 8 aprile 2025 i difensori delle parti hanno concordemente chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva dichiarativa dello scioglimento del matrimonio.
Il giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta in pari data, ha trattenuto la causa per la decisione del Collegio in ordine a tale domanda di estinzione del vincolo coniugale.
* * *
La domanda è fondata.
Ricorrono infatti, in primo luogo, tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre
1970 n. 898: i coniugi sono separati per effetto della suddetta sentenza passata in giudicato del 12 luglio 2023 e sono rimasti, poi, ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto, non essendosi riappacificati, né avendo ripreso la convivenza coniugale, come comprovato dalle loro univoche allegazioni e dichiarazioni.
E' evidente quindi, anche per il tempo trascorso e per il contegno processuale serbato da entrambe le parti, che non possa essere ricostituita la loro comunione materiale e spirituale.
Deve pertanto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in NO EG AR (PR), il
16 novembre 2019, tra e , come da atto iscritto nel Registro EG Atti di CP_1 Parte_1
Matrimonio del Comune di NO EG AR (PR) al n. 5, p. 1, s., anno 2019.
La liquidazione delle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio.
Per altro verso, si pronuncia separata ordinanza per l'ulteriore prosecuzione processuale.
P.Q.M.
Pronunciando non definitivamente, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in NO EG AR (PR), il 16 novembre
2019, tra e , come da atto iscritto nel Registro EG Atti di Matrimonio CP_1 Parte_1
del Comune di NO EG AR (PR) al n. 5, p. 1, s., anno 2019.
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese alla sentenza definitiva.
Dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Parma il giorno 11 aprile 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto