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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 25/10/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 461/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 461/2023 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato Parte_1 P.IVA_1
in Indirizzo Telematico presso il Difensore RA ZI
ATTORE
contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in presso il CP_1 C.F._1
Difensore
CONVENUTO contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c..
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l'Assicurazione attrice agiva per la rivalsa delle somme pagate ai danneggiati nel sinistro occorso in data 28.01.2020 e ascrivibile a fatto e colpa esclusivi del proprio assicurato, odierno convenuto, che nell'occasione si era posto alla guida in stato di alterazione da sostanze psicotrope.
Tale circostanza rendeva inoperante la garanzia assicurativa. L'attrice doveva pertanto provare: la verificazione dell'evento e la responsabilità del conducente il mezzo in garanzia nella causazione del sinistro;
la guida da parte del sig. in CP_1
stato alterato conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti e la violazione dell'art. 187 Cds;
l'esistenza del contratto e la relativa scopertura;
i pagamenti effettuati. Tale onere è stato pienamente assunto trattandosi di circostanze ampiamente documentate. È stata prodotta la documentazione relativa al sinistro, la relazione di servizio dei Carabinieri intervenuti sul luogo nell'immediatezza del sinistro che riscontravano condizioni del guidatore evidentemente tipiche dell'assunzione di sostanze stupefacenti, che dunque è da ritenersi avvenuta in misura talmente cospicua da emergere ictu oculi; lo sanzionavano altresì ai sensi dell'art. 187 C.D.S. per aver rifiutato di sottoporsi ai relativi accertamenti (scelta sintomatica della mala fede dello stesso) con contravvenzione che costituisce il presupposto della inoperatività della garanzia assicurativa. È stato prodotto il contratto di assicurazione 552.013.0000101212 - a garanzia della responsabilità civile auto derivante dalla circolazione del veicolo Audi A6 tg. CV145 SJ del sig. – in CP_1
cui chiaramente quell'evenienza esclude l'operatività della polizza (doc. 1a e 1b parte attrice); è stata prodotta la convenzione CARD (doc.6); è stata prodotta la documentazione attestante che (impresa gestionaria cod. 014) provvedeva CP_2
pagina 2 di 4 a corrispondere alle sig.re e (danneggiate antagoniste), la somma Parte_2 Pt_3
complessiva di € 3.130,00, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riportati, addebitando successivamente a (quale Controparte_3
Impresa debitrice Cod. ANIA 038), in stanza di compensazione e mediante forfait quanto indennizzato. È stato altresì dimostrato che in conseguenza del sinistro restava altresì, danneggiato parte del guard rail della strada provinciale n.412R, teatro del sinistro;
di tal che previa richiesta risarcitoria e relativa perizia, Controparte_3
corrispondeva a “ la somma di € 4.410,30, per il ripristino del Controparte_4
manufatto stradale. (docc. 3-5,11 e 12).
A ciò si aggiunga che la contumacia del convenuto – che “al pari del silenzio in
campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della
controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il
contraddittorio” (Cass. 10554/1994) e pertanto “integra un comportamento neutrale cui non
può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla
controparte, che resta onerata della relativa prova [e che][…] non esclude il potere-dovere del
giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi
e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi,
siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche,
difese ed eccezioni in senso lato.” (Cass. 24885/2014) – appare sintomatica di inequivoci disinteresse ed inerzia, a fronte di fatti sicuramente rientranti nella sfera di conoscenza del convenuto, in quanto trasfusi in atti ritualmente notificatigli al proprio indirizzo e che dunque lo hanno messo “in condizione di difendersi, sol che lo voglia”. Non avendo perciò fornito alcun elemento idoneo a prospettare una diversa ricostruzione, non allegando alcun fatto impeditivo, modificativo ed estintivo (art. 2697 c.c.), proprio la qualificazione della contumacia in sé quale fatto processualmente neutro impedisce che essa vanifichi la produzione documentale suddetta;
diversamente opinando si pagina 3 di 4 risolverebbe in un regime processuale più favorevole rispetto a quello della parte costituita, il che non avrebbe, evidentemente, senso né ragione giuridica.
La domanda attorea va pertanto interamente accolta;
spese secondo soccombenza e nei parametri del DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara la responsabilità esclusiva del convenuto in CP_1
ordine al sinistro per cui è causa;
Accerta e dichiara l'inoperatività della polizza 552.013.0000101212 a garanzia della responsabilità civile auto derivante dalla circolazione del veicolo Audi A6 tg. CV145SJ
del predetto;
CP_1
Condanna a rifondere a CP_1 Parte_1
l'importo di Euro 7.540,00 oltre interessi e rivalutazione come da domanda;
Condanna a rifondere a le CP_1 Parte_1
spese di lite, che si liquidano in € 5.341,00 oltre IVA e accessori se dovuti, come da notula.
Piacenza, 25 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 461/2023 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato Parte_1 P.IVA_1
in Indirizzo Telematico presso il Difensore RA ZI
ATTORE
contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in presso il CP_1 C.F._1
Difensore
CONVENUTO contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c..
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l'Assicurazione attrice agiva per la rivalsa delle somme pagate ai danneggiati nel sinistro occorso in data 28.01.2020 e ascrivibile a fatto e colpa esclusivi del proprio assicurato, odierno convenuto, che nell'occasione si era posto alla guida in stato di alterazione da sostanze psicotrope.
Tale circostanza rendeva inoperante la garanzia assicurativa. L'attrice doveva pertanto provare: la verificazione dell'evento e la responsabilità del conducente il mezzo in garanzia nella causazione del sinistro;
la guida da parte del sig. in CP_1
stato alterato conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti e la violazione dell'art. 187 Cds;
l'esistenza del contratto e la relativa scopertura;
i pagamenti effettuati. Tale onere è stato pienamente assunto trattandosi di circostanze ampiamente documentate. È stata prodotta la documentazione relativa al sinistro, la relazione di servizio dei Carabinieri intervenuti sul luogo nell'immediatezza del sinistro che riscontravano condizioni del guidatore evidentemente tipiche dell'assunzione di sostanze stupefacenti, che dunque è da ritenersi avvenuta in misura talmente cospicua da emergere ictu oculi; lo sanzionavano altresì ai sensi dell'art. 187 C.D.S. per aver rifiutato di sottoporsi ai relativi accertamenti (scelta sintomatica della mala fede dello stesso) con contravvenzione che costituisce il presupposto della inoperatività della garanzia assicurativa. È stato prodotto il contratto di assicurazione 552.013.0000101212 - a garanzia della responsabilità civile auto derivante dalla circolazione del veicolo Audi A6 tg. CV145 SJ del sig. – in CP_1
cui chiaramente quell'evenienza esclude l'operatività della polizza (doc. 1a e 1b parte attrice); è stata prodotta la convenzione CARD (doc.6); è stata prodotta la documentazione attestante che (impresa gestionaria cod. 014) provvedeva CP_2
pagina 2 di 4 a corrispondere alle sig.re e (danneggiate antagoniste), la somma Parte_2 Pt_3
complessiva di € 3.130,00, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riportati, addebitando successivamente a (quale Controparte_3
Impresa debitrice Cod. ANIA 038), in stanza di compensazione e mediante forfait quanto indennizzato. È stato altresì dimostrato che in conseguenza del sinistro restava altresì, danneggiato parte del guard rail della strada provinciale n.412R, teatro del sinistro;
di tal che previa richiesta risarcitoria e relativa perizia, Controparte_3
corrispondeva a “ la somma di € 4.410,30, per il ripristino del Controparte_4
manufatto stradale. (docc. 3-5,11 e 12).
A ciò si aggiunga che la contumacia del convenuto – che “al pari del silenzio in
campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della
controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il
contraddittorio” (Cass. 10554/1994) e pertanto “integra un comportamento neutrale cui non
può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla
controparte, che resta onerata della relativa prova [e che][…] non esclude il potere-dovere del
giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi
e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi,
siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche,
difese ed eccezioni in senso lato.” (Cass. 24885/2014) – appare sintomatica di inequivoci disinteresse ed inerzia, a fronte di fatti sicuramente rientranti nella sfera di conoscenza del convenuto, in quanto trasfusi in atti ritualmente notificatigli al proprio indirizzo e che dunque lo hanno messo “in condizione di difendersi, sol che lo voglia”. Non avendo perciò fornito alcun elemento idoneo a prospettare una diversa ricostruzione, non allegando alcun fatto impeditivo, modificativo ed estintivo (art. 2697 c.c.), proprio la qualificazione della contumacia in sé quale fatto processualmente neutro impedisce che essa vanifichi la produzione documentale suddetta;
diversamente opinando si pagina 3 di 4 risolverebbe in un regime processuale più favorevole rispetto a quello della parte costituita, il che non avrebbe, evidentemente, senso né ragione giuridica.
La domanda attorea va pertanto interamente accolta;
spese secondo soccombenza e nei parametri del DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara la responsabilità esclusiva del convenuto in CP_1
ordine al sinistro per cui è causa;
Accerta e dichiara l'inoperatività della polizza 552.013.0000101212 a garanzia della responsabilità civile auto derivante dalla circolazione del veicolo Audi A6 tg. CV145SJ
del predetto;
CP_1
Condanna a rifondere a CP_1 Parte_1
l'importo di Euro 7.540,00 oltre interessi e rivalutazione come da domanda;
Condanna a rifondere a le CP_1 Parte_1
spese di lite, che si liquidano in € 5.341,00 oltre IVA e accessori se dovuti, come da notula.
Piacenza, 25 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 4 di 4