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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 8825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8825 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
6 SEZIONE CIVILE
R.G. 12248/2021
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Unico dott. ssa Annunziata Pesce, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.ro di RG 12248/2021
PROMOSSA DA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: rappresentati e difesi, in Pt_2 C.F._2 virtù di procura in calce all' atto di costituzione ed in sostituzione difensore, dall' Avv. Alessio Cittadini (CF ) e con C.F._3 questi elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in LI al Viale Antonio Gramsci n. 21 OPPONENTI
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro tempore P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. DI FRANCO GENNARO (C.F.:
) che lo rappresenta e difende in virtù di procura in C.F._4 calce all'atto di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in LI alla Via Petrarca n. 26, OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da verbale del 30.05.2025 “Le parti presenti si riportano ai propri atti e verbali e chiedono che la causa vada a sentenza con i termini di cui all' art. 190 cpc”.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sito in LI alla Controparte_1 Controparte_1
promuoveva azione monitoria (RG. n. 18230/2020), contro i germani e davanti al Tribunale di LI Parte_1 Parte_2
decisa dal G.U. dott. Graziano della VI sezione civile che concedeva decreto ingiuntivo n. 1652 in data 2 marzo 2021 provvisoriamente esecutivo, con il quale veniva ingiunto in loro danno di pagare in solido a favore del ricorrente condominio la somma totale di € 28.858,67 per le causali ed interessi come da domanda, nonché le spese di procedura liquidate in €300,00 ed € 1000,00 per onorari, oltre cpa e iva come per legge.
Il menzionato decreto ingiuntivo veniva notificato agli opponenti, i quali alla morte alla morte del padre sig. , avevano ereditato le Persona_1
quote pari al 50% dell' appartamento ubicato in LI alla Controparte_1
[...
nel Condominio “ ” da loro già abitato e del quale CP_1
condividevano la comproprietà con i sigg. ri CP_2 CP_3
e e la comproprietà anche di altri
[...] Controparte_4
immobili siti nello stesso condominio con le seguenti quote di partecipazione: 12,50% Grotta Garage;
Grotta Grande 18,50 % ; 25%
Grotta Piccola.
L' ingiunzione di pagamento veniva formulata ai germani
[...]
e essendo comproprietari e utilizzatori Parte_1 Parte_2
esclusivi dell' appartamento collocato nel Condominio ed CP_1
essendo comproprietari dei locali denominati ” con la famiglia Pt_3
avendo ereditato i suddetti immobili nelle percentuali sopra CP_2
2 riportate, a seguito della morte del loro genitore Persona_2
avvenuta in data 02.04.2018 come da documentazione prodotta.
Nel ricorso monitorio il esponeva che mentre CP_1 [...]
e con cui i germani CP_2 Controparte_3 Controparte_4
condividevano l'appartamento nella misura del 50% avevano Pt_1
provveduto al pagamento dei conguagli dell' anno 2019, degli oneri ordinari da gennaio a giugno 2020 , delle spese dei lavori di messa in sicurezza delle parti comuni, delle spese dell'espurgo delle fogne, in base alla suddivisione delle quote possedute operata dall'amministratore di condominio a puro titolo cortesia, prescindendo dall' applicazione del principio di solidarietà che vige tra i comproprietari, invece la parte opposta non provvedeva a corrispondere gli importi gravanti sulle parte delle loro quote di proprietà, risultando dal mese di giugno 2020 debitori, dei seguenti pagamenti :
€ 8.743,08 per oneri condominiali di gennaio – giugno 2020 di cui
€ 7.975,56 per l'appartamento in comproprietà al 50% e € 767,52 per la comproprietà delle nella percentuale delle quote di partecipazione Pt_3
come sopra riportate;
€4.807,01 per spese di messa in sicurezza dell' edificio “ ”, per CP_1
l'appartamento in comproprietà;
€ 185,86 per le spese di espurgo delle fogne di cui 158,68 per l' appartamento in comproprietà ed € 27,18 per la comproprietà delle al netto di un pagamento ricevuto nel 2020 da altro comproprietario;
Pt_3
€ 14.309,72 per conguaglio 2015 - 2019 al netto dei pagamenti ricevuti;
€ 813,00 per imposta di registro del decreto ingiuntivo n. 5860/2018.
3 Tali importi pertanto venivano ad essere oggetto del decreto ingiuntivo n.
n. 1652/2021 concesso provvisoriamente esecutivo e che veniva ritualmente notificato ai germani in data 30.03.2021. Pt_1
Contro il suddetto decreto ingiuntivo e Parte_1 Parte_2
promuovevano la presente procedura di opposizione chiedendo in via preliminare la revoca della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e nel merito di accertare e di dichiarare la illegittimità e/o la nullità del provvedimento monitorio opposto nonché di accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di credito dedotto in giudizio e comunque l' infondatezza della pretesa creditoria avanzata e di dichiarare la nullità delle delibere assembleari di approvazione degli importi oggetto di decreto ingiuntivo opposto oltre a spiegare domanda riconvenzionale finalizzata ad accertare e dichiarare l' esistenza di un credito loro dovuto, quantificato in € 7.737,27.
Il giudizio veniva assegnato alla VI sezione civile del Tribunale di LI con numero di RG. 12258/ 2021 con Giudice Monocratico designato dott.
Graziano, sostituto nel corso di causa da altri giudici fino alla ultima sostituzione in cui la causa veniva assegnata alla scrivente.
Il giudizio di opposizione si è svolto con il seguente iter processuale: la prima udienza fissata nell'atto di citazione al 13.09.2021 veniva rinviata al 17.09.2021; si costituiva nei termini il Controparte_5
impugnando integralmente il contenuto dell' opposizione
[...]
sostenendo la infondatezza in fatto ed in diritto dell' opposizione di cui chiedeva il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1652/2021 e con il rigetto dell' avversa domanda riconvenzionale;
all' udienza del 21.09.2021 il giudice rigettava l' istanza
4 di revoca della provvisoria esecuzione formulata dai germani e Pt_1
disponeva l' espletamento del procedimento di mediazione rinviando la causa al 18.02.2022; alla suddetta udienza, verificata la regolarità dello svolgimento della mediazione posta in essere dal e il suo CP_1
svolgimento conclusosi con verbale negativo, il Giudice concedeva alle parti i termini dell' art. 183 cpc per il deposito delle memorie rinviando all' udienza del 04.10 2022; dopo una serie di rinvii, la causa di carattere documentale in data 30.05.2025 in cui erano presenti i difensori delle parti, veniva introitata a sentenza con la concessione dei termini ex art. art. 190 cpc.; soltanto il , provvedeva nei termini concessi al deposito CP_1
della comparsa conclusionale.
Successivamente all'istaurarsi del presente giudizio di opposizione, il in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo si CP_1
inseriva nella procedura di espropriazione immobiliare contraddistinta dal n. di RGE 637/2018 incardinata presso il Tribunale di LI, promossa da altri ai danni dei germani sulla quota in comproprietà. Pt_1
Tale quota veniva acquistata dalla famiglia che con il decreto di CP_2
trasferimento del 10.01.2022 acquistava l' intera ed esclusiva proprietà dell' immobile ubicato in “ ”. Controparte_1 CP_1
Dalla procedura di espropriazione, con l'acquisto della quota dei germani
, il Condominio opposto come dallo stesso dichiarato, otteneva il l' Pt_1
intero importo della somma ingiunte con il decreto ingiuntivo n.
1652/2021 ed anche le spese e le competenze legali.
Orbene, come evidenziato nella comparsa conclusionale, il Condominio opposto, nonostante abbia ricevuto il pagamento delle somme ingiunte unitamente alle spese del procedimento monitorio, insiste affinché il
5 presente giudizio confermi la legittimità del decreto ingiuntivo dichiarando l'integrale infondatezza delle eccezioni e delle domande riconvenzionali oggetto della opposizione.
Preliminarmente, va osservato che l' opposizione è procedibile avendo il opposto assolto all' obbligo di mediazione ex art. 5 della lgs CP_1
n. 28 del 2010 avente il giudizio in esame pagamenti inerenti ad oneri condominiali.
In punto di diritto, la proposizione dell' opposizione a procedura monitoria determina l' insorgere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice di opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità
o meno dell' emissione del provvedimento monitorio, introdotta l' opposizione tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria.
Va quindi evidenziato che nel giudizio di cognizione che si istaura a seguito dello opposizione, il creditore opposto conserva la qualità di parte in senso sostanziale e su di essa grava il relativo onere probatorio: ciascuna delle parti assume la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l' ingiunzione
(convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente
(attore in opposizione), con la conseguenza che l' onere probatorio del credito incombe al creditore opposto, mentre all' opponente spetta di provare secondo le regole generali ex art. 2697 c.c. i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. In merito alla domanda riconvenzionale invece gli opponenti devono provare la fondatezza della loro pretesa creditoria.
6 Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l' ingiunzione sia legittimamente emessa, ma deve autonomamente procedere alla valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per avvalorare la fondatezza della propria pretesa di cui al ricorso monitorio sia dell' opponente per contestarla cosicché non è necessario che la parte che ha promosso l' ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa, essendo sufficiente che resista all' opposizione e chieda conferma del decreto opposto.
Dall' applicazione dei principi richiamati, consegue la soluzione del caso relativo al giudizio in esame.
Alla luce dei documenti versati in atti nel fascicolo monitorio (verbali di assemblea, riparti di spese, atti relativi all'eredità dei sigg. ri ecc.) Pt_1
e dalla valutazione complessiva degli stessi, unitamente alle difese svolte dalle parti, emerge la prova incontestabile della fondatezza dei crediti vantati dal mentre tutte le eccezioni di cui alla opposizione, CP_1
così come anche la spiegata domanda riconvenzionale sono integralmente rigettate in quanto infondate non essendo supportate da idonea documentazione.
Nel ricorso monitorio veniva esposto e documentato per tabulas che Il
in data 17.02.2020 aveva approvato il Controparte_1
consuntivo anno 2018, il preventivo ed il piano di riparto 2020, in data
13.07.2020 aveva approvato la spesa di € 16.158.00 lordi con il piano di riparto per le opere di messa in sicurezza (a seguito di diffida del
[...]
del 18.01.2020) e, in data 13.07.2020 aveva approvato la spesa CP_6
di € 636,00 lordi, con il piano di riparto per l' espurgo delle fogne.
7 E' necessario quindi esaminare a questo punto le singole eccezioni oggetto della opposizione e precisamente: 1) illegittimità ed infondatezza del decreto ingiuntivo, per omessa indicazione nella procedura monitoria dello status di eredi che accettavano l' eredità del padre con beneficio d' inventario;
2) illegittimità ed infondatezza del decreto ingiuntivo opposto per assenza del vicolo di solidarietà; 3) illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per aver ad oggetto somme già ingiunte dal CP_1
in precedenti ingiunzioni di pagamento;
4) illegittimità ed infondatezza del decreto opposto per essere gli oneri condominiali ripartiti in base a tabelle millesimali mai approvate dai condomini;
5) illegittima ed infondatezza della ripartizione delle spese che non avrebbero tenuto conto del reale valore della proprietà dei in quanto si sarebbe considerato Per_2
illegittimamente di loro proprietà il vano terra ed il vano ascensore;
6) illegittimità delle tabelle millesimali che non considerano il reale valore degli immobili di cui i erano proprietari ( fino alla espropriazione Per_2
operata sulla quota dell' appartamento di cui erano proprietari).
In merito alla eccezione di cui al punto 1) gli opponenti sostengono l' illegittimità della pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo per non essere stata l'ingiunzione di pagamento formulata nei loro confronti nei limiti del valore dei beni pervenuti dalla successione del padre, avendo accettato l' eredità con beneficio d' inventario ex art. 490 c.c.. al fine di preservare i loro rispettivi patrimoni personali, limitando il pagamento dei debiti del de cuuis solo fino al valore patrimoniale ereditato,
Tale eccezione mossa dagli opponenti non risulta essere fondata.
In conformità alle motivazioni sostenute in proposito dal si CP_1
rileva che i germani non hanno dimostrato l' effettiva operatività della
8 procedura dell' accettazione dell' eredità con beneficio di inventario ex art. 490 c.c.. da loro intrapresa.
Peraltro, anche dalla documentazione allegata al fascicolo della procedura monitoria prodotta dal ( allegato 3) si evince che i germani CP_1
avevano accettato l' eredità con beneficio d' inventario. Pt_1
Tale scelta però per avere efficacia avrebbe dovuto seguire un iter procedurale a formazione progressiva nel rispetto delle modalità e dei termini imposti dalla legge.
Iter che i non hanno dimostrato di aver seguito e la cui violazione Pt_1
comporta per i suddetti, la decadenza dal beneficio d' inventario, e pertanto, non possono essere preservati i loro rispettivi patrimoni personali da quello del defunto.
Infatti , l' art. 495 c.c. . stabilisce che trascorso un mese dalla trascrizione dell' atto di accettazione di eredità o dall' inventario se avviene successivamente all' accettazione, l' erede può scegliere di pagare i creditori nella misura in cui si presentano o scegliere la liquidazione concorsuale con la quale a mezzo di un Notaio, si deve procedere all' invio di una raccomandata a.r. , con successiva pubblicazione dell' invito in
Gazzetta Ufficiale, con la quale i creditore vengono invitati a preparare la dichiarazione di credito.
Non avendo i documentato di essersi attenuti alle prescrizioni di Pt_1
legge e di aver completato l' iter con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell' invito ai creditori ed ai legatari di presentare la dichiarazione di credito ex art. 498, comma terzo c.c., sono decaduti dal beneficio d' inventario.
9 Pertanto, la conseguenza di ciò è che l' eccezione formulata risulta essere priva di fondamento non essendo stato dimostrato per tabulas il rispetto delle prescrizioni di legge.
Ma vi è di più.
Infatti, tale eccezione, appare comunque non rilevante allorquando dall' esame della richiesta di pagamento degli oneri condominiali oggetto del decreto ingiuntivo, come risulta dalla documentazione prodotta dal
Condominio sia con il ricorso monitorio e sia con il giudizio di opposizioni, non riguarda debiti contratti dal de cuius prima del suo Persona_1
decesso, ma ha ad oggetto debiti che si riferiscono esclusivamente ai germani ed in quanto tali non avrebbe potuto essere oggetto della Pt_1
tutela del beneficio d' inventario anche laddove l' iter di legge fosse stato rispettato.
Dall' esame della eccezione di cui al punto 2) mossa al per CP_1
aver promosso le richieste di pagamento ai fratelli in via solidale Pt_1
non è altresì fondata e deve essere rigettata.
Infatti, essendo stato ben argomentato e documentato dal Condominio opposto che la richiesta del pagamento era formulata agli opponenti non in qualità di eredi, non trattandosi di poste debitorie che si riferivano al defunto per debiti da lui contratti, ma riguarda pagamenti Persona_1
che gravano sui fratelli quali comproprietari di quote di beni Pt_1
collocati nel suddetto Condominio, in applicazione delle disposizioni in materia di oneri condominiali.
A condividere ciò è anche la sentenza n. 856/2023 del Tribunale di LI - con la quale la Presidente della IV sezione dott.ssa Di Clemente (all. 35 fascicolo del della procedura di opposizione) , sempre in un CP_1
10 procedimento di opposizione instaurato dai contro il Condominio Pt_1
sostiene che “i proprietari di una unità immobiliare sita in CP_1
sono tenuti in solido, nei confronti del medesimo, al CP_1
pagamento degli oneri condominiali…” e come codificato dall' art. 1294
c. c., nel caso di più debitori, la solidarietà si presume.
Pertanto, anche la suddetta eccezione non è supportata da idonea documentazione e quindi non è accolta non avendo i sigg.ri
[...]
e provato la mancanza di operatività del Parte_1 Controparte_7
principio di solidarietà in riferimento ai debiti su di loro gravanti quali comproprietari di immobili siti nel Controparte_5
.
[...]
Relativamente alla eccezione di cui al punto 3) in merito alla quale i sostengono illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per aver ad Pt_1
oggetto somme già ingiunte dal in precedenti ingiunzioni di CP_1
pagamento appare allo stato degli atti dell' opposizione genericamente formulata oltre a non essere supportata documentalmente con la conseguenza della sua infondatezza.
Peraltro, sebbene gli opponenti in merito alla suddetta eccezione si riservavano di depositare una perizia di parte per determinare gli effettivi oneri che il suddetto avrebbe dovuto in realtà richiedere CP_1
contestando quelli richiesti con il decreto ingiuntivo opposto, tale perizia però non è poi stata depositata, cosicché nelle note ex art. 183 cpc secondo termine, l' eccezione in esame risulta ancora solo formulata e contestata genericamente ma senza alcuna prova idonea documentale che la sostenga.
11 La richiesta di pagamento del decreto ingiuntivo opposto invece risulta provata e documentata con le delibere di spesa approvate, con la produzione dei rendiconti e dei riparti relativi ai lavori straordinari che peraltro non risultano oggetto di alcuna impugnativa da parte dei germani
. Pt_1
Pertanto, anche in relazione alla suddetta eccezione, si ritiene che il
, abbia soddisfatto l' onere probatorio che su di esso gravava CP_1
con la produzione dei verbali di assemblea che approvano le relative spesa e la ripartizione del relativo onere (Cassazione civile: sentenza
20006/2020).
Infatti, non risulta impugnata la delibera del 17.02.2020 (all.10 della produzione monitoria.) con cui veniva approvato il rendiconto anno 2019 con il piano di riparto del consuntivo;
non risulta impugnata la delibera del 04.11.2019 (all. 9 della produzione monitoria.) di approvazione del preventivo di spesa;
non risulta impugnata la delibera del 13.07.2020 ( all.
12 della produzione monitoria) con cui venivano approvate le spese dei lavori di messa in sicurezza del fabbricato ed i lavori di espurgo.
Inoltre, anche l' esame della eccezione elencata al punto 4) con la quale i sostengono che gli oneri condominiali sono ripartiti in base a Pt_1
tabelle millesimali mai approvate e comunque non rispondenti al reale valore delle proprietà da loro possedute si ritiene non fondata.
Infatti contestano genericamente che gli oneri condominiali richiesti con la procedura monitoria violano i “criteri normativi e regolamentari di ripartizione delle spese” senza indicare però quali spese sarebbero state deliberate e ripartite in violazione dei suddetti criteri normativi o
12 regolamentari e senza indicare quali criteri normativi o regolamentari siano stati violati.
Orbene, in proposito va comunque evidenziato che la menzionata eccezione dei , qualora fosse stata provata, non avrebbe comunque Pt_1
inficiato di nullità la delibera di approvazione delle spese e dei relativi riparti, ma avrebbe reso la relativa delibera soltanto annullabile.
Pertanto i fratelli avrebbero dovuto impugnare la delibera in Pt_1
questione in un apposito giudizio nei prescritti termini di legge ex art. 1137 del c.c. , ovvero entro 30 gg. decorrenti dalla data di assemblea per chi era presente (dissenziente o astenuto) o dalla data di comunicazione della delibera per gli assenti.
Non avendo posto in essere nessun giudizio di impugnazione delle delibere di approvazione delle spese e dei riparti, ciò non può essere oggetto del presente giudizio non trattandosi di eccezione di nullità di delibera assembleare, che può essere mossa in presenza di vizi gravi e sostanziali, quali la mancanza di un elemento essenziale (come la mancanza di convocazione o la mancanza del verbale), l' illecita o impossibilità dell' oggetto della delibera, la violazione di norme imperative, quando la delibera assembleare sia contrarie all'ordine pubblico ed al buon costume, quando le delibere contengono decisioni fuori dalla competenza dell' assemblea, ed in questi casi l' impugnativa non è soggetta a termine di decadenza.
Tale eccezione pertanto per tutto quanto evidenziato è da ritenersi non fondata e non accoglibile e del tutto pretestuosa alla luce di quanto dimostrato per tabulas dal con le delibere di spese approvate CP_1
in virtù di tabelle millesimali peraltro da sempre utilizzate con cui sono
13 state deliberate le ripartizioni di spese ed i rendiconti anche con il voto favorevole dagli stessi TI.
Infatti, dalla documentazione depositata dal relativa alle CP_1
delibere di approvazione dei rendiconti si riscontrano le delibere del
14.06.2016 all'anno 2020 (documento 6) con cui risultano approvate le spese straordinarie con le stesse tabelle millesimali oggetto di eccezione e contestazione del presente giudizio.
In particolare, a conferma delle tabelle millesimali o meglio del loro utilizzo da sempre di cui gli opponenti eccepiscono la non legittimità, il ha dimostrato che sono state approvate, anche con il voto CP_1
dei , le delibera relative al contratto di derattizzazione, di Per_2
deblattizzazione (ODG 25) nonché altre delibere (ODG n.12, 20,30,31,32,), come quella relativa alla ratifica della nomina del direttore dei lavori in adempimento alla diffida del dell' 8.06.2017, per i lavori CP_6
alle fogne (all. 9), e alla assemblea del 27.11.2017 veniva approvata la disinfestazione dalle termiti (ODG: 10), la messa in sicurezza dello stabile
(ODG. 17 doc. 10) con i relativi riparti di spesa e l' approvazione della spesa straordinaria per la riparazione del cancello all'assemblea del
29.10.2018 per la riparazione del cancello (ODS n. 2 doc. 11).
Anche le eccezioni sopraelencate la 5) e la 6) risultano non fondate e quanto tali non accoglibili ed integralmente da rigettare.
Infatti, l' illegittimità del decreto ingiuntivo da loro sostenuta per aver considerato relativamente alla ripartizione delle spese relative alla proprietà da loro posseduta (doc. 15 prodotto pag. 48 della già menzionata
CTU) il piano terra nonché il vano ascensore. Tale questione, come evidenzia il Condominio era stata anche oggetto di esame del CTU
14 nominato nella procedura di espropriazione immobiliare RGE 637/2018 davanti al Tribunale di LI - mossa ai danni dei germani sulla Pt_1
appartamento collocato nel condominio di Parco Elena di cui avevano ereditato alla morte del loro padre la quota del 50%.
Va evidenziato che l'ausiliario della procedura esecutiva immobiliare (doc.
15 prodotto pag. 48 della già menzionata CTU) sebbene sollevasse dubbi in merito, ciò non ha però impedito la vendita.
La consistenza dell' immobile e la suddivisione operata, con l' inclusione dell'androne e del vano ascensore all' appartamento prima di proprietà esclusiva dei , successivamente di proprietà Pt_1 Controparte_8
come risulta ancora dalla richiamata CTU risale agli anni 40 (doc. prodotto dal condominio opposto 15 pagg..51-52 della CTU).
Altresì va rilevato che, ai suddetti locali come appara dalla documentazione fotografica della CTU richiamata (pag. 9 ) si accede da un cancello di ingresso che i hanno sempre utilizzato in maniera Pt_1
esclusiva fino al compimento dell'azione esecutiva, senza mai contestarne la titolarità e senza dare nessuna prova contraria finalizzata alla esclusione dei suddetti locali dalla loro quota.
Infine l' eccezione secondo cui le tabelle millesimali non corrisponderebbero al valore reale degli immobili di cui i erano Pt_1
comproprietari non avrebbe tenuto conto dello stato di vetustà degli stessi.
Tale eccezione non solo è infondata ma è da ritenere del tutto pretestuosa e va respinta in quanto il valore dei millesimi condominiali prescinde dalla valutazione dello stato di manutenzione in cui versano le unità immobiliari, basandosi su criteri oggettivi e quantitativi come la superficie o la volumetria e alla caratteristiche delle unità immobiliare come la
15 grandezza, il piano, l' orientamento, la luminosità e la presenza di balconi, terrazzi, cantine, ecc.. Sono questi valori a determinare la ripartizione delle spese condominiali e non lo stato di conservazione delle singole proprietà che dipende dalla cura e manutenzione dei proprietari degli immobili.
Avendo fin qui valutato la non fondatezza delle eccezioni formulate che sono integralmente da rigettare per tutto quanto esposto ed evidenziato, dobbiamo a questo punto esaminare la spiegata domanda riconvenzionale oggetto della citazione in opposizione secondo cui i sostengono di Pt_1
aver anticipato la somma complessiva di € 7.737,27 nell' interesse del
Condominio ed a causa della sua inerzia relativamente ad interventi che non potevano essere procrastinati di cui il de cuius aveva provveduto a far eseguire anticipando per il al pagamento delle spese. CP_1
Nello specifico , i chiedono il riconoscimento delle somme: a) di Pt_1
€ 2400,00 che sostengono anticipata al titolo di stipendio al guardiano nel 2014; b) di € 300,00 e 250,00 che sostengono di essere stata corrisposta in pagamento per l' espurgo delle fogne effettuata in data 4 e
5.11.2014; c) di € 4.787,27 corrisposta per lavori di impermeabilizzazione del terrazzo di copertura alla . CP_9
I lavori per i quali avrebbero effettuato i pagamenti delle suddette spese i sostengono che sono stati fatti a causa della inerzia del Per_2
Condominio ed in considerazione della loro necessità ed urgenza trattandosi di lavori che non potevano essere procrastinati.
Orbene, il può richiedere il rimborso delle spese sostenute per CP_1
lavori che abbiano interessato le parti comuni dell' edificio solo in presenza di lavori urgenti ed indifferibili, anche se effettuati senza il preventivo consenso dell'amministratore o dell'assemblea. Per aver diritto al rimborso
16 però, il singolo condomino deve dare la prova della trascuranza da parte dell'amministratore o dell'assemblea dimostrando l' urgenza e la necessità del lavoro fatto eseguire e provando con idonea documentazione la spesa sostenuta.
Ciò peraltro è quanto sostenuto dall' art. 1134 che stabilisce che il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell' amministratore o della assemblea, non ha diritto al rimborso salvo che i tratti di spesa urgente ovvero di spesa che non possa essere differita, senza danno o pericolose qualora si attendesse il deliberato assembleare sui lavori da effettuare e sulla relativa spesa.
Pertanto, le condizioni per aver diritto al rimborso della spesa deve riguardare un intervento necessario ad evitare un danno grave o imminente alle parti comuni dell'dificio che non poteva essere rimandato in attesa di comunicazione per avvisare l' amministratore o l' assemblea o allorquando l' amministratore o l'assemblea sebbene avvisati con pec o raccomandata, abbiano trascurata la richiesta nonostante la necessità del lavoro.
In questi casi il che ha sostenuto ed ha anticipato la spesa, deve CP_1
fornire la prova della spesa sostenuta, con idonea documentazione che provi che i lavori sono stati effettuati ed anticipati per il CP_1
nonché il relativo pagamento che deve essere supportato da idonea documentazione fiscale (fattura) e bancaria (ad esempio bonifico, assegno) che attesti che l' esborso è stato effettuato per il lavoro fatto eseguire sulle parti comuni.
È chiaro quindi che nel caso in cui i lavori non sono urgenti, il rimborso non è dovuto anche quando l' inerzia o la difficoltà dell' assemblea di
17 deliberare in merito non giustificano l' intervento individuale del condomino se il bene comune non è a rischio imminente.
Quindi è il condomino che deve dimostrare l' urgenza e l' impossibilità di avvertire tempestivamente e preventivamente l' amministratore e gli altri condomini e la necessità dell' esecuzione dei lavori effettuati per evitare un possibile nocumento a sé , a terzi o alla cosa comune (Cass. civ. sezione
II sentenza n. 7223 del 13.03.2023).
Nello specifico, in relazione alle spese menzionate delle quali i Pt_1
chiedono il rimborso , non hanno dimostrato né di aver preventivamente avvertito l' amministratore o gli altri condomini e nemmeno hanno dato prova della effettiva urgenza dei lavori e/o la ratifica da parte dell'assemblea delle anticipazioni effettuate.
In proposito si evidenzia che le suddette spese di cui i richiedono il Pt_1
rimborso, risalirebbero tutte a sette anni prima dell' istaurarsi del giudizio di opposizione in esame e sarebbero state effettuate dal di loro padre quando era ancora in vita.
La somma di € 2400,00 che i germani sostengono anticipata a titolo di stipendio nel 2014, al guardiano è richiesta sulla base di un documento prodotto in fotocopia peraltro non supportata da nessun documento autorizzativo da parte del di corrispondere detta somma al CP_1
dipendente e nemmeno risulta giustificato dall'urgenza di dover effettuare il pagamento.
Sarebbe stato “ più logico” da parte del sig. , se come è Persona_1
sostenuto dagli opponenti tale pagamento avveniva effettivamente nell' interesse dell' opposto, di bonificare la somma sul conto corrente del condominio lasciando traccia dell'anticipazione con l'indicazione della
18 causa del versamento, “lasciando all' Amministratore” di provvedere al pagamento da effettuare a favore del dipendente.
Pertanto, alla luce di quanto espresso non si esclude l' ipotesi che il versamento effettuato al custode dal in realtà non fosse posto Pt_1
in essere nell' interesse del ma che avesse ben altra causale. CP_1
Tale convincimento scaturisce anche dalla considerazione che gli opponenti abbiano atteso sette anni senza aver mai formalizzato la richiesta di rimborso in merito alla somma corrisposta al guardiano, e che solo con la presente opposizione, e ben oltre il termine di prescrizione si sarebbero decisi di richiedono il rimborso.
Stessa situazione si rileva per il rimborso richiesto di € 300,00 e 250,00 di somme che sostengono di essere state corrisposte in pagamento alla ditta
Barchetti per l' espurgo delle fogne effettuata in data 4 e 5.11.2014 e di €
4.787,27 per lavori di impermeabilizzazione del terrazzo di copertura corrisposti che sostengono corrisposti alla e che gli CP_9
opponenti sostengono effettuati a favore del . CP_1
Anche per tali richieste di rimborso non abbiamo la prova dell' urgenza dell' interventi, e nemmeno il riconoscimento della spese da parte dell'assemblea.
Manca inoltre la prova dei pagamenti effettivamente posti in essere da per l' esecuzione di lavori urgenti, e indifferibili a Persona_1
favore dell' opposto e la prova delle comunicazioni al nonché CP_1
la richiesta formalizzata di rimborso delle somme anticipate e dei pagamenti corrisposti alle ditte ed i relativi documenti di supporto fiscale.
Va evidenziato che in merito alla seconda spesa riportata nulla può escludere che se effettivamente sopportata dal de cuius , abbia in Pt_1
19 realtà interessato tratti di fecale di proprietà esclusiva, visto che la quietanza prodotta riporta una causale alquanto generica e priva di riferimenti relativi all' esecuzione di lavori di carattere condominiale.
Relativamente alla terza spesa di cui si chiede il rimborso, abbiamo anche in questo caso solo la fotocopia di un documento con firma di quietanza illeggibile privo anche della data del pagamento (doc. 11 produzione degli opponenti).
Inoltre in riferimento alla richiesta di rimborso della somma di € 4.787,27l si rilevano gravi incongruenze documentali che non fanno chiarezza e non rendono attendile la domanda riconvenzionale anche in merito alle suddette richieste, da cui non si evince se i lavori siano stati effettivamente effettuati, per conto di chi e da quale ditta siano stati posti in essere.
Inoltre, anche in questo caso manca la prova per tabulas finalizzata a dimostrare la corresponsione dei pagamenti a favore del condominio considerata la mancanza della ricevuta fiscale, la prova del versamento con la causale delle somme ed a quale ditta veniva effettuato pagamento anche in merito alla poca chiarezza della documentazione prodotta sul nominativo della ditta esecutrice dei lavori.
Verificate tutte le anomalie riscontrate nella documentazione prodotta dobbiamo ritenere non fondata la spiegata domanda riconvenzionale e pertanto parimenti alle formulate eccezioni è anche essa integralmente da rigettare.
Alla luce di tutto quanto esposto l' opposizione va integralmente rigettata e si conferma la legittimità del decreto ingiuntivo n. 1651/2021 sebbene, il condominio abbia ottenuto l' intero importo ingiunto unitamente alle spese del procedimento monitorio, a seguito dell' inserimento nella
20 procedura di espropriazione immobiliare promosso davanti al Tribunale di
LI con n. RGE 637/2018 e non con il pagamento spontaneo delle somme ingiunte, da parte dei germani che avrebbero giustificato Pt_1
la richiesta di cessata materia del contendere con la conseguenziale revoca del decreto ingiuntivo.
Conseguenza dell' integrale rigetto della opposizione in base al principio di soccombenza, pone a carico dei germani e Parte_1 [...]
a favore del opposto il pagamento delle competenze CP_7 CP_1
legali, in riferimento ai parametri disciplinati dal D.M. 55/2014 e aggiornati al D.M. n. 147 del 13.08.2022 , liquidate sugli importi dello scaglione dei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di LI, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul giudizio di opposizione al d.i. n. 1652/2021, proposto da e contro il Parte_1 Controparte_7
in Controparte_1
persona dell'amministratore pro tempore , così provvede:
1) Rigetta integralmente l' opposizione con tutte le eccezioni formulate te e la spiegata domanda riconvenzionale in quanto non fondate;
2) Conferma il decreto ingiuntivo n. 1651/2021 nei suoi importi per tutto quanto esposto in parte motiva nonostante l' ottenimento del pagamento integrale a favore del a Controparte_1
seguito dell' inserimento nella procedura di espropriazione
21 immobiliare n. RGE 637/2018 promosso davanti al Tribunale di
LI RGE;
3) Condanna i germani e al Parte_1 Controparte_7
pagamento , in favore della parte opponente, delle competenze legali che liquida in € 7,616,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a.
e c.p.a. come per legge;
Così deciso in data 06/10/2025.
Il GOP dott.ssa Annunziata Pesce
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
6 SEZIONE CIVILE
R.G. 12248/2021
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Unico dott. ssa Annunziata Pesce, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.ro di RG 12248/2021
PROMOSSA DA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: rappresentati e difesi, in Pt_2 C.F._2 virtù di procura in calce all' atto di costituzione ed in sostituzione difensore, dall' Avv. Alessio Cittadini (CF ) e con C.F._3 questi elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in LI al Viale Antonio Gramsci n. 21 OPPONENTI
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro tempore P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. DI FRANCO GENNARO (C.F.:
) che lo rappresenta e difende in virtù di procura in C.F._4 calce all'atto di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in LI alla Via Petrarca n. 26, OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da verbale del 30.05.2025 “Le parti presenti si riportano ai propri atti e verbali e chiedono che la causa vada a sentenza con i termini di cui all' art. 190 cpc”.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sito in LI alla Controparte_1 Controparte_1
promuoveva azione monitoria (RG. n. 18230/2020), contro i germani e davanti al Tribunale di LI Parte_1 Parte_2
decisa dal G.U. dott. Graziano della VI sezione civile che concedeva decreto ingiuntivo n. 1652 in data 2 marzo 2021 provvisoriamente esecutivo, con il quale veniva ingiunto in loro danno di pagare in solido a favore del ricorrente condominio la somma totale di € 28.858,67 per le causali ed interessi come da domanda, nonché le spese di procedura liquidate in €300,00 ed € 1000,00 per onorari, oltre cpa e iva come per legge.
Il menzionato decreto ingiuntivo veniva notificato agli opponenti, i quali alla morte alla morte del padre sig. , avevano ereditato le Persona_1
quote pari al 50% dell' appartamento ubicato in LI alla Controparte_1
[...
nel Condominio “ ” da loro già abitato e del quale CP_1
condividevano la comproprietà con i sigg. ri CP_2 CP_3
e e la comproprietà anche di altri
[...] Controparte_4
immobili siti nello stesso condominio con le seguenti quote di partecipazione: 12,50% Grotta Garage;
Grotta Grande 18,50 % ; 25%
Grotta Piccola.
L' ingiunzione di pagamento veniva formulata ai germani
[...]
e essendo comproprietari e utilizzatori Parte_1 Parte_2
esclusivi dell' appartamento collocato nel Condominio ed CP_1
essendo comproprietari dei locali denominati ” con la famiglia Pt_3
avendo ereditato i suddetti immobili nelle percentuali sopra CP_2
2 riportate, a seguito della morte del loro genitore Persona_2
avvenuta in data 02.04.2018 come da documentazione prodotta.
Nel ricorso monitorio il esponeva che mentre CP_1 [...]
e con cui i germani CP_2 Controparte_3 Controparte_4
condividevano l'appartamento nella misura del 50% avevano Pt_1
provveduto al pagamento dei conguagli dell' anno 2019, degli oneri ordinari da gennaio a giugno 2020 , delle spese dei lavori di messa in sicurezza delle parti comuni, delle spese dell'espurgo delle fogne, in base alla suddivisione delle quote possedute operata dall'amministratore di condominio a puro titolo cortesia, prescindendo dall' applicazione del principio di solidarietà che vige tra i comproprietari, invece la parte opposta non provvedeva a corrispondere gli importi gravanti sulle parte delle loro quote di proprietà, risultando dal mese di giugno 2020 debitori, dei seguenti pagamenti :
€ 8.743,08 per oneri condominiali di gennaio – giugno 2020 di cui
€ 7.975,56 per l'appartamento in comproprietà al 50% e € 767,52 per la comproprietà delle nella percentuale delle quote di partecipazione Pt_3
come sopra riportate;
€4.807,01 per spese di messa in sicurezza dell' edificio “ ”, per CP_1
l'appartamento in comproprietà;
€ 185,86 per le spese di espurgo delle fogne di cui 158,68 per l' appartamento in comproprietà ed € 27,18 per la comproprietà delle al netto di un pagamento ricevuto nel 2020 da altro comproprietario;
Pt_3
€ 14.309,72 per conguaglio 2015 - 2019 al netto dei pagamenti ricevuti;
€ 813,00 per imposta di registro del decreto ingiuntivo n. 5860/2018.
3 Tali importi pertanto venivano ad essere oggetto del decreto ingiuntivo n.
n. 1652/2021 concesso provvisoriamente esecutivo e che veniva ritualmente notificato ai germani in data 30.03.2021. Pt_1
Contro il suddetto decreto ingiuntivo e Parte_1 Parte_2
promuovevano la presente procedura di opposizione chiedendo in via preliminare la revoca della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e nel merito di accertare e di dichiarare la illegittimità e/o la nullità del provvedimento monitorio opposto nonché di accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di credito dedotto in giudizio e comunque l' infondatezza della pretesa creditoria avanzata e di dichiarare la nullità delle delibere assembleari di approvazione degli importi oggetto di decreto ingiuntivo opposto oltre a spiegare domanda riconvenzionale finalizzata ad accertare e dichiarare l' esistenza di un credito loro dovuto, quantificato in € 7.737,27.
Il giudizio veniva assegnato alla VI sezione civile del Tribunale di LI con numero di RG. 12258/ 2021 con Giudice Monocratico designato dott.
Graziano, sostituto nel corso di causa da altri giudici fino alla ultima sostituzione in cui la causa veniva assegnata alla scrivente.
Il giudizio di opposizione si è svolto con il seguente iter processuale: la prima udienza fissata nell'atto di citazione al 13.09.2021 veniva rinviata al 17.09.2021; si costituiva nei termini il Controparte_5
impugnando integralmente il contenuto dell' opposizione
[...]
sostenendo la infondatezza in fatto ed in diritto dell' opposizione di cui chiedeva il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1652/2021 e con il rigetto dell' avversa domanda riconvenzionale;
all' udienza del 21.09.2021 il giudice rigettava l' istanza
4 di revoca della provvisoria esecuzione formulata dai germani e Pt_1
disponeva l' espletamento del procedimento di mediazione rinviando la causa al 18.02.2022; alla suddetta udienza, verificata la regolarità dello svolgimento della mediazione posta in essere dal e il suo CP_1
svolgimento conclusosi con verbale negativo, il Giudice concedeva alle parti i termini dell' art. 183 cpc per il deposito delle memorie rinviando all' udienza del 04.10 2022; dopo una serie di rinvii, la causa di carattere documentale in data 30.05.2025 in cui erano presenti i difensori delle parti, veniva introitata a sentenza con la concessione dei termini ex art. art. 190 cpc.; soltanto il , provvedeva nei termini concessi al deposito CP_1
della comparsa conclusionale.
Successivamente all'istaurarsi del presente giudizio di opposizione, il in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo si CP_1
inseriva nella procedura di espropriazione immobiliare contraddistinta dal n. di RGE 637/2018 incardinata presso il Tribunale di LI, promossa da altri ai danni dei germani sulla quota in comproprietà. Pt_1
Tale quota veniva acquistata dalla famiglia che con il decreto di CP_2
trasferimento del 10.01.2022 acquistava l' intera ed esclusiva proprietà dell' immobile ubicato in “ ”. Controparte_1 CP_1
Dalla procedura di espropriazione, con l'acquisto della quota dei germani
, il Condominio opposto come dallo stesso dichiarato, otteneva il l' Pt_1
intero importo della somma ingiunte con il decreto ingiuntivo n.
1652/2021 ed anche le spese e le competenze legali.
Orbene, come evidenziato nella comparsa conclusionale, il Condominio opposto, nonostante abbia ricevuto il pagamento delle somme ingiunte unitamente alle spese del procedimento monitorio, insiste affinché il
5 presente giudizio confermi la legittimità del decreto ingiuntivo dichiarando l'integrale infondatezza delle eccezioni e delle domande riconvenzionali oggetto della opposizione.
Preliminarmente, va osservato che l' opposizione è procedibile avendo il opposto assolto all' obbligo di mediazione ex art. 5 della lgs CP_1
n. 28 del 2010 avente il giudizio in esame pagamenti inerenti ad oneri condominiali.
In punto di diritto, la proposizione dell' opposizione a procedura monitoria determina l' insorgere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice di opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità
o meno dell' emissione del provvedimento monitorio, introdotta l' opposizione tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria.
Va quindi evidenziato che nel giudizio di cognizione che si istaura a seguito dello opposizione, il creditore opposto conserva la qualità di parte in senso sostanziale e su di essa grava il relativo onere probatorio: ciascuna delle parti assume la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l' ingiunzione
(convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente
(attore in opposizione), con la conseguenza che l' onere probatorio del credito incombe al creditore opposto, mentre all' opponente spetta di provare secondo le regole generali ex art. 2697 c.c. i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. In merito alla domanda riconvenzionale invece gli opponenti devono provare la fondatezza della loro pretesa creditoria.
6 Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l' ingiunzione sia legittimamente emessa, ma deve autonomamente procedere alla valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per avvalorare la fondatezza della propria pretesa di cui al ricorso monitorio sia dell' opponente per contestarla cosicché non è necessario che la parte che ha promosso l' ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa, essendo sufficiente che resista all' opposizione e chieda conferma del decreto opposto.
Dall' applicazione dei principi richiamati, consegue la soluzione del caso relativo al giudizio in esame.
Alla luce dei documenti versati in atti nel fascicolo monitorio (verbali di assemblea, riparti di spese, atti relativi all'eredità dei sigg. ri ecc.) Pt_1
e dalla valutazione complessiva degli stessi, unitamente alle difese svolte dalle parti, emerge la prova incontestabile della fondatezza dei crediti vantati dal mentre tutte le eccezioni di cui alla opposizione, CP_1
così come anche la spiegata domanda riconvenzionale sono integralmente rigettate in quanto infondate non essendo supportate da idonea documentazione.
Nel ricorso monitorio veniva esposto e documentato per tabulas che Il
in data 17.02.2020 aveva approvato il Controparte_1
consuntivo anno 2018, il preventivo ed il piano di riparto 2020, in data
13.07.2020 aveva approvato la spesa di € 16.158.00 lordi con il piano di riparto per le opere di messa in sicurezza (a seguito di diffida del
[...]
del 18.01.2020) e, in data 13.07.2020 aveva approvato la spesa CP_6
di € 636,00 lordi, con il piano di riparto per l' espurgo delle fogne.
7 E' necessario quindi esaminare a questo punto le singole eccezioni oggetto della opposizione e precisamente: 1) illegittimità ed infondatezza del decreto ingiuntivo, per omessa indicazione nella procedura monitoria dello status di eredi che accettavano l' eredità del padre con beneficio d' inventario;
2) illegittimità ed infondatezza del decreto ingiuntivo opposto per assenza del vicolo di solidarietà; 3) illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per aver ad oggetto somme già ingiunte dal CP_1
in precedenti ingiunzioni di pagamento;
4) illegittimità ed infondatezza del decreto opposto per essere gli oneri condominiali ripartiti in base a tabelle millesimali mai approvate dai condomini;
5) illegittima ed infondatezza della ripartizione delle spese che non avrebbero tenuto conto del reale valore della proprietà dei in quanto si sarebbe considerato Per_2
illegittimamente di loro proprietà il vano terra ed il vano ascensore;
6) illegittimità delle tabelle millesimali che non considerano il reale valore degli immobili di cui i erano proprietari ( fino alla espropriazione Per_2
operata sulla quota dell' appartamento di cui erano proprietari).
In merito alla eccezione di cui al punto 1) gli opponenti sostengono l' illegittimità della pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo per non essere stata l'ingiunzione di pagamento formulata nei loro confronti nei limiti del valore dei beni pervenuti dalla successione del padre, avendo accettato l' eredità con beneficio d' inventario ex art. 490 c.c.. al fine di preservare i loro rispettivi patrimoni personali, limitando il pagamento dei debiti del de cuuis solo fino al valore patrimoniale ereditato,
Tale eccezione mossa dagli opponenti non risulta essere fondata.
In conformità alle motivazioni sostenute in proposito dal si CP_1
rileva che i germani non hanno dimostrato l' effettiva operatività della
8 procedura dell' accettazione dell' eredità con beneficio di inventario ex art. 490 c.c.. da loro intrapresa.
Peraltro, anche dalla documentazione allegata al fascicolo della procedura monitoria prodotta dal ( allegato 3) si evince che i germani CP_1
avevano accettato l' eredità con beneficio d' inventario. Pt_1
Tale scelta però per avere efficacia avrebbe dovuto seguire un iter procedurale a formazione progressiva nel rispetto delle modalità e dei termini imposti dalla legge.
Iter che i non hanno dimostrato di aver seguito e la cui violazione Pt_1
comporta per i suddetti, la decadenza dal beneficio d' inventario, e pertanto, non possono essere preservati i loro rispettivi patrimoni personali da quello del defunto.
Infatti , l' art. 495 c.c. . stabilisce che trascorso un mese dalla trascrizione dell' atto di accettazione di eredità o dall' inventario se avviene successivamente all' accettazione, l' erede può scegliere di pagare i creditori nella misura in cui si presentano o scegliere la liquidazione concorsuale con la quale a mezzo di un Notaio, si deve procedere all' invio di una raccomandata a.r. , con successiva pubblicazione dell' invito in
Gazzetta Ufficiale, con la quale i creditore vengono invitati a preparare la dichiarazione di credito.
Non avendo i documentato di essersi attenuti alle prescrizioni di Pt_1
legge e di aver completato l' iter con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell' invito ai creditori ed ai legatari di presentare la dichiarazione di credito ex art. 498, comma terzo c.c., sono decaduti dal beneficio d' inventario.
9 Pertanto, la conseguenza di ciò è che l' eccezione formulata risulta essere priva di fondamento non essendo stato dimostrato per tabulas il rispetto delle prescrizioni di legge.
Ma vi è di più.
Infatti, tale eccezione, appare comunque non rilevante allorquando dall' esame della richiesta di pagamento degli oneri condominiali oggetto del decreto ingiuntivo, come risulta dalla documentazione prodotta dal
Condominio sia con il ricorso monitorio e sia con il giudizio di opposizioni, non riguarda debiti contratti dal de cuius prima del suo Persona_1
decesso, ma ha ad oggetto debiti che si riferiscono esclusivamente ai germani ed in quanto tali non avrebbe potuto essere oggetto della Pt_1
tutela del beneficio d' inventario anche laddove l' iter di legge fosse stato rispettato.
Dall' esame della eccezione di cui al punto 2) mossa al per CP_1
aver promosso le richieste di pagamento ai fratelli in via solidale Pt_1
non è altresì fondata e deve essere rigettata.
Infatti, essendo stato ben argomentato e documentato dal Condominio opposto che la richiesta del pagamento era formulata agli opponenti non in qualità di eredi, non trattandosi di poste debitorie che si riferivano al defunto per debiti da lui contratti, ma riguarda pagamenti Persona_1
che gravano sui fratelli quali comproprietari di quote di beni Pt_1
collocati nel suddetto Condominio, in applicazione delle disposizioni in materia di oneri condominiali.
A condividere ciò è anche la sentenza n. 856/2023 del Tribunale di LI - con la quale la Presidente della IV sezione dott.ssa Di Clemente (all. 35 fascicolo del della procedura di opposizione) , sempre in un CP_1
10 procedimento di opposizione instaurato dai contro il Condominio Pt_1
sostiene che “i proprietari di una unità immobiliare sita in CP_1
sono tenuti in solido, nei confronti del medesimo, al CP_1
pagamento degli oneri condominiali…” e come codificato dall' art. 1294
c. c., nel caso di più debitori, la solidarietà si presume.
Pertanto, anche la suddetta eccezione non è supportata da idonea documentazione e quindi non è accolta non avendo i sigg.ri
[...]
e provato la mancanza di operatività del Parte_1 Controparte_7
principio di solidarietà in riferimento ai debiti su di loro gravanti quali comproprietari di immobili siti nel Controparte_5
.
[...]
Relativamente alla eccezione di cui al punto 3) in merito alla quale i sostengono illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per aver ad Pt_1
oggetto somme già ingiunte dal in precedenti ingiunzioni di CP_1
pagamento appare allo stato degli atti dell' opposizione genericamente formulata oltre a non essere supportata documentalmente con la conseguenza della sua infondatezza.
Peraltro, sebbene gli opponenti in merito alla suddetta eccezione si riservavano di depositare una perizia di parte per determinare gli effettivi oneri che il suddetto avrebbe dovuto in realtà richiedere CP_1
contestando quelli richiesti con il decreto ingiuntivo opposto, tale perizia però non è poi stata depositata, cosicché nelle note ex art. 183 cpc secondo termine, l' eccezione in esame risulta ancora solo formulata e contestata genericamente ma senza alcuna prova idonea documentale che la sostenga.
11 La richiesta di pagamento del decreto ingiuntivo opposto invece risulta provata e documentata con le delibere di spesa approvate, con la produzione dei rendiconti e dei riparti relativi ai lavori straordinari che peraltro non risultano oggetto di alcuna impugnativa da parte dei germani
. Pt_1
Pertanto, anche in relazione alla suddetta eccezione, si ritiene che il
, abbia soddisfatto l' onere probatorio che su di esso gravava CP_1
con la produzione dei verbali di assemblea che approvano le relative spesa e la ripartizione del relativo onere (Cassazione civile: sentenza
20006/2020).
Infatti, non risulta impugnata la delibera del 17.02.2020 (all.10 della produzione monitoria.) con cui veniva approvato il rendiconto anno 2019 con il piano di riparto del consuntivo;
non risulta impugnata la delibera del 04.11.2019 (all. 9 della produzione monitoria.) di approvazione del preventivo di spesa;
non risulta impugnata la delibera del 13.07.2020 ( all.
12 della produzione monitoria) con cui venivano approvate le spese dei lavori di messa in sicurezza del fabbricato ed i lavori di espurgo.
Inoltre, anche l' esame della eccezione elencata al punto 4) con la quale i sostengono che gli oneri condominiali sono ripartiti in base a Pt_1
tabelle millesimali mai approvate e comunque non rispondenti al reale valore delle proprietà da loro possedute si ritiene non fondata.
Infatti contestano genericamente che gli oneri condominiali richiesti con la procedura monitoria violano i “criteri normativi e regolamentari di ripartizione delle spese” senza indicare però quali spese sarebbero state deliberate e ripartite in violazione dei suddetti criteri normativi o
12 regolamentari e senza indicare quali criteri normativi o regolamentari siano stati violati.
Orbene, in proposito va comunque evidenziato che la menzionata eccezione dei , qualora fosse stata provata, non avrebbe comunque Pt_1
inficiato di nullità la delibera di approvazione delle spese e dei relativi riparti, ma avrebbe reso la relativa delibera soltanto annullabile.
Pertanto i fratelli avrebbero dovuto impugnare la delibera in Pt_1
questione in un apposito giudizio nei prescritti termini di legge ex art. 1137 del c.c. , ovvero entro 30 gg. decorrenti dalla data di assemblea per chi era presente (dissenziente o astenuto) o dalla data di comunicazione della delibera per gli assenti.
Non avendo posto in essere nessun giudizio di impugnazione delle delibere di approvazione delle spese e dei riparti, ciò non può essere oggetto del presente giudizio non trattandosi di eccezione di nullità di delibera assembleare, che può essere mossa in presenza di vizi gravi e sostanziali, quali la mancanza di un elemento essenziale (come la mancanza di convocazione o la mancanza del verbale), l' illecita o impossibilità dell' oggetto della delibera, la violazione di norme imperative, quando la delibera assembleare sia contrarie all'ordine pubblico ed al buon costume, quando le delibere contengono decisioni fuori dalla competenza dell' assemblea, ed in questi casi l' impugnativa non è soggetta a termine di decadenza.
Tale eccezione pertanto per tutto quanto evidenziato è da ritenersi non fondata e non accoglibile e del tutto pretestuosa alla luce di quanto dimostrato per tabulas dal con le delibere di spese approvate CP_1
in virtù di tabelle millesimali peraltro da sempre utilizzate con cui sono
13 state deliberate le ripartizioni di spese ed i rendiconti anche con il voto favorevole dagli stessi TI.
Infatti, dalla documentazione depositata dal relativa alle CP_1
delibere di approvazione dei rendiconti si riscontrano le delibere del
14.06.2016 all'anno 2020 (documento 6) con cui risultano approvate le spese straordinarie con le stesse tabelle millesimali oggetto di eccezione e contestazione del presente giudizio.
In particolare, a conferma delle tabelle millesimali o meglio del loro utilizzo da sempre di cui gli opponenti eccepiscono la non legittimità, il ha dimostrato che sono state approvate, anche con il voto CP_1
dei , le delibera relative al contratto di derattizzazione, di Per_2
deblattizzazione (ODG 25) nonché altre delibere (ODG n.12, 20,30,31,32,), come quella relativa alla ratifica della nomina del direttore dei lavori in adempimento alla diffida del dell' 8.06.2017, per i lavori CP_6
alle fogne (all. 9), e alla assemblea del 27.11.2017 veniva approvata la disinfestazione dalle termiti (ODG: 10), la messa in sicurezza dello stabile
(ODG. 17 doc. 10) con i relativi riparti di spesa e l' approvazione della spesa straordinaria per la riparazione del cancello all'assemblea del
29.10.2018 per la riparazione del cancello (ODS n. 2 doc. 11).
Anche le eccezioni sopraelencate la 5) e la 6) risultano non fondate e quanto tali non accoglibili ed integralmente da rigettare.
Infatti, l' illegittimità del decreto ingiuntivo da loro sostenuta per aver considerato relativamente alla ripartizione delle spese relative alla proprietà da loro posseduta (doc. 15 prodotto pag. 48 della già menzionata
CTU) il piano terra nonché il vano ascensore. Tale questione, come evidenzia il Condominio era stata anche oggetto di esame del CTU
14 nominato nella procedura di espropriazione immobiliare RGE 637/2018 davanti al Tribunale di LI - mossa ai danni dei germani sulla Pt_1
appartamento collocato nel condominio di Parco Elena di cui avevano ereditato alla morte del loro padre la quota del 50%.
Va evidenziato che l'ausiliario della procedura esecutiva immobiliare (doc.
15 prodotto pag. 48 della già menzionata CTU) sebbene sollevasse dubbi in merito, ciò non ha però impedito la vendita.
La consistenza dell' immobile e la suddivisione operata, con l' inclusione dell'androne e del vano ascensore all' appartamento prima di proprietà esclusiva dei , successivamente di proprietà Pt_1 Controparte_8
come risulta ancora dalla richiamata CTU risale agli anni 40 (doc. prodotto dal condominio opposto 15 pagg..51-52 della CTU).
Altresì va rilevato che, ai suddetti locali come appara dalla documentazione fotografica della CTU richiamata (pag. 9 ) si accede da un cancello di ingresso che i hanno sempre utilizzato in maniera Pt_1
esclusiva fino al compimento dell'azione esecutiva, senza mai contestarne la titolarità e senza dare nessuna prova contraria finalizzata alla esclusione dei suddetti locali dalla loro quota.
Infine l' eccezione secondo cui le tabelle millesimali non corrisponderebbero al valore reale degli immobili di cui i erano Pt_1
comproprietari non avrebbe tenuto conto dello stato di vetustà degli stessi.
Tale eccezione non solo è infondata ma è da ritenere del tutto pretestuosa e va respinta in quanto il valore dei millesimi condominiali prescinde dalla valutazione dello stato di manutenzione in cui versano le unità immobiliari, basandosi su criteri oggettivi e quantitativi come la superficie o la volumetria e alla caratteristiche delle unità immobiliare come la
15 grandezza, il piano, l' orientamento, la luminosità e la presenza di balconi, terrazzi, cantine, ecc.. Sono questi valori a determinare la ripartizione delle spese condominiali e non lo stato di conservazione delle singole proprietà che dipende dalla cura e manutenzione dei proprietari degli immobili.
Avendo fin qui valutato la non fondatezza delle eccezioni formulate che sono integralmente da rigettare per tutto quanto esposto ed evidenziato, dobbiamo a questo punto esaminare la spiegata domanda riconvenzionale oggetto della citazione in opposizione secondo cui i sostengono di Pt_1
aver anticipato la somma complessiva di € 7.737,27 nell' interesse del
Condominio ed a causa della sua inerzia relativamente ad interventi che non potevano essere procrastinati di cui il de cuius aveva provveduto a far eseguire anticipando per il al pagamento delle spese. CP_1
Nello specifico , i chiedono il riconoscimento delle somme: a) di Pt_1
€ 2400,00 che sostengono anticipata al titolo di stipendio al guardiano nel 2014; b) di € 300,00 e 250,00 che sostengono di essere stata corrisposta in pagamento per l' espurgo delle fogne effettuata in data 4 e
5.11.2014; c) di € 4.787,27 corrisposta per lavori di impermeabilizzazione del terrazzo di copertura alla . CP_9
I lavori per i quali avrebbero effettuato i pagamenti delle suddette spese i sostengono che sono stati fatti a causa della inerzia del Per_2
Condominio ed in considerazione della loro necessità ed urgenza trattandosi di lavori che non potevano essere procrastinati.
Orbene, il può richiedere il rimborso delle spese sostenute per CP_1
lavori che abbiano interessato le parti comuni dell' edificio solo in presenza di lavori urgenti ed indifferibili, anche se effettuati senza il preventivo consenso dell'amministratore o dell'assemblea. Per aver diritto al rimborso
16 però, il singolo condomino deve dare la prova della trascuranza da parte dell'amministratore o dell'assemblea dimostrando l' urgenza e la necessità del lavoro fatto eseguire e provando con idonea documentazione la spesa sostenuta.
Ciò peraltro è quanto sostenuto dall' art. 1134 che stabilisce che il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell' amministratore o della assemblea, non ha diritto al rimborso salvo che i tratti di spesa urgente ovvero di spesa che non possa essere differita, senza danno o pericolose qualora si attendesse il deliberato assembleare sui lavori da effettuare e sulla relativa spesa.
Pertanto, le condizioni per aver diritto al rimborso della spesa deve riguardare un intervento necessario ad evitare un danno grave o imminente alle parti comuni dell'dificio che non poteva essere rimandato in attesa di comunicazione per avvisare l' amministratore o l' assemblea o allorquando l' amministratore o l'assemblea sebbene avvisati con pec o raccomandata, abbiano trascurata la richiesta nonostante la necessità del lavoro.
In questi casi il che ha sostenuto ed ha anticipato la spesa, deve CP_1
fornire la prova della spesa sostenuta, con idonea documentazione che provi che i lavori sono stati effettuati ed anticipati per il CP_1
nonché il relativo pagamento che deve essere supportato da idonea documentazione fiscale (fattura) e bancaria (ad esempio bonifico, assegno) che attesti che l' esborso è stato effettuato per il lavoro fatto eseguire sulle parti comuni.
È chiaro quindi che nel caso in cui i lavori non sono urgenti, il rimborso non è dovuto anche quando l' inerzia o la difficoltà dell' assemblea di
17 deliberare in merito non giustificano l' intervento individuale del condomino se il bene comune non è a rischio imminente.
Quindi è il condomino che deve dimostrare l' urgenza e l' impossibilità di avvertire tempestivamente e preventivamente l' amministratore e gli altri condomini e la necessità dell' esecuzione dei lavori effettuati per evitare un possibile nocumento a sé , a terzi o alla cosa comune (Cass. civ. sezione
II sentenza n. 7223 del 13.03.2023).
Nello specifico, in relazione alle spese menzionate delle quali i Pt_1
chiedono il rimborso , non hanno dimostrato né di aver preventivamente avvertito l' amministratore o gli altri condomini e nemmeno hanno dato prova della effettiva urgenza dei lavori e/o la ratifica da parte dell'assemblea delle anticipazioni effettuate.
In proposito si evidenzia che le suddette spese di cui i richiedono il Pt_1
rimborso, risalirebbero tutte a sette anni prima dell' istaurarsi del giudizio di opposizione in esame e sarebbero state effettuate dal di loro padre quando era ancora in vita.
La somma di € 2400,00 che i germani sostengono anticipata a titolo di stipendio nel 2014, al guardiano è richiesta sulla base di un documento prodotto in fotocopia peraltro non supportata da nessun documento autorizzativo da parte del di corrispondere detta somma al CP_1
dipendente e nemmeno risulta giustificato dall'urgenza di dover effettuare il pagamento.
Sarebbe stato “ più logico” da parte del sig. , se come è Persona_1
sostenuto dagli opponenti tale pagamento avveniva effettivamente nell' interesse dell' opposto, di bonificare la somma sul conto corrente del condominio lasciando traccia dell'anticipazione con l'indicazione della
18 causa del versamento, “lasciando all' Amministratore” di provvedere al pagamento da effettuare a favore del dipendente.
Pertanto, alla luce di quanto espresso non si esclude l' ipotesi che il versamento effettuato al custode dal in realtà non fosse posto Pt_1
in essere nell' interesse del ma che avesse ben altra causale. CP_1
Tale convincimento scaturisce anche dalla considerazione che gli opponenti abbiano atteso sette anni senza aver mai formalizzato la richiesta di rimborso in merito alla somma corrisposta al guardiano, e che solo con la presente opposizione, e ben oltre il termine di prescrizione si sarebbero decisi di richiedono il rimborso.
Stessa situazione si rileva per il rimborso richiesto di € 300,00 e 250,00 di somme che sostengono di essere state corrisposte in pagamento alla ditta
Barchetti per l' espurgo delle fogne effettuata in data 4 e 5.11.2014 e di €
4.787,27 per lavori di impermeabilizzazione del terrazzo di copertura corrisposti che sostengono corrisposti alla e che gli CP_9
opponenti sostengono effettuati a favore del . CP_1
Anche per tali richieste di rimborso non abbiamo la prova dell' urgenza dell' interventi, e nemmeno il riconoscimento della spese da parte dell'assemblea.
Manca inoltre la prova dei pagamenti effettivamente posti in essere da per l' esecuzione di lavori urgenti, e indifferibili a Persona_1
favore dell' opposto e la prova delle comunicazioni al nonché CP_1
la richiesta formalizzata di rimborso delle somme anticipate e dei pagamenti corrisposti alle ditte ed i relativi documenti di supporto fiscale.
Va evidenziato che in merito alla seconda spesa riportata nulla può escludere che se effettivamente sopportata dal de cuius , abbia in Pt_1
19 realtà interessato tratti di fecale di proprietà esclusiva, visto che la quietanza prodotta riporta una causale alquanto generica e priva di riferimenti relativi all' esecuzione di lavori di carattere condominiale.
Relativamente alla terza spesa di cui si chiede il rimborso, abbiamo anche in questo caso solo la fotocopia di un documento con firma di quietanza illeggibile privo anche della data del pagamento (doc. 11 produzione degli opponenti).
Inoltre in riferimento alla richiesta di rimborso della somma di € 4.787,27l si rilevano gravi incongruenze documentali che non fanno chiarezza e non rendono attendile la domanda riconvenzionale anche in merito alle suddette richieste, da cui non si evince se i lavori siano stati effettivamente effettuati, per conto di chi e da quale ditta siano stati posti in essere.
Inoltre, anche in questo caso manca la prova per tabulas finalizzata a dimostrare la corresponsione dei pagamenti a favore del condominio considerata la mancanza della ricevuta fiscale, la prova del versamento con la causale delle somme ed a quale ditta veniva effettuato pagamento anche in merito alla poca chiarezza della documentazione prodotta sul nominativo della ditta esecutrice dei lavori.
Verificate tutte le anomalie riscontrate nella documentazione prodotta dobbiamo ritenere non fondata la spiegata domanda riconvenzionale e pertanto parimenti alle formulate eccezioni è anche essa integralmente da rigettare.
Alla luce di tutto quanto esposto l' opposizione va integralmente rigettata e si conferma la legittimità del decreto ingiuntivo n. 1651/2021 sebbene, il condominio abbia ottenuto l' intero importo ingiunto unitamente alle spese del procedimento monitorio, a seguito dell' inserimento nella
20 procedura di espropriazione immobiliare promosso davanti al Tribunale di
LI con n. RGE 637/2018 e non con il pagamento spontaneo delle somme ingiunte, da parte dei germani che avrebbero giustificato Pt_1
la richiesta di cessata materia del contendere con la conseguenziale revoca del decreto ingiuntivo.
Conseguenza dell' integrale rigetto della opposizione in base al principio di soccombenza, pone a carico dei germani e Parte_1 [...]
a favore del opposto il pagamento delle competenze CP_7 CP_1
legali, in riferimento ai parametri disciplinati dal D.M. 55/2014 e aggiornati al D.M. n. 147 del 13.08.2022 , liquidate sugli importi dello scaglione dei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di LI, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul giudizio di opposizione al d.i. n. 1652/2021, proposto da e contro il Parte_1 Controparte_7
in Controparte_1
persona dell'amministratore pro tempore , così provvede:
1) Rigetta integralmente l' opposizione con tutte le eccezioni formulate te e la spiegata domanda riconvenzionale in quanto non fondate;
2) Conferma il decreto ingiuntivo n. 1651/2021 nei suoi importi per tutto quanto esposto in parte motiva nonostante l' ottenimento del pagamento integrale a favore del a Controparte_1
seguito dell' inserimento nella procedura di espropriazione
21 immobiliare n. RGE 637/2018 promosso davanti al Tribunale di
LI RGE;
3) Condanna i germani e al Parte_1 Controparte_7
pagamento , in favore della parte opponente, delle competenze legali che liquida in € 7,616,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a.
e c.p.a. come per legge;
Così deciso in data 06/10/2025.
Il GOP dott.ssa Annunziata Pesce
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