Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 06/03/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Procedimento n. 520/2023 R.G.
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Ancona, riunita nelle persone dei magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente Est.
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott. Anna Bora Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 520 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Andrea Bracalente e elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Federica Sorrentino del Foro di Ancona, in Ancona, Via Menicucci n.3.
- APPELLANTE -
CONTRO
(P.IVA ), nella qualifica di Controparte_1 P.IVA_1
Impresa designata per la Regione Marche alla gestione dei sinistri in carico al 1
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 486/2023 del Tribunale di Ancona a definizione del giudizio iscritto al r. g. n. 1116/2021, pubblicata in data
03.05.2023 e notificata in data 31.05.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona adita, contrariis rejectis, previa ogni occorrenda declaratoria del caso,
IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n.
374/2023 del Tribunale di Macerata in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. Quirino Caturano pubblicata il 06/05/2023 e notificata in data
11/05/2023: in via principale: accertata e dichiarata la responsabilità del conducente del veicolo tg. AE571 BG privo di copertura assicurativa per la R.c.a. nella causazione dell'evento incidentistico dedotto in giudizio per i motivi esposti nella
superiore narrativa, dichiarare parte convenuta appellata Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, quale impresa
[...]
2 designata dalla CONSAP per la Regione Marche per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., tenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore e, per
l'effetto, condannarla al pagamento in favore del Sig. della Parte_1
somma di € 191.300,22 (centonovantunomilatrecento/22) o in quell'altra misura
maggiore o minore che riterrà di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle somme rivalutate dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio;
In via subordinata, qualora la precedente non venga accolta, dichiarare parte convenuta appellata in persona del legale Controparte_2
rappresentante protempore, quale impresa designata dalla CONSAP per la
Regione Marche per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S. tenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore del Sig. della somma di € 76.350,00 Parte_1
(settantaseimilatrecentocinquanta/00) o in quell'altra misura maggiore o minore che riterrà di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali
sulle somme rivalutate dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio
Per l'appellata:
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, per le causali di cui alla
superiore narrativa e per quant'altro ritenuto di giustizia e ragione:
- in via preliminare, accertare l'acquiescenza parziale dell'appellante alla sentenza ex art. 329 c.p.c., con ogni di ciò giuridica conseguenza;
3 - in via principale, ferma restando la precedente domanda, respingere il gra- vame avversario, così come proposto, in quanto infondato in fatto e in diritto e, comunque, non provato, con ogni di ciò giuridica conseguenza, anche in ordine alle spese di lite;
- in via meramente subordinata, nella denegata e davvero non creduta ipo-tesi di accoglimento del proposto gravame, contenere il risarcimento even-tualmente dovuto in favore dell'appellante nei limiti di quanto a suo tempo accertato in sede di c.t.u. medico-legale, senza alcun riconoscimento di dan-no morale e/o personalizzazione e/o danno patrimoniale, ed in ogni caso nei limiti del massimale vigente ex lege.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Macerata, con la sentenza n. 374/2023 pubblicata in data
06.05.2023, ha rigettato la domanda il risarcimento dei danni proposta da
[...]
nei confronti di , quale impresa assicuratrice Parte_1 CP_2
designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
L'attore, terzo trasportato, unitamente ad altri due conoscenti, a bordo dell'autovettura Peugeot 106 tg. AE571BG, aveva proposto l'azione prevista dall'art. 283, lett b) CdA evidenziando che l'autovettura sulla quale viaggiava era oggetto di furto, ritualmente denunciato, e risultava dunque priva di copertura assicurativa.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che la fattispecie in esame, quale desumibile dalla stessa narrazione dell'attore, fosse riconducibile non già all'ipotesi prevista dall'art. 283, comma 1, lettera b), D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) invocato dall'attore, ma piuttosto a quella dell'art. 283, lett
4 d), disposizione in forza della quale il Fondo di Garanzia è tenuto a risarcire i danni “quando il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario.”
Secondo il primo giudice, pur a fronte del non contestato furto del veicolo e tempestiva denuncia, la circolazione era avvenuta invito domino e non già prohibente domino, non avendo il proprietario adottato le misure idonee ad impedire l'impossessamento dell'auto.
Da ciò la carenza di legittimazione passiva del F.V.S.
Il primo giudice evidenziava inoltre che nel caso di specie non risultava neppure provata la mancata conoscenza da parte dell'attore dell'illegittimità della circolazione, nè la dinamica del sinistro, non risultando in particolare dimostrata neppure la sua qualità di terzo trasportato.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , censurandola nella Parte_1
parte in cui ha ritenuto che non sia stata raggiunta la prova della mancanza di copertura assicurativa del veicolo;
l'appellante deduce altresì l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie dovendo ritenersi provata la npropria qualità di terzo trasportato.
Si costituisce l' , chiedendo, in via preliminare, Controparte_1
dischiararsi l'acquiescenza sulle parti della sentenza non impugnate dall' appellante e concludendo per il rigetto dell'appello.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di gravame, l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che non sia stata raggiunta
5 la prova della mancanza di copertura assicurativa del mezzo in cui l'attore viaggiava in occasione del sinistro del 02/06/2008.
Secondo l'appellante, il fatto che il proprietario del mezzo abbia presentato la denuncia di furto all' autorità competente, ha, di per sé, determinato la natura abusiva della circolazione, facendo venire meno l'operatività della assicurazione del mezzo e conseguente obbligazione risarcitoria a carico del F.G.V.S., rappresentato dalla Compagnia Controparte_2
Ad avviso dell' appellante, risulterebbe dunque dimostrato che la circolazione del veicolo era avvenuta contro la volontà del proprietario con conseguente legittimazione passiva del F.V.S., che era stata invece negata dal primo giudice.
2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante denuncia l'erronea valutazione dei mezzi istruttori in riferimento alla prova della sua qualità di trasportato.
3. Con il terzo motivo di gravame, contesta le conclusioni a cui è giunto il giudice di primo grado in ordine alla carenza di legittimazione passiva dell'odierna appellata, quale impresa designata per il F.V.S. posto che la c.t.u. medico-legale espletata aveva confermato il nesso eziologico tra l'evento per cui è causa e le lesioni da lui lamentate.
4. Con il quarto motivo si impugna la statuizione di condanna al pagamento delle spese legali alla luce della esclusiva responsabilità della
[...]
Controparte_1
6. I motivi di gravame, qui congiuntamente trattati per ragioni di connessione,
devono essere rigettati.
6.1. Conviene premettere che secondo il consolidato indirizzo della S.C. il furto del veicolo non può escludere la responsabilità del proprietario, se egli non abbia
6 adottato idonee misure per prevenirlo: misure, per quanto detto, che debbono consistere in comportamenti, e non in semplici dichiarazioni (Cass. 15237 del
2024; Cass. n. 20373 del 2015).
6.2. Orbene nel caso di specie la pacifica circostanza che il veicolo, al momento del furto, si trovasse aperto e con le chiavi inserite, induce ad escludere il suddetto presupposto ai sensi dell'art.2054, comma 3, c.c., apparendo al riguardo del tutto generica ed irrilevante la deduzione di problemi elettrici del veicolo, che certamente non giustificavano la mancata chiusura del veicolo in sosta.
6.3. Nel caso di specie inoltre non risulta specificamente ed adeguatamente censurata l'altra ratio posta a fondamento della sentenza impugnata, vale a dire la mancata prova da parte del danneggiato-odierno appellante di avere ignorato senza colpa la illegale circolazione, essendo la mancata conoscenza dell'illegalità un fatto costitutivo della pretesa (Cass.12231 del 2019).
Tale presupposto non può ritenersi provato.
Ed invero, le confuse e contraddittorie dichiarazioni riferite, in sede di sommarie informazioni, sulla dinamica del sinistro dall'odierno appellante e dagli altri soggetti asseritamente trasportati, il fatto che tutti e tre i trasportati fossero conoscenti e fossero soliti ritrovarsi insieme, ed in particolare che, secondo quanto dichiarato dagli altri trasportati, l'appellante, subito dopo il sinistro si sia allontanato unitamente al conducente che pure ha dichiarato di non conoscere,
presentandosi alcune ore dopo presso il P.S. dell'Ospedale di Civitanova Marche, dove ha dichiarato di non saper riferire nulla in merito al sinistro, inducono ad
7 escludere che sia stata raggiunta la prova che l' abbia senza colpa Parte_1
ignorato l'illegale circolazione del mezzo.
Non risulta inoltre neppure provata la dinamica del sinistro e la stessa qualità di terzo trasportato dell'odierno appellante, posto che, al di fuori dei presunti passeggeri, nessuno ha assistito all'incidente.
Appare inoltre singolare la circostanza che nonostante il riferito allontanamento del conducente nessuno degli altri occupanti si sia premurato di avvertire le forze dell'ordine, intervenute solo a distanza di alcune ore, mentre, come già evidenziato, lo stesso appellante risulta essersi allontanato subito dopo il sinistro unitamente al conducente.
Si osserva, da ultimo, l'infondatezza della censura concernente le spese di lite, ritualmente regolate dal primo giudice secondo il criterio della soccombenza.
7. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese del presente grado, che si liquidano come da dispositivo.
Si dà altresì atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma
1 quater, d.P.R. 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di , in qualità di Impresa designata per Controparte_1
la Regione Marche alla gestione dei sinistri in carico al Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, avverso la sentenza n. 374/2023 del Tribunale di Macerata, pubblicata in data 06.05.2023, così dispone:
8 - rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere alla le spese del Controparte_1
grado, liquidate in complessivi € 4.997,00, di cui 100,00 € per esborsi, oltre a rimborso forfettario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.P.R. 115 del 2002 , per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025
Il Presidente Est.
Dott. Guido Federico
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